30.2012.15
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23 luglio 2012Italiano37 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2012.15
Data decisione, Autorità:
23.07.2012, TCA
Titolo:
Affiliazione in Svizzera quale indipendente di una persona esercitante attività lucrativa dipendente in un Paese UE nel quale ha pure sede una "GmbH & Co KG" da cui percepisce redditi da attività indipendente, annullata in applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 1408/71
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN PAESE UE
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN SVIZZERA
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN UN PAESE FUORI DALL'UE
CONTRIBUTI
LEX LOCI LABORIS
art. 13 cpv. 1 CEE1408/71
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 13 cpv. 2 let. b CEE1408/71
art. 153a LAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.15
CS
Lugano
23 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 marzo
2012 emanata da
CO 1,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1,
cittadina ____________________ nata nel 1944, è titolare, in Svizzera, di un
permesso di dimora di tipo “B”, modificato, dal 17 aprile 2009, in un permesso di domicilio di tipo “C” (doc. X).
L’interessata,
proprietaria di un’abitazione a __________, lavora dal 1° luglio 2004, in qualità di direttrice (“Geschäftsführerin”), presso la società __________ con sede a __________
(__________) e percepisce inoltre dei redditi quale socia della __________ con
sede sociale in __________
1.2. Con scritto
del 14 dicembre 2011 la CO 1 ha informato RI 1 dell’iscrizione quale
indipendente con effetto dal 1° ottobre 2006 in applicazione della DTF 136 V 258 (doc. 12). Il 15 dicembre 2011 ed il 23 dicembre 2011 l’amministrazione ha
fissato i contributi dovuti per i periodi dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre
2006 e nel 2007, 2008 e 2009 (doc. da 6 a 11: fr. 32'016.75 di contributi da ottobre a dicembre 2006, fr. 125'529 di contributi nel 2007; fr. 151'546.35 di
contributi nel 2008; fr. 24'058.50 di contributi nel 2009).
1.3. RI 1,
rappresentata dalla RA 1, società fiduciaria di , ha inoltrato reclamo contro
le predette decisioni, evidenziando di non svolgere alcuna attività in Svizzera
e, in applicazione del regolamento (CEE) 1408/71, di non potere essere
affiliata nel nostro Paese per l’attività svolta in __________.
1.4. Con
decisione su opposizione del 7 marzo 2012 la CO 1 ha confermato l’affiliazione
quale indipendente di RI 1 per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre
2009 ed il calcolo dei contributi. L’amministrazione, pur rilevando di essere a
conoscenza del fatto che il reddito conseguito in __________ da una società in
accomandita non è considerato reddito d’attività lucrativa soggetto al prelievo
di contributi sociali in __________, in applicazione della DTF 136 V 258 ha ribadito l’obbligo assicurativo in Svizzera (doc. A3).
1.5. RI 1, sempre
rappresentata dalla fiduciaria RA 1 di ha inoltrato ricorso contro la predetta
decisione su opposizione. L'insorgente rammenta di essere direttrice della __________
a __________, dove percepisce un salario soggetto a contribuzione e di essere
socia della __________ con sede sociale in __________. Quest'ultima società,
ogni anno, le versa i redditi cui ha diritto quale socia.
L'interessata
ribadisce di non svolgere nessuna attività in Svizzera, di essere assoggettata
fiscalmente nel nostro Paese solo per la proprietà detenuta a __________ e che
Fatti
i redditi __________ sono utilizzati dal fisco unicamente per il calcolo
dell'aliquota contributiva.
La
ricorrente sostiene che in applicazione degli art. 13 paragrafo 2 lettera a e b
e 14 quater lettera b del regolamento (CE) 1408/71 va assoggettata al prelievo
dei contributi sociali nel luogo di lavoro, ossia in __________. Circa la
sentenza pubblicata in DTF 136 V 258, l'insorgente evidenzia che in quel caso
il TF ha stabilito che la legislazione svizzera è applicabile se la personale
interessata è domiciliata in Svizzera e vi esercita un lavoro dipendente. In
concreto ciò non è il caso.
1.6. Con risposta
del 18 aprile 2012 l'amministrazione propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
1.7. L'8 maggio
2012 il TCA ha interpellato l'UFAS (doc. VI), che ha risposto il 13 giugno 2012
(doc. VIII). Il 10 luglio 2012 le parti sono state sentite nel corso di
un'udienza al termine della quale è stato sottoposto loro l'accertamento svolto
presso l'UFAS, sul quale hanno potuto esprimersi (doc. X).
CO 1 in diritto
2.1. L’amministrazione
ha fissato i contributi sociali dovuti dall’assicurata, che svolge un’attività
dipendente in __________, sulla base del reddito percepito da un’altra società
con sede in __________.
Va
preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.
Per
l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del
regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo
4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della
presente legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione
delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo
all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il
suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata;
b.
la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2
dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata.
L’art.
153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso
dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è
riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera
a.
Va a questo proposito
rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo
tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone"
(RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la
sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal
regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE)
N.
1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE)
N.
307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra
parte.
Ratione
temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché la
decisione impugnata è stata emanata il 7 marzo 2012 e concerne i contributi
sociali dovuti dal mese di ottobre 2006 al mese di dicembre 2009 (cfr. sentenza
del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I
667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209
consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV
no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H
37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00,
Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L’ALC ed
il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. L’interessata
è di nazionalità __________ e pertanto cittadina di uno Stato contraente (art.
1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è
senz’altro dato, poiché l’interessata, residente (anche) nel nostro Paese,
lavora in __________.
La
presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 1408/71.
Quest’ultimo
si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza
sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le
prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la
capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai
superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di
disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).
In
concreto trovano pertanto applicazione sia le norme dell’ALC che del
regolamento (CE) n. 1408/71.
Va ancora
evidenziato che dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera è applicabile il
regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1408/71.
Le
direttive sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA),
nell’introduzione alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:
«Le règlement (CE) n°
883/2004 (R 883/2004) et le règlement
d’application (CE) n° 987/2009 (R 987/2009) entrent
en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent plusieurs modifications en matière
d’assujettissement.
En particulier, une personne ne peut désormais plus
qu’être assujet-tie à la législation d’un seul Etat membre ou de la Suisse. En
cas d’activité salariée et indépendante simultanée, la législation de l’Etat
membre ou de la Suisse dans lequel l’activité salariée est exercée est
applicable.
Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative
pour un em-ployeur dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse, elle est
soumise à la législation de son Etat de résidence si elle y exerce une partie
substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le cas, cette personne
salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel l’employeur a son
siège.
L’assujettissement des employés des entreprises de
transport inter-national se détermine selon les règles générales de
coordination (cf. paragraphe précédent).
Les indépendants qui travaillent dans plusieurs
Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la législation de leur Etat de
résidence lorsqu’ils y exercent une partie substantielle de leur activité. Si
tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la législation de l’Etat dans lequel se
trouve le centre d’intérêt de leurs activités.
(…)
Pour les états de faits qui se sont produits avant
le 1er avril
2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être applicable en
ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait se modifie
mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois demander
l’application du nouveau règlement.»
A questo proposito l’art.
87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che se, in conseguenza del
presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato
membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II
del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a
quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e
comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente
regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata
alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è
presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente
regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è
applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla
legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente
regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la
persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese
successivo.
2.2. L’art. 1a
lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore subordinato”
e “lavoratore autonomo”.
Alla luce
di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del
regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa
continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori
subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed.,
Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La Corte
di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di
lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il
rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone
interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel
fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra
persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle
quali percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05,
consid. 6.4.4).
Per
“attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività
lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale
dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte
(sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del
12 aprile 2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive
sull’assoggettamento nella versione dal 1.1.2009).
Sono più
in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali
(cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e
dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di
assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati
membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
Il titolo
Considerandi
II del regolamento (CE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le
disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris;
art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71).
L'art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 prevede:
"1. Le persone
per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione
di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale
legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2.
Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona
che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è
soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un
altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la
propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona
che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta
alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro
Stato membro;
(…)
f) la
persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro
senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro
in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle
eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità
delle disposizioni di questa sola legislazione."
Da rilevare che l’art. 11
del regolamento (CE) 883/2004 in vigore dal 1° aprile 2012 prevede:
" 1. Le
persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a
norma del presente titolo.
2.
Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le
persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di
un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate
come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di
invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul
lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che
contemplano cure di durata illimitata.
3.
Fatti salvi gli articoli 12–16:
a)
una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno
Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
b)
un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato
membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;
c)
una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma
dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è
soggetta alla legislazione di detto Stato membro;
d)
una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile
in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
e)
qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui
alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di
residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le
garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o
più altri Stati membri.
