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Decisione

30.2012.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 luglio 2012Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi __________ sono utilizzati dal fisco unicamente per il calcolo

dell'aliquota contributiva.

La

ricorrente sostiene che in applicazione degli art. 13 paragrafo 2 lettera a e b

e 14 quater lettera b del regolamento (CE) 1408/71 va assoggettata al prelievo

dei contributi sociali nel luogo di lavoro, ossia in __________. Circa la

sentenza pubblicata in DTF 136 V 258, l'insorgente evidenzia che in quel caso

il TF ha stabilito che la legislazione svizzera è applicabile se la personale

interessata è domiciliata in Svizzera e vi esercita un lavoro dipendente. In

concreto ciò non è il caso.

1.6. Con risposta

del 18 aprile 2012 l'amministrazione propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

1.7. L'8 maggio

2012 il TCA ha interpellato l'UFAS (doc. VI), che ha risposto il 13 giugno 2012

(doc. VIII). Il 10 luglio 2012 le parti sono state sentite nel corso di

un'udienza al termine della quale è stato sottoposto loro l'accertamento svolto

presso l'UFAS, sul quale hanno potuto esprimersi (doc. X).

CO 1 in diritto

2.1. L’amministrazione

ha fissato i contributi sociali dovuti dall’assicurata, che svolge un’attività

dipendente in __________, sulla base del reddito percepito da un’altra società

con sede in __________.

Va

preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie.

Per

l’art. 153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del

regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo

4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della

presente legge, sono applicabili anche:

a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una

parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione

delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo

all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il

suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata;

b.

la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2

dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata.

L’art.

153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso

dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è

riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera

a.

Va a questo proposito

rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo

tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la

Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone"

(RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la

sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14

giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal

regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE)

N.

1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE)

N.

307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra

la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra

parte.

Ratione

temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché la

decisione impugnata è stata emanata il 7 marzo 2012 e concerne i contributi

sociali dovuti dal mese di ottobre 2006 al mese di dicembre 2009 (cfr. sentenza

del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I

667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209

consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV

no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H

37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00,

Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

L’ALC ed

il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae. L’interessata

è di nazionalità __________ e pertanto cittadina di uno Stato contraente (art.

1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è

senz’altro dato, poiché l’interessata, residente (anche) nel nostro Paese,

lavora in __________.

La

presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del

regolamento (CE) n. 1408/71.

Quest’ultimo

si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza

sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le

prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la

capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai

superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di

disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).

In

concreto trovano pertanto applicazione sia le norme dell’ALC che del

regolamento (CE) n. 1408/71.

Va ancora

evidenziato che dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera è applicabile il

regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1408/71.

Le

direttive sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA),

nell’introduzione alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:

«Le règlement (CE) n°

883/2004 (R 883/2004) et le règlement

d’application (CE) n° 987/2009 (R 987/2009) entrent

en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent plusieurs modifications en matière

d’assujettissement.

En particulier, une personne ne peut désormais plus

qu’être assujet-tie à la législation d’un seul Etat membre ou de la Suisse. En

cas d’activité salariée et indépendante simultanée, la législation de l’Etat

membre ou de la Suisse dans lequel l’activité salariée est exercée est

applicable.

Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative

pour un em-ployeur dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse, elle est

soumise à la législation de son Etat de résidence si elle y exerce une partie

substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le cas, cette personne

salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel l’employeur a son

siège.

L’assujettissement des employés des entreprises de

transport inter-national se détermine selon les règles générales de

coordination (cf. paragraphe précédent).

Les indépendants qui travaillent dans plusieurs

Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la législation de leur Etat de

résidence lorsqu’ils y exercent une partie substantielle de leur activité. Si

tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la législation de l’Etat dans lequel se

trouve le centre d’intérêt de leurs activités.

(…)

Pour les états de faits qui se sont produits avant

le 1er avril

2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être applicable en

ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait se modifie

mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois demander

l’application du nouveau règlement.»

A questo proposito l’art.

87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che se, in conseguenza del

presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato

membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II

del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a

quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e

comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente

regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata

alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è

presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente

regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è

applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla

legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente

regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la

persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese

successivo.

2.2. L’art. 1a

lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore subordinato”

e “lavoratore autonomo”.

Alla luce

di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del

regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa

continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori

subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed.,

Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).

La Corte

di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di

lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il

rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone

interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel

fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra

persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle

quali percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05,

consid. 6.4.4).

Per

“attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività

lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale

dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte

(sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del

12 aprile 2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive

sull’assoggettamento nella versione dal 1.1.2009).

Sono più

in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali

(cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e

dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di

assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati

membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).

Il titolo

Considerandi

II del regolamento (CE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità

della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13

n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le

disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris;

art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71).

L'art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 prevede:

"1. Le persone

per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione

di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale

legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2.

Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona

che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è

soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un

altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la

propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona

che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta

alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro

Stato membro;

(…)

f) la

persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro

senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro

in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle

eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità

delle disposizioni di questa sola legislazione."

Da rilevare che l’art. 11

del regolamento (CE) 883/2004 in vigore dal 1° aprile 2012 prevede:

" 1. Le

persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a

norma del presente titolo.

2.

Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le

persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di

un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate

come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di

invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul

lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che

contemplano cure di durata illimitata.

3.

Fatti salvi gli articoli 12–16:

a)

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno

Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b)

un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato

membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

c)

una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma

dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è

soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

d)

una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile

in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e)

qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui

alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di

residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le

garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o

più altri Stati membri.

4.

Ai fini del presente titolo, un’attività subordinata

o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno

Stato membro è considerata un’attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia,

la persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente

bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un’impresa

con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, è soggetta alla

legislazione di quest’ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L’impresa

o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini

dell’applicazione di tale legislazione.

Per l’art. 13 del

regolamento (CE) 883/2004:

" La

persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati

membri è soggetta:

a)

alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una

parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più

imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio

in diversi Stati membri; oppure

b)

alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore

di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita

una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.

2.

La persona che esercita abitualmente un’attività

lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:

a)

alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una

parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure

b)

alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di

interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel

quale esercita una parte sostanziale della sua attività.

3.

La persona che esercita abitualmente un’attività

subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta

alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata o,

qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione

determinata a norma del paragrafo 1.

4.

Una persona occupata in qualità di pubblico

dipendente in uno Stato membro e che svolge un’attività subordinata e/o

autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello

Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essa dipende.

5.

Le persone di cui ai paragrafi 1–4 sono trattate, ai

fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se

esercitassero l’insieme delle loro attività subordinate o autonome e

riscuotessero l’insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in

questione.”

2.3

Le Direttive

sull’assoggettamento al marg. 2011, nella versione valida per il periodo fino a

fine 2008 (marg. 2016 nella versione valida dal 1.1.2009; con il 1° aprile 2012

e l’entrata in vigore del regolamento 883/2004 le direttive sono state nuovamente

modificate) rilevano che l’ALC prevede l’assoggettamento alla legislazione di

un solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).

I cittadini di uno Stato membro dell’UE o

svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono assicurati all’AVS/AI/IPG e AD (art.

13.

del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori distaccati o

di far parte di una categoria speciale.

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro

dell’UE che lavorano solo in uno degli Stati dell’UE non sono assicurati

all’AVS/AI/IPG e AD (art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno che siano

distaccati.

In

generale i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano

un’attività salariata in due o più Stati membri dell’UE sono assoggettati alla

legislazione del loro Stato di residenza se una parte dell’attività vi è

esercitata (art. 14 par. 2 punto b let. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

Se il

salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato nello

Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b let. ii del

regolamento (CE) n. 1408/71). Se lavora per più datori di lavoro che hanno sede

in Stati differenti, va assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2

punto b lett. i del regolamento (CE) n. 1408/71).

Per

quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro

dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono

assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71)

a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.

L’indipendente

svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato

all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno

di essere distaccato.

Di regola

i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano l’attività

indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono

assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata.

Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel

paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE)

n. 1408/71).

I

cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente

un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato

dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al

principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2035; marg. 2051 dal

1.1

).

Per il marg. 2034 (marg. 2052 dal 1.1.2009) i

cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano simultaneamente

un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato

dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi

acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al

marg. 2034; marg. 2052 dal 1.1.2009).

Colui che

esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve

informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2035; marg. 2054

dal 1.1.2009).

2.4

Per quanto

concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono assicurate

obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio

civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

Per l’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS non sono assicurate le persone

che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i

superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la presente legge

costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre.

A norma dell’art. 3 OAVS le persone che partecipano ad

un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le

quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce

un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate,

a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di

compensazione competente.

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento

dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli

assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del

reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività

lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che

non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è

stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per

conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

2.5

Il

Tribunale federale ha recentemente emesso numerose sentenze relative a persone

domiciliate in Svizzera e affiliate nel nostro Paese come indipendenti e

titolari di partecipazioni nelle “GmbH & Co KG” __________, che

affermavano di non svolgere alcuna attività lucrativa per queste società, ma di

dover essere equiparati ad azionisti di una SA.

L’Alta Corte ha in

sostanza stabilito che, laddove la qualifica del reddito percepito dalle citate

società va effettuata in base al diritto svizzero, e ciò è il caso, di massima,

quando la persona assicurata è domiciliata in Svizzera e vi svolge

un’attività lucrativa (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b regolamento [CE]

1408/71, art. 14bis cpv. 2 regolamento [CE] 1407/71, art. 14quater regolamento

[CE] 1408/71), l’assicurato deve pagare i contributi su questi proventi nella

sua qualità di indipendente in applicazione dell’art. 20 cpv. 3 OAVS a

condizione che i redditi provengano da una società senza personalità giuridica

che persegua uno scopo lucrativo (cfr. sentenza 9C_1055/2010 del 4 agosto 2011,

consid. 4.3: “Entscheidend für die Anwendbarkeit von Art.

20.

Abs. 3 AHVV ist einzig, ob es sich um eine auf einen Erwerbszweck gerichtete

Personengesamtheit ohne juristische Persönlichkeit handelt”).

In

DTF 136 V 258 il TF ha stabilito che l’accomandante residente in Svizzera di

una società in accomandita del diritto germanico (“GmbH & Co”) con sede in

Germania è tenuto a versare i contributi quale persona esercitante un’attività

lucrativa indipendente sui redditi provenienti dalla società, indipendentemente

dal fatto che egli collabori nell’impresa o che eserciti un’influenza sulla

gestione di quest’ultima.

Questa giurisprudenza è

stata confermata nelle sentenze 9C_504/2010 del 1° settembre 2010,9C_342/2011

dell’8 luglio 2011 e 9C_1055/2010 del 4 agosto 2011 (cfr. anche sentenza

9C_853/2009 del 23 luglio 2010).

Va

ancora segnalato che con sentenza 30.2011.13+14 del 30 novembre 2011, il TCA ha

affiliato quale persona senza attività lucrativa in Svizzera un assicurato di

un Paese membro dell’UE (e sua moglie) domiciliato in Svizzera, che non svolgeva

alcuna attività né in Svizzera né in nessun altro Paese, ma che percepiva

redditi da una GmbH & Co KG, affermando:

" Nel

caso di specie, di conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale, RI 1,

che percepisce redditi da due GmbH & Co KG con scopo commerciale andrebbe

qualificato quale indipendente e il calcolo dei contributi effettuato

sull’importo di circa __________ di Euro percepito annualmente (Doc. XIV/3,

inc. 30.2011.13).

Sennonché, i casi giudicati dal TF riguardano persone domiciliate

in Svizzera e attive nel nostro Paese, con la conseguenza che il reddito

percepito dalle società __________ va qualificato quale provento da attività

indipendente in applicazione del diritto svizzero in virtù del rinvio delle

norme europee (art. 13 cpv. 2 lett. b regolamento [CEE] 1408/71, art. 14bis

cpv. 2 regolamento [CEE] 1408/71, art. 14quater regolamento [CEE] 1408/71).

In concreto tuttavia l’interessato non svolge alcuna attività

lucrativa in Svizzera.

Egli andrebbe pertanto affiliato in __________ in virtù dell’art.

13.

cpv. 2 lett. b del regolamento (CEE) 1408/71, per il quale la persona che

esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta

alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro

Stato membro.

Tuttavia, ritenuto che l’interessato percepisce i redditi dalla

__________, è secondo il diritto __________ che occorre stabilire se quanto

conseguito è reddito da capitale oppure da attività lucrativa (cfr. DTF 136 V

258, consid. 2.1 e contrario: „Im Streit liegt, ob die in

betraglicher Hinsicht nicht bestrittenen Einkünfte des Beschwerdegegners,

welche er in den Jahren 2003 bis 2006 als Kommanditist der X. GmbH & Co. KG

erzielte, als selbstständige Erwerbstätigkeit im Sinne von art. 9 Abs. 1 AHVG

und Art. 20 Abs. 3 AHVV (SR 831.101) zu qualifizieren sind. Die Beteiligten

sind sich darin einig, dass sich die Beitragspflicht aufgrund der Beteiligung

des in der Schweiz wohnhaften und in der Schweiz zuletzt unselbstständig

erwerbstätigen Beschwerdegegners an einer deutschen Kommanditgesellschaft

allein nach schweizerischem Recht richtet (Art. 13 Abs. 2 lit. b, Art. 14a Abs.

2.

und Art. 14c der Verordnung [EWG] Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur

Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und

Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft

zu- und abwandern [SR 0.831.109.268.1] in Verbindung mit Art. 153a Abs. 1 lit. a

AHVG und mit dem am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999

zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit

[Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681]). Vor Inkrafttreten des FZA

galt das Abkommen vom 25. Februar 1964 zwischen der Schweizerischen

Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit

(SR 0.831.109.136.1), welches in Art. 5 eine Kollisionsregel enthalten hatte,

wonach der Arbeitsort bzw. das Erwerbsortsprinzip massgeblich gewesen waren und

somit in der vorliegenden Konstellation das deutsche Recht anwendbar gewesen

war, soweit es um die einzig strittige sozialversicherungsrechtliche Qualifikation

der aus der Beteiligung an der deutschen Kommanditgesellschaft erzielten

Einkünfte ging (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts H 60/80 vom 27.

November 1980 E. 1, in: ZAK 1981 S. 517, und H 280/92 vom 4. August 1993, in:

AHI 1994 S. 134). Schliesslich stimmen die Beteiligten auch darin überein, dass

es sich bei der Kommanditgesellschaft X. GmbH & Co. KG nicht um eine

juristische Person, sondern um eine Personengesellschaft handelt (vgl.

BAUMBACH/HOPT/MERKT, Handelsgesetzbuch [HGB], 34. Aufl. 2010, N.

1.

zu § 124 HGB, N. 2 und 10 zu § 161 HGB).”).

In concreto, interpellati in merito dalla Cassa circa la qualifica

dell’attività svolta in __________ ed invitati a compilare il formulario E101

dell’UE relativo al diritto applicabile in caso di applicazione del regolamento

(CEE) 1408/71, i ricorrenti hanno affermato che, essendo indipendenti in

__________, non sono tenuti a versare i contributi sociali ed hanno ritenuto

inutile riempire il citato formulario (cfr. scritto del 4 febbraio 2011, doc.

2, inc. 30.2011.14: “(…) Come tali non sono stati assoggettati ad un

contributo __________ pari al nostro contributo AVS. Da quanto ci risulta gli

indipendenti non pagano l”AVS __________” ”).

A questo proposito va rilevato che nella sentenza 9C_853/2009 del

23.

luglio 2010 il TF ha riassunto, nei considerandi di diritto, la motivazione

del Tribunale cantonale che aveva esonerato la persona assicurata dal pagamento

dei contributi sul reddito proveniente dalla GmbH & Co. KG.

Dalla medesima si evince al consid. 3.1 che:

"(…)

Die Kompetenzen des Kommanditisten seien

vorliegend auf einige wenige Grundsatzentscheidungen im Rahmen der jährlichen

Gesellschafterversammlungen reduziert, vergleichbar mit der Stellung der nicht

geschäftsführenden Gesellschafter in der GmbH oder der Aktionäre bei der

Aktiengesellschaft. Die gesamte Geschäftsführung sei ausschliesslich an die

jeweiligen Komplementär-GmbH's delegiert. Eine solche vollständige Delegierung

der Geschäftsführung an eine juristische Person als Komplementärin sei im

schweizerischen Recht der Kommanditgesellschaft nicht möglich. Ebenso wenig

lasse das schweizerische Recht der Kommanditgesellschaft eine juristische

Person als Komplementärin zu. Dies sehe hingegen das Bundesgesetz über die

kollektiven Kapitalanlagen vor, wo bei der Kommanditgesellschaft für kollektive

Kapitalanlagen (KGK) der unbeschränkt haftende Gesellschafter eine juristische

Person (Aktiengesellschaft) sei, deren Aufgabe es sei, das in der KGK angelegte

Vermögen der Kommanditäre professionell zu verwalten. Sowohl bei der deutschen

GmbH & Co. KG als auch bei der KGK seien die Funktion der Geschäftsführung

klar von der blossen Kapitalgeberfunktion getrennt, indem die Kapitalgeber

(Kommanditisten bzw. Kommanditäre) keine unternehmerische Tätigkeit mehr ausüben

und blosse Investoren seien. Unter diesen Umständen erscheine die Annahme einer

selbständigen Erwerbstätigkeit des Beschwerdegegners bezogen auf die Erträge

aus den Reedereien nicht gerechtfertigt.“ (sottolineatura del redattore)

Al considerando 5 della medesima sentenza il TF ha inoltre

rilevato che:

"(…)

Zu keinem andern Ergebnis führt ferner die

Argumentation des Beschwerdegegners, als in der Schweiz wohnhafter

Unselbständigerwerbender müsse er einzig wegen seines schweizerischen

Wohnsitzes Sozialversicherungsbeiträge auf den in Deutschland erzielten

Einkünften aus den Beteiligungen an den Reedereien entrichten, was gegenüber

einer in Deutschland wohnhaften Person stossend, rechtsungleich und nicht in

Einklang mit dem internationalen Recht sei. Die Beitragspflicht widerspricht

entgegen der Ansicht des Beschwerdegegners nicht dem internationalen Recht,

sondern ergibt sich im Gegenteil gerade daraus (E. 2.1 hievor). Daran ist das

Bundesgericht gebunden (Art. 190 BV).” (sottolineatura del redattore)

Va poi evidenziato che dalle citate sentenze federali non emerge

che gli assicurati si lamentavano di un’eventuale doppia imposizione

contributiva e meglio del fatto che in __________ sarebbero stati tenuti a

pagare i contributi sociali.

Alla luce di quanto sopra questo Tribunale deve concludere che in

__________ di regola non vengono pagati contributi sociali su questi redditi.

Ne segue che, accertato come RI 1 e sua moglie in __________ non

pagano alcun contributo sui redditi percepiti dalle società __________ e non

sono affiliati né come indipendenti né tanto meno come persone senza attività

lucrativa e come non va applicato il diritto svizzero alla qualifica

contributiva di questi proventi, il TCA ritiene che i ricorrenti devono essere

affiliati in Svizzera in virtù del loro domicilio (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS)

e devono pagare i contributi come persone senza attività lucrativa.

Questa soluzione è conforme al principio dell’unicità

dell’affiliazione prevista dal regolamento (CEE) 1408/71 (cfr. in particolare

art. 13 cpv. 1) e permette agli insorgenti, che, occorre ribadirlo, in

__________, nel periodo litigioso, non hanno pagato contributi sociali, di non

avere alcuna lacuna contributiva.”

2.6

In concreto

l’insorgente è direttrice di una società con sede a __________ e quale persona

esercitante un’attività dipendente consegue un reddito soggetto a contribuzione

in __________ (cfr. anche allegato al doc. A2).

Essa

percepisce inoltre un reddito da un’altra società con sede in __________, la __________.

Pendente

causa il TCA ha chiesto all’UFAS quanto segue:

"

il nostro Tribunale è chiamato a statuire in

merito ad una vertenza inerente l’affiliazione in Svizzera, come indipendente,

di un cittadino di uno Stato membro dell’UE.

In concreto si tratta di un cittadino di uno

Stato membro dell’UE, senza attività lucrativa in Svizzera e domiciliato nel

nostro Paese, che ha un’attività salariata (dipendente) nel suo Paese (membro

dell’UE) dove paga i contributi sociali e che è associato ad una GmbH & Co.

KG con sede nel medesimo Paese (membro dell’UE), da cui percepisce dei redditi

apparentemente non assoggettati a prelievo di contributi sociali nel Paese

membro dell’UE.

Vi chiediamo di prendere posizione circa

l’affiliazione della persona assicurata, anche in

considerazione della giurisprudenza federale pubblicata in DTF 136 V 258 (cfr.

anche la “sélection de l’OFAS – n° 29” del 18

ottobre 2010).

Inoltre, alla luce dell’entrata in vigore, il 1°

aprile 2012, del regolamento europeo n. 883/2004 il cui art. 13 paragafo

3.

prevede, di massima, in caso di esercizio simultaneo di un’attività

dipendente ed indipendente in un Paese dell’UE ed in Svizzera l’affiliazione al

pagamento dei contributi sociali nel Paese dove viene svolta l’attività

salariata (cfr. n. 2051 versione 4/12 DAA), vi chiediamo quanto segue:

Nelle «Directives sur l’assujetissement aux

assurances AVS et AI » (DAA), a pag. 9, figura che: « Pour les états de faits qui se sont produits avant le 1er

avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être

applicable en ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait

se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois

demander l’application du nouveau règlement. » (sottolineatura del

redattore, cfr. anche n. 2051 versione 4/12 DAA).

Ciò significa che fino al 31 marzo 2012 si applica il regolamento

n. 1408/71 e che gli assicurati che sono affiliati in due Paesi (uno per

l’attività dipendente e l’altro per l’attività indipendente), possono chiedere,

per il periodo a partire dal 1° aprile 2012, di essere affiliati solo nel Paese

in cui esercitano l’attività dipendente oppure che anche nei casi

in cui l’affiliazione come indipendente non è ancora definitiva (perché, ad

esempio, é contestata) gli assicurati possono domandare anche per il

periodo precedente il 1° aprile 2012 di essere affiliati unicamente nel Paese

in cui viene esercitata l’attività salariata (vi chiediamo di motivare la

vostra risposta)?

Il 13

giugno 2012 l’autorità federale ha affermato:

"

(…)

Concernente l’assoggettamento di un cittadino di

uno Stato membro dell’UE e domiciliato in Svizzera, Le possiamo comunicare

quanto segue:

Secondo il Suo scritto, la persona in questione

non esercita nessun’attività lucrativa in Svizzera. Invece ha un’attività

salariata (dipendente) nel suo Paese (membro dell’UE). Inoltre è associata a

una GmbH & Co. KG con sede nel medesimo Paese (membro dell’UE), da cui

percepisce dei redditi apparentemente non assoggettati al prelievo di

contributi sociali nel Paese membro dell’UE.

Il criterio determinante per l’assoggettamento

alla legislazione di un Paese in virtù degli regolamenti UE sulla coordinazione

dei sistemi di sicurezza sociale (n° 1408/71 e n° 574/72; a partire dal 1°

aprile 2012 n° 883/2004 e n° 987/2009) è il luogo dove l’attività viene

effettivamente esercitata. Secondo le informazioni da Lei fornite, possiamo

giudicare la situazione in tal modo che le due attività sono da considerare

come esercitate nel Paese membro dell’UE in questione. Partiamo inoltre dal

presupposto che questa persona non esercita nemmeno parzialmente le attività in

questione (per esempio grazie al telelavoro) nel luogo di domicilio in

Svizzera. La partecipazione finanziaria a una società nella fattispecie deve

essere considerata in principio come attività esercitata nel Paese della sede

della società. Non si tratta di un caso di esercizio simultaneo di un’attività

dipendente e indipendente in un Paese dell’UE e in Svizzera. Le attività sono

dunque soggette secondo l’articolo 13 paragrafo 2 lettera a) e b) del

Regolamento n° 1408/71 al diritto __________ e quindi esonerate dall’obbligo di

contribuire in Svizzera. L’applicazione dei nuovi regolamenti dell’UE entrati

in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2012 non cambia niente poiché nella

