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Decisione

30.2012.29

Ripresa di un bonus accreditato ma non versato al proprio dipendente. Nel preciso caso di specie, trattandosi di una mera aspettativa non realizzatasi a causa della nadamento sfavorevole della società

17 dicembre 2012Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I citati

marginali sono stati adottati sulla base di sentenze dell’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) confermate ancora di recente.

L'Alta Corte, in una sentenza del 30 gennaio 1957

nella causa H 163/56, pubblicata in RCC 1957 pag. 178, ha avuto modo di rilevare che i contributi sono dovuti dall'istante in cui il reddito è

acquisito, vale a dire dal momento in cui un salario esigibile o un anticipo di

salario sono stati versati, poco importa l'epoca in cui l'attività lucrativa è

stata esercitata o la data del regolamento dei pagamenti e dei conti effettuati

con la Cassa di compensazione. L'Alta Corte ha poi aggiunto che se il diritto

al salario è acquisito mediante iscrizione nei registri a credito del conto del

salariato, il debito contributivo nasce al momento in cui questa iscrizione

viene fatta, riservati i casi in cui viene provato che l'iscrizione corrisponde

soltanto ad una promessa di salario o ad un salario eventuale; un'ulteriore

rinuncia a un salario messo in conto non modifica il debito contributivo.

In un'altra sentenza pubblicata in RCC 1958, pag. 393, la nostra Massima

Istanza ha rilevato che nel caso in cui un salariato acconsenta a che la sua

retribuzione gli sia accreditata, è da presumere che essa sia stata realizzata

al momento dell'accreditamento, a meno che quest'ultimo, a causa di difficoltà

finanziarie del datore di lavoro, rappresenti una semplice aspettativa di salario.

Nella sentenza del 9 luglio 1975 nella causa N.

SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha ribadito che i contributi

devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il

suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento in contanti del

salario o quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente.

In una sentenza del 7 dicembre 2001 nella causa

J., H 186/01, l’allora TFA ha ancora confermato il principio secondo il quale

il salario è considerato realizzato quando lo stesso è accreditato al lavoratore

dipendente:

"

(…)

Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 LAVS, les

cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en

pourcent du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Elles sont

retenues lors de chaque paie et doivent être versées périodiquement par

l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Les modalités de

paiement du salaire, convenues entre employeur et employé, demeurent sans

incidence sur la perception des cotisations. Ainsi, les parties aux rapports de

travail peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du versement du

salaire sur un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière hypothèse,

un revenu est réputé réalisé et donne lieu à la perception de cotisations au

moment où il est porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4). (…)"

Nella sentenza H 78/03 del 13 settembre 2004, l’Alta

Corte, a proposito del pagamento di contributi nel caso in cui il salario non è

stato versato, ha affermato:

"

(…) 6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito

contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono

essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da

attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227

consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88

consid. 2). Di conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato

realizzato viene considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.

6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si

verifica se il salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure

risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile

(STFA 1966 pag. 205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166

consid. 4a e 110 V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in

welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se, eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì

soltanto accreditata nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di

compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato

realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i

lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza

di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36

consid. 2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen

in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9 ).

La deroga alla presunzione secondo cui il reddito

si realizza al momento della registrazione contabile è stata (inizialmente)

ammessa da questo Tribunale in casi del tutto particolari, come attesta la

fattispecie riportata in STFA 1957 pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la situazione di un direttore, al tempo stesso amministratore delegato

della società datrice di lavoro, che, in un momento di grave difficoltà

finanziaria della ditta, si era visto unicamente registrare contabilmente il

salario di due anni senza per contro percepirlo effettivamente (il nominato

direttore aveva inoltre pure concesso dei prestiti alla società in questione).

In quella vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni, in

considerazione della particolarità del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera

aspettativa facendo notare che l'interessato, a conoscenza, per la posizione

rivestita, della reale situazione, doveva mettere in conto il fatto che un

pagamento dei salari allibrati sarebbe stato solamente possibile se la

situazione finanziaria si fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha

qualificato il diritto al salario dell'interessato quale mera aspettativa, la

cui realizzazione dipendeva dall'andamento degli affari del datore di lavoro

(cfr. pure RCC 1976 pag. 88 consid. 2, nel cui ambito è stata confermata tale

prassi).

