30.2012.36
Calcolo dei contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa. Presa in considerazione di metà del reddito del marito conseguito all'estero. Riconsiderazione di decisioni già cresciute in giud
26 novembre 2012Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2012.36
Data decisione, Autorità:
26.11.2012, TCA
Titolo:
Calcolo dei contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa. Presa in considerazione di metà del reddito del marito conseguito all'estero. Riconsiderazione di decisioni già cresciute in giudicato
CONIUGE ESERCITA ATTIVITÀ LUCRATIVA
CONTRIBUTI
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 10 LAVS
art. 53 cpv. 1 LPGA
art. 28 OAVS
art. 29 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.36
cs
Lugano
26 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14
settembre 2012 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 7 febbraio 2012 la CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2010 quale persona senza attività lucrativa sulla base di una sostanza
netta di fr. 142'583 e di un reddito percepito sotto forma di rendita di fr.
49'742 moltiplicato per venti, per un totale di fr. 1'137'423, diviso per due a
fr. 568'711 conformemente all’art. 28 OAVS (doc. B1, inc. 30.2012.37), per un
totale di contributi di fr. 1'082.20.
B. Il
6 marzo 2012 il marito, dott. __________, a nome della moglie, ha contestato la
predetta decisione evidenziando che nella tassazione 2010 sono state
considerate deduzioni di cui la Cassa non ha tenuto conto nel calcolo del
contributo del 2010 (doc. 42).
C. Con
scritto del 12 marzo 2012 la Cassa ha risposto alle domande del dott. __________,
affermando inoltre di aver rilevato che nelle decisioni relative agli anni precedenti
non era stata presa in considerazione la metà del reddito da lui conseguito
all’estero. L’amministrazione ha di conseguenza informato l’interessato di
dover procedere ad una revisione delle decisioni degli ultimi 5 anni e gli ha
chiesto di produrre i giustificativi dei redditi da attività lucrativa
conseguiti all’estero dal 2007 al 2010 (doc. 40).
D. Il
21 maggio 2012 l’amministrazione, in assenza di risposta da parte
dell’interessato, ha emesso le decisioni di fissazione dei contributi dal 2007
al 2009, utilizzando i dati evinti dalle rispettive tassazioni ed annullando (e
sostituendo) le decisioni emesse il 15 maggio 2009 (decisione di fissazione dei
contributi per il 2007, cfr. doc. 34), il 6 aprile 2010 (decisione di
fissazione dei contributi per il 2008, cfr. doc. 31) ed il 4 aprile 2011
(decisione di fissazione dei contributi per il 2009, cfr. doc. 28).
E. In
seguito all’opposizione presentata dall’interessato, l’amministrazione ha
nuovamente chiesto la produzione dei giustificativi dei redditi da attività
lucrativa conseguiti all’estero (doc. 26), che il dott. __________ ha trasmesso
l’8 agosto 2012 (doc. 21).
F. Il
20 agosto 2012 la Cassa ha informato l’interessato che, sulla base della
documentazione prodotta, vi sarebbero stati gli estremi per procedere con una
reformatio in peius delle decisioni emanate il 21 maggio 2012 e gli ha
assegnato un termine di 20 giorni per comunicare se era sua intenzione
mantenere l’opposizione (doc. 14).
G. Con
scritto dell’8 settembre 2012 il dott. __________ ha ribadito le sue censure
(doc. 13).
H. Con
decisione su opposizione del 14 settembre 2012 l’amministrazione ha confermato
la reformatio in peius ed ha fissato definitivamente i contributi dovuti da RI
1 dal 2007 al 2009 (doc. 12).
Fatti
I. RI
1, sempre rappresentata dal marito, dott. __________, è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, chiedendone in via principale
l’annullamento ed in via subordinata la modifica nel senso che i contributi
vengano calcolati sulla base del reddito imponibile complessivo accertato
dall’autorità fiscale (doc. I). L’insorgente, dopo aver riassunto la
fattispecie, evidenzia di aver sempre presentato regolare dichiarazione
fiscale, senza alcuna omissione e che gli errori di calcolo commessi sono
dovuti esclusivamente all’agire dell’amministrazione. La ricorrente sostiene
che al caso di specie non possono trovare applicazione né le norme sulla
revisione, atteso che nessun elemento nuovo è emerso dalle dichiarazioni
fiscali, né quelle sulla riconsiderazione, giacché le decisioni sono già state
modificate in passato. Inoltre l’insorgente rileva che l’amministrazione non ha
citato alcuna norma secondo cui non si debba prendere in considerazione il
reddito imponibile, tenuto conto delle deduzioni sociali. L’interessata
evidenzia inoltre una contraddizione tra il punto 7 della decisione su
opposizione in relazione all’applicabilità dell’art. 23 cpv. 4 OAVS e il punto 18 in relazione alla non applicabilità dello stesso articolo. Calcolando il contributo sulla base
della documentazione trasmessa l’8 agosto 2012 l’amministrazione ha disatteso
l’applicazione del citato disposto.
L. Con
risposta del 24 ottobre 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
M. Il
7 novembre 2012 l’insorgente ha prodotto le tassazioni dal 2007 al 2009 e “documenti
da cui si rileva che la CO 1 aveva già operato delle riconsiderazioni” (doc.
V). Alla Cassa è stata data facoltà di esprimersi in merito (doc. VI).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2.
Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2011 le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un
contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-,
sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per
l'art. 10 cpv. 2 LAVS, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o
assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
L’art.
10.
cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli
assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo
secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il
contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati
che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano
contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale
datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il
Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni
sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente
un’attività lucrativa a tempo pieno.
Per
l’art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il
contributo minimo gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino
al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza
attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto
sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite
finanziariamente da terzi (lett. c).
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul
reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che
corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2 e 3 OAVS; RCC
1990.
pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato
la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in
senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di
importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla
riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una
rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha
stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che
presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al
mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle
rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza
sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI
1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina
e di giurisprudenza).
La
giurisprudenza dell'allora
Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui
contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
(DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera in particolare, per il
periodo in esame 2007-2009, come reddito conseguito sotto forma di rendite:
le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473),
le indennità giornaliere dell'assicurazione
malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC
1988.
pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle
versate da un'assicurazione
sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184),
le rendite d'invalidità e le
indennità giornaliere dell'assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti
stranieri d'assicurazione a
delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti
di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su
una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul
quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a
disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il
calcolo dell'imposta secondo il
dispendio giusta l'art. 14
LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione
di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in
maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non
sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una
persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di
un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC
1959.
pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge
che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF
125.
V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non
rientrano, di massima, nel concetto di reddito conseguito sotto forma di
rendite, nel periodo in esame 2007-2009: le rendite dell'AVS (prese in considerazione per i
contributi dovuti dal 1° gennaio 2011; cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS e contrario
e DIN) e dell'AI federale,
nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste
assicurazioni; art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità
giornaliere dall'AI (DTF 107 V
69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag.
82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i figli vi
abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi della
LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può
essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI
1994.
pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di
famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC),
le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui
valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7
lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre
2005).
Per sostanza,
ai fini dell'art. 28 OAVS si
deve intendere l'insieme dei
beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants
II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del
marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi
(Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i
beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni
(DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante,
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, fra l'altro,
i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
Per
l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come
persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base
alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei
coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è
stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato
pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.
Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
A
norma dell’art. 28 cpv. 4bis OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr.,
dal 1° gennaio 2012, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), alle condizioni
dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa
sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso
oppure sciolto.
Quindi,
i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono
determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il
tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi
siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il
Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS
è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999
pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).
Va
ancora evidenziato che con sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, il TF ha
confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una cittadina
svizzera sposata con un cittadino ____________________ attivo in __________ che
aveva contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali,
l’affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei
contributi effettuato (cfr. anche la sentenza 30.2011.21 dell’8 settembre 2011).
3.
I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante
l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito
in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il
capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in
giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3
OAVS).
La
determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di
compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali
cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo
delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta
l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di
rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per
le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Se
l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente
alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito
conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza
stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione. Su richiesta
dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo
contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita
dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2009).
Per
il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e
alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).
4.
In
concreto l’insorgente contesta il calcolo dei contributi, sostenendo che
andrebbe preso in considerazione l’importo imponibile complessivo evinto dalle
rispettive tassazioni, comprensivo delle deduzioni sociali e rileva una
contraddizione tra quanto riportato al punto 7 della decisione impugnata, ossia
la citazione dell’art. 23 cpv. 4 OAVS e quanto figura invece al punto 18, ossia
la citazione dell’art. 29 cpv. 4 OAVS e l’inapplicabilità dell’art. 23 cpv. 4
OAVS. Non sarebbero per contro utilizzabili i dati evinti dai certificati di
salario prodotti l’8 agosto 2012.
Le censure vanno respinte.
Innanzitutto,
per quanto concerne il primo elemento di calcolo dei contributi, ossia la
sostanza netta detenuta in Svizzera ed all’estero (fr. 0 nel 2007, fr. 50'050
nel 2008 e fr. 70'080 nel 2009), va infatti rilevato che essa è stata evinta dalle
rispettive tassazioni fiscali cresciute in giudicato (cfr. in particolare i
doc. B12, B15 e 38), conformemente all’art. 29 cpv. 3 prima frase OAVS per il
quale le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza
determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione
cantonale passata in giudicato.
Rettamente
l’amministrazione non ha invece preso in considerazione la deduzione “sociale” per
coniugati di fr. 60'000. Si tratta infatti di una deduzione prevista unicamente
nell’ambito del diritto fiscale (art. 48 lett. a LT), che varia da Cantone a
Cantone, e che serve solo per il calcolo dell’importo della sostanza da
assoggettare al pagamento delle imposte. Questa deduzione, per costante
giurisprudenza del TCA (cfr. sentenza 30.1999.119 del 16 marzo 2000; 30
1999.111
del 14 marzo 2000; 30.199.86 del 31 gennaio 2000), non va invece
ritenuta nell’ambito del calcolo dei contributi, poiché, non è prevista dalla
LAVS. Del resto, ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo va pagato
secondo le condizioni sociali della persona assicurata; si tratta in altre
parole di tener conto della capacità contributiva degli assicurati non attivi
(cfr. anche sentenza 30.2000.155 del 2 luglio 2001).
Per
quanto riguarda invece il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito
conseguito dal coniuge all’estero, l’art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della
sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione,
ma la sua determinazione incombe alle casse di compensazione, che si
avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali. Ciò
significa che le Casse si informano presso l’autorità fiscale, ma non sono
tenute, a differenza di quanto avviene, di massima, con gli indipendenti (cfr.
art. 23 cpv. 4 OAVS) a riprendere automaticamente l’ammontare indicato nella
tassazione fiscale. Determinante, inoltre, per il calcolo del reddito
conseguito sotto forma di rendita nell’ambito della fissazione dei contributi
delle persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile,
comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello
conseguito (cfr. sentenza 30,2002.98 dell’11 luglio 2002;
sentenza 30.2002.56 del 17 luglio 2002).
In altre parole, mentre, di massima, per quanto concerne la
sostanza, i dati sono evinti dalla tassazione fiscale cantonale cresciuta in
giudicato, tenuto conto dei valori di ripartizione, cui va riaggiunto l’importo
della deduzione sociale, il reddito conseguito sotto forma di rendita viene
determinato dall’amministrazione che si avvale delle informazioni dell’autorità
fiscale, senza esserne automaticamente vincolata. Infatti, in ragione delle
differenze tra la nozione fiscale e quella in ambito LAVS del reddito sotto
forma di rendita, le comunicazioni dell’autorità fiscale non vincolano le casse
di compensazione (cfr. le direttive sulla fissazione dei contributi degli
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], marg. 2108 e
seguenti).
In concreto l’amministrazione ha rettamente calcolato i contributi sulla
base della documentazione prodotta dal marito per gli anni dal 2007 al 2009, per
la sua attività dipendente esercitata a __________, prendendo in considerazione
i redditi evinti dai formulari __________ (doc. 16, 18, 20) prima delle detrazioni
delle ritenute effettuate in __________, conformemente alla costante
giurisprudenza di questo Tribunale per casi analoghi a quello della ricorrente (cfr.
sentenza 30,2002.98 dell’11 luglio 2002; sentenza 30.2002.56 del 17 luglio
2002).
In concreto la differenza tra i dati evinti dalle tassazioni 2008 (fr.
161'918) e 2009 (157'231; il ricorrente non ha prodotto la tassazione 2007
nella sua interezza [cfr. doc. B17 e seguenti, cfr. anche doc. 38]) e quelli
presi in considerazione dalla cassa di compensazione (fr. 171'943.71 nel 2008 e
fr. 165'257.55 nel 2009) deriva dal fatto che nelle tassazioni (2008 e 2009) non
figurano gli importi di fr. 10'025.77, rispettivamente di fr. 8'015.95 relativi
ai compensi degli “anni precedenti soggetti a tassazione separata” in __________
(cfr. doc. 16 e 18).
Trattandosi
tuttavia di importi che determinano la condizione sociale della ricorrente ai
sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS, a giusta ragione l’amministrazione ne ha tenuto
conto.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, gli importi ritenuti
dall’amministrazione nella decisione impugnata per gli anni dal 2007 al 2009
sono corretti.
5.
Resta da esaminare se l’amministrazione poteva procedere con la
riconsiderazione delle decisioni di fissazione dei contributi dal 2007 al 2009,
già emanate negli anni precedenti.
Per
l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza.
L’art.
53.
cpv. 2 LPGA prevede che l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
In
concreto la Cassa, nel marzo 2012, si è accorta che nelle decisioni di
fissazione dei contributi per il 2007, 2008 e 2009, emesse rispettivamente il 15
maggio 2009 (doc. B10), il 6 aprile 2010 (doc. B6) ed il 4 aprile 2011 (doc.
B2), non figurava il reddito conseguito all’estero dal marito.
Alla
luce di quanto esposto nel considerando precedente, questa circostanza
costituisce un errore manifesto.
Inoltre
la rettifica riveste un’importanza considerevole poiché l’assicurata, con il
nuovo calcolo, deve pagare importi nettamente superiori a quelli dovuti in
precedenza. In luogo del contributo minimo l’interessata deve infatti fr.
3'296.65 nel 2007, fr. 3'399.65 nel 2008 e fr. 3'947.90 nel 2009. Le nuove
decisioni, che fissano un contributo superiore rispetto a quello dovuto in
precedenza, sono inoltre state emesse nel termine di prescrizione di 5 anni di
cui all’art. 16 LAVS, il cui cpv. 1 prima frase nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2011 prevedeva che i contributi, il cui importo non è stato fissato in
una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non
possono essere né pretesi né pagati. Il 1° gennaio 2012 è entrata in
vigore una nuova versione, leggermente modificata, dell’art. 16 cpv. 1 prima e
seconda frase LAVS, secondo cui i contributi il cui importo non è stato fissato
mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno
civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati.
Per
cui, a giusta ragione, la Cassa ha riconsiderato le decisioni di fissazione dei
contributi dal 2007 al 2009.
Per
quanto concerne la circostanza sollevata dall’insorgente secondo cui
l’amministrazione avrebbe già effettuato delle riconsiderazioni in passato, va
evidenziato quanto segue.
Innanzitutto,
dagli atti emerge unicamente che la Cassa, sulla base degli importi figuranti
nelle decisioni qui riesaminate, aveva calcolato l’eventuale conguaglio a
favore della ricorrente, ma non che vi fossero già state altre riconsiderazioni
per gli anni in esame (cfr. doc. allegati al doc. V).
In
ogni caso, anche se vi fosse già stata una precedente riconsiderazione, di
massima, la Cassa, in presenza delle condizioni di cui all’art. 53 LPGA,
avrebbe potuto nuovamente riesaminare la fattispecie.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione
impugnata merita conferma.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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