30.2012.37
Calcolo dei contributi di una persona senza attività lucrativa. Presa in considerazione della metà del reddito conseguito dal marito all'estero. Decisione annullata perché la Cassa non ha rispettato l
26 novembre 2012Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2012.37
Data decisione, Autorità:
26.11.2012, TCA
Titolo:
Calcolo dei contributi di una persona senza attività lucrativa. Presa in considerazione della metà del reddito conseguito dal marito all'estero. Decisione annullata perché la Cassa non ha rispettato le norme sulla reformatio in peius
CONTRIBUTI
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
REFORMATIO IN PEIUS
art. 10 LAVS
art. 28 OAVS
art. 29 OAVS
art. 12 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.37
cs
Lugano
26 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11
settembre 2012 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 7 febbraio 2012 la CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2010 quale persona senza attività lucrativa sulla base di una sostanza
netta di fr. 142'583 e di un reddito percepito sotto forma di rendita di fr.
49'742 moltiplicato per venti, per un totale di fr. 1'137'423, diviso per due a
fr. 568'711 conformemente all’art. 28 OAVS (doc. B1, inc. 30.2012.37), per un
totale di contributi di fr. 1'082.20.
B. Il
6 marzo 2012 il marito, dott. __________, a nome della moglie, ha contestato la
predetta decisione evidenziando che nella tassazione 2010 sono state
considerate deduzioni di cui la Cassa non ha tenuto conto nel calcolo del
contributo del 2010 (doc. 42).
C. Con
scritto del 12 marzo 2012 la Cassa ha risposto alle domande del dott. __________,
affermando inoltre di aver rilevato che nelle decisioni relative agli anni
precedenti non era stata presa in considerazione la metà del reddito da lui
conseguito all’estero. L’amministrazione ha di conseguenza informato
l’interessato di dover procedere ad una revisione delle decisioni degli ultimi
5 anni e gli ha chiesto di produrre i giustificativi dei redditi da attività
lucrativa conseguiti all’estero dal 2007 al 2010 (doc. 40).
D. Il
21 maggio 2012 l’amministrazione, in assenza di risposta da parte
dell’interessato, ha emesso le decisioni di fissazione dei contributi dal 2007
al 2009, utilizzando i dati evinti dalle rispettive tassazioni ed annullando (e
sostituendo) le decisioni emesse il 15 maggio 2009 (decisione di fissazione dei
contributi per il 2007, cfr. doc. 34), il 6 aprile 2010 (decisione di
fissazione dei contributi per il 2008, cfr. doc. 31) ed il 4 aprile 2011
(decisione di fissazione dei contributi per il 2009, cfr. doc. 28). Contestualmente
ha modificato anche la decisione di fissazione dei contributi del 2010
prendendo in considerazione una sostanza di fr. 142'853 ed un reddito percepito
sotto forma di rendita di fr. 135'991, moltiplicato per venti e diviso per due
per una sostanza determinante di fr. 1'329'746 (doc. 9).
E. Con
decisione su opposizione dell’11 settembre 2012 l’amministrazione ha
parzialmente accolto le censure di RI 1 relative al 2010 ed ha ridotto
l’ammontare del reddito percepito sotto forma di rendita a fr. 125'882 (doc.
A).
F. RI
1, sempre rappresentata dal marito, dott. __________, è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, chiedendone in via principale
l’annullamento ed in via subordinata la modifica nel senso che i contributi
vengano calcolati sulla base del reddito imponibile complessivo accertato
dall’autorità fiscale (doc. I). L’insorgente, dopo aver riassunto la
fattispecie, evidenzia di aver sempre presentato regolare dichiarazione
fiscale, senza alcuna omissione e che gli errori di calcolo commessi sono
dovuti esclusivamente all’agire dell’amministrazione. La ricorrente sostiene
che al caso di specie non possono trovare applicazione né le norme sulla
revisione, atteso che nessun elemento nuovo è emerso dalle dichiarazioni
fiscali, né quelle sulla riconsiderazione, giacché le decisioni sono già state
modificate in passato. Inoltre l’insorgente rileva che l’amministrazione non ha
citato alcuna norma secondo cui non si debba prendere in considerazione il
reddito imponibile, tenuto conto delle deduzioni sociali. L’interessata
evidenzia inoltre una contraddizione tra il punto 7 della decisione su
opposizione in relazione all’applicabilità dell’art. 23 cpv. 4 OAVS e il punto 18 in relazione alla non applicabilità dello stesso articolo. Calcolando il contributo sulla base
della documentazione trasmessa l’8 agosto 2012 l’amministrazione ha disatteso
l’applicazione del citato disposto.
G. Con
risposta del 24 ottobre 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
H. Il
7 novembre 2012 l’insorgente ha prodotto la tassazione 2010 e la decisione
definitiva di fissazione dei contributi per l’anno 2010 “che modifica il
precedente calcolo per lo stesso anno , e che ha tutti gli elementi per essere
valutata come una riconsiderazione” (doc. V). Alla Cassa è stata data
facoltà di esprimersi in merito (doc. VI).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2. Per l'art. 10 cpv. 1 LAVS nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2011 le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un
contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il
contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-,
sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per
l'art. 10 cpv. 2 LAVS, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o
assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
L’art.
10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli
assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo
secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il
contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati
che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano
contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale
datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il
Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni
sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente
un’attività lucrativa a tempo pieno.
Per
l’art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il
contributo minimo gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino
al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza
attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell’aiuto
sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa assistite
finanziariamente da terzi (lett. c).
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul
reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che
corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2 e 3 OAVS; RCC
1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato
la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in
senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di
importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla
riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una
rendita in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha
stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che
presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al
mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle
rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza
sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI
1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina
e di giurisprudenza).
La
giurisprudenza dell'allora
Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui
contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
(DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera in particolare, per il 2010,
come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere
dell'assicurazione malattia
(RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle
versate da un'assicurazione
sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184),
le rendite d'invalidità e le
indennità giornaliere dell'assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti
stranieri d'assicurazione a
delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti
di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su
una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul
quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a
disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il
calcolo dell'imposta secondo il
dispendio giusta l'art. 14
LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione
di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in
maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non
sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una
persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di
un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC
1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge
che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF
125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non
rientrano, di massima, nel concetto di reddito conseguito sotto forma di
rendite, nel 2010: le rendite dell'AVS (prese in considerazione per i contributi dovuti dal 1° gennaio
2011; cfr. art. 28 cpv. 1 OAVS e contrario e DIN) e dell'AI federale, nonché le prestazioni
complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni; art. 28 cpv. 1
OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid.
3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le
pensioni per i figli, a condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio
(ad esempio le rendite per orfani ai sensi della LAINF), il provento della
sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa
di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V
163), i contributi di mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non
sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche
versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è
stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione
del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).
Per sostanza,
ai fini dell'art. 28 OAVS si
deve intendere l'insieme dei
beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants
II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del
marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi
(Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i
beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni
(DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante,
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, fra l'altro,
Fatti
i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
Per
l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come
persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base
alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei
coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è
stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato
pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.
Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
A
norma dell’art. 28 cpv. 4bis OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr.,
dal 1° gennaio 2012, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), alle condizioni
dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa
sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso
oppure sciolto.
Quindi,
i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono
determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il
tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi
siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il
Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS
è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999
pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).
Va
ancora evidenziato che con sentenza H 114/05 del 9 maggio 2007, il TF ha
confermato il principio dell’affiliazione nel nostro Paese di una cittadina
svizzera sposata con un cittadino ____________________ attivo in __________ che
aveva contestato, ritenendoli contrari agli accordi internazionali,
l’affiliazione come persona senza attività lucrativa ed il calcolo dei
contributi effettuato (cfr. anche la sentenza 30.2011.21 dell’8 settembre 2011).
3. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante
l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito
in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il
capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in
giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3
OAVS).
La
determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di
compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali
cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo
delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta
l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di
rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per
le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Se
l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi
proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono
determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito
annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in
questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla
fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da
quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2009).
Per
il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e
alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).
4. In
concreto l’insorgente contesta il calcolo dei contributi, sostenendo che
andrebbe preso in considerazione l’importo imponibile complessivo evinto dalla tassazione
2010, comprensivo delle deduzioni sociali e rileva una contraddizione tra
quanto riportato al punto 7 della decisione impugnata, ossia la citazione
dell’art. 23 cpv. 4 OAVS, ed il fatto che la Cassa ha poi calcolato il
contributo sulla base del certificato di salario prodotto l’8 agosto 2012 che
secondo l’insorgente non sarebbe utilizzabile.
Le censure vanno respinte.
Innanzitutto,
per quanto concerne il primo elemento di calcolo dei contributi, ossia la
sostanza netta detenuta in Svizzera ed all’estero (fr. 142’853), va infatti
rilevato che essa è stata evinta dalla rispettiva tassazione fiscale cresciuta
in giudicato (cfr. doc. B4), conformemente all’art. 29 cpv. 3 prima frase OAVS
Considerandi
per il quale le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza
determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione
cantonale passata in giudicato.
Rettamente
l’amministrazione non ha invece preso in considerazione la deduzione “sociale”
per coniugati di fr. 60'000. Si tratta infatti di una deduzione prevista
unicamente nell’ambito del diritto fiscale (art. 48 lett. a LT), che varia da
Cantone a Cantone, e che serve solo per il calcolo dell’importo della sostanza
da assoggettare al pagamento delle imposte. Questa deduzione, per costante
giurisprudenza del TCA (cfr. sentenza 30.1999.119 del 16 marzo 2000; 30
1999.111
del 14 marzo 2000; 30.199.86 del 31 gennaio 2000), non va invece
ritenuta nell’ambito del calcolo dei contributi, poiché, non è prevista dalla
LAVS. Del resto, ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo va pagato
secondo le condizioni sociali della persona assicurata; si tratta in altre
parole di tener conto della capacità contributiva degli assicurati non attivi
(cfr. anche sentenza 30.2000.155 del 2 luglio 2001).
Per
quanto riguarda invece il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito
conseguito dal coniuge all’estero, l’art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della
sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione,
ma la sua determinazione incombe alle casse di compensazione, che si
avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali. Ciò
significa che le Casse si informano presso l’autorità fiscale, ma non sono
tenute, a differenza di quanto avviene, di massima, con gli indipendenti (cfr.
art. 23 cpv. 4 OAVS) a riprendere automaticamente l’ammontare indicato nella
tassazione fiscale. Determinante, inoltre, per il calcolo del reddito
conseguito sotto forma di rendita nell’ambito della fissazione dei contributi
delle persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile,
comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello
conseguito (cfr. sentenza 30,2002.98 dell’11 luglio 2002;
sentenza 30.2002.56 del 17 luglio 2002).
In altre parole, mentre, di massima, per quanto concerne la
sostanza, i dati sono evinti dalla tassazione fiscale cantonale cresciuta in
giudicato, tenuto conto dei valori di ripartizione, cui va riaggiunto l’importo
della deduzione sociale, il reddito conseguito sotto forma di rendita viene
determinato dall’amministrazione che si avvale delle informazioni dell’autorità
fiscale, senza esserne automaticamente vincolata. Infatti, in ragione delle
differenze tra la nozione fiscale e quella in ambito LAVS del reddito sotto
forma di rendita, le comunicazioni dell’autorità fiscale non vincolano le casse
di compensazione (cfr. le direttive sulla fissazione dei contributi degli
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], marg. 2108 e
seguenti).