6.2.2 In una fase successiva, queste deroghe sono

state ammesse anche in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una

sentenza inedita del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di

qualificare quale mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da

una ditta nella rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione

del fatto che la datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e

sin dagli inizi era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di

esercizio che le impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso

anche le sentenze del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia

la realizzazione del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del

fatto che lo stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società;

sul significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18

dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente

alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992 in re S.). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha attribuito agli importi così accreditati

unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata sia dal profilo temporale

che della sua commisurazione, stabilendo di conseguenza - dal momento che le

pretese salariali non si erano realizzate nel periodo in questione - che un

debito contributivo, e a maggior ragione un obbligo di risarcimento, non

potevano essere insorti.

6.2.3 Come dimostrano peraltro i richiami -

operati anche dalle sentenze più recenti - alla giurisprudenza enunciata al

consid. 6.2.1, l'eccezione alla regola che considera di principio realizzato il

reddito al momento del suo allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo

restrittivamente e solo se ne sono date le condizioni del caso concreto.

Sarebbe di conseguenza errato volere dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio

1992 in re S. un principio generale atto a capovolgere la presunzione di base

e qualificare affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un

regolare contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che

il datore di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire

diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare

simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro,

rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali,

omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad

esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con

mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario. Come

giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata di

una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i lavoratori

salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il proprio

lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze previdenziali

(sostanzialmente uguale il parere espresso dall'Istituto delle assicurazioni

sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II pag. 534).

7.

7.1 Nel caso in esame non è contestato che alcuni

salari maturati da parte dei dipendenti della fallita non sono stati

effettivamente versati. I salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e

accreditati ai lavoratori nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa

di compensazione dal datore di lavoro.

7.2 Alla luce dei principi giurisprudenziali

suesposti, la Cassa poteva quindi di principio presumere che il diritto ai

salari si fosse comunque realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto

modo di giudicare nella sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice di lavoro aveva omesso di versare il salario alla sua segretaria per

almeno tre anni, il mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di

specie per un periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati

a ritenere la controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice

aspettativa. Le tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa

retribuzione dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti

della società per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza

della fallita - ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le

persone coinvolte fossero a conoscenza della natura aleatoria della

retribuzione e dovessero aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse

dall'esito futuro degli affari della società.

7.3 In tali condizioni,

il ricorrente non avendo fornito la controprova dell'esistenza di una mera

aspettativa alla rimunerazione o al salario, si può ritenere, con il necessario

grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF

126 V 360 consid. 5b), che l'accredito salariale notificato alla Cassa di

compensazione configurasse una vera e propria realizzazione dello stipendio.

Essendosi di conseguenza realizzato anche il relativo debito contributivo, al

ricorrente dev'essere addebitato il danno derivante."

Nella citata sentenza H 257/00 del 18 dicembre

2001 l’Alta Corte ha affermato:

"

b) Das kantonale Gericht hat im angefochtenen

Entscheid zu diesem Einwand keine näheren Abklärungen getroffen aus der

Erwägung heraus, praxisgemäss seien Gutschriften auf einem Kontokorrentkonto

den Lohnzahlungen gleichzusetzen und würden als Ausrichtung von Lohn

betrachtet.

Sodann seien Sozialversicherungsbeiträge auf

Lohnguthaben für 10 Monate streitig, während die Arbeitslosenkasse nur für drei

Monate Insolvenzentschädigungen ausgerichtet habe.

