30.2012.38
Richiesta di aumento dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS da grado medio a grado elevato. Ricorso accolto e atti rinviati all'amministrazione per determinare la data esatta dell'avvenuto peggiora
24 gennaio 2013Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2012.38
Data decisione, Autorità:
24.01.2013, TCA
Titolo:
Richiesta di aumento dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS da grado medio a grado elevato. Ricorso accolto e atti rinviati all'amministrazione per determinare la data esatta dell'avvenuto peggioramento dello stato di salute
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 43bis LAVS
art. 9 LPGA
art. 17 LPGA
art. 37 OAI
art. 87 OAI
art. 88 OAI
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.38
cs
Lugano
24 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
settembre 2012 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS (assegno per
grandi invalidi)
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1933, al beneficio di un assegno per grandi invalidi AVS di grado
medio dal 1° aprile 2007, ha chiesto, il 15 settembre 2011, un aumento della
prestazione (doc. 19-1 e seguenti).
B. Dopo
aver esperito gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui un’inchiesta a
domicilio, la CO 1, con decisione del 21 maggio 2012 (doc. 26-1), confermata
dalla decisione su opposizione del 12 settembre 2012 (doc. 30-1), ha respinto
la richiesta poiché l’assicurato, pur dipendente da terzi per compiere 5 atti
della vita e pur necessitante della sorveglianza personale continua, non è tuttavia
dipendente da terzi per l’atto del mangiare, l’aumento del grado dell’assegno
da medio ad elevato non è stato riconosciuto.
C. Contro
la predetta decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è
insorto al TCA chiedendo di essere messo al beneficio di un assegno di grado
elevato a far tempo dal 1° maggio 2011 e domandando contestualmente
l’allestimento di una perizia giudiziaria e l’audizione quale teste del Dr.
med. __________, medico curante dell’insorgente (doc. I).
Il
ricorrente critica il rapporto del 13 aprile 2012 dell’assistente sociale e,
sulla base dei certificati medici agli atti, sostiene di essere impedito anche
nell’atto del mangiare. L’insorgente sostiene che quanto figurante nel citato
rapporto circa l’atto del mangiare non corrisponde con quanto affermato dalla
moglie, ma sarebbe frutto dell’interpretazione data dall’assistente sociale, la
quale, secondo il ricorrente “si è cimentata a strumentalizzare le parole
espresse” dalla moglie, “dandone un significato del tutto distorto sia
dalla realtà dei fatti sia da quanto effettivamente espresso dalla medesima”.
L’insorgente evidenzia che “l’assistente sociale, a ben vedere sprovvista di
quell’acume che il caso invero richiedeva, non ha minimamente ritenuto e
valutato la reale intenzione della signora RI 1 che, a cospetto del marito (di
veneranda età, 79 anni, e gravemente malato da ormai 25 anni!), a cui ha
dedicato quasi una vita intera per accudirlo, non volendo ulteriormente
avvilirlo e umiliarlo, ma semmai amorevolmente incoraggiarlo, ha voluto
esprimere avanti il marito il fatto che qualche volta (ma rarissimamente)
arriva lui medesimo a compiere l’atto del mangiare. Non senza aver
precisato che l’oltremodo precario stato di salute e il sorgere delle infezioni
ormai abitudinarie a cui deve ormai far fronte l’assicurato, lo rendono del
tutto invalido anche in tale atto, finanche ad essere imboccato. Non si può
certo rimproverare alla moglie il fatto di non aver precisato, di sua spontanea
volontà e in presenza del marito, che il proprio coniuge mangia, se non
imboccato, unicamente per mezzo delle mani e facendo cadere la metà del cibo
così portato alla bocca lungo tutti i suoi vestiti”. L’insorgente afferma
inoltre che “l’atteggiamento” dell’assistente sociale “non si è
contraddistinto negativamente solo per tale subdolo tentativo di girare le
carte in tavola travisandone la realtà” e ritiene che l’interessata non sia
persona qualificata per allestire il rapporto in esame. L’assistente sociale
non avrebbe esaminato attentamente il punto litigioso importante, non avrebbe
effettuato alcun esame approfondito e completo, limitandosi a riprendere una
dichiarazione della moglie, peraltro “riportata e distorta a proprio
piacimento”. Per il ricorrente “o l’assistente sociale non sapeva che vi
fosse un problema circa l’atto di mangiare da parte dell’assicurato e quindi
era priva delle conoscenze dell’incarto ciò che rende il rapporto in disanima
privo di valore probante, oppure la medesima ha volutamente tralasciato di
approfondire la questione manifestando così la propria parzialità e
inadeguatezza del caso. In ambo i casi, l’operato dell’assistente si rivela
oltremodo censurabile e il rapporto in disanima di nessun valore”.
L’insorgente
evidenzia ulteriori lacune nel rapporto dell’assistente sociale. Essa, con
riferimento al punto 3.1.1 del referto, avrebbe espletato un esame avvilente
nel suo contenuto, non avendo appurato direttamente le difficoltà di movimento
dell’assicurato, presente all’incontro, perlomeno nell’atto di muovere le
braccia. Ciò che d’altra parte potrebbe avere un’influenza sull’atto del
mangiare.
Ne
segue, per il ricorrente, che il rapporto del 13 aprile 2012 non ha alcuna
valenza probante.
L’insorgente
sostiene poi che se l’atto in questione comprende diverse funzioni (in
concreto: portare il pasto a letto o sminuzzarlo o portarlo alla bocca o
ridurlo in puré o alimentazione tramite sonda), per la grande invalidità non è
richiesto che la persona assicurata abbia bisogno dell’aiuto di altre persone
per tutte oppure per la maggior parte di esse, ma è sufficiente che necessiti
di tale aiuto per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146).