In concreto l’amministrazione ha rettamente calcolato i contributi
sulla base della documentazione prodotta dal marito per il 2010, per la sua
attività dipendente esercitata a __________ e il reddito da pensione percepito
dal 1° aprile 2010, prendendo in considerazione i redditi evinti dai formulari __________
(plico doc. 8) prima delle detrazioni delle ritenute effettuate in __________,
conformemente alla costante giurisprudenza di questo Tribunale per casi
analoghi a quello della ricorrente (cfr. sentenza 30,2002.98 dell’11 luglio
2002; sentenza 30.2002.56 del 17 luglio 2002). Va qui evidenziato che l’importo
di fr. 125'832 ritenuto dall’amministrazione è del resto inferiore rispetto al
totale dei redditi figurante nella tassazione fiscale (doc. B4; fr. 135’991).
In concreto nel 2010 il marito della ricorrente ha percepito fr.
55'264.78 per il lavoro svolto a __________ (doc. 8h), fr. 49'742 quale reddito
pensionistico (doc. 8f) e fr. 20'826 quale pensione arretrata (cfr. doc. 8g).
Trattandosi
di importi che determinano la condizione sociale della ricorrente ai sensi
dell’art. 10 cpv. 1 LAVS, a giusta ragione l’amministrazione ne ha tenuto
conto.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, gli importi ritenuti dalla
Cassa nella decisione impugnata sono corretti.
5.
Resta da esaminare se l’amministrazione poteva procedere con la
riconsiderazione della decisione di fissazione dei contributi 2010 emanata il 7
febbraio 2012.
In
concreto l’insorgente ha contestato la predetta decisione tramite scritto del 6
marzo 2012 (doc. 42). Il 12 marzo 2012 la Cassa ha scritto all’assicurata
evidenziando di dover riesaminare le decisioni emesse negli anni precedenti,
compresa quella del 2010, poiché non era stato preso in considerazione il reddito
conseguito dal marito all’estero ed ha chiesto l’invio della relativa
documentazione (doc. 40). In assenza di una risposta della ricorrente (cfr.
anche doc. 39), l’amministrazione il 21 maggio 2012 ha emanato una nuova decisione di fissazione dei contributi del 2010, riconsiderando, annullando
e sostituendo quella del 7 febbraio 2012 (cfr. anche punto 8 della risposta di
causa) e peggiorando la situazione dell’interessata (cfr. doc. B1 e 9).
Tuttavia,
ritenuto che l’insorgente aveva inoltrato opposizione alla decisione del 7
febbraio 2012, quest’ultima non era ancora cresciuta in giudicato. Infatti, lo
scritto del 6 marzo 2012 è pervenuto alla Cassa il 9 marzo 2012 (cfr. doc. 42).
Ora, pur non conoscendo la data di trasmissione del citato scritto, ritenuto
che la decisione del 7 febbraio 2012 è pervenuta all’interessata al più presto
il giorno successivo, ossia l’8 febbraio 2012, il termine di 30 giorni per
inoltrare opposizione (cfr. art 52 cpv. 3 LPGA) scade proprio il 9 marzo 2012,
di modo che, in ogni caso, le contestazioni sono state sollevate
tempestivamente.
Ne
segue che l’amministrazione non avrebbe dovuto emanare una nuova decisione il
21.
maggio 2012, in sostituzione di quella precedente, ma, in virtù dell’art. 12
OPGA, avrebbe dovuto dare all’insorgente un termine per esprimersi in merito
alla prospettata reformatio in peius e per eventualmente ritirare
l’opposizione.
Non
avendo agito in tal senso la Cassa ha violato il diritto di essere sentita
della ricorrente.
In
concreto rilevata d’ufficio una violazione del diritto di essere sentito perché
l’amministrazione ha modificato la decisione formale della ricorrente a suo
sfavore senza darle la possibilità di ritirare l’opposizione, la decisione impugnata
deve essere annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché garantisca
all’insorgente i suoi diritti.
In
queste condizioni, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la
decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché
assegni all’insorgente un termine per ritirare l’opposizione. Se l’interessata
manterrà l’opposizione la Cassa emanerà la decisione su opposizione, se invece
l’opposizione verrà ritirata, la decisione del 7 febbraio 2012 crescerà in
giudicato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata e quella del 21 maggio 2012 sono annullate e l’incarto
rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster