30.2012.23
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9 ottobre 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
30.2012.23
Data decisione, Autorità:
09.10.2012, TCA
Titolo:
La ricorrente contesta l'ammontare della rendita, evidenziando una differenza tra l'importo figurante nel certificato di salario e quello registratio nel conto individuale. La differenza è dovuta al fatto che parte dell'importo deriva da indennità di malattia non soggette a contribuzione
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
art. 21 LAVS
art. 29bis LAVS
art. 29quinques LAVS
art. 30ter cpv. 1 LAVS
art. 6 cpv. 2 let. b OAVS
art. 141 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.23
cs
Lugano
9 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 giugno
2012 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 26 aprile 2012 la Cassa CO 1 ha posto RI 1, nata il __________,
al beneficio di una rendita di vecchiaia, dal 1° aprile 2012, di fr. 2'190 al
mese, calcolata sulla base di una scala di rendita 44 (ossia la massima) ed un
reddito annuo medio determinante di fr. 73'776 (doc. 34).
B.
In seguito alle censure presentate da RI 1, l’amministrazione ha effettuato
ulteriori accertamenti, dai quali è risultato un reddito annuo medio
determinante di fr. 75'168 (doc. 22). Con decisione su opposizione del 22
giugno 2012 la Cassa ha di conseguenza aumentato l’ammontare della prestazione
a fr. 2'209 al mese (doc. 18).
C. RI
1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, evidenziando
che dai certificati di salario emerge, per il 2004 ed il 2005 un reddito di fr.
104'876, rispettivamente di fr. 103'689, mentre nell’estratto del conto
individuale figura per il 2004 un reddito di fr. 78'137 e per il 2005 di fr.
65'698. La ricorrente chiede che la rendita venga ricalcolata sulla base degli
importi evinti dai certificati di salario (doc. I).
D. Con
risposta del 10 settembre 2012 la Cassa chiede la reiezione del ricorso
evidenziando che la differenza è dovuta alla circostanza che nel 2004
l’interessata ha precepito fr. 26'738.70 di indennità di malattia, mentre nel 2005 ha conseguito indennità di malattia per fr. 37'990.75, che, in virtù dell’art. 6 cpv. 2 lett. b
OAVS, non sono soggette a contribuzione e non fanno di conseguenza parte del
salario determinante (doc. V).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata).
nel
merito
2. A
norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli
uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Per
l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il
primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età
stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.
29 cpv. 1 LAVS).
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett.
a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44
(rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52
OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di
anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter
cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo
l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo
(lett. b);
- possono essere computati
accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29
quater LAVS).
Esso si
compone:
- dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il
numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
3. Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali
sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
Fatti
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
- entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha
diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra il 1° gennaio che
segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo
diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i
quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.
29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
4. Nel
caso di specie RI 1, nata il __________, con il compimento del 64° anno di età,
ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° aprile 2012. Infatti
il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese
successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art.
21 cpv. 2 LAVS).
Con
la decisione contestata l’insorgente è stata messa al beneficio di una rendita
calcolata sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 43 anni per
una scala (massima) 44, che l’interessata, giustamente, non contesta.
Infatti,
per il calcolo della rendita di vecchiaia dell’assicurata (classe 1948)
fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1969 (1° gennaio
susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 2011 (31 dicembre che
precede il compimento del 64o anno di età). L’art. 29 bis cpv. 1 LAVS prevede
che il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento
assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).
Nel
caso di specie l’insorgente ha un periodo di contribuzione completo, eccetto il
1970 che la Cassa ha colmato utilizzando il reddito del 1968, in applicazione dell’art. 52b OAVS (“conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima
dei 20 anni”) per il quale quando la durata di contribuzione è incompleta
ai sensi dell’art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1°
gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare
lacune successive contributive (doc. 25).
Ne
segue che, in presenza di un periodo contributivo complessivo di 43 anni, alla
ricorrente va riconosciuta la scala massima (44).
L’insorgente
contesta invece le registrazioni nel conto individuale (CI) relative agli anni
2004 e 2005.
L’interessata
evidenzia che, mentre nel CI figurano importi di fr. 78’137 nel 2004 e di fr.
65'698 nel 2005 (doc. A2), nei certificati di salario figurano redditi di fr.
104'876 per il 2004 (doc. A3), rispettivamente di fr. 103'689 per il 2005 (doc.
A4).
5. A
norma dell'art. 30ter cpv. 1 LAVS per ogni assicurato obbligato a pagare i
contributi è tenuto un conto individuale (CI), sul quale sono annotate le
indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale
precisa i particolari. I redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un
lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali,
sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha
versato i contributi alla cassa di compensazione (cpv. 2).
Secondo
l’art. 141 OAVS l’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di
compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle
registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro.
L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente (cpv. 1). L’assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione
competente per la riscossione dei contributi, o a un’altra cassa di
compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni
singola cassa di compensazione. Gli assicurati all’estero indirizzano la
domanda alla Cassa svizzera di compensazione (cpv. 1bis).
L’assicurato
può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro
30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante
decisione (cpv. 2). Se non è domandato
nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di
rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte
nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica
l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti
o debitamente provati (cpv. 3).
Questo
vale anche se si tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione
di contributi versati (DTF 110 V 97 consid. 4).
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha anche precisato che la regola in tema di prova
indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, non esclude l'applicazione del principio
inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali
Considerandi
sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale,
l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF
117.
V 261 = RCC 1992 pag. 378).
Le
correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione
dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi
arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di
perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460
consid. 1).
Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a
statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva
sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).
Secondo
la giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), i contributi
versati a nome di uno dei coniugi ed iscritti nel proprio CI non possono essere
più trasferiti, dopo il termine di cinque anni della perenzione ex art. 16 cpv.
1.
LAVS, nel conto dell'altro coniuge, a meno che si tratti di un errore di
registrazione ai sensi del citato art. 141 cpv. 3 OAVS (cfr. in tal senso anche
sentenza H 272/01 del 19 novembre 2001). Trattasi, ad esempio, di un errore di
registrazione quando i contributi sono iscritti nel conto individuale della
moglie, ma versati dal marito, a seguito delle decisioni di contribuzione
intimate a quest'ultimo (RCC 1984 pag. 459).
6.
In
concreto nei certificati di salario figurano importi diversi rispetto a quelli
registrati nel conto individuale della ricorrente (cfr. doc. da A2 ad A4).
La
Cassa di compensazione convenuta ha interpellato la Cassa di compensazione
competente per stabilire a cosa fosse dovuta questa differenza.
Come
emerge dalla risposta di causa l’interessata nel 2004 e nel 2005 ha percepito delle indennità giornaliere di malattia nella misura di fr. 26'738.70 nel 2004 e di
fr. 37'990.75 nel 2005 (cfr. anche doc. da 1 ad 8). Sottraendo questi importi
dai redditi figuranti nei certificati di salario si ottengono gli importi registrati
nel CI, e meglio: per il 2004 fr. 104'876 – 26'738.70 = fr. 78'137.30
(registrati nel CI fr. 78'137; cfr. doc. A2 ed A3); nel 2005 fr. 103'689 –
37’990.75 = fr. 65'698.25 (registrati nel CI fr. 65'698; cfr. doc. A2 ed A4).
Giova
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta
d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF
125.
V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.
12; Spira, Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello
di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,
nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove
dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR
1995.
AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF
117.
V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni
sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei
fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque
privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe
alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in
caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la
legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
L’insorgente,
alla quale, assieme alla risposta di causa, è stato assegnato un termine di 10
giorni per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova (doc. VI), non ha
contestato l’entità e il conseguimento delle indennità giornaliere di malattia nel
2004.
e nel 2005.
Ora,
per l’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS non sono considerati reddito
proveniente da un’attività lucrativa le prestazioni di assicurazione in caso
d’infortunio, malattia o invalidità eccettuate le indennità
giornaliere giusta l’articolo 25 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e
l’articolo 29 della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione
militare.
Ne
segue che la registrazione nel CI degli importi di fr. 78'137 nel 2004 e di fr.
65'698 nel 2005, ossia al netto delle indennità di malattia, è corretta e va
confermata.
Tenuto
conto di questi di due dati il reddito complessivo conseguito dalla
ricorrente durante gli anni di contribuzione ammonta a fr. 2'549'240 (doc. 24).
La
somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per
gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo
esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle
tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui
uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della
prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la
rendita.
Nel
caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in
considerazione è quella del 1969.
Pertanto,
dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.260.
L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (43
anni).
Ne
discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 74'698.66
(2'549’240 X 1.260 : 43 anni), arrotondato all’importo immediatamente superiore
secondo le tabelle UFAS in fr. 75'168 per una rendita mensile di fr. 2'209 come
calcolato dall’amministrazione.
7.
Alla
luce di tutto quanto sopra, la decisione impugnata deve essere confermata,
mentre il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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