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Decisione

30.2012.39

Interessi di mora sui contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto. L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di re

29 aprile 2013Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie

per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare, se richiesti, i

giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile,

in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei dati (vecchi) a loro

disposizione. L'assicurato

debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le modifiche del suo reddito

rispetto al periodo precedente, che generalmente funge da base di calcolo per

la percezione degli acconti, onde evitare le note (spiacevoli) conseguenze.

In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo

della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi

non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione

dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione

di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei

contributi d'acconto, sia a suo

favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti,

non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli

elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla

Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS).

Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di

giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per

verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati

giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).

2.10. Nel caso in

esame, d'avviso di questo

Tribunale, la situazione non differisce dagli altri casi giudicati in

precedenza fondandosi sull'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS (fra le ultime, STCA del 16 ottobre 2012, inc. n.

30.2012.27; STCA del 19 settembre 2011, inc. n. 30.2011.19; STCA del 29 marzo

2011, inc. n. 30.2010.28; STCA del 10 maggio 2010, inc. