30.2012.34
Contributi personali dal 1 luglio al 31 dicembre 2010. Sono calcolati sul reddito aziendale effettivo annuo conseguito (IFD 2010), che va riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG ex art. 9 cpv. 4
14 febbraio 2013Italiano23 min
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Numero d'incarto:
30.2012.34
Data decisione, Autorità:
14.02.2013, TCA
Titolo:
Contributi personali dal 1 luglio al 31 dicembre 2010. Sono calcolati sul reddito aziendale effettivo annuo conseguito (IFD 2010), che va riportato al lordo dei contributi AVS/AI/IPG ex art. 9 cpv. 4 nLAVS. Non c'è più la proratizzazione del reddito, ma il totale dei contributi va riportato sui mesi
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
REDDITO AZIENDALE
art. 3 LAVS
art. 4 LAVS
art. 9 LAVS
art. 9 cpv. 2 let. d LAVS
art. 9 cpv. 4 LAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.34
TB
Lugano
14 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 settembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7
settembre 2012 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1970, fino al 30 giugno 2010 è stato professionalmente attivo nel
Cantone __________ e quindi è stato assoggettato ai contributi AVS/AI/IPG come
indipendente presso la Cassa cantonale di compensazione del Canton __________
(doc. 19).
Il 1° luglio 2010 (docc.
16 e 17) l'assicurato ha trasferito la propria attività indipendente nel nostro
Cantone, perciò il 9 dicembre 2010 (doc. E) gli è stato comunicato che dal quel
giorno è stato iscritto d'ufficio nella categoria degli indipendenti e che
avrebbe pagato i contributi trimestralmente.
Ba. Con
decisione provvisoria del 25 gennaio 2011 (doc. D) la Cassa CO 1 ha fissato i
contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurato dal 1° luglio 2010 al 31
dicembre 2010, basandosi su un reddito aziendale di Fr. 19'350.- indicato
dall'interessato medesimo. Il contributo dovuto ammontava a Fr. 529,80, spese
amministrative comprese.
Bb. A
seguito dell'emanazione della notifica di tassazione IFD 2010 (doc. 6), il 28
agosto 2012 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emesso una nuova decisione,
definitiva, di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, portante su un reddito da
attività indipendente di Fr. 40'000.- a cui si sono aggiunti i contributi
sociali già versati, perciò i contributi dovuti, sempre per il periodo dal 1°
luglio al 31 dicembre 2010, ammontavano a Fr. 1'603,80 su un reddito soggetto a
contribuzione di Fr. 42'984.-.
C. Il
29 agosto 2012 (doc. 5) l'assicurato si è rivolto alla Cassa di compensazione
evidenziando di avere già pagato diversi acconti alla Cassa di compensazione
del Cantone __________ per i contributi del 2010, così pure anche alla Cassa di
compensazione di __________. Pertanto, l'interessato ha chiesto di aggiornare i
contributi AVS/AI/IPG pagati alle due Casse, ritenuto che a fine 2009 ha portato il domicilio della sua ditta nel nostro Cantone.
D. Con
decisione su opposizione del 7 settembre 2012 (doc. A) la Cassa CO 1 ha respinto
l'opposizione dell'assicurato, dato che essa si è attenuta ai dati fiscali IFD 2010, in cui il reddito professionale ammontava a Fr. 40'000.- ed i contributi versati a Fr. 2'984.-,
mentre il capitale investito nell'azienda era nullo. L'amministrazione ha
esposto i principi applicabili per determinare il contributo dovuto come
persona affiliata nella categoria degli indipendenti, indicando che il
contributo per i mesi da luglio a dicembre 2010 deve essere calcolato sul
reddito conseguito nello stesso anno in base alla tassazione IFD 2010 cresciuta
in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS), a cui sono stati aggiunti i contributi
fatturati quale acconto (art. 9 lett. d LAVS valido fino al 31 dicembre 2011).
Per contro, con il nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS valido dal 1° gennaio 2012 ed
applicabile in concreto, occorre riportare il reddito al lordo, ovvero al
reddito aziendale vengono aggiunti i premi AVS/AI/IPG calcolati sulla scorta dell'aliquota
applicabile al reddito aziendale (Fr. 40'000.- : [100 - 6,942] x 100 = Fr.
42'984.-), quindi i contributi sociali ammontano a Fr. 2'984.-.
Il reddito imponibile fiscale non ha invece nulla
a che vedere.
Di conseguenza, la
Cassa ha confermato la sua decisione ed ha informato l'assicurato che avrebbe
inviato alla Cassa cantonale di compensazione del Cantone __________ copia
della IFD 2010 al fine di emettere la decisione definitiva di fissazione dei
contributi per il primo semestre del 2010 e, semmai, restituire all'assicurato
quanto versato di troppo.
E. Con
ricorso del 20 settembre 2012 (doc. I) RI 1 ha formulato reclamo (recte:
ricorso) al Tribunale chiedendo in sostanza di rivedere la sua situazione,
perché per il 2010, visti i contributi pagati a __________ come acconti ed i
contributi versati in Ticino a titolo definitivo, per l'anno 2010 dovrebbe
pagare in totale Fr. 3'768,95, ciò che sicuramente è eccessivo.
Il ricorrente ha
osservato che tra la decisione provvisoria e quella definitiva sono trascorsi
18 mesi e, nel frattempo, è giunta la notifica di tassazione IC/IFD 2010. La
decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG è stata emessa
oltre 2 mesi dopo la notifica di tassazione IFD 2010, perciò la Cassa di compensazione
avrebbe avuto la possibilità di verificare i dati fiscali e di emettere una
decisione corretta sin da subito, e non raddoppiargli poi il reddito aziendale
(da Fr. 19'350.- a Fr. 42'984.-).
L'insorgente si è
inoltre lamentato che la Cassa di __________ non gli ha rilasciato un estratto
conto finale di quanto deve pagare in quel Cantone, così pure la Cassa CO 1 non
gli ha comunicato il suo stato contributivo al momento del trasferimento in Ticino.
L'assicurato ha
osservato che avrebbe dovuto avere la possibilità di formulare ricorso già
contro la decisione provvisoria emessa 18 mesi prima, ma a quel momento
mancavano i dati fiscali su cui basarsi, visto che la decisione fiscale è del 2
maggio 2012.
F. Nella
risposta del 3 ottobre 2012 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di
respingere il ricorso e ha precisato che è soltanto il 10 agosto 2010 (doc. 17)
che la Cassa del Cantone __________ le ha comunicato ufficialmente che al 30
giugno 2010 cessava l'affiliazione dell'assicurato come indipendente. A quel
momento, il 26 agosto 2010 (doc. 16), la Cassa si è subito attivata presso
l'agenzia comunale AVS per disporre dei necessari dati, ma in assenza di una
risposta, è solo il 9 dicembre 2010 (doc. 15) che la Cassa di compensazione ha
potuto affiliare d'ufficio l'interessato dal 1° luglio 2010. L'amministrazione ha inoltre chiarito che la base di calcolo per i contributi provvisori era
costituita dal doppio del reddito presumibile di Fr. 19'350.- ritenuto nella
decisione provvisoria valida dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 e quindi simile
a quanto già pagava alla precedente Cassa.
Il ricorrente non si è
mai lamentato dell'importo degli acconti da versare (art. 24 cpv. 4 OAVS). Una
volta emessa la notifica di tassazione IFD 2010 (2 maggio 2012), trascorsi i
termini legali per eventualmente opporvisi, il 28 agosto 2012 la Cassa ha emesso
la decisione definitiva basandosi sulla notifica IFD 2010.
Infine, l'amministrazione
ha osservato che gli acconti pagati dal ricorrente alla Cassa del Cantone __________
si riferiscono ai primi due trimestri del 2010 e che comunque è sempre
possibile chiedere alla propria Cassa di compensazione un estratto conto.
Il ricorrente non ha
prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a
LAVS).
3. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2
OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
4. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili
per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati
devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,
presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
5. In
concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente dal
1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, per l'emanazione della decisione provvisoria
del 25 gennaio 2011 (doc. D) la Cassa di compensazione si è in un primo tempo basata
sugli importi che l'assicurato aveva versato trimestralmente quale acconti alla
Cassa cantonale di compensazione del Cantone __________ (doc. 17), riservandosi
di rettificare l'importo in base alla tassazione fiscale IFD (art. 25 OAVS). Così,
la Cassa ha ritenuto un reddito aziendale di Fr. 19'350.-, comprensivo dei
contributi AVS/AI/IPG fatturati come acconto in virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett.
d LAVS in essere fino al 31 dicembre 2011.
In un secondo tempo,
ossia non appena è entrata in possesso della notifica di tassazione IFD 2010
del 2 maggio 2012 (doc. 6), il 28 agosto 2012 (doc. A1) la Cassa di
compensazione ha emesso la decisione definitiva di fissazione dei
contributi AVS/AI/IPG basandosi su questa tassazione fiscale (art. 23 cpv. 1
OAVS). In seguito, in virtù del nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS in vigore dal 1°
gennaio 2012, anziché del precedente art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, la Cassa ha riportato
il reddito di Fr. 40'000.- al lordo dei premi AVS/AI/IPG. Pertanto, l'aliquota
di 6,942% che si applicherebbe per un reddito d'attività indipendente di Fr.
40'000.- è stata applicata anche a tale importo (Fr. 40'000.- : [100 - 6,942] x
100), ottenendo l'importo di Fr. 42'984.-. Da ciò risulta che i premi
AVS/AI/IPG ammontano a Fr. 2'984.- (Fr. 42'984.- - Fr. 40'000.-).
I contributi personali
dell'assicurato sono quindi stati calcolati sul reddito di Fr. 42'984.-
riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG.
Il ricorrente ha contestato
in sostanza che debba pagare complessivamente Fr. 3'768,95 fra contributi già versati
per i primi sei mesi dell'anno 2010 alla Cassa di compensazione del Cantone __________
e contributi ora stabiliti dalla Cassa di compensazione di CO 1 per il secondo
semestre del 2010, tenuto conto di un reddito da attività indipendente di
(soli) Fr. 40'000.-, ciò che corrisponderebbe ad un'incidenza dell'8,7%.
Egli ha inoltre
rilevato che, oltretutto, dapprima i contributi sono stati calcolati su un
ammontare di Fr. 19'350.-, poi addirittura di Fr. 42'984.-, ma sempre per lo
stesso periodo contributivo di sei mesi.
Controversa è pertanto
la determinazione del reddito soggetto a contribuzione del ricorrente come persona
indipendente da sottoporre a contribuzione per il periodo da luglio 2010 a dicembre 2010.
6. Per
giurisprudenza costante dell'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente
comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare
fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni
sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;
infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice
delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative
alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio
(RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32,
pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche
per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr.
110 pag. 341 segg., consid. 5a).
7. Come
evidenziato, le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante
per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale
diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in
base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in
giudicato ed adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1
OAVS).
Nella fattispecie, per
fissare i contributi portanti sul 2010 occorre determinare il reddito
conseguito dall'assicurato
durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione
IFD 2010 cresciuta in giudicato.
Ottenuta, in virtù
dell'art. 27 OAVS, la notifica di tassazione del 2 maggio 2012 portante sul
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 (doc. 6), la Cassa di compensazione ha
Considerandi
calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per il periodo dal 1° luglio 2010
al 31 dicembre 2010 basandosi sull'importo di Fr. 40'000.-, accertato quale
reddito da attività indipendente.
8.
Stanti
i dati raccolti dall'amministrazione, questo Tribunale conferma la correttezza
del reddito al lordo dei premi AVS/AI/IPG ritenuto dalla Cassa di
compensazione. Infatti, in virtù dell'art. 22 OAVS, il reddito da attività
indipendente di Fr. 40'000.-
stabilito dall'autorità fiscale,
a cui si aggiungono i contributi AVS/AI/IPG di Fr. 2'984.- calcolati secondo il
nuovo art. 9 cpv. 4 LAVS (cfr. consid. 5), deve essere ritenuto per intero
quale base di calcolo dei contributi personali, mentre non deve più essere riportato
pro rata temporis sui sei mesi di contribuzione - come succedeva fino al
31.
dicembre 2000 -, con conseguente calcolo dei relativi contributi soltanto sulla
metà dell'anno.
Il TCA ha già avuto modo di affrontare questa tematica in una sentenza di principio del 10 giugno
2002.
(30.2002.29) -confermata con STCA del 5 ottobre 2005 (30.2005.26), dell'8
gennaio 2008 (30.2007.53) e da ultimo del 18 luglio 2011 (30.2011.10) -, nella
quale ha osservato:
" (…) Con il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una
modifica del calcolo dei contributi. Infatti, contrariamente a quanto succedeva
in passato, i contributi si calcolano prendendo in considerazione il reddito
effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione (cfr. nuovo art. 22 OAVS).
L'UFAS,
nel commento alle modifiche intervenute con il 1° gennaio 2001, si è così
espressa a proposito dell'art. 22 OAVS (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 107 segg.,
in particolare pag. 112 segg.):
"(…)
Al.
2: L'al. 2 stipule le calcul postnumerando (d'après le revenu acquis au cours
de la période; Gegenwartsbemessung; cf. l'introduction). Le revenu d'une
activité lucrative (défini à l'art. 17) acquis pendant l'année de cotisation
est déterminant pour le calcul des cotisations. En d'autres termes, la période
de cotisation et la période de calcul coïncident. L'AVS reprend le système de l'impôt
fédéral direct (art. 210 al. 2 LIFD). Cette correspondance entre l'AVS et les
impôts améliore la transparence pour les personnes tenues de cotiser. De plus
elle se justifie sur le plan pratique, étant donné que ce sont les autorités
fiscales qui déterminent le revenu.
Dans
le système de taxation praenumerando bisannuelle, qui avait cours jusqu'à
présent, le résultat d'un exercice commercial de plus ou de moins de douze mois
était converti en un revenu annuel pour l'impôt fédéral direct (art. 43 al. 1
et 3 LIFD). Dans le système postnumerando annuel, une telle conversion n'est
plus nécessaire puisque le revenu imposable se détermine d'après le revenu
acquis au cours de la période fiscale (art. 210 al. 1 LIFD). Il en va de même
pour l'AVS: étant donné que la période de calcul ne comporte plus qu'une année,
il suffit de tenir compte du revenu de cette année. L'AVS reprend aussi a cet
égard la conception de l'impôt fédéral direct. Ceci ressort clairement de l'al.
2.
lorsqu'il parle du "revenu effectivement acquis". Le fait de
renoncer à toute conversion correspond à la nature même du calcul postnumerando
annuel (sur la base du revenu acquis pendant l'année de cotisation). Un calcul
sur la base de la période économiquement déterminante, permet de tenir compte
des résultats économiques effectifs; il semble à la fois transparent et simple.
L'impôt fédéral direct prévoit quand même encore une conversion: pour
déterminer le taux lorsque la durée de l'assujettissement et celle de l'exercice
sont inférieures à douze mois (art. 209 al. 3 LIFD; art. 3 al. 3 Ordonnance sur
le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes
physiques). Le revenu déterminant pour fixer le taux doit aussi être défini
pour l'AVS - même si c'est dans une moindre mesure -, étant donné que les
indépendants dont le revenu annuel n'atteint pas un montant maximum défini par
la loi bénéficient du barème dégressif (art. 8 al. 1 LAVS). Cependant, les cas
visés par l'impôt fédéral direct seront probablement très rares dans le domaine
de l'AVS. En effet, en matière d'AVS, seuls les indépendants sont concernés et,
en plus, que lorsque le début ou la fin d'une activité lucrative coïncide avec
le début ou la fin de l'assujettissement à l'assurance. Il faut relever, par ailleurs,
qu'en raison de la forte progression, la conversion revêt une importance beaucoup
plus grande pour l'impôt fédéral direct. Vu les circonstances, il est justifié
de s'écarter de la réglementation des impôts sur ce point particulier et de
renoncer à la conversion, ce qui permet, de surcroît, de simplifier
considérablement la procédure.".
Le
direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle
persone senza attività lucrativa (DIN) al marg. 1159 prevedono che il reddito
non va convertito.
Va
inoltre rilevato che secondo le nuove direttive dell'UFAS, il contributo minimo
annuo di fr. 425 è dovuto anche in caso di attività lucrativa inferiore all'anno,
se l'assicurato è assoggettato all'assicurazione durante tutto l'anno (marg.
1170.
DIN e cfr. anche il bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle
Casse di compensazione). In caso di assoggettamento all'assicurazione inferiore
ad un anno, il contributo minimo è invece dovuto proporzionalmente alla durata
dell'assoggettamento.
Per
contro, l'UFAS afferma che "toute "proratisation" est exclue
pour les revenus dans le cadre du barème dégressif et au-dessus, ce indépendamment
de la durée de l'activité et de l'assujettissement à l'assurance"
(bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione).
Infine,
anche se il reddito effettivamente conseguito, rispettivamente il risultato
dell'esercizio chiuso nel corso dell'anno civile, è determinante nella procedura
del calcolo postnumerando (art. 22 cpv. 2 e 3 OAVS, Pratique VSI 2000 pag.
112) e anche se di regola va prelevato l'intero contributo minimo (cfr. marg.
1170.
DIN), è la durata effettiva dell'attività lucrativa che va iscritta nel
conto individuale e non tutto l'anno (marg. 1158 e 1170 DIN; cfr. anche
bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione, in
particolare esempi 9 e 10).
Da
rilevare infine che nel caso in cui l'assicurato inizia la sua attività lucrativa
nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno e rinuncia a procedere alla
chiusura dei conti alla fine del primo anno civile, e procede alla chiusura nel
corso dell'anno di contribuzione seguente, il risultato del primo esercizio
commerciale è ripartito pro rata temporis tra i due anni di contribuzione (art.