L’interessato
evidenzia che il cibo deve essergli tagliato (formulario di richiesta di
revisione AGI), deve essere imboccato, il cibo deve essere poco solido e gli
deve essere sistematicamente tagliata la carne e tritati o frullati taluni
alimenti e terze persone devono sorvegliarlo e forzarlo a ingurgitare il cibo
(doc. D e H, nonché referto del dr. med. __________, doc. I).
Il
ricorrente contesta poi nuovamente l’operato dell’assistente sociale e rileva
che anche il medico SMR ha affermato che in assenza di una visita non può
prendere posizione.
D. Con
risposta del 19 novembre 2012 la CO 1 propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
E. Il
3 dicembre 2012 l’insorgente ha prodotto un certificato medico del dr. med. __________
del 27 novembre 2012 (doc. V). Con scritto del 12 dicembre 2012
l’amministrazione ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso,
rilevando tuttavia che alla luce delle affermazioni del medico curante
l’incarto deve essere rinviato alla CO 1 per la revisione del caso in seguito al
nuovo elemento medico proposto di stato valetudinario peggiorato.
F. Con
scritto del 9 gennaio 2013 l’insorgente sostiene che il dr. med. __________ non
ha aggiunto alcunché di nuovo giacché il peggioramento era stato accertato
anche prima dell’emissione della decisione impugnata e ribadisce la richiesta
di assegnazione di un assegno di grado elevato dal mese di maggio 2011 (doc.
IX).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel
merito
2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’amministrazione
ha negato l’aumento del grado dell’assegno per grandi invalidi.
3. L'art.
43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o
di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in
Svizzera, che presentano un'invalidità
(art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia
anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Per il capoverso 2
dell'art. 43bis LAVS, il
diritto all'assegno per grandi
invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono
soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un
anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale
le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
L’assegno
mensile per grandi invalidi di grado elevato ammonta all’80 per cento, quello
per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento e quello per grandi invalidi
di grado lieve al 20 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia
previsto dall’articolo 34 capoverso 5 (art. 43bis cpv. 3 LAVS).
Giusta l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande
invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi
invalidi dell'assicurazione per
l'invalidità o ha fatto valere
il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta
fino ad allora.
Il Consiglio federale
può prevedere una prestazione proporziona-le all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande
invalidità sia solo in parte addebitabile ad un infortunio (art. 43bis cpv.
4bis LAVS).
A norma del capoverso
5 dell'art. 43bis LAVS, le
disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della
grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di
compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può
promulgare prescrizioni complementari.
Secondo l'art. 9 LPGA
– che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) – è
considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha
precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il
compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la
persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto
senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico
dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del
4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari
della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid.
2.):
-
vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale
- andare
al gabinetto
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti che
permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza
ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della
società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105
V 52, 104 V 127).
L'art. 37 cpv. 1 OAI
stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato
è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e
il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale
(cpv. 1).
Per il capoverso 2, la grande
invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
A
norma dell’art. 17 cpv. 2 LPGA ogni altra prestazione durevole accordata in
virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su
richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno
giustificata hanno subito una notevole modificazione.
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2).
Per
l’art. 66bis cpv. 2 OAVS gli articoli 87-88bis OAI sono applicabili per
analogia alla revisione dell’assegno per grandi invalidi.
Per
l’art. 87 cpv. 3 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume
dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il
diritto alla prestazione (tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011). Nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2012 l’art. 87 cpv. 2 OAI prevede che se è
fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all’invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni.
A
norma dell’art. 88a cpv. 2 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011,
se la capacità al guadagno o la capacità a svolgere le mansioni consuete
peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta
all’invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia.
L’art.
88a cpv. 2 OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che se
la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete
peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno di assistenza o di
aiuto dovuto all’invalidità aumenta, il cambiamento va tenuto in considerazione
non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia.
5. Dalle
tavole processuali emerge che l’interessato è affetto, da diversi anni, da
numerose e gravi patologie (astenia ingravescente probabilmente multifattoriale,
adenoma paratiroideo intra-mediastinico anteriore pre-aortico a destra
(scintigrafia giugno 2006, __________), cardiopatia ischemico-ipertensiva,
sospetta BPCO su pregresso abuso di nicotina, sindrome depressiva reattiva,
lievi sintomi extrapiramidali con rigor asimmetrico e tremor, glaucoma
ipertensivo bilaterale, stato dopo attacchi di gotta recidivanti, stato dopo
polmonite, sindrome lombo vertebrale cronica su alterazioni degenerative delle
faccette articolari, insufficienza renale cronica di origine multifattoriale,
stato dopo TUR-P e TUR-V su carcinoma papillare uroteliale, 5.2005, stato dopo
gastrite antrale trattata con inibitori della pompa a protoni; cfr. doc.
11-2/3).
Accertata
la necessità di dipendenza da terzi per compiere quattro atti ordinari della
vita (vestirsi/svestirsi, lavarsi, andare alla toilette, spostarsi) e di una
sorveglianza personale continua, l’amministrazione gli ha riconosciuto, nel
2008, un assegno per grandi invalidi di grado medio con effetto dal mese di
aprile 2007 (doc. AI 13).
Il
15 settembre 2011 l’insorgente ha inoltrato una domanda per ottenere un assegno
di grado elevato (doc. 19-1), rispondendo alle domande figuranti nel
formulario.
Alla
domanda: a causa della grande invalidità e malgrado l’uso di mezzi ausiliari,
necessita dell’aiuto diretto (“fisico”) o indiretto (stimolazione) regolare e
notevole da parte di terzi per compiere gli atti ordinari della vita?, al punto
4.1.3 ha così risposto:
-
per motivi di salute i pasti devono essere
serviti a letto? No, solo se in clinica.
-
gli alimenti devono essere tagliati: (05.2010);
sì, dipende dagli alimenti
-
il cibo deve essere portato alla bocca? No
-
può nutrirsi solo di alimenti speciali
(frullati, via sonda-addominale?): (07.2011); dieta senza sale e ipopotassica
Alla
domanda 8.6: “quanto indicato alla cifra 4, anche nell’ambito della
necessità di aiuto di terzi, coincide con i reperti da lei rilevati?”, il
dr. med. __________, FMH medicina interna generale, medico curante del ricorrente,
il 12 settembre 2011, ha risposto affermativamente (doc. 19-6).
Il
30 marzo 2012 l’assistente sociale ha eseguito un accertamento presso il
ricorrente (doc. 20). Dal rapporto del 13 aprile 2012, a proposito dell’atto del mangiare, figura:
" Nell’incontro
la moglie riferisce che il marito non riscontra difficoltà sia nel tagliare sia
nel portare il cibo alla bocca in maniera autonoma. Tuttavia, essa evidenzia
che l’assicurato, al sopraggiungere delle infezioni, risulta molto debole e per
alcuni giorni necessita del suo aiuto per essere imboccato. L’aiuto prestato
dalla moglie non è regolare e pertanto non giustifica il riconoscimento
dell’atto."
(doc. 20-3)
Il
3 maggio 2012 il dr. med. __________, medico assistente presso l’__________ di __________
e __________, del servizio sociale dell’__________, hanno affermato:
" Sembra
che il signore sopraccitato non abbia diritto ad un aumento del grado dell’AGI
(da medio a elevato) perché dall’inchiesta risulta che è autonomo nell’atto del
mangiare. Ho discusso con la moglie, con i medici e il personale curante: dallo
scorso mese di maggio 2011 (vedi date allegate) dopo l’ennesima degenza
ospedaliera vi è stato un notevole peggioramento delle condizioni di salute.
Dal mese di agosto 2011 ha iniziato ad essere sottoposto a emodialisi 3 volte per settimana e anche queste cure hanno
“influenzato” ulteriormente la sua salute “psicofisica”. Sicuramente a partire
da questa data è dipendente nei suoi atti quotidiano al 100%.
Per l’atto del
mangiare: credo che vi è stato, quando è stata fatta l’inchiesta, un malinteso.
Effettivamente alcune volte, ma molto, molto raramente, il signor RI 1 riesce a
mangiare senza essere imboccato. Non sempre usa le posate e quando le usa ci
mette moltissimo tempo a portare il boccone di cibo dal piatto alla bocca. E’
molto debole e provato dalle sue precarie condizioni di salute.
La moglie cerca di
cucinare cibi poco solidi, deve tagliare la carne e tritare o frullare alcuni
alimenti. Preciso che non può mangiare certi alimenti a causa
dell’insufficienza renale molto grave (vedi certificati medici).
Dall’inizio
dell’emodialisi è depresso: deve essere stimolato e sorvegliato. Non ha
appetito e la moglie deve quasi sempre “obbligarlo” ad alimentarsi." (doc.
22-1)
Il
10 maggio 2012 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:
" Non
posso rispondere né si ne no senza aver visto il paziente (cosa che ha fatto
l’incaricato).
Il fatto di essere in
emodialisi 3x alla settimana non motiva di per sé la necessità di essere
aiutato a mangiare.
NB: l’A. è in dialisi
da agosto 2011, la richiesta di mutamento grado AI di settembre 2011 e nel
formulario non viene segnalato che deve essere aiutato a mangiare (cibo portato
alla bocca).
L’inchiesta a
domicilio è avvenuta il 30.03.2012 e all’Assistente sociale è stato detto che
l’aiuto non necessario salvo in rare occasioni, ora si viene a dire che c’è
stato un equivoco…
In conclusione da
punto di vista medico non è possibile dire chi abbia ragione.
Per quanto riguarda il
fatto che non possa mangiare certi cibi per l’insufficienza renale, questo non
comporta nessun aggravamento.
In generale c’è stato
un peggioramento dello stato di salute, comprovato anche dal fatto che viene
riconosciuta la necessità d’aiuto in 5 “atti ordinari della vita” (nel 2008
erano solo 4)."
(doc. 24-1)
L’11
maggio 2012 l’assistente sociale ha affermato:
" Innanzitutto
vorrei precisare e confermare quanto contenuto nel rapporto di inchiesta
rispetto all’atto del mangiare: in quella occasione infatti non mi sono state
descritte difficoltà, sia nel portare alla bocca gli alimenti sia nel taglio
degli alimenti, tali da giustificare una dipendenza regolare, e in tal senso ho
proceduto con la valutazione; tantomeno mi è stata riferita la necessità che
gli alimenti debbano essere frullati o tagliati finemente, come invece viene
indicato nella lettera della signora __________.
Dal canto suo il
medico SMR, rispetto ad un bisogno di aiuto in tal senso, prende una posizione
chiara, non giustificando la dipendenza descritta nelle osservazioni con il
quadro patologico agli atti.
In considerazione di
questi due importanti elementi ritengo di non aver motivo alcuno per modificare
la mia valutazione.
In primo luogo infatti
il collega __________ conferma come non sia intervenuto un peggioramento dello
stato di salute, né vi siano elementi che giustifichino siffatta dipendenza.
Per quel che concerne
poi le dichiarazioni rese nel corso del colloquio di inchiesta, non ho alcun
motivo per dubitare che corrispondano al vero.
A questo riguardo
vorrei ricordare come secondo la dottrina e la giurisprudenza in presenza di
due diverse versioni, la preferenza debba essere accordata alle dichiarazioni
che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo momento non possono integrare
le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono.
Pertanto, osservate le
divergenze, dove indicato, tra quanto dichiarato nel rapporto d’inchiesta e
quanto in seguito osservato, si reputa che le indicazioni fornite inizialmente
abbiano una grande importanza nella valutazione presente, perché non
condizionate.
Alla luce di queste
considerazioni confermo le risultanze del mio rapporto." (doc. 25-1)
Il
13 giugno 2012 l’assistente del servizio sociale __________, __________i, ha
confermato quanto già attestato in precedenza, rammentando che l’insorgente
deve “essere sorvegliato permanentemente, deve alimentarsi con cibi non
solidi, se dovessero essere solidi una terza persona deve tagliare questi
alimenti” ed ha domandato di accogliere la richiesta di aumento
dell’assegno “a partire dallo scorso mese di agosto 2011” (doc. 27-1). __________
ha inoltre prodotto un e-mail del 7 giugno 2012 del dr. med. __________ che ha
affermato:
" (…)
Trattasi in effetti di
un paziente che seguo ormai da oltre 25 anni (!!!) per una patologia molto
grave ed assolutamente molto invalidante, malgrado le cure e le attenzioni che
sua moglie __________, le assicura quotidianamente con un’intensità assolutamente
ammirevole.
Il signor RI 1
presenta una grave patologia cardiaca ischemica, ipertensiva e secondaria a
disturbi del ritmo che hanno necessitato di numerosi interventi terapeutici
specialistici e numerosissimi ricoveri in ambito acuto (vedi ampia documentazione
a disposizione). Ancora di recente il signor RI 1 è stato ricoverato con uno
stato di scompenso acuto cardiaco.
Presenta pure una
problematica di insufficienza respiratoria con broncopatia cronico-ostruttiva,
che lo limita in tutte le azioni della vita quotidiana e che conseguentemente
impone in modo assoluto il sostegno da parte di terzi (nel caso specifico della
moglie).
Il signor RI 1 soffre
inoltre di un’insufficienza renale progressiva e ora terminale (funzionalità
renale completamente compromessa) che necessita da qualche mese di emodialisi
nella frequenza di 3 volte alla settimana. L’accompagnamento del paziente
all’ospedale con uno sforzo non indifferente, considerato che è mobilizzato
unicamente in carrozzella, è a carico della moglie.
Il paziente presenta
pure una severa poliartrosi invalidante prevalentemente del dorso e a livello
delle anche e della ginocchia. Anche questo fattore limita evidentemente
l’autosufficienza del paziente e soprattutto limita le possibilità di aiuto
delle persone che se ne occupano regolarmente.
Ricordo ancora che il
paziente assume da molti anni psicofarmaci a seguito di problematiche
ansioso-depressive di origine endogena e comprensibilmente reattiva al grave
stato di salute che ha contraddistinto gli ultimi decenni della sua vita.
Non mi soffermo
volutamente sui dettagli che impediscono il signor RI 1 di assicurarsi una vita
indipendente, perché probabilmente dovrei soffermarmi molto a lungo. Voglio
solo ricordare che l’aiuto ed il sostegno prodigato dalla signora RI 1, è
ammirevole ed assolutamente molto impegnativo per intensità psico-fisica e
durata.
Credo che il paziente
sia comunque e ben volentieri a disposizione per una consultazione
medico-specialistica, nel caso l’ente assicurativo AI lo ritenesse necessario.
Anch’io resto a
disposizione per qualsiasi ulteriore informazione di dettaglio, certo che una
rivalutazione oggettiva di questo caso molto particolare, porti ad una
revisione della decisione attuale che è evidentemente da ritenersi indubbiamente
scorretta e non rispettosa della realtà dei trascorsi del paziente e dei suoi
famigliari." (doc. 27-4)
L’11
settembre 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che il rapporto
del dr. med. __________ non contiene nuovi elementi (doc. 29-1).
Il 27
novembre 2012 il dr. med. __________ FMH medicina interna generale, medico
curante del ricorrente, ha affermato:
" (…)
Con la presente
attesto che il summenzionato paziente da più anni è assolutamente dipendente in
tutte le attività della vita quotidiana. Da più mesi il paziente ha presentato
un peggioramento notevole delle sue condizioni generali che l’hanno portato ad
essere dipendente anche nel mangiare con dipendenza da una terza persona in
modo regolare.
Il paziente presenta
una polipatologia molto complessa e severa associata ad una dipendenza dei
trattamenti di dialisi due-tre volte alla settimana presso l’Ospedale __________.
La sua richiesta
assicurativa va quindi indubbiamente sostenuta in quanto e evidentemente
dipendente da terze persone nello svolgimento di qualsiasi attività. Sottolineo
ancora il fatto che il paziente è già stato dipendente anche in anni passati e
non ha mai beneficiato di alcun riconoscimento adeguato in questo senso."
(doc. L2)
Il
10 dicembre 2012 il dr. med. __________ ha affermato:
" Dall’attuale
certificato del dr. __________ risulta possibile peggioramen-to “da più mesi”,
peggioramento che comporta anche la dipendenza nel mangiare.
Valutazione:
- possibile
peggioramento stato di salute
- la data esatta del peggioramento è da stabilire con da allora
pure presenza di dipendenza nel mangiare” (doc. VII/Bis)
6. In
DTF 128 V 93 (cfr. pure DTF 130 V 61 seg., consid. 6.1 e 6.2), l’Alta Corte ha
stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore
probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei
rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinati
fattori.
Innanzitutto,
secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta deve essere una persona qualificata,
che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le
affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.
Nel
rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se
è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il
testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e
motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere
in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in
loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore
probatorio pieno.
Tuttavia,
continua l’Alta Corte, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo
in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in
considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta
possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in
causa a seguito di un ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).
7. Va
ancora evidenziato che in DTF 117 V 146 l’Alta Corte ha stabilito che il
bisogno di aiuto deve essere ammesso anche se l'assicurato può ancora adempiere
una funzione parziale che non gli è di alcuna utilità, affermando al consid.
3b:
" b)
Zu prüfen ist im weiteren die Hilfsbedürftigkeit in der Lebensverrichtung
"Aufstehen, Absitzen, Abliegen".
Dass ein Paraplegiker
in der Regel absitzen und abliegen kann, steht fest und wird auch vom
Beschwerdeführer nicht in Abrede gestellt. Mit Bezug auf die Teilfunktion
Aufstehen ist vorab festzuhalten, dass darunter nicht nur das Sicherheben
verstanden werden kann. Denn das Aufstehen ist in den seltensten Fällen
Selbstzweck; vielmehr steht man in der Regel auf, um anschliessend etwas in
stehender Position zu tun: mit jemandem sprechen, einen Gegenstand zu sich
nehmen, eine Tür oder ein Fenster öffnen usw. Es ist nun nicht zu übersehen,
dass die Bewältigung dieser Funktion für einen Paraplegiker, auch wenn er an
sich noch aufstehen könnte, wesentlich ihren Sinn verloren hat, weil er damit
nichts erreichen kann: Da die Muskeln im Bereich der gelähmten Körperpartie
völlig fehlen, ist der Paraplegiker, einmal aufgestanden, nicht in der Lage,
sich Dritten oder Gegenständen zuzuwenden, sondern er ist damit beschäftigt,
sich mit den Händen im Gleichgewicht zu halten. Er kann zwar vielleicht noch
aufstehen, aber sicher nicht mehr aufrecht stehen. Die Teilfunktion Aufstehen
ist für ihn daher nutzlos. Nach der Rechtsprechung ist die Hilfsbedürftigkeit
auch dann zu bejahen, wenn ein Versicherter eine Lebensverrichtung nur noch auf
eine nicht übliche Art und Weise ausführen kann (BGE 106 V 158 Erw. 2b). Es
besteht kein Anlass, in rechtlicher Hinsicht danach zu unterscheiden, ob ein
Versicherter eine Teilfunktion als solche nicht mehr bzw. nur noch auf unübliche
Weise wahrnehmen oder ob er sie zwar noch ausüben kann, von ihr jedoch keinen
Nutzen mehr hat. Vielmehr ist die Hilfsbedürftigkeit auch dann zu bejahen, wenn
eine Teilfunktion zwar noch möglich, für den Versicherten jedoch ihres Sinnes
entleert ist. Im vorliegenden Fall ist daher eine erhebliche Hilfsbedürftigkeit
in der Teilfunktion Aufstehen und damit bei der Lebensverrichtung Aufstehen,
Absitzen, Abliegen gegeben. Daran ändert nichts, dass dem Beschwerdeführer als
Hilfsmittel eine Levo-Aufricht- und Stehhilfe im Rollstuhl zugesprochen wurde.
Dieses Hilfsmittel, das dem Versicherten das Aufrechtstehen bis zu einem
gewissen Grad ermöglichen dürfte, ist nur an einem bestimmten Ort und nicht
überall dort verfügbar, wo er sich hinbegibt und aufrecht stehen sollte. Auch
wenn die Levo-Aufricht- und Stehhilfe auf einem Fahrstuhl montiert ist,
verbleiben viele Situationen, in welchen der Versicherte von diesem Behelf
keinen Gebrauch machen kann, weil er aufgrund der Schwierigkeiten beim
Transport lediglich den leichteren gewöhnlichen Fahrstuhl mit sich führen kann.“
In
DTF 121 V 88 l’Alta Corte ha ribadito che per gli atti quotidiani della vita
che comprendono diversi atti parziali non è richiesto che l’assicurato nella
maggior parte di essi necessiti di aiuto regolare di terzi; è richiesto che
l’assicurato, per una di queste funzioni parziali, regolarmente ed in maniera
importante, necessiti dell’aiuto diretto od indiretto di una terza persona. In
tal senso, per l’atto del mangiare, l’aiuto è importante se l’assicurato può
mangiare da solo, ma non può tagliare il cibo o può mangiarlo solo con le mani.
L’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha affermato:
" Bei
Lebensverrichtungen, welche mehrere Teilfunktionen umfassen, ist nach der
Rechtsprechung (BGE 117 V 148 Erw. 2 mit Hinweisen) nicht verlangt, dass der
Versicherte bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf;
vielmehr ist bloss erforderlich, dass der Versicherte bei einer dieser
Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte
Dritthilfe angewiesen ist. In diesem Sinne ist die Hilfe beispielsweise bereits
erheblich:
- beim Essen, wenn der
Versicherte zwar selber essen, die Speisen aber nicht zerkleinern kann, oder
wenn er die Speisen nur mit den Fingern zum Mund führen kann (BGE 106 V 158
Erw. 2b);
- bei der
Körperpflege, wenn der Versicherte sich nicht selber waschen oder kämmen oder
rasieren oder nicht selber baden bzw. duschen kann;
- bei Fortbewegung und
Kontaktaufnahme, wenn der Versicherte im oder ausser Hause sich nicht selber
fortbewegen kann oder wenn er bei der Kontaktaufnahme Dritthilfe benötigt."
A
questo proposito in DTF 106 V 153 l’Alta Corte ha stabilito che la grande
invalidità è ammessa nonostante il fatto che l'assicurata, per
il resto grande invalida, possa mangiare da sola portando il cibo alla bocca
con le mani. L’allora TFA, al consid. 2a, ha affermato:
« b)
La commission de l'assurance-invalidité a fondé son prononcé
négatif
sur les données ressortant de la "Demande et questionnaire d'allocation
pour impotent de l'AVS" figurant au dossier. Selon ce document, X avait
besoin depuis 1970 de l'aide régulière et importante d'autrui pour tous les
actes de la vie, sauf pour manger; elle nécessitait une surveillance constante
de la part du personnel soignant. Dans les actes de recours, les médecins de la
Maison de Y exposent: que l'assurée a toujours été totalement dépendante
d'autrui pour se laver, s'habiller, se rendre aux toilettes et prendre ses
repas; que, sur ce dernier point, l'aide que le personnel de l'établissement
lui apportait consistait à l'amener en fauteuil roulant à la salle à manger;
que toutefois elle pouvait porter les aliments à sa bouche, en général avec les
doigts; qu'elle est décédée en état grabataire.
Il
faut dès lors décider si l'on se trouve dans l'espèce en présence d'une assurée
qui avait besoin de soins et d'une surveillance personnelle permanents, ainsi
que d'une aide importante d'autrui dans tous les actes ordinaires de la vie,
quand bien même, une fois amenée à la salle à manger et servie, elle pouvait
porter les aliments à sa bouche d'une manière sinon esthétique, du moins
efficace, sauf peut-être durant les dernières semaines de sa vie. Si
l'intéressée, incapable d'utiliser des services, avait été nourrie par un tiers,
la réponse serait sans nul doute affirmative. Or il serait inéquitable, sinon
choquant, de refuser de lui accorder l'allocation pour impotent réclamée
simplement parce qu'on la laissait s'en sortir toute seule et manger comme elle
le pouvait, avec les doigts. Un refus serait d'autant moins compréhensible que
l'assurance-invalidité octroie des subsides pour permettre aux jeunes assurés
d'apprendre à accomplir normalement les actes ordinaires de la vie (art. 19 al.
1 LAI). De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de
la vie l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux moeurs
usuelles. Au demeurant, suivant les Directives concernant l'invalidité et
l'impotence (valables dès le 1er janvier 1979), l'aide est réputée importante,
s'agissant de l'acte consistant à manger, lorsque, sans elle, il est impossible
à l'assuré de prendre les aliments, de les couper ou de les porter à la bouche
(ch. 298.3) ...»
In
DTF 133 V 450, consid. 7.2, l’Alta Corte ha rammentato che l’aiuto di terzi può
consistere in un aiuto indiretto, ossia in una sorveglianza della persona
assicurata nel compiere gli atti ordinari della vita consistente nell’incitare
l’interessato a compiere questo atto che, a causa del suo stato di salute
psichico, senza l’intervento indiretto di un terzo, non avrebbe compiuto:
" Danach
kann die benötigte Hilfe nicht nur in direkter Dritthilfe, sondern auch bloss
in Form einer Überwachung der versicherten Person bei Vornahme der relevanten
Lebensverrichtungen bestehen, indem etwa die Drittperson sie auffordert, eine
Lebensverrichtung vorzunehmen, die sie wegen ihres psychischen Zustandes ohne
besondere Aufforderung nicht vornehmen würde (indirekte Dritthilfe; BGE 121 V
88 E. 3c S. 91; BGE 107 V 145 E. 1c S. 149 und 136 E. 1b S. 139; BGE 106 V 157 f.; BGE 105 V 52 E. 4a S. 56; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 296/05 vom 29. Dezember
2005, E. 2.2.2)."
Va
infine segnalata la sentenza I 296/05 del 29 dicembre 2005 dove l’Alta Corte ha
evidenziato l’importanza della collaborazio-ne tra l’amministrazione ed il
medico per stabilire se sono date le condizioni della grande invalidità:
" 2.2.3
Bei der Erarbeitung der Grundlagen für die Bemessung der Hilflosigkeit ist eine
enge, sich ergänzende Zusammenarbeit zwischen Arzt und Verwaltung erforderlich.
Ersterer hat anzugeben, inwiefern die versicherte Person in ihren körperlichen
bzw. geistigen Funktionen durch das Leiden eingeschränkt ist. Der Versiche-rungsträger
kann an Ort und Stelle weitere Abklärungen vornehmen. Bei Unklarheiten über
physische oder psychische Störungen oder deren Auswirkungen auf alltägliche
Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur
zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden
Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im
Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel,
begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen
Lebensverrichtungen sowie den tatbestandsmässigen Erfordernissen der dauernden
persönlichen Überwachung und der Pflege gemäss sein. Schliesslich hat er in
Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen. Das
Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im
eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung
tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen
vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente
Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall
zuständige Gericht (BGE 130 V 61 ff. Erw. 6.1.1 und 6.2).
Hinsichtlich des
Beweiswerts eines Arztberichts ist entscheidend, ob er für die streitigen
Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die
geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese)
abgegeben worden ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und
der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des
Experten begründet und nachvollziehbar sind (BGE 125 V 352 Erw. 3a; RKUV 2003
Nr. U 487 S. 345 Erw. 5.1 [Urteil B. vom 5. Juni 2003, U 38/01])."
8. Questo
Tribunale chiamato a verificare se la fattispecie è stata accuratamente
vagliata dall’amministrazione, dopo attenta analisi della documentazione agli
atti, non può confermare la decisione impugnata, e questo già solo alla luce
della valutazione del 10 dicembre 2012 del dr. med. __________, medico SMR, il
quale, dopo aver preso atto del certificato del dr. med. __________, medico
curante dell’insorgente, del 27 novembre 2012, ha rilevato un possibile peggioramento dello stato di salute del ricorrente che comporta la
necessità di stabilire la data esatta dell’avvenuta modifica dello stato
valetudinario (doc. VII/Bis).
A
questo proposito nel suo referto, il dr. med. __________ ha evidenziato che “da
più mesi il paziente ha presentato un peggioramento notevole delle sue
condizioni generali che l’hanno portato ad essere dipendente anche nel mangiare
con dipendenza da una terza persona in modo regolare” (doc. L2).
Contrariamente
all’opinione dell’amministrazione (doc. VII+Bis), l’accertamento della data
esatta del peggioramento dello stato di salute che ha comportato la necessità
dell’aiuto di terzi nell’atto del mangiare non deve avvenire nell’ambito di
un’eventuale procedura di revisione, ossia di un’altra procedura, ma deve
essere risolta nell’ambito della vertenza in esame.
Infatti,
se è vero che il certificato del medico curante è stato emesso il 27 novembre
2012, ossia successivamente all’emissione della decisione impugnata del 12
settembre 2012, d’altra parte il referto contiene elementi che fan ritenere un
peggioramento dello stato di salute anteriore a tale data. Infatti il curante
evidenzia che “da più mesi il paziente ha presentato un peggioramento
notevole” (doc. L2).
Secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare
l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è
stata resa la decisione impugnata (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a). In
concreto il peggioramento attestato dal medico curate il 27 novembre 2012 è
avvenuto “da più mesi”. Ciò impone la necessità di stabilire la data
della modifica della stato valetudinario dell’interessato che, verosimilmente,
è avvenuta prima del 12 settembre 2012.
Ma
vi è di più.
Infatti
Fatti
i medici che hanno in cura l’insorgente, e che pertanto hanno potuto esaminare
concretamente la situazione valetudinaria dell’interessato, ritengono che il
ricorrente ha bisogno dell’aiuto costante di terzi nell’atto del mangiare già
da diversi mesi.
Il
dr. med. __________, medico assistente dell’__________ di __________ e l’assistente
sociale __________ hanno attestato, il 3 maggio 2012, che l’assicurato solo
alcune volte, ma molto raramente, riesce a mangiare senza essere imboccato, che
non sempre usa le posate e quando le usa ci mette moltissimo tempo a portare il
boccone di cibo dal piatto alla bocca. Essi hanno inoltre evidenziato che la
moglie deve cucinare cibi poco solidi, deve tagliare e tritare la carne o
frullare alcuni alimenti, deve inoltre essere stimolato e sorvegliato, non ha
appetito e la moglie deve quasi sempre obbligarlo ad alimentarsi (doc. 22-1).
Come
visto, il dr. med. __________, il 27 novembre 2012, ha tra l’altro affermato che da più mesi il paziente ha presentato un peggioramento notevole
delle sue condizioni generali che l’hanno portato ad essere dipendente anche
nel mangiare con dipendenza da una terza persona in modo regolare (doc. L2).
Da
quanto sopra emerge che l’interessato è ormai obbligato a far capo a terzi
anche per l’atto del mangiare, o perlomeno per una funzione parziale di tale
atto e che pertanto egli ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado
massimo.
Tuttavia
deve essere stabilito a partire da quando l’interessato ha diritto a tale
prestazione. Per l’art. 88a cpv. 2 OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2011, se la capacità al guadagno o la capacità a svolgere le mansioni consuete
peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta
all’invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole. L’art. 88a cpv. 2 OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012,
prevede che se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le
mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno
di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità aumenta, il cambiamento va
tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione
notevole.
Dal
certificato del 3 maggio 2012 (doc. 22-1) sembra emergere che questo
peggioramento potrebbe essere avvenuto dal mese di agosto 2011, ossia da quando
l’interessato ha iniziato ad essere sottoposto ad emodialisi. Tuttavia la
descrizione delle azioni della moglie (in particolare necessità di cucinare
cibi poco solidi, tagliare la carne e tritare o frullare alcuni alimenti) non
corrisponde con quanto affermato dal medesimo assicurato solo un mese dopo l’inizio
dell’emodialisi nella richiesta di aumento del grado dell’assegno per grandi
invalidi del mese di settembre 2011, dove alla domanda se può nutrirsi solo di
alimenti speciali (frullati, via sonda-addominale), non ha risposto, indicando
unicamente che ha iniziato una dieta senza sale ed ipopotassica e per quanto
concerne il taglio degli alimenti ha affermato che dipende dagli alimenti,
escludendo comunque di dover portare, con l’aiuto di terzi, il cibo alla bocca
(doc. 19-3). Inoltre un peggioramento avvenuto già nel mese di agosto 2011 non
sarebbe neppure compatibile con quanto certificato dal medico curante, dr. med.
__________, che, nel modulo di richiesta del settembre 2011, ha confermato quanto dichiarato dal ricorrente (cfr. doc. 19-6), ossia, in sostanza, l’aiuto di
terzi per il solo taglio di alimenti, a dipendenza dei medesimi, e non
combacerebbe con quanto evidenziato dal medesimo curante nel novembre 2012,
ossia che il peggioramento è avvenuto solo “da più mesi” (doc.
L2).
Come
visto negli atti che implicano anche funzioni parziali, come quello del
mangiare, non è necessario che l’assicurato abbia necessità di far capo a terzi
nella maggior parte delle funzioni parziali, ma è sufficiente che in una di
queste funzioni parziali, regolarmente ed in misura importante, debba far capo
all’aiuto diretto od indiretto di terzi (DTF 121 V 88; DTF 106 V 158).