4.
Ai fini del presente titolo, un’attività subordinata
o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno
Stato membro è considerata un’attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia,
la persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente
bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un’impresa
con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, è soggetta alla
legislazione di quest’ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L’impresa
o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini
dell’applicazione di tale legislazione.
Per l’art. 13 del
regolamento (CE) 883/2004:
" La
persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati
membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una
parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più
imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio
in diversi Stati membri; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore
di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita
una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2.
La persona che esercita abitualmente un’attività
lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a)
alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una
parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b)
alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di
interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel
quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3.
La persona che esercita abitualmente un’attività
subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta
alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata o,
qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione
determinata a norma del paragrafo 1.
4.
Una persona occupata in qualità di pubblico
dipendente in uno Stato membro e che svolge un’attività subordinata e/o
autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello
Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essa dipende.
5.
Le persone di cui ai paragrafi 1–4 sono trattate, ai
fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se
esercitassero l’insieme delle loro attività subordinate o autonome e
riscuotessero l’insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in
questione.”
2.3
Le Direttive
sull’assoggettamento al marg. 2011, nella versione valida per il periodo fino a
fine 2008 (marg. 2016 nella versione valida dal 1.1.2009; con il 1° aprile 2012
e l’entrata in vigore del regolamento 883/2004 le direttive sono state nuovamente
modificate) rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di
un solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).
I cittadini di uno Stato membro dell’UE o
svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art.
13.
del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o
di far parte di una categoria speciale.
I cittadini svizzeri o di uno Stato membro
dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati
all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno che siano
distaccati.
In
generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano
un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla
legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è
esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).
Se il
salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello
Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del
regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede
in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2
punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).
Per
quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro
dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono
assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71)
a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
L’indipendente
svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato
all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno
di essere distaccato.
Di regola
i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano l’attività
indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono
assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata.
Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel
paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE)
n. 1408/71).
I
cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente
un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato
dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al
principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal
1.1
).
Per il marg. 2034 (marg. 2052 dal 1.1.2009) i
cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano simultaneamente
un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato
dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi
acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al
marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).
Colui che
esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve
informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054
dal 1.1.2009).
2.4
Per quanto
concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono assicurate
obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio
civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
Per l’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS non sono assicurate le persone
che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i
superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge
costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre.
A norma dell’art. 3 OAVS le persone che partecipano ad
un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le
quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce
un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate,
a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di
compensazione competente.
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento
dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del
reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività
lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che
non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
2.5
Il
Tribunale federale ha recentemente emesso numerose sentenze relative a persone
domiciliate in Svizzera e affiliate nel nostro Paese come indipendenti e
titolari di partecipazioni nelle “GmbH & Co KG” __________, che
affermavano di non svolgere alcuna attività lucrativa per queste società, ma di
dover essere equiparati ad azionisti di una SA.
L’Alta Corte ha in
sostanza stabilito che, laddove la qualifica del reddito percepito dalle citate
società va effettuata in base al diritto svizzero, e ciò è il caso, di massima,
quando la persona assicurata è domiciliata in Svizzera e vi svolge
un’attività lucrativa (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b regolamento [CE]
1408/71, art. 14bis cpv. 2 regolamento [CE] 1407/71, art. 14quater regolamento
[CE] 1408/71), l’assicurato deve pagare i contributi su questi proventi nella
sua qualità di indipendente in applicazione dell’art. 20 cpv. 3 OAVS a
condizione che i redditi provengano da una società senza personalità giuridica
che persegua uno scopo lucrativo (cfr. sentenza 9C_1055/2010 del 4 agosto 2011,
consid. 4.3: “Entscheidend für die Anwendbarkeit von Art.
20.
Abs. 3 AHVV ist einzig, ob es sich um eine auf einen Erwerbszweck gerichtete
Personengesamtheit ohne juristische Persönlichkeit handelt”).
In
DTF 136 V 258 il TF ha stabilito che l’accomandante residente in Svizzera di
una società in accomandita del diritto germanico (“GmbH & Co”) con sede in
Germania è tenuto a versare i contributi quale persona esercitante un’attività
lucrativa indipendente sui redditi provenienti dalla società, indipendentemente
dal fatto che egli collabori nell’impresa o che eserciti un’influenza sulla
gestione di quest’ultima.
Questa giurisprudenza è
stata confermata nelle sentenze 9C_504/2010 del 1° settembre 2010,9C_342/2011
dell’8 luglio 2011 e 9C_1055/2010 del 4 agosto 2011 (cfr. anche sentenza
9C_853/2009 del 23 luglio 2010).
Va
ancora segnalato che con sentenza 30.2011.13+14 del 30 novembre 2011, il TCA ha
affiliato quale persona senza attività lucrativa in Svizzera un assicurato di
un Paese membro dell’UE (e sua moglie) domiciliato in Svizzera, che non svolgeva
alcuna attività né in Svizzera né in nessun altro Paese, ma che percepiva
redditi da una GmbH & Co KG, affermando:
" Nel
caso di specie, di conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale, RI 1,
che percepisce redditi da due GmbH & Co KG con scopo commerciale andrebbe
qualificato quale indipendente e il calcolo dei contributi effettuato
sull’importo di circa __________ di Euro percepito annualmente (Doc. XIV/3,
inc. 30.2011.13).
Sennonché, i casi giudicati dal TF riguardano persone domiciliate
in Svizzera e attive nel nostro Paese, con la conseguenza che il reddito
percepito dalle società __________ va qualificato quale provento da attività
indipendente in applicazione del diritto svizzero in virtù del rinvio delle
norme europee (art. 13 cpv. 2 lett. b regolamento [CEE] 1408/71, art. 14bis
cpv. 2 regolamento [CEE] 1408/71, art. 14quater regolamento [CEE] 1408/71).
In concreto tuttavia l’interessato non svolge alcuna attività
lucrativa in Svizzera.
Egli andrebbe pertanto affiliato in __________ in virtù dell’art.
13.
cpv. 2 lett. b del regolamento (CEE) 1408/71, per il quale la persona che
esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta
alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro
Stato membro.
Tuttavia, ritenuto che l’interessato percepisce i redditi dalla
__________, è secondo il diritto __________ che occorre stabilire se quanto
conseguito è reddito da capitale oppure da attività lucrativa (cfr. DTF 136 V
258, consid. 2.1 e contrario: „Im Streit liegt, ob die in
betraglicher Hinsicht nicht bestrittenen Einkünfte des Beschwerdegegners,
welche er in den Jahren 2003 bis 2006 als Kommanditist der X. GmbH & Co. KG
erzielte, als selbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne von art. 9 Abs. 1 AHVG
und Art. 20 Abs. 3 AHVV (SR 831.101) zu qualifizieren sind. Die Beteiligten
sind sich darin einig, dass sich die Beitragspflicht aufgrund der Beteiligung
des in der Schweiz wohnhaften und in der Schweiz zuletzt unselbstständig
erwerbstätigen Beschwerdegegners an einer deutschen Kommanditgesellschaft
allein nach schweizerischem Recht richtet (Art. 13 Abs. 2 lit. b, Art. 14a Abs.
2.
und Art. 14c der Verordnung [EWG] Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur
Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und
Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft
zu- und abwandern [SR 0.831.109.268.1] in Verbindung mit Art. 153a Abs. 1 lit. a
AHVG und mit dem am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit
[Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681]). Vor Inkrafttreten des FZA
galt das Abkommen vom 25. Februar 1964 zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit
(SR 0.831.109.136.1), welches in Art. 5 eine Kollisionsregel enthalten hatte,
wonach der Arbeitsort bzw. das Erwerbsortsprinzip massgeblich gewesen waren und
somit in der vorliegenden Konstellation das deutsche Recht anwendbar gewesen
war, soweit es um die einzig strittige sozialversicherungsrechtliche Qualifikation
der aus der Beteiligung an der deutschen Kommanditgesellschaft erzielten
Einkünfte ging (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts H 60/80 vom 27.
November 1980 E. 1, in: ZAK 1981 S. 517, und H 280/92 vom 4. August 1993, in:
AHI 1994 S. 134). Schliesslich stimmen die Beteiligten auch darin überein, dass
es sich bei der Kommanditgesellschaft X. GmbH & Co. KG nicht um eine
juristische Person, sondern um eine Personengesellschaft handelt (vgl.
BAUMBACH/HOPT/MERKT, Handelsgesetzbuch [HGB], 34. Aufl. 2010, N.
1.
zu § 124 HGB, N. 2 und 10 zu § 161 HGB).”).
In concreto, interpellati in merito dalla Cassa circa la qualifica
dell’attività svolta in __________ ed invitati a compilare il formulario E101
dell’UE relativo al diritto applicabile in caso di applicazione del regolamento
(CEE) 1408/71, i ricorrenti hanno affermato che, essendo indipendenti in
__________, non sono tenuti a versare i contributi sociali ed hanno ritenuto
inutile riempire il citato formulario (cfr. scritto del 4 febbraio 2011, doc.
2, inc. 30.2011.14: “(…) Come tali non sono stati assoggettati ad un
contributo __________ pari al nostro contributo AVS. Da quanto ci risulta gli
indipendenti non pagano l”AVS __________” ”).
A questo proposito va rilevato che nella sentenza 9C_853/2009 del
23.
luglio 2010 il TF ha riassunto, nei considerandi di diritto, la motivazione
del Tribunale cantonale che aveva esonerato la persona assicurata dal pagamento
dei contributi sul reddito proveniente dalla GmbH & Co. KG.
Dalla medesima si evince al consid. 3.1 che:
"(…)
Die Kompetenzen des Kommanditisten seien
vorliegend auf einige wenige Grundsatzentscheidungen im Rahmen der jährlichen
Gesellschafterversammlungen reduziert, vergleichbar mit der Stellung der nicht
geschäftsführenden Gesellschafter in der GmbH oder der Aktionäre bei der
Aktiengesellschaft. Die gesamte Geschäftsführung sei ausschliesslich an die
jeweiligen Komplementär-GmbH's delegiert. Eine solche vollständige Delegierung
der Geschäftsführung an eine juristische Person als Komplementärin sei im
schweizerischen Recht der Kommanditgesellschaft nicht möglich. Ebenso wenig
lasse das schweizerische Recht der Kommanditgesellschaft eine juristische
Person als Komplementärin zu. Dies sehe hingegen das Bundesgesetz über die
kollektiven Kapitalanlagen vor, wo bei der Kommanditgesellschaft für kollektive
Kapitalanlagen (KGK) der unbeschränkt haftende Gesellschafter eine juristische
Person (Aktiengesellschaft) sei, deren Aufgabe es sei, das in der KGK angelegte
Vermögen der Kommanditäre professionell zu verwalten. Sowohl bei der deutschen
GmbH & Co. KG als auch bei der KGK seien die Funktion der Geschäftsführung
klar von der blossen Kapitalgeberfunktion getrennt, indem die Kapitalgeber
(Kommanditisten bzw. Kommanditäre) keine unternehmerische Tätigkeit mehr ausüben
und blosse Investoren seien. Unter diesen Umständen erscheine die Annahme einer
selbständigen Erwerbstätigkeit des Beschwerdegegners bezogen auf die Erträge
aus den Reedereien nicht gerechtfertigt.“ (sottolineatura del redattore)
Al considerando 5 della medesima sentenza il TF ha inoltre
rilevato che:
"(…)
Zu keinem andern Ergebnis führt ferner die
Argumentation des Beschwerdegegners, als in der Schweiz wohnhafter
Unselbständigerwerbender müsse er einzig wegen seines schweizerischen
Wohnsitzes Sozialversicherungsbeiträge auf den in Deutschland erzielten
Einkünften aus den Beteiligungen an den Reedereien entrichten, was gegenüber
einer in Deutschland wohnhaften Person stossend, rechtsungleich und nicht in
Einklang mit dem internationalen Recht sei. Die Beitragspflicht widerspricht
entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners nicht dem internationalen Recht,
sondern ergibt sich im Gegenteil gerade daraus (E. 2.1 hievor). Daran ist das
Bundesgericht gebunden (Art. 190 BV).” (sottolineatura del redattore)
Va poi evidenziato che dalle citate sentenze federali non emerge
che gli assicurati si lamentavano di un’eventuale doppia imposizione
contributiva e meglio del fatto che in __________ sarebbero stati tenuti a
pagare i contributi sociali.
Alla luce di quanto sopra questo Tribunale deve concludere che in
__________ di regola non vengono pagati contributi sociali su questi redditi.
Ne segue che, accertato come RI 1 e sua moglie in __________ non
pagano alcun contributo sui redditi percepiti dalle società __________ e non
sono affiliati né come indipendenti né tanto meno come persone senza attività
lucrativa e come non va applicato il diritto svizzero alla qualifica
contributiva di questi proventi, il TCA ritiene che i ricorrenti devono essere
affiliati in Svizzera in virtù del loro domicilio (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS)
e devono pagare i contributi come persone senza attività lucrativa.
Questa soluzione è conforme al principio dell’unicità
dell’affiliazione prevista dal regolamento (CEE) 1408/71 (cfr. in particolare
art. 13 cpv. 1) e permette agli insorgenti, che, occorre ribadirlo, in
__________, nel periodo litigioso, non hanno pagato contributi sociali, di non
avere alcuna lacuna contributiva.”
2.6
In concreto
l’insorgente è direttrice di una società con sede a __________ e quale persona
esercitante un’attività dipendente consegue un reddito soggetto a contribuzione
in __________ (cfr. anche allegato al doc. A2).
Essa
percepisce inoltre un reddito da un’altra società con sede in __________, la __________.
Pendente
causa il TCA ha chiesto all’UFAS quanto segue:
"
il nostro Tribunale è chiamato a statuire in
merito ad una vertenza inerente l’affiliazione in Svizzera, come indipendente,
di un cittadino di uno Stato membro dell’UE.
In concreto si tratta di un cittadino di uno
Stato membro dell’UE, senza attività lucrativa in Svizzera e domiciliato nel
nostro Paese, che ha un’attività salariata (dipendente) nel suo Paese (membro
dell’UE) dove paga i contributi sociali e che è associato ad una GmbH & Co.
KG con sede nel medesimo Paese (membro dell’UE), da cui percepisce dei redditi
apparentemente non assoggettati a prelievo di contributi sociali nel Paese
membro dell’UE.
Vi chiediamo di prendere posizione circa
l’affiliazione della persona assicurata, anche in
considerazione della giurisprudenza federale pubblicata in DTF 136 V 258 (cfr.
anche la “sélection de l’OFAS – n° 29” del 18
ottobre 2010).
Inoltre, alla luce dell’entrata in vigore, il 1°
aprile 2012, del regolamento europeo n. 883/2004 il cui art. 13 paragafo
3.
prevede, di massima, in caso di esercizio simultaneo di un’attività
dipendente ed indipendente in un Paese dell’UE ed in Svizzera l’affiliazione al
pagamento dei contributi sociali nel Paese dove viene svolta l’attività
salariata (cfr. n. 2051 versione 4/12 DAA), vi chiediamo quanto segue:
Nelle «Directives sur l’assujetissement aux
assurances AVS et AI » (DAA), a pag. 9, figura che: « Pour les états de faits qui se sont produits avant le 1er
avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être
applicable en ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait
se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois
demander l’application du nouveau règlement. » (sottolineatura del
redattore, cfr. anche n. 2051 versione 4/12 DAA).
Ciò significa che fino al 31 marzo 2012 si applica il regolamento
n. 1408/71 e che gli assicurati che sono affiliati in due Paesi (uno per
l’attività dipendente e l’altro per l’attività indipendente), possono chiedere,
per il periodo a partire dal 1° aprile 2012, di essere affiliati solo nel Paese
in cui esercitano l’attività dipendente oppure che anche nei casi
in cui l’affiliazione come indipendente non è ancora definitiva (perché, ad
esempio, é contestata) gli assicurati possono domandare anche per il
periodo precedente il 1° aprile 2012 di essere affiliati unicamente nel Paese
in cui viene esercitata l’attività salariata (vi chiediamo di motivare la
vostra risposta)?
Il 13
giugno 2012 l’autorità federale ha affermato:
"
(…)
Concernente l’assoggettamento di un cittadino di
uno Stato membro dell’UE e domiciliato in Svizzera, Le possiamo comunicare
quanto segue:
Secondo il Suo scritto, la persona in questione
non esercita nessun’attività lucrativa in Svizzera. Invece ha un’attività
salariata (dipendente) nel suo Paese (membro dell’UE). Inoltre è associata a
una GmbH & Co. KG con sede nel medesimo Paese (membro dell’UE), da cui
percepisce dei redditi apparentemente non assoggettati al prelievo di
contributi sociali nel Paese membro dell’UE.
Il criterio determinante per l’assoggettamento
alla legislazione di un Paese in virtù degli regolamenti UE sulla coordinazione
dei sistemi di sicurezza sociale (n° 1408/71 e n° 574/72; a partire dal 1°
aprile 2012 n° 883/2004 e n° 987/2009) è il luogo dove l’attività viene
effettivamente esercitata. Secondo le informazioni da Lei fornite, possiamo
giudicare la situazione in tal modo che le due attività sono da considerare
come esercitate nel Paese membro dell’UE in questione. Partiamo inoltre dal
presupposto che questa persona non esercita nemmeno parzialmente le attività in
questione (per esempio grazie al telelavoro) nel luogo di domicilio in
Svizzera. La partecipazione finanziaria a una società nella fattispecie deve
essere considerata in principio come attività esercitata nel Paese della sede
della società. Non si tratta di un caso di esercizio simultaneo di un’attività
dipendente e indipendente in un Paese dell’UE e in Svizzera. Le attività sono
dunque soggette secondo l’articolo 13 paragrafo 2 lettera a) e b) del
Regolamento n° 1408/71 al diritto __________ e quindi esonerate dall’obbligo di
contribuire in Svizzera. L’applicazione dei nuovi regolamenti dell’UE entrati
in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2012 non cambia niente poiché nella
fattispecie le nuove regole portano allo stesso risultato in quanto
all’assoggettamento (cfr. art. 11, paragrafo 3, lettera a) del regolamento n°
883/2004).
Per i motivi esposti non c’è neanche bisogno di
applicare le disposizioni transitorie.”
Il 12
luglio 2012 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è
emerso:
"
Sono a capo di due Società commerciali che hanno
la loro sede in __________ come emerge dagli atti e come la mia patrocinatrice
ha avuto modo di chiarire, ho dei collaboratori che si occupano di queste
società. Preciso qui che la __________ è stata ceduta a mia figlia. In Ticino
sono proprietaria di un immobile di cui ho visto l'estratto del Registro fondiario.
In questo appartamento io non dispongo di un ufficio, non dispongo di una rete
internet e non uso questo appartamento quale base di lavoro.
Nemmeno faccio capo al cosiddetto telelavoro, da
un lato perchè non ho internet e dall'altro perchè vi sono dei validi
collaboratori in luogo a __________ che si occupano di questo. Ritengo di
trascorrere in Ticino meno di due mesi all'anno complessivamente e vengo per il
mio riposo.
Le Società sono società specializzate nel
procacciare figure professionali per periodi temporanei, si tratta di attività
di cui si occupano con specializzazione in settori diversi le due società sia
la __________ che la __________
In Ticino io non pago i premi della Cassa malati
ribadisco che nonostante l'appartamento abbia una certa dimensione io non
svolgo nessuna attività, non ho collaboratori. La nostra clientela è tutta __________
ed in __________ motivo per il quale non ricevo clientela qui in Ticino e non
vedo potenziali clienti in questa regione.
A domanda precisa la sig.ra RI 1 che dal 2010 è
al beneficio di una rendita di vecchiaia __________ ma malgrado questo è
comunque attiva professionalmente quale responsabile delle società citate.
Allo stato attuale ho meno contatti con la
clientela mentre il mio ruolo è sostanzialmente quello di supervisionare i
contratti, di verificarli, di controllarli. La società può contare su: __________
350.
collaboratori e __________. 50 collaboratori.
La sig.ra RI 1 paga le sue imposte in __________,
nella dichiarazione fiscale in Ticino viene indicato il reddito __________ per
la fissazione dell'aliquota.
La sig.ra RI 1 spiega che dal 17.4.2009 fino al
20.7.2013
è titolare di un permesso di domicilio. In precedenza, quando sono
sostanzialmente maturati i redditi che la Cassa intende sottoporre alla
percezione di contributi era titolare di un permesso B.
Viene consegnato alle parti una copia del doc. VI
(lettere 8.5.2012 TCA / UFAS) e copia della risposta UFAS /TCA doc. (VIII)
pervenuto il 13.6.2012 per fax e successivamente per posta. Alle parti viene
concesso nel frattempo di leggere i documenti e di esprimersi in merito.
La Cassa fa osservare che il caso in discussione
è particolare da un lato per l'esistenza di un'attività dipendente all'estero e
riteneva doveroso sottoporre la fattispecie al TCA alla luce della
giurisprudenza federale che lascia qualche spazio di interpretazione. Per la
Cassa la lettura che va data alla sentenza federale citata 136 V 258 è da
riferire alla natura del guadagno che si intende a sottoporre alla percezione
di contributi. Stante un domicilio svizzero, un'attività dipendente estera ed
una percezione di redditi che il TF qualifica come proveniente da attività
indipendente per l'amministrazione gli introiti 2006/2009 della sig.ra RI 1
sono da sottoporre alla percezione dei contributi.” (doc. X)
2.7
Alla luce
della giurisprudenza federale (DTF 136 V 258) e degli accertamenti effettuati
da questo Tribunale, l’affiliazione della ricorrente come indipendente in
Svizzera deve essere annullata.
Come
visto, in DTF 136 V 258 l’Alta Corte ha in sostanza stabilito che, laddove
la qualifica del reddito percepito dalle citate società va effettuata in base
al diritto svizzero, e ciò è il caso, di massima, quando la persona assicurata
è domiciliata in Svizzera e vi svolge un’attività lucrativa (cfr. art.
13.
cpv. 2 lett. b regolamento [CE] 1408/71, art. 14bis cpv. 2 regolamento [CE]
1407/71, art. 14quater regolamento [CE] 1408/71), l’assicurato deve pagare i
contributi su questi proventi nella sua qualità di indipendente in applicazione
dell’art. 20 cpv. 3 OAVS a condizione che i redditi provengano da una società
senza personalità giuridica che persegua uno scopo lucrativo (cfr. sentenza
9C_1055/2010 del 4 agosto 2011, consid. 4.3: “Entscheidend
für die Anwendbarkeit von Art. 20 Abs. 3 AHVV ist einzig, ob es sich um eine
auf einen Erwerbszweck gerichtete Personengesamtheit ohne juristische
Persönlichkeit handelt”).
In concreto, tuttavia, anche
sulla base della sentenza 30.2011.13+14 del 30 novembre 2011 (cfr. consid. 2.5),
l’interessata non può essere affiliata in Svizzera quale indipendente poiché
non svolge nel nostro Paese alcuna attività lucrativa. Infatti in Svizzera è
unicamente proprietaria di un appartamento a __________, dove trascorre meno di
due mesi all’anno e dove non esercita alcuna attività, non disponendo di alcun
ufficio e di nessuna rete internet. I locali non sono utilizzati quale base di
lavoro e tutta la clientela è __________, risiede unicamente in __________ e
non viene ricevuta in Ticino. Non vi sono del resto agli atti altri indizi
circa un’attività svolta in Svizzera. Il reddito dichiarato nelle tassazioni
fiscali è esclusivamente percepito in __________ (cfr. anche doc. 19,
annotazione di una funzionaria della Cassa: “mi ha contattato la tassatrice
e mi comunica che non hanno mai ricevuto documentazione è un reddito conseguito
interamente in __________”).
L’insorgente, per contro,
svolge un’attività dipendente soggetta a contribuzione in __________, dove ha
pure sede la __________ dalla quale percepisce i redditi societari.
In applicazione dell’art.
13.
paragrafo 2 lettera a e b del regolamento (CE) 1408/71 (cfr. anche art. 11
paragrafo 3 lettera a del regolamento (CE) 883/2004 in vigore dal 1° aprile
2012) essa deve pertanto pagare i suoi contributi unicamente in __________ (cfr.
anche lettera del 13 giugno 2012 dell’UFAS, doc. VIII).
Inoltre,
abbondanzialmente, va rilevato che la ricorrente, in virtù del principio
dell’unicità dell’affiliazione (cfr. art. 13 paragrafo 1 del regolamento
1408/71; cfr. anche sentenza 30.2006.34 del 21 settembre 2006 dove è stata
annullata l’affiliazione come persona senza attività lucrativa di un cittadino
dell’UE tassato in Svizzera secondo il dispendio perché svolgeva un’attività
dipendente in altri Paese dell’UE), non può neppure essere affiliata in
Svizzera quale persona senza attività lucrativa, poiché a differenza della
fattispecie alla base della sentenza 30.2011.13+14 del 30 novembre 2011 (cfr.
consid. 2.6), l’insorgente, nel caso concreto, esercita un’attività lucrativa dipendente
in __________, dove paga contributi sociali.
In queste
condizioni il ricorso va accolto e la decisione impugnata va annullata poiché la
ricorrente non va assoggettata al pagamento dei contributi sociali in Svizzera.
All’insorgente,
vincente in causa e rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate le
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
ricorrente non va assoggettata al pagamento dei contributi sociali in Svizzera.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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