30.2012.35
Ricorso carente proceduralmente. Termine per emendamento non sfruttato. Irricevibile
24 ottobre 2012Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2012.35
Data decisione, Autorità:
24.10.2012, TCA
Titolo:
Ricorso carente proceduralmente. Termine per emendamento non sfruttato. Irricevibile
EMENDAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
art. 3 LPTCA
art. 4 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.35
IR/sc
Lugano
24 ottobre 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 agosto
2012 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
· che con
decisione resa su opposizione la CO 1 ha fissato i contributi personali dovuti
da Davide Porta quale indipendente per l’anno 2009 in CHF 9'972.-;
· che il
successivo 27 settembre 2012 RI 1 si è aggravato “cautelativamente” al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro detto provvedimento segnalando
semplicemente che “entro il 15 ottobre 2012 vi spediremo la documentazione
(bilancio, ecc.) del 2009 comprovante i reali risultati ben inferiori alla tassazione
d’ufficio”;
· che,
considerando il ricorso non rispettoso dei dettami procedurali, il giudice delegato
del TCA ha fissato un termine di 15 giorni per il completamento dell’esposto
inoltrato (decreto 28 settembre 2012 doc. II);
· che il
decreto di completamento è stato ritirato alla posta dal ricorrente il 2
ottobre successivo ed il conseguente termine di 15 giorni è scaduto il successivo
Fatti
17 ottobre 2012, un mercoledì;
· che il
ricorrente non ha completato l’esposto;
· che alla luce
dell’esito della procedura e della natura della stessa la presente può essere
evasa a giudice unico come prevede l’art. 49 pv.2 LOG;
· che la
procedura per le cause di competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni
è decisamente poco esigente siccome impone unicamente, oltre al rispetto dei
termini per l’inoltro delle impugnative, la presentazione di un atto redatto in
lingua italiana e contenente:
a) una
copia della decisione impugnata;
b) una
concisa esposizione dei fatti;
c) una
breve motivazione;
d) le
Considerandi
conclusioni del ricorrente;
· che, quando
il gravame non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, il giudice delegato
lo ritorna al ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine di 15
giorni ed avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel
merito;
· che il
termine di 15 (quindici) giorni è perentorio e non può essere prorogato;
· che, in
concreto, con decreto del 27 settembre 2012 pervenuto al ricorrente il 2 ottobre
2012, il giudice delegato ha imposto il completamento del ricorso siccome dallo
stesso non scaturiva assolutamente nulla se non la volontà di impugnare
cautelativamente una decisione resa su opposizione;
· che il
ricorrente non ha spiegato cosa non condividesse della decisione, il perché non
condividesse qualcosa e non ha precisato le sue conclusioni processuali;
· che il ricorso
va conseguentemente stralciato dai ruoli eccezionalmente senza carico di tasse
e spese (alla luce della mancata risposta al decreto di completamento
rispettivamente al mancato ritiro del gravame). Il signor RI 1 è comunque
avvertito, pro futuro, a manifestare miglior diligenza, ed a volere rispondere
ad una autorità giudiziaria che lo interpelli dopo che lui ha presentato un
gravame.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 27 settembre 2012 è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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