Nel
caso di specie nel mese di settembre 2011 l’interessato aveva sì la necessità
dell’aiuto di terzi per una funzione parziale dell’atto del mangiare (taglio
degli alimenti), ma non in maniera regolare ed in misura importante, ritenuto
che lo stesso assicurato, confermato in questo dal proprio medico curante (doc.
19-6, risposta 8.6), aveva risposto che l’aiuto dipendeva dagli alimenti. In
altre parole non per tutti gli alimenti era necessario l’intervento di terzi.
Ne
segue che il peggioramento dello stato di salute che ha inciso sulla necessità
dell’aiuto di terzi nell’atto del mangiare è in ogni caso avvenuto dopo l’inoltro
della richiesta del 15 settembre 2011.
Per
Considerandi
quanto concerne il periodo successivo le tavole processuali non permettono tuttavia
di stabilire, neppure applicando l’abituale principio della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali, a partire da quando vi è
stato il peggioramento che ha comportato la necessità di aiutare in maniera
regolare ed importante l’assicurato nel tagliare il cibo o nel portarlo alla
bocca.
Dal
rapporto dell’assistente sociale del 13 aprile 2012, che viene criticato con
toni aspri dal ricorrente, emerge che l’interessato non riscontra difficoltà
sia nel tagliare sia nel portare il cibo alla bocca in maniera autonoma. Egli
deve invece essere imboccato per alcuni giorni quando sopraggiungono delle
infezioni.
Il
ricorrente contesta quanto scritto dall’assistente sociale evidenziando che la
moglie, in sua presenza, non avrebbe voluto avvilirlo ed umiliarlo e avrebbe
voluto “esprimere avanti il marito il fatto che qualche volta (ma
rarissimamente) arriva lui medesimo a compiere l’atto di mangiare” (doc.
I).
A
prescindere dalle critiche del ricorrente, questo Tribunale evidenzia che
l’assistente sociale dell’amministrazione, nel preciso caso di specie, non ha
accertato se, vista la precaria situazione di salute del ricorrente, tra cui,
secondo le affermazioni del dr. med. __________ e dell’assistente sociale dell’__________
__________, una depressione (cfr. doc. 22-1), doveva comunque essere stimolato
e sorvegliato da qualcuno nell’atto del mangiare. Anche il medico curante, dr.
med. __________, ha del resto evidenziato la presenza di problematiche ansioso
depressive per le quali l’interessato deve assumere da molti anni psicofarmaci
(cfr. doc. 27-4).
In
concreto, alla luce anche della DTF 133 V 450, consid. 7.2, dove il TF ha
ribadito che l’aiuto di terzi non deve necessariamente essere diretto, ma può
consistere anche solo in una sorveglianza dell’assicurato, nel senso di
incitare la persona interessata a compiere un atto della vita che altrimenti, a
causa del suo stato di salute psichico, non compirebbe e ritenuto che il 3
maggio 2012 il dr. med. __________ e l’assistente sociale __________ hanno
rilevato che l’insorgente “deve essere stimolato e sorvegliato. Non
ha appetito e la moglie deve quasi sempre “obbligarlo” ad alimentarsi”
(doc. 22-1), l’assistente sociale dell’amministrazione avrebbe dovuto prendere
posizione anche su questo aspetto, e meglio la necessità di un aiuto indiretto
(stimolare l’interessato a mangiare). Con la presa di posizione dell’11 maggio
2012.
l’assistente sociale ha risposto alle contestazioni circa l’intervento
diretto della moglie nel tagliare il cibo o nel portarlo alla bocca del marito,
ma non si è espressa circa un’eventuale necessità nell’obbligare l’interessato
a compiere le funzioni parziali dell’atto del mangiare (doc. 25-1).
In
queste circostanze, alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertato che il
medico curante, dr. med. __________ ha attestato un peggioramento dello stato
di salute del ricorrente che ha comportato “da più mesi” una dipendenza
da una terza persona in modo regolare “anche nel mangiare” (doc. L2),
che il medico SMR, dr. med. __________, ritiene possibile il peggioramento
dello stato di salute, ma evidenzia che occorre valutare la data esatta della
dipendenza nel mangiare (doc. VII + Bis), che il dr. med. __________ e
l’assistente del servizio sociale dell’__________, __________, hanno anch’essi
attestato la necessità dell’aiuto di terzi nell’atto del mangiare sia in
maniera diretta che indiretta (sorveglianza e stimolazione), che l’assistente
sociale dell’ammi-nistrazione non ha accertato se l’insorgente necessitava
comunque di un aiuto indiretto, ai sensi della giurisprudenza, per l’atto del
mangiare, neppure dopo la trasmissione del referto del 3 maggio 2012 dove
figurava questa circostanza e che dagli atti in esame è solo possibile
stabilire che il peggioramento dello stato di salute con la necessità per il
ricorrente dell’aiuto diretto o indiretto regolare e notevole di terzi anche
perlomeno in una funzione parziale dell’atto del mangiare è subentrato dopo
l’inoltro della richiesta di aumento del grado dell’assegno per grandi invalidi,
senza tuttavia che sia possibile determinarne la data esatta, neppure in
applicazione del principio della verosimi-glianza preponderante valido
nell’ambito delle assicurazioni sociali, l’incarto deve essere rinviato
all’amministrazione per ulteriori accertamenti in questo senso e per stabilire a
partire da quanto l’insorgente ha diritto ad un assegno per grande invalido di
grado elevato.
In
queste condizioni le prove richieste dall’insorgente (perizia e audizione del
medico curante) diventano superflue.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
All’insorgente,
rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La CO 1 verserà al ricorrente fr. 1'200.-- (IVA inclusa, se dovuta) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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