30.2012.17
Azione di risarcimento danni nei confronti della Cassa di compensazione per una presunta negligenza da parte di suoi funzionari durante una revisione societaria. La Cassa ha agito correttamente. Semma
20 marzo 2013Italiano97 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2012.17
Data decisione, Autorità:
20.03.2013, TCA
Titolo:
Azione di risarcimento danni nei confronti della Cassa di compensazione per una presunta negligenza da parte di suoi funzionari durante una revisione societaria. La Cassa ha agito correttamente. Semmai, spettava al ricorrente indicare sin da subito il nome del suo collaboratore. Nessun atto illecito
OBBLIGO DI COLLABORARE
RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE
RISARCIMENTO DANNI
art. 29 cpv. 2 COST
art. 70 cpv. 2 LAVS
art. 43 LPGA
art. 78 LPGA
art. 3 LRESP
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.17+18
TB
Lugano
20 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 19 aprile 2012 di
1. RI 1
rappr. da: RA
1
2. RI 2
rappr. da: RA
2
rappr. da: RA
1
contro
la decisione del 5 marzo 2012 emanata da
Cassa CO 1
in materia di risarcimento danni
ritenuto in
fatto
1.1. Il 29 aprile
2009 RI 1 ha scritto alla Cassa CO 1 censurando il suo operato in merito alla
sua qualifica come dipendente di __________, ora __________, per gli anni di
contribuzione 2001-2006.
L'assicurato ha in particolare criticato l'agire di due collaboratori della Cassa, i quali, a suo dire, malgrado
l'avessero già erroneamente
qualificato come salariato per il periodo 1999-2002, hanno effettuato la
revisione della predetta ditta anche per il quadriennio 2003-2006, ribadendo la
sua dipendenza contributiva. L'istante ha quindi quantificato la pretesa
risarcitoria per danni quale persona fisica e per l'attività professionale.
1.2. Con sentenza
del 26 aprile 2010 (30.2009.27) questo Tribunale ha deciso che l'istanza di
risarcimento danni ex art. 78 LPGA era prematura sia per quanto concerneva
il primo sia il secondo quadriennio oggetto della revisione da parte della
Cassa, dato che le vie amministrative e giudiziarie ordinarie non erano state
esaurite. Pertanto, l'assicurato non poteva invocare una richiesta di
risarcimento danni derivante dal suo assoggettamento - provvisorio, non sapendo
effettivamente ancora se questa qualifica del suo statuto contributivo sarebbe
stata definitiva - quale dipendente di __________ (dal 21 dicembre 2006: __________).
1.3. Il 26 maggio 2011/23 agosto
2011 RI 1 ha presentato alla Cassa di compensazione una nuova istanza di
risarcimento danni, completandola il 22 febbraio 2012, e quantificando in
Fr. 350'000.- il danno che avrebbe subito (Fr. 150'000.- per il danno personale
e Fr. 200'000.- per il danno occorso alla RI 2).
1.4. Con decisione del 5 marzo
2012 (doc. A2) l'amministrazione, dopo avere dettagliatamente riassunto la
situazione contributiva dell'assicurato relativa ai periodi dal 1° gennaio 1999
al 31 dicembre 2002 e dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, ha respinto l'istanza di risarcimento danni e le pretese quantificate prudenzialmente in Fr.
350'000.-.
In particolare, la Cassa di compensazione ha osservato che le vie
giuridiche ordinarie a disposizione sono state debitamente esaurite. Esse sono infatti
sfociate in provvedimenti di autorità giudiziarie cantonali o federali, che
hanno tutelato l'operato della Cassa "nell'adempimento dei precisi
compiti che le incombono per legge e non hanno ravvisato né nel suo operato né
in quello dei suoi ispettori un comportamento ingiusto nei suoi confronti per
avere emanato le decisioni che la riguardano: i Tribunali hanno confermato la
qualifica contributiva di salariato accertata dalla Cassa per i due periodi
contributivi qui di interesse e l'assenza di una doppia imposizione AVS dei
redditi conseguiti e non hanno riscontrato alcuna violazione dell'invocato
diritto di essere sentito." (doc. A2 pag. 4).
Pertanto, i funzionari della Cassa hanno agito, in modo corretto,
nel rispetto delle norme AVS (art. 68 cpv. 3 LAVS, artt. 162 e 163 OAVS), ciò
che esclude sia un comportamento da parte loro illecito per negligenza o con
premeditazione nei confronti dell'assicurato, sia quindi l'insorgenza del danno
che egli ritiene di avere patito a livello valetudinario ed anche economico, a
seguito del corretto assoggettamento quale salariato.
1.5. Con due distinti, ma simili,
ricorsi del 19 aprile 2012, RI 1 (doc. I dell'inc. n. 30.2012.17) da una parte
e RI 2 (doc. I dell'inc. n. 30.2012.18) d'altra parte, rappresentati entrambi dallo
RA 1, hanno chiesto preliminarmente di accogliere l'istanza e quindi di
organizzare un pubblico dibattimento per sentire le parti ed i testimoni,
mentre nel merito di annullare la decisione del 5 marzo 2012 e ritenere fondata
la domanda di risarcimento, con conseguente condanna della Cassa di versare a RI
1 l'importo di Fr. 203'565,20 ed a RI 2 l'ammontare di Fr. 251'956.-.
In sostanza, i ricorrenti hanno fondato l'istanza di risarcimento
sulla negligenza dimostrata dai funzionari incaricati del controllo del secondo
periodo contributivo, sebbene fossero a conoscenza delle complicazioni sorte già
per il primo periodo 1999-2002 (doc. I pag. 2). A dire degli insorgenti,
sarebbe quindi stato auspicabile incaricare un funzionario diverso per una visione
diversa della fattispecie (doc. I pag. 5).
Inoltre, la revisione di __________ del 16 luglio 2008 sarebbe
stata effettuata in sole tre ore e si è basata soltanto sulle fatture della RI
2 (doc. I pag. 5).
Fatti
I ricorrenti hanno censurato la conclusione della Cassa secondo
cui essa avrebbe correttamente assoggettato RI 1 quale salariato di __________.
L'istanza di risarcimento si fonda proprio sul fatto che dopo tre anni di
contenzioso sul periodo 2003-2006, egli è risultato salariato solo fino al 31
maggio 2004. Da qui la domanda di risarcimento, basata sulla negligenza dei
funzionari nell'ambito del secondo periodo di contribuzione esaminato, i quali
avrebbero esperito "nuovi accertamenti" relativi all'effettiva
attività dei dipendenti di RI 2 soltanto nella primavera 2010, malgrado vi
fossero già state diverse richieste in tal senso da parte dell'assicurato.
Secondo i ricorrenti, "Questi accertamenti basilari andavano
invece esperiti e approfonditi già al momento del controllo avvenuto il 28
luglio 2008 e non certo dopo ben due anni di contenzioso (…). Soprattutto
poiché i funzionari erano ben consapevoli del fatto che vi era pendente una
procedura per il periodo precedente e dei problemi di salute (…) di cui già
soffriva in corso di questa causa." (doc. I pag. 10).
Gli insorgenti hanno quindi contestato alla Cassa e ai suoi
funzionari la leggerezza, la superficialità e l'approssimazione con cui essi
hanno eseguito il secondo controllo, dato che hanno valutato in gran parte in
modo errato la qualità di salariato di RI 1. Questo modo di agire, che
costituisce un atto illecito, gli è costato salute, energie e denaro ed il
danno causato a RI 1 ed a RI 2 deve quindi essere risarcito.
La negligenza degli ispettori deriverebbe inoltre, secondo gli
assicurati, dal fatto che dovendo essi conformarsi agli artt. 162 e 163 OAVS,
hanno invece valutato la fattispecie basandosi solo sulla sentenza del 21
dicembre 2007 del Tribunale federale, senza però esperire un'analisi
approfondita della situazione del datore di lavoro che era essenzialmente
diversa da quella del periodo d'assoggettamento precedente, come poi accertato
con decisione su opposizione del 17 gennaio 2011 (doc. I pag. 12). Pertanto,
una verifica contabile di sole tre ore sui tre giorni annunciati non era
sufficiente per determinare l'assoggettamento di un'attività sfaccettata come
quella di RI 1.
Non va poi dimenticato che RI 2 è iscritta quale datore di lavoro
dal 1° aprile 2003, perciò al momento del controllo presso __________ i
funzionari della Cassa sapevano che RI 2 aveva dei dipendenti e quindi dovevano
tener conto che essi avrebbero potuto collaborare con __________. È dunque in
quell'occasione che la verifica dell'effettiva attività svolta dai singoli
dipendenti di RI 2 andava fatta e non due anni dopo (doc. I pag. 13).
Questo agire si è ripercosso su altri ambiti amministrativi, quali
l'assoggettamento dei periodi di malattia alle deduzioni sociali, il (mancato)
diritto agli assegni familiari, i contributi versati a titolo personale dai
soci RA 2 (non) come indipendenti e l'IVA conteggiata sulle prestazioni
eseguite per __________ (doc. I pag. 14).
Una maggiore accortezza nella ripresa salariale avrebbe evitato
dispendio di tempo, energie e denaro. Vi fossero stati maggiori
approfondimenti, la Cassa avrebbe riconosciuto tutti gli elementi alla base
della decisione su opposizione del 17 gennaio 2011 già al momento del controllo
del 2008 e si sarebbe evitato quindi un contenzioso che, per la sua incoerenza
e lungaggine, ha poi generato quello stress psicofisico che ha causato il danno
economico vantato. È solo nel 2010 che la situazione è stata chiarita, ma ormai
RI 1 aveva già subìto le conseguenze nefaste del disagio psicofisico (doc. I
pag. 15).
Per quanto concerne la quantificazione del danno subìto, le parti
ricorrenti hanno evidenziato che dall'agosto 2008 (il socio) RI 1 è stato inabile
al lavoro per tre anni.
Da parte sua, RI 1 ha affermato che il danno consiste nelle
conseguenze da lesione all'integrità psicofisica, oltre alle spese (legali)
sostenute, e la perdita di guadagno per la mancata attività professionale. Egli
ha comprovato di avere ricevuto delle indennità giornaliere per malattia dall'agosto
2008 al marzo 2009 da __________ (doc. A14) e dal settembre 2009 all'agosto
2011, ossia per 720 indennità, da __________ (doc. A16). La situazione
finanziaria attuale sarebbe così grave che egli ha chiesto il condono degli
oneri fiscali. Il danno preteso subìto ammonterebbe a Fr. 181'888.- e consisterebbe
nella differenza tra il salario percepito prima del danno alla salute subìto e
quanto percepito con le indennità giornaliere per perdita di guadagno. Vanno
poi ad aggiungersi le spese legali del precedente patrocinatore (Fr. 2'961,75) e
dell'attuale studio legale sia per il contenzioso relativo al periodo contabile
2003-2006 (Fr. 8'715,45), sia per la procedura di risarcimento (valutate
prudenzialmente in Fr. 10'000.-). Il danno personale di RI 1 ammonterebbe
dunque a Fr. 203'565,20 (doc. I dell'inc. n. 30.2012.17 pag. 16), ma una
perizia contabile, che i ricorrenti vorrebbero fosse ordinata dal TCA, dovrebbe
determinare con precisione questo danno.
RI 2 ha affermato essa pure di avere subìto un danno dovuto alla
diminuzione del fatturato di almeno Fr. 28'000.- al mese a causa dell'assenza
del socio RI 1, per un totale di Fr. 425'600.- dal 2008 al 2011. Da questo
importo va dedotto quanto avrebbe versato al salariato se fosse stato
regolarmente al lavoro, ossia Fr. 181'888.-. La perdita aziendale effettiva è
quindi di Fr. 243'956.-. A ciò si aggiungono le spese di patrocinio stimate,
prudenzialmente, in Fr. 8'000.-, perciò il danno totale è pari a Fr. 251'956.-
(doc. I dell'inc. n. 30.2012.18 pag. 16).
Il nesso di causalità tra il danno alla salute subito da RI 1 e l'agire
negligente dei funzionari sarebbe comprovato dai certificati medici agli atti
(docc. A3-A5).
Infine, gli insorgenti rilevano che la procedura ordinaria si è
conclusa e quindi hanno potuto procedere con la richiesta, sussidiaria, di
risarcimento previsto dall'art. 78 LPGA, che non è nemmeno perenta, essendo
stata presentata già il 29 aprile 2009, poi il 26 maggio 2011 e completata in
seguito il 22 febbraio 2012. Inoltre, la procedura ordinaria relativa al
periodo 2003-2006 è terminata il 28 settembre 2011 con la sentenza del TCA e
soltanto dopo questa data i ricorrenti potevano presentare l'istanza di
risarcimento danni, avendo avuto conoscenza del danno e siccome si trattava di
un "rimedio sussidiario".
1.6. Con risposta unica del 4
giugno 2012 (doc. V) l'amministrazione ha chiesto di respingere entrambi i
ricorsi e di confermare la decisione del 5 marzo 2012.
La Cassa di compensazione ha elencato tutte le vertenze che RI 1 ha
avviato contro suoi provvedimenti amministrativi, procedure che sono state tutte
confermate in via ordinaria o straordinaria dal TCA e, in seguito, anche dal
Tribunale federale (delle assicurazioni), fatta salva la STCA del 26 settembre
2011 (30.2011.6-7) riferita al controllo contabile per il periodo dal 1°
gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, che è cresciuta incontestata in giudicato.
Da questi giudizi è emerso che RI 1 è stato salariato di __________
dal 23 ottobre 2001 al 31 maggio 2004, non esiste una doppia imposizione dei
redditi conseguiti con l'attività di salariato svolta per la predetta SA, la
socia __________ presenta una situazione contributiva diversa dal marito, le
conseguenze del suo assoggettamento come dipendente su altri enti sono
inammissibili in quanto non attinenti con la fattispecie e, da ultimo, la
revisione contabile per il periodo 2003-2006 è stata confermata dal Tribunale
per gli anni 2003 e 2004 (31 maggio).
A proposito di questo controllo, avvenuto il 16 luglio 2008, la
Cassa ha evidenziato che nel verbale relativo all'incontro del 21 aprile 2010
con il direttore della già __________, era stato chiarito che RI 1 avrebbe
dovuto partecipare al controllo, perciò era presente il capo servizio, ma l'assicurato
era malato. Durante la revisione si è appurato che il contratto di mandato di
gestione del 23 ottobre 2001 tra __________ e RI 2 era stato sostituito da un
nuovo contratto di mandato, che il direttore della SA aveva spedito alla Cassa
il 25 luglio 2008. Era anche emerso che RI 1 si era occupato personalmente di
eseguire anche quanto previsto dal nuovo contratto di mandato. Pertanto, ha
concluso la Cassa nella sua risposta, a fronte di una situazione praticamente
identica a quella riferita al periodo 1999-2002 nonostante il nuovo mandato di
gestione, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro la Cassa
ha ripreso gli importi versati all'assicurato e ha emesso la decisione di
tassazione d'ufficio del 18 agosto 2008. Le parti hanno poi sospeso la
procedura amministrativa in attesa dell'esito del giudizio federale giunto il 7
ottobre 2009, a seguito del quale la Cassa, per potere evadere le opposizioni,
ha fissato un incontro con il datore di lavoro e con RI 1. Prorogato numerose
volte, l'incontro con __________ è avvenuto solo il 21 aprile 2010. Durante lo
stesso è risultata una nuova e rilevante circostanza, ovvero che il nuovo
contratto di mandato di gestione iniziato il 1° giugno 2004 non sarebbe stato
eseguito solo da RI 1.
