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30.2012.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 novembre 2012Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i miei clienti e banche" (doc. 6).

B. Dopo

un breve periodo di attività svolta come dipendente (doc. 13), il 13 gennaio

2010 (doc. 16) l'assicurato ha chiesto di essere affiliato come indipendente

nel ramo finanziario, ma a seguito dell'esito (doc. 21) dell'accertamento che la

Cassa CO 1 ha esperito presso la Cassa di compensazione __________ (doc. 20),

con decisione del 28 maggio 2010 (doc. 24) l'amministrazione ha respinto la

richiesta dell'assicurato ritenendolo dipendente di __________, dalla quale

riceveva delle provvigioni trimestrali (doc. 19).

C. Il

2 agosto 2011 (doc. 34) RI 1 ha postulato di nuovo alla Cassa di essere

affiliato come persona esercitante un'attività lucrativa di tipo indipendente quale

promotore consulente.

L'amministrazione ha

chiesto all'assicurato il 4 agosto 2011 (doc. 26) di compilare un questionario

e di allegare i contratti stipulati con i committenti e le fatture emesse ai

clienti.

Il 10 agosto seguente

(doc. 27) l'interessato ha ritornato il citato questionario (doc. 28) e ha aggiunto

che "avete ricevute copie contratti di retrocessione quale gestore

"promoter"/apportatore di affari, dove sarò retribuito ogni 3/6 mesi

in base alla mia operatività e dei miei clienti __________ e __________

conosciuti e consolidati da più di 10 anni quale Vice direttore in banca nel

ramo finanziario Private Banking, come pure a nuove presentazioni e acquisizioni.

Per motivi organizzativi alla mia nuova realtà e attività lavorativa chiedo di

essere affiliato in quanto ho deciso per il mio avvenire di lavorare come

indipendente. (…) PS. Nei prossimi giorni sottoscrivo un ulteriore accordo di

collaborazione con primario istituto bancario.".

D. Con

quattro distinte decisioni emesse il 15 settembre 2011, la Cassa CO 1 ha avvisato

sia RI 1 (doc. 39), sia le società __________ (doc. 35), __________

(doc. 36), __________ (doc. 37) e __________ (doc. 38) di avere respinto,

conformemente al parere della Cassa di compensazione __________ (doc. 52), la sua

domanda di affiliazione come indipendente per mancanza dei necessari requisiti,

motivo per cui le retribuzioni che esse hanno versato all'interessato fanno

parte del salario determinante e quindi in qualità di datore di lavoro queste

società devono trattenere gli oneri sociali e riversarli alla competente Cassa

di compensazione.

Basandosi su questo parere la Cassa ha

quindi concluso che il rifiuto dell'affiliazione come indipendente deriva dall'assenza

di investimenti importanti, dal fatto che l'assicurato non si assume le

perdite, dalla mancanza di rischio d'incasso e delcredere, dalla mancanza di

assunzione delle spese generali, dal fatto di non agire in nome e per conto

proprio e di non occupare personale.

E. Il

19 ottobre 2011 (doc. 53) l'assicurato si è opposto al rifiuto di essere

affiliato nella categoria degli indipendenti e, a seguito della sua richiesta,

il 17 novembre 2011 (doc. A4) è stato sentito personalmente dalla Cassa di

compensazione, che in pari data (doc. 57) ha ricontattato la Cassa __________ per

chiedere un riesame della sua situazione, sottoponendole tutta la documentazione

raccolta ed in particolare un nuovo contratto di mediazione con __________.

Facendo proprio il parere del 1°

dicembre 2011 (doc. 58), il 9 gennaio 2012 (doc. A2) la Cassa di compensazione

ha emesso una decisione su opposizione, con cui ha confermato il rifiuto di

affiliare l'assicurato nella categoria degli indipendenti.

F. Con

ricorso del 18 gennaio 2012 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA di essere affiliato

come indipendente. Dopo avere ripercorso i passi precedenti la situazione

odierna, il ricorrente non capisce per quale motivo ora gli si neghi questo

statuto, quando anni prima, dal 2007 al 2009, per la stessa attività, la

Cassa gli ha invece concesso l'affiliazione come persona esercitante un'attività

indipendente. L'insorgente ha rilevato che in qualità di "indipendente

e libero professionista posso lavorare con più banche con un contratto o più

contratti di retrocessione quale portatore di clienti e non equivale ad un

contratto di lavoro con una Banca perché da salariato non posso avere più

contratti di lavoro ed essere dipendente da più banche in quanto esiste un

conflitto d'interesse e contro regolamento bancario.".

L'assicurato ha espresso il suo disappunto

per il comportamento della Cassa che ora ha modificato la propria posizione rispetto

agli anni 2007-2009 seppure si tratti dell'esercizio della stessa attività, ma

per la quale con le decisioni del 2011 e del 2012 è stato invece qualificato

come dipendente.

G. Nella

risposta del 6 febbraio 2012 (doc. III) la Cassa CO 1 ha elencato i criteri per

qualificare una persona come indipendente e ha concluso che, in concreto, mancano

i requisiti necessari per affiliare il ricorrente come tale, dato che non

utilizza locali propri commerciali - visto che utilizza un locale presso il suo

domicilio come pure gli uffici delle banche dove ha contratti per provvigioni e

dove dispone di sale per ricevere i suoi clienti -, non si assume un rischio

imprenditoriale vero e proprio e non occupa del personale.

La Cassa ha spiegato che in tre

distinte occasioni ha interpellato la Cassa di compensazione __________, la

quale ha concluso che le collaborazioni dell'assicurato con i committenti sono

di tipo dipendente. Questa Cassa si era inoltre messa a disposizione per un

colloquio, possibilità che tuttavia l'assicurato non ha sfruttato; inoltre,

essa gli aveva suggerito di costituire, in alternativa, una società a garanzia

limitata.

Quanto alla lamentela che l'amministrazione

avrebbe mutato la propria prassi rispetto alla sua precedente affiliazione come

indipendente, quest'ultima ha risposto che "le circostanze e le informazioni

in nostro possesso riguardante la vecchia richiesta di affiliazione quale

indipendente (da noi accettata), e all'attuale richiesta di affiliazione, non

sono assolutamente identici in tutto e per tutto.".

Pertanto, la Cassa di compensazione ha

confermato la decisione impugnata, essendo le caratteristiche di un'attività

dipendente predominanti rispetto a quelle di un'attività indipendente.

H. Il

13 febbraio 2012 (doc. V) il ricorrente ha osservato che "hanno deciso

di non decidere e rimango allibito di questo loro comportamento e di questa Istituzione

in quanto mi nega diritto di lavoro! Ribadisco unicamente che la mia attività

attuale è e sarà sino alla mia pensione di lavorare, quale ex direttore di

banca e penso di avere modestamente le capacità, le conoscenze in materia,

unicamente da indipendente nel ramo finanziario come già fatto dal 2007 al 2009

e vengo retribuito in base a contratti di retrocessione bancari con apporto

cliente e volume d'affari. Ho l'ufficio al mio domicilio e quando vado in banca

ho a disposizione sempre una loro sala e un consulente bancario.".

Il 25 aprile 2012 (doc. VII) l'insorgente

ha informato il TCA che "nei prossimi giorni assumerò l'incarico di 1 o

2 Società come amministratore da parte di 2 miei clienti in quanto come già espresso

il sottoscritto lavora ugualmente quale indipendente nel ramo finanziario e di

conseguenza mi necessità l'affiliazione per regolarizzare la mia posizione.".

I. La

Cassa di compensazione si è pronunciata l'8 maggio 2012 (doc. IX) sulla qualifica

degli onorari di amministratore citando le Direttive sul salario determinante e

risolvendo che "Pertanto, gli emolumenti eventualmente ricevuti in

qualità di amministratore, potrebbero far parte del salario determinante quale

salariato.".

Il ricorrente ha da una parte osservato

di non capire questa frase e d'altra parte ha ribadito di lavorare come

consulente finanziario indipendente come già nel periodo dal 2007 al 2009 e

pertanto chiede di essere affiliato come tale (doc. XI).

L. Il

16 luglio 2012 il giudice delegato del TCA ha chiamato in causa __________ (doc.

XIII) e __________ (doc. XV), avvertendole di essere state considerate dalla

Cassa di compensazione come datrici di lavoro di RI 1 per le retribuzioni -

ritenute salario determinante - versategli a dipendenza dei contratti

sottoscritti con l'assicurato e che egli ha formulato ricorso contro la sua affiliazione

come loro dipendente. Pertanto, il Tribunale ha invitato gli istituti chiamati

in causa, ai quali sono stati messi a disposizioni gli atti, a determinarsi in

merito a questa procedura. Inoltre, il TCA ha chiamato in causa __________

(doc. XIV), perché l'amministrazione le ha notificato la decisione su

opposizione con cui ha affiliato l'assicurato come dipendente dei due

precedenti istituti, sebbene essa non fosse formalmente inclusa nella predetta

decisione.

M. Il

ricorrente ha ribadito il 22 luglio 2012 (doc. XVI) di continuare nella sua

attività, anche se contrariato dall'atteggiamento della Cassa che prima ha

riconosciuto il suo statuto di indipendente e poi gliel'ha negato.

N. Con

scritto del 27 luglio 2012 (doc. XVIII) __________, ha confermato di avere concluso

il 29 novembre 2010 un contratto di gestore indipendente con l'assicurato, ma

in tali vesti egli non ha mai portato clienti né ha gestito conti. Pertanto,

nessuna retribuzione gli è stata versata a qualsiasi titolo e, di conseguenza,

il 30 aprile 2012 il contratto è stato rescisso.

O. A

richiesta dell'insorgente (doc. XIX), il Tribunale l'ha sentito, a titolo

informale, l'8 agosto 2012. Nei giorni seguenti, come convenuto, il ricorrente ha

prodotto la lettera dell'11 marzo 2012 (doc. XXIbis) con cui ha disdetto il suo

rapporto di collaborazione con __________.

L'11 settembre 2012 (doc. XXII) il

ricorrente ha informato il TCA di avere firmato un nuovo contratto di

mediazione con un'altra banca, producendone un estratto (doc. B) e ha ribadito

di dovere essere considerato come un indipendente.

P. Il

10 ottobre 2012 (docc. XXIII e XXIV) il Tribunale ha sollecitato i due istituti

bancari chiamati in causa a chiarire i rapporti di lavoro esistenti con il

ricorrente.

__________ ha replicato il giorno

seguente (doc. XXV) che l'assicurato non ha mai avuto un rapporto di lavoro

come dipendente e che l'accordo di collaborazione (doc. XXV/2) del 26 luglio

2011 non è mai stato attivato e quindi non ha mai generato redditi per

l'insorgente, cosicché il 24 luglio 2012 (doc. XXV/1) è stato formalmente revocato.

Lo stesso 11 ottobre 2012 (doc. XXVI) __________,

ha risposto di non avere intrattenuto né intrattenere alcun tipo di rapporto di

lavoro con l'assicurato, ma di avere solo avuto dei contatti per iniziare un

rapporto di collaborazione, che però non è mai stato finalizzato.

Q. Invitati

a determinarsi sulla prese di posizioni delle parti chiamate in causa, la Cassa

non ha formulato osservazioni (doc. XXVII), mentre il ricorrente ha rilevato il

23 ottobre 2012 (doc. XXIX) che "dal 1.6.2007 al 30.9.2012 ho già

lavorato come indipendente come da decisione AIS.".

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è il rifiuto da parte della Cassa di compensazione di affiliare RI

1.

dal 1° settembre 2011 nella categoria degli indipendenti per la sua attività

di promotore consulente come richiesto dall'interessato il 2 agosto 2011 (doc.

34).

3.

Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro

domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1

LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono

calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa

dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv.

2.

LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9.

cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è

stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per

conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede

che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,

la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato

a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi

per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare,

insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo

statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

4.

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5

LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto

concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio

può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige

la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza

dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V

171.

consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid.

2.

e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali

sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre

2000).

5.

Secondo

la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284

consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad

esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo

di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI

1993.

pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,

indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,

RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa

indipendente è l'esercizio, a

nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per

altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse

(RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare

dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva

di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un'attività dipendente quando le

caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un

termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,

durante l'attività svolta, è

integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare

un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l'esistenza

di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito,

come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag.

176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella

dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126

consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel

fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli

si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo

impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag.

242.

segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).

In una sentenza pubblicata in Pratique

VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 l'allora TFA ha precisato:

" (…) Il

est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne

constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être

apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 =

VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application

du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter

sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".

6.

La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato

come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale,

della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato

in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se

formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo statuto professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,

eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa

D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un'attività

dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

7. Nella più recente giurisprudenza, l'Alta corte ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente

che la circostanza che un assicurato, all'avvio di una nuova attività

indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo grande cliente, è usuale, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire

a poco a poco con il passare del tempo (STF H 149/06 + H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3; STF H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, STF H 155/04 del 1° febbraio 2005,

consid. 4.3).

L'Alta corte ha inoltre affermato che il

processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un

cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire

che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza

significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi

dalla complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid.

4.3).

Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi

propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività,

in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti.

In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza

organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI

2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid.

5.2).

Infine, vanno

considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in

relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività

lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V

161 consid. 4a pag. 167; citata STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va

infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di

lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori

di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo

dipendente ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag.

164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005,

consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

8. Va

ancora evidenziato che giusta il N. 4020 DSD (Direttive sul salario

determinante edite dall'UFAS,

edizione in francese nella versione valida dal 1° gennaio 2008, stato 1°

gennaio 2012), sono considerati rappresentanti di commercio (commessi

viaggiatori, rappresentanti, agenti, ecc.) tutte le persone fisiche che, dietro

retribuzione, concludono o negoziano affari a nome e per conto di terzi, all'infuori

dei locali commerciali di questi ultimi.

Stante detta

definizione, dunque, sia che un assicurato sia definito come rappresentante di

vendita oppure agente, egli è comunque, più in generale, un rappresentante di

commercio.

Peraltro, la

giurisprudenza federale tratta queste professioni in modo simile.

Infatti, il TFA (dal 1° gennaio 2007:

TF) ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di

commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante

sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore

di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle

obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag.

356, RCC 1950 pag. 378). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che, in

generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto

all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è

raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore.

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) è

quindi giunto alla conclusione che i rappresentanti di commercio, vista

la natura delle loro attività e le loro condizioni di lavoro, possono essere

considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti dell'AVS solo in casi eccezionali

(RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag. 82; RCC 1953 pag. 393).

Si deve presumere l'esistenza di un'attività

dipendente anche quando il rappresentante non percepisce un salario

fisso ma solo provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986 pag. 126; RCC 1972 pag.

330; RCC 1953 pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, RCC

1980 pag. 304, RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non è vincolato ad una

regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di

lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, RCC 1953

pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC

1972 pag. 330), è iscritto a registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, RCC 1982

pag. 209, RCC 1955 pag. 82) ed è designato quale agente ai sensi degli art.

418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).

A proposito degli agenti, l'allora

TFA ha stabilito che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati,

per il motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più

delle volte al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli

affari conclusi (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967 pag.

429; RCC 1954 pag. 116; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).

L'agente e il rappresentante

di commercio esercitano eccezionalmente un'attività lucrativa indipendente

se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a dire se

dispongono di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988 pag. 399 consid.

2b; RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).

Secondo la prassi amministrativa questo

si verifica quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte

contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio utilizza locali

commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali commerciali quelli

adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono considerati personale la

moglie e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario) e

sopporta la maggior parte delle spese di esercizio (N. 4024, N. 4025 e N. 4026 DSD;

Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag.

399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag.

209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429).

Va ancora evidenziato

che il N. 4022 DSD, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che

il rapporto di servizio deve essere esaminato secondo le norme della LAVS e non

del CO. È la situazione concreta ad essere determinante. La natura di diritto

civile del contratto, così come la designazione e il modo in cui il contratto è

formulato non è decisivo. Le convenzioni o i contratti che portano sulla

situazione giuridica del viaggiatore di commercio in materia di assicurazioni

sociali sono senza valore.

Secondo le citate Direttive,

il fatto che il viaggiatore di commercio è iscritto o meno al registro degli

intermediari d'assicurazione della FINMA non ha alcun influsso circa la

qualifica dello statuto in ambito di AVS.

9. Diversa

è invece la situazione del mediatore, il quale, di regola, è considerato

quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC 1988 pag. 315

seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve eseguire il suo

mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e 412 cpv. 2 CO).

Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente (artt. 412 cpv. 2

e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha diritto alla mercede

solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla conclusione

del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in evidenza il carattere

propriamente aleatorio dell'attività di mediatore, è importante dal

punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti la presenza del

rischio corso dall'imprenditore è uno dei criteri che permette di riconoscere l'esistenza

di un'attività indipendente (Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., n. 159 ad art. 5 LAVS, pag. 195).

Circa le spese sopportate dal mediatore,

queste gli sono rimborsate – anche nel caso in cui l'affare non venga concluso

- unicamente se ciò è stato convenuto (art. 413 cpv. 3 CO). Per queste ragioni,

di principio, il mediatore è considerato come un indipendente, a differenza del

viaggiatore di commercio che, di regola, è un salariato (DTF 97 V 137 consid.

2; RCC 1988 pag. 314; RCC 1986 pag. 604 consid. 2b; RCC 1980 pag. 304; RCC 1972

pag. 330).

Lo statuto di indipendente riconosciuto

al mediatore si rifà alla giurisprudenza relativa agli agenti,

che sono ugualmente ritenuti come dei mandatari (art. 418a segg. CO). Secondo

questa giurisprudenza, l'agente esercita la sua attività a titolo indipendente

se sopporta un rischio economico (nel senso di rischio di perdita) e non ha

alcun rapporto di subordinazione con le persone per le quali lavora.

Queste due condizioni sono adempiute

quando l'agente stesso sopporta le spese occasionate, qualunque sia il

risultato del suo agire e quando lavora in proprio nome per diverse società in

contemporanea, senza tuttavia dipendere economicamente da esse (RCC 1988 pag.

314; RCC 1986 pag. 604 consid. 2b; RCC 1982 pag. 208).

10. A

proposito delle provvigioni e delle commissioni figuranti nell'art. 7 lett. g OAVS, Scartazzini,

in: Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), Basilea 1997, nn. 56 e 57 ad art. 5 LAVS, pag. 167,

rammenta:

" Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations

comprend aussi, selon l'art. 7 let. g RAVS, les provisions et les commissions. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a

jugé que les commissions versées pour le placement de credits destines à

l'achat de véhicules font partie du salaire déterminant. Dans le cas d'espèces,

sans qu'il fût nécessaire d'examiner chacune des nombreuses circonstances dans

lesquelles une commission était versée, il apparaissait que, dans l'activité de

procureur de crédits, les éléments en faveur d'une activité salarié étaient

prédominants. Tel est le cas si

la personne qui touche une commission ne court aucun risque particulier attaché

à l'entreprise, dans la mesure où elle ne doit ni opérer des investissements

d'une certaine importance ni supporter un risque économique au sens de risque

de perte.

De

la qualification de <<provisions>> on ne peut pas déduire sans

autre que l'on a affaire, dans un cas particulier, à une activité dépendante.

En effet, les provisions sont des indemnités courantes aussi bien dans le cadre

d'une activité dépendante qu'indépendante.”

Da parte sua Käser, in: Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna, 1996, n. 4.118, pag. 152, a proposito delle provvigioni, afferma:

" Provisionen und andere Umsatzbeteiligungen gehören

kraft ausdrücklicher gesetzlicher Ordnung zum massgebenden Lohn (Art. Abs. 2

AHVG). Im Grunde genommen braucht deshalb gar nicht näher geprüft zu werden,

weshalb dies so ist. Mangels eines spezifischen Unternehmerrisikos hat das EVG

bisher auf massgebenden Lohn entschieden. Dies namentlich unabhängig vom

Umstand, dass solche Provisionen auch an Personen bezahlt werden können, die in

ihrem Hauptberuf eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben.“.

Con sentenza del 31 agosto 1994 pubblicata

in Pratique VSI 1995 pag. 27, l'Alta Corte ha stabilito che le provvigioni

versate per procurare crediti destinati all'acquisto di veicoli fanno parte del

salario determinante, affermando tra l'altro:

" a. Les rémunérations pour lesquelles la caisse de

compensation a fixé ultérieurement les cotisations paritaires sont des sommes

versées à des personnes qui procurent des crédits pour l'achat d'automobiles. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner

chacune des nombreuses circonstances dans lesquelles une commission est versée,

il apparaît en l'espèce que dans l'activité de procurer des crédits, les

éléments en faveur d'une activité salariée sont clairement prédominants: les

personnes qui touchent une commission ne courent aucun risque particulier

attaché à l'entreprise, car elle ne doivent ni opérer des investissements d'une

certaine importance (RCC 1986 p. 601, consid. 2b) ni supporter un risque

économique au sens de risque de perte (RCC 1988 p. 314, pag. 316 en haut).”.

Il 27 dicembre 2005 l'Alta Corte, con sentenza H 210/04, a proposito di commissioni versate da una

società il cui scopo era la gestione del patrimonio sotto forma di operazioni

sul mercato delle divise, ha confermato, anche perché non più contestato, che

le commissioni d'intermediazione, proporzionali alle commissioni lorde realizzate

con la gestione dei fondi di clienti presentati dagli assicurati, sono da

qualificare come redditi da attività indipendente. Per contro, per quanto

concerne i redditi conseguiti dal cofondatore della società, il TFA ha

affermato:

" 6.2 Les premiers juges ont constaté que I.________

était cofondateur de la société X.________ SA et que son contrat avec la

société lui ouvrait droit, dans le cadre de l'apport de clientèle, de la représentation

et des relations publiques qu'il effectuait, à une commission de 10 % sur les

commissions réalisées par la société X.________ SA pour l'ensemble des fonds

qui lui étaient confiés. I.________ ne supportait donc qu'un risque d'entreprise

particulièrement faible, puisqu'il était assuré de toucher une rémuneration

même si ses propres recherches de clientèle restaient vaines, la recourante

n'ayant par ailleurs jamais établi qu'il assumait lui-même certaines charges

fixes (location de locaux ou engagement de personnel, par exemple). Les relations

publiques dont il était chargé, son rôle de cofondateur et sa participation aux

bénéfices indiquent qu'il était lié à cette société par un lien étroit, plus

proche de celui d'un organe de fait que d'un simple courtier ou agent indépendant,

contrairement à ce que soutient la recourante.

Dans

ce contexte, les premiers juges étaient fondés à considérer que les indices

d'une activité dépendante l'emportaient sur ceux d'une activité indépendante.

Par ailleurs, vu la nature de cette activité et le fait que la société

X.________ SA avait son siège et ses bureaux à Z.________, ils sont partis à

juste titre du principe qu'elle était exercée sur le territoire suisse malgré

le domicile de I.________ en France voisine, la recourante n'ayant au demeurant

jamais allégué le contraire en procédure cantonale. Le recours est donc mal

fondé, en tant qu'il porte sur les cotisations mises à la charge de la société

X.________ SA en raison de la rémunération versée à I.________.”.

11. L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi

impiega salariati.

Giusta l'art. 12 cpv.

1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone

obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2

LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che

hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,

impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È

riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di

convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti

(cpv. 3).

Il datore di lavoro è

la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una

situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di

lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.

1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS

qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato

o indeterminato (N. 1001 DSD).

La LAVS presume che la

persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12

LAVS).

12. In

concreto, dalle tavole processuali emerge che il 26 luglio 2011 (doc. 31) il

ricorrente ha sottoscritto un accordo di collaborazione con __________ di __________.

Questo accordo prevede

che l'assicurato, definito promoter, ha la possibilità di collaborare

con la banca mediante la presentazione di clientela da lui conosciuta.

L'attività del promotore

con la banca dovrà rigorosamente rispettare le leggi svizzere, egli dovrà

possedere le necessarie autorizzazioni per l'esercizio di questa attività e,

qualora non rispettasse la legislazione finanziaria vigente nel Paese nel quale

espleta la sua attività, la banca potrà rescindere il contratto immediatamente.

Il promotore si

impegna a presentare alla banca clientela di assoluta e comprovata serietà e

correttezza, come pure a mantenere riservate tutte le informazioni in suo

possesso relative all'attività esercitata.

Le relazioni fra i

clienti apportati e la banca saranno sottoposte alle condizioni usuali

dell'istituto e sottostanno alle leggi svizzere.

Il promotore deve

informare la clientela presentata alla banca del fatto che eventuali

retribuzioni sotto forma di retrocessioni, ristorni, rimborsi, provvigioni,

ecc. che la banca percepisce nell'ambito dell'amministrazione del patrimonio

(p. es. da emittenti, offerenti o gestori di strumenti d'investimento) vengono

trattenute dalla banca a titolo di remunerazione supplementare per le proprie

prestazioni.

La banca si impegna a

remunerare il promotore per la sua collaborazione come segue:

-

50% dei diritti di custodia applicati dalla

banca alla clientela, al netto dei costi esterni sostenuti dalla banca;

-

50% delle commissioni di gestione applicate

dalla banca alla clientela, al netto dei costi sostenuti dalla banca;

-

50% delle commissioni di negoziazione titoli

applicate dalla banca alla clientela, al netto dei costi sostenuti dalla banca;

-

50% delle commissioni su contratti fiduciari

applicate dalla banca alla clientela, al netto dei costi sostenuti dalla banca;

-

50% delle commissioni di consulenza investimenti

applicate dalla banca alla clientela, al netto dei costi sostenuti dalla banca.

Queste retrocessioni

si intendono comprensive di eventuali imposte, tasse e di ogni altro onere

fiscale presente o futuro.

Relativamente alla

retrocessione di queste somme il promotore si impegna a informare il cliente

che la banca può corrispondere al promotore stesso, in conformità ad accordi

stipulati con la banca, retribuzioni sotto forma di retrocessioni, ristorni, rimborsi,

provvigioni, ecc. che dipendono dalle commissioni sulle transazioni addebitate

al cliente, dal numero delle transazioni effettuate, dal volume dei valori

patrimoniali apportati, ecc. ed ammontano fino a circa il 2% per anno dei

valori patrimoniali amministrati. La comunicazione delle retribuzioni ed il

chiarimento di possibili conflitti d'interessi spettano al promotore.

La retrocessione

dovuta al promotore è calcolata dalla banca semestralmente al 30 giugno ed al

31 dicembre di ogni anno ed il pagamento effettuato entro 30 giorni lavorativi

dal termine di ogni semestre sul conto bancario del promotore tenuto presso la

banca. In caso di contestazione da parte del promotore, il calcolo potrà essere

rivisto dagli organi di revisione interna della banca, la cui decisione è

inappellabile e tutte le spese generate sono poste a carico del promoter.

Questo contratto non

ha carattere di esclusività per entrambe le parti, ha validità dal 26 luglio

2011 ed il suo rinnovo avviene tacitamente di anno in anno, ma le parti potranno

in qualsiasi tempo recedere dall'accordo per lettera firmata senza necessità di

preavviso e con effetto immediato.

Il ricorrente ha pure concluso

il 29 novembre 2011 (doc. 30) con __________ un contratto di collaborazione, dal

quale si evince che l'assicurato, nella sua funzione di gestore di portafoglio,

fornisce un servizio di gestione professionale del portafoglio dei suoi clienti

ed è in contatto, grazie alle sue attività e connessioni, con persone fisiche o

istituzioni che potrebbero avvalersi dei servizi di una banca svizzera. __________

avrebbe fornito alle citate persone fisiche o istituzioni, denominate clienti,

i suoi servizi di banca depositaria.

L'oggetto di questo

contratto prevede che il gestore di portafoglio s'impegna a stabilire contatti

con clienti potenziali e ad indirizzarli alla banca (art. 1.1).

Il gestore di

portafoglio si impegna inizialmente, entro 6 mesi dalla firma del contratto, a

dedicarsi a procurare alla banca clienti dotati di un patrimonio totale in

grado di generare una redditività complessiva di almeno 20 milioni di franchi

(art. 1.2).

Per ciascun cliente

del gestore di portafoglio è stabilita con la banca una relazione bancaria

distinta. La banca contraente si riserva tuttavia il diritto, in casi specifici

e a propria discrezione, di non stipulare o di annullare relazioni contrattuali

con un cliente senza informare del perché il gestore di portafoglio (art. 1.3).

Alla gestione del

patrimonio dei clienti provvede esclusivamente il gestore di portafoglio, senza

interventi della banca. Egli si assume in via esclusiva ogni responsabilità per

tutte le sue attività di gestione. Inoltre, il gestore di portafoglio tiene la

banca sollevata e indenne da ogni pretesa o azione legale istituita contro di

essa dal cliente per danni, interessi e altre forme di risarcimento e basata

sull'acquisto o vendita di attività in portafoglio, sull'asset allocation,

su eventuali mancate opportunità di acquisto o vendita di attività o comunque

in qualsivoglia maniera connessa alla composizione e gestione del portafoglio

del cliente, responsabilità che spetta in via esclusiva al gestore di

portafoglio (art. 1.4).

I poteri conferiti dai

clienti al gestore di portafoglio nel quadro delle sue attività di gestione

sono disciplinati da un apposito formulario per la procura, che è limitata alle

operazioni di gestione. Eventuali altre procure o altre disposizioni che

autorizzino il gestore di portafoglio a compiere prelievi, o eventuali

modifiche di procure sono vincolanti per la banca soltanto dopo la sua accettazione

delle stesse. Essa si riserva il diritto di rifiutare di eseguire disposizioni

conferite in modo irregolare, senza incorrere in alcuna responsabilità. Il

gestore di portafoglio tiene la banca sollevata e indenne da eventuali

richieste di risarcimento danni e interessi avanzate nei confronti della stessa

da clienti per il fatto che il gestore di portafoglio non ha fornito istruzioni

corrette (art. 1.5).

Quanto agli obblighi

della banca (art. 2), la stessa metterà a disposizione dei clienti le sue

strutture bancarie standard per l'esecuzione degli ordini pervenuti dal gestore

di portafoglio, il quale si assume i rischi connessi all'utilizzo dei mezzi di

comunicazione quali telefono, telex, fax, telegramma e internet, e si impegna a

confermare alla banca in forma scritta tutti gli ordini trasmessi per telefono.

La banca si impegna a fornire al gestore di portafoglio, su richiesta di

quest'ultimo, il materiale di marketing utilizzato dalla banca per il suo

marketing esterno. Ciononostante, il gestore di portafoglio non può distribuire

tale materiale tranne ai propri clienti con i quali ha stipulato un contratto

scritto di gestione. Infine, la banca si impegna a non contattare i clienti del

gestore di portafoglio tranne nel caso in cui sia necessario a norma di legge o

di regolamenti interni.

L'art. 3 regola gli

obblighi del gestore di portafoglio, il quale deve aderire ad un organismo di

autodisciplina o essere soggetto all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari

(FINMA).

Nell'esercizio dei

poteri di gestione conferitigli, il gestore di portafoglio dichiara che si

atterrà alle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (art. 3.1.2).

Nel trasmettere ordini

in blocco, il gestore di portafoglio deve attenersi al principio della parità

di trattamento. Le allocazioni ai vari clienti devono pervenire alla banca nel

più breve tempo possibile (art. 3.1.3).

In quanto

intermediario finanziario, il gestore di portafoglio dichiara di attenersi alle

regole applicabili al suo campo di attività tra cui le regole antiriciclaggio

di denaro. A tal fine, in sede di apertura dei conti di clienti, il gestore di

portafoglio si impegna a fornire alla banca tutte le informazioni e documenti

necessari per l'identificazione del cliente e quindi a non presentare clienti

di cui sappia o dovrebbe presupporre che il relativo patrimonio provenga da

attività criminali (art. 3.2.1).

Il gestore di

portafoglio si impegna, in sede di perfezionamento di procure di gestione

nonché su base permanente e documentata per tutta la durata della relazione

contrattuale con il cliente, ad informare quest'ultimo sui rischi e sui conti

connessi a ogni tipo di transazione e investimento con particolare potenziale

di rischio. All'inizio di una relazione, il gestore di portafoglio deve fornire

ai clienti il relativo opuscolo della banca che costituisce la base e il background

delle delucidazioni da dare ai clienti.

Il gestore di

portafoglio tiene la banca sollevata e indenne da eventuali richieste di

risarcimento danni e interessi avanzate nei confronti della stessa da clienti a

motivo dell'eventuale violazione, da parte del gestore di portafoglio, dei suoi

obblighi e impegni relativamente al suo obbligo di informazione in materia di rischi.

Qualora gli interessi di un cliente vengano manifestamente messi a repentaglio

dal gestore di portafoglio, la banca si riserva il diritto, senza averne

l'obbligo, di intimare al gestore di portafoglio di cambiare comportamento.

Nello svolgimento

delle sue attività, il gestore di portafoglio deve osservare scrupolosamente il

segreto professionale (art. 3.3.1). Se si avvale dei servizi di assistenti e/o

agenti, anch'essi sono tenuti alla riservatezza. Il gestore di portafoglio

risponde di tutti gli atti compiuti dai suoi assistenti o agenti (art. 3.3.2).

Il gestore di

portafoglio si impegna a non menzionare il nome della banca nei suoi documenti,

pubblicazioni, materiale pubblicitario, carta da lettere, inserzioni, prospetti,

ecc. senza il preventivo consenso scritto della stessa. Egli si impegna anche a

non ricevere i clienti della banca nei locali di quest'ultima senza il suo

consenso scritto (art. 3.3.4).

Per quanto concerne la

remunerazione del gestore di portafoglio, la banca gli corrisponderà una

retrocessione/commissione calcolata in base al reddito della banca derivante da

ogni nuovo cliente presentato e gestito dal gestore stesso ed accettato dalla

banca, ad esclusione di altri benefici e compensi (art. 5.1).

Tale reddito comprende

commissioni di intermediazione e sottoscrizione, diritti di custodia,

commissioni di deposito fiduciario e quota all-in management fees.

La retrocessione è

fissata al 50% del reddito sopra definito. Le commissioni addebitate dalla

banca sui conti dei clienti ed inferiori a Fr. 100.- per operazione non rientrano

nel presente contratto.

Il pagamento della

retrocessione avviene trimestralmente in via posticipata dopo la fine di ogni

trimestre civile, in base alle istruzioni di pagamento del gestore di portafoglio

(appendice 1).

La banca si riserva il

diritto di detrarre da detta retrocessione tutti i costi addebitati e fatturati

dalla stessa al gestore di portafoglio e non ancora saldati (art. 5.4), così pure

di modificare l'ammontare della retrocessione in qualsiasi momento, con effetto

dalla fine del trimestre successivo (art. 5.2).

Il gestore di

portafoglio deve informare i clienti in merito alla sua remunerazione (art.

5.5).

La banca può in

qualsiasi momento compensare i suoi crediti contro gli importi dovuti al

gestore di portafoglio. Essa può effettuare ritenute di qualunque importo, anche

se non ancora dovuto, a garanzia al tempo stesso dei suoi crediti, ancorché non

ancora scaduti (art. 6.1).

Il contratto in

questione non ha carattere di esclusiva e nello svolgimento delle sue attività

il gestore di portafoglio s'impegna all'osservanza del dovere di riservatezza

(art. 7).

Il contratto di

collaborazione è entrato in vigore il 1° novembre 2010 e ha una durata

indeterminata. Può essere risolto, per qualsiasi motivo o senza motivo, da una

delle parti contraenti con preavviso scritto di tre mesi, con effetto a fine

mese; oppure, in qualsiasi momento e con effetto immediato in caso di violazione

di una delle disposizioni contrattuali o da parte della banca dove il gestore

di portafoglio è inadempiente rispetto a delle direttive esterne (art. 8).

Infine, con il consenso

dei clienti, la banca può assumere la gestione dei loro conti (art. 9.2).

13. Il

questionario per l'affiliazione degli indipendenti sottoscritto il 2 agosto

2011 (doc. 34) da RI 1, indica che dal 1° settembre 2011 egli eserciterà

l'attività di promotore consulente a titolo indipendente e principale, che non è

iscritto a registro di commercio, che non ha già inoltrato una domanda

d'iscrizione come indipendente che è stata rifiutata e che non occupa dei dipendenti.

Il suo utile netto annuo presumibile sarebbe

stato di Fr. 110'000.- ed in calce al formulario il richiedente ha osservato

che "Ho già lavorato come indipendente finanziario dal 30.6.2007 al

30.5.2009 come da vostra autorizzazione! e vorrei e voglio lavorare come

indipendente.".

A seguito dell'opposizione

scritta ed orale dell'assicurato alla sua mancata affiliazione nella categoria

degli indipendenti, il 17 novembre 2011 (doc. 57) la Cassa di compensazione ha

di nuovo interpellato la Cassa di compensazione __________, a cui ha messo a

disposizione i contratti conclusi con __________ e __________, come pure

il nuovo contratto con __________; essa non ha però ricevuto dall'amministrazione

il questionario per l'affiliazione degli indipendenti compilato dal ricorrente (doc.

34).

Esaminata quindi tutta la

documentazione, nel suo parere del 1° dicembre 2011 (doc. 58) la Cassa __________

ha ritenuto che mancassero i requisiti che costituiscono indizi dell'esistenza

di un rischio economico imprenditoriale tali da giustificare lo statuto di

indipendente, come in particolare l'utilizzo di propri locali commerciali,

l'occupazione di personale, gli investimenti importanti, l'assunzione di

perdite, il rischio d'incasso e del delcredere. Inoltre, ha ricordato che lo

stesso UFAS, in passato, avrebbe confermato che "in caso di mancanza di

un rischio imprenditoriale, non è possibile considerare l'attività di

"mediatore" come una persona indipendente.".

Pertanto, le commissioni ricevute per

conto della __________, della __________ e della __________ costituiscono un

reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente.

Nelle more istruttorie,

il 16 luglio 2012 il Tribunale ha chiamato in causa __________ (doc. XV) e __________

(doc. XIII), essendo state ritenute dalla Cassa di compensazione come datrici

di lavoro del ricorrente con le decisioni formali del 15 settembre 2011 (docc. 37

e 38) e, successivamente, anche con la decisione su opposizione del 9 gennaio

2012, che l'assicurato ha impugnato.

Il 13 agosto 2012 il

ricorrente ha prodotto al TCA una lettera con cui l'11 marzo 2012 (doc. XXIbis)

ha comunicato a __________ che cessava la propria collaborazione e quindi che riteneva

annullato l'accordo di collaborazione sottoscritto in precedenza.

Dal canto suo,

nuovamente sollecitata dal Tribunale, l'11 ottobre 2012 (doc. XXV) __________

ha affermato che il ricorrente non ha mai avuto un rapporto di lavoro come suo dipendente

e che per quanto concerne l'accordo di collaborazione concluso il 26 luglio

2011, lo stesso non è mai stato attivato e, quindi, non ha mai generato redditi

a favore dell'assicurato, motivo per cui tale accordo è stato formalmente

revocato il 24 luglio 2012 (doc. XXV/1) con effetto immediato.

Di simile tenore è lo

scritto del 27 luglio 2012 (doc. XVIII) di __________ facente seguito alla summenzionata

chiamata in causa. Infatti, questa banca ha confermato che il 29 novembre 2010 ha concluso un contratto di gestore indipendente esterno con l'assicurato, ma, in quanto tale, quest'ultimo

non le ha mai apportato clienti e nemmeno ha mai gestito dei conti. Per questo

motivo non gli sono mai state pagate delle rimunerazioni a qualsiasi titolo e,

stante questa situazione, il 30 aprile 2012 l'istituto ha rescisso il contratto con il ricorrente, con il quale non ha più alcuna relazione contrattuale.

Da quanto precede

discende che non è possibile ritenere che, dal 1° settembre 2011 ad oggi,

l'insorgente abbia svolto un’attività dipendente. In particolare in favore di __________

né tanto meno di __________, non avendo egli, a tutti gli effetti, né realmente

collaborato con questi istituti bancari e neppure concretamente percepito alcun

compenso derivante dai predetti contratti di collaborazione.

In tali circostanze,

nell'arco di tempo in cui detti contratti erano in essere fra le parti, non vi

sono pertanto elementi fondati e reali per confermare lo statuto contributivo

di dipendente dell'assicurato attribuitogli dall'amministrazione.

Non si può ritenere

che il signor RI 1 abbia svolto attività dipendente in favore dei due istituti

bancari perché, come detto, egli non ha avviato nulla, non ha sviluppato alcun

contratto. Non è quindi possibile valutare se un’attività concreta sarebbe

stata da qualificare quale indipendente o meno e quindi se, nonostante le

modalità di incasso previste per le proprie competenze (elemento su cui la

Cassa fa maggiormente leva per la qualifica) il signor RI 1 avrebbe o meno

corso un rischio aziendale concreto. Il fatto di conferire, da parte del

mandante, un ordine alla banca di riversare una parte delle fees (cui il

cliente avrebbe diritto alla luce dell’ammontare degli investimenti effettuati)

al suo mandatario non necessariamente implica assenza di un rischio aziendale.

14. Dagli

atti risulta, inoltre, che il 21 febbraio 2011 (doc. 56.1) il ricorrente ha

sottoscritto un contratto di mediazione con __________, ma quando il 2 agosto 2011 l'assicurato ha chiesto la sua affiliazione come indipendente, non ne ha fatto menzione; questo

contratto è emerso solo in sede di audizione davanti alla Cassa il 17 novembre

2011 (doc. 56).

Per questo motivo,

nessuna delle decisioni formali del 15 settembre 2011 con cui l'amministrazione

ha negato all'assicurato l'affiliazione come indipendente qualificandolo, per

contro, come salariato delle due predette banche, oltre che per altre due società,

è stata (giustamente) emessa nei confronti di __________.

Di conseguenza, la decisione

su opposizione del 9 gennaio 2012 non doveva nemmeno riferirsi, sia direttamente

sia indirettamente, a questo istituto bancario, non essendo oggetto d'esame.

Ne discende quindi

che, indubbiamente, tale provvedimento è stato erroneamente notificato anche a __________

in virtù del “diritto d'informazione e del diritto di essere sentiti"

(doc. A2 punto 6) fatto valere dalla Cassa di compensazione, in quanto la decisione

su opposizione (art. 56 LGA) in discussione non le è evidentemente opponibile,

non avendo fatto preventivamente oggetto di una decisione formale (art. 49

LPGA).

15. Infine,

il TCA rileva che una delle quattro citate decisioni formali del 15 settembre

2011 (doc. 35) è stata pure intimata a __________ di __________.

In quell'occasione, la

Cassa di compensazione l'ha informata di avere respinto l'affiliazione

dell'assicurato nella categoria degli indipendenti, poiché mancavano i necessari

requisiti.

La stessa Cassa ha

altresì ricordato all'interessata di essersi già espressa, con decisione del 28

maggio 2010 (doc. 23), sulla qualifica dello statuto contributivo del ricorrente,

negandogli la qualità di indipendente, e quindi considerandola come sua datrice

di lavoro e, in quanto tale, obbligata a trattenere gli oneri sociali sulle

retribuzione versategli, ritenute salario determinante.

In effetti, già in

occasione della (seconda) domanda di affiliazione come indipendente del 13

gennaio 2010 (doc. 16), la Cassa aveva concluso che l'assicurato lavorava per

un unico committente, __________ (doc. 22), quindi doveva essere considerato come

dipendente di questa SA.

Stanti così le cose,

la predetta decisione del 15 settembre 2011 emessa nei confronti della citata

società è superflua oltre che inammissibile. Infatti, l'amministrazione si era

già pronunciata su questa fattispecie un anno e mezzo prima e quindi non poteva

più, fatti salvi i presupposti della revisione e della riconsiderazione (art.

53 LPGA) - che qui non sono dati -, determinarsi sullo stesso caso, visto che

il contratto di mediazione analizzato nel 2011 (doc. 25) è il medesimo (doc.

19) che è stato posto alla base della decisione del 28 maggio 2010.

Pertanto, la

circostanza che la decisione su opposizione si riconfermi nelle decisioni del

15 settembre 2011 e quindi che, implicitamente, il ricorrente sia nuovamente dichiarato

dipendente di __________, non ha alcuna concreta rilevanza, essendo la precedente

decisione del 2010 cresciuta incontestata in giudicato.

Non v'è quindi alcun motivo

di analizzare ulteriormente questo rapporto di collaborazione, peraltro sorto

il 1° settembre 2010 e terminato il 31 marzo 2011 (doc. 28 pag. 3), ossia sei

mesi prima del periodo a partire dal quale l'insorgente ha chiesto di essere

affiliato come indipendente.

16. Il

ricorso deve essere accolto alla luce di quanto precede, la decisione impugnata

annullata, e gli atti rinviati all’amministrazione per una nuova decisione

sull’istanza del ricorrente (se ancora attuale), ciò anche alla luce

dell’ulteriore contratto concluso dal signor RI 1 con ulteriore istituto

bancario (dpc. XXIII/B; si vedano le considerazioni di fatto sub. O).

Malgrado sia vincente

in causa, siccome non è rappresentato il ricorrente non ha diritto alle ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA).

Copia della sentenza

va intimata anche a __________, __________ e __________, quali parti cointeressate

(STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 3.4).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati alla Cassa per i suoi incombenti come alle

considerazioni che precedono.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, le spese sono poste a carico dello Stato e

non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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