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Decisione

30.2012.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2013Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i formulari E202 ed E207 relativi alla sua domanda di ottenere il pagamento

della sua pensione estera.

Inoltre, essa si è riconfermata nelle conclusioni

ricorsuali, ritenendosi "soggetto esente dall'affiliazione AVS/AI/IPG

svizzera".

Infine, con scritto dell'11 dicembre 2012 (doc.

XIX) l'assicurata ha chiesto di essere sentita "in riferimento all'avvenuta

accettazione da parte della medesima, dell'affiliazione AVS/AI/IPG di diritto

svizzero, in data 05/nov/2012", vista l'urgenza che la sua pratica

venga regolamentata, affinché possa prestare volontariato "in qualità

di persona già provvista delle coperture previdenziali assicurative CH/UE.".

Ancora con scritto del 12 febbraio 2013 (doc.

XXII) la ricorrente si è lamentata di non essere stata convocata davanti al TCA

per essere sentita e ha chiesto di "provvedere alla determinazione e

quantificazione del danno subito e subendo dalla sottoscritta, al fine di

provvederne la liquidazione per risarcimento danni subiti e subendi in

relazione alla pratica amministrativa di riferimento.".

considerato in

diritto

in ordine

2.1. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza

ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la

contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza

nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V

414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

Nella fattispecie la decisione impugnata, ossia

quella su opposizione emessa il 3 settembre 2012 dalla Cassa CO 1, porta

unicamente sull'affiliazione dell'assicurata nella categoria delle persone

senza attività lucrativa per il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012.

Pertanto, la decisione formale della Cassa di

compensazione del 29 agosto 2012 (doc. 8) con la quale l'amministrazione ha respinto

la richiesta dell'assicurata di beneficiare di una rendita di vecchiaia non

essendo dati i presupposti legali (età pensionabile, anni di contribuzione),

come tale non può essere posta qui in discussione, giacché la decisione

su opposizione porta soltanto sulla sua affiliazione alla Cassa di

compensazione come PSAL e non anche sul diritto alla rendita pensionistica (__________)

dell'interessata.

Di conseguenza, il TCA

può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata,

ossia l'affiliazione di RI 1 nella categoria delle persone senza attività

lucrativa dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012.

Le altre richieste dell'insorgente, e meglio la

definizione e la liquidazione del suo diritto ad una pensione estera da parte

delle autorità svizzere che dovrebbero subentrare alle autorità __________ nell'evasione

della sua domanda di pensionamento, così pure la valutazione della recente

istanza di potere prestare lavoro a titolo volontario (doc. XIX), sono dunque

irricevibili.

In merito alla prima questione, non va

dimenticato che il competente Servizio rendite e indennità della Cassa CO 1 si

è già pronunciato sul diritto dell'assicurata ad una rendita AVS, negandogliela

il 29 agosto 2012.

Contro questa decisione formale (art. 49 LPGA) l'interessata

ha interposto opposizione (art. 52 LPGA) in pari data (doc. 1) ma, affinché

questo Tribunale si pronunci sulla correttezza di questa questione, giusta l'art.

56 LPGA occorre che l'autorità che ha emanato la decisione formale evada l'opposizione

dell'assicurata mediante una decisione su opposizione (art. 52 cpv. 2 LPGA),

unica e sola decisione che può essere impugnata davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni mediante ricorso.

In specie, la ricorrente ha prodotto al TCA

soltanto la decisione su opposizione del 3 settembre 2012 riguardante la sua

affiliazione nella categoria delle persone che non esercitano un'attività

lucrativa, mentre nessuna altra decisione su opposizione concernente il diritto

dell'assicurata ad una rendita di vecchiaia è stata portata a conoscenza del

Tribunale, che quindi non si può pronunciare su quest'ultima tematica.

Stante l'opposizione del 29 agosto 2012 dell'assicurata,

il TCA invita quindi la Cassa di compensazione, qualora non avesse già

proceduto in tal senso, a pronunciarsi in tempi brevi sulle censure e sulle

pretese dell'interessata riguardanti il suo diritto alla rendita. Contro la

decisione su opposizione che sarà emanata, l'assicurata potrà, se lo riterrà

opportuno, rivolgersi a questo Tribunale mediante un ricorso ex art. 56 LPGA.

A titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva,

in merito alla pretesa ricorsuale che siano le autorità svizzere - e in

particolare la Cassa __________ - a pronunciarsi ed a versarle quanto di sua

spettanza a titolo di rendita di vecchiaia estera (cfr. consid. 1.7 e

1.8), che la predetta autorità è competente a decidere, semmai, soltanto nei

casi in cui il richiedente sia domiciliato all'estero, ciò che in concreto non

è dato, visto che la ricorrente è domiciliata nel nostro Cantone dal 2012 (se

non già dal 2 giugno 2011, visto che da questa data è stata tassata

fiscalmente, doc. G4 e beneficia di un permesso di dimora di tipo B, doc. G53).

Inoltre, non va dimenticato che, al riguardo, la

Cassa CO 1 si è già espressa il 27 marzo 2012 (doc. G24), invitando

l'assicurata a presentare la sua domanda pensionistica direttamente all'istituto

estero competente, siccome l'interessata non ha mai contribuito

all'assicurazione svizzera AVS.

2.2. Il TCA

rileva che in talune corrispondenze la ricorrente sembra affermare l'accettazione

della sua affiliazione all'AVS/AI/IPG svizzera (docc. XV e XIX), ciò che

renderebbe nella sostanza privo d'oggetto il suo ricorso.

Tuttavia, nei suoi numerosi e prolissi scritti, l'assicurata

non si è mai espressa chiaramente in questo senso, accompagnando la possibilità

di accettazione dell'affiliazione con condizioni o altre considerazioni tali da

non potere ammettere, con la necessaria tranquillità, che la volontà della

ricorrente sia effettivamente quella di accettare la decisione del 31 luglio

2012 della Cassa di compensazione.

Alla luce di ciò, questo Tribunale ritiene

pertanto necessario procedere con l'esame del merito della iniziale richiesta ricorsuale

di RI 1 di non essere affiliata all'AVS svizzera come persona senza attività

lucrativa, essendo già contribuente nel suo Paese di origine sin dal 1970.

nel merito

2.3. Va

preliminarmente stabilito qual è il diritto applicabile alla fattispecie,

trattandosi di una cittadina __________, ora domiciliata in Svizzera, che sostiene

di essere già affiliata all'estero e di percepire, grazie ai contributi

assicurativi versati sin dal 1970, una rendita pensionistica __________.

Secondo l'art. 153a cpv. 1 LAVS, per le persone

designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le

prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese

nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

a. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una

parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera

circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004 e

del 28 maggio 2008 relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri

della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n.

574/72 nella loro versione aggiornata;

b.

la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato

K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

L'art. 153a cpv. 2 LAVS prevede che laddove le

disposizioni della legge fanno uso dell'espressione “Stati membri della

Comunità europea”, questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo

di cui al capoverso 1 lettera a.

Va a questo proposito rammentato che il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l' "Accordo tra la Comunità europea ed i suoi

Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC),

che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CE)

N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e

ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità", modificato

ed aggiornato dal regolamento (CE) N. 118/97, regolamento (CE) N. 1290/97,

regolamento (CE) N. 1223/98, regolamento (CE) N. 1606/98 e regolamento (CE) N.

307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra

la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra

parte.

Va inoltre evidenziato che dal 1° aprile 2012

anche per la Svizzera sono applicabili il regolamento (CE) n. 883/2004, che

sostituisce il regolamento (CE) n. 1408/71, ed il regolamento d'applicazione (CE)

n. 987/2009, che sostituisce il regolamento (CE) n. 574/72.

Le Direttive sull'assoggettamento all'assicurazione

obbligatoria (DAO), nell'introduzione alla nuova versione in vigore dal 1° aprile

2012, prevedono:

"

Le règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le

règlement d'application (CE) n° 987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1er

avril 2012. Ils impliquent plusieurs modifications en matière d'assujettissement.

En particulier, une personne ne peut désormais plus

qu'être assujettie à la législation d'un seul Etat membre ou de la Suisse. En

cas d'activité salariée et indépendante simultanée, la législation de l'Etat membre

ou de la Suisse dans lequel l'activité salariée est exercée est applicable.

Lorsqu'une personne exerce une activité lucrative

pour un employeur dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse, elle est soumise

à la législation de son Etat de résidence si elle y exerce une partie

substantielle de ses activités. Si tel n'est pas le cas, cette personne

salariée est soumise à la législation de l'Etat dans lequel l'employeur a son

siège.

L'assujettissement des employés des entreprises de

transport international se détermine selon les règles générales de coordination

(cf. paragraphe précédent).

Les indépendants qui travaillent dans plusieurs

Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la législation de leur Etat de

résidence lorsqu'ils y exercent une partie substantielle de leur activité. Si

tel n'est pas le cas, ils sont soumis à la législation de l'Etat dans lequel se

trouve le centre d'intérêt de leurs activités.

(…)

Pour les états de faits qui se sont produits avant

le 1er avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d'être

applicable en ce qui concerne l'assujettissement jusqu'à ce que l'état de fait

se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés peuvent toutefois

demander l'application du nouveau règlement."

A questo proposito, l'art. 87 cpv. 8 del regolamento

(CE) n. 883/2004 prevede che se, in conseguenza del presente regolamento, una

persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla

cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n.

1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione

fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci

anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non

presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a

norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di

tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all'istituzione

competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del

presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato

membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è

presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta

legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

Ratione temporis sono applicabili sia l'ALC che

il regolamento (CE) n. 883/2004, poiché la decisione impugnata è stata emanata

il 3 settembre 2012 e concerne i contributi sociali dovuti dal 1° luglio 2012,

quindi posteriormente al 1° aprile 2012 (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006, I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid.

4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella

causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5

febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7

febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

L'ALC ed il regolamento (CE) n. 883/2004 si

applicano pure ratione personae. L'interessata è di nazionalità __________ e

pertanto cittadina di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).

Quanto al necessario nesso transfrontaliero, esso è senz'altro dato, poiché l'insorgente

ha lavorato in __________.

La presente vertenza ricade anche ratione

materiae nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

Quest'ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni

relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di

malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni

d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i

superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie

professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di

disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le

prestazioni familiari (art. 3 n. 1).

In concreto trovano pertanto applicazione sia le

norme dell'ALC che del regolamento (CE) n. 883/2004.

L'ALC, per quanto concerne le assicurazioni

sociali, rinvia al citato regolamento (CE) n. 883/2004 e meglio al titolo II ed

ai suoi art. 11-16, che contengono le norme relative alla determinazione della

legislazione applicabile.

L'art. 11 n. 1 enuncia il principio dell'unicità

della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 11

n. 2 a 16, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le disposizioni

di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris; art. 11 n. 2

lett. a del regolamento n. 883/2004).

L'art. 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede:

"1. Le persone

alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione

di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del

presente titolo.

Considerandi

2.

Ai fini dell'applicazione

del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo

o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa

autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si

applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle

rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni

in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3.

Fatti salvi gli articoli 12-16:

a) una persona

che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta

alla legislazione di tale Stato membro;

b) un pubblico

dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene

l'amministrazione da cui egli dipende;

c) una persona

che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto

Stato membro;

d) una persona

chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è

soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e) qualsiasi

altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è

soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le

altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di

prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri."

L'art. 11 n. 2 lett. e del regolamento n. 883/2004 ha per scopo di

regolare la situazione di una persona che ha cessato ogni attività salariata

sul territorio di uno Stato membro e che non adempie più le condizioni dell'art. 11 n. 2 lett. a (esercizio di un attività

salariata) o quelle di altre eventualità dell'art. 11 e degli art. 12 a 16 del regolamento (CEE) n. 883/2004 (STCA

30.2012.13

del 20 giugno 2012; STCA 30.2009.37 del 14 aprile 2010;

entrambe queste sentenze si riferiscono però all'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento

(CE) n. 1408/71).

Si tratta, per esempio, di una persona che ha

cessato le sue attività professionali sul territorio di uno Stato membro, che

riceve delle indennità di malattia in virtù della legislazione di questo Stato

membro e che va a risiedere sul territorio di un altro Stato membro senza

riprendere un'attività mentre

beneficia di queste indennità di malattia (citata STCA 30.2009.37).

Secondo l'art. 13 n. 2 lett. f del regolamento (CE) n. 1408/71, che è stato

ripreso nel citato art. 11 n. 2 lett. f del regolamento (CE) n. 883/2004, la

persona che ha cessato ogni attività salariata sul territorio di un altro Stato

membro (e che non adempie le condizioni di altre disposizioni relative alla

determinazione del diritto applicabile) è sottoposta, in virtù della

legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede, o alla legislazione

dello Stato dove ella ha in precedenza esercitato un'attività salariata mentre continua ad avervi la sua residenza,

oppure a quella dello Stato dove, se del caso, ha trasferito la sua residenza.

Questa disposizione implica ormai che una cessazione di ogni attività lucrativa,

sia essa temporanea o definitiva, pone la persona in questione al di fuori del

campo di applicazione dell'art.

13.

n. 2 lett. a del regolamento (CE) n. 1408/71 e, per analogia, dell'art. 11

n. 2 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004 (SVR 2007 IV Nr. 5 consid. 4.3;

sentenza della CGCE del 20 gennaio 2005, Laurin Effing, C-302/02, pag. I 553,

punto 43; STCA 30.2012.13 del 20 giugno 2012).

Nel caso di specie l'insorgente non svolge alcuna

attività lucrativa in Svizzera.

L'art. 16 paragrafo 2 del regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) prevede che una persona che riceve una pensione

o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede

in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall'applicazione

della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a

detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma (cfr. anche N. 3101 DAO).

Questa norma riprende l'art. 17bis del regolamento

(CE) n. 1408/71 relativo all'esenzione dall'obbligo assicurativo.

2.4

Per quanto

concerne il diritto interno svizzero, va ancora rammentato che sono assicurate

obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche domiciliate in Svizzera (art. 1a

cpv. 1 lett. a LAVS).

L'art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS prevede che non

sono assicurate le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera

per la vecchiaia e per i superstiti, se l'assoggettamento all'assicurazione

giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si

potrebbe equamente imporre.

Per l'art. 3 cpv. 1 OAVS, le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera

per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l'assoggettamento

all'assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non

si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata,

dall'assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione

competente.

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati

sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo

inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e

dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso

femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Secondo l'art. 10 cpv. 1 LAVS, gli assicurati che

non esercitano un'attività

lucrativa pagano un contributo, secondo le loro condizioni sociali, minimo di

Fr. 387.- e massimo di Fr. 9'200.-

(nel 2012). Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il

contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 387.-, sono

considerati non esercitanti un'attività

lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, modificato dal 1° gennaio 2012, pagano

il contributo minimo: a. gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa,

fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni; b. le

persone senza attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre

prestazioni dell'aiuto sociale pubblico; c. le persone senza attività lucrativa

assistite finanziariamente da terzi.

Il Consiglio federale può prevedere che altri assicurati senza attività

lucrativa paghino il contributo minimo, se non si può ragionevolmente esigere

che essi paghino contributi più elevati (art. 10 cpv. 2bis LAVS, in vigore dal

1° gennaio 2012).

Il contributo AVS è dunque pagato "secondo

le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi

tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito

sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di

interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC

1986.

pag. 350).

Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito

conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non

dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo

irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto

che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito

determinante.

L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni

in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le

caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicu-rato,

occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di

elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di

una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC

1991.

pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).

Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di

proprietà dell'assicurato,

situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants

II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del

marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi

(DTF 135 V 361; Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF

105.

V 241), i beni di cui l'assicurato

ha l'usufrutto ed i beni dei

figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante, computabile è unicamente la

sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra

l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen

in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10

LAVS).

I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per

anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita

durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito

conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo

il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante

per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale

passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art.

29.

cpv. 3 OAVS).

La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe

alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità

fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo

il dispendio giusta l'articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito

conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta

è vincolante per le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi

sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi

sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in

reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile

in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza

alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente

da quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS).

Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia

alla fissazione e alla determinazione dei contributi. L'indennità

di cui all'articolo 27 capoverso 4 è corrisposta per ogni persona senza

attività lucrativa tenuta a versare più del contributo minimo (art.

29.

cpv. 7 OAVS).

2.5

In concreto

l'insorgente non ha contestato il calcolo del contributo e quindi nemmeno la

quantificazione delle pretese finanziarie della Cassa.

L'amministrazione si è fondata sui dati evinti

dalla tassazione IC 2011 (doc. G4), e meglio su una sostanza netta di Fr. 300'000.-

e su un reddito percepito sotto forma di rendita nullo (doc. G48).

L'interessata ha invece chiesto di non essere

affiliata all'assicurazione svizzera. Implicitamente, dunque, la ricorrente ha

chiesto di essere esonerata dall'obbligo assicurativo in applicazione dell'art.

16.

del regolamento (CE) n. 883/2004 e dell'art. 3 OAVS, rilevando di essere già

assicurata quale salariata al sistema pensionistico del suo Paese di origine.

2.6

Come già

evidenziato dal TCA nella STCA 30.2012.13 del 20 giugno 2012, con sentenza H

114/05 del 9 maggio 2007, il Tribunale federale ha confermato il principio dell'affiliazione

nel nostro Paese di una cittadina svizzera, domiciliata in Svizzera, sposata

con un cittadino germanico attivo in Germania che aveva contestato, ritenendoli

contrari agli accordi internazionali, l'affiliazione come persona senza

attività lucrativa ed il calcolo dei contributi effettuato dall'amministrazione

(cfr. consid. A: “Die 1947 geborene Schweizerin

K.________ wohnt mit ihrem Ehegatten, dem 1946 geborenen deutschen Staatsangehörigen

E.________, seit März 1974 in der Schweiz. Der Ehemann ist seit mehreren

Jahrzehnten (1964) in Deutschland bei der Deutschen Unternehmung X.________

angestellt, während die Ehefrau zuletzt vom 1. Oktober 1990 bis 31. Juli 1999 in der Firma Y.________ erwerbstätig gewesen ist. Mit - insgesamt neun - Verfügungen vom 15.

November 2004 erhob die Ausgleichskasse des Kantons Thurgau gestützt auf ein

Renteneinkommen von Fr. 20'932.- und ein Vermögen von Fr. 159'925.- für die

Jahre 2000 - 2004 von K.________ AHV/IV/EO-(Akonto-)Beiträge als

Nichterwerbstätige in Höhe von jährlich Fr. 1040.60 (inkl. Verwaltungskosten, zuzüglich

Verzugszinsen für die Nacherfassung der persönlichen Beiträge 2000 - 2003). Als

Renteneinkommen berücksichtigte die Verwaltung dabei die Hälfte des vom Ehemann

in Deutschland erzielten Erwerbseinkommens von Fr. 41'864.-. Daran hielt sie

auf Einsprache hin fest (Entscheid vom 25. November 2004).”).

Con la citata pronunzia, l'Alta Corte ha

confermato la sentenza del Tribunale cantonale che aveva parzialmente accolto

il ricorso, nel senso che, confermata l'affiliazione ed il calcolo del contributo,

aveva annullato la decisione e rinviato l'incarto all'amministrazione per l'assegnazione

all'interessata di un termine per inoltrare una domanda di esonero e comprovare

di essere obbligatoriamente assicurata in Germania e di non poter pagare i

contributi in Svizzera poiché troppo gravosi (consid. 4.2:

“Die Vorinstanz hat in Anwendung dieser gesetzlichen Ordnung und der hiezu

ergangenen Rechtsprechung die Beitragspflicht der Beschwerdeführerin als

Nichterwerbstätige für die Jahre 2000 - 2004 bejaht und die Bemessung der

Beiträge nach dem hälftigen (ehelichen) Vermögen des Ehemannes bestätigt. Die

Aufhebung des vorinstanzlich angefochtenen Einspracheentscheides sowie der

Beitragsverfügungen vom 14. November 2004 erfolgte mit der Begründung, der

Beschwerdeführerin sei Gelegenheit einzuräumen, innert Frist ein Gesuch um

Befreiung der Versicherungspflicht einzureichen und den Nachweis einer bereits

bestehenden obligatorischen Versicherungspflicht in Deutschland und einer

daraus resultierenden, nicht zumutbaren Doppelbelastung zu erbringen”).

Il TF ha innanzitutto confermato che l'interessata,

in applicazione dell'art. 3 cpv. 1 seconda frase LAVS, di principio, e salvo l'eccezione

dell'art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS (cfr. consid. 2.2), è obbligatoriamente

assicurata in Svizzera (consid. 4.3.1 della citata sentenza: “Die

Beschwerdeführerin ist vorbehältlich des Vorliegens eines unter Art. 1a Abs. 2

lit. b AHVG fallenden Sachverhaltes, welcher eine Ausnahme von der

obligatorischen Versicherung zur Folge hätte und Anlass zur vorinstanzlichen

Rückweisung gab, gestützt auf Art. 3 Abs. 1 Satz 2 AHVG beitragspflichtig”).

L'Alta Corte ha poi evidenziato che il marito, cittadino germanico,

è attivo in Germania, mentre in Svizzera non paga alcun contributo sociale. Un

computo dei contributi in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS non può

pertanto trovare applicazione (consid. 4.3.1 della citata

sentenza:” (…) Die Vorinstanz hat sodann letzinstanzlich bindend (Art. 105

Abs. 2 OG, E. 3.1 hievor) festgestellt, dass der aus Deutschland stammende

Ehegatte der Beschwerdeführerin in seinem Heimatland erwerbstätig ist und in

der Schweiz keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Eine Anrechnung der

Beitragsleistungen gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG scheidet damit aus, wie

bereits die Rekurskommission einlässlich und zutreffend dargelegt hat.”).

Il TF ha in seguito esaminato la questione alla luce degli Accordi

internazionali e, meglio, della Convenzione sulla sicurezza sociale tra la

Svizzera e la Germania per il periodo fino al 31 maggio 2002 e dell'Accordo

bilaterale sulla libera circolazione delle persone per il periodo successivo al

1° giugno 2002, non ravvisando alcun motivo per annullare la decisione

cantonale.

Per quanto concerne in particolare il periodo che qui interessa,

ossia quello dal 1° giugno 2002, l'Alta Corte da una parte ha rilevato che l'applicazione

del citato accordo, ad una persona che non svolge attività lucrativa, è dubbio,

d'altra parte ha comunque lasciato la questione aperta poiché, anche se fosse

applicabile, l'interessata non potrebbe trarne alcun vantaggio. Infatti, il regolamento

(CE) n. 1408/71 non prevede alcuna norma che impedisce il prelievo del

contributo contestato, ritenuto che il principio dell'affiliazione al luogo di

lavoro secondo l'art. 13 paragrafo 2 lett. a e b del regolamento (CE) n.

1408/71 vale solo per il marito, attivo all'estero, e non per il coniuge

(consid. 4.3.2: “(…) Unter Geltung des am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft

und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedschaft über die Freizügigkeit

(FZA) schliesslich ist zwar fraglich, ob die Beschwerdeführerin als Ehefrau

eines deutschen Staatsangehörigen nicht entgegen der vom BSV vertretenen

Rechtsauffassung in den persönlichen Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71

(vgl. Art. 2) fällt (vgl. BGE 132 V 184 E. 5.3 S. 192). Diese Frage braucht indes

nicht entschieden zu werden, weil die Verordnung Nr. 1408/71 keine Bestimmung

enthält, die der streitigen Beitragserhebung entgegenstünde, gilt doch das

Beschäftigungslandprinzip gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. a und b dieser Verordnung

nur für den erwerbstätigen Ehemann der Beschwerdeführerin, aber nicht für diese

selber.”).

L'Alta Corte ha inoltre affermato che anche se il prelievo del contributo

secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS fosse qualificato quale vantaggio sociale in

applicazione dell'art. 9 cpv. 2 dell'Allegato I ALC, la norma svizzera non

violerebbe né il principio generale della parità di trattamento previsto dall'art.

9.

dell'Allegato I ALC né il principio della “non discriminazione” previsto dall'art.

2.

ALC (“Sofern die Beitragstilgung nach Art. 3 Abs. 3 AHVG

als soziale Vergünstigung gemäss Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA qualifiziert würde,

würde die schweizerische Regelung weder dem gemeinschaftsrechtlichen

Gleichheitsgebot (Art. 9 Anhang I FZA) zuwiderlaufen noch gegen das in Art. 2

FZA verankerte Diskriminierungsverbot verstossen”).

Una discriminazione diretta va esclusa, poiché l'applicazione dell'art.

3.

cpv. 3 LAVS non dipende dalla nazionalità della persona

assicurata, nel senso che la decisione non sarebbe stata differente se il

marito della ricorrente invece di essere di nazionalità tedesca fosse stato

cittadino svizzero e avesse lavorato in Germania (“Eine unmittelbare/direkte

Diskriminierung fällt von vornherein ausser Betracht, weil Art. 3 Abs. 3 AHVG

nicht an die Staatsangehörigkeit anknüpft, d.h. sich nichts an der rechtlichen

Beurteilung ändern würde, wenn der Ehemann der Beschwerdeführerin nicht

Deutscher, sondern Schweizer Bürger (mit Erwerbsort Deutschland) wäre”).

Infine, l'Alta Corte ha evidenziato che se si volesse dedurre dall'art.

3.

cpv. 3 LAVS una discriminazione indiretta perché i famigliari

di cittadini svizzeri si trovano confrontati raramente con la situazione della

ricorrente, la norma elvetica sarebbe oggettivamente giustificata dallo scopo

dell'assicurazione (“Sofern im Umstand, dass Familienangehörige von

Schweizern sich eventuell seltener in die Lage der Beschwerdeführerin finden,

eine mittelbare/indirekte Diskriminierung erblickt würde, wäre die

schweizerische Regelung im Lichte des Versicherungsgedankens objektiv gerechtfertigt

(vgl. zum Diskriminierungsverbot: in BGE 133 V 33 nicht publizierte E. 6.2 des

Urteils des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 163/03 vom 27. März

2006).”).

In concreto, analogamente a quanto stabilito nella suesposta sentenza

H 114/05 del 9 maggio 2007, il principio dell'affiliazione della ricorrente

quale persona senza attività lucrativa in Svizzera va confermato, e ciò a

maggior ragione non essendo neppure sposata con una persona attiva

professionalmente all'estero.

2.7

Per quanto

concerne la possibilità offerta dall'art. 3 OAVS di essere esonerati dal pagare

i contributi sociali, come ha rettamente osservato la Cassa di compensazione,

va qui citata la sentenza 9C_533/2011 del 15 marzo 2012, pubblicata in DTF 138

V 197. Il TF, chiamato a giudicare il caso di una cittadina francese senza

attività lucrativa residente in Svizzera, titolare di una pensione della

sicurezza sociale francese (regime generale) e di rendite del regime complementare

professionale francese, che chiedeva di essere esonerata dall'obbligo

assicurativo in Svizzera in virtù dell'art. 17bis del regolamento (CE) n.

1408/71, ha respinto la richiesta dell'interessata, non ritenendo esservi una

violazione di tale norma.

La nostra Massima istanza ha evidenziato quanto

segue:

"

(…)

5.5

A ce jour, la Cour

de justice ne s'est pas prononcée sur la portée et le sens qu'il convenait de

donner à l'art. 17bis du Règlement 1408/71. En revanche, elle a

retenu que ledit Règlement ne s'opposait pas à ce qu'une personne qui, après

avoir travaillé en qualité de salarié sur le territoire d'un Etat membre et

bénéficiant de ce fait d'une pension de retraite, établit sa résidence dans un

autre Etat membre, où elle n'exerce aucune activité, soit soumise à la

législation de ce dernier Etat. Il existait toutefois un principe général

découlant du Règlement 1408/71 selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une

rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la

couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre Etat

membre (arrêt Noij précité points 14 et 15). Ultérieurement, la Cour de

justice a précisé que ce principe s'opposait à ce que l'Etat membre sur le territoire

duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par

celui-ci de cotisations ou de retenues équivalentes prévues par sa législation

pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de

chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue

prises en charge par l'institution de l'Etat membre compétent en matière de

pension ou de rente et que les cotisations ou retenues versées ne lui assurent

aucune prestation supplémentaire compte tenu des prestations dont il bénéficie

déjà (arrêt de la CJCE du 10 mai 2001 C-389/99 Rundgren, Rec. 2001

I-3760 points 55 à 57).

5.6

De l'ensemble de ces éléments, il est possible de tirer les enseignements

suivants:

5.6.1

Le droit communautaire tend en principe à ce

que les intéressés soient soumis au régime de la sécurité sociale d'un seul

Etat membre, afin que les cumuls des législations nationales applicables et les

complications qui peuvent en résulter soient évités. C'est pourquoi les

dispositions du Titre II du règlement n° 1408/71 forment un système de règles

de conflit dont le caractère complet a comme effet de soustraire au législateur

de chaque Etat membre le pouvoir de déterminer l'étendue et les conditions d'application

de sa législation nationale, quant aux personnes qui y sont soumises et le territoire

à l'intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets. Ainsi

que la Cour de justice l'a relevé, "les Etats membres ne disposent pas de

la faculté de déterminer dans quelle mesure est applicable leur propre législation

ou celle d'un autre Etat membre", étant "tenus de respecter les dispositions

du droit communautaire en vigueur" (arrêt Ten Holder précité points 19 à

21.

et les références). Contrairement à ce que l'OFAS a constamment soutenu au

cours de la procédure, l'art. 17bis du règlement n° 1408/71 n'est pas conçu

comme une norme potestative (Kann-Vorschrift); les Etats membres ne disposent d'aucune

marge de manoeuvre lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'exemption de l'application

d'une législation au sens de l'art. 17bis du règlement n° 1408/71. Toute

interprétation contraire reviendrait sinon à vider de son sens cette

disposition et, plus généralement, à ignorer le but du système mis en place au

Titre II du règlement n° 1408/71, dès lors que le demandeur serait soumis à l'arbitraire

de l'Etat membre auprès duquel il a déposé une demande d'exemption.

5.6.2

Si le droit communautaire tend en principe à

ce que les intéressés soient soumis au régime de la sécurité sociale d'un seul

Etat membre, il peut néanmoins arriver des situations où deux législations

nationales concurrentes s'appliquent. Tel est notamment le cas lorsque le

titulaire d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre réside

sur le territoire d'un autre Etat membre. Au regard des travaux préparatoires

relatifs à l'art. 17bis du règlement n° 1408/71 et de la jurisprudence de la

Cour de justice décrite ci-dessus, lesquels ne font au final qu'exprimer la

même idée, une exemption ne peut être accordée qu'à des conditions très précises,

soit uniquement lorsque le régime d'assurance dont l'exemption est demandée n'est

pas susceptible d'apporter à la personne intéressée un bénéfice correspondant

aux contributions versées. Le but recherché par le système de l'exemption est

clairement d'éviter une situation inutile de double assurance. Tel est manifestement

le cas en matière d'assurance-maladie, lorsque la personne assurée a déjà droit

aux prestations équivalentes de cette assurance en vertu de la législation d'un

autre Etat membre (voir également l'art. 33 du règlement

n° 1408/71; EDGAR IMHOF, Über die Kollisionsnormen der Verordnung Nr. 1408/71

[anwendbares Sozialrecht, zugleich Versicherungsunterstellung], RSAS 2008 p.

337.

n. 74).

Quand bien même il n'est pas fait mention dans les

travaux préparatoires d'une telle hypothèse, une situation inutile de double

assurance peut également se présenter en matière de pensions, comme le met

en évidence l'arrêt de la Cour de justice Rundgren. Dans ce précédent, la Cour

de justice a constaté que la République de Finlande ne pouvait réclamer le

paiement de cotisations de pension nationale prévues par la législation

finlandaise, au motif que celle-ci n'assurerait à l'intéressé aucune protection

supplémentaire, dès lors que le montant de ses revenus (composés de pensions et

d'une rente versées en application de la législation suédoise) excédait le

seuil en deçà duquel la pension nationale finlandaise était attribuée. Les

circonstances de cet arrêt ne sont toutefois pas transposables à la situation

suisse. L'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse est conçue

comme un régime obligatoire d'assurance à couverture universelle qui offre une

protection s'étendant aussi bien à la population vivant en Suisse qu'aux

personnes qui entretiennent un lien étroit et effectif avec la Suisse comme par

exemple celles qui y exercent ou y ont exercé une activité lucrative. Toute

personne ayant cotisé durant au moins onze mois et un jour (art. 50 RAVS) peut

prétendre au moment de la survenance de l'âge légal de la retraite à la rente

ordinaire de vieillesse (art. 21 et 29 LAVS). Une personne au bénéfice d'une

pension ou d'une rente d'un autre Etat membre ne subit dès lors aucun préjudice

du fait d'une affiliation obligatoire à l'assurance-vieillesse, survivants et

invalidité, dès lors que les cotisations qu'elle aura versées lui donneront

droit à une rente qui viendra compléter la rente étrangère.

5.7

Il résulte de ce qui précède que la Suisse est

tenue d'accorder une exemption à la personne qui en fait la demande, lorsque l'application

de deux législations nationales aboutit à des cumuls et des chevauchements

inutiles. Eu égard aux particularités de ce régime d'assurance, une telle

exemption ne peut pas concerner l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

suisse. C'est par conséquent à bon droit que la demande d'exemption

formulée par la recourante a été rejetée." (sottolineature della

redattrice)

L'Alta Corte ha in sostanza stabilito che la Svizzera è tenuta ad

accordare un'esenzione alla persona che ne fa richiesta quando l'applicazione

di due legislazioni nazionali sfocia in un cumulo e in una sovrapposizione

inutile. Alla luce delle particolarità della LAVS, l'esenzione ai sensi dell'art.

17bis del regolamento (CE) n. 1408/71 (e dell'art. 16 paragrafo 2 del

regolamento (CE) n. 883/2004 in vigore dal 1¿aprile 2012 ed applicabile alla fattispecie

in esame) non può tuttavia concernere l'assicurazione vecchiaia, superstiti ed

invalidità (STCA 30.2012.13 del 20 giugno 2012, consid. 2.7).

Ciò è dovuto alla circostanza che una persona al beneficio di una

pensione o di una rendita di un altro Stato membro non subisce alcun

pregiudizio dovuto all'affiliazione alla LAVS svizzera, poiché se avrà versato

contributi per un periodo sufficiente avrà poi anche diritto ad una rendita che

completerà quella straniera.

2.8

In queste circostanze, alla

luce della giurisprudenza federale, la ricorrente, domiciliata in Svizzera e

senza attività lucrativa, non può essere esonerata dall'essere affiliata, come

tale, all'assicurazione AVS/AI/IPG svizzera nella relativa categoria di persone,

come ha rettamente eseguito la Cassa CO 1 il 13 giugno 2012 (doc. G50),

formalizzando poi questa situazione con la decisione del 31 luglio 2012 di

fissazione dei contributi dovuti come persona senza attività lucrativa dal 1°

luglio 2012 al 31 dicembre 2012.

2.9

A titolo abbondanziale,

questo Tribunale osserva che, stanti le suesposte considerazioni del Tribunale

federale, un annullamento della decisione impugnata per sottoporre il caso

all'UFAS quale autorità competente per l'emanazione di una decisione circa

l'esonero dell'insorgente dall'obbligo assicurativo, si rivelerebbe un

esercizio superfluo e prolungherebbe inutilmente la procedura (STCA 30.2012.13

del 20 giugno 2012, consid. 2.7).

Tanto più se si pone mente al fatto che nel caso di specie manca

già di primo acchito una condizione per poter invocare l'art. 16 del

regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. anche consid. 5.3 della DTF 138 V 197).

Infatti, l'interessata non è riuscita a comprovare di essere

titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione

di uno Stato membro dell'UE o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle

legislazioni di più Stati membri nel periodo oggetto del contendere (N. 5006

DAO). Invero, malgrado i numerosi documenti prodotti concernenti la sua

richiesta di pensionamento in __________, non risulta tuttavia ancora, all'ora

attuale, che la ricorrente percepisca effettivamente una rendita estera.

Ne segue che già solo per questo motivo non vi è spazio per

concedere l'esonero dall'obbligo assicurativo in Svizzera giusta l'art. 16 del

regolamento (CE) n. 883/2004.

Ciò varrebbe anche per quanto concerne la richiesta di esonero

dall'obbligo assicurativo ai sensi degli art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e 3 OAVS,

applicabili però solo nella misura in cui non trovi applicazione un accordo

internazionale in ambito di sicurezza sociale (cfr. in tal senso la sentenza

30.2011.2

dell'11 maggio 2011) e sul quale, a differenza dell'art. 16 del regolamento

(CE) n. 883/2004 in cui è l'UFAS a pronunciarsi, è la Cassa ad essere

competente per decidere in merito (N. 5003 e N. 5005 DAO).

Questa ipotesi, tuttavia, non si è realizzata in concreto.

In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma.

2.10

L'11 dicembre 2012 (doc. XIX)

ed il 12 febbraio 2013 (doc. XXII) la ricorrente ha chiesto l'audizione di sé stessa.

A questo proposito va rammentato che un'audizione

può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito,

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare

un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione

di prove, come ad esempio istanze di audizione personale - nella misura in cui

si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di una assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente (STF

2C_100/2011 del 10 giugno 2011 consid. 2) - o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, consid. 6.3; STF 9C_578/2008 del

29.

maggio 2009; STF I 472/06 del 21 agosto 2007; nonché DTF 125 V 37 consid. 2; DTF 122 V 47 consid. 3a; cfr. pure DTF

124.

V 90, consid. 6).

In concreto, la ricorrente non ha presentato al

Tribunale una domanda chiara ed inequivocabile tendente all'organizzazione di

un'udienza pubblica (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, consid. 6.4).

Infatti, l'assicurata ha chiesto solo "di

poter conferire con la S.V. Ill.ma (…) al fine di rappresentare l'urgenza

(oltreché per la necessità indotta dagli eventi come procurati), di definire almeno

la pratica con la spettabile Cassa CO 1, per poter (in quanto regolamentata), prestare

opera di lavoro volontario come dalle mie richieste inoltrate in qualità di

persona già provvista delle coperture previdenziali assicurative CH/UE.",

doc. XIX).

Ne consegue che non è stata presentata una

richiesta chiara e inequivocabile di pubblico dibattimento ai sensi dell'art. 6

CEDU, bensì una generica e quindi - insufficiente - "richiesta di incontro"

(doc. XXII) (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, consid. 6.4).

Questo TCA rinuncia inoltre all'audizione della

ricorrente, poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. STF I

472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009, dove

la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all'applicazione

dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere

l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid.

4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto

di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso deve essere respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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