fattispecie le nuove regole portano allo stesso risultato in quanto

all’assoggettamento (cfr. art. 11, paragrafo 3, lettera a) del regolamento n°

883/2004).

Per i motivi esposti non c’è neanche bisogno di

applicare le disposizioni transitorie.”

Il 12

luglio 2012 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è

emerso:

"

Sono a capo di due Società commerciali che hanno

la loro sede in __________ come emerge dagli atti e come la mia patrocinatrice

ha avuto modo di chiarire, ho dei collaboratori che si occupano di queste

società. Preciso qui che la __________ è stata ceduta a mia figlia. In Ticino

sono proprietaria di un immobile di cui ho visto l'estratto del Registro fondiario.

In questo appartamento io non dispongo di un ufficio, non dispongo di una rete

internet e non uso questo appartamento quale base di lavoro.

Nemmeno faccio capo al cosiddetto telelavoro, da

un lato perchè non ho internet e dall'altro perchè vi sono dei validi

collaboratori in luogo a __________ che si occupano di questo. Ritengo di

trascorrere in Ticino meno di due mesi all'anno complessivamente e vengo per il

mio riposo.

Le Società sono società specializzate nel

procacciare figure professionali per periodi temporanei, si tratta di attività

di cui si occupano con specializzazione in settori diversi le due società sia

la __________ che la __________

In Ticino io non pago i premi della Cassa malati

ribadisco che nonostante l'appartamento abbia una certa dimensione io non

svolgo nessuna attività, non ho collaboratori. La nostra clientela è tutta __________

ed in __________ motivo per il quale non ricevo clientela qui in Ticino e non

vedo potenziali clienti in questa regione.

A domanda precisa la sig.ra RI 1 che dal 2010 è

al beneficio di una rendita di vecchiaia __________ ma malgrado questo è

comunque attiva professionalmente quale responsabile delle società citate.

Allo stato attuale ho meno contatti con la

clientela mentre il mio ruolo è sostanzialmente quello di supervisionare i

contratti, di verificarli, di controllarli. La società può contare su: __________

350.

collaboratori e __________. 50 collaboratori.

La sig.ra RI 1 paga le sue imposte in __________,

nella dichiarazione fiscale in Ticino viene indicato il reddito __________ per

la fissazione dell'aliquota.

La sig.ra RI 1 spiega che dal 17.4.2009 fino al

20.7.2013

è titolare di un permesso di domicilio. In precedenza, quando sono

sostanzialmente maturati i redditi che la Cassa intende sottoporre alla

percezione di contributi era titolare di un permesso B.

Viene consegnato alle parti una copia del doc. VI

(lettere 8.5.2012 TCA / UFAS) e copia della risposta UFAS /TCA doc. (VIII)

pervenuto il 13.6.2012 per fax e successivamente per posta. Alle parti viene

concesso nel frattempo di leggere i documenti e di esprimersi in merito.

La Cassa fa osservare che il caso in discussione

è particolare da un lato per l'esistenza di un'attività dipendente all'estero e

riteneva doveroso sottoporre la fattispecie al TCA alla luce della

giurisprudenza federale che lascia qualche spazio di interpretazione. Per la

Cassa la lettura che va data alla sentenza federale citata 136 V 258 è da

riferire alla natura del guadagno che si intende a sottoporre alla percezione

di contributi. Stante un domicilio svizzero, un'attività dipendente estera ed

una percezione di redditi che il TF qualifica come proveniente da attività

indipendente per l'amministrazione gli introiti 2006/2009 della sig.ra RI 1

sono da sottoporre alla percezione dei contributi.” (doc. X)

2.7

Alla luce

della giurisprudenza federale (DTF 136 V 258) e degli accertamenti effettuati

da questo Tribunale, l’affiliazione della ricorrente come indipendente in

Svizzera deve essere annullata.

