30.2012.2
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16 novembre 2012Italiano47 min
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Numero d'incarto:
30.2012.2
Data decisione, Autorità:
16.11.2012, TCA
Titolo:
Attività dipendente/indipendente. Gestore di clienti esterno ha concluso degli accordi di collaborazione con istituti bancari, ma in realtà non ha mai apportato clienti né gestito conti, quindi non ha mai generato redditi, non gli sono state pagate rimunerazioni.Non si può ritenere come dipendente.
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE INDIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 5 LAVS
art. 9 LAVS
art. 10 LPGA
art. 12 LPGA
art. 7 let. g OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.2
30.2012.24-26
TB
Lugano
16 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 gennaio
2012 emanata da
chiamate in causa:
Cassa CO 1
__________,
__________,
__________,
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1954, in precedenza è stato attivo in alcuni istituti bancari,
finché il 6 giugno 2007 (doc. 4) ha chiesto alla Cassa CO 1 di __________ di
essere affiliato nella categoria degli indipendenti, affiliazione che gli è
stata concessa il 29 agosto 2007 (doc. A1) dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2009
(doc. 15) per l'attività di consulente e di "aiuto e rappresentanza tra
Fatti
i miei clienti e banche" (doc. 6).
B. Dopo
un breve periodo di attività svolta come dipendente (doc. 13), il 13 gennaio
2010 (doc. 16) l'assicurato ha chiesto di essere affiliato come indipendente
nel ramo finanziario, ma a seguito dell'esito (doc. 21) dell'accertamento che la
Cassa CO 1 ha esperito presso la Cassa di compensazione __________ (doc. 20),
con decisione del 28 maggio 2010 (doc. 24) l'amministrazione ha respinto la
richiesta dell'assicurato ritenendolo dipendente di __________, dalla quale
riceveva delle provvigioni trimestrali (doc. 19).
C. Il
2 agosto 2011 (doc. 34) RI 1 ha postulato di nuovo alla Cassa di essere
affiliato come persona esercitante un'attività lucrativa di tipo indipendente quale
promotore consulente.
L'amministrazione ha
chiesto all'assicurato il 4 agosto 2011 (doc. 26) di compilare un questionario
e di allegare i contratti stipulati con i committenti e le fatture emesse ai
clienti.
Il 10 agosto seguente
(doc. 27) l'interessato ha ritornato il citato questionario (doc. 28) e ha aggiunto
che "avete ricevute copie contratti di retrocessione quale gestore
"promoter"/apportatore di affari, dove sarò retribuito ogni 3/6 mesi
in base alla mia operatività e dei miei clienti __________ e __________
conosciuti e consolidati da più di 10 anni quale Vice direttore in banca nel
ramo finanziario Private Banking, come pure a nuove presentazioni e acquisizioni.
Per motivi organizzativi alla mia nuova realtà e attività lavorativa chiedo di
essere affiliato in quanto ho deciso per il mio avvenire di lavorare come
indipendente. (…) PS. Nei prossimi giorni sottoscrivo un ulteriore accordo di
collaborazione con primario istituto bancario.".
D. Con
quattro distinte decisioni emesse il 15 settembre 2011, la Cassa CO 1 ha avvisato
sia RI 1 (doc. 39), sia le società __________ (doc. 35), __________
(doc. 36), __________ (doc. 37) e __________ (doc. 38) di avere respinto,
conformemente al parere della Cassa di compensazione __________ (doc. 52), la sua
domanda di affiliazione come indipendente per mancanza dei necessari requisiti,
motivo per cui le retribuzioni che esse hanno versato all'interessato fanno
parte del salario determinante e quindi in qualità di datore di lavoro queste
società devono trattenere gli oneri sociali e riversarli alla competente Cassa
di compensazione.
Basandosi su questo parere la Cassa ha
quindi concluso che il rifiuto dell'affiliazione come indipendente deriva dall'assenza
di investimenti importanti, dal fatto che l'assicurato non si assume le
perdite, dalla mancanza di rischio d'incasso e delcredere, dalla mancanza di
assunzione delle spese generali, dal fatto di non agire in nome e per conto
proprio e di non occupare personale.
E. Il
19 ottobre 2011 (doc. 53) l'assicurato si è opposto al rifiuto di essere
affiliato nella categoria degli indipendenti e, a seguito della sua richiesta,
il 17 novembre 2011 (doc. A4) è stato sentito personalmente dalla Cassa di
compensazione, che in pari data (doc. 57) ha ricontattato la Cassa __________ per
chiedere un riesame della sua situazione, sottoponendole tutta la documentazione
raccolta ed in particolare un nuovo contratto di mediazione con __________.
Facendo proprio il parere del 1°
dicembre 2011 (doc. 58), il 9 gennaio 2012 (doc. A2) la Cassa di compensazione
ha emesso una decisione su opposizione, con cui ha confermato il rifiuto di
affiliare l'assicurato nella categoria degli indipendenti.
F. Con
ricorso del 18 gennaio 2012 (doc. I) RI 1 ha chiesto al TCA di essere affiliato
come indipendente. Dopo avere ripercorso i passi precedenti la situazione
odierna, il ricorrente non capisce per quale motivo ora gli si neghi questo
statuto, quando anni prima, dal 2007 al 2009, per la stessa attività, la
Cassa gli ha invece concesso l'affiliazione come persona esercitante un'attività
indipendente. L'insorgente ha rilevato che in qualità di "indipendente
e libero professionista posso lavorare con più banche con un contratto o più
contratti di retrocessione quale portatore di clienti e non equivale ad un
contratto di lavoro con una Banca perché da salariato non posso avere più
contratti di lavoro ed essere dipendente da più banche in quanto esiste un
conflitto d'interesse e contro regolamento bancario.".
L'assicurato ha espresso il suo disappunto
per il comportamento della Cassa che ora ha modificato la propria posizione rispetto
agli anni 2007-2009 seppure si tratti dell'esercizio della stessa attività, ma
per la quale con le decisioni del 2011 e del 2012 è stato invece qualificato
come dipendente.
G. Nella
risposta del 6 febbraio 2012 (doc. III) la Cassa CO 1 ha elencato i criteri per
qualificare una persona come indipendente e ha concluso che, in concreto, mancano
i requisiti necessari per affiliare il ricorrente come tale, dato che non
utilizza locali propri commerciali - visto che utilizza un locale presso il suo
domicilio come pure gli uffici delle banche dove ha contratti per provvigioni e
dove dispone di sale per ricevere i suoi clienti -, non si assume un rischio
imprenditoriale vero e proprio e non occupa del personale.
La Cassa ha spiegato che in tre
distinte occasioni ha interpellato la Cassa di compensazione __________, la
quale ha concluso che le collaborazioni dell'assicurato con i committenti sono
di tipo dipendente. Questa Cassa si era inoltre messa a disposizione per un
colloquio, possibilità che tuttavia l'assicurato non ha sfruttato; inoltre,
essa gli aveva suggerito di costituire, in alternativa, una società a garanzia
limitata.
Quanto alla lamentela che l'amministrazione
avrebbe mutato la propria prassi rispetto alla sua precedente affiliazione come
indipendente, quest'ultima ha risposto che "le circostanze e le informazioni
in nostro possesso riguardante la vecchia richiesta di affiliazione quale
indipendente (da noi accettata), e all'attuale richiesta di affiliazione, non
sono assolutamente identici in tutto e per tutto.".
Pertanto, la Cassa di compensazione ha
confermato la decisione impugnata, essendo le caratteristiche di un'attività
dipendente predominanti rispetto a quelle di un'attività indipendente.
H. Il
13 febbraio 2012 (doc. V) il ricorrente ha osservato che "hanno deciso
di non decidere e rimango allibito di questo loro comportamento e di questa Istituzione
in quanto mi nega diritto di lavoro! Ribadisco unicamente che la mia attività
attuale è e sarà sino alla mia pensione di lavorare, quale ex direttore di
banca e penso di avere modestamente le capacità, le conoscenze in materia,
unicamente da indipendente nel ramo finanziario come già fatto dal 2007 al 2009
e vengo retribuito in base a contratti di retrocessione bancari con apporto
cliente e volume d'affari. Ho l'ufficio al mio domicilio e quando vado in banca
ho a disposizione sempre una loro sala e un consulente bancario.".
Il 25 aprile 2012 (doc. VII) l'insorgente
ha informato il TCA che "nei prossimi giorni assumerò l'incarico di 1 o
2 Società come amministratore da parte di 2 miei clienti in quanto come già espresso
il sottoscritto lavora ugualmente quale indipendente nel ramo finanziario e di
conseguenza mi necessità l'affiliazione per regolarizzare la mia posizione.".
I. La
Cassa di compensazione si è pronunciata l'8 maggio 2012 (doc. IX) sulla qualifica
degli onorari di amministratore citando le Direttive sul salario determinante e
risolvendo che "Pertanto, gli emolumenti eventualmente ricevuti in
qualità di amministratore, potrebbero far parte del salario determinante quale
salariato.".
Il ricorrente ha da una parte osservato
di non capire questa frase e d'altra parte ha ribadito di lavorare come
consulente finanziario indipendente come già nel periodo dal 2007 al 2009 e
pertanto chiede di essere affiliato come tale (doc. XI).
L. Il
16 luglio 2012 il giudice delegato del TCA ha chiamato in causa __________ (doc.
XIII) e __________ (doc. XV), avvertendole di essere state considerate dalla
Cassa di compensazione come datrici di lavoro di RI 1 per le retribuzioni -
ritenute salario determinante - versategli a dipendenza dei contratti
sottoscritti con l'assicurato e che egli ha formulato ricorso contro la sua affiliazione
come loro dipendente. Pertanto, il Tribunale ha invitato gli istituti chiamati
in causa, ai quali sono stati messi a disposizioni gli atti, a determinarsi in
merito a questa procedura. Inoltre, il TCA ha chiamato in causa __________
(doc. XIV), perché l'amministrazione le ha notificato la decisione su
opposizione con cui ha affiliato l'assicurato come dipendente dei due
precedenti istituti, sebbene essa non fosse formalmente inclusa nella predetta
decisione.
M. Il
ricorrente ha ribadito il 22 luglio 2012 (doc. XVI) di continuare nella sua
attività, anche se contrariato dall'atteggiamento della Cassa che prima ha
riconosciuto il suo statuto di indipendente e poi gliel'ha negato.
N. Con
scritto del 27 luglio 2012 (doc. XVIII) __________, ha confermato di avere concluso
il 29 novembre 2010 un contratto di gestore indipendente con l'assicurato, ma
in tali vesti egli non ha mai portato clienti né ha gestito conti. Pertanto,
nessuna retribuzione gli è stata versata a qualsiasi titolo e, di conseguenza,
il 30 aprile 2012 il contratto è stato rescisso.
O. A
richiesta dell'insorgente (doc. XIX), il Tribunale l'ha sentito, a titolo
informale, l'8 agosto 2012. Nei giorni seguenti, come convenuto, il ricorrente ha
prodotto la lettera dell'11 marzo 2012 (doc. XXIbis) con cui ha disdetto il suo
rapporto di collaborazione con __________.
L'11 settembre 2012 (doc. XXII) il
ricorrente ha informato il TCA di avere firmato un nuovo contratto di
mediazione con un'altra banca, producendone un estratto (doc. B) e ha ribadito
di dovere essere considerato come un indipendente.
P. Il
10 ottobre 2012 (docc. XXIII e XXIV) il Tribunale ha sollecitato i due istituti
bancari chiamati in causa a chiarire i rapporti di lavoro esistenti con il
ricorrente.
__________ ha replicato il giorno
seguente (doc. XXV) che l'assicurato non ha mai avuto un rapporto di lavoro
come dipendente e che l'accordo di collaborazione (doc. XXV/2) del 26 luglio
2011 non è mai stato attivato e quindi non ha mai generato redditi per
l'insorgente, cosicché il 24 luglio 2012 (doc. XXV/1) è stato formalmente revocato.
Lo stesso 11 ottobre 2012 (doc. XXVI) __________,
ha risposto di non avere intrattenuto né intrattenere alcun tipo di rapporto di
lavoro con l'assicurato, ma di avere solo avuto dei contatti per iniziare un
rapporto di collaborazione, che però non è mai stato finalizzato.
Q. Invitati
a determinarsi sulla prese di posizioni delle parti chiamate in causa, la Cassa
non ha formulato osservazioni (doc. XXVII), mentre il ricorrente ha rilevato il
23 ottobre 2012 (doc. XXIX) che "dal 1.6.2007 al 30.9.2012 ho già
lavorato come indipendente come da decisione AIS.".
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è il rifiuto da parte della Cassa di compensazione di affiliare RI
1.
dal 1° settembre 2011 nella categoria degli indipendenti per la sua attività
di promotore consulente come richiesto dall'interessato il 2 agosto 2011 (doc.
34).
3.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2.
LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9.
cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
4.
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5
LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto
concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio
può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige
la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza
dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V
171.
consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid.
2.
e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali
sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre
2000).
5.
Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad
esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo
di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI
1993.
pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,
indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,
RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa
indipendente è l'esercizio, a
nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per
altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse
(RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare
dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva
di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un'attività dipendente quando le
caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un
termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,
durante l'attività svolta, è
integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare
un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,
pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l'esistenza
di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito,
come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag.
176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella
dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126
consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel
fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli
si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo
impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag.
242.
segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).
In una sentenza pubblicata in Pratique
VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 l'allora TFA ha precisato:
" (…) Il
est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne
constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être
apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 =
VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application
du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter
sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".
6.
La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato
come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale,
della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato
in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se
formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo statuto professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa
D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un'attività
dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
7. Nella più recente giurisprudenza, l'Alta corte ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente
che la circostanza che un assicurato, all'avvio di una nuova attività
indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo grande cliente, è usuale, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire
a poco a poco con il passare del tempo (STF H 149/06 + H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3; STF H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, STF H 155/04 del 1° febbraio 2005,
consid. 4.3).
L'Alta corte ha inoltre affermato che il
processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un
cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire
che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza
significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi
dalla complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid.
4.3).
Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi
propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività,
in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti.
In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza
organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI
2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid.
5.2).
Infine, vanno
considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in
relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività
lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V
161 consid. 4a pag. 167; citata STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va
infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di
lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori
di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo
dipendente ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag.
164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005,
consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
8. Va
ancora evidenziato che giusta il N. 4020 DSD (Direttive sul salario
determinante edite dall'UFAS,
edizione in francese nella versione valida dal 1° gennaio 2008, stato 1°
gennaio 2012), sono considerati rappresentanti di commercio (commessi
viaggiatori, rappresentanti, agenti, ecc.) tutte le persone fisiche che, dietro
retribuzione, concludono o negoziano affari a nome e per conto di terzi, all'infuori
dei locali commerciali di questi ultimi.
Stante detta
definizione, dunque, sia che un assicurato sia definito come rappresentante di
vendita oppure agente, egli è comunque, più in generale, un rappresentante di
commercio.
Peraltro, la
giurisprudenza federale tratta queste professioni in modo simile.
Infatti, il TFA (dal 1° gennaio 2007:
TF) ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di
commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante
sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore
di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle
obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag.
356, RCC 1950 pag. 378). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che, in
generale, i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto
all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è
raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) è
quindi giunto alla conclusione che i rappresentanti di commercio, vista
la natura delle loro attività e le loro condizioni di lavoro, possono essere
considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti dell'AVS solo in casi eccezionali
(RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag. 82; RCC 1953 pag. 393).
Si deve presumere l'esistenza di un'attività
dipendente anche quando il rappresentante non percepisce un salario
fisso ma solo provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986 pag. 126; RCC 1972 pag.
330; RCC 1953 pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, RCC
1980 pag. 304, RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non è vincolato ad una
regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato orario di
lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, RCC 1953
pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC
1972 pag. 330), è iscritto a registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, RCC 1982
pag. 209, RCC 1955 pag. 82) ed è designato quale agente ai sensi degli art.
418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).
A proposito degli agenti, l'allora
TFA ha stabilito che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati,
per il motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita il più
delle volte al fatto che il guadagno dipende dal successo personale degli
affari conclusi (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967 pag.
429; RCC 1954 pag. 116; Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).
L'agente e il rappresentante
di commercio esercitano eccezionalmente un'attività lucrativa indipendente
se sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a dire se
dispongono di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988 pag. 399 consid.
2b; RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).
Secondo la prassi amministrativa questo
si verifica quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte
contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio utilizza locali
commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali commerciali quelli
adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono considerati personale la
moglie e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario) e
sopporta la maggior parte delle spese di esercizio (N. 4024, N. 4025 e N. 4026 DSD;
Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag.
399 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag.
209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429).
Va ancora evidenziato
che il N. 4022 DSD, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che
il rapporto di servizio deve essere esaminato secondo le norme della LAVS e non
del CO. È la situazione concreta ad essere determinante. La natura di diritto
civile del contratto, così come la designazione e il modo in cui il contratto è
formulato non è decisivo. Le convenzioni o i contratti che portano sulla
situazione giuridica del viaggiatore di commercio in materia di assicurazioni
sociali sono senza valore.
Secondo le citate Direttive,
il fatto che il viaggiatore di commercio è iscritto o meno al registro degli
intermediari d'assicurazione della FINMA non ha alcun influsso circa la
qualifica dello statuto in ambito di AVS.
9. Diversa
è invece la situazione del mediatore, il quale, di regola, è considerato
quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC 1988 pag. 315
seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve eseguire il suo
mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e 412 cpv. 2 CO).
Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente (artt. 412 cpv. 2
e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha diritto alla mercede
solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla conclusione
del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in evidenza il carattere
propriamente aleatorio dell'attività di mediatore, è importante dal
punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti la presenza del
rischio corso dall'imprenditore è uno dei criteri che permette di riconoscere l'esistenza
di un'attività indipendente (Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., n. 159 ad art. 5 LAVS, pag. 195).
Circa le spese sopportate dal mediatore,
queste gli sono rimborsate – anche nel caso in cui l'affare non venga concluso
- unicamente se ciò è stato convenuto (art. 413 cpv. 3 CO). Per queste ragioni,
di principio, il mediatore è considerato come un indipendente, a differenza del
viaggiatore di commercio che, di regola, è un salariato (DTF 97 V 137 consid.
2; RCC 1988 pag. 314; RCC 1986 pag. 604 consid. 2b; RCC 1980 pag. 304; RCC 1972
pag. 330).
Lo statuto di indipendente riconosciuto
al mediatore si rifà alla giurisprudenza relativa agli agenti,
che sono ugualmente ritenuti come dei mandatari (art. 418a segg. CO). Secondo
questa giurisprudenza, l'agente esercita la sua attività a titolo indipendente
se sopporta un rischio economico (nel senso di rischio di perdita) e non ha
alcun rapporto di subordinazione con le persone per le quali lavora.
Queste due condizioni sono adempiute
quando l'agente stesso sopporta le spese occasionate, qualunque sia il
risultato del suo agire e quando lavora in proprio nome per diverse società in
contemporanea, senza tuttavia dipendere economicamente da esse (RCC 1988 pag.
314; RCC 1986 pag. 604 consid. 2b; RCC 1982 pag. 208).
10. A
proposito delle provvigioni e delle commissioni figuranti nell'art. 7 lett. g OAVS, Scartazzini,
in: Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), Basilea 1997, nn. 56 e 57 ad art. 5 LAVS, pag. 167,
rammenta:
" Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations
comprend aussi, selon l'art. 7 let. g RAVS, les provisions et les commissions. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a
jugé que les commissions versées pour le placement de credits destines à
l'achat de véhicules font partie du salaire déterminant. Dans le cas d'espèces,
sans qu'il fût nécessaire d'examiner chacune des nombreuses circonstances dans
lesquelles une commission était versée, il apparaissait que, dans l'activité de
procureur de crédits, les éléments en faveur d'une activité salarié étaient
prédominants. Tel est le cas si
la personne qui touche une commission ne court aucun risque particulier attaché
à l'entreprise, dans la mesure où elle ne doit ni opérer des investissements
d'une certaine importance ni supporter un risque économique au sens de risque
de perte.
De
la qualification de <<provisions>> on ne peut pas déduire sans
autre que l'on a affaire, dans un cas particulier, à une activité dépendante.
En effet, les provisions sont des indemnités courantes aussi bien dans le cadre
d'une activité dépendante qu'indépendante.”
Da parte sua Käser, in: Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna, 1996, n. 4.118, pag. 152, a proposito delle provvigioni, afferma:
" Provisionen und andere Umsatzbeteiligungen gehören
kraft ausdrücklicher gesetzlicher Ordnung zum massgebenden Lohn (Art. Abs. 2
AHVG). Im Grunde genommen braucht deshalb gar nicht näher geprüft zu werden,
weshalb dies so ist. Mangels eines spezifischen Unternehmerrisikos hat das EVG
bisher auf massgebenden Lohn entschieden. Dies namentlich unabhängig vom
Umstand, dass solche Provisionen auch an Personen bezahlt werden können, die in
ihrem Hauptberuf eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben.“.
Con sentenza del 31 agosto 1994 pubblicata
in Pratique VSI 1995 pag. 27, l'Alta Corte ha stabilito che le provvigioni
versate per procurare crediti destinati all'acquisto di veicoli fanno parte del
salario determinante, affermando tra l'altro:
" a. Les rémunérations pour lesquelles la caisse de
compensation a fixé ultérieurement les cotisations paritaires sont des sommes
versées à des personnes qui procurent des crédits pour l'achat d'automobiles. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner
chacune des nombreuses circonstances dans lesquelles une commission est versée,
il apparaît en l'espèce que dans l'activité de procurer des crédits, les
éléments en faveur d'une activité salariée sont clairement prédominants: les
personnes qui touchent une commission ne courent aucun risque particulier
attaché à l'entreprise, car elle ne doivent ni opérer des investissements d'une
certaine importance (RCC 1986 p. 601, consid. 2b) ni supporter un risque
économique au sens de risque de perte (RCC 1988 p. 314, pag. 316 en haut).”.
Il 27 dicembre 2005 l'Alta Corte, con sentenza H 210/04, a proposito di commissioni versate da una
società il cui scopo era la gestione del patrimonio sotto forma di operazioni
sul mercato delle divise, ha confermato, anche perché non più contestato, che
le commissioni d'intermediazione, proporzionali alle commissioni lorde realizzate
con la gestione dei fondi di clienti presentati dagli assicurati, sono da
qualificare come redditi da attività indipendente. Per contro, per quanto
concerne i redditi conseguiti dal cofondatore della società, il TFA ha
affermato:
" 6.2 Les premiers juges ont constaté que I.________
était cofondateur de la société X.________ SA et que son contrat avec la
société lui ouvrait droit, dans le cadre de l'apport de clientèle, de la représentation
et des relations publiques qu'il effectuait, à une commission de 10 % sur les
commissions réalisées par la société X.________ SA pour l'ensemble des fonds
qui lui étaient confiés. I.________ ne supportait donc qu'un risque d'entreprise
particulièrement faible, puisqu'il était assuré de toucher une rémuneration
même si ses propres recherches de clientèle restaient vaines, la recourante
n'ayant par ailleurs jamais établi qu'il assumait lui-même certaines charges
fixes (location de locaux ou engagement de personnel, par exemple). Les relations
publiques dont il était chargé, son rôle de cofondateur et sa participation aux
bénéfices indiquent qu'il était lié à cette société par un lien étroit, plus
proche de celui d'un organe de fait que d'un simple courtier ou agent indépendant,
contrairement à ce que soutient la recourante.
Dans
ce contexte, les premiers juges étaient fondés à considérer que les indices
d'une activité dépendante l'emportaient sur ceux d'une activité indépendante.
Par ailleurs, vu la nature de cette activité et le fait que la société
X.________ SA avait son siège et ses bureaux à Z.________, ils sont partis à
juste titre du principe qu'elle était exercée sur le territoire suisse malgré
le domicile de I.________ en France voisine, la recourante n'ayant au demeurant
jamais allégué le contraire en procédure cantonale. Le recours est donc mal
fondé, en tant qu'il porte sur les cotisations mises à la charge de la société
X.________ SA en raison de la rémunération versée à I.________.”.
11. L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi
impiega salariati.
Giusta l'art. 12 cpv.
1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2
LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che
hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,
impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È
riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di
convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti
(cpv. 3).
Il datore di lavoro è
la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una
situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di
lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.
1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS
qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato
o indeterminato (N. 1001 DSD).
La LAVS presume che la
persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12
LAVS).
12. In
concreto, dalle tavole processuali emerge che il 26 luglio 2011 (doc. 31) il
ricorrente ha sottoscritto un accordo di collaborazione con __________ di __________.
Questo accordo prevede
che l'assicurato, definito promoter, ha la possibilità di collaborare
con la banca mediante la presentazione di clientela da lui conosciuta.
L'attività del promotore
con la banca dovrà rigorosamente rispettare le leggi svizzere, egli dovrà
possedere le necessarie autorizzazioni per l'esercizio di questa attività e,
qualora non rispettasse la legislazione finanziaria vigente nel Paese nel quale
espleta la sua attività, la banca potrà rescindere il contratto immediatamente.
Il promotore si
impegna a presentare alla banca clientela di assoluta e comprovata serietà e
correttezza, come pure a mantenere riservate tutte le informazioni in suo
possesso relative all'attività esercitata.
Le relazioni fra i
clienti apportati e la banca saranno sottoposte alle condizioni usuali
dell'istituto e sottostanno alle leggi svizzere.
Il promotore deve
informare la clientela presentata alla banca del fatto che eventuali
retribuzioni sotto forma di retrocessioni, ristorni, rimborsi, provvigioni,
ecc. che la banca percepisce nell'ambito dell'amministrazione del patrimonio
(p. es. da emittenti, offerenti o gestori di strumenti d'investimento) vengono
trattenute dalla banca a titolo di remunerazione supplementare per le proprie
prestazioni.
La banca si impegna a
remunerare il promotore per la sua collaborazione come segue:
-
50% dei diritti di custodia applicati dalla
banca alla clientela, al netto dei costi esterni sostenuti dalla banca;
-
50% delle commissioni di gestione applicate
dalla banca alla clientela, al netto dei costi sostenuti dalla banca;
-
50% delle commissioni di negoziazione titoli
applicate dalla banca alla clientela, al netto dei costi sostenuti dalla banca;
-
50% delle commissioni su contratti fiduciari
applicate dalla banca alla clientela, al netto dei costi sostenuti dalla banca;
-
50% delle commissioni di consulenza investimenti
applicate dalla banca alla clientela, al netto dei costi sostenuti dalla banca.
Queste retrocessioni
si intendono comprensive di eventuali imposte, tasse e di ogni altro onere
fiscale presente o futuro.
Relativamente alla
retrocessione di queste somme il promotore si impegna a informare il cliente
che la banca può corrispondere al promotore stesso, in conformità ad accordi
stipulati con la banca, retribuzioni sotto forma di retrocessioni, ristorni, rimborsi,
provvigioni, ecc. che dipendono dalle commissioni sulle transazioni addebitate
al cliente, dal numero delle transazioni effettuate, dal volume dei valori
patrimoniali apportati, ecc. ed ammontano fino a circa il 2% per anno dei
valori patrimoniali amministrati. La comunicazione delle retribuzioni ed il
chiarimento di possibili conflitti d'interessi spettano al promotore.
La retrocessione
dovuta al promotore è calcolata dalla banca semestralmente al 30 giugno ed al
31 dicembre di ogni anno ed il pagamento effettuato entro 30 giorni lavorativi
dal termine di ogni semestre sul conto bancario del promotore tenuto presso la
banca. In caso di contestazione da parte del promotore, il calcolo potrà essere
rivisto dagli organi di revisione interna della banca, la cui decisione è
inappellabile e tutte le spese generate sono poste a carico del promoter.
Questo contratto non
ha carattere di esclusività per entrambe le parti, ha validità dal 26 luglio
2011 ed il suo rinnovo avviene tacitamente di anno in anno, ma le parti potranno
in qualsiasi tempo recedere dall'accordo per lettera firmata senza necessità di
preavviso e con effetto immediato.
Il ricorrente ha pure concluso
il 29 novembre 2011 (doc. 30) con __________ un contratto di collaborazione, dal
quale si evince che l'assicurato, nella sua funzione di gestore di portafoglio,
fornisce un servizio di gestione professionale del portafoglio dei suoi clienti
ed è in contatto, grazie alle sue attività e connessioni, con persone fisiche o
istituzioni che potrebbero avvalersi dei servizi di una banca svizzera. __________
avrebbe fornito alle citate persone fisiche o istituzioni, denominate clienti,
i suoi servizi di banca depositaria.
L'oggetto di questo
contratto prevede che il gestore di portafoglio s'impegna a stabilire contatti
con clienti potenziali e ad indirizzarli alla banca (art. 1.1).
Il gestore di
portafoglio si impegna inizialmente, entro 6 mesi dalla firma del contratto, a
dedicarsi a procurare alla banca clienti dotati di un patrimonio totale in
grado di generare una redditività complessiva di almeno 20 milioni di franchi
(art. 1.2).
