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Decisione

30.2012.30

Ricorso contro la fissazione dei contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa respinto poiché la Cassa ha rispettato il termine di perenzione ed ha calcolato correttamente i contributi soc

8 ottobre 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante

l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito

in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il

capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo

dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3

OAVS).

La

determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di

compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali

cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L’importo

delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta

l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di

rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per

le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Se

l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in

questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2009).

Per

il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e

alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

Per

l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come

persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base

alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.

Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato

concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato

pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.

Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

A

norma dell’art. 28 cpv. 4bis OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr.,

dal 1° gennaio 2012, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), alle condizioni

dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa

sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso

oppure sciolto.

Quindi,

i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono

determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il

tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi

siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

Il

Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS

è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999

pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

5. Va

poi rilevato che per giurisprudenza federale costante, ogni tassazione fiscale

è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità.

L'Autorità

giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a

meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente

emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo

fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza

di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è

vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatori-schen AHV, N. 8.32, pag. 212;

Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit.,

ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio

2007: TF), gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento

della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti

(DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg. consid. 5a).

6. Per

quanto concerne la prescrizione dei contributi, va rilevato che in virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore

fino al 31 dicembre 2011, i contributi, il cui importo non è stato fissato in

una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non

possono essere né pretesi né pagati. In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli art. 6, 8

cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale

determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta.

Il tenore di questa

seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla

Commissione di redazione dell'Assemblea

federale (RU 2009 5021):

" In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il

termine di prescrizione scade alla fine dell'anno

civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante

o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."

Con

il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione, leggermente

modificata, dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i

contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro

un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti

non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24

capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8

capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno

dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è

passata in giudicato.

A

proposito della prescrizione cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, 2a ed., Basilea

Zurigo Ginevra 2009, ad art. 24, p. 347, N. 26 e Greber, Duc, Scartazzini, op.

cit., n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg..

Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono

essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber,

Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409).

A

determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un

credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo

contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore

di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia

l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione

precedentemente notificata.

7. Nel

caso di specie l’insorgente lamenta innanzitutto il ritardo con il quale

l’amministrazione avrebbe fissato i contributi e lo avrebbe affiliato quale

persona senza attività lucrativa.

A

torto. In concreto la Cassa di compensazione ha agito tempestivamente, giacché,

accertato che l’insorgente, dopo il decesso della moglie, non ha percepito

alcun reddito quale dipendente oppure indipendente, lo ha correttamente affiliato

quale persona senza attività lucrativa in applicazione dell’art. 10 LAVS,

emanando le decisioni di fissazione dei contributi del 2007 (nel frattempo

annullata), del 2008, del 2009 e del 2010 nel corso del 2012, ossia entro il

termine quinquennale previsto dall’art. 16 cpv. 1 LAVS.

Per

il resto il ricorrente, giustamente, non contesta la presa in considerazione,

nel calcolo dei contributi, dell’ammontare della rendita percepita in quel

periodo (fr. 28'462), come evinta dalle tassazioni (cfr. consid. 4 e 5 e doc.

da 9 a 11, nonché 21 [la posizione 126 della tassazione corrisponde alle

pensioni della previdenza professionale e individuale vincolata]) e

moltiplicata per venti conformemente all’art. 28 cpv. 3 OAVS.

Egli

evidenzia tuttavia che parte della prestazione del secondo pilastro sarebbe, a

torto, secondo l’interessato, soggetta a pignoramento.

Per

quanto concerne la correttezza dell’asserito pignoramento, va qui rilevato che

questo Tribunale non è competente ad esprimersi nel merito, trattandosi di una

questione concernente la legge federale sull’esecuzione e il fallimento (LEF).

Spetta semmai all’insorgente contestarlo innanzi alle competenti autorità.

Circa

l’ammontare della rendita presa in considerazione nel calcolo del contributo,

va evidenziato che, di massima, determinante è l’ammontare della prestazione

cui ha diritto l’insorgente prima della deduzione di eventuali importi per

debiti che, di regola, non vanno presi in considerazione nella fissazione di

quanto dovuto. Altrimenti gli assicurati gravati da debiti pagherebbero

contributi inferiori rispetto agli altri. Sono infatti qualificate di rendite

le prestazioni che contribuiscono al mantenimento dell’assicurato e, meglio, i

redditi che influenzano le condizioni sociali della persona non esercitante

attività lucrativa (DTF 127 V 70 consid. 4a).

Infine,

ritenuto che il ricorrente fa valere di trovarsi in uno stato di grave

indigenza, giustamente l’amministrazione gli ha trasmesso, con la decisione su

opposizione, il questionario per la “richiesta di riduzione dei contributi

AVS/AI/IPG”, che tuttavia, apparentemente, l’interessato non ha ancora

inviato alla Cassa.

Questo

TCA invita pertanto l’insorgente a compilare il citato documento ed a

trasmetterlo subito all’amministrazione affinché quest’ultima possa esaminare

se vi sono gli estremi per concedere la riduzione del contributo dovuto.

Si

rammenta inoltre all’interessato la facoltà di domandare di far capo a

prestazioni complementari o ad altre prestazioni assistenziali, chiedendo il

formulario ed eventuali informazioni in merito al proprio Comune di domicilio o

alla Cassa di compensazione.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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