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Decisione

30.2012.37

Calcolo dei contributi di una persona senza attività lucrativa. Presa in considerazione della metà del reddito conseguito dal marito all'estero. Decisione annullata perché la Cassa non ha rispettato l

26 novembre 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),

pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

Per

l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come

persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base

alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei

coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è

stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato

pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.

Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

A

norma dell’art. 28 cpv. 4bis OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr.,

dal 1° gennaio 2012, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), alle condizioni

dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa

sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso

oppure sciolto.

Quindi,

i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono

determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il

tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi

siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

Il

Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS

è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999

pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

Va

ancora evidenziato che con sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, il TF ha

confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una cittadina

svizzera sposata con un cittadino ____________________ attivo in __________ che

aveva contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali,

l’affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei

contributi effettuato (cfr. anche la sentenza 30.2011.21 dell’8 settembre 2011).

3. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante

l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito

in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il

capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo

dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3

OAVS).

La

determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di

compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali

cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L’importo

delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta

l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di

rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per

le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Se

l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in

questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2009).

Per

il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e

alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

4. In

concreto l’insorgente contesta il calcolo dei contributi, sostenendo che

andrebbe preso in considerazione l’importo imponibile complessivo evinto dalla tassazione

2010, comprensivo delle deduzioni sociali e rileva una contraddizione tra

quanto riportato al punto 7 della decisione impugnata, ossia la citazione

dell’art. 23 cpv. 4 OAVS, ed il fatto che la Cassa ha poi calcolato il

contributo sulla base del certificato di salario prodotto l’8 agosto 2012 che

secondo l’insorgente non sarebbe utilizzabile.

Le censure vanno respinte.

Innanzitutto,

per quanto concerne il primo elemento di calcolo dei contributi, ossia la

sostanza netta detenuta in Svizzera ed all’estero (fr. 142’853), va infatti

rilevato che essa è stata evinta dalla rispettiva tassazione fiscale cresciuta

in giudicato (cfr. doc. B4), conformemente all’art. 29 cpv. 3 prima frase OAVS

Considerandi

per il quale le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza

determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione

cantonale passata in giudicato.

Rettamente

l’amministrazione non ha invece preso in considerazione la deduzione “sociale”

per coniugati di fr. 60'000. Si tratta infatti di una deduzione prevista

unicamente nell’ambito del diritto fiscale (art. 48 lett. a LT), che varia da

Cantone a Cantone, e che serve solo per il calcolo dell’importo della sostanza

da assoggettare al pagamento delle imposte. Questa deduzione, per costante

giurisprudenza del TCA (cfr. sentenza 30.1999.119 del 16 marzo 2000; 30

1999.111

del 14 marzo 2000; 30.199.86 del 31 gennaio 2000), non va invece

ritenuta nell’ambito del calcolo dei contributi, poiché, non è prevista dalla

LAVS. Del resto, ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo va pagato

secondo le condizioni sociali della persona assicurata; si tratta in altre

parole di tener conto della capacità contributiva degli assicurati non attivi

(cfr. anche sentenza 30.2000.155 del 2 luglio 2001).

Per

quanto riguarda invece il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito

conseguito dal coniuge all’estero, l’art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della

sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione,

ma la sua determinazione incombe alle casse di compensazione, che si

avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali. Ciò

significa che le Casse si informano presso l’autorità fiscale, ma non sono

tenute, a differenza di quanto avviene, di massima, con gli indipendenti (cfr.

art. 23 cpv. 4 OAVS) a riprendere automaticamente l’ammontare indicato nella

tassazione fiscale. Determinante, inoltre, per il calcolo del reddito

conseguito sotto forma di rendita nell’ambito della fissazione dei contributi

delle persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile,

comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello

conseguito (cfr. sentenza 30,2002.98 dell’11 luglio 2002;

sentenza 30.2002.56 del 17 luglio 2002).

In altre parole, mentre, di massima, per quanto concerne la

sostanza, i dati sono evinti dalla tassazione fiscale cantonale cresciuta in

giudicato, tenuto conto dei valori di ripartizione, cui va riaggiunto l’importo

della deduzione sociale, il reddito conseguito sotto forma di rendita viene

determinato dall’amministrazione che si avvale delle informazioni dell’autorità

fiscale, senza esserne automaticamente vincolata. Infatti, in ragione delle

differenze tra la nozione fiscale e quella in ambito LAVS del reddito sotto

forma di rendita, le comunicazioni dell’autorità fiscale non vincolano le casse

di compensazione (cfr. le direttive sulla fissazione dei contributi degli

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], marg. 2108 e

seguenti).

In concreto l’amministrazione ha rettamente calcolato i contributi

sulla base della documentazione prodotta dal marito per il 2010, per la sua

attività dipendente esercitata a __________ e il reddito da pensione percepito

dal 1° aprile 2010, prendendo in considerazione i redditi evinti dai formulari __________

(plico doc. 8) prima delle detrazioni delle ritenute effettuate in __________,

conformemente alla costante giurisprudenza di questo Tribunale per casi

analoghi a quello della ricorrente (cfr. sentenza 30,2002.98 dell’11 luglio

2002; sentenza 30.2002.56 del 17 luglio 2002). Va qui evidenziato che l’importo

di fr. 125'832 ritenuto dall’amministrazione è del resto inferiore rispetto al

totale dei redditi figurante nella tassazione fiscale (doc. B4; fr. 135’991).

In concreto nel 2010 il marito della ricorrente ha percepito fr.

55'264.78 per il lavoro svolto a __________ (doc. 8h), fr. 49'742 quale reddito

pensionistico (doc. 8f) e fr. 20'826 quale pensione arretrata (cfr. doc. 8g).

Trattandosi

di importi che determinano la condizione sociale della ricorrente ai sensi

dell’art. 10 cpv. 1 LAVS, a giusta ragione l’amministrazione ne ha tenuto

conto.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, gli importi ritenuti dalla

Cassa nella decisione impugnata sono corretti.

5.

Resta da esaminare se l’amministrazione poteva procedere con la

riconsiderazione della decisione di fissazione dei contributi 2010 emanata il 7

febbraio 2012.

In

concreto l’insorgente ha contestato la predetta decisione tramite scritto del 6

marzo 2012 (doc. 42). Il 12 marzo 2012 la Cassa ha scritto all’assicurata

evidenziando di dover riesaminare le decisioni emesse negli anni precedenti,

compresa quella del 2010, poiché non era stato preso in considerazione il reddito

conseguito dal marito all’estero ed ha chiesto l’invio della relativa

documentazione (doc. 40). In assenza di una risposta della ricorrente (cfr.

anche doc. 39), l’amministrazione il 21 maggio 2012 ha emanato una nuova decisione di fissazione dei contributi del 2010, riconsiderando, annullando

e sostituendo quella del 7 febbraio 2012 (cfr. anche punto 8 della risposta di

causa) e peggiorando la situazione dell’interessata (cfr. doc. B1 e 9).

Tuttavia,

ritenuto che l’insorgente aveva inoltrato opposizione alla decisione del 7

febbraio 2012, quest’ultima non era ancora cresciuta in giudicato. Infatti, lo

scritto del 6 marzo 2012 è pervenuto alla Cassa il 9 marzo 2012 (cfr. doc. 42).

Ora, pur non conoscendo la data di trasmissione del citato scritto, ritenuto

che la decisione del 7 febbraio 2012 è pervenuta all’interessata al più presto

il giorno successivo, ossia l’8 febbraio 2012, il termine di 30 giorni per

inoltrare opposizione (cfr. art 52 cpv. 3 LPGA) scade proprio il 9 marzo 2012,

di modo che, in ogni caso, le contestazioni sono state sollevate

tempestivamente.

Ne

segue che l’amministrazione non avrebbe dovuto emanare una nuova decisione il

21.

maggio 2012, in sostituzione di quella precedente, ma, in virtù dell’art. 12

OPGA, avrebbe dovuto dare all’insorgente un termine per esprimersi in merito

alla prospettata reformatio in peius e per eventualmente ritirare

l’opposizione.

Non

avendo agito in tal senso la Cassa ha violato il diritto di essere sentita

della ricorrente.

In

concreto rilevata d’ufficio una violazione del diritto di essere sentito perché

l’amministrazione ha modificato la decisione formale della ricorrente a suo

sfavore senza darle la possibilità di ritirare l’opposizione, la decisione impugnata

deve essere annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché garantisca

all’insorgente i suoi diritti.

In

queste condizioni, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la

decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché

assegni all’insorgente un termine per ritirare l’opposizione. Se l’interessata

manterrà l’opposizione la Cassa emanerà la decisione su opposizione, se invece

l’opposizione verrà ritirata, la decisione del 7 febbraio 2012 crescerà in

giudicato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata e quella del 21 maggio 2012 sono annullate e l’incarto

rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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