Per ciascun cliente
del gestore di portafoglio è stabilita con la banca una relazione bancaria
distinta. La banca contraente si riserva tuttavia il diritto, in casi specifici
e a propria discrezione, di non stipulare o di annullare relazioni contrattuali
con un cliente senza informare del perché il gestore di portafoglio (art. 1.3).
Alla gestione del
patrimonio dei clienti provvede esclusivamente il gestore di portafoglio, senza
interventi della banca. Egli si assume in via esclusiva ogni responsabilità per
tutte le sue attività di gestione. Inoltre, il gestore di portafoglio tiene la
banca sollevata e indenne da ogni pretesa o azione legale istituita contro di
essa dal cliente per danni, interessi e altre forme di risarcimento e basata
sull'acquisto o vendita di attività in portafoglio, sull'asset allocation,
su eventuali mancate opportunità di acquisto o vendita di attività o comunque
in qualsivoglia maniera connessa alla composizione e gestione del portafoglio
del cliente, responsabilità che spetta in via esclusiva al gestore di
portafoglio (art. 1.4).
I poteri conferiti dai
clienti al gestore di portafoglio nel quadro delle sue attività di gestione
sono disciplinati da un apposito formulario per la procura, che è limitata alle
operazioni di gestione. Eventuali altre procure o altre disposizioni che
autorizzino il gestore di portafoglio a compiere prelievi, o eventuali
modifiche di procure sono vincolanti per la banca soltanto dopo la sua accettazione
delle stesse. Essa si riserva il diritto di rifiutare di eseguire disposizioni
conferite in modo irregolare, senza incorrere in alcuna responsabilità. Il
gestore di portafoglio tiene la banca sollevata e indenne da eventuali
richieste di risarcimento danni e interessi avanzate nei confronti della stessa
da clienti per il fatto che il gestore di portafoglio non ha fornito istruzioni
corrette (art. 1.5).
Quanto agli obblighi
della banca (art. 2), la stessa metterà a disposizione dei clienti le sue
strutture bancarie standard per l'esecuzione degli ordini pervenuti dal gestore
di portafoglio, il quale si assume i rischi connessi all'utilizzo dei mezzi di
comunicazione quali telefono, telex, fax, telegramma e internet, e si impegna a
confermare alla banca in forma scritta tutti gli ordini trasmessi per telefono.
La banca si impegna a fornire al gestore di portafoglio, su richiesta di
quest'ultimo, il materiale di marketing utilizzato dalla banca per il suo
marketing esterno. Ciononostante, il gestore di portafoglio non può distribuire
tale materiale tranne ai propri clienti con i quali ha stipulato un contratto
scritto di gestione. Infine, la banca si impegna a non contattare i clienti del
gestore di portafoglio tranne nel caso in cui sia necessario a norma di legge o
di regolamenti interni.
L'art. 3 regola gli
obblighi del gestore di portafoglio, il quale deve aderire ad un organismo di
autodisciplina o essere soggetto all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari
(FINMA).
Nell'esercizio dei
poteri di gestione conferitigli, il gestore di portafoglio dichiara che si
atterrà alle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (art. 3.1.2).
Nel trasmettere ordini
in blocco, il gestore di portafoglio deve attenersi al principio della parità
di trattamento. Le allocazioni ai vari clienti devono pervenire alla banca nel
più breve tempo possibile (art. 3.1.3).
In quanto
intermediario finanziario, il gestore di portafoglio dichiara di attenersi alle
regole applicabili al suo campo di attività tra cui le regole antiriciclaggio
di denaro. A tal fine, in sede di apertura dei conti di clienti, il gestore di
portafoglio si impegna a fornire alla banca tutte le informazioni e documenti
necessari per l'identificazione del cliente e quindi a non presentare clienti
di cui sappia o dovrebbe presupporre che il relativo patrimonio provenga da
attività criminali (art. 3.2.1).
Il gestore di
portafoglio si impegna, in sede di perfezionamento di procure di gestione
nonché su base permanente e documentata per tutta la durata della relazione
contrattuale con il cliente, ad informare quest'ultimo sui rischi e sui conti
connessi a ogni tipo di transazione e investimento con particolare potenziale
di rischio. All'inizio di una relazione, il gestore di portafoglio deve fornire
ai clienti il relativo opuscolo della banca che costituisce la base e il background
delle delucidazioni da dare ai clienti.
Il gestore di
portafoglio tiene la banca sollevata e indenne da eventuali richieste di
risarcimento danni e interessi avanzate nei confronti della stessa da clienti a
motivo dell'eventuale violazione, da parte del gestore di portafoglio, dei suoi
obblighi e impegni relativamente al suo obbligo di informazione in materia di rischi.
Qualora gli interessi di un cliente vengano manifestamente messi a repentaglio
dal gestore di portafoglio, la banca si riserva il diritto, senza averne
l'obbligo, di intimare al gestore di portafoglio di cambiare comportamento.
Nello svolgimento
delle sue attività, il gestore di portafoglio deve osservare scrupolosamente il
segreto professionale (art. 3.3.1). Se si avvale dei servizi di assistenti e/o
agenti, anch'essi sono tenuti alla riservatezza. Il gestore di portafoglio
risponde di tutti gli atti compiuti dai suoi assistenti o agenti (art. 3.3.2).
Il gestore di
portafoglio si impegna a non menzionare il nome della banca nei suoi documenti,
pubblicazioni, materiale pubblicitario, carta da lettere, inserzioni, prospetti,
ecc. senza il preventivo consenso scritto della stessa. Egli si impegna anche a
non ricevere i clienti della banca nei locali di quest'ultima senza il suo
consenso scritto (art. 3.3.4).
Per quanto concerne la
remunerazione del gestore di portafoglio, la banca gli corrisponderà una
retrocessione/commissione calcolata in base al reddito della banca derivante da
ogni nuovo cliente presentato e gestito dal gestore stesso ed accettato dalla
banca, ad esclusione di altri benefici e compensi (art. 5.1).
Tale reddito comprende
commissioni di intermediazione e sottoscrizione, diritti di custodia,
commissioni di deposito fiduciario e quota all-in management fees.
La retrocessione è
fissata al 50% del reddito sopra definito. Le commissioni addebitate dalla
banca sui conti dei clienti ed inferiori a Fr. 100.- per operazione non rientrano
nel presente contratto.
Il pagamento della
retrocessione avviene trimestralmente in via posticipata dopo la fine di ogni
trimestre civile, in base alle istruzioni di pagamento del gestore di portafoglio
(appendice 1).
La banca si riserva il
diritto di detrarre da detta retrocessione tutti i costi addebitati e fatturati
dalla stessa al gestore di portafoglio e non ancora saldati (art. 5.4), così pure
di modificare l'ammontare della retrocessione in qualsiasi momento, con effetto
dalla fine del trimestre successivo (art. 5.2).
Il gestore di
portafoglio deve informare i clienti in merito alla sua remunerazione (art.
5.5).
La banca può in
qualsiasi momento compensare i suoi crediti contro gli importi dovuti al
gestore di portafoglio. Essa può effettuare ritenute di qualunque importo, anche
se non ancora dovuto, a garanzia al tempo stesso dei suoi crediti, ancorché non
ancora scaduti (art. 6.1).
Il contratto in
questione non ha carattere di esclusiva e nello svolgimento delle sue attività
il gestore di portafoglio s'impegna all'osservanza del dovere di riservatezza
(art. 7).
Il contratto di
collaborazione è entrato in vigore il 1° novembre 2010 e ha una durata
indeterminata. Può essere risolto, per qualsiasi motivo o senza motivo, da una
delle parti contraenti con preavviso scritto di tre mesi, con effetto a fine
mese; oppure, in qualsiasi momento e con effetto immediato in caso di violazione
di una delle disposizioni contrattuali o da parte della banca dove il gestore
di portafoglio è inadempiente rispetto a delle direttive esterne (art. 8).
Infine, con il consenso
dei clienti, la banca può assumere la gestione dei loro conti (art. 9.2).
13. Il
questionario per l'affiliazione degli indipendenti sottoscritto il 2 agosto
2011 (doc. 34) da RI 1, indica che dal 1° settembre 2011 egli eserciterà
l'attività di promotore consulente a titolo indipendente e principale, che non è
iscritto a registro di commercio, che non ha già inoltrato una domanda
d'iscrizione come indipendente che è stata rifiutata e che non occupa dei dipendenti.
Il suo utile netto annuo presumibile sarebbe
stato di Fr. 110'000.- ed in calce al formulario il richiedente ha osservato
che "Ho già lavorato come indipendente finanziario dal 30.6.2007 al
30.5.2009 come da vostra autorizzazione! e vorrei e voglio lavorare come
indipendente.".
A seguito dell'opposizione
scritta ed orale dell'assicurato alla sua mancata affiliazione nella categoria
degli indipendenti, il 17 novembre 2011 (doc. 57) la Cassa di compensazione ha
di nuovo interpellato la Cassa di compensazione __________, a cui ha messo a
disposizione i contratti conclusi con __________ e __________, come pure
il nuovo contratto con __________; essa non ha però ricevuto dall'amministrazione
il questionario per l'affiliazione degli indipendenti compilato dal ricorrente (doc.
34).
Esaminata quindi tutta la
documentazione, nel suo parere del 1° dicembre 2011 (doc. 58) la Cassa __________
ha ritenuto che mancassero i requisiti che costituiscono indizi dell'esistenza
di un rischio economico imprenditoriale tali da giustificare lo statuto di
indipendente, come in particolare l'utilizzo di propri locali commerciali,
l'occupazione di personale, gli investimenti importanti, l'assunzione di
perdite, il rischio d'incasso e del delcredere. Inoltre, ha ricordato che lo
stesso UFAS, in passato, avrebbe confermato che "in caso di mancanza di
un rischio imprenditoriale, non è possibile considerare l'attività di
"mediatore" come una persona indipendente.".
Pertanto, le commissioni ricevute per
conto della __________, della __________ e della __________ costituiscono un
reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente.
Nelle more istruttorie,
il 16 luglio 2012 il Tribunale ha chiamato in causa __________ (doc. XV) e __________
(doc. XIII), essendo state ritenute dalla Cassa di compensazione come datrici
di lavoro del ricorrente con le decisioni formali del 15 settembre 2011 (docc. 37
e 38) e, successivamente, anche con la decisione su opposizione del 9 gennaio
2012, che l'assicurato ha impugnato.
Il 13 agosto 2012 il
ricorrente ha prodotto al TCA una lettera con cui l'11 marzo 2012 (doc. XXIbis)
ha comunicato a __________ che cessava la propria collaborazione e quindi che riteneva
annullato l'accordo di collaborazione sottoscritto in precedenza.
Dal canto suo,
nuovamente sollecitata dal Tribunale, l'11 ottobre 2012 (doc. XXV) __________
ha affermato che il ricorrente non ha mai avuto un rapporto di lavoro come suo dipendente
e che per quanto concerne l'accordo di collaborazione concluso il 26 luglio
2011, lo stesso non è mai stato attivato e, quindi, non ha mai generato redditi
a favore dell'assicurato, motivo per cui tale accordo è stato formalmente
revocato il 24 luglio 2012 (doc. XXV/1) con effetto immediato.
Di simile tenore è lo
scritto del 27 luglio 2012 (doc. XVIII) di __________ facente seguito alla summenzionata
chiamata in causa. Infatti, questa banca ha confermato che il 29 novembre 2010 ha concluso un contratto di gestore indipendente esterno con l'assicurato, ma, in quanto tale, quest'ultimo
non le ha mai apportato clienti e nemmeno ha mai gestito dei conti. Per questo
motivo non gli sono mai state pagate delle rimunerazioni a qualsiasi titolo e,
stante questa situazione, il 30 aprile 2012 l'istituto ha rescisso il contratto con il ricorrente, con il quale non ha più alcuna relazione contrattuale.
Da quanto precede
discende che non è possibile ritenere che, dal 1° settembre 2011 ad oggi,
l'insorgente abbia svolto un’attività dipendente. In particolare in favore di __________
né tanto meno di __________, non avendo egli, a tutti gli effetti, né realmente
collaborato con questi istituti bancari e neppure concretamente percepito alcun
compenso derivante dai predetti contratti di collaborazione.
In tali circostanze,
nell'arco di tempo in cui detti contratti erano in essere fra le parti, non vi
sono pertanto elementi fondati e reali per confermare lo statuto contributivo
di dipendente dell'assicurato attribuitogli dall'amministrazione.
Non si può ritenere
che il signor RI 1 abbia svolto attività dipendente in favore dei due istituti
bancari perché, come detto, egli non ha avviato nulla, non ha sviluppato alcun
contratto. Non è quindi possibile valutare se un’attività concreta sarebbe
stata da qualificare quale indipendente o meno e quindi se, nonostante le
modalità di incasso previste per le proprie competenze (elemento su cui la
Cassa fa maggiormente leva per la qualifica) il signor RI 1 avrebbe o meno
corso un rischio aziendale concreto. Il fatto di conferire, da parte del
mandante, un ordine alla banca di riversare una parte delle fees (cui il
cliente avrebbe diritto alla luce dell’ammontare degli investimenti effettuati)
al suo mandatario non necessariamente implica assenza di un rischio aziendale.
14. Dagli
atti risulta, inoltre, che il 21 febbraio 2011 (doc. 56.1) il ricorrente ha
sottoscritto un contratto di mediazione con __________, ma quando il 2 agosto 2011 l'assicurato ha chiesto la sua affiliazione come indipendente, non ne ha fatto menzione; questo
contratto è emerso solo in sede di audizione davanti alla Cassa il 17 novembre
2011 (doc. 56).
Per questo motivo,
nessuna delle decisioni formali del 15 settembre 2011 con cui l'amministrazione
ha negato all'assicurato l'affiliazione come indipendente qualificandolo, per
contro, come salariato delle due predette banche, oltre che per altre due società,
è stata (giustamente) emessa nei confronti di __________.
Di conseguenza, la decisione
su opposizione del 9 gennaio 2012 non doveva nemmeno riferirsi, sia direttamente
sia indirettamente, a questo istituto bancario, non essendo oggetto d'esame.
Ne discende quindi
che, indubbiamente, tale provvedimento è stato erroneamente notificato anche a __________
in virtù del “diritto d'informazione e del diritto di essere sentiti"
(doc. A2 punto 6) fatto valere dalla Cassa di compensazione, in quanto la decisione
su opposizione (art. 56 LGA) in discussione non le è evidentemente opponibile,
non avendo fatto preventivamente oggetto di una decisione formale (art. 49
LPGA).
15. Infine,
il TCA rileva che una delle quattro citate decisioni formali del 15 settembre
2011 (doc. 35) è stata pure intimata a __________ di __________.
In quell'occasione, la
Cassa di compensazione l'ha informata di avere respinto l'affiliazione
dell'assicurato nella categoria degli indipendenti, poiché mancavano i necessari
requisiti.
La stessa Cassa ha
altresì ricordato all'interessata di essersi già espressa, con decisione del 28
maggio 2010 (doc. 23), sulla qualifica dello statuto contributivo del ricorrente,
negandogli la qualità di indipendente, e quindi considerandola come sua datrice
di lavoro e, in quanto tale, obbligata a trattenere gli oneri sociali sulle
retribuzione versategli, ritenute salario determinante.
In effetti, già in
occasione della (seconda) domanda di affiliazione come indipendente del 13
gennaio 2010 (doc. 16), la Cassa aveva concluso che l'assicurato lavorava per
un unico committente, __________ (doc. 22), quindi doveva essere considerato come
dipendente di questa SA.
Stanti così le cose,
la predetta decisione del 15 settembre 2011 emessa nei confronti della citata
società è superflua oltre che inammissibile. Infatti, l'amministrazione si era
già pronunciata su questa fattispecie un anno e mezzo prima e quindi non poteva
più, fatti salvi i presupposti della revisione e della riconsiderazione (art.
53 LPGA) - che qui non sono dati -, determinarsi sullo stesso caso, visto che
il contratto di mediazione analizzato nel 2011 (doc. 25) è il medesimo (doc.
19) che è stato posto alla base della decisione del 28 maggio 2010.
Pertanto, la
circostanza che la decisione su opposizione si riconfermi nelle decisioni del
15 settembre 2011 e quindi che, implicitamente, il ricorrente sia nuovamente dichiarato
dipendente di __________, non ha alcuna concreta rilevanza, essendo la precedente
decisione del 2010 cresciuta incontestata in giudicato.
Non v'è quindi alcun motivo
di analizzare ulteriormente questo rapporto di collaborazione, peraltro sorto
il 1° settembre 2010 e terminato il 31 marzo 2011 (doc. 28 pag. 3), ossia sei
mesi prima del periodo a partire dal quale l'insorgente ha chiesto di essere
affiliato come indipendente.
16. Il
ricorso deve essere accolto alla luce di quanto precede, la decisione impugnata
annullata, e gli atti rinviati all’amministrazione per una nuova decisione
sull’istanza del ricorrente (se ancora attuale), ciò anche alla luce
dell’ulteriore contratto concluso dal signor RI 1 con ulteriore istituto
bancario (dpc. XXIII/B; si vedano le considerazioni di fatto sub. O).
Malgrado sia vincente
in causa, siccome non è rappresentato il ricorrente non ha diritto alle ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA).
Copia della sentenza
va intimata anche a __________, __________ e __________, quali parti cointeressate
(STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 3.4).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati alla Cassa per i suoi incombenti come alle
considerazioni che precedono.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, le spese sono poste a carico dello Stato e
non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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