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Decisione

30.2012.36

Calcolo dei contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa. Presa in considerazione di metà del reddito del marito conseguito all'estero. Riconsiderazione di decisioni già cresciute in giud

26 novembre 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I. RI

1, sempre rappresentata dal marito, dott. __________, è insorta al TCA contro

la predetta decisione su opposizione, chiedendone in via principale

l’annullamento ed in via subordinata la modifica nel senso che i contributi

vengano calcolati sulla base del reddito imponibile complessivo accertato

dall’autorità fiscale (doc. I). L’insorgente, dopo aver riassunto la

fattispecie, evidenzia di aver sempre presentato regolare dichiarazione

fiscale, senza alcuna omissione e che gli errori di calcolo commessi sono

dovuti esclusivamente all’agire dell’amministrazione. La ricorrente sostiene

che al caso di specie non possono trovare applicazione né le norme sulla

revisione, atteso che nessun elemento nuovo è emerso dalle dichiarazioni

fiscali, né quelle sulla riconsiderazione, giacché le decisioni sono già state

modificate in passato. Inoltre l’insorgente rileva che l’amministrazione non ha

citato alcuna norma secondo cui non si debba prendere in considerazione il

reddito imponibile, tenuto conto delle deduzioni sociali. L’interessata

evidenzia inoltre una contraddizione tra il punto 7 della decisione su

opposizione in relazione all’applicabilità dell’art. 23 cpv. 4 OAVS e il punto 18 in relazione alla non applicabilità dello stesso articolo. Calcolando il contributo sulla base

della documentazione trasmessa l’8 agosto 2012 l’amministrazione ha disatteso

l’applicazione del citato disposto.

L. Con

risposta del 24 ottobre 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. III).

M. Il

7 novembre 2012 l’insorgente ha prodotto le tassazioni dal 2007 al 2009 e “documenti

da cui si rileva che la CO 1 aveva già operato delle riconsiderazioni” (doc.

V). Alla Cassa è stata data facoltà di esprimersi in merito (doc. VI).

in

diritto

in

ordine

1.La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel

merito

2.

Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS nella versione in vigore fino al 31

dicembre 2011 le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un

contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il

contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-,

sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per

l'art. 10 cpv. 2 LAVS, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o

assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

L’art.

10.

cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli

assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo

secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il

contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati

che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano

contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale

datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il

Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni

sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente

un’attività lucrativa a tempo pieno.

Per

l’art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il

contributo minimo gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino

al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza

attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto

sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite

finanziariamente da terzi (lett. c).

Il contributo AVS è

dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.

Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul

reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che

corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2 e 3 OAVS; RCC

1990.

pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua

giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato

la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in

senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di

importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla

riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una

rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha

stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che

presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al

mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle

rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza

sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI

1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina

e di giurisprudenza).

La

giurisprudenza dell'allora

Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui

contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa

(DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera in particolare, per il

periodo in esame 2007-2009, come reddito conseguito sotto forma di rendite:

le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473),

le indennità giornaliere dell'assicurazione

malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC

1988.

pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle

versate da un'assicurazione

sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184),

le rendite d'invalidità e le

indennità giornaliere dell'assicurazione

infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno

versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti

stranieri d'assicurazione a

delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti

di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su

una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul

quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a

disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il

calcolo dell'imposta secondo il

dispendio giusta l'art. 14

LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione

di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in

maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non

sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una

persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di

un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC

1959.

pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge

che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF

125.

V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non

rientrano, di massima, nel concetto di reddito conseguito sotto forma di

rendite, nel periodo in esame 2007-2009: le rendite dell'AVS (prese in considerazione per i

contributi dovuti dal 1° gennaio 2011; cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS e contrario

e DIN) e dell'AI federale,

nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste

assicurazioni; art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità

giornaliere dall'AI (DTF 107 V

69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag.

82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi

abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della

LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può

essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI

1994.

pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di

famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC),

le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui

valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7

lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre

2005).

Per sostanza,

ai fini dell'art. 28 OAVS si

deve intendere l'insieme dei

beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants

II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del

marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi

(Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i

beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni

(DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).

Ciononostante,

computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo

devono essere detratti, fra l'altro,

i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),

pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

Per

l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come

persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base

alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei

coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è

stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato

pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.

Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

A

norma dell’art. 28 cpv. 4bis OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr.,

dal 1° gennaio 2012, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), alle condizioni

dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa

sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso

oppure sciolto.

Quindi,

i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono

determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il

tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi

siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

Il

Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS

è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999

pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

Va

ancora evidenziato che con sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, il TF ha

confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una cittadina

svizzera sposata con un cittadino ____________________ attivo in __________ che

aveva contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali,

l’affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei

contributi effettuato (cfr. anche la sentenza 30.2011.21 dell’8 settembre 2011).

3.

I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante

l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito

in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il

capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo

dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3

OAVS).

La

determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di

compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali

cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L’importo

delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta

l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di

rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per

le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Se

l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente

alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito

conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza

stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta

dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo

contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita

dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2009).

Per

il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e

alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

4.

In

concreto l’insorgente contesta il calcolo dei contributi, sostenendo che

andrebbe preso in considerazione l’importo imponibile complessivo evinto dalle

rispettive tassazioni, comprensivo delle deduzioni sociali e rileva una

contraddizione tra quanto riportato al punto 7 della decisione impugnata, ossia

la citazione dell’art. 23 cpv. 4 OAVS e quanto figura invece al punto 18, ossia

la citazione dell’art. 29 cpv. 4 OAVS e l’inapplicabilità dell’art. 23 cpv. 4

OAVS. Non sarebbero per contro utilizzabili i dati evinti dai certificati di

salario prodotti l’8 agosto 2012.

Le censure vanno respinte.

Innanzitutto,

per quanto concerne il primo elemento di calcolo dei contributi, ossia la

sostanza netta detenuta in Svizzera ed all’estero (fr. 0 nel 2007, fr. 50'050

nel 2008 e fr. 70'080 nel 2009), va infatti rilevato che essa è stata evinta dalle

rispettive tassazioni fiscali cresciute in giudicato (cfr. in particolare i

doc. B12, B15 e 38), conformemente all’art. 29 cpv. 3 prima frase OAVS per il

quale le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza

determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione

cantonale passata in giudicato.

Rettamente

l’amministrazione non ha invece preso in considerazione la deduzione “sociale” per

coniugati di fr. 60'000. Si tratta infatti di una deduzione prevista unicamente

nell’ambito del diritto fiscale (art. 48 lett. a LT), che varia da Cantone a

Cantone, e che serve solo per il calcolo dell’importo della sostanza da

assoggettare al pagamento delle imposte. Questa deduzione, per costante

giurisprudenza del TCA (cfr. sentenza 30.1999.119 del 16 marzo 2000; 30

1999.111

del 14 marzo 2000; 30.199.86 del 31 gennaio 2000), non va invece

ritenuta nell’ambito del calcolo dei contributi, poiché, non è prevista dalla

LAVS. Del resto, ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo va pagato

secondo le condizioni sociali della persona assicurata; si tratta in altre

parole di tener conto della capacità contributiva degli assicurati non attivi

(cfr. anche sentenza 30.2000.155 del 2 luglio 2001).

Per

quanto riguarda invece il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito

conseguito dal coniuge all’estero, l’art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della

sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione,

ma la sua determinazione incombe alle casse di compensazione, che si

avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali. Ciò

significa che le Casse si informano presso l’autorità fiscale, ma non sono

tenute, a differenza di quanto avviene, di massima, con gli indipendenti (cfr.

art. 23 cpv. 4 OAVS) a riprendere automaticamente l’ammontare indicato nella

tassazione fiscale. Determinante, inoltre, per il calcolo del reddito

conseguito sotto forma di rendita nell’ambito della fissazione dei contributi

delle persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile,

comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello

conseguito (cfr. sentenza 30,2002.98 dell’11 luglio 2002;

sentenza 30.2002.56 del 17 luglio 2002).

In altre parole, mentre, di massima, per quanto concerne la

sostanza, i dati sono evinti dalla tassazione fiscale cantonale cresciuta in

giudicato, tenuto conto dei valori di ripartizione, cui va riaggiunto l’importo

della deduzione sociale, il reddito conseguito sotto forma di rendita viene

determinato dall’amministrazione che si avvale delle informazioni dell’autorità

fiscale, senza esserne automaticamente vincolata. Infatti, in ragione delle

differenze tra la nozione fiscale e quella in ambito LAVS del reddito sotto

forma di rendita, le comunicazioni dell’autorità fiscale non vincolano le casse

di compensazione (cfr. le direttive sulla fissazione dei contributi degli

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], marg. 2108 e

seguenti).

In concreto l’amministrazione ha rettamente calcolato i contributi sulla

base della documentazione prodotta dal marito per gli anni dal 2007 al 2009, per

la sua attività dipendente esercitata a __________, prendendo in considerazione

i redditi evinti dai formulari __________ (doc. 16, 18, 20) prima delle detrazioni

delle ritenute effettuate in __________, conformemente alla costante

giurisprudenza di questo Tribunale per casi analoghi a quello della ricorrente (cfr.

sentenza 30,2002.98 dell’11 luglio 2002; sentenza 30.2002.56 del 17 luglio

2002).

In concreto la differenza tra i dati evinti dalle tassazioni 2008 (fr.

161'918) e 2009 (157'231; il ricorrente non ha prodotto la tassazione 2007

nella sua interezza [cfr. doc. B17 e seguenti, cfr. anche doc. 38]) e quelli

presi in considerazione dalla cassa di compensazione (fr. 171'943.71 nel 2008 e

fr. 165'257.55 nel 2009) deriva dal fatto che nelle tassazioni (2008 e 2009) non

figurano gli importi di fr. 10'025.77, rispettivamente di fr. 8'015.95 relativi

ai compensi degli “anni precedenti soggetti a tassazione separata” in __________

(cfr. doc. 16 e 18).

Trattandosi

tuttavia di importi che determinano la condizione sociale della ricorrente ai

sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS, a giusta ragione l’amministrazione ne ha tenuto

conto.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, gli importi ritenuti

dall’amministrazione nella decisione impugnata per gli anni dal 2007 al 2009

sono corretti.

5.

Resta da esaminare se l’amministrazione poteva procedere con la

riconsiderazione delle decisioni di fissazione dei contributi dal 2007 al 2009,

già emanate negli anni precedenti.

Per

l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza.

L’art.

53.

cpv. 2 LPGA prevede che l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

In

concreto la Cassa, nel marzo 2012, si è accorta che nelle decisioni di

fissazione dei contributi per il 2007, 2008 e 2009, emesse rispettivamente il 15

maggio 2009 (doc. B10), il 6 aprile 2010 (doc. B6) ed il 4 aprile 2011 (doc.

B2), non figurava il reddito conseguito all’estero dal marito.

Alla

luce di quanto esposto nel considerando precedente, questa circostanza

costituisce un errore manifesto.

Inoltre

la rettifica riveste un’importanza considerevole poiché l’assicurata, con il

nuovo calcolo, deve pagare importi nettamente superiori a quelli dovuti in

precedenza. In luogo del contributo minimo l’interessata deve infatti fr.

3'296.65 nel 2007, fr. 3'399.65 nel 2008 e fr. 3'947.90 nel 2009. Le nuove

decisioni, che fissano un contributo superiore rispetto a quello dovuto in

precedenza, sono inoltre state emesse nel termine di prescrizione di 5 anni di

cui all’art. 16 LAVS, il cui cpv. 1 prima frase nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2011 prevedeva che i contributi, il cui importo non è stato fissato in

una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non

possono essere né pretesi né pagati. Il 1° gennaio 2012 è entrata in

vigore una nuova versione, leggermente modificata, dell’art. 16 cpv. 1 prima e

seconda frase LAVS, secondo cui i contributi il cui importo non è stato fissato

mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno

civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati.

Per

cui, a giusta ragione, la Cassa ha riconsiderato le decisioni di fissazione dei

contributi dal 2007 al 2009.

Per

quanto concerne la circostanza sollevata dall’insorgente secondo cui

l’amministrazione avrebbe già effettuato delle riconsiderazioni in passato, va

evidenziato quanto segue.

Innanzitutto,

dagli atti emerge unicamente che la Cassa, sulla base degli importi figuranti

nelle decisioni qui riesaminate, aveva calcolato l’eventuale conguaglio a

favore della ricorrente, ma non che vi fossero già state altre riconsiderazioni

per gli anni in esame (cfr. doc. allegati al doc. V).

In

ogni caso, anche se vi fosse già stata una precedente riconsiderazione, di

massima, la Cassa, in presenza delle condizioni di cui all’art. 53 LPGA,

avrebbe potuto nuovamente riesaminare la fattispecie.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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