Das Verschulden der beiden ehemaligen Organe der

konkursiten Firma begründet die Vorinstanz damit, dass diese um die

Lohngutschrift gewusst hätten und bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt

auch um deren Beitragspflicht hätten wissen oder sich diesbezüglich zumindest

hätten erkundigen müssen.

c) Dieser Auffassung kann nicht vorbehaltlos

beigepflichtet werden. Für die Entstehung der Beitragsschuld und die

Beantwortung der Frage, wann Beiträge vom massgebenden Einkommen zu entrichten

sind, kommt es auf den Zeitpunkt an, in welchem das Erwerbseinkommen realisiert

worden ist (BGE 111 V 166 Erw. 4a mit Hinweisen; ZAK 1989 S. 308 Erw. 3a, 1985

S. 43; vgl. auch BGE 115 V 163 Erw. 4b). Wird der Lohn ausnahmsweise nicht

ausbezahlt, sondern lediglich in den Büchern des Arbeitgebers gutgeschrieben,

darf die Ausgleichskasse vermutungsweise davon ausgehen, dass das Einkommen im

Zeitpunkt der Lohngutschrift realisiert ist (EVGE 1957 S. 36 Erw. 2 und 125

Erw. 3). Dem Arbeitgeber und den betroffenen Arbeitnehmern steht jedoch der

Gegenbeweis offen, dass eine blosse Anwartschaft auf Vergütung und Lohn

vorliegt (EVGE 1957 S. 36 und 125 Erw. 2; Käser, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl., S. 112 Rz 4.9). Eine blosse

Anwartschaft auf Lohn ist beispielsweise dann gegeben, wenn die finanziellen

Considerandi

Verhältnisse des Arbeitgebers zur Zeit der Gutschrift sehr schlecht sind und

deshalb die künftige Auszahlung des betreffenden Lohnes in zeitlicher wie

masslicher Hinsicht von einer Besserung des Geschäftsganges abhängig ist (ZAK

1976.

S. 86 mit Hinweisen).

Nach der Rechtsprechung gilt die Umwandlung eines

Lohnguthabens in ein Darlehen im Zeitpunkt der Verbuchung ahv-rechtlich als

realisiert (EVGE 1960 S. 44). Eine blosse Anwartschaft hat das Eidgenössische

Versicherungsgericht dagegen angenommen bei der Verbuchung in der Rubrik

Lohnaufwand-Kreditoren einer im Aufbau begriffenen Gesellschaft, die in den fraglichen

Jahren jeweils einen Reinverlust auswies und daher nicht in der Lage war, die

streitigen Löhne auszurichten (veröffentlichtes Urteil S. vom 29. Juli 1992, H

155/90).

(…)

e) Gutschriften auf dem Kontokorrentkonto des

Arbeitnehmers sind differenziert zu betrachten und können nicht unbesehen einer

Lohnrealisierung gleichgesetzt werden. Zu prüfen ist vielmehr, ob die

Lohnforderungen durch Verrechnung mit Schulden gegenüber der Firma "realisiert"

wurden.

Wie dem vom 20. November 1995 datierten Kontoblatt

"Z.________" zu entnehmen ist, wurde der Saldo per 1. Oktober 1994

von Fr. 18'424.70 am 31. Januar 1995 mit Fr. 17'834.70 "Kauf

Lederwaren" und Fr. 17.- "Vtg. Strassenverkehrsamt Zug"

verrechnet. Am 30. Juni 1995 wurde sodann eine Umbuchung aus dem Salärkonto auf

das Konto des Z.________ von Fr. 50'754.80 vorgenommen. Die Firma war bereits

seit September 1994 praktisch ausschliesslich auf Zahlungen der am 1. Juli 1995 in Konkurs geratenen Firma N.________ GmbH in Deutschland sowie auf die kreditgebenden Banken

angewiesen. Die finanziellen Schwierigkeiten der deutschen Gesellschaft zogen

die Illiquidität der Firma I.________ AG und schliesslich deren Konkurs nach

sich.

Bei dieser Sachlage ist davon auszugehen,

dass die Gesellschaft tatsächlich nicht in der Lage war, Z.________ die

streitigen Löhne auszurichten oder mit Gegenforderungen zu verrechnen. Waren

die Lohnansprüche somit nicht realisiert, kam die Beitragsschuld nicht zur

Entstehung und können die Beschwerdeführer dafür nicht im Sinne von Art. 52

AHVG schadenersatzpflichtig erklärt werden. Bei diesen Gegebenheiten können

ihnen auch nicht die Kosten der Arbeitgeberschlusskontrolle überbunden werden

(vgl. Art. 170 Abs. 3 AHVV). Die Vorinstanz hat eine Schadenersatzpflicht der

Beschwerdeführer somit letztlich zu Unrecht bejaht.“

Infine, in una sentenza H 82/05 del 30 gennaio

2007, il Tribunale federale ha ribadito che anche se una retribuzione non viene

versata nel periodo di competenza cui si riferisce, ma semplicemente

accreditata in vista di un successivo pagamento, essa è da considerare siccome

acquisita già nel momento in cui è sorta. Ne consegue che già con

l'allibramento della posta che dovrà essere versata risultano dovuti i

contributi sociali, ritenuto altresì che le modalità di pagamento del salario

convenuto sono irrilevanti ai fini dell'esigibilità del pagamento dei

contributi alle assicurazioni sociali (cfr. citata STFA del 7 dicembre 2001,

consid. 3a).

In quel caso, nel 2002 la società ha versato all'assicurato una parte del salario e solo nel

2003.

gli ha corrisposto, a saldo delle pretese riguardanti il risultato 2002,

la differenza. Tuttavia, dalla documentazione contabile agli atti risultava che

tale somma era riferita alla gestione aziendale 2002 della SA, di cui peraltro

l'interessato era membro del consiglio di amministrazione dal 2002. Per il TF,

l'importo versato a saldo andava quindi assoggettato ai contributi sociali

riferiti all'anno 2002.

2.3

Nel caso di

specie la ricorrente è una società con sede a __________, che ha quale scopo

principale lo svolgimento di ogni attività correlata con il turismo e __________

(doc. 12).

La

società gestisce vari animatori turistici in numerose parti del mondo.

Direttore

della società, iscritta a registro di commercio nel mese di __________ __________

(doc. 12), è __________ che ha concluso un contratto di lavoro il __________ da

cui emerge che le parti si sono accordate nel senso di fissare uno stipendio

annuo di fr. 54'600 pagabile in 13 mensilità (ossia fr. 4'200 al mese), dopo deduzione

delle imposte alla fonte, dei contributi di legge e dei contributi del secondo

pilastro (doc. A2).

L’11

novembre 2008 le parti hanno modificato il contratto aumentando lo stipendio

annuo, con effetto dal 1° ottobre 2008, a fr. 104'000 (pagabile in tredici mensilità, ossia fr. 8'000 al mese; doc. A3).

Nella

dichiarazione dei salari dell’anno 2008 figura, per __________, un salario

annuo di fr. 58'760, percepito dal mese di febbraio (doc. 13), suddiviso in fr.

4'200 fino al mese di ottobre, aumentato a fr. 8'000 dal mese di novembre con

una tredicesima di fr. 4'520 (doc. 45).

Nel 2009

l’interessato ha conseguito un importo di fr. 115'860, corrispondente a un

salario mensile di fr. 8'000 fino al mese di giugno compreso, aumentato a fr.

10'000 dal mese di luglio, con un tredicesima di fr. 9'000 (doc. 43). La

differenza tra fr. 117'000 (ossia fr. 8'000 X 6 + 10'000 X 6 + 9'000) e fr.

115'860 è dovuta alla circostanza che l’interessato ha percepito anche

indennità di malattia non soggette a contribuzione (cfr. doc. 43).

Va ancora

evidenziato che nell’estratto conto n. 5650 della società, denominato “Bonus”,

e relativo alle registrazioni definitive e provvisorie per il periodo dal 13 dicembre

2007.

al 31 dicembre 2008, figura l’importo di fr. 78'000 con l’indicazione “__________

– bonus 08” (doc. 1). A questo

proposito nell’estratto conto n. 5710, concernente gli “oneri sociali”, relativo

al medesimo periodo, è stato registrato l’importo di fr. 7'250 con

l’intestazione “__________ – oneri sociali su bonus 08” (doc. 45). Il bonus è

stato stornato nel 2009 nell’estratto conto n. 8010, denominato “Ricavi

straordinari”, il 31 dicembre 2009, con l’indicazione “__________ –

rinuncia bonus 2008” per fr. 78'000

e “storno AVS su rinuncia bonus 2008 __________” per fr. 7'250 (doc. A5

e 45).

L’importo

non figura nella dichiarazione dei salari e degli assegni familiari del 2008

(cfr. doc. 4 ed allegati; doc. A6).

Con

e-mail del 19 giugno 2012 una dipendente della fiduciaria che ha notificato la

dichiarazione dei salari all’amministrazione ha affermato di aver discusso con

“il cliente per quanto riguarda l’onere AVS sul bonus accantonato e poi

stornato, chiede se una sua dichiarazione di rinuncia motivata è sufficiente

per evitare il pagamento anticipato degli oneri AVS. Le comunico che il cliente

ha rinunciato a una parte del suo stipendio per far fronte agli impegni della

società” (doc. 47).

Il 15

novembre 2010 l’ufficio di revisione della ricorrente, __________, rivolgendosi

all’assemblea generale degli azionisti, ha raccomandato di approvare il conto

annuale inerente l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, rilevando di aver

riscontrato una perdita per l’esercizio 2009 di fr. 106'293 ed una perdita

totale di bilancio al 31 dicembre 2009 di fr. 75'037. La __________ ha inoltre

osservato che la perdita di bilancio supera la metà del capitale azionario e

delle riserve legali, ma che il CdA non ha dato seguito ai disposti dell’art.

725.

CO perché la continuità aziendale non è messa in pericolo e negli esercizi

futuri la società dovrebbe tornare a produrre utili (doc. A4).

Il 24

settembre 2012 l’ufficio di revisione ha affermato che la ricorrente, in

seguito alla critica situazione economica venutasi a creare nei settori

operativi nel ramo turistico, ha dovuto procedere ad un risanamento affinché il

Consiglio di Amministrazione potesse garantire la continuità dell’azienda e

evitare il deposito dei bilanci. Il risanamento è avvenuto mediante storno del

bonus 2008 di fr. 78'000 come pure dalla rinuncia di un credito da parte di un

consulente esterno per un totale complessivo di fr. 132'151.95. Se ciò non

fosse avvenuto in applicazione dell’art. 725 cpv. 2 CO il CdA avrebbe dovuto

darne avviso al giudice e, in caso di fondato timore di eccedenza di debiti,

depositare il bilancio (doc. B1).

2.4

In concreto

la situazione non è comparabile a quella descritta nelle sentenze riportate al

considerando 2.2. In quei casi si trattava di salari cui i dipendenti avevano

regolarmente diritto in virtù del lavoro svolto, ma che, per vari motivi, pur

essendo accreditati ai lavoratori, non sono poi stati effettivamente versati. I

lavoratori avevano un credito esigibile nei confronti del datore di lavoro che

avrebbero potuto far valere in giustizia.

Nel caso

che questo TCA è chiamato a giudicare la fattispecie è differente.

__________,

direttore della società ricorrente, è stato regolarmente remunerato per

l’attività svolta nel 2008 e nel 2009, percependo mensilmente il salario

pattuito contrattualmente e sul quale sono stati regolarmente pagati i

contributi sociali.

In virtù

di un accordo tra le parti, secondo quanto affermato dalla società e da __________,

in caso di andamento favorevole dell’azienda, l’interessato avrebbe inoltre avuto

diritto ad un bonus supplementare di fr. 78'000.

Poiché la

situazione finanziaria della società, in quel momento, non lo permetteva e per

evitare di dover dar avvio alla procedura prevista dall’art. 725 cpv. 2 CO, è

stato deciso di procedere ad una misura di risanamento, ossia storno del bonus

del 2008 e rinuncia di un credito da parte di un consulente esterno.

In

concreto, a differenza di altri casi giudicati da questo TCA (e di cui si dirà

in seguito), l’interessato non aveva e non ha un credito esigibile nei confronti

del proprio datore di lavoro, ma solo un’aspettativa che non si è realizzata.

Certo,

una dipendente della fiduciaria che ha notificato la dichiarazione dei salari

alla Cassa ha affermato che “il cliente ha rinunciato a una parte dello

stipendio per far fronte agli impegni della società” (doc. 47). Tuttavia si

tratta di un’affermazione di una terza persona, non parte del contratto di

lavoro, smentita, implicitamente da __________, con lo scritto del 20 novembre

2012.

Quest’ultimo,

chiamato in causa dal TCA, ha infatti espressamente affermato che “secondo

gli accordi contrattuali non ho diritto ad alcun bonus garantito”, che era

a conoscenza dello stanziamento effettuato in sede di chiusura dell’esercizio

2008.

ma che da parte sua l’importo di fr. 78'000 “non è mai stato

considerato come acquisito in quanto dipendente dall’andamento degli affari

societari” ed ha confermato di non avere “pretese di alcun genere nei

confronti di RI 1 in questo contesto”.

Questa

fattispecie non è pertanto paragonabile ai casi in cui i dipendenti, malgrado

l’attività regolarmente svolta a favore della società, non hanno potuto

percepire quanto pattuito ed hanno, nei confronti del datore di lavoro, un

credito salariale da far valere.

Il caso

in esame si differenzia anche da quello giudicato dal TCA con sentenza del 17

aprile 2008 (30.2007.50), dove il Tribunale aveva confermato la ripresa

effettuata dalla Cassa. In quell’occasione infatti i dirigenti della società

avevano rinunciato, in un secondo tempo, a parte del salario pattuito cui

avevano diritto per il lavoro svolto e non avevano reso verosimile l’esistenza

di una mera aspettativa. Inoltre, a differenza del caso di specie, nella

dichiarazione dei salari notificata alla Cassa, “la ricorrente aveva

trasmesso (….) un conteggio salariale comprendente i salari inizialmente

accreditati a tutti i dipendenti.

Il

conteggio è stato modificato in un secondo tempo con lo stralcio del salario a

cui hanno rinunciato i dirigenti, su segnalazione della ricorrente” (pag. 13 della citata sentenza).

Neppure

il riferimento della Cassa, in sede di risposta di causa, alla sentenza 30.2007.56

del 22 gennaio 2008, può essere d’aiuto all’amministrazione.

Infatti,

in quel caso il TCA aveva confermato l’assoggettamento al prelievo dei

contributi di un importo di fr. 15'000 che la società aveva accantonato e che

già in una precedente procedura era stato considerato salario determinante. La

società, malgrado la sentenza cantonale, aveva deciso di sciogliere

l’accantonamento alcuni anni dopo registrandolo nel conto “ricavi

straordinari” e di non assoggettarlo al prelievo dei contributi. Inoltre in

quel caso il dipendente aveva esercitato un’attività lavorativa fornendo

prestazioni amministrative, ma il suo lavoro, in seguito al mancato versamento

dei fr. 15'000, non era stato remunerato.

In

concreto la retribuzione di fr. 78'000, mai versata, non corrisponde ad un

credito avente valore economico e di cui __________ può disporre. La

remunerazione non concerneva la normale retribuzione salariale mensile, su cui

la ricorrente ha del resto regolarmente versato i contributi sociali, ma

costituiva una semplice aspettativa che non si è realizzata a causa

dell’evoluzione negativa degli affari del datore di lavoro. L’importo in

questione era stato stanziato nel 2008 con un accantonamento che l’interessato

avrebbe potuto percepire in caso di andamento finanziario favorevole e non è

mai stato versato.

La

circostanza che l’andamento economico della società non era positivo è

comprovata dal fatto che l’insorgente, nel 2009, ha dovuto adottare delle misure di risanamento (storno dell’importo di fr. 78'000 e rinuncia ad

un credito da parte di un consulente) per complessivi fr. 131'151.95, senza le

quali la perdita d’esercizio di fr. 106'293 e la perdita totale di bilancio di

fr. 75'037 sarebbero state superiori (doc. B1 ed A4).

In queste

condizioni, ribadito che la retribuzione di fr. 78'000 era una mera aspettativa

che non si è realizzata, la Cassa non avrebbe dovuto procedere con la ripresa

litigiosa.

Ne segue

che il ricorso va accolto mentre la decisione impugnata va annullata nella

misura in cui conferma l’assoggettamento al prelievo dei contributi

dell’importo in discussione, compresi gli interessi moratori.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata nella misura in cui conferma la ripresa di fr.

78'000 ed i relativi interessi moratori.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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