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Decisione

30.2012.38

Richiesta di aumento dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS da grado medio a grado elevato. Ricorso accolto e atti rinviati all'amministrazione per determinare la data esatta dell'avvenuto peggiora

24 gennaio 2013Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i medici che hanno in cura l’insorgente, e che pertanto hanno potuto esaminare

concretamente la situazione valetudinaria dell’interessato, ritengono che il

ricorrente ha bisogno dell’aiuto costante di terzi nell’atto del mangiare già

da diversi mesi.

Il

dr. med. __________, medico assistente dell’__________ di __________ e l’assistente

sociale __________ hanno attestato, il 3 maggio 2012, che l’assicurato solo

alcune volte, ma molto raramente, riesce a mangiare senza essere imboccato, che

non sempre usa le posate e quando le usa ci mette moltissimo tempo a portare il

boccone di cibo dal piatto alla bocca. Essi hanno inoltre evidenziato che la

moglie deve cucinare cibi poco solidi, deve tagliare e tritare la carne o

frullare alcuni alimenti, deve inoltre essere stimolato e sorvegliato, non ha

appetito e la moglie deve quasi sempre obbligarlo ad alimentarsi (doc. 22-1).

Come

visto, il dr. med. __________, il 27 novembre 2012, ha tra l’altro affermato che da più mesi il paziente ha presentato un peggioramento notevole

delle sue condizioni generali che l’hanno portato ad essere dipendente anche

nel mangiare con dipendenza da una terza persona in modo regolare (doc. L2).

Da

quanto sopra emerge che l’interessato è ormai obbligato a far capo a terzi

anche per l’atto del mangiare, o perlomeno per una funzione parziale di tale

atto e che pertanto egli ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado

massimo.

Tuttavia

deve essere stabilito a partire da quando l’interessato ha diritto a tale

prestazione. Per l’art. 88a cpv. 2 OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2011, se la capacità al guadagno o la capacità a svolgere le mansioni consuete

peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta

all’invalidità aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione

notevole. L’art. 88a cpv. 2 OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012,

prevede che se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le

mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno

di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità aumenta, il cambiamento va

tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione

notevole.

Dal

certificato del 3 maggio 2012 (doc. 22-1) sembra emergere che questo

peggioramento potrebbe essere avvenuto dal mese di agosto 2011, ossia da quando

l’interessato ha iniziato ad essere sottoposto ad emodialisi. Tuttavia la

descrizione delle azioni della moglie (in particolare necessità di cucinare

cibi poco solidi, tagliare la carne e tritare o frullare alcuni alimenti) non

corrisponde con quanto affermato dal medesimo assicurato solo un mese dopo l’inizio

dell’emodialisi nella richiesta di aumento del grado dell’assegno per grandi

invalidi del mese di settembre 2011, dove alla domanda se può nutrirsi solo di

alimenti speciali (frullati, via sonda-addominale), non ha risposto, indicando

unicamente che ha iniziato una dieta senza sale ed ipopotassica e per quanto

concerne il taglio degli alimenti ha affermato che dipende dagli alimenti,

escludendo comunque di dover portare, con l’aiuto di terzi, il cibo alla bocca

(doc. 19-3). Inoltre un peggioramento avvenuto già nel mese di agosto 2011 non

sarebbe neppure compatibile con quanto certificato dal medico curante, dr. med.

__________, che, nel modulo di richiesta del settembre 2011, ha confermato quanto dichiarato dal ricorrente (cfr. doc. 19-6), ossia, in sostanza, l’aiuto di

terzi per il solo taglio di alimenti, a dipendenza dei medesimi, e non

combacerebbe con quanto evidenziato dal medesimo curante nel novembre 2012,

ossia che il peggioramento è avvenuto solo “da più mesi” (doc.

L2).

Come

visto negli atti che implicano anche funzioni parziali, come quello del

mangiare, non è necessario che l’assicurato abbia necessità di far capo a terzi

nella maggior parte delle funzioni parziali, ma è sufficiente che in una di

queste funzioni parziali, regolarmente ed in misura importante, debba far capo

all’aiuto diretto od indiretto di terzi (DTF 121 V 88; DTF 106 V 158).

Nel

caso di specie nel mese di settembre 2011 l’interessato aveva sì la necessità

dell’aiuto di terzi per una funzione parziale dell’atto del mangiare (taglio

degli alimenti), ma non in maniera regolare ed in misura importante, ritenuto

che lo stesso assicurato, confermato in questo dal proprio medico curante (doc.

19-6, risposta 8.6), aveva risposto che l’aiuto dipendeva dagli alimenti. In

altre parole non per tutti gli alimenti era necessario l’intervento di terzi.

Ne

segue che il peggioramento dello stato di salute che ha inciso sulla necessità

dell’aiuto di terzi nell’atto del mangiare è in ogni caso avvenuto dopo l’inoltro

della richiesta del 15 settembre 2011.

Per

Considerandi

quanto concerne il periodo successivo le tavole processuali non permettono tuttavia

di stabilire, neppure applicando l’abituale principio della verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali, a partire da quando vi è

stato il peggioramento che ha comportato la necessità di aiutare in maniera

regolare ed importante l’assicurato nel tagliare il cibo o nel portarlo alla

bocca.

Dal

rapporto dell’assistente sociale del 13 aprile 2012, che viene criticato con

toni aspri dal ricorrente, emerge che l’interessato non riscontra difficoltà

sia nel tagliare sia nel portare il cibo alla bocca in maniera autonoma. Egli

deve invece essere imboccato per alcuni giorni quando sopraggiungono delle

infezioni.

Il

ricorrente contesta quanto scritto dall’assistente sociale evidenziando che la

moglie, in sua presenza, non avrebbe voluto avvilirlo ed umiliarlo e avrebbe

voluto “esprimere avanti il marito il fatto che qualche volta (ma

rarissimamente) arriva lui medesimo a compiere l’atto di mangiare” (doc.

I).

A

prescindere dalle critiche del ricorrente, questo Tribunale evidenzia che

l’assistente sociale dell’amministrazione, nel preciso caso di specie, non ha

accertato se, vista la precaria situazione di salute del ricorrente, tra cui,

secondo le affermazioni del dr. med. __________ e dell’assistente sociale dell’__________

__________, una depressione (cfr. doc. 22-1), doveva comunque essere stimolato

e sorvegliato da qualcuno nell’atto del mangiare. Anche il medico curante, dr.

med. __________, ha del resto evidenziato la presenza di problematiche ansioso

depressive per le quali l’interessato deve assumere da molti anni psicofarmaci

(cfr. doc. 27-4).

In

concreto, alla luce anche della DTF 133 V 450, consid. 7.2, dove il TF ha

ribadito che l’aiuto di terzi non deve necessariamente essere diretto, ma può

consistere anche solo in una sorveglianza dell’assicurato, nel senso di

incitare la persona interessata a compiere un atto della vita che altrimenti, a

causa del suo stato di salute psichico, non compirebbe e ritenuto che il 3

maggio 2012 il dr. med. __________ e l’assistente sociale __________ hanno

rilevato che l’insorgente “deve essere stimolato e sorvegliato. Non

ha appetito e la moglie deve quasi sempre “obbligarlo” ad alimentarsi”

(doc. 22-1), l’assistente sociale dell’amministrazione avrebbe dovuto prendere

posizione anche su questo aspetto, e meglio la necessità di un aiuto indiretto

(stimolare l’interessato a mangiare). Con la presa di posizione dell’11 maggio

2012.

l’assistente sociale ha risposto alle contestazioni circa l’intervento

diretto della moglie nel tagliare il cibo o nel portarlo alla bocca del marito,

ma non si è espressa circa un’eventuale necessità nell’obbligare l’interessato

a compiere le funzioni parziali dell’atto del mangiare (doc. 25-1).

In

queste circostanze, alla luce di tutto quanto sopra esposto, accertato che il

medico curante, dr. med. __________ ha attestato un peggioramento dello stato

di salute del ricorrente che ha comportato “da più mesi” una dipendenza

da una terza persona in modo regolare “anche nel mangiare” (doc. L2),

che il medico SMR, dr. med. __________, ritiene possibile il peggioramento

dello stato di salute, ma evidenzia che occorre valutare la data esatta della

dipendenza nel mangiare (doc. VII + Bis), che il dr. med. __________ e

l’assistente del servizio sociale dell’__________, __________, hanno anch’essi

attestato la necessità dell’aiuto di terzi nell’atto del mangiare sia in

maniera diretta che indiretta (sorveglianza e stimolazione), che l’assistente

sociale dell’ammi-nistrazione non ha accertato se l’insorgente necessitava

comunque di un aiuto indiretto, ai sensi della giurisprudenza, per l’atto del

mangiare, neppure dopo la trasmissione del referto del 3 maggio 2012 dove

figurava questa circostanza e che dagli atti in esame è solo possibile

stabilire che il peggioramento dello stato di salute con la necessità per il

ricorrente dell’aiuto diretto o indiretto regolare e notevole di terzi anche

perlomeno in una funzione parziale dell’atto del mangiare è subentrato dopo

l’inoltro della richiesta di aumento del grado dell’assegno per grandi invalidi,

senza tuttavia che sia possibile determinarne la data esatta, neppure in

applicazione del principio della verosimi-glianza preponderante valido

nell’ambito delle assicurazioni sociali, l’incarto deve essere rinviato

all’amministrazione per ulteriori accertamenti in questo senso e per stabilire a

partire da quanto l’insorgente ha diritto ad un assegno per grande invalido di

grado elevato.

In

queste condizioni le prove richieste dall’insorgente (perizia e audizione del

medico curante) diventano superflue.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

All’insorgente,

rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La CO 1 verserà al ricorrente fr. 1'200.-- (IVA inclusa, se dovuta) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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