30.2012.20
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
17 dicembre 2012Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2012.20
Data decisione, Autorità:
17.12.2012, TCA
Titolo:
Affiliazione quale indipendente di un medico dentista che svolge la sua attività sia in CH che in un Paese UE. Accertamento e nozione di dimora abituale secondo l'ALC. In concreto affiliazione all'estero perché il centro degli interessi personali e professionali non è in CH
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN PAESE UE
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN SVIZZERA
CITTADINO SVIZZERO O UE CHE LAVORA IN UN PAESE FUORI DALL'UE
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI DIMORA ABITUALE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI DOMICILIO
art. 1a let. a ALC
art. 23 CC
art. 24 CC
art. 1 let. h CEE1408/71
art. 1 let. i CEE1408/71
art. 1a let. a CEE1408/71
art. 13 CEE1408/71
art. 13 cpv. 1 CEE1408/71
art. 14bis cpv. 2 CEE1408/71
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.20
cs
Lugano
17 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 maggio
2012 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione formale del 3 aprile 2012, confermata dalla decisione su opposizione
del 14 maggio 2012, la CO 1__________ ha fissato definitivamente i contributi dovuti
nel 2010 dal dr. dent. RI 1 sulla base di un reddito da attività indipendente
conseguito sia in Svizzera che in __________ di fr. 379'409, dedotto un
capitale investito nell’azienda di fr. 1’120 (doc. A2).
1.2. RI 1,
rappresentato dalla fiduciaria RA 1, è insorto al TCA contro la predetta
decisione su opposizione chiedendo l’annullamento della decisione e, se del
caso, di essere sentito per discutere la vertenza (doc. I).
L’insorgente,
che rileva di esercitare l’attività di dentista indipendente a __________ e di
essere titolare, dal 1° luglio 2007, di un permesso di dimora “B” CE/AELS,
sostiene di non poter essere affiliato in Svizzera quale indipendente essendo
domiciliato in __________, dove svolge la maggior parte della sua attività di
dentista.
Il
ricorrente evidenzia che nel 2010 ha conseguito un reddito di fr. 16'963 in Svizzera e di fr. 326'409 in __________ e che, pur avendo formalmente un permesso di dimora
“B” CE/AELS, non ha effettivamente mai risieduto in forma stabile in Svizzera.
Egli è infatti domiciliato a __________ (__________), insieme alla moglie ed
alle figlie, anch’esse mai trasferitesi nel nostro Paese. Il permesso di dimora
era stato richiesto poiché l’intenzione iniziale era quella di trasferirsi in
Ticino. Questa idea è poi però stata abbandonata sin da subito e la sua
presenza in Svizzera è limitata, in maniera irregolare, ad uno/due giorni a
settimana per l’esercizio dell’attività accessoria di dentista. Allo scadere
del permesso di dimora è sua intenzione chiedere un permesso di frontaliero.
L’interessato
rileva che a comprova del suo disinteresse per la Svizzera vi è la circostanza
che non ha mai comperato alcun immobile in Ticino, mantenendo invece le
proprietà immobiliari __________, e meglio l’abitazione di famiglia e due
immobili adibiti a studi dentistici e che il risultato economico della sua
attività a __________, assoggettato alla fiscalità e alla previdenza sociale __________,
rispetto a quello conseguito a __________, è notevole.
A questo
proposito l’insorgente ha allegato copia di alcuni estratti delle agende degli
appuntamenti presso lo studio dentistico __________ per comprovare che lavora
in __________ da lunedì a mercoledì, si reca in Ticino nella giornata del
giovedì, mentre il venerdì pomeriggio lavora nuovamente in __________.
Il
ricorrente sostiene che il centro dei suoi interessi personali e professionali
non sia nel nostro Paese e chiede che la fattispecie venga giudicata
riconoscendo i preminenti aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
In
applicazione dell’art. 14bis cpv. 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 ritiene di
dover essere assoggettato al pagamento dei contributi, per la totalità dei
redditi, in __________.
Infine,
il ricorrente evidenzia che le autorità __________ lo hanno già considerato illimitatamente
imponibile nel suo Paese a livello fiscale e delle assicurazioni sociali. Un’eventuale
affiliazione in Svizzera configurerebbe un inammissibile doppio
assoggettamento.
1.3. Con risposta
del 5 luglio 2012 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.4. Il 12 luglio
2012 l’insorgente ha ribadito le sue censure ed ha allegato la notifica di
partenza definitiva dalla Svizzera con effetto dal 5 luglio 2012, rammentando
di aver chiesto un permesso di frontaliero (doc. V).
1.5. Con
osservazioni del 17 luglio 2012 l’amministrazione ha confermato la richiesta di
reiezione del ricorso poiché l’insorgente si è affiliato spontaneamente quale indipendente
nel marzo 2008, non ha indicato che avrebbe svolto in Svizzera solo un’attività
accessoria, l’indirizzo aziendale (__________) non corrisponde a quello di
residenza (__________ __________) e possedeva un permesso B. Inoltre il
ricorrente non ha mai contestato le decisioni di fissazione dei contributi del
2007, 2008 e 2009 (doc. VII).
1.6. Pendente
causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti, ponendo alcune domande al
ricorrente e richiamando l’incarto fiscale e l’incarto dell’__________. Alle
parti è stata data la possibilità di esprimersi in merito (doc. da IX a XXI).
1.7. Il 6
dicembre 2012 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza, da cui è
emerso che:
"
Il dott. RI 1 precisa a richiesta che la figlia
effettivamente è stata iscritta all'Università di __________ (CH) ma ha cessato
questo studio per rientrare in __________ a studiare a __________. Anche quando
era a __________ CH rientrava durante i week end in __________. Giusto dire che
ha completato il suo liceo a __________ vivendo a __________.
Corrisponde al vero che la moglie __________ ha
acquisito il permesso di dimora in Svizzera a partire dall'ottobre 2010 cui ha
rinunciato nel corso del presente anno o del 2011. La signora ha comunque
sempre mantenuto il domicilio in __________.
Il dott. RI 1 precisa che gli immobili in __________
esistono tuttora, la proprietà dello studio è intestata alla moglie, e lui e la
moglie dispongono oltre di una proprietà famigliare attualmente in fase di
ristrutturazione, anche di 2 appartamenti che sono locati.
Per quanto attiene al rilievo secondo cui a
livello fiscale 2009 e 2010 vi sarebbe una contraddizione tra questa
circostanza e l'indicazione di assenza di redditi di immobili all'estero, il
dott. RI 1 spiega che la dichiarazione fiscale è sempre stata fatta da un
fiduciario e quindi non sa spiegarsene la ragione. Egli conferma l'esistenza
ancora oggi di questi immobili e l'esistenza di introiti.
A domanda del rappr. della Cassa esso precisa che
nella dichiarazione d'imposta 2009 è indicato "altri redditi" di fr.
526'000.-- ed il dott. RI 1 rileva che si tratta di reddito conseguito in __________
come il riparto della tassazione 2009 conferma.
La Cassa precisa che per gli anni 2009 e
antecedenti sono stati fatturati esclusivamente i contributi calcolati sul
reddito conseguito in Svizzera e non invece sul reddito complessivo. La Cassa
spiega che questo è derivato dal fatto che a livello fiscale precedentemente al
2010 i redditi __________ venivano indicati con la dicitura "altri redditi"
e non invece come nel 2010 come reddito da attività indipendente accessoria
estera.
In questo senso, precisa il dott. RI 1, il
fiduciario a cui è stata demandata la gestione della questione fiscale
rispettivamente contatti con le autorità non ha reagito, non ne sappiamo le
ragioni.
Il Giudice avvisa la parti che in teoria il dott.
RI 1 potrebbe vantare una buona fede per il fatto che per 3 anni la Cassa gli
ha fatturato contributi unicamente sulla parte del reddito conseguito in
Svizzera e ciò per le ragioni appena evidenziate.
Egli concede quindi alle parti di potersi
esprimere in merito.
Il Giudice dichiara l'istruttoria chiusa e verrà
emanata una decisione nei tempi più contenuti.
Da ultimo i rappresentanti del ricorrente ci
tengono a sottolineare che sul reddito conseguito in Svizzera e che viene
considerato in __________ per il calcolo dell'aliquota fiscale vengono pagati i
contributi in __________.” (doc. XXIII)
in
diritto
2.1. In concreto,
oggetto del contendere, è la questione di sapere se nel 2010 il ricorrente deve
pagare i contributi quale indipendente in Svizzera e, in caso di risposta
positiva, se vanno presi in considerazione anche i redditi conseguiti in __________.
2.2. Per l’art.
153a cpv. 1 LAVS per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n.
1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo
regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente
legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004
relativo all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità
europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro
versione aggiornata;
b.
la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2
dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata.
L’art.
153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le disposizioni della legge fanno uso
dell’espressione “Stati membri della Comunità europea”, questa espressione è
riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera
a.
Va a questo proposito
rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo
tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone"
(RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la
sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal
regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97, regolamento (CE)
N.
1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE)
N.
307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra
la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra
parte.
Ratione
temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CE) n. 1408/71 poiché
la decisione impugnata è stata emanata il 14 maggio 2012 e concerne i
contributi sociali dovuti nel 2010 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid.
4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella
causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5
febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7
febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
L’ALC ed
il regolamento (CE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae.
L’interessato è di nazionalità __________ e pertanto cittadino di uno Stato
contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso
transfrontaliero, esso è senz’altro dato, poiché l’insorgente lavora sia in
Svizzera che in __________.
La
presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 1408/71.
Quest’ultimo
si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza
sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le
prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la
capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai
superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione;
h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1).
In
concreto trovano pertanto applicazione sia le norme dell’ALC che del
regolamento (CE) n. 1408/71.
Va ancora
evidenziato che dal 1° aprile 2012 anche per la Svizzera è applicabile il
regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1408/71.
Le
direttive sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA),
nell’introduzione alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:
«Le règlement (CE) n°
883/2004 (R 883/2004) et le règlement
d’application (CE) n° 987/2009 (R 987/2009) entrent
en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent plusieurs modifications en matière
d’assujettissement.
En particulier, une personne ne peut désormais plus
qu’être assujet-tie à la législation d’un seul Etat membre ou de la Suisse. En
cas d’activité salariée et indépendante simultanée, la législation de l’Etat
membre ou de la Suisse dans lequel l’activité salariée est exercée est
applicable.
Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative
pour un em-ployeur dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse, elle est
soumise à la législation de son Etat de résidence si elle y exerce une partie
substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le cas, cette personne
salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel l’employeur a son
siège.
L’assujettissement des employés des entreprises de
transport inter-national se détermine selon les règles générales de
coordination (cf. paragraphe précédent).
Les indépendants qui travaillent dans plusieurs
Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la législation de leur Etat de
résidence lorsqu’ils y exercent une partie substantielle de leur activité. Si
tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la législation de l’Etat dans lequel se
trouve le centre d’intérêt de leurs activités.
(…)
Pour les états de faits qui se sont produits avant
le 1er avril
2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être applicable en
ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait se modifie
mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois demander
l’application du nouveau règlement.»
A questo proposito l’art.
87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che se, in conseguenza del
presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato
membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II
del regolamento (CE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a
quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e
comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente
regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata
alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è
presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente
regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è
applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla
legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente
regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la
persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese
successivo.
In
concreto, essendo oggetto del contendere i contributi dovuti nel 2010, si
applica il regolamento (CE) n. 1408/71.
2.3. L’art. 1a
lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 definisce i termini “lavoratore
subordinato” e “lavoratore autonomo”.
Alla luce
di tale definizione, sono segnatamente considerati quali beneficiari del
regolamento i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o facoltativa
continuata presso un regime di sicurezza sociale destinato ai lavoratori
subordinati o autonomi (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.3; Pierre Rodière, Droit social de l’Union européenne, 2a ed.,
Parigi 2002, pag. 614, cifra marg. 646).
La Corte
di Giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha stabilito che la nozione di
lavoratore dev’essere definita secondo criteri oggettivi che caratterizzano il
rapporto di lavoro in considerazione dei diritti e degli obblighi delle persone
interessate, la caratteristica essenziale di tale rapporto consistendo nel
fatto che una persona svolge, durante un certo tempo, in favore di un’altra
persona e sotto la direzione di quest’ultima, delle prestazioni in cambio delle
quali percepisce una rimunerazione (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05,
consid. 6.4.4).
Per
“attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività
lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale
dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte
(sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza del
12 aprile 2006, inc. 35.2005.57, cfr. anche marg. 2013 delle direttive
sull’assoggettamento nella versione dal 1.1.2009).
Sono più
in generale da considerare come lavoratori tutti coloro che, in quanto tali
(cfr. DTF 131 V 395 consid. 3.2) indipendentemente dalla loro denominazione e
dall’esercizio (attuale) di un’attività professionale, possiedono la qualità di
assicurati ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati
membri (sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.4.4).
Il titolo
II del regolamento (CE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le
disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris;
art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71).
L'art. 13 del regolamento (CE) n. 1408/71 prevede:
"1. Le persone
per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione
di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale
legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona
che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è
soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un
altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la
propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b) la persona
che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta
alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro
Stato membro;
(…)
f) la
persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro
senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro
in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle
eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità
delle disposizioni di questa sola legislazione."
A norma dell’art. 14bis
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1408/71 prevede che:
“2. La persona che di norma esercita un’attività autonoma nel
territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato
membro nel cui territorio risiede, qualora eserciti parte della sua attività
nel territorio di tale Stato membro. Qualora esse non eserciti un’attività nel
territorio dello Stato membro in cui risiede, essa è soggetta alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività principale. I
criteri atti a determinare l’attività principale sono definiti dal regolamento
di cui all’articolo 98.”
2.4. Le Direttive
sull’assoggettamento al marg. 2016 nella versione valida dal 1.1.2009 (con il
1° aprile 2012 e l’entrata in vigore del regolamento 883/2004 le direttive sono
state nuovamente modificate) stabiliscono che l’ALC prevede l’assoggettamento
alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71).
Per
quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro
dell’UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell’UE non sono
assicurati all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71)
a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
L’indipendente
svizzero o di uno Stato membro dell’UE che lavora solo in Svizzera è assicurato
all’AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 let. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno
di essere distaccato.
Di regola
Fatti
i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano l’attività
indipendente in due o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono
assicurati nel luogo di residenza se una parte dell’attività vi è esercitata.
Se non esercita alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel
paese dove esercita l’attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE)
n. 1408/71).
I
cittadini svizzeri o di un Paese membro dell’UE che esercitano simultaneamente
un’attività indipendente in Svizzera e un’attività salariata in uno Stato
dell’UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al
principio dell’affiliazione in un solo Stato, marg. 2051 dal 1.1.2009).
Per il marg. 2052 (dal 1.1.2009) i cittadini
svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano simultaneamente
un’attività salariata in Svizzera e un’attività indipendente in uno Stato
dell’UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l’insieme dei redditi
acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al
marg. 2052 dal 1.1.2009).
Colui che
esercita simultaneamente un’attività sul territorio di due o più Stati deve
informare l’organo competente dello Stato di residenza (marg. 2054 dal
1.1.2009).
2.5. In concreto,
sulla base degli art. 13 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/71 e 14bis
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1408/71 l’insorgente, attivo quale indipendente
sia in __________ che in Svizzera, va assoggettato al pagamento dei contributi
sul reddito conseguito in entrambi i Paesi in un unico Stato, quello di
residenza.
Ai sensi dell’art. 1 lett. h del regolamento (CE) n. 1408/71 il
termine “residenza” indica la dimora abituale. Per l’art. 1 lett. i del
regolamento (CE) n. 1408/71 il termine “dimora” indica la dimora temporanea.
Con
sentenza 9C_474/2011 del 17 febbraio 2012 pubblicata in DTF 138 V 186 il TF, a
proposito della nozione di cui all’art. 1 lett. h del regolamento (CE) n.
1408/71, al consid. 3.3.1 ha affermato:
" 3.3.1
Gemäss Art. 1 lit. h Verordnung 1408/71 heisst "Wohnort" der Ort des
gewöhnlichen Aufenthalts. Davon ist der vorübergehende Aufenthalt zu
unterscheiden (Art. 1 lit. i Verordnung 1408/71).
Der Wohnort als gewöhnlicher Aufenthalt befindet sich an demjenigen Ort, an
welchem eine Person den Mittelpunkt ihrer Lebensführung hat. Seine
nähere Bestimmung kann von subjektiven oder objektiven Umständen abhängen. Bei
subjektiver Bestimmung richtet sich der Wohnort nach dem Willen des
Betreffenden; bei objektiver Bestimmung richtet er sich nach den äusserlichen
Lebensumständen, die notfalls auch gegen den erklärten Willen des Betreffenden
ins Feld geführt werden können (EBERHARD EICHENHOFER, in: Kommentar zum Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuchs [Hrsg.], 4.
Aufl. 2005, N. 30 f. zu Art. 1 Verordnung 1408/71;
SILVIA BUCHER, Das FZA und Anhang K des EFTA-Übereinkommens in der
sozialrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichts [1. Teil], in:
Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht 2008/2009, Epiney/Gammenthaler
[Hrsg.], S. 398 f.; PATRICIA USINGER-EGGER, Die soziale Sicherheit der
Arbeitslosen in der Verordnung [EWG] Nr. 1408/71
und in den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten,
2000, S. 86 f.). Das Gemeinschaftsrecht lässt die Frage, wie der Wohnort zu
bestimmen ist, weitgehend offen und überantwortet die nähere Bestimmung dem
jeweiligen nationalen Recht (vgl. Urteile des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften [EuGH] vom 13. November 1990 C-216/89 Reibold, Slg. 1990
I-4163; vom 27. Mai 1982 C-227/81 Aubin, Slg. 1982 S. 1991; vom 17.
Februar 1977 C-76/76 di Paolo, Slg. 1977 S. 315). In der
Rechtsprechung des Bundesgerichts beurteilt sich der Ort, wo die Person ihren
Wohnsitz hat, ausschliesslich nach objektiven Kriterien, während der innere
Wille der betreffenden Person nicht entscheidend ist (Urteil 5A_663/2009 vom 1.
März 2010 E. 2.2.2). Dabei ist die familiäre Situation lediglich eines von
verschiedenen Indizien. Massgebend sind auch Dauer und Kontinuität des Wohnens
bis zur Aufnahme der Beschäftigung, die Dauer und die Modalität der
Abwesenheit, die Art der im anderen Mitgliedstaat ausgeübten Beschäftigung
sowie die Absicht des Arbeitnehmers, wie sie sich aus den gesamten Umständen
ergibt, an den Ort vor Aufnahme der Beschäftigung zurückzukehren (BGE 133 V 137
E. 7.2 S. 145; BGE 131 V 222 E. 7.4 S. 230 mit Hinweis auf die Rechtsprechung
des EuGH).
