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Decisione

30.2012.27

Interessi di mora sui contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto. L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di re

16 ottobre 2012Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi d'acconto dovuti

in una decisione.

Secondo l'art. 25 cpv.

1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di

contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi

d'acconto pagati.

A norma dell'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non

versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla

fatturazione.

Le casse di

compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25

cpv. 3 OAVS).

È compito delle casse di compensazione

domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie

al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art.

27 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le

autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno

fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha

ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.

23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di

compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione

competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

5. Oltre

ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che

hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono

entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il

capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art.

41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal

termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a

pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a

partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi

sono dovuti;

c. i datori di lavoro,

sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla

fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale

fatturazione;

d. i datori di lavoro,

sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio

entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine;

e. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro

30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire

da tale fatturazione;

f. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi

d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti

e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile

seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Con l'entrata in

vigore, il 1° gennaio 2008, della Legge contro il lavoro nero del 17 giugno

2005 (LLN), le lett. c e d dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sono state modificate e

hanno il seguente tenore:

"

c. i datori di lavoro, sui

contributi da compensare e sui contributi da versare

nell’ambito della procedura semplificata secondo gli

articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte

della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;

d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e

sui contributi da versare nell’ambito della procedura semplificata secondo gli

articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un

regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a

partire dal 1° gennaio dopo tale termine;".

Gli interessi cessano

di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del

regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di

reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione,

sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv.

Considerandi

2.

OAVS).

In virtù dell'art. 42

cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del

pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di

mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.

2.

OAVS).

Gli interessi sono

calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.

3.

OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003).

A proposito degli

articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni

finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire

dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv.

1.

lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi

ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente

per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che

la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).

Infine, le

summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali

sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di

calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS.

Ciò è previsto per

l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per l'assicurazione

indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed

art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv.

4.

LAVS) e per le spese amministrative prelevate su questi contributi (art. 69

cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN. 4009, 4010 e 4011

CIM.

6.

Nel

caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento

di interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per l'anno

2009.

Per quell'anno di contribuzione, l'assicurato ha versato dei contributi

personali sotto forma di quattro acconti, ciascuno di Fr. 1'031,80 (doc. 3). Il

5.

settembre 2011 (doc. 3) il ricorrente ha inoltre versato spontaneamente la

somma di Fr. 2'000.-.

L'8 maggio 2012 (doc. 2)

la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 16'521,25 i contributi AVS/AI/IPG/AFI totali per quell'anno, spese amministrative comprese, emettendo

una fattura di Fr. 10'394,05 a saldo.

Più specificatamente,

il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2009 è stato richiesto all'assicurato l'8 maggio 2012 ed il relativo

versamento è stato accreditato alla Cassa il 6 giugno 2012 (doc. 3).

Gli interessi di

ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente

fra l'ammontare degli acconti

versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2009, sono stati

calcolati dal 1° gennaio 2011 al 5 settembre 2011 giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e l'art.

41bis cpv. 2 2a frase OAVS, quindi su 245 giorni di ritardo e sull'importo dovuto a conguaglio di Fr. 12'394,05,

per un interesse di mora del 5% ammontante dunque a Fr. 421,75 (doc. 1).

Oltre a ciò, la Cassa

di compensazione ha poi calcato detti interessi di ritardo dal giorno

successivo all'incasso del versamento volontario di Fr. 2'000.- fino al giorno

della fatturazione del conguaglio (8 maggio 2012), ovvero su 243 giorni e

sull'importo restante a saldo di Fr. 10'394,05 (Fr. 12'394,05 - Fr. 2'000.-),

per l'ammontare di Fr. 350,80 applicando il medesimo tasso di interesse del 5%.

In totale, dunque, gli

interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite soglia del 25%

esistente fra l'ammontare degli

acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale per il 2009,

sono stati calcolati in Fr. 772,55 (Fr. 421,75 + Fr. 350,80).

7.

In

merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato le Direttive

sulla riscossione dei contributi nell'AVS, AI e IPG (DRC).

Queste Direttive,

nella versione in francese in vigore dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2011

- applicabili, in specie, anziché la versione in essere nel periodo di

contribuzione in oggetto, siccome più favorevole, come si vedrà, al ricorrente

-, rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati

giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS.

Per contributi d'acconto vanno

intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l'anno di contribuzione in virtù dell'art. 24 OAVS. I contributi da pagare sulla

base del conteggio (ossia da compensare) corrispondono alla differenza tra i

contributi effettivamente dovuti, come indicato, e gli acconti versati (N. 4024

DRC).

Si devono riscuotere

interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente

l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto fatturati o fissati in una decisione

sono inferiori di almeno il 25% ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I

contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole,

costituiscono il 100% (N. 4025 DRC).

Se vengono riscossi

interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, non si possono

riscuotere contemporaneamente interessi di mora conformemente alla lett. e

dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sui contributi da compensare (N. 4026 DRC).

Per il N. 4027 DRC

(modificato dal 1° gennaio 2011), gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo

la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di

compensazione se il pagamento giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino

al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2, in particolare 2a frase in fine OAVS) [in precedenza il testo era il seguente: fino al

pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e

cpv. 2 OAVS)] o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla

concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non

preveda disposizioni divergenti.

Le DRC definiscono poi specificatamente

al N. 4052 la nozione di pagamento, al N. 4054 segg. le modalità di calcolo

degli interessi e al N. 4060 segg. la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.

8.

In

concreto va evidenziato come l'assicurato,

alla luce del reddito aziendale ritenuto dall'autorità fiscale e conseguentemente pure dalla Cassa di

compensazione nel periodo d'interesse,

abbia effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr. consid. 6).

Inoltre, è opportuno

osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra

gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione

fiscale (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, come

è qui il caso per il 2009, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo

il conseguimento effettivo del reddito.

In queste circostanze,

le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata

tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (nel senso del

limite del 25% dell'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito.

In applicazione di

questo disposto, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo

che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi

da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente

dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il

conguaglio) che gli interessi diventano esigibili.

La soglia del 25% ha

lo scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice

laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata

obbliga l'amministrazione a

riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (DTF

134.

V 405, consid. 5.3.1).

9.

Quanto

all'applicazione dei disposti

OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare

che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi

d'acconto sulla base del

reddito presumibile dell'anno

di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito

determinante per l'ultima decisione

di fissazione dei contributi.

Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali

indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire

alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei

contributi d'acconto,

segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF

9C_632/2007, consid. 4.1 e DTF 134 V 405, consid. 7.2).

Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui

le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione

le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,

se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei

dati (vecchi) a loro disposizione. L'assicurato debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le

modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente

funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note

(spiacevoli) conseguenze.

In effetti, il

ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla

Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei

contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione

dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo

reddito che incidano sulla percezione dei contributi d'acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo

traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per

fissare i contributi d'acconto

sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la

quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si

riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la

Cassa può richiedere all'assicurato

(art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti

delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad

essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).

10.

Nella

fattispecie, d'avviso di questo

Tribunale, la situazione non differisce dagli altri casi giudicati in

precedenza fondandosi sull'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS (fra le ultime: STCA del 19 settembre 2011, inc. n.

30.2011

; STCA del 29 marzo 2011, inc. n. 30.2010.28; STCA del 10 maggio

2010, inc. n. 30.2009.43; STCA dell'11 febbraio 2009, inc. n. 30.2008.52; STCA del 22 ottobre 2008, inc.

n. 30.2008.14 e inc. n. 30.2008.28; STCA del 22 settembre 2008, inc. n.

30.2008

).

Per quanto concerne l'obbligo dell'assicurato di informare la Cassa di compensazione riguardo ai suoi

redditi da attività indipendente, il TCA evidenzia che l'insorgente avrebbe infatti dovuto farsi

parte diligente - come senz'altro

avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera

significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al

periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i

redditi presumibilmente conseguiti nel 2009 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale

che la Cassa potesse subito fissare adeguati contributi personali

AVS/AI/IPG/AFI da versare per quell'anno.

Questa inattività

dell'assicurato, a mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al

riguardo, citate STF 9C_632/2007 consid. 4.1; DTF 134 V 202, consid. 3.4; DTF 134 V 405, consid. 7.4), ha fatto sì che si sia

configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal

ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligarlo a pagare degli interessi moratori.

Precisamente, il

ricorrente avrebbe dovuto, e potuto, versare, entro il 1° gennaio dell'anno seguente la fine dell'anno civile successivo a quello di

contribuzione, degli acconti non inferiori

al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l'importo da versare a conguaglio non

doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non

incorrere nella sanzione dell'accollamento

di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto.

Riguardo all'esigibilità del debito

contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza (citata DTF 134

V 405, consid. 5.3.3) ha confermato che in realtà né il debito contributivo né

l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una decisione di

tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per legge con la

realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla scadenza del

periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere richiesti solo dopo

l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H 154/06 del 5 aprile 2007, consid.

6.1

).

In questo senso, va

osservato che quando l'assicurato

ha ricevuto nel 2012 la decisione di fissazione dei contributi con l'indicazione dei contributi personali

definitivi, egli era comunque già in ritardo con il pagamento dei contributi

a saldo per l'anno 2009.

Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati

caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più

dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato

la decisione di conguaglio (nel 2012) non ha avuto alcuna influenza

sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione

di interessi di mora giusta l'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato.

Alla stessa stregua,

totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale la sua dichiarazione fiscale, quando quest'ultima gli ha notificato la tassazione 2009

e quando il fisco l'ha trasmessa

alla Cassa di compensazione giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS.

La data della comunicazione

dei redditi conseguiti dall'assicurato

da parte dell'autorità fiscale

all'amministrazione ha

rilevanza unicamente perché, prima di allora, la Cassa non è in

grado di fissare definitivamente i contributi personali dovuti dagli indipendenti,

perciò non le si può imputare alcun ritardo né una negligenza nell'agire nei confronti del ricorrente.

Il pagamento della

somma a conguaglio è avvenuto nel corso del 2012; quindi egli si è trovato in

una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e

del citato disposto dell'OAVS.

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione

di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre

un beneficio d'interesse,

mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento

del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto

un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento

per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante

questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato.

Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2009 al 2012)

egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso

di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi

del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si

trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare

interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti

o compensati (DTF 134 V 405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e

STF 9C_632/2007, consid. 4.2).

11.

In

generale, l'assicurato conosce

sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La realtà evidenzia anche che l'assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli

stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la

comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come

sottolineato anche dal Tribunale federale (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1),

sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in Ticino a seguito del

cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla tassazione

biennale prenumerando a quella annuale postnumerando.

Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione

nell'avviso alle Casse preposte

all'applicazione della LAVS, i

rappresentanti dell'amministrazione

hanno osservato che l'attesa

dei "… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in

giudicato" appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un

problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio

dalla tassazione biennale a quella annuale.".

Tale evidenza, che

deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni pubbliche,

nulla toglie agli obblighi dell'assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del

suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di

versamento di interessi moratori.

In specie, le

richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base delle

notifiche di tassazione fiscale conosciute dalla Cassa a quel momento, verosimilmente

quella riferita al periodo fiscale 2001/2002 portante sui redditi conseguiti negli

anni 1999 e 2000, corrispondente, probabilmente, agli inizi dell'attività come

indipendente visto l'importo contenuto.

Più concretamente, se

non al termine dell'anno per il

quale il contributo era chiesto, ma almeno nel 2010 (per quanto conseguito sino

al 31 dicembre 2009), l'assicurato conosceva – più o meno o

poteva almeno presumere - l'entità

del proprio reddito quale indipendente (DTF 134 V 405, consid. 5.3.2).

Il ricorrente medesimo disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta

di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione)

relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2009 prima ancora

che fosse emessa la decisione di fissazione del conguaglio per i contributi

personali (nel 2012).

L'assicurato,

nonostante gli obblighi fissati dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all'art. 26 LPGA (DTF 134 V 202, consid.

3.

, DTF 134 V 405, consid. 5.2; STF 9C_173/2007 del 15 aprile

2008, citate STF 9C_632/2007, consid. 3, STF 9C_623/2007 e STF 9C_709/2007 del

26.

settembre 2008) ed alla Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva

comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi redditi (presunti)

conformemente all'art. 24 cpv.

4.

OAVS.

Se vi avesse

provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora,

dato che gli acconti versati negli anni 2009-2011 si palesavano sin da allora –

come si sono poi rivelati essere – manifestamente inferiori ai contributi

effettivamente dovuti per il 2009 e ciò oltre il limite del 25%

specificatamente previsto dall'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V 405, consid. 7.4).

Come detto, alla Cassa

non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed

avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza

fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto

interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei

contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS).

L'amministrazione, come indicato, non

poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti nel 2009

divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in

maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e

più recenti, la Cassa non era infatti nelle condizioni di adeguare i contributi

d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS)

e - correttamente - la decisione di fissazione dei contributi definitivi è

giunta soltanto nel 2012, ossia unicamente una volta conosciuti dall'amministrazione

(e non solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha effettivamente realizzato negli anni contributivi in

oggetto.

12.

Vero

è che le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali

cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1

OAVS), che queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno

fiscale alle casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha

ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui

reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 OAVS trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla

cassa cantonale di compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa

di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque

l'assicurato dal suo obbligo di notificare convenientemente all'amministrazione

le modifiche significative per la percezione di acconti sufficienti.

L'art. 27 OAVS si

riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art.

24.

OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la

marginale).

Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto

all'assicurato. Infatti, questo

disposto permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile

dell'anno di contribuzione. Per

fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi,

ma fintanto che l'amministrazione non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la

trasmissione delle notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale,

essa non può procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e,

conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.

Stanti le

considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, la

quale ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili.

Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente - che aveva

sicuramente un primario interesse a definire la questione - per non averle

tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le

concrete divergenze - peraltro da lui facilmente riconoscibili - fra il suo

reddito (presumibilmente) effettivo e gli acconti versati in precedenza. Se

avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo

carico degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V

202, consid. 3.4, DTF 134 V 405, consid. 7.4; citate STF

9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1).

Da questo profilo,

dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela

corretta, mentre le contestazioni del ricorrente in proposito vanno

integralmente respinte.

13.

La

questione dell'accollamento di

interessi di mora all'assicurato

"per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il

21.

dicembre 2006 l'ha

sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Come rammentato nella

citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3,

consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:

"

(…) Per quanto concerne

i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei

contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo

determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo

bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo.

Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i

contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo

effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di

compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in

virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di

pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno

contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis

capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei

casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni

richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo

degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da

ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà,

il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione

dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare

così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione

relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al

contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al

fine di evitare elevati interessi di mora.

Dal

canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia

informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in

materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei

contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione

degli interessi.".

Occorre ancora

evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver

informato tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante

modifica del calcolo degli interessi di mora che sarebbe entrata in vigore dal

1° gennaio 2001 (doc. IIbis punto 3.1).

E meglio che, in virtù

dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f

OAVS, dal 1° gennaio 2003 degli interessi di mora sarebbero stati prelevati

qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati

superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare. Era dunque

necessario notificarle le variazioni rilevanti (del 25%) del reddito da

attività lucrativa conseguito, onde evitare il pagamento di interessi di mora.

Va comunque osservato

che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe

prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA

C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la

giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di

questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio

degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi

ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non

debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS

arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il

Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini:

" Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano

alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite

dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano -

in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo

di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il

ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla

cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi

di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è

nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione

individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì

che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo di

versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione

compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti

adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è

praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione

fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se

tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero

verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del

ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e

renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il

versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di

compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine

va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per

contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di

compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere

applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di

compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati

contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e

onerosi.

Pertanto il Consiglio

federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora

dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si

è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.".

In conclusione, il

Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi

legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.

Di conseguenza, questa

stessa frase prevede che l'addebito

di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di

compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Questi concetti sono

stati in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF

134.

V 202), poi ancora nella menzionata sentenza del 29 agosto

2008.

(DTF 134 V 405, consid. 7.1) e nelle successive del 26 settembre 2008 (STF

9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2) concernenti

peraltro casi ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale

e matura indipendentemente da ogni colpa.

Per l'obbligo di prestare interessi di mora in

ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o

nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa

di compensazione (DTF 134 V 202, consid. 3.3.1;

STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome

l'obbligo di pagare degli

interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa

della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere

quando dovesse presentarsi un'omissione

da parte di un'altra

amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora

dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi

(DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid.

3.4

).

Queste precisazioni

del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio. Conseguentemente,

alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa per avere, semmai,

tardato ad emanare la decisione di fissazione dei contributi personali riferita

al 2009. Come visto, invece, gli interessi di mora sono diventati esigibili di

per sé stessi al 1° gennaio 2011 per l'anno di contribuzione 2009.

14.

Gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere

soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis

cpv. 2 OAVS). Questo significa che finché tutti i contributi personali

dell'assicurato esatti per l'anno

2009.

non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non

conteggiare all'interessato

degli interessi di ritardo.

E ciò,

indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente

fissati dalla Cassa.

L'art. 41bis cpv. 2 2a

frase OAVS prevede però anche che in caso di reclamo di contributi arretrati,

gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi

siano pagati entro il termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.

Al riguardo, come

visto, il N. 4027 DRC, nella versione in essere dal 1° gennaio 2011, prevede

che gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile

seguente l'anno di contribuzione

fino alla fatturazione della Cassa di compensazione se il pagamento

giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei

contributi.

Questa soluzione è più

favorevole agli assicurati, poiché nella versione precedente delle Direttive

gli interessi di mora decorrevano fino al pagamento totale dei contributi

dovuti a saldo e quindi essi maturavano anche durante i trenta giorni di tempo

concessi dalla Cassa per effettuare il pagamento dei contributi da

conguagliare, aumentando così l'importo da versare.

In concreto, con la

decisione dell'8 maggio 2012 la Cassa ha fissato i contributi personali ancora

dovuti dall'assicurato per l'anno

di contribuzione 2009. Ciò significa, dunque, che non tutti i contributi

personali per quell'anno erano già stati pagati dall'interessato, come dimostra il relativo conteggio di conguaglio dei

contributi personali.

In virtù di quanto

precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti

sulla somma rimasta scoperta fino al momento della fatturazione del

conguaglio.

Ora, dalla decisione

su opposizione (cfr. punto 4.1) si evince che il ricorrente ha pagato nel corso

del 2012 (6 giugno) i contributi da compensare fissati con la predetta decisione.

Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di

mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce

che i contributi d'acconto

versati dall'insorgente nel

corso del 2009 e del 2010 (Fr. 4'127,20) sono almeno il 25% inferiori ai

contributi che egli doveva effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio

dopo il termine dell'anno

civile seguente l'anno di

contribuzione - per l'anno di

contribuzione 2009 (Fr. 16'521,25).

In altri termini, il

conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 12'394,05), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 4'130,30), corrispondente al 25% dei

contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 16'521,25).

Neppure il versamento

volontario di Fr. 2'000.- nel corso del 2011 può soccorrere il ricorrente dall'evitare

di pagare degli interessi di ritardo, poiché detto pagamento è giunto dopo il

termine dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed il conteggio finale (Fr.

16'521,25 - Fr. 4'127,20 - Fr. 2'000.- = Fr. 10'394,05) è comunque sempre

superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti.

Pertanto, sulla

differenza ancora esatta per il 2009 - siccome gli interessi vengono

calcolati sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 10'394,05) e quindi non solo sulla parte superante

il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli

interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2010) l'anno di contribuzione (2009), quindi dal

1° gennaio 2011 (cfr. consid. 6).

Questi interessi

decorrono poi, nel caso concreto, fino al momento della fatturazione da

parte della Cassa di compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed art.

41bis cpv. 2 2a frase OAVS), che in specie è avvenuta l'8 maggio 2012.

Fino a quell'istante, dunque, il ricorrente si trovava

in mora nei confronti dell'amministrazione.

Non va però

dimenticato che l'assicurato ha effettuato un versamento volontario di Fr.

2'000.- nel corso del 2011, perciò gli interessi vanno calcolati suddividendo

in due il periodo di ritardo.

Ne discende pertanto che,

sulla base dell'art. 41bis cpv.

1.

lett. f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, la Cassa di compensazione

ha giustamente proceduto calcolando degli interessi di mora fino all'incasso

del pagamento spontaneo e poi fino al momento della fatturazione del conguaglio

(N. 4027 DRC), misura peraltro più favorevole all'assicurato, riducendo della

somma versata il capitale ancora da saldare su cui calcolare gli interessi di

ritardo.

In altri termini, si

ha un primo interesse di ritardo che va calcolato dal 1° gennaio 2011 al 5

settembre 2011 (245 giorni), fissandolo in Fr. 421,75 ([Fr. 12'394,05 x 5 x 245] : [360 x 100]).

Un secondo importo per

gli interessi di mora va poi ancora calcolato dal 6 settembre 2011 all'8

maggio 2011 (243 giorni), cifrandolo in Fr. 350,80, siccome determinato sul

capitale ridotto pari a Fr. 10'394,05 ({[Fr. 12'394,05 - Fr. 2'000.-] x 5 x

243} : [360 x 100]), tenuto infatti conto del versamento spontaneo effettuato

dal ricorrente nel 2011.

Si ottiene quindi che

gli interessi di ritardo per i contributi personali dovuti per il 2009 assommano

a Fr. 772,55 (Fr. 421,75 + Fr. 350,80)

Occorre infine

specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e

quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal

caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora.

L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso, implicitamente,

puntualizza che i contributi effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La

legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di

calcolo per determinare l'oggetto

da addebitare con interessi moratori.

15.

Tutto

ben considerato ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei

confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente, in

funzione dell'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, l'ammontare di Fr. 772,55 per

interessi di ritardo sui contributi personali dovuti per l'anno di

contribuzione 2009.

La decisione impugnata

deve pertanto essere confermata ed il ricorso va integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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