22.
cpv. 4 OAVS, cfr. marg. 1131 DIN e Pratique VSI 2000 pag. 114). Per il tasso
di contribuzione dei due anni il reddito totale che emerge dalla chiusura del
primo esercizio, eventualmente dopo la deduzione della franchigia per le
persone che hanno raggiunto l'età AVS, è determinante (marg. 1131 DIN).
Alla
luce di quanto sopra esposto emerge che con le nuove norme entrate in vigore il
1° gennaio 2001, il contributo va calcolato sulla base del reddito effettivamente
conseguito nell'anno di contribuzione.
Le nuove disposizioni, laddove l'attività inizia o termina nel corso
dell'anno, non prevedono più, tranne eccezioni (cfr. i due paragrafi precedenti e Pratique VSI 2000
pag. 107 segg., in particolare il passaggio sopra riportato per esteso), né
la conversione del reddito in 12 mensilità, né la proratizzazione del calcolo
dei contributi.” (sottolineatura della redattrice).
9.
In
concreto, nel corso del 2010 l'assicurato
è stato affiliato in Ticino come indipendente per i mesi da luglio a dicembre
(doc. E). Ora, ritenuto come il calcolo dei contributi personali vada eseguito
sul reddito conseguito effettivamente nel corso dell'anno di
contribuzione, è a giusta ragione che la Cassa ha effettuato il calcolo dei
contributi partendo da un reddito aziendale di Fr. 40'000.- realizzato nel 2010 come indipendente.
A questo ammontare sono
stati poi aggiunti correttamente i contributi personali calcolati in Fr. 2'984.-
secondo la nuova norma (art. 9 cpv. 4 LAVS in vigore dal 1° gennaio 2012, ma
che, in virtù della Disposizione Transitoria della modifica del 17 giugno 2011,
si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa indipendente
comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della modifica), perciò
il reddito riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG, su cui vanno stabiliti i
contributi, è stato giustamente determinato in Fr. 42'984.- (cfr. consid. 5).
Tuttavia, poiché i
mesi di contribuzione sono (solo) sei, l'importo totale che l'assicurato dovrebbe
pagare quale contributi personali AVS/AI/IPG per l'anno 2010 deve essere diviso
per due.
Ecco perché la Cassa
ha stabilito in Fr. 1'540,80 i contributi AVS/AI/IPG dovuti dal 1° luglio al 31
dicembre 2010, a cui vanno aggiunti i contributi AFI di Fr. 32,20 e le spese
amministrative di Fr. 30,80, per giungere all'importo definitivo di Fr.
1'603,80.
A riprova, se si adotta
il tasso di contribuzione del 7,186% applicabile per un reddito da attività
indipendente di Fr. 42'984.- (doc. A1) si ottengono dei contributi personali di
poco più di Fr. 3'000.-, quindi pari al doppio del contributo stabilito per il
ricorrente.
Ad ogni buon conto,
come evidenziato dall'UFAS,
sebbene sia determinante il reddito aziendale effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione, è la durata effettiva
dell'attività lucrativa che va iscritta nel conto individuale e non tutto l'anno.
Da quanto precede
risulta dunque che per l'anno di contribuzione 2010 l'assicurato è tenuto a versare quali contributi personali AVS/AI/IPG una somma complessiva di
circa Fr. 3'000.- per un reddito da attività indipendente riportato al lordo
dei contributi di Fr. 42'984.-.
Ritenuto, però, che
per metà anno l'interessato è stato domiciliato professionalmente nel Cantone __________
ed ivi affiliato, la metà dei contributi dovuti dovrà essere versata alla
precedente Cassa di compensazione, tenendo ovviamente conto dei contributi che
il ricorrente ha già versato nel 2010 a titolo di acconti (Fr. 715,05 x 2,
mentre la terza fattura in realtà è il richiamo ("Mahnung")
per la fattura del primo trimestre non pagata entro il termine del 10 aprile
2010.
(doc. F), ma soltanto il 27 maggio 2010 a seguito del richiamo del 25 maggio 2010, maggiorato di Fr. 20.-).
La Cassa di
compensazione CO 1 avvertirà dunque la Cassa di compensazione del Cantone __________
di questa circostanza, affinché l'assicurato possa ricevere da quest'ultima una
decisione definitiva anche sui contributi che egli deve versare per il primo
semestre di contribuzione dell'anno 2010.
In queste circostanze,
la decisione su opposizione della Cassa di compensazione è corretta, così pure
la decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, che
sostituisce la decisione provvisoria di fissazione dei contributi
AVS/AI/IPG emanata il 25 gennaio 2011 quando ancora non era stata emessa la
notifica di tassazione IFD 2010.
Il ricorso deve pertanto
essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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