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Decisione

30.2012.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una persona vedova ha

diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

4. Nel

caso di specie RI 1, nata il __________, con il compimento del 64° anno di età,

ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° aprile 2012. Infatti

il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese

successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art.

21 cpv. 2 LAVS).

Con

la decisione contestata l’insorgente è stata messa al beneficio di una rendita

calcolata sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 43 anni per

una scala (massima) 44, che l’interessata, giustamente, non contesta.

Infatti,

per il calcolo della rendita di vecchiaia dell’assicurata (classe 1948)

fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1969 (1° gennaio

susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 2011 (31 dicembre che

precede il compimento del 64o anno di età). L’art. 29 bis cpv. 1 LAVS prevede

che il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha

compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento

assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).

Nel

caso di specie l’insorgente ha un periodo di contribuzione completo, eccetto il

1970 che la Cassa ha colmato utilizzando il reddito del 1968, in applicazione dell’art. 52b OAVS (“conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima

dei 20 anni”) per il quale quando la durata di contribuzione è incompleta

ai sensi dell’art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1°

gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare

lacune successive contributive (doc. 25).

Ne

segue che, in presenza di un periodo contributivo complessivo di 43 anni, alla

ricorrente va riconosciuta la scala massima (44).

L’insorgente

contesta invece le registrazioni nel conto individuale (CI) relative agli anni

2004 e 2005.

L’interessata

evidenzia che, mentre nel CI figurano importi di fr. 78’137 nel 2004 e di fr.

65'698 nel 2005 (doc. A2), nei certificati di salario figurano redditi di fr.

104'876 per il 2004 (doc. A3), rispettivamente di fr. 103'689 per il 2005 (doc.

A4).

5. A

norma dell'art. 30ter cpv. 1 LAVS per ogni assicurato obbligato a pagare i

contributi è tenuto un conto individuale (CI), sul quale sono annotate le

indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale

precisa i particolari. I redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un

lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali,

sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha

versato i contributi alla cassa di compensazione (cpv. 2).

Secondo

l’art. 141 OAVS l’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di

compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle

registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro.

L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente (cpv. 1). L’assicurato può chiedere inoltre alla cassa di compensazione

competente per la riscossione dei contributi, o a un’altra cassa di

compensazione, estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni

singola cassa di compensazione. Gli assicurati all’estero indirizzano la

domanda alla Cassa svizzera di compensazione (cpv. 1bis).

L’assicurato

può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro

30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante

decisione (cpv. 2). Se non è domandato

nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di

rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte

nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica

l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti

o debitamente provati (cpv. 3).

Questo

vale anche se si tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione

di contributi versati (DTF 110 V 97 consid. 4).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha anche precisato che la regola in tema di prova

indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, non esclude l'applica­zione del principio

inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali

Considerandi

sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale,

l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF

117.

V 261 = RCC 1992 pag. 378).

Le

correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione

dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi

arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di

perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460

consid. 1).

Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a

statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva

sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).

Secondo

la giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), i contributi

versati a nome di uno dei coniugi ed iscritti nel proprio CI non possono essere

più trasferiti, dopo il termine di cinque anni della perenzione ex art. 16 cpv.

1.

LAVS, nel conto dell'altro coniuge, a meno che si tratti di un errore di

registrazione ai sensi del citato art. 141 cpv. 3 OAVS (cfr. in tal senso anche

sentenza H 272/01 del 19 novembre 2001). Trattasi, ad esempio, di un errore di

registrazione quando i contributi sono iscritti nel conto individuale della

moglie, ma versati dal marito, a seguito delle decisioni di contribuzione

intimate a quest'ultimo (RCC 1984 pag. 459).

6.

In

concreto nei certificati di salario figurano importi diversi rispetto a quelli

registrati nel conto individuale della ricorrente (cfr. doc. da A2 ad A4).

La

Cassa di compensazione convenuta ha interpellato la Cassa di compensazione

competente per stabilire a cosa fosse dovuta questa differenza.

Come

emerge dalla risposta di causa l’interessata nel 2004 e nel 2005 ha percepito delle indennità giornaliere di malattia nella misura di fr. 26'738.70 nel 2004 e di

fr. 37'990.75 nel 2005 (cfr. anche doc. da 1 ad 8). Sottraendo questi importi

dai redditi figuranti nei certificati di salario si ottengono gli importi registrati

nel CI, e meglio: per il 2004 fr. 104'876 – 26'738.70 = fr. 78'137.30

(registrati nel CI fr. 78'137; cfr. doc. A2 ed A3); nel 2005 fr. 103'689 –

37’990.75 = fr. 65'698.25 (registrati nel CI fr. 65'698; cfr. doc. A2 ed A4).

Giova

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta

d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF

125.

V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.

211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

12; Spira, Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello

di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,

nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove

dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR

1995.

AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF

117.

V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni

sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe

alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in

caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

L’insorgente,

alla quale, assieme alla risposta di causa, è stato assegnato un termine di 10

giorni per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova (doc. VI), non ha

contestato l’entità e il conseguimento delle indennità giornaliere di malattia nel

2004.

e nel 2005.

Ora,

per l’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS non sono considerati reddito

proveniente da un’attività lucrativa le prestazioni di assicurazione in caso

d’infortunio, malattia o invalidità eccettuate le indennità

giornaliere giusta l’articolo 25 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e

l’articolo 29 della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione

militare.

Ne

segue che la registrazione nel CI degli importi di fr. 78'137 nel 2004 e di fr.

65'698 nel 2005, ossia al netto delle indennità di malattia, è corretta e va

confermata.

Tenuto

conto di questi di due dati il reddito complessivo conseguito dalla

ricorrente durante gli anni di contribuzione ammonta a fr. 2'549'240 (doc. 24).

La

somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione

dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi

e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per

gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo

esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle

tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui

uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della

prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la

rendita.

Nel

caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in

considerazione è quella del 1969.

Pertanto,

dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.260.

L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (43

anni).

Ne

discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 74'698.66

(2'549’240 X 1.260 : 43 anni), arrotondato all’importo immediatamente superiore

secondo le tabelle UFAS in fr. 75'168 per una rendita mensile di fr. 2'209 come

calcolato dall’amministrazione.

7.

Alla

luce di tutto quanto sopra, la decisione impugnata deve essere confermata,

mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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