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Decisione

30.2012.35

Ricorso carente proceduralmente. Termine per emendamento non sfruttato. Irricevibile

24 ottobre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

17 ottobre 2012, un mercoledì;

· che il

ricorrente non ha completato l’esposto;

· che alla luce

dell’esito della procedura e della natura della stessa la presente può essere

evasa a giudice unico come prevede l’art. 49 pv.2 LOG;

· che la

procedura per le cause di competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni

è decisamente poco esigente siccome impone unicamente, oltre al rispetto dei

termini per l’inoltro delle impugnative, la presentazione di un atto redatto in

lingua italiana e contenente:

a) una

copia della decisione impugnata;

b) una

concisa esposizione dei fatti;

c) una

breve motivazione;

d) le

Considerandi

conclusioni del ricorrente;

· che, quando

il gravame non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, il giudice delegato

lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine di 15

giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel

merito;

· che il

termine di 15 (quindici) giorni è perentorio e non può essere prorogato;

· che, in

concreto, con decreto del 27 settembre 2012 pervenuto al ricorrente il 2 ottobre

2012, il giudice delegato ha imposto il completamento del ricorso siccome dallo

stesso non scaturiva assolutamente nulla se non la volontà di impugnare

cautelativamente una decisione resa su opposizione;

· che il

ricorrente non ha spiegato cosa non condividesse della decisione, il perché non

condividesse qualcosa e non ha precisato le sue conclusioni processuali;

· che il ricorso

va conseguentemente stralciato dai ruoli eccezionalmente senza carico di tasse

e spese (alla luce della mancata risposta al decreto di completamento

rispettivamente al mancato ritiro del gravame). Il signor RI 1 è comunque

avvertito, pro futuro, a manifestare miglior diligenza, ed a volere rispondere

ad una autorità giudiziaria che lo interpelli dopo che lui ha presentato un

gravame.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 27 settembre 2012 è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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