A quest'ultimo, sentito il 18 maggio 2010, è stato sottoposto il
verbale del 21 aprile 2010 per osservazioni su quanto emerso e l'assicurato,
confermato che dei dipendenti di RI 2 hanno lavorato per __________, doveva
apportarne le prove.
Tra giugno e dicembre 2010 la Cassa ha cercato, invano, di
ottenere da RI 1 quanto richiesto per potere evadere le opposizioni, perciò ha
sentito personalmente due ex dipendenti di RI 2. Essi hanno però risposto di non
avere mai lavorato in favore della predetta SA, mentre una loro collega,
assunta dal 1° giugno 2004, da quel giorno aveva eseguito delle prestazioni a
favore di __________, e quindi proprio dall'entrata in vigore del nuovo
contratto di mandato di gestione del 19 maggio 2004. Di conseguenza, la successiva
decisione su opposizione del 17 gennaio 2011 ha considerato l'assicurato dipendente di __________ sino al 31 maggio 2004 ed il TCA ha confermato questa qualifica
con sentenza del 26 settembre 2011 (30.2011.6-7), che è cresciuta incontestata
in giudicato.
In queste circostanze, la Cassa non ha ravvisato delle valide argomentazioni
per sostenere di avere commesso irregolarità e tali da fare sorgere una sua
responsabilità per danni. In concreto la revisione contabile era prevista per
un determinato giorno ed è stata effettuata dalla medesima ispettrice che si
era occupata di quella relativa agli anni 1999-2002 proprio perché a conoscenza
del caso. Inoltre, le nuove risultanze sono emerse soltanto all'incontro del 21
aprile 2010 con __________, mentre durante il controllo contabile era stato
accertato, sulla base di informazioni fornite dal datore di lavoro stesso, che RI
1 in persona aveva eseguito anche il nuovo contratto di gestione del 2004.
Non v'è dunque stato alcun atto illecito né tanto meno un nesso di
causalità tra il preteso agire non corretto della Cassa (circostanza che l'amministrazione
contesta) ed il (presunto) danno.
Infine, le audizioni richieste sarebbero superflue, giacché non
porterebbero ad alcun chiarimento utile della fattispecie.
1.7. I ricorrenti hanno prodotto,
il 25 giugno 2012 (doc. XI), una nuova dichiarazione del contabile di __________
(doc. A24) e hanno espresso alcune precisazioni, rinnovando l'invito a sentire
dei testi per dimostrare le lungaggini sorte dal controllo contabile del 2008,
che avrebbero potuto essere evitate con un esame più puntuale sulla
collaborazione tra SA e RI 2.
Il 20 luglio 2012 (doc. XIII) l'amministrazione ha preso posizione
sulle osservazioni degli insorgenti, confermando la sua posizione.
Per i ricorrenti il direttore di __________ non ha affermato, come
asserito dalla Cassa, che RI 1 eseguiva esclusivamente e personalmente il
contratto di mandato del 2004. Inoltre, a quei tempi, l'assicurato era assente
per malattia, quindi non poteva dare seguito ai suoi compiti e, pertanto, erano
i suoi dipendenti ad occuparsene (doc. XVIII).
La Cassa si è riconfermata nelle proprie allegazioni e ha ribadito
l'infondatezza e la temerarietà dell'azione di risarcimento danni (doc. XX).
La corrispondenza che è seguita, tra le parti e con il Tribunale
cantonale delle Assicurazioni, ha avuto per oggetto le prove da assumere in
sede istruttoria. Interpellati in merito i ricorrenti hanno ritenuto utile
procedere unicamente all’audizione dei due ispettori che si sono recati presso __________
ad eseguire il controllo il 16 luglio 2008 (docc. XXX e XXXI, XXII-XXVII)
rinunciando all’assunzione delle altre prove inizialmente richieste alla luce
degli elementi raccolti nell’incarto.
Il giudice delegato ha convocato un'udienza (doc. XXIX) durante la
quale, il 20 febbraio 2013 (doc. XXXII), sono stati sentiti il responsabile
degli ispettori della Cassa CO 1 __________ e la signora __________ ispettrice
che ha eseguito le due successive revisioni presso l’azienda di __________. I
due ispettori sono stati sentiti quali testimoni, con il consenso di tutte le
parti in causa, ed alla presenza non solo della patrocinatrice dei ricorrenti
ma anche del signor RI 1 e della di lui moglie __________ che hanno potuto
confrontarsi con la descrizione dei fatti operata dai testi.
Non sono state acquisite ulteriori prove.
considerato in
diritto
in ordine
2.1. Anzitutto occorre
esaminare la necessità e l’opportunità di congiungere le procedure pendenti ed
incoate dai due distinti ricorsi formulati da RI 1 e dalla RI 2. In tema di
congiunzione (e disgiunzione) di procedure la legge di procedura per le cause
davanti al TCA (LPTCA qui di seguito) è silente.
Per l'art. 31, per quanto non stabilito
dalla LPTCA, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le
singole materie e, sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le
cause amministrative.
All'art. 61 LPGA il legislatore federale ha voluto imporre una
serie di norme di natura procedurale, valide per tutto il territorio nazionale,
e tese ad uniformare nella sostanza le procedure di applicazione delle leggi relative
alle assicurazioni sociali. La LPGA, non diversamente dalla LPTCA, non contempla
però le regole concernenti la congiunzione di cause. Occorre allora fare capo
alla procedura amministrativa cantonale (Legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966, LPAmm qui di seguito), che all'art. 51 LPAmm
prevede che, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il
cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'Autorità può ordinare la
congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione
delle altre.
Nell'evenienza concreta i ricorsi presentati da RI
1 e da RI 2 sono diretti contro la stessa decisione dell'amministrazione, concernono
fatti di uguale natura e pongono temi di diritto materiale tra loro
strettamente connessi. Ne consegue che la congiunzione delle procedure formanti
gli inc. 30.2012.17 e 30.2012.18 appare non solo doverosa, ma pure opportuna.
Il TCA evade quindi le due distinte impugnative con un unico giudizio, che
segue un’unica istruttoria (STF 9C_866/2011 e 9C_899/2011 del 29 giugno 2012; STF
9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010; STF 8C_202/2008 e 8C_206/2008
del 4 febbraio 2009; STF 8C_913/2009 e 8C_914/2008 del 7 dicembre 2009; STF C
203/06 e C 292/06 del 29 agosto 2007; STF C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005;
DTF 128 V 192; DTF 128 V 126).
2.2. Gli
insorgenti hanno sollevato la violazione del loro diritto di essere sentiti,
dato che la Cassa non si sarebbe confrontata con le singole censure mosse nell'istanza
(doc. I pag. 9).
A loro dire ciò avrebbe comportato l'impossibilità
di comprendere e valutare l'esame esperito dalla Cassa sulle proprie richieste.
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29
cpv. 2 Cost. fed. è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui
violazione implica di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente
dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Tale
garanzia comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di
offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e
riguardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di
potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano
influire sulla decisione (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1; DTF
135 I 187 consid. 2.2; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011, consid. 2; DTF 129 II
504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid.
2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). In sostanza, il medesimo, quale
diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che
devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere
la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid.
5.1 pag. 293 e richiami). Esso comprende altresì l'obbligo per l'autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e
di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità
di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa
tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (citata
STF 9C_734/2010 consid. 4.1; DTF 134 I 83 consid.
4.1 pag. 88 e rinvii).
In concreto, sebbene l'amministrazione non si sia
effettivamente pronunciata su tutte le censure sollevate dagli assicurati, i
motivi che l'hanno portata a respingere l'istanza di risarcimento sono molto
chiari. Infatti, secondo la Cassa di compensazione, i suoi funzionari non hanno
commesso alcuna negligenza durante il controllo del periodo contributivo
2003-2006, tanto che tutte le istanze giudiziarie adite hanno confermato lo
statuto dipendente di RI 1 nei confronti di __________ (doc. A2 pag. 5 in fine).
In tali condizioni, non vi è spazio per una violazione del diritto
di essere sentito dei ricorrenti né ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LPGA né dell'art.
29 cpv. 2 Cost. fed.
Va del resto evidenziato come gli assicurati
abbiano potuto impugnare la decisione del 5 marzo 2012 davanti ad un'autorità
giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2), confrontarsi con il suo contenuto
e riproporre le medesime censure. Non solo. In sede di udienza
pubblica (doc. XXXII), specificatamente chiesta, hanno potuto ulteriormente
chiarire la loro posizione confrontandosi specificatamente con la posizione della
Cassa.
Ne segue che, quand’anche una violazione del
diritto di essere sentito avesse dovuto essere ammessa, la stessa sarebbe in
ogni caso stata ampiamente sanata dinanzi a questo Tribunale, dove l'insorgente
ha avuto la più ampia latitudine per esprimersi, confrontarsi con gli atti,
esercitare i più ampi diritti processuali, ribadire le sue motivazioni e produrre
la documentazione che riteneva opportuna e non solo necessaria (su questi
aspetti procedurali si vedano le sentenze 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF
133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Il TCA può pertanto entrare nel merito dei
ricorsi.
nel merito
2.3. Il litigio
tra le parti prende spunto dal controllo del conteggio dei salari eseguito
dalla Cassa di compensazione il 16 luglio 2008 presso __________ portante sugli
anni di contribuzione 2003-2006.
La decisione di tassazione d'ufficio del 18
agosto 2008 con cui RI 1 è stato qualificato come salariato della predetta
società è stata parzialmente modificata con la decisione su opposizione del 17
gennaio 2011. L'amministrazione ha ammesso, in quella sede, che dal 1° giugno
2004 RI 1 non era più da considerare quale dipendente della SA, siccome
coadiuvato nell’esecuzione dell’attività per la stessa da terza persona sua
dipendente. Questo Tribunale, a seguito di impugnativa degli assicurati, come
noto alle parti, ha confermato questa conclusione con decisione del 26
settembre 2011 (30.2011.6/7), cresciuta in giudicato senza quindi un'ulteriore contestazione
a livello federale.
Oggetto del litigio in esame è la questione a
sapere se alla Cassa possano essere mossi rimproveri assurgenti a negligenze
che abbiano causato direttamente un danno alle parti ricorrenti, come da loro
preteso.
Secondo RI 1 e RI 2, l'istanza di risarcimento
danni, che essi basano sull'art. 78 LPGA, andrebbe accolta, poiché i funzionari
avrebbero assunto un comportamento negligente e superficiale durante la
revisione contabile degli anni 2003-2006, cagionando, come detto, a RI 1, e
quindi anche alla sua società RI 2, un danno economico.
2.4. Alle parti
sono note le norme e la giurisprudenza applicabili all'azione di risarcimento
danni, siccome già esposte nella STCA 30.2009.27 a loro destinata.
Appare qui di seguito comunque opportuno
riprendere i concetti giuridici, approfondendoli ulteriormente nel dettaglio.
Secondo l'art. 70 cpv. 2 LAVS, le pretese di risarcimento di assicurati
e terzi di cui all'art. 78 LPGA devono essere fatte valere presso la competente
cassa di compensazione; quest'ultima statuisce mediante decisione.
Giusta il cpv. 3, la pretesa di risarcimento per danni si
estingue:
a. nel caso del
cpv. 1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un
anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci
anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato;
b. nel caso del
cpv. 2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento
in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno
in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato.
A norma dell'art. 78 cpv. 1 LPGA, gli enti di diritto pubblico,
gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di
garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali,
per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi
d'esecuzione o dei loro funzionari.
L'art. 78 cpv. 2 LPGA
prevede che l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di
risarcimento.
La responsabilità sussidiaria della Confederazione per organizzazioni
esterne all'amministrazione ordinaria della Confederazione è disciplinata
conformemente all'articolo 19 della legge del 14 marzo 1958 sulla
responsabilità (art. 78 cpv. 3 LPGA).
Secondo l'art. 78 cpv. 4 LPGA, per le procedure di cui ai capoversi
1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura d'opposizione.
Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della Legge del 14 marzo 1958
sulla responsabilità sono applicabili per analogia.
Le persone che agiscono quali organi o funzionari di un'istituzione
assicurativa, di un servizio di revisione o di controllo o alle quali sono
affidati compiti nell'ambito delle singole leggi, sono sottoposte alla stessa
responsabilità penale dei membri delle autorità e dei funzionari secondo le
disposizioni del Codice penale (art. 78 cpv. 5 LPGA).
Per l'art. 3 cpv. 1 della Legge sulla responsabilità della Confederazione,
dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp, RS
170.32), la Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi
da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa
del funzionario.
A norma dell'art. 3 cpv. 2 LResp, quando la responsabilità per
determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili
alla responsabilità della Confederazione.
Il cpv. 3 dell'art. 3 LResp prevede che il danneggiato non ha azione
contro il funzionario.
Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei
danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere
un diritto di regresso (art. 3 cpv. 4 della legge sulla responsabilità).
L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento
se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali
egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno
(art. 4 LResp).
Secondo l'art. 5 LResp, nel caso di morte di un uomo, si dovranno
rimborsare le spese cagionate, in particolare quelle di sepoltura. Ove la morte
non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di
cura e i danni per l'impedimento al lavoro. Se, a cagione della morte, altre
persone fossero private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo
danno (cpv. 1).
Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso
delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento
al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà cagionata al suo avvenire economico
(cpv. 2).
Se al momento della decisione le conseguenze della lesione non
possono essere sufficientemente accertate, l'autorità competente può riservare
la modificazione della decisione fino a due anni a decorrere dalla sua data
(cpv. 3).
Per l'art. 6 cpv. 1 LResp, nel caso di morte di una persona o di
lesione corporale, l'autorità competente, tenuto conto delle particolari
circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa
indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzionario sia
colpevole.
Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in
caso di colpa del funzionario, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e
questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo
di riparazione morale (cpv. 2).
A norma dell'art. 9 LResp, alle pretese della Confederazione,
fondate sugli articoli 7 e 8, sono del resto applicabili per analogia le
disposizioni del Codice delle obbligazioni sulle obbligazioni derivanti da atti
illeciti (cpv. 1).
Contrariamente all'articolo 50 del Codice delle obbligazioni, se
il danno è cagionato da più funzionari insieme, ciascuno di essi risponde,
verso la Confederazione, soltanto a ragione della sua colpa (consid. 2).
L'art. 12 LResp prevede che in un procedimento per responsabilità
non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e
sentenze cresciuti in giudicato.
Per l'art. 20 cpv. 1 LResp, la responsabilità della Confederazione
(art. 3 e segg.) si estingue se il danneggiato non domanda il risarcimento, o l'indennità
pecuniaria a titolo di riparazione, nel termine di un anno dal giorno in cui conobbe
il danno e, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno in cui il
funzionario commise l'atto che l'ha cagionato.
2.5. Nella DTF 133 V 14, la nostra
Massima istanza ha ammesso la responsabilità di un ufficio AI che, versando gli
arretrati della rendita d'invalidità direttamente all'assicurato e non al
datore di lavoro (Comune), che aveva anticipato gli importi al proprio
dipendente, ha causato un danno.
In quell'occasione l'Alta Corte ha affermato:
" (…)
5. La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire
en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention
invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et
judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une
norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par
exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une
personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs
être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une
décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est
compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission
du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999
4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet
que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue
par voie de décision.
(…)
7.
L'art. 78 al. 1 LPGA institue une responsabilité
causale et ne présuppose donc pas une faute d'un organe de l'institution d'assurance (Kieser, op. cit., note 25 ad art. 78). En cela, il s'écarte de la
décision du Conseil des Etats qui souhaitait limiter la responsabilité aux cas
d'actes tombant sous le coup du droit pénal et du non-respect intentionnel ou
par négligence grave des dispositions légales (FF 1991 II 204). Les
corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les
assureurs répondent donc si un organe ou un agent accomplit, en sa qualité d'organe
d'exécution de la loi, un acte illicite et dommageable. Il doit en outre
exister un rapport de causalité entre l'acte et le dommage.
Il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'omission
reprochée relève du domaine des attributions de l'office AI et que la
recourante a subi un dommage. La question est donc de savoir si l'on est en
présence d'un acte illicite et, dans l'affirmative, s'il existe un lien de
causalité entre cet acte et le dommage.
8.
8.1 La condition de l'illicéité au sens de l'art.
3 al. 1 LRCF (auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA) suppose que l'Etat, au
travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées
à protéger un bien juridique. Une omission peut aussi constituer un acte
illicite, mais il faut alors qu'il existât, au moment déterminant, une norme
juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'Etat
de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de responsabilité
suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis-à-vis du lésé et que les
prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été
violées (cf. ATF 123 II 583 consid. 4d/ff, 118 Ib 476
consid. 2b, 116 Ib 374 consid. 4c; Peter Hänni, Staatshaftung wegen Untätigkeit
der Verwaltung, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 342;
Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2ème éd., Berne 2001, p. 175
ss). La jurisprudence a également considéré comme illicite
la violation de principes généraux du droit (cf. ATF 118 Ib 476 consid. 2b, 116
Ib 195 consid. 2a).
Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte d'un
droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité
est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle
manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle à ce
propos d'illicéité dans le résultat (Erfolgsunrecht). Si, en revanche, le fait
dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine),
l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour
but de protéger le bien juridique en cause (Verhaltensunrecht) (cf. ATF 118 Ib
476 consid. 2b; Pierre Wessner, Au menu: boeuf, salades et fromages contaminés
ou la notion d'illicéité dans tous ses états, in: Gastronomie, alimentation et
droit, Mélanges en l'honneur de Pierre Widmer, Zurich 2003, p. 249 sv.).
Exceptionnellement, l'illicéité dépend de la gravité de la violation. C'est le
cas lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un
jugement). Dans ce cas, seule la violation d'une prescription importante des
devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat (cf.
ATF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd ). (…)" (sottolineature
della redattrice).
Il successivo ricorso del medesimo Comune è stato dichiarato
irricevibile con sentenza 9C_408/2007 del 4 marzo 2008 (DTF 134 V 138), poiché
il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile contro un giudizio
cantonale sulla responsabilità dell'Ufficio AI fondata sull'art. 78 LPGA – e
più precisamente sull'ammontare del danno – solo qualora il valore litigioso
raggiunga i Fr. 30'000.-, giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF.
Nel caso giudicato dal TF, il valore litigioso ammontava a Fr. 25'530.-
(cfr. consid. 1.2.3).
In un altro caso l'Alta Corte aveva negato una responsabilità dell'UAI
del Canton Vaud a seguito di un preteso ritardo nello statuire (STF I 299/06
del 4 aprile 2007). In questo giudizio un assicurato ha contestato l'inattività
dell'UAI che per la durata di 3 anni era stato completamente inattivo
lasciandogli credere che la sua richiesta di rendita sarebbe stata accolta ed
escludendolo implicitamente dal mondo del lavoro. L'Alta Corte ha espresso le considerazioni
qui di seguito riportate per completezza:
"
7.5
7.5.1 Le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause,
lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres
critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib
325 consid. 5b et les références). A cet égard, il appartient au justiciable
d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence,
que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas
échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b et c). Cette
obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et
administrative (Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 203-204;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On
ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci
sont inévitables dans une procédure (ATF 124 et 199 cités ci-dessus). (…)
7.5.2 En l'espèce, il s'est écoulé huit ans et
demi entre le dépôt de la demande du 5 décembre 1995 et la décision sur
opposition du 27 mai 2004. Cet allongement de la procédure est dû en bonne
partie à l'échec du stage d'observation professionnelle au COPAI en 1997 et du
stage d'évaluation auprès de l'entreprise R.________ SA en 1998 et à
l'instruction du dossier sur le plan médical.
Depuis le 30 mars 1998, le recourant a travaillé
aux ateliers P.________. Quatre années se sont écoulées entre le rapport
intermédiaire du 12 mars 1998 et le projet de refus de rente du 20 mars 2002.
Toutefois, à l'époque du rapport intermédiaire, l'office AI n'aurait pas pu
trancher le litige au fond sans complément d'instruction sur le plan médical.
Cela ressort d'une note interne de la doctoresse K.________ du 30 novembre
2000, dans laquelle ce médecin a jugé qu'il était nécessaire de confier une
expertise au docteur H.________ en ce qui concerne l'atteinte rachidienne, mais
aussi pour savoir s'il suspectait une atteinte psychiatrique qui pourrait être
à l'origine de l'échec du stage au COPAI.
De son côté, le recourant a multiplié les requêtes
d'expertise médicale à partir du 9 avril 2002 (cf. ses lettres des 9 décembre
2002, 25 février et 25 novembre 2003). Son comportement n'est donc pas étranger
à l'allongement de la procédure. Il n'apparaît pas non plus qu'il ait entrepris
une quelconque démarche pour faire accélérer celle-ci.
Enfin, la cause présentait certaines difficultés,
qui se sont révélées après coup, à la suite de l'examen clinique du 14 juin
2002 auquel ont procédé les médecins du SMR.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et
bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de
cette nature est proche, le laps de temps de huit ans et demi qui s'est écoulé
entre le dépôt de la demande du 5 décembre 1995 et la décision sur opposition
du 27 mai 2004 n'apparaît pas excessif au point de constituer un retard
injustifié probibé par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Ceci, en dépit de
l'exigence de célérité, qui ne peut l'emporter sur la nécessité d'une
instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et
l'arrêt cité), et de l'enjeu de la cause pour l'assuré." (…)
Il TF, nella sentenza
9C_894/2008 del 18 dicembre 2008, ha pure respinto la richiesta di risarcimento
danni formulata nei confronti dell'UAI del Canton Argovia cui l'assicurata
rimproverava di non avere segnalato la possibilità di ottenere indennità da
parte della Cassa disoccupazione (indennità fondate sulla LADI).
In
un ulteriore giudizio del 25 marzo 2011 pubblicato in DTF 137 V 76, in particolare a pag. 79 al consid. 3, il Tribunale federale ha dovuto analizzare il danno subito
da un istituto di previdenza professionale a seguito del ritardo con cui una
rendita AI è stata soppressa ad un assicurato. L'Alta Corte ha evidenziato che
il comportamento del preteso danneggiato non era privo di rilevanza giuridica.
Più
specificatamente il TF ha precisato che:
"
(…) l'assureur social répond du dommage causé
illicitement à un tiers.
L'illicéité
au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (auquel renvoi l'art. 78 al. 4 LPGA et dont le contenu correspond en substance
à celui de l'art. 2 LREC) suppose la violation par
l'Etat au travers de ses organes ou agents d'une norme protectrice des intérêts
d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public
prépondérant, etc.). L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait
dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de
propriété). Elle peut encore résulter de la violation d'une norme de
comportement tendant à protéger d'autres intérêts juridiques (patrimoine) si le
fait dommageable découle d'une atteinte à un de ces intérêts, voire de la
violation d'une prescription importante des devoirs de fonction si l'atteinte
procède d'un acte juridique (jugement) ou de la violation de principes généraux
du droit. Une omission peut constituer un acte illicite uniquement s'il existe
une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef
de responsabilité suppose que l'Etat se trouve dans une position de garant à
l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de
ce devoir aient été violées (outre les arrêts invoqués dans le jugement
cantonal, cf. ATF 133 V 14 consid. 8.1 p. 19 et les références; GHISLAINE
FRÉSARD-FELLAY, Une responsabilité objective nouvelle: la responsabilité de l'assureur
social [art. 78 LPGA], REAS 2007 p. 180).
(…)
Contrairement à ce que soutient d'abord la
fondation recourante, le fait pour les premiers juges d'avoir nié l'illicéité
du comportement de l'office intimé, qui avait omis durant presque dix ans de
rendre une décision de suppression de rente, ne viole pas le droit fédéral. Si
l'art. 49 al. 1 LPGA impose effectivement à
l'assureur de rendre des décisions, notamment en cas de révision selon l'art. 17 LPGA (et l'ancien art. 41 LAI),
ces dispositions légales ne créent pas une position de garant de l'office AI
vis-à-vis de l'institution de prévoyance. Comme l'a indiqué la juridiction
cantonale, le Message du 24 octobre 1958 concernant un projet de loi sur
l'assurance-invalidité (FF 1958 II 1161), dans sa partie relative à la révision
des rentes (FF 1958 II 1230 ch. F/V.), précise explicitement que le but de la
réglementation envisagée était de tenir compte des modifications du taux
d'invalidité favorables aussi bien à l'assureur qu'à l'assuré. Ce but demeure inchangé
sous l'empire de la LPGA dès lors que son article 17 reprend seulement le
principe de l'ancien art. 41 LAI et le généralise à
l'ensemble des assurances sociales (cf. rapport du 26 mars 1999 de la
Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national ad art. 23
P-LPGA, correspondant à l'art. 17 LPGA dans la
version définitive de la loi, FF 1999 4203 s.). Aucune allusion n'est par
ailleurs faite à un objectif connexe visant la protection des intérêts
patrimoniaux des institutions de prévoyance. Que l'art. 23
let. a LPP lie la décision de la fondation recourante à celle de
l'office intimé, dans le sens où la désignation des bénéficiaires des rentes de
la prévoyance professionnelle repose sur les principes développés en matière
d'assurance-invalidité, ne change rien à ce qui précède. La norme citée ne peut
effectivement pas être interprétée comme une obligation faite aux institutions
de prévoyance de suivre aveuglément les décisions rendues par les organes de
l'assurance-invalidité. En qualité de protagonistes expérimentées autorisées à
agir dans le domaine de la prévoyance professionnelle, lesdites institutions
doivent au contraire exercer un contrôle sur leurs dossiers et, même si elles
reprennent explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de
l'assurance-invalidité, elles ne sont pas liées par l'évaluation de
l'invalidité faite par les organes de l'assurance-invalidité lorsque cette
évaluation apparaît manifestement insoutenable (cf. ATF 126 V 308 consid. 1 p.
311 et les références). Ainsi, la communication de la décision rendue par la
SUVA au début de l'année 1998 aurait dû conduire la fondation recourante à se
poser des questions sur les raisons qui avaient amené deux assureurs sociaux à
retenir des taux d'incapacité de gain différents et à réagir efficacement
auprès de l'office intimé. L'institution de prévoyance prétend l'avoir fait
mais n'a pas déposé les pièces qui le prouvent. On relèvera à cet égard que,
contrairement à ce que soutient la fondation recourante, le fait de s'être
adressée plusieurs fois à l'office intimé pour savoir s'il continuait à verser
des prestations sans attirer clairement son attention sur l'existence d'une
éventuelle erreur ou omission ne suffit pas dès lors que, même si elle n'avait
pas été invitée à participer aux différentes procédures AI, elle pouvait
aisément se rendre compte que seules les suites de l'accident de 1992 avaient
été prises en considération tant par l'office intimé que par la SUVA. Le
comportement de la fondation recourante n'est donc pas exempt de tout reproche
et constituerait de toute façon une faute concomitante interrompant le lien de
causalité entre l'omission et le préjudice (cf. ATF 133 V 14 consid. 10 p. 23
s.). (…)"
A livello cantonale, con decisione 36.2007.91 del 19 novembre
2007, questo Tribunale ha respinto una richiesta di risarcimento di una
ricorrente che aveva contestato il mancato riconoscimento di prestazioni a lei
dovute, ciò che avrebbe provocato a lei ed al di lei marito una sofferenza
emotiva ed una mortificazione morale a fronte di una confusione amministrativa
accertata dal Tribunale in seno all'assicuratore in quella specifica circostanza.
Inoltre, con giudizio del 18 marzo 2009 (36.2008.135), il TCA ha
respinto la richiesta di risarcimento di un'assicurata che chiedeva Fr. 1'000'000.-
all'assicuratore malattie per danni materiali dovuti, secondo la ricorrente, ad
una sospensione illecita delle prestazioni ed all'impossibilità di cambiare
Cassa malati.
Ancora di recente (STCA 36.2012.50 del 12 settembre 2012), il TCA ha
trattato il tema del risarcimento danni nel caso di un'assicurata che ha
chiesto il rimborso delle spese di patrocinio per avere dovuto rivolgersi ad un
legale per agire in giustizia contro l'operato della sua Cassa malati. Il
rimborso delle spese legali è stato però rifiutato, dato che la necessità di un
patrocinio faceva manifestamente difetto. La ricorrente ha inoltre chiesto un
importo forfetario di Fr. 150.- quale indennizzo, che però non è stato né reso
verosimile né tanto meno comprovato con pezze giustificative e nemmeno con una
distinta delle asserite spese sopportate. L'insorgente non ha neppure dimostrato
nessuna delle allegazioni a sostegno dell'esistenza di un ipotetico danno,
perciò il rimborso è stato negato.
2.6. Nelle sentenze federali citate
il TF ha rammentato che la responsabilità prevista dall'art. 78 LPGA è
sussidiaria, nel senso che può intervenire unicamente se la pretesa invocata
non può essere ottenuta tramite le procedure amministrative e giudiziarie
ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in assenza di una norma
speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come per
esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 2 LAINF, 18 cpv. 6 LAM, ecc. (DTF 133 V 14,
consid. 5, STF I 299/06 consid. 7.2; Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, 2a edizione, n. 3 e n. 4 ad art. 78, pag. 984-985).
Ciò è il caso in particolare per l'assicurazione contro le malattie, dove manca
una norma in tal senso (Kieser, op.
cit., n. 4 ad art. 78, pag. 985).
Inoltre, l'Alta Corte ha ricordato che occorre distinguere due
tipi di danno.
Nella misura in cui viene fatta valere una la diminuzione del
patrimonio dovuta ad una riduzione dell'attivo, un aumento del passivo o un
mancato guadagno (danno materiale), trova applicazione direttamente l'art. 78
LPGA.
In questo caso l'art. 78 cpv. 1 LPGA ha istituito la
responsabilità causale e non presuppone una colpa di un organo dell'istituto d'assicurazione
(DTF 133 V 14 consid. 7). Quest'ultimo deve tuttavia aver commesso un atto
illecito e dannoso, una persona assicurata o un terzo deve aver subito un danno
e deve esserci un nesso causale tra l'atto illecito e il danno (DTF 133 V 14
consid. 7).
La condizione dell'illiceità ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LResp, al
quale rinvia l'art. 78 cpv. 4 LPGA, prevede che lo Stato risponde del danno
cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue
funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. In particolare è
necessaria la violazione di prescrizioni destinate a proteggere un bene giuridico.
Anche un'omissione può
costituire un atto illecito (su questo aspetto, cfr. la citata sentenza I
299/06, consid. 7.5 riportato per l'essenziale nelle considerazioni che
precedono), ma in tal caso è necessario che esista, al momento determinante,
una norma giuridica che sanzioni esplicitamente l'omissione commessa o che imponga
allo Stato di prendere, in favore della persona lesa, la misura omessa: è
necessario che lo Stato abbia una posizione di garante nei confronti del leso e
che le prescrizioni che determinano la natura e l'estensione del dovere siano
state violate (DTF 133 V 14 consid. 8.1 con riferimenti).
La giurisprudenza ha pure
considerato come illecita la violazione di principi generali di diritto. Il
comportamento della persona che si pretende danneggiata non è però senza
rilievo. Come evidenzia l'Alta Corte nella sentenza del 4 aprile 2007 (I
299/06), all'assicurato interessato incombe di intraprendere ciò che è nelle
sue possibilità affinché l'autorità presti la necessaria diligenza (in caso di
clamoroso ritardo come preteso nella fattispecie esaminata), quindi invitando
l'autorità preposta (in quel caso l'AI) ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo (per denegata giustizia) al Tribunale.
Per quanto concerne invece la richiesta di un risarcimento per torto
morale, l'art. 78 cpv. 4 LPGA rinvia, per le procedure di cui ai cpv. 1 e 3
della norma, all'art. 6 cpv. 2 LResp, secondo cui chi è illecitamente leso
nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, una somma
a titolo di riparazione del torto morale quando "la gravità dell'offesa
lo giustifichi e questa non sia riparata in altro modo". È pertanto
necessario, a differenza del precedente caso, anche una colpa del funzionario
(cfr., a questo proposito, la sentenza 2A.21/2004 del 16 aprile 2004).
Per quanto attiene al danno va ribadito che la prova incombe alla
parte che rivendica il risarcimento. Si tratta, nei casi di atti illeciti alla
personalità dell'assicurato, dei danni che derivano all'onore, al credito ed
all'immagine (in questo senso Franz Werro:
La responsabilité civile, Ed. Staempfli, 2005, pag. 26).
In caso di lesione della personalità, la vittima può chiedere il pagamento
di una somma a titolo di riparazione morale quando la gravità dell'offesa lo
giustifichi o "questa non sia stata riparata in altro modo"
(art. 49 CO). In sostanza, dunque, il risultato "de l'atteinte… à
savoir la lésion des droits de la victime" deve essere grave (Werro, op. cit., pag. 40 n° 152) e lo
deve essere oggettivamente e soggettivamente. La vittima dovrà dimostrare le
circostanze dalle quali sia deducibile la sua sofferenza.
L'art. 6 cpv. 2 LResp, cui rinvia l'art. 78 cpv. 4 LPGA, non
diversamente dall'art. 49 cpv. 1 CO, prevede una lesione della personalità di
una certa gravità e che la stessa non sia altrimenti riparata, per ottenere una
riparazione morale. Si deve ammettere che vi è riparazione in altro modo in
caso di pubblicazione del diritto di risposta, rettifica o ritrattazione ed
ancora condanna penale (Werro, op.
cit., n° 155 pag. 41).
2.7. Posti questi principi,
occorre esaminare il fondamento delle pretese di RI 1 e della RI 2.
I ricorrenti hanno evidenziato l'esistenza di un atto illecito, costituito
dalle pretese inadempienze dei funzionari della Cassa CO 1, di un danno
materiale, ovvero di un danno economico causato dai problemi di salute sorti a
seguito della controversia nata dalla revisione contabile degli anni 2003-2006
e di un nesso causale tra il comportamento omissivo dei funzionari dell'amministrazione
ed i danni alla salute dell'assicurato.
L'azione di risarcimento non sarebbe nemmeno perenta e, peraltro,
è sussidiaria alle procedure amministrative e giudiziarie ordinarie.
Come già indicato la resistente ha, al contrario, affermato di
avere agito in modo corretto nell'ambito della revisione in oggetto, tanto che
lo stesso TCA si è già espresso al riguardo confermando il suo operato. Ciò
escluderebbe quindi in modo categorico le inadempienze descritte a torto dagli
insorgenti, così pure la violazione di prescrizioni né tanto meno per omissione.
Non sussisterebbe quindi alcun atto illecito.
Di conseguenza, nemmeno sussisterebbe un nesso di causalità tra
l'agire corretto e conforme alla legge da parte della Cassa ed il presunto ed
infondato danno che viene chiesto di risarcire, peraltro non comprovato.
2.8. La prima questione da
esaminare è quella a sapere se la Cassa di compensazione, tramite i suoi
funzionari, il 16 luglio 2008, in occasione del controllo contabile di __________
relativo agli anni di contribuzione 2003-2006, rispettivamente nella gestione
della procedura decisionale e d'opposizione che ne è seguita, abbia commesso
atti od abbia assunto un comportamento omissivo a fronte di un obbligo di agire,
tale da assurgere ad illiceità ed abbia, conseguentemente, cagionato i danni
lamentati dai ricorrenti. Occorre verificare in dettaglio lo svolgimento dei
fatti.
2.8.1.
Il 16 luglio 2008 due ispettori della Cassa CO 1 si sono recati presso __________,
per eseguire il controllo dei conti della __________. Secondo il gravame (doc.
I pag. 5) essi si erano già occupati del controllo della medesima società per
il quadriennio precedente con la successiva emanazione di decisioni che hanno
dato avvio alle controversie giudiziarie evocate nelle considerazioni che
precedono. Per i ricorrenti sarebbe stato auspicabile incaricare un funzionario
diverso. Va qui osservato come, in sede amministrativa, le persone che devono
partecipare alla presa di decisioni su diritti od obblighi degli assicurati
debbono ricusarsi se hanno un interesse personale nella questione o se, per
altri motivi, potrebbero avere una prevenzione (art. 36 cpv. 1 LPGA). Se la
ricusazione è contestata decide l’autorità di vigilanza, se si tratta della
ricusazione di un membro di un collegio decide il collegio in assenza
dell’interessato (art. 36 cpv. 2 LPGA). Ueli Kieser: ATSG Kommentar, II Ed.
2009 ad art. 36 pag. 492 e 493, in merito agli “altri motivi” per cui potrebbe
essere domandata una ricusazione, precisa che:
"
(…)
Einen Ausstand zu begründen vermag insoweit etwa
ein früheres wiederholtes krass gesetzwidriges Verhalten oder der Sachverhalt,
dass die betreffende Person den Eindruck erweckt, sich bereits zum Vornherein
eine feste Meinung über den Ausgang des Verfahrens gebildet zu haben (dazu
*Kölz/ Bosshart/Röhl, N 14 zu § 5a VRG). Anders verhält es sich, wenn - nach
einer Rückweisung des Gerichts zur weiteren Abklärung - die zuständige
Ablärungsperson diese Abklärungen mit offensichtlichem Unwillen vornimmt (vgl.
SVR 2007 IV Nr. 22, 1478/04, wobei das Verhalten in E. 2.3 als «Grenzfall»
bezeichnet wird).
(…)
Keinen allgemeinen Ausstandsgrund stellt es dar,
wenn (innerhalb des Verwaltungsverfahrens) die betreffende Person sich bereits
mit der entsprechenden Sache befasst hat, weil andernfalls eine
Verwaltungstätigkeit nicht mehr möglich wäre; so ist es nicht nur zulässig,
sondern entspricht sogar der Regel, dass dieselbe Person, welche die Verfügung
erlassen hat, diese auf Einsprache hin erneut überprüft (vgl. dazu
ATSG-Kommentar, Art. 52 N 14). Eine unzulässige
Vorbefassung liegt auch noch nicht vor, wenn die betreffende Person zu
ungünstigen Schlussfolgerungen für die betreffende Partei gelangt ist (dazu BGE
132 V 110)
(…)
Nicht massgeblich ist, ob der Ausstandsgrund
tatsächlich zu einer Befangenheit geführt hat. Dabei
wird nämlich berücksichtigt, dass es sich bei der Befangenheit um einen
inneren Zustand handelt, der nur schwerlich bewiesen werden kann. Deshalb
reicht nach der Rechtsprechung die Möglichkeit dieser Wirkung aus.
Immer muss aber ein solcher Schluss aus den
objektiven Umständen - und nicht bloss aus einem subjektiven Empfinden -
gezogen werden können (vgl. SVR 2007 IV Nr. 478/04, E. 2.2.1).
(…)
Das Vorliegen von Ausstandsgründen muss von Amts
wegen beachtet werden. Dennoch liegt es aber nahe, dass eine Partei das
Bestehen solcher Gründe möglichst frühzeitig geltend macht (zu dieser
Obliegenheit vgl. BGE 132 V 106 f.). Andernfalls kann einer entsprechenden
Einwendung der Grundsatz von Treu und
Glauben entgegengehalten werden (vgl. BGE 121 1 229 f.). Dies ist aber selbstverständlich dort nicht möglich, wo erst mit der Entscheidung selbst
der Name der (ausstandspflichtigen) Person bekannt gegeben wird; hier kann die
Verletzung der Ausstandspflicht auch noch im anschliessenden Rechtsmittelverfahren
gerügt werden (vgl. * Kölz/ Bosshart/Röhl, N 5 zu § 5a VRG). Wird eine Frist
zur Erhebung allfälliger Rügen betreffend Ausstand angesetzt, kann einer
solchen Frist nur der Charakter einer Ordnungsfrist zukommen; es kann sich
nicht um eine Verwirkungsfrist handeln (vgl. BGE 112 V 210)."
Nel caso concreto
unicamente in sede di gravame davanti al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni i ricorrenti hanno posto il tema a sapere se non sarebbe stato
auspicabile fare intervenire altri funzionari della Cassa per l’ispezione dei
conti della __________. Neppure in sede di ricorso essi adducono comunque in
maniera soddisfacente, indiziandone la sussistenza, elementi tali da far
ritenere un motivo di ricusazione dei due funzionari intervenuti. Il semplice
fatto che in precedenza al luglio 2008 i signori __________ e __________
abbiano svolto il loro ruolo istituzionale per il controllo del precedente
quadriennio della società in questione, ed abbiano proceduto a riprese che sono
poi state contestate dinanzi al Tribunale cantonale delle Assicurazioni prima e
poi dinanzi al Tribunale federale, con sostanziale conferma di correttezza
delle valutazioni adottate dall’amministrazione e senza rilievo od appunto
individuale per le modalità di esecuzione del controllo e di presa della
decisione, non poteva condurre ad una ricusazione dei due funzionari. D’altra
parte sollevare solo in sede di ricorso l’opportunità di attribuire l’incarico
ad altri collaboratori della Cassa, oltre a non costituire una chiara domanda
di ricusazione, appare decisamente tardivo. Non solo. In sede di audizione il
sentimento, del tutto soggettivo del signor RI 1, di sentirsi perseguitato dai
funzionari della Cassa è stato decisamente smentito. In particolare di rilievo
appare la deposizione di __________ dove l’ispettore responsabile ha evocato un
precedente contatto con il signor RI 1 per una questione di ripresa legata ad
una associazione sportiva gestita dal signor RI 1, con soluzione trovata senza
difficoltà ai problemi posti da quella fattispecie. E’ vero che,
successivamente al controllo in discussione, il signor RI 1 ha ricevuto (doc.
XXXII pag. 6) una comunicazione della Cassa (a firma del responsabile del
servizio contributi) che lo ha inviperito per la sua apparente contraddittorietà,
egli ha chiamato il signor __________ decisamente contrariato ed usando toni
duri. La questione, come ricordato dal teste __________ in sede di sua
audizione, è stata chiarita con una semplice telefonata al legale precedente
del signor RI 1. Questi elementi non potevano quindi giustificare l’invio il 16
luglio 2008 a __________ presso la sede della __________ di altri collaboratori
della Cassa. Non si può qui ritenere che __________ e/o __________ dovessero in
qualche modo escludersi o ricusarsi dall’eseguire il controllo della __________.
Come vedremo nelle considerazioni che seguono neppure nelle modalità di
espletamento del loro mandato ed in quelle decisionali che hanno seguito il
controllo può essere ritenuto un comportamento lesivo dei loro doveri d’ufficio
od in qualche modo illecito da parte dei due collaboratori della Cassa.
2.8.2. Il giorno dell’ispezione
(16 luglio 2008) a __________ presso la sede della società __________, oltre ai
due ispettori della Cassa erano presenti il contabile dell’azienda ed il
direttore della stessa. Come emerge dagli atti e come ricordato dalla teste __________
all’ispezione della __________ era annunciata la presenza del signor __________,
che non intervenne siccome malato (egli inviò un messaggio in questo senso ai
responsabili dell’azienda ispezionata). Come da prassi l’ispezione era stata
preavvisata ed aveva quale scopo il controllo del datore di lavoro per il
periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006. Va evidenziato, qualora ancora
necessario, che il controllo periodico dei datori di lavoro incombe alla Cassa
in virtù dell'art. 68 cpv. 2 LAVS e degli artt. 162 e 163 OAVS, e che la Cassa
ha operato in conformità alla legge e non con una verifica estemporanea non
preavvisata.
Dagli atti di causa emerge
che, prima di eseguire il controllo del 16 luglio 2008, la Cassa lo ha preannunciato
il 5 novembre 2007 (doc. 18 plico documenti già inseriti nell’inc. 30.2011.7 __________),
invitando – come d’uso – a preparare la documentazione necessaria [per il 15
gennaio 2008 alle ore 09.00] ed a fornire le necessarie informazioni se il
controllo avesse dovuto essere svolto in altra sede rispetto a quella della
società. Successivamente alla comunicazione, il direttore di __________ ha
contattato telefonicamente l’ispettrice incaricata (come risulta dall’annotazione
sul doc. 17 del plico citato) per problemi connessi all’esame della contabilità
dell’anno 2006 conseguenti ad intervenute ristrutturazioni aziendali.
Il 14 dicembre 2007 __________ (allora presidente e direttore, ora
amministratore unico della società) ha chiesto di procrastinare il controllo
(doc. 16). La successiva data del 26 marzo 2008 proposta dalla Cassa è stata
inizialmente approvata dalla società (doc. 15 plico citato), che però ha
chiesto (il 25 marzo 2008) un ulteriore rinvio del controllo. Il successivo
intervento della Cassa il 26 marzo 2008 (doc. 11 e 12) ha sortito effetto,
permettendo alle parti di concordare la data del 16 luglio 2008 per le
verifiche di legge. Come rammenta il teste __________ (doc. XXXII pag. 4):
"In questa sede preciso che la revisione della __________
è avvenuta con un certo ritardo perché era stata procrastinata nel tempo
dall'azienda che era persino stata multata.".
2.8.3. Vale qui la
pena di esaminare le modalità di esecuzione del controllo da parte dei due
funzionari, siccome su questo aspetto i ricorrenti fondano principalmente il
sussistere di un illecito commesso in loro danno. Ebbene, come ricorda __________
nella sua deposizione del 20 febbraio 2013, egli si è presentato presso la sede
dell’azienda unitamente alla collega, ha incontrato il Direttore __________ ed
il contabile signor __________. Ha eseguito le verifiche possibili a mano della
poca documentazione ancora presso la sede, una parte della documentazione
essendo nel frattempo stata trasmessa oltre Gottardo a seguito delle modifiche
societarie. Secondo il dire di __________:
" La situazione presso la __________ ci è stata
garantita, al momento delle nostre verifiche, come negli anni precedenti non abbiamo
avuto a disposizione tutta la documentazione contabile siccome in parte nel
frattempo trasferita nella svizzera interna. Al momento della revisione vi
erano in pratica due punti in questione, uno relativo all'uso privato di
veicoli e l'altra era la questione del mandato conferito alla RI 2 che si sono
imposti alla nostra attenzione. (…) Il sig. RI 1 rileva qui come vi fossero
perlomeno dei casi di fatturazioni di terzi alla __________ per prestazioni che
invece con tutta verosimiglianza costituivano attività dipendente. Noi di
queste non abbiamo avuto percezione. Devo dire che __________ ha eseguito la
prima revisione in maniera approfondita e non ha rilevato anomalie motivo per
il quale non avevamo elementi concreti da approfondire. È vero che prima di
andare a fare la revisione, come d'uso, ho guardato la lista stipendi della __________
rilevando che il sig. RI 1 non era iscritto e ciò a fronte della sentenza del
TF mi aveva colpito. Per questo motivo in occasione della revisione ci siamo
concentrati anche sul rapporto in essere con il sig. RI 1 rispettivamente con
la RI 2 e ci siamo informati con __________ e __________ i quali ci hanno detto
che tutto continuava come in precedenza e che il sig. RI 1 svolgeva queste
mansioni.
Prima di andare a fare la revisione non ho
verificato la lista dei salariati della RI 2, non ho ritenuto necessario farlo
e dopo la revisione ho saputo da __________ che era il sig. RI 1 che si era
occupato del mandato, non ho ritenuto necessario accertare chi collaborasse con
la RI 2.
Non vi è stato nessun tipo di accanimento nei
confronti del sig. RI 1, la sua posizione di collaborazione o meglio quello
della RI 2 è emersa in occasione della revisione quando abbiamo visto le
fatture che indicavano gli importi superiori rispetto a quelli precedenti.
Abbiamo ritenuto che vi fosse stato un cambiamento nel mandato di gestione e ne
abbiamo chiesta una copia.
Non abbiamo ritenuto necessario verificare
altro e la decisione è stata emanata dopo aver acquisito il nuovo contratto di
mandato il cui tenore era sostanzialmente simile a quello precedente. Questo
alla luce della sentenza del TF che per noi regolava la questione
dipendenza/indipendenza.
Al momento della nostra revisione noi non
avevamo elementi utili per ritenere che il mandato fosse stato svolto da terzi
e ci siamo fidati del dire di __________ e __________ Direttore e contabile
dell'azienda.
La situazione è mutata poi successivamente
dopo l'opposizione e dopo la sospensione della procedura in attesa del giudizio
del TF quando è emerso che una collaboratrice della RI 2. era stata assunta in
concomitanza con l'inizio del nuovo contratto della RI 2 con __________. Io a
quel momento non mi occupavo della procedura siccome non potevo occuparmene
trovandosi allo stadio dell'opposizione ma alla luce della novità scaturita dal
dire del Sig. __________ io ho indicato ai miei colleghi la necessità di
abbandonare la ripresa e di considerare conseguentemente il sig. RI 1 per
quell'incarico indipendente."
Le circostanze di fatto
riportate sono sostanzialmente quelle riferite anche dalla teste __________ che
così si è espressa:
" È giusto dire che il 16.7.2008 è stata eseguita la
verifica contabile presso la __________ che era stata preannunciata dalla Cassa
come d'uso e che era stata più volte rinviata per diverse ragioni da parte
della società che alla fine era stata multata per questa ragione.
Alla revisione doveva
essere presente siccome preannunciato il sig. RI 1 che però alla fine non
venne, egli aveva informato i responsabili della __________ del fatto di essere
malato quel giorno e di non poter esserci.
La revisione comporta
l'esame della documentazione contabile e le verifiche delle questioni
problematiche sorte in occasione di precedenti verifiche, questo in termini
generali, e nel caso di specie il caso dalla __________ presentava due
particolarità, da un lato la posizione del sig. RI 1 con l'attività svolta per
la società tramite la sua azienda e dall'altra parte la ripresa relativa
all'uso di veicoli aziendali.
Al momento della
revisione abbiamo chiesto alla __________ la produzione del contratto RI 1 che
non è stato possibile fornirci in quella sede ma ci è stato fornito
successivamente.
Ci siamo informati
presso __________ e __________ e abbiamo saputo che la modalità di esecuzione
del lavoro da parte del sig. RI 1 non era cambiata e per tale motivo quando ci
è stato consegnato il contratto abbiamo eseguito le nostre verifiche e
l'amministrazione ha emanato la decisione.
Il sig. RI 1 domanda
se vi siano state altre riprese salariali rispettivamente verifiche del
rapporto dipendente od indipendente di altri collaboratori con la __________.
Per quanto noto al sig. RI 1 vi erano terze persone che pur facendo capo a
strutture societarie fatturavano poi all'azienda e comparivano quali indipendenti.
Egli rileva che un'altra società di persone di cui non intende fare il nome
siccome non svincolato in questo senso avrebbe fatturato all'azienda e si
troverebbe con buona verosimiglianza in una situazione di dipendenza e non di
indipendenza.
La teste dichiara di
non ricordare questa situazione di una società di persone che avrebbe fatturato
alla __________; non sono state comunque adottate delle misure non sono state
prese delle decisioni relative a terze aziende che hanno collaborato con __________.
Il sig. RI 1 precisa
che da questa situazione egli rileva una sorta di accanimento nei suoi
confronti ossia la cassa avrebbe guardato unidirezionalmente e solo per
verificare la sua posizione ma non vi sarebbe stata una reale revisione dei
conti dell'azienda.
La teste nega
assolutamente la circostanza, l'esame è avvenuto secondo i criteri classici,
non vi è accanimento nei confronti di RI 1."
Quanto precede trova indiretto riscontro negli
atti, in particolare si veda la “dichiarazione” (doc. A 24/26) di __________ e
la verbalizzazione del signor __________ del 21 aprile 2010 (doc. 6 inc.
30.2011.7).
2.8.4. Successivamente all’ispezione,
con lettera del 25 luglio 2008 (doc. 1/9 inc. 30.2011.7) __________, già __________,
come affermato in sede di controllo, ha confermato alla Cassa in particolare che:
" ...
Il Sig. RI 1 della ditta RI 2 Di __________ dal mese di giugno al mese di
dicembre 2006, periodo durante il quale erano in atto i lavori di scissione
della __________, ha aiutato il nostro contabile Sig. __________ nello
svolgimento di mansioni inerenti la gestione del personale. (…)"
Il capo servizio della Cassa __________, che ha eseguito con la
collega ispettrice il controllo della società in questione, il 28 luglio 2008
(doc. 1/8 inc. 30.2011.7) ha chiesto alla società, conformemente a quanto
concordato in sede di revisione, di trasmettere copia del (nuovo) contratto del
1° giugno 2004 (recte: 19 maggio 2004) concluso tra __________ e RI 2.
Il documento è stato spedito alla Cassa il 7 agosto 2008 (doc. 1/6 inc.
30.2011.7).
2.8.5. Sulla scorta degli elementi raccolti,
il 18 agosto 2008, la Cassa di compensazione ha allestito il rapporto sul
controllo dei datori di lavoro (doc. 1/4 dell'inc. n. 30.2011.7) dal quale emerge,
oltre al periodo esaminato dagli ispettori (dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre
2006) e la presenza al controllo di__________, contabile della società, e di __________
che i documenti controllati sono stati “Fatture e mandato RI 1”. La
Cassa ha ritenuto, fondandosi sulla sentenza del TF del 21 dicembre 2007 (H
183/06) e sulle affermazioni dei due rappresentanti di __________ (doc. XXXII
pag. 2: "Ci siamo informati presso __________ e __________
e abbiamo saputo che la modalità di esecuzione del lavoro da parte del sig. RI
1 non era cambiata e per tale motivo quando ci è stato consegnato il contratto
abbiamo eseguito le nostre verifiche e l'amministrazione ha emanato la
decisione" ed ancora, a pag. 3: "La
teste precisa solo che il sig. __________ indicò solo che nulla era cambiato
dalla precedente revisione."), che andassero ripresi gli
importi versati a RI 1 non assoggettati all’AVS, per complessivi CHF 463'215.-
per il quadriennio in questione (doc. 1/5 inc. 30.2011.7). Alla società
controllata è stato chiesto il versamento di oltre CHF 73'000.- (doc. 1 / 2
inc. 30.2011.7).
Con scritto del 18 agosto 2008 il ricorrente (doc. 1/3 inc.
30.2011.7) è stato informato della ripresa salariale, con la specifica che “i
contributi paritetici complessivi sono richiesti al datore di lavoro” e con
il richiamo degli art. 14 LAVS e 34 OAVS.
Il 10 settembre 2008 (doc. 3/1 dell'inc. n. 30.2011.6) RI 1 si è
opposto a questa decisione e, stante la richiesta di un colloquio, il suo legale
è stato sentito dalla Cassa il 17 ottobre 2008 (doc. 3/2 dell'inc. n.
30.2011.6). L'allora patrocinatore dell'assicurato ha verbalizzato la formale
richiesta di sospendere la procedura di decisione su opposizione, alla luce della
novità di volere costituire una persona giuridica da parte del suo assistito. Infatti,
"nelle prossime settimane, onde regolare il problema di
rappresentatività della SNC, questa sarà tramutata in una società a personalità
giuridica." e "Sarà cura della parte istante prendere contatto
con la Cassa dopo l'avvenuta iscrizione della nuova società." (doc.
3/3 dell'inc. n. 30.2011.6).
Infatti, il 23 dicembre 2008 (doc. 4/3 dell'inc. n. 30.2011.6) l'avv.
__________ ha informato la Cassa che era stata costituita la __________ di __________.
In sede di opposizione i qui ricorrenti non hanno fatto valere gli elementi
fattuali poi accertati dalla Cassa nel corso del 2010 e che hanno indotto
l’amministrazione ad ammettere parzialmente almeno l’opposizione del signor RI
1, ossia l’esistenza di una collaboratrice che si era occupata, per conto della
RI 2 dell’esecuzione degli incarichi ricevuti da __________.
Il 30 dicembre 2008 (doc. 4/6 dell'inc. n. 30.2011.6) la RI 2 ha
scritto alla Cassa di compensazione ribadendo "l'assurdità di
tutta la vertenza che da oltre cinque anni mi sta tormentando" con
invito formulato alla Cassa di verificare l'operato dei suoi due ispettori che
gli avrebbero cagionato dei danni psico-fisici.
Questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni evidenzia qui come
la Cassa, in quel momento (ossia a fine 2008), doveva chinarsi sull’opposizione
di RI 1, a fronte di una decisione trasmessa alla società (__________ già __________)
avente per oggetto una ripresa salariale concernente il citato assicurato e relativa
al quadriennio 2003-2006. In quel momento ed in quella sede il signor RI 1 non ha
indicato, comprovandoli o comunque rendendoli sufficientemente verosimili,
fatti tali da modificare la qualifica della sua collaborazione così come da
ultimo operata dai Tribunali che si erano occupati del caso in base alle
riprese del precedente quadriennio. A fronte delle constatazioni svolte dalla
Cassa il 16 luglio 2008, viste le informazioni acquisite da __________ e __________
ed alla luce della natura del contratto di mandato di gestione sostanzialmente
identico a quello vigente per il precedente quadriennio esaminato e che aveva
condotto alle note riprese, la cassa ha operato le sue nuove riprese con la
decisione dell'agosto 2008. In questa costellazione, in virtù dell’obbligo di
collaborare che tocca agli assicurati, RI 1 rispettivamente la RI 2 avrebbero
dovuto attivarsi e produrre all’amministrazione quegli elementi tali da
sovvertire la decisione emessa. Cosa che è invece avvenuta, tempo dopo, per
cura e diligenza della Cassa stessa che, nell’esaminare l’opposizione in
discussione, ha svolto puntuali e specifici accertamenti che hanno condotto
all’emanazione di una decisione parzialmente favorevole al signor RI 1. In
particolare è stato possibile alla Cassa accertare l’esecuzione da parte di
terzi collaboratori della RI 2 dei compiti concordati con la __________.