Come

visto, in DTF 136 V 258 l’Alta Corte ha in sostanza stabilito che, laddove

la qualifica del reddito percepito dalle citate società va effettuata in base

al diritto svizzero, e ciò è il caso, di massima, quando la persona assicurata

è domiciliata in Svizzera e vi svolge un’attività lucrativa (cfr. art.

13.

cpv. 2 lett. b regolamento [CE] 1408/71, art. 14bis cpv. 2 regolamento [CE]

1407/71, art. 14quater regolamento [CE] 1408/71), l’assicurato deve pagare i

contributi su questi proventi nella sua qualità di indipendente in applicazione

dell’art. 20 cpv. 3 OAVS a condizione che i redditi provengano da una società

senza personalità giuridica che persegua uno scopo lucrativo (cfr. sentenza

9C_1055/2010 del 4 agosto 2011, consid. 4.3: “Entscheidend

für die Anwendbarkeit von Art. 20 Abs. 3 AHVV ist einzig, ob es sich um eine

auf einen Erwerbszweck gerichtete Personengesamtheit ohne juristische

Persönlichkeit handelt”).

In concreto, tuttavia, anche

sulla base della sentenza 30.2011.13+14 del 30 novembre 2011 (cfr. consid. 2.5),

l’interessata non può essere affiliata in Svizzera quale indipendente poiché

non svolge nel nostro Paese alcuna attività lucrativa. Infatti in Svizzera è

unicamente proprietaria di un appartamento a __________, dove trascorre meno di

due mesi all’anno e dove non esercita alcuna attività, non disponendo di alcun

ufficio e di nessuna rete internet. I locali non sono utilizzati quale base di

lavoro e tutta la clientela è __________, risiede unicamente in __________ e

non viene ricevuta in Ticino. Non vi sono del resto agli atti altri indizi

circa un’attività svolta in Svizzera. Il reddito dichiarato nelle tassazioni

fiscali è esclusivamente percepito in __________ (cfr. anche doc. 19,

annotazione di una funzionaria della Cassa: “mi ha contattato la tassatrice

e mi comunica che non hanno mai ricevuto documentazione è un reddito conseguito

interamente in __________”).

L’insorgente, per contro,

svolge un’attività dipendente soggetta a contribuzione in __________, dove ha

pure sede la __________ dalla quale percepisce i redditi societari.

In applicazione dell’art.

13.

paragrafo 2 lettera a e b del regolamento (CE) 1408/71 (cfr. anche art. 11

paragrafo 3 lettera a del regolamento (CE) 883/2004 in vigore dal 1° aprile

2012) essa deve pertanto pagare i suoi contributi unicamente in __________ (cfr.

anche lettera del 13 giugno 2012 dell’UFAS, doc. VIII).

Inoltre,

abbondanzialmente, va rilevato che la ricorrente, in virtù del principio

dell’unicità dell’affiliazione (cfr. art. 13 paragrafo 1 del regolamento

1408/71; cfr. anche sentenza 30.2006.34 del 21 settembre 2006 dove è stata

annullata l’affiliazione come persona senza attività lucrativa di un cittadino

dell’UE tassato in Svizzera secondo il dispendio perché svolgeva un’attività

dipendente in altri Paese dell’UE), non può neppure essere affiliata in

Svizzera quale persona senza attività lucrativa, poiché a differenza della

fattispecie alla base della sentenza 30.2011.13+14 del 30 novembre 2011 (cfr.

consid. 2.6), l’insorgente, nel caso concreto, esercita un’attività lucrativa dipendente

in __________, dove paga contributi sociali.

In queste

condizioni il ricorso va accolto e la decisione impugnata va annullata poiché la

ricorrente non va assoggettata al pagamento dei contributi sociali in Svizzera.

All’insorgente,

vincente in causa e rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate le

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

ricorrente non va assoggettata al pagamento dei contributi sociali in Svizzera.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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