30.2012.30
Ricorso contro la fissazione dei contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa respinto poiché la Cassa ha rispettato il termine di perenzione ed ha calcolato correttamente i contributi soc
8 ottobre 2012Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2012.30
Data decisione, Autorità:
08.10.2012, TCA
Titolo:
Ricorso contro la fissazione dei contributi dovuti quale persona senza attività lucrativa respinto poiché la Cassa ha rispettato il termine di perenzione ed ha calcolato correttamente i contributi sociali
CONTRIBUTI
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI
art. 10 LAVS
art. 16 LAVS
art. 28 OAVS
art. 29 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.30
cs
Lugano
8 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 agosto
2012 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
4 distinte decisioni formali del 26 giugno 2012 la Cassa CO 1 ha fissato i
contributi dovuti da RI 1 quale persona senza attività lucrativa per gli anni
2007, 2008, 2009 e 2010, sulla base di un reddito percepito sotto forma di
rendita di fr. 29'406 (poi moltiplicato per venti) nel 2007 e di fr. 28'462 (moltiplicato
per venti) negli anni successivi (doc. da 13 a 17).
B. Accertato
che la moglie di RI 1, nel 2007, ha pagato oltre il doppio del contributo
minimo, con decisione su opposizione del 10 agosto 2012 l’amministrazione ha
parzialmente accolto le censure dell’assicurato, nel senso che per il 2007 è
stato concesso l’esonero dal versamento dei contributi (doc. 4).
C. RI
1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). Il
ricorrente sostiene innanzitutto che la decisione sia tardiva, giacché
l’amministrazione ha domandato il pagamento dei contributi con oltre 4 anni di
ritardo. In secondo luogo l’insorgente evidenzia di essere gravemente malato e
di trovarsi in una situazione di indigenza a causa delle entrate assai scarse
di cui dispone.
D. Con
risposta del 12 settembre 2012 la Cassa propone la reiezione del ricorso, con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’insorgente deve versare contributi
quale persona senza attività lucrativa negli anni 2008, 2009 e 2010.
3. Per
l'art. 10 cpv. 1 LAVS nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 le
persone che non esercitano un'attività
lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr.
324.- a Fr. 8'400.-. Gli
assicurati che esercitano un'attività
lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un
eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-, sono considerati
non esercitanti un'attività
lucrativa.
Per
l'art. 10 cpv. 2 LAVS nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o
assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
L’art.
10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli
assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo
secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il contributo
massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano
contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale
datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il
Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni
sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente
un’attività lucrativa a tempo pieno.
Per
l’art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il
contributo minimo gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino
al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza
attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni
dell’aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa
assistite finanziariamente da terzi (lett. c).
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul
reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che
corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2 e 3 OAVS; RCC
1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato
la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in
senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di
importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla
riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una
rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha
stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che
presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al
mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle
rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza
sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI
1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina
e di giurisprudenza).
La
giurisprudenza dell'allora
Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui
contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
(DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera in particolare, per il
periodo in esame 2008-2010, come reddito conseguito sotto forma di rendite:
le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473),
le indennità giornaliere dell'assicurazione
malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle
versate da un'assicurazione
sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184),
le rendite d'invalidità e le
indennità giornaliere dell'assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti
stranieri d'assicurazione a
delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti
di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su
una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul
quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a
disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il
calcolo dell'imposta secondo il
dispendio giusta l'art. 14
LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione
di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in
maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non
sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una
persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di
un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC
1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge
che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF
125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non
rientrano, di massima, nel concetto di reddito conseguito sotto forma di
rendite, nel periodo in esame 2008-2010: le rendite dell'AVS (prese in considerazione per i
contributi dovuti dal 1° gennaio 2011; cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS e contrario
e DIN) e dell'AI federale,
nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste
assicurazioni; art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità
giornaliere dall'AI (DTF 107 V
69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag.
82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi
abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della
LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può
essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI
1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di
famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC),
le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il
cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art.
7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre
2005).
Per sostanza,
ai fini dell'art. 28 OAVS si
deve intendere l'insieme dei
beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants
II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del
marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi
(Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i
beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni
(DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante, computabile
è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono
essere detratti, fra l'altro, i
relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
4. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Fatti
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante
l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito
in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il
capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in
giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3
OAVS).
La
determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di
compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali
cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo
delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta
l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di
rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per
le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Se
l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi
proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono
determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito
annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in
questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla
fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da
quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2009).
Per
il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e
alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).
Per
l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come
persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base
alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.
Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato
concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato
pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.
Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
A
norma dell’art. 28 cpv. 4bis OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr.,
dal 1° gennaio 2012, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), alle condizioni
dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa
sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso
oppure sciolto.
Quindi,
i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono
determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il
tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi
siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il
Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS
è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999
pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).
5. Va
poi rilevato che per giurisprudenza federale costante, ogni tassazione fiscale
è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità.
L'Autorità
giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a
meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente
emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo
fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza
di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito
spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è
vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatori-schen AHV, N. 8.32, pag. 212;
Greber/Duc/ Scartazzini, op. cit.,
ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio
2007: TF), gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento
della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti
(DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg. consid. 5a).
6. Per
quanto concerne la prescrizione dei contributi, va rilevato che in virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2011, i contributi, il cui importo non è stato fissato in
una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non
possono essere né pretesi né pagati. In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli art. 6, 8
cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale
determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d'imposta.
Il tenore di questa
seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla
Commissione di redazione dell'Assemblea
federale (RU 2009 5021):
" In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il
termine di prescrizione scade alla fine dell'anno
civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante
o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."
Con
il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione, leggermente
modificata, dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i
contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro
un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti
non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24
capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8
capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno
dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è
passata in giudicato.
A
proposito della prescrizione cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, 2a ed., Basilea
Zurigo Ginevra 2009, ad art. 24, p. 347, N. 26 e Greber, Duc, Scartazzini, op.
cit., n. 9 segg. ad art. 16, pag. 409 seg..
Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono
essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber,
Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409).
A
determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un
credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo
contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore
di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia
l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione
precedentemente notificata.
7. Nel
caso di specie l’insorgente lamenta innanzitutto il ritardo con il quale
l’amministrazione avrebbe fissato i contributi e lo avrebbe affiliato quale
persona senza attività lucrativa.
A
torto. In concreto la Cassa di compensazione ha agito tempestivamente, giacché,
accertato che l’insorgente, dopo il decesso della moglie, non ha percepito
alcun reddito quale dipendente oppure indipendente, lo ha correttamente affiliato
quale persona senza attività lucrativa in applicazione dell’art. 10 LAVS,
emanando le decisioni di fissazione dei contributi del 2007 (nel frattempo
annullata), del 2008, del 2009 e del 2010 nel corso del 2012, ossia entro il
termine quinquennale previsto dall’art. 16 cpv. 1 LAVS.
Per
il resto il ricorrente, giustamente, non contesta la presa in considerazione,
nel calcolo dei contributi, dell’ammontare della rendita percepita in quel
periodo (fr. 28'462), come evinta dalle tassazioni (cfr. consid. 4 e 5 e doc.
da 9 a 11, nonché 21 [la posizione 126 della tassazione corrisponde alle
pensioni della previdenza professionale e individuale vincolata]) e
moltiplicata per venti conformemente all’art. 28 cpv. 3 OAVS.
Egli
evidenzia tuttavia che parte della prestazione del secondo pilastro sarebbe, a
torto, secondo l’interessato, soggetta a pignoramento.
Per
quanto concerne la correttezza dell’asserito pignoramento, va qui rilevato che
questo Tribunale non è competente ad esprimersi nel merito, trattandosi di una
questione concernente la legge federale sull’esecuzione e il fallimento (LEF).
Spetta semmai all’insorgente contestarlo innanzi alle competenti autorità.
Circa
l’ammontare della rendita presa in considerazione nel calcolo del contributo,
va evidenziato che, di massima, determinante è l’ammontare della prestazione
cui ha diritto l’insorgente prima della deduzione di eventuali importi per
debiti che, di regola, non vanno presi in considerazione nella fissazione di
quanto dovuto. Altrimenti gli assicurati gravati da debiti pagherebbero
contributi inferiori rispetto agli altri. Sono infatti qualificate di rendite
le prestazioni che contribuiscono al mantenimento dell’assicurato e, meglio, i
redditi che influenzano le condizioni sociali della persona non esercitante
attività lucrativa (DTF 127 V 70 consid. 4a).
Infine,
ritenuto che il ricorrente fa valere di trovarsi in uno stato di grave
indigenza, giustamente l’amministrazione gli ha trasmesso, con la decisione su
opposizione, il questionario per la “richiesta di riduzione dei contributi
AVS/AI/IPG”, che tuttavia, apparentemente, l’interessato non ha ancora
inviato alla Cassa.
Questo
TCA invita pertanto l’insorgente a compilare il citato documento ed a
trasmetterlo subito all’amministrazione affinché quest’ultima possa esaminare
se vi sono gli estremi per concedere la riduzione del contributo dovuto.
Si
rammenta inoltre all’interessato la facoltà di domandare di far capo a
prestazioni complementari o ad altre prestazioni assistenziali, chiedendo il
formulario ed eventuali informazioni in merito al proprio Comune di domicilio o
alla Cassa di compensazione.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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