2.8.6. Da notare che l'operato
della Cassa sino ad allora posto in essere ha trovato sostanziali conferme da
parte del Tribunale federale con sentenze H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007 e 9C_792/2007 del 7 novembre 2008. Inoltre, la decisione di tassazione
d'ufficio del 14 gennaio 2008 che ha fatto seguito alla prima sentenza federale,
è stata confermata dal TCA il 23 luglio 2008 (30.2008.19-20) e contro la stessa
l'assicurato ha nuovamente formulato ricorso presso l'Alta Corte il 1°
settembre 2008. Visto ciò la questione della qualifica contributiva definitiva del
signor RI 1 presso __________, poteva ancora essere rimessa in discussione e,
conseguentemente, gli esiti dell’ispezione concernente il periodo 2003 – 2006
potevano ancora subire una diversa valutazione alla luce dell’atteso giudizio
del Tribunale federale. Questo fatto ha indotto alla sospensione della
trattazione dell’opposizione in attesa della sentenza del TF, ciò su
suggestione del legale patrocinatore di allora del ricorrente (in questo senso
anche il verbale 17 ottobre 2008 avv. __________, doc. 3 inc. 30.2011.6).
Con scritto del 13 marzo 2009 (doc. 4/9 inc. 30.2011.6) RI 1 ha
sollecitato l'emanazione della decisione su opposizione, tale scritto è stato evaso
dalla Cassa il 18 marzo 2009 (doc. 4/8 dell'inc. n. 30.2011.6), ricordando al
signor RI 1 la sospensione della procedura, in attesa della sentenza del
Tribunale federale, così come a suo tempo concordato con il suo patrocinatore
legale.
Il 28 aprile 2010 (doc. 4/17 dell'inc. n. 30.2011.6) l'attuale
legale di RI 1, avv. RA 1, ha scritto alla Cassa chiedendo un incontro prima
di riattivare la procedura amministrativa e di rendere la decisione su
opposizione, e ciò alla luce di quanto il TCA ha indicato nella sua sentenza
del 26 aprile 2010 (30.2009.27).
Questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve qui
evidenziare come la Cassa sia stata richiesta, da parte dei patrocinatori di RI
1 rispettivamente della RI 2, di sospendere l'emanazione della decisione su opposizione,
se si fa astrazione delle richieste appena ricordate e comunque evase
immediatamente da parte dell’amministrazio-ne, in attesa in particolare del
giudizio del TF e della costituzione di una società di capitali.
Sostanzialmente concessa
la sospensione della trattazione dell’opposizione a richiesta dell’avv. __________,
in attesa del giudizio citato, la procedura è stata successivamente ulteriormente
congelata con lo scritto 28 aprile 2010 dell’avv. RA 1 che ha postulato il
mantenimento dello status quo in attesa di un (chiesto e concesso) colloquio
con i responsabili della Cassa (doc. 17 inc. 30.2011.6).
Occorre ancora rilevare come non solo RI 1 ha inoltrato
opposizione alla decisione formale della Cassa contro la ripresa salariale, ma
anche che __________ vi si è opposta l'11 settembre 2008, chiedendo di essere
sentita. Tuttavia, malgrado l'immediata attivazione da parte della Cassa (doc. 6G
inc. 30.2011.7), visti i numerosi rinvii da parte dell'opponente (docc. 6A-G
inc. 30.2011.7), l'audizione del direttore di __________ ha potuto avere luogo
soltanto il 21 aprile 2010.
Il 18 maggio 2010 è avvenuto l’incontro tra i responsabili della
Cassa, l’avv. RA 1 (che ne aveva fatto richiesta) ed i coniugi RA 2 (RI 1 e RA
2). Nel verbale steso durante quest'incontro (doc. 6 inc. 30.2011.7), nella
premessa, la Cassa ha formulato alcune osservazioni riguardo al controllo
contabile di __________ del 16 luglio 2008. In particolare, l'amministrazione ha indicato che "in sede di revisione è pure emerso che il signor RI 1
della RI 2 si è occupato personalmente di eseguire anche quanto previsto dal
nuovo contratto per mandato di gestione del 24 (recte: 19) maggio 2004 tra __________
e RI 2." (doc. V pag. 5).
Stante l'affermazione 21 aprile 2010 del direttore __________ secondo
cui RI 1 si è avvalso anche della collaborazione di alcuni dipendenti di RI 2
per eseguire la lettura dei contatori come da contratto di mandato di gestione
del 2004, l'amministrazione ha sentito RI 1 il 18 maggio 2010 (doc. 5 dell'inc.
30.2011.6), il quale è stato informato di tale nuova emergenza. All'interessato
è stata data la possibilità di formulare eventuali osservazioni sul verbale del
21 aprile 2010, che gli è stato consegnato in visione. Interpellato il
ricorrente ha osservato, in merito all'esecuzione del nuovo mandato, che:
·
"personale (da parte sua) per
quanto concerne la consulenza alla __________ negli ambiti stabiliti dal
contratto e di competenza della RI 2, compresa quella assicurativa
(liquidazione casi, contatti con le persone interessate, attività di
investigatore, gestione dei casi di infortunio e malattia del personale della __________)
con attività amministrative svolte nei propri uffici a __________ in __________
e poi a __________;
·
la consulenza secondo esigenza della
__________, su chiamata ad hoc;
·
da parte di più dipendenti della RI
Considerandi
2.
aventi ognuno un compito preciso (elaborazione conteggi e lettura ad hoc
presso i clienti della __________);
->
il signor RI 1 farà pervenire alla Cassa il dettaglio (elenco nominativi) con
periodo di attività e altra documentazione, se ritenuta necessaria dalla Cassa.
·
signora __________: conferma
quanto affermato dal signor __________ quanto all'attività (elaborazione
conteggi) e all'inizio (non ricorda però se nel 2003 o nel 2004);
·
il signor RI 1 precisa inoltre che
la tecnologia e il know-how era della RI 2."
Su invito della Cassa a trasmetterle quanto convenuto durante l'audizione
(doc. 6/1 dell'inc. n. 30.2011.6), il 15 giugno 2010 (doc. 6/2 dell'inc. n.
30.2011
) RI 2 ha spedito le dichiarazioni dei salari per i datori di lavoro
(doc. 7 dell'inc. n. 30.2011.6). Tuttavia, per procedere con l'evasione
dell'opposizione alla decisione formale di tassazione, il 23 giugno 2010 (doc. 6/3
dell'inc. n. 30.2011.6) la Cassa ha chiesto a RI 1 di indicare le persone che,
oltre a __________, hanno lavorato in nome e per conto di RI 2 a favore di __________
dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006.
Attraverso il legale l'assicurato ha risposto che ogni
collaboratore di RI 2 ha operato a favore di __________, anche a motivo delle
sue assenze per malattia ed infortunio (doc. 6/4 dell'inc. n. 30.2011.6).
Il 9 agosto 2010 (doc. 6/5 dell'inc. n. 30.2011.6) la Cassa ha
ribadito la necessità che venissero indicate le persone che hanno lavorato a
favore di __________, producendo la relativa documentazione a sostegno.
RI 2 ha quindi prodotto, il 3 settembre 2010 (doc. 6/6 dell'inc.
n. 30.2011.6), una dichiarazione della propria dipendente __________ (doc. 6/6A
dell'inc. n. 30.2011.6), la quale è stata poi convocata e sentita il 6 ottobre
2010.
(doc. 9 dell'inc. n. 30.2011.6) dalla Cassa di compensazione, unitamente
al collega __________ (doc. 8/1 dell'inc. n. 30.2011.6).
Sulla scorta delle loro dichiarazioni e dell'insieme degli
accertamenti svolti, il 17 gennaio 2011 la Cassa ha emanato la decisione su
opposizione con cui ha confermato la ripresa salariale per un importo ridotto. I
ricorrenti avrebbero potuto comunicare con ben maggiore anticipo i fatti
rilevanti rispetto all’attività di accertamento posta in atto
dall’amministrazione. Il fatto che il nuovo contratto di mandato di gestione
del 19 maggio 2004, valido dal 1° giugno 2004, non era stato eseguito soltanto
da RI 1, ma anche da __________, dipendente di RI 2 era circostanza nota ai qui
ricorrenti sin dall'inizio.
2.9
Va evidenziato che, come
riportato nella decisione del 5 marzo 2012 relativa alla richiesta di
risarcimento danni formulata da RI 1, l'amministrazione ha affermato che
l'allora contabile della società "aveva confermato in quell'occasione
che … (RI 1, n.d.r.) … si era occupato personalmente dell'esecuzione anche del
nuovo contratto." (doc. A2 pag. 5). Nel verbale steso in occasione
dell'audizione, il 21 aprile 2010 del direttore di __________ __________ è
riportato, come visto, che RI 1 si era occupato personalmente di
eseguire quanto previsto dal nuovo contratto di mandato di gestione del 2004
(salvo la lettura dei contatori). Quindi, sulla base delle informazioni fornite
dal datore di lavoro nella persona del suo direttore, non smentite e non
revocate in dubbio dai ricorrenti, la Cassa ha confermato la qualifica
professionale dell'assicurato come dipendente della SA revisionata e ha ripreso,
a titolo di salario, gli importi versatigli. In merito la deposizione di __________
appare illuminante (doc. XXXII pag. 5): "È vero che
prima di andare a fare la revisione, come d'uso, ho guardato la lista stipendi
della __________ rilevando che il sig. RI 1 non era iscritto e ciò a fronte
della sentenza del TF mi aveva colpito. Per questo motivo in occasione della
revisione ci siamo concentrati anche sul rapporto in essere con il sig. RI 1
rispettivamente con la RI 2 e ci siamo informati con __________ e __________ i
quali ci hanno detto che tutto continuava come in precedenza e che il sig. RI 1
svolgeva queste mansioni. Prima di andare a fare la revisione non ho verificato
la lista dei salariati della RI 2, non ho ritenuto necessario farlo e dopo la
revisione ho saputo da __________ che era il sig. RI 1 che si era occupato del
mandato, non ho ritenuto necessario accertare chi collaborasse con la RI 2.".
La signora __________ ha dal canto suo precisato a tal proposito
(doc. XXXII pag. 2): "Ci siamo informati presso __________
e __________ e abbiamo saputo che la modalità di esecuzione del lavoro da parte
del sig. RI 1 non era cambiata."
La dichiarazione del 22 giugno 2012 (doc. A24) di __________
prodotta dai ricorrenti pendente causa descrive le modalità con cui è avvenuto
il controllo periodico del 16 (e non 28) luglio 2008 da parte della Cassa di compensazione
ed anche se sull’aspetto dell’esecuzione del mandato appare meno netta, le
circostanze riportate dai testi sono confermate dal verbale reso da __________,
in presenza del proprio legale, dinanzi alla Cassa il 21 aprile 2010 (doc. 6
inc. 30.2011.7). Soltanto in fondo a pagina 1 di questo verbale __________
aggiunge che, per la lettura dei contatori, RI 1 faceva riferimento a suoi
collaboratori. Il fatto che la Cassa non abbia in precedenza positivamente
accertato questa circostanza, e non lo abbia fatto prima di emanare la sua
decisione formale di ripresa, non può esserle assolutamente rimproverato ed è
conseguenza esclusiva del fatto che, in maniera assolutamente affidabile
(poiché l’informazione proveniva dal signor __________, direttore della __________,
i funzionari seppero che ad occuparsi dell’esecuzione del mandato di gestione
era il signor RI 1. Solo molto più tardi, e solo a fronte della diligente
conduzione dell’incarto da parte dei responsabili della decisione su
opposizione, è stato possibile accertare che almeno una parte del mandato era
stata affidata a terzi. La Cassa ha proceduto all’audizione di diverse persone,
tra cui il signor __________, che ha escluso una sua attività in seno o per
conto della __________.
I ricorrenti rimproverano a torto alla Cassa di compensazione un
atteggiamento superficiale e negligente sin dal luglio 2008, dato che, a loro
dire, una maggiore attenzione nella trattazione della questione ed i giusti
accertamenti che la situazione richiedeva, avrebbero potuto portare
l'amministrazione a stabilire già allora, al momento della revisione dell'estate
2008, che RI 1 ha lavorato come dipendente di __________ solo dal 1° gennaio
2003.
al 31 maggio 2004, ovvero fino a quando è entrato in vigore il nuovo
contratto di mandato di gestione. Da un lato lo stesso RI 1 avrebbe potuto
positivamente informare la Cassa in merito, specificando come il mandato
(nuovo) di gestione era stato svolto, da chi, con quali specifici ed esatti
compiti. Ciò in particolare se egli intendeva sovvertire la situazione,
accertata dal TCA e dal TF, che era in tutto analoga a quella precedente e
scaturita dall’ispezione riferita al periodo 1999 – 2002. In altri termini un nuovo contratto era in essere solo dal giugno 2004, per tutto il 2003 ed il
primo semestre del 2004 la situazione precedentemente accertata dalla Cassa era
ancora pienamente in essere. La Cassa ha acquisito il nuovo contratto dalla __________,
ha accertato da __________ che l’esecuzione del mandato di gestione avveniva
come in precedenza, non v’è chi non vede come la Cassa dovesse procedere come
ha fatto in assenza di informazioni diverse (sostanziate) relative
all’esecuzione dell’incarico.
2.10
In merito agli obblighi delle
parti nella procedura di accertamento e decisionale dell’amministrazione ed in
quella (successiva) di ricorso davanti al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni, è qui opportuno indicare quali siano gli obblighi delle parti in
causa.
Per le procedure giudiziarie
davanti al TCA, è noto alle parti che da una parte vige il principio inquisitorio
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice; dall'altra parte si rileva che questo principio non è però
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, DTF 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa ed ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dovere sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti; STCA
36.2012.50
del 12 settembre 2012; STCA 32.2011.141 del 21 novembre 2011).
La procedura in materia di assicurazioni sociali
prevede che l’accertamento dei fatti incomba in primo luogo all'amministrazione.
Lo prevede l'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno (STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 e, per analogia, STF
8C_122/2008 del 10 marzo 2008, consid. 3), e non può rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione (rispettivamente reclamo) e tanto meno a quella
giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito
dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i Tribunali
(STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3; DTF 132 V 368 consid. 5 pag.
374, sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]).
In merito all'art. 43 cpv. 1 LPGA, Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a
ed., Zurigo 2009, n. 9 ad art. 43 LPGA, pag. 546, rammenta:
"
a) Prinzip: Nach dem
Untersuchungsgrundsatz hat die Behörde den rechtserheblichen Sachverhalt von
Amts wegen abzuklären, ohne dabei an Anträge der Parteien gebunden zu sein.
Sie hat deshalb aus eigener Initiative vorzugehen und darf Parteivorbringen
nicht mit der Begründung abtun, diese seien nicht belegt worden."
(sottolineatura della redattrice)
Il medesimo autore rammenta comunque che, anche in questo
specifico ambito della procedura di accertamento in seno all’amministrazione,
vige l’obbligo di collaborare delle parti. Sempre Kieser infatti rammenta che:
"
Der Grundsatz wird ergänzt durch die
Mitwirkungspflicht der Parteien (vgl. zum Untersuchungsgrundsatz
BGE 117 V 263 f.; vgl. ferner Kieser, Sozialversicherungsrecht, N 11/5 ff.; Locher, Grundriss, 443 ff.; Maeschi, Kommentar, N 3 ff. zu Art. 86 MVG). Bei Geltung des
Untersuchungsprinzips darf der Versicherungsträger die Abklärungen nicht in das
Einsprachverfahren verlegen, sondern dies hat vor dem Erlass der
verfahrensabschliessenden Endverfügung zu erfolgen (vgl. BGE 132 V 375)."
(sottolineature della redattrice).
2.11
La decisione
di tassazione d'ufficio 18 agosto 2008 si è basata quindi sulle dichiarazioni
del contabile __________, ma soprattutto del direttore stesso della società
signor __________, secondo cui era il solo RI 1 ad effettuare i controlli
presso __________. Queste dichiarazioni non potevano essere intese diversamente,
dal loro tenore letterale, da parte dei responsabili della Cassa, trovando
successiva conferma nel nuovo contratto per mandato di gestione del 2004, sostanzialmente
identico al precedente del 23 ottobre 2001, e nelle relative fatturazioni.
Alla luce di queste circostanze, senza che la SA
o RI 1 stesso o la RI 2 avessero indicato che terzi collaboratori di
quest'ultima avevano svolto delle attività per conto di __________, la
decisione dell’amministrazione era, a quel momento, nel 2008, assolutamente
corretta e priva di sbavature di sorta. Correttamente, d’avviso di questo
Tribunale cantonale delle Assicurazioni, il teste __________ ha evidenziato che
non era necessario verificare altro, se non acquisire “il nuovo contratto di mandato il cui tenore era sostanzialmente
simile a quello precedente. Questo alla luce della sentenza del TF che per noi
regolava la questione dipendenza/indipendenza." (doc. XXXII pag. 5).
Il fatto, emerso soltanto successivamente, ossia nell’aprile
2010, che una terza persona avesse in qualche modo aiutato RI 1 nell’espletamento
del suo lavoro era circostanza che, anche alla luce dell’obbligo di un
comportamento conforme alle regole della buona fede, doveva essere comunicata
all’amministrazione pubblica per permettere alla stessa di dettagliatamente e
specificatamente verificarlo nella concretezza, per accertare se da tale nuovo
elemento emergesse (circostanza questa non scontata) una attività indipendente oppure
una attività dipendente a più livelli.
Nell’opposizione alla decisione formale inoltrata
dal precedente patrocinatore dei ricorrenti, e si tratta di uno scritto motivato
di ben 8 pagine, si fa semplicemente rilevare come durante determinati periodi
di assenza per malattia dell'assicurato questi era stato sostituito nel lavoro
da altre persone (pag. 7 doc. 3/1 inc. 30.2011.6). I ricorrenti potevano (e
dovevano) precisare e specificare l’entità e la portata del lavoro svolto da
terzi già in sede di opposizione, ciò per permettere alla Cassa, come detto, di
eseguire le verifiche necessarie. Ciò non è stato fatto benché fosse loro noto
sia che vi era stata (perlomeno a partire dal giugno 2004) la collaborazione di
una persona, indicando il nome della collaboratrice per permettere alla Cassa
di eseguire puntuali accertamenti.
RI 1 e la RI 2, non specificando nulla alla Cassa
prima dell’emanazione della decisione, hanno mancato al loro obbligo di
collaborazione nell’accertamento dei fatti.
Come detto, in sede di opposizione non sono stati
forniti elementi utili e sufficienti ad una puntuale verifica; l’opposizione
chiedeva un colloquio che la Cassa non risulta avere mai negato, anzi.
Non va poi dimenticato che i tempi per evadere
l’opposizione, sentire le persone interessate, eseguire gli accertamenti,
operare le verifiche che il caso imponeva si sono dilatati per scelta e volontà
dello stesso ricorrente.
In sostanza, successivamente all’opposizione del
10.
settembre 2008, il 24 settembre 2008 la Cassa ha convocato, ad esplicita
richiesta, l’avv. __________ stesso, legale di RI 1, a comparire nei suoi
uffici il successivo 17 ottobre (doc. 3/2 inc. 30.2011.6). L’incontro è avvenuto
ed è stato steso un verbale dove il patrocinatore dell'opponente ha ribadito
che __________ aveva dato in outsourcing le attività svolte dal suo cliente. Il
legale ha annunciato la volontà del suo assistito di costituire una società con
personalità giuridica per regolare il problema della “rappresentatività della
SNC”, precisando che si trattava di un “novum” e ha chiesto “per il momento la
sospensione della procedura di decisione su opposizione”, chiedendo cioè la
sospensione di ogni attività della Cassa con riferimento alla questione, ciò
che la Cassa ha fatto senza che possa, per ciò, esserle mosso rimprovero alcuno
avendo assecondato il desiderio dei qui ricorrenti, da un lato, e non causando
loro – la sospensione dell’istruttoria e della decisione su opposizione – alcun
danno. Tale volontà sarebbe stata facilmente revocabile da parte dei
ricorrenti, ciò che non è avvenuto.
Alla luce della costituzione di una società a
garanzia limitata da parte dell'assicurato e di lettera interlocutoria da parte
di RI 1 stesso relativa ai suoi contributi quale indipendente, il 5 gennaio
2009.
ed il 18 marzo 2009 la Cassa ha comunicato all’interlocutore che “la
questione inerente la sua qualifica contributiva rimane in sospeso, in attesa
della nuova sentenza del Tribunale federale” e ciò come concordato con l’avv. __________.
L'assicurato e l'amministrazione hanno infatti stabilito
d'attendere l'esito dell’ultima controversia portata davanti al Tribunale Federale
da RI 1, vertente sulla doppia imposizione (sia come dipendente sia come
indipendente) dei salari non dichiarati e delle spese non ammesse che la Cassa
di compensazione ha ripreso dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002, fissando
un nuovo importo e dei nuovi contributi sulla scorta della precedente decisione
dell'Alta Corte del 21 dicembre 2007 (H 180/06 e H 183/06). Evidentemente per
le parti, in specie per i qui ricorrenti, tale questione era di primaria
importanze per valutare comunque la qualifica dipendente od indipendente
dell’attività svolta da RI 1. La Cassa ha assecondato il desiderio dell’assicurato
(manifestato tramite il suo avvocato) ed ha tenuto in sospeso la procedura, ciò
poiché, a dipendenza dell’esito, la decisione del TF poteva incidere sulla
decisione che la Cassa era chiamata a rendere. Vero è che, con lettera del 13
marzo 2009 personalmente redatta, RI 1 ha chiesto, contrariamente
all’orientamento del patrocinatore, l’emanazione della decisione su
opposizione. Questo scritto non ha avuto un seguito e la Cassa, alla luce della
presenza di un patrocinatore professionista con mandato specifico da parte del
cliente, ha tenuto in sospeso la procedura come inizialmente concordato, ciò anche
per il verosimile rilievo del giudizio atteso dal TF per il chiarimento della
fattispecie.
Con sentenza del 7 ottobre 2009 (9C_694/2008) il
Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'assicurato, cosicché la Cassa ha
potuto continuare l'esame dell'opposizione e convocare il direttore di __________
per dei chiarimenti. Questo incontro, come detto, dopo diversi rinvii
indipendenti dalla volontà dell’amministrazione, è avvenuto il 21 aprile 2010
ed in quell'occasione è stato steso un verbale, che la Cassa ha ripreso
parzialmente nella sua risposta di causa.
Significativo è quanto è riportato nella premessa
del verbale, in particolare che "in sede di revisione è pure emerso che
il signor RI 1 della RI 2 si è occupato personalmente di eseguire anche
quanto previsto dal nuovo contratto per mandato di gestione del 24 (recte: 19)
maggio 2004 tra __________ e RI 2 (sottolineatura nostra, ndr)." (doc.
V pag. 5).
Ciò conforta le testimonianze del teste __________
e della teste __________ più sopra riportate per intero.
È importante rilevare che durante la sua
audizione, al direttore __________ è stato chiesto di specificare chi abbia
svolto il nuovo mandato del 2004 ed egli ha risposto, come ben riportato dalla
Cassa, che "ricordo che RI 1 era l'estensore dei conteggi di
riscaldamento mentre che per la lettura dei contatori si avvaleva anche della
collaborazione di suoi dipendenti (della RI 2) non ricordo però a partire da
quale data. Ricordo però il nome di una certa __________, nel frattempo
coniugata, probabilmente già attiva nel 2003 ma non sono sicuro della data.".
E’ quindi solo in occasione dell’incontro
dell’aprile 2010 che la Cassa ha finalmente avuto la contezza del fatto che una
collaboratrice aiutava RI 1 e che quest’ultimo, quindi, non eseguiva sempre e
personalmente i lavori pattuiti tra __________ e RI 2, come inizialmente aveva
ritenuto alla luce delle informazioni ricevute durante il controllo del 16
luglio 2008 direttamente dal direttore della SA committente/datrice di lavoro e
tramite gli accertamenti svolti.
Questa circostanza, infatti, con i necessari
dettagli, non era stata comunicata in precedenza alla Cassa, nemmeno nello
scritto personale del ricorrente del 13 marzo 2009 (doc. 4/9 inc. 30.2011.6).
Vista la tardività nell’indicazione di tali fatti
nuovi, la Cassa ha correttamente ritenuto di doverli approfondire,
verificandoli ed esaminando l’estensione e l'intensità della collaborazione di
terzi. Questo accertamento è stato condotto seriamente, con diligenza e
rispetto dei diritti dell’opponente. La Cassa ha deciso, in maniera ora
incontrovertibile, che è esistita una effettiva collaborazione della signora __________,
che tale attività non poteva essere considerata attività dipendente a più
stadi, e che, di riflesso, RI 1 doveva essere considerato indipendente
nell’ambito della sua attività presso __________ ma solo per il periodo del
quadriennio esaminato il 16 luglio 2008 corrente dal giugno 2004, non invece per
tutto il periodo in discussione. Questo accertamento è intervenuto grazie all’amministrazione
che, nell’ambito delle verifiche eseguite in sede di opposizione, ha esaminato
lo svolgimento dei fatti a lei non noti (siccome non comunicati) in precedenza,
ma che l'assicurato stesso ed i responsabili della __________ conoscevano
sicuramente.
Si evidenzia qui come, all’incontro di aprile 2010 ha fatto seguito l'audizione di RI 1 il 18 maggio 2010. Egli ha confermato che il nuovo mandato
sarebbe stato eseguito da più dipendenti della ditta ricorrente, senza però
indicarne i nomi. Tale circostanza è comunque stata parzialmente smentita dagli
accertamenti dell’amministrazione successivamente svolti, sia per il numero dei
coadiuvanti che per la durata del periodo d’aiuto, circostanze (come noto alle
parti) rilevanti per il giudizio sulla natura del lavoro svolto da RI 1 per __________.
La mancata collaborazione del ricorrente nel
comunicare queste circostanze, i nomi e le specifiche, ha imposto
l'amministrazione stessa di svolgere ulteriori accertamenti, fino ad arrivare,
nell'ottobre 2010 (doc. 8 e 9 dell'inc. n. 30.2011.6), a sentire due dipendenti
di RI 2 ed a chiarire che la sola __________, oltre a RI 1, ha lavorato per
conto di RI 2 a favore di __________.
Di conseguenza, solo il 17 gennaio 2011 la Cassa CO
1.
ha potuto emanare la decisione su opposizione con cui ha parzialmente accolto
l'opposizione dell'assicurato e l'ha così affiliato come dipendente di __________
(solo) dal 1° gennaio 2003 al 31 maggio 2004, ovvero fino a quando è entrato in
vigore il nuovo contratto di mandato di gestione tra RI 2 e __________ e la
dipendente __________ vi ha collaborato nell'esecuzione.
2.12
Alla luce
delle circostanze esposte, se una critica può essere mossa per il tempo
relativamente lungo in cui la pratica è rimasta presso l’amministrazione, a
mente del TCA, la stessa deve essere rivolta a RI 1 medesimo, che già nel 2008
poteva (e doveva) – prima ancora della formale decisione della Cassa e comunque
immediatamente al momento della sua opposizione - invocare l’unico argomento
valido di cui disponeva (poi in effetti considerato dall’amministrazione stessa).
Il ricorrente poteva, e doveva in virtù del suo obbligo di collaborare con la
Cassa, sia sostenere i fatti in questione che comprovarli od offrire le prove
per la loro dimostrazione, ciò che non ha fatto se non tardivamente ed oggi non
può quindi ribaltare sulla Cassa di compensazione resistente le cause del
ritardo nel procedere con la revisione di __________ per il quadriennio
2003-2006.
Semplicemente, alla luce delle competenze
intellettuali dello stesso ricorrente, delle sue conoscenze, del patrocinio in
essere e delle precedenti procedure relative al primo periodo controllato dall’amministrazione
relativo a __________ ed allo stesso RI 1 (e quindi con la piena consapevolezza
di come si svolgeva la procedura e quali erano gli elementi sostanziali utili
ad una valutazione), quest'ultimo doveva subito indicare di non avere
svolto da solo l’attività oggetto del contratto con la società revisionata, doveva
specificare il nome della collaboratrice che lo aveva in qualche modo coadiuvato
e precisare l’intensità di tale collaborazione (quante volte, quanti giorni,
per quale fatturato, dove veniva svolta l’attività, quali altre attività
venivano eseguite analoghe per altri clienti dalla collaboratrice, ecc. …).
Quanto è emerso nel 2010 poteva infatti già venire
alla luce nel 2008, ma non perché la Cassa è stata negligente nello stabilire i
fatti, bensì perché l'interessato stesso non ha detto ciò che è emerso solo in
seguito, dall'audizione del direttore di __________ che, però, in occasione
della revisione del 2008 aveva affermato tutt'altra circostanza ai due ispettori
della Cassa.
Criticare, come fanno i ricorrenti, la Cassa per
non avere svolto tutti gli accertamenti da essa esigibili, non può essere
condiviso. Il TCA rileva che, in sede di revisione contabile, il direttore di __________
non ha - allora -affermato quanto - poi - ha dichiarato alla Cassa nell’aprile
2010.
Nemmeno il contabile ha mai sostenuto che RI 1 non fosse l'unico dipendente
di RI 2 a lavorare per __________. L’istruttoria processuale ha permesso di
stabilire che in effetti la Cassa, al momento della sua verifica della __________,
era venuta a sapere che unico a svolgere il mandato di gestione era stato il
signor RI 1.
Le richieste dell'assicurato di sospendere la
trattazione della sua opposizione, nell'attesa che il Tribunale federale si
pronunciasse sulle pendenze a qual momento in essere (STF 9C_694/2008 del 7
ottobre 2009), sono state accettate dalla Cassa di compensazione. Non va
dimenticato che le procedure dinanzi all’amministrazione debbono svolgersi
celermente, il criterio della celerità tende a salvaguardare adeguatamente in
primis gli interessi dell’assicurato. Se una domanda di sospensione proviene
dallo stesso assicurato (ed è ribadita più volte come nel caso in esame e per
di più con due distinti patrocinatori), significa che l’opponente ha un grande
interesse a che la Cassa non si determini ancora, ma che la procedura non venga
stralciata per un ritiro dell’opposizione. In altri termini, sussiste un
interesse alla procedura, ma al pari un interesse che la trattazione della stessa
venga fermata in attesa di altri elementi.
Ebbene, in concreto, se il ricorrente si fosse
attivato – e si ribadisce che egli ha l’obbligo di collaborare
nell’accertamento dei fatti e non può rimanere passivo senza patirne poi le
conseguenze - dando alla Cassa le informazioni necessarie in maniera completa,
non si sarebbero certo attesi 2 anni e mezzo per giungere alla soluzione del 17
gennaio 2011, poi confermata con STCA del 26 settembre 2011 (30.2011.6/7).
La Cassa di compensazione, che durante la revisione
contabile ha sentito il direttore ed il contabile della società controllata, ha
ossequiato le richieste degli avvocati dei ricorrenti di sospendere la
trattazione della procedura, e successivamente, ha proceduto mediante le
audizioni necessarie sia del direttore di __________ sia del suo contabile.
Certo, visto l'interesse per la posizione di RI 1, prima dell'emanazione della
sua decisione l'amministrazione, stante l'assenza per malattia dell'assicurato,
avrebbe potuto interpellarlo. Questi ha comunque avuto tutte le possibilità di
esercitare i suoi diritti e, siccome malato, poteva farsi rappresentare alla
revisione per troppe volte inviata.
Il signor RI 1 avrebbe poi potuto far comunicare
alla Cassa (o comunque telefonicamente ai suoi funzionari il giorno del
controllo), la collaborazione della signora __________, cosa che non ha fatto.
RI 1 quindi si è potuto esprimere ampiamente sulla
decisione del 18 agosto 2008 ed in molte occasioni, a partire già dalla sua
opposizione del 10 settembre 2008, ma non ha mai sostenuto che __________
lavorasse in favore della __________ quale dipendente di RI 2.
Si ripete che questo elemento, che ha permesso
alla Cassa di emanare una decisione su opposizione in parte favorevole
all'assicurato, è emerso grazie alle verifiche eseguite dalla Cassa stessa, in
particolare il verbale del 21 aprile 2010. E’ quindi grazie al lavoro dei
funzionari che la procedura si è risolta parzialmente in favore di RI 1 già in
sede di opposizione. Quanto acquisito dalla Cassa al momento del controllo di __________,
nell’ottica della verosimiglianza preponderante, permetteva chiaramente di
ritenere (in quel momento e sino a quando i fatti non sono stati poi chiariti
dalla stessa Cassa) una attività dipendente da parte di RI 1 in favore di __________.
Pertanto, non v'erano altri accertamenti "basilari",
come definiti dai ricorrenti, da espletare, ma quanto era allora possibile
eseguire per l'amministrazione è stato fatto già nel 2008. D'avviso del
Tribunale, va ribadito, al momento del controllo e della successiva opposizione
alla decisione, la Cassa ha intrapreso i necessari passi per stabilire lo
statuto contributivo di RI 1 nei confronti di __________, nel periodo 2003 –
2006.
e ciò alla luce dell’assenza di indicazioni in senso contrario da parte
dei qui ricorrenti.
Se, come visto, sia il contabile incaricato dalla
__________ sia il direttore della SA stessa, hanno affermato, durante la
revisione contabile e anche in seguito, che l'assicurato eseguiva di persona il
mandato del 2004 e se né in quel frangente né dopo che la decisione di
tassazione è stata emanata, il nome di __________ non è mai emerso, non si può
certo ora rimproverare alla Cassa di non avere fatto tutto quanto era in suo
potere per stabilire il corretto statuto contributivo di RI 1 dal 2003 e ciò
quando lo stesso signor RI 1 ha omesso di notificare tale significativo fatto.
Infine, la circostanza che dal 1° aprile 2003 RI
2.
fosse iscritta come datrice di lavoro non aveva alcuna incidenza, poiché
elemento non ancora decisivo (come verificato nella decisione TCA 30.2011.6/7),
nel senso che questa situazione non significava che RI 1 non potesse avere uno
statuto di dipendente della SA o che dei dipendenti della RI 2 prestassero i
loro servigi forzatamente nei confronti di __________. Spettava ai ricorrenti
attivarsi per in primis sostenere e quindi rendere verosimile (o fornire gli
elementi di accertamento alla Cassa per rendere verosimile) una tale circostanza.
In concreto, è invece stata la Cassa di compensazione che, non ottenendo la cooperazione
dell'assicurato, si è adoperata per chiarire i fatti e giungere al risultato
definitivo di una dipendenza di RI 1 nei confronti della SA (solo) fino al 31
maggio 2004.
In tali circostanze, è quindi più che
comprensibile, oltre che giustificato, che solo dopo le audizioni dell'ottobre
2010.
di due dipendenti di RI 2 che l'amministrazione ha potuto avere modo di
modificare la sua iniziale decisione del 2008.
2.13
Occorre ora
esaminare la sospensione decisa dalla Cassa di compensazione, alla luce della
richiesta dei patrocinatori dei ricorrenti in tempi diversi e con diverse
giustificazioni: da un lato la volontà di costituire una società di capitali e
di attendere le sentenze del Tribunale Federale. La giurisprudenza federale si
è già confrontata con decisioni di sospensione prese unilateralmente da parte
dell’amministrazione e creanti un danno irreparabile (condizione per la loro
impugnabilità al Tribunale Federale). L’Alta Corte ha ammesso la possibilità di
una sospensione da parte dell’amministrazione della trattazione di una
procedura anche se la stessa comporta un rischio di violazione del precetto
costituzionale della celerità. In particolare in una sentenza 5 luglio 2010 8C_982/2009 ha rilevato:
"
… Une suspension de procédure comporte le risque de
retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec
retenue - c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs - eu égard
à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 V 90 consid.
5.
p. 95). Selon la jurisprudence, peuvent constituer de tels motifs le fait de
permettre la mise en oeuvre de mesures d'instruction opportunes (ATF 127 V 228
consid. 2a p. 231) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui
permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un
délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389)."
Nel medesimo giudizio il TF ha però individuato
altre ipotesi per una sospensione (lo si ribadisce non chiesta dal ricorrente
ed anzi osteggiata dallo stesso) rilevando come:
"
Une suspension peut également se justifier par
des motifs d'économie de procédure, par exemple pour éviter un enchevêtrement
des procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes
juridictions saisies (Pra 1996 no 141 p. 473 consid. 3b). Le juge saisi dispose
d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à
une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le
principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Cela vaut d'autant
plus, en droit des assurances sociales, que l'art. 61 let.
a LPGA exige une procédure simple et rapide devant les tribunaux cantonaux des
assurances."
Ebbene, se già può essere ammessa una sospensione motu propriu
dell’amministrazione in attesa di provvedimenti giudiziari, non v’é palesemente
motivo di ritenere illecita una sospensione domandata esplicitamente dai
ricorrenti per il tramite non di sprovveduti patrocinatori, ma di legali
abilitati al patrocinio.
Venire oggi, come fanno i ricorrenti, a lamentare o pretendere
ingiustificate lungaggini della procedura, è un venire contra factum
proprium, e viola il principio di buona fede cui le parti alla procedura
sono tenute.
Nel caso di specie non sussiste alcun atto
illecito posto in essere dall’amministrazione, sia per un’omissione a fronte di
un obbligo di agire, sia per un’azione posta in essere. I funzionari della
Cassa hanno agito correttamente, hanno acquisito gli atti disponibili al
momento del controllo e tesi a verificare una situazione problematica (nel precedente
quadriennio, ossia 1999 – 2002 la collaborazione del ricorrente con la SA non
era stata priva di problemi quo alla sua qualifica), hanno sospeso (in una
chiara ottica di economia di giudizio) ed a richiesta ribadita da parte dei
ricorrenti, la trattazione della decisione su opposizione.
L’amministrazione ha successivamente riattivato
la procedura e proceduto celermente e con piena e doverosa professionalità
all’acquisizione degli elementi che neppure i ricorrenti avevano invocato in
loro favore.
Alla luce di tali evidenze questo Tribunale non
deve qui analizzare le ulteriori condizioni poste dall’art. 78 LPGA, in
particolare la sussistenza di un danno rispettivamente se sussista un nesso
causale tra il comportamento della Cassa ed il preteso danno non sussiste
infatti alcuna illiceità nel comportamento della Cassa.
2.14
Stanti le
considerazioni esposte, i ricorsi di RI 1 e di RI 2 chiedenti la condanna della
Cassa CO 1 a versare un risarcimento di Fr. 203'565,20 rispettivamente di Fr. 251'956.-
per (presunti) danni causati loro dai funzionari dell'amministrazione, devono
essere respinti.
2.15
Va qui rammentato che con sentenza 9C_408/2007 del 4 marzo 2008 pubblicata in DTF 134 V
138, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico è
ammissibile contro un giudizio cantonale sulla responsabilità dell'ufficio AI
fondata sull'art. 78 LPGA - e più precisamente sull'ammontare del danno - solo
qualora il valore litigioso raggiunga i Fr. 30'000.-, conformemente all'art. 85
cpv. 1 lett. a LTF (consid. 1.2.2).
In DTF 137 V 51 il Tribunale federale ha confermato, in un caso di
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS, che il ricorso in materia di diritto
pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di
lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1
LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di Fr.
30'000.- (o in presenza di una questione di diritto d'importanza fondamentale;
consid. 4). L'Alta Corte ha rilevato:
"
4.1
Dans sa majorité,
la doctrine interprète largement la notion de "responsabilité
étatique" de l'art. 85 al. 1 let. a LTF et parle à
ce propos de "responsabilité de droit public" (cf. ALAIN WURZBURGER,
in Commentaire de la LTF, 2009, n° 12 ad art. 85 LTF; BEAT RUDIN, in Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 12 ad art. 85 LTF; HANSJÖRG SEILER,
in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n° 5 ad art. 85 LTF; PIERRE MOOR, De
l'accès au juge et de l'unification des recours, in Les nouveaux recours
fédéraux en droit public, 2006, p. 171 n. 61; contra: UELI KIESER, Auswirkungen
des Bundesgesetzes über das Bundesgericht auf die Sozialversiche-rungsrechtspflege,
in Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der
Praxis, 2006, p. 453 n. 60). Selon ces auteurs, est visée
non seulement la responsabilité des collectivités publiques (Confédération,
cantons, communes) et leurs agents, mais encore celle des autres personnes
morales de droit public et de personnes privées qui, dans
l'exercice des tâches de droit public qui leur sont confiées, causent sans
droit un dommage à des tiers. Il peut, par ailleurs, s'agir d'une
responsabilité fondée sur une loi générale (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la
responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses
fonctionnaires [loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32] et les lois
cantonales analogues) ou sur des lois spéciales. Elle peut être causale ou non.
Sont notamment cités comme cas de responsabilité entrant dans le champ
d'application de l'art. 85 al. 1 let. a LTF, en matière d'assurance sociale,
les art. 78 LPGA (RS 830.1), 70 et 71a LAVS, 82, 82a, 85g, 85h, 88 al. 2 et 89a
LACI. Ne tombent en revanche pas dans le domaine de la responsabilité
étatique, par exemple, l'indemnisation pour expropriation matérielle ou
formelle, ou encore l'indemnité pour tort moral selon la loi fédérale du 23
mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (loi sur l'aide aux victimes,
LAVI; RS 312.5).
4.2
Cette interprétation large de la notion de responsabilité étatique va
dans le sens de la réforme de la justice concrétisée par la LTF. L'un des buts
importants de cette réforme est de décharger le Tribunal fédéral en en limitant
l'accès par l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (Message du 28 février
2001.
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF
2001.
4028 s. ch. 2.2.2). Cette forme de limitation, qui, jusque-là, concernait
seulement les contestations civiles (art. 46 OJ), a fait l'objet de discussions
au Parlement en ce qui concerne tant les domaines du droit sur lesquels il
était souhaitable ou non de l'étendre - il était initialement prévu d'imposer
une valeur litigieuse pour les trois recours unifiés (cf. les art. 70, 74 et 79
du projet de loi) - que sur le montant minimum à arrêter (voir p. ex. BO 2004
CN 1597 s. et, s'agissant du domaine de la responsabilité étatique, en
particulier p. 1606). La raison principale qui a conduit le Conseil fédéral à
proposer, pour les prétentions pécuniaires en matière de responsabilité
étatique, un seuil - d'abord prévu à 40'000 fr. - à partir duquel il est
possible de recourir au Tribunal fédéral tient aux similitudes que ce domaine
présente avec les causes de responsabilité civile auxquelles la même limite est
applicable (FF 2001 4028 s. ch. 2.2.2 et 4123 s. ch. 4.1.3.3). En effet, en
dehors du fondement juridique sur lequel elles reposent, les prétentions en
responsabilité du droit civil et du droit public font appel à des notions
juridiques communes (tels le dommage, l'acte illicite et le rapport de
causalité). Le législateur a établi ce même parallélisme en matière de rapports
de travail, qu'ils soient fondés sur le droit privé ou sur
le droit public, en imposant dans les deux cas une valeur litigieuse de 15'000
fr. (art. 74 al. 1 let. b et art. 85 al. 1 let. b LTF). On peut en déduire
une volonté de soumettre l'ensemble du domaine de la responsabilité à des
conditions d'accès au Tribunal fédéral plus strictes (voir aussi PETER KARLEN,
Das neue Bundesgerichtsgesetz, 2006, p. 50). Il n'y a donc pas lieu de traiter
différemment les cas de responsabilité qu'ils relèvent du droit civil ou du
droit public, et de restreindre la portée de l'art. 85 al. 1 let. a LTF selon
qui assume une responsabilité de droit public en vertu de la loi ou subit le
dommage (l'assuré, le tiers ou l'Etat). Le Tribunal fédéral s'est d'ailleurs
exprimé en faveur d'une conception large de la notion de responsabilité
étatique dans plusieurs arrêts récents, où le même problème de recevabilité se
posait, à propos d'une contestation portant sur la responsabilité d'un office
cantonal de l'assurance-invalidité fondée sur l'art. 78 LPGA (ATF 134 V 138) et
à propos d'un litige portant sur la responsabilité d'un fondateur d'une caisse
de chômage envers la Confédération fondée sur l'art. 82 LACI (ATF 135 V
98)." (le evidenziature sono della redattrice)
In concreto le pretese degli insorgenti, fondate sull'art. 78
LPGA, sono di oltre Fr. 400'000.-, quindi ben superiori ai Fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi,
congiunti, sono respinti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile:
a. nel campo della
responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi;
b. nel campo dei rapporti
di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000
franchi.
Se il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante
secondo il capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una
questione di diritto di importanza fondamentale.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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