Der Gegenbegriff "vorübergehender
Aufenthalt" hat eine weit geringere praktische Bedeutung als der Begriff
des Wohnorts. Er kommt nur im Rahmen der Gewährung von Sach- und
Dienstleistungen vor, um deren Voraussetzungen zu regeln (vgl. Art. 21 f., 31 und 54 f. Verordnung 1408/71). Danach gewährt im
Koordinationsrecht jeder Mitgliedstaat Dienst- und Sachleistungen auch den
Berechtigten anderer Mitgliedstaaten nach den einzelnen, die
Sachleistungsaushilfe regelnden Bestimmungen. Der vorübergehende Aufenthalt
besteht an dem Ort, an welchem sich ein Berechtigter in einer den
Leistungsanspruch auslösenden Lage - Behandlungsbedürftigkeit, Arbeitsunfall,
Berufskrankheit oder Komplikation während Schwangerschaft oder nach Entbindung
- befindet (EICHENHOFER, a.a.O., N. 32 zu Art. 1 Verordnung 1408/71; vgl. dazu BGE 132 V 46 E. 4 S. 50 ff. sowie Urteil 9C_562/2011 vom 29. April 2011). Ihm
haftet somit - im Vergleich zum Begriff des Wohnorts oder des gewöhnlichen
Aufenthalts - etwas Flüchtiges oder Zufälliges an.“ (sottolineature del
redattore)
In
DTF 131 V 222, al consid. 7.4, il TF ha rilevato:
"
7.4. Un
renversement de la présomption posée par cette décision ne doit cependant être
admis que de manière restrictive afin de ne pas charger financièrement un Etat
dans lequel l'intéressé n'a pas payé de cotisations. Pendant son détachement,
le travailleur séjourne temporairement dans l'Etat hôte. Il est donc nécessaire
que le travailleur acquière sa résidence habituelle dans ce pays de telle
manière qu'il ne soit plus possible de le considérer comme résidant
habituellement dans le pays de provenance (voir sur les notions de séjour et de
Considerandi
résidence, l'art. 1er let. h et i du règlement n° 1408/71). Est
décisif, le point de savoir si l'intéressé a déplacé dans l'Etat en question le
centre de ses intérêts. Le fait que le travailleur a emmené sa famille avec lui
constitue un indice important, mais pas suffisant à lui seul. Il faut en
particulier tenir compte du caractère de l'occupation exercée, du but de
l'absence du pays d'origine, ainsi que de l'intention de l'intéressé telle
qu'elle ressort de l'ensemble des circonstances (cf. EICHENHOFER EBERHARD, in:
MAXIMILAN FUCHS [éd.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3e
édition, BadenBaden 2002, p. 473; USINGER-EGGER, op. cit., p. 87; arrêt du 17
février 1977, Di Paolo, 76/76, Rec. p. 315).“
Nel
diritto interno svizzero, con riferimento agli art. 23 e 24 CC, la nozione di
domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima,
oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di
stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di
rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in
cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel
luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero,
dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento
telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve
essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di
lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il
domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono
l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il
pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri
ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF
133.
V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con
riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P
21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag.
25).
2.6
In concreto
il TCA ha effettuato numerosi accertamenti dai quali emerge che la residenza, e
meglio la dimora abituale del ricorrente ai sensi dell’art. 1 lett. h del
regolamento (CE) n. 1408/71, nel 2010 si trovava ancora in __________.
Dalle
tavole processuali (cfr. in particolare il Business Plan e richiesta di
finanziamento prodotto all’__________; doc. 31 e seguenti) si evince che
l’interessato, cittadino __________ nato nel 1958, è coniugato con __________,
ha due figlie (nate nel 1990 e 1991) ed ha uno studio dentistico di sua
proprietà in __________.
Dopo aver
terminato, nel 1985, la sua formazione di medico dentista nel suo Paese, nel 1988 ha aperto lo studio a __________ (__________; studio dentistico tutt’ora attivo con il quale
consegue un reddito importante.
Inizialmente
aveva deciso di venire a vivere in Ticino con la sua famiglia, con l’intenzione
di trasferirsi definitivamente a __________, anche perché una figlia
frequentava la __________ (cfr. doc. XIV/B) e l’acquisto dello studio del dr.
med. __________, nel gennaio 2010, costituiva un’opportunità per realizzare
questo suo progetto (cfr. doc. 32).
A questo
proposito, nel corso del mese di marzo 2008, aveva chiesto di essere affiliato
quale indipendente in Svizzera, avendo iniziato l’attività di dentista, a
titolo principale, nel nostro Paese (doc. 20) presso uno studio in via __________
(doc. 19) e, come detto, con il 1° gennaio 2010 l’interessato ha poi ripreso lo
studio del dr. med. __________ in via __________, lasciando quello precedente.
Dagli
atti richiesti dal TCA si evince che l’insorgente nel periodo oggetto del
contendere (2010) aveva una casa in affitto a __________ (doc. XVIII/C), ma
svolgeva la sua attività a __________ solo 2 giorni alla settimana, conseguendo
un reddito esiguo (fr. 16'963), rispetto a quello percepito in __________ (fr.
326'409 [cfr. anche doc. XIV/B2: “Betriebseinnahmen” lorde: Euro
863'161.48]). A __________, presso il suo studio, erano attive solo due
persone, la prima impiegata quale assistente dentale a tempo parziale il
giovedì ed il venerdì a dipendenza del numero di trattamenti da eseguire e che
ha conseguito un reddito complessivo lordo (annuo) di fr. 5'152.80, la seconda quale
donna delle pulizie dello studio dentistico e che ha ricevuto una retribuzione
complessiva lorda (annua) di fr. 2'554.50 (doc. XVIII).
In __________
per contro, l’insorgente e sua moglie sono proprietari di alcuni immobili (cfr.
doc. A8), e meglio un’abitazione famigliare e due appartamenti, intestati ad
entrambi i coniugi, e l’immobile dove è stato allestito lo studio dentistico,
intestato alla moglie (doc. A8 e XXIII).
A questo
proposito, va rilevato che __________, nel 2010 ha lavorato per lo studio in __________, occupandosi della fatturazione, della gestione del
personale, della contabilità dello studio di __________, dove nel 2010 hanno
lavorato numerose persone (18, pur con salari esigui e comprese la moglie e le
figlie) e dove il ricorrente era attivo, perlomeno, dal lunedì al mercoledì
(cfr. doc. XIV/B3). La moglie, pur mantenendo sempre il domicilio in __________,
ha ottenuto, nel corso del mese di ottobre 2010 un permesso di dimora per la
Svizzera, rinunciandovi comunque poco tempo dopo (cfr. doc. XXIII).
Il
ricorrente figura, insieme alla sua famiglia, nel registro degli abitanti di __________
(doc. 6), paga le imposte in __________ ed è affiliato quale dentista alla “__________
__________” (doc. XIV/B: il ricorrente “ist
aufgrund Abschnitt II, § 15 der Satzung seit dem 01.01.1986 bis zum heutigen
Tage Pflichtmitglied der __________ __________ und zur Zahlung der
satzungsgemässen Beiträge verpflichtet”). Nel corso dell’udienza i
rappresentanti dell’insorgente hanno inoltre confermato che „sul reddito
conseguito in Svizzera e che viene considerato in __________ per il calcolo
dell’aliquota fiscale vengono pagati i contributi in __________“ (doc. XXIII).
Per quanto concerne i
membri della sua famiglia, la figlia __________, nata nel 1990, ha frequentato il “__________ fino al luglio 2009 e dal settembre 2009 il “__________ (__________),
mentre la figlia __________, nata nel 1991, ha frequentato il “__________ a __________ nel 2007-2008 e la __________ __________ dal settembre 2008 al luglio
2010.
(abitando in __________, cfr. doc. XXIII). Dal mese di ottobre 2010 ha frequentato l’Università di __________ (Svizzera; doc. XIV/4), rientrando, durante i week end
in __________ (doc. XXIII). Successivamente ha studiato a __________ (doc.
XXIII).
Alla luce di quanto sopra
esposto questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, inizialmente
intenzionato a trasferirsi in Svizzera con tutta la sua famiglia, nel corso del
tempo ha modificato il proprio progetto, fino ad abbandonarlo completamente con
la richiesta di trasformare il permesso di domicilio di dimora di tipo “B” in
permesso di frontaliero nel luglio 2012 (permesso rilasciato il 25 luglio 2012;
cfr. doc. 1 dell’incarto dell’__________) e che nel 2010, anno oggetto del
contendere, il centro degli interessi personali e professionali del ricorrente
si trovava, oggettivamente (e soggettivamente), in __________, dove abitava prevalentemente
con la sua famiglia e dove lavorava per la maggior parte del suo tempo.
In queste condizioni, in
applicazione degli art. 1 lett. h regolamento (CE) n. 1408/71, 13 paragrafo 1
regolamento (CE) n. 1408/71 e 14bis paragrafo 2 regolamento (CE) n. 1408/71, il
ricorrente non va assoggettato in Svizzera, bensì in __________ per l’intero
provento da attività indipendente.
Il ricorso va di
conseguenza accolto, mentre la decisione impugnata va annullata.
All’insorgente,
rappresentato da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61
lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso é accolto.
§ La decisione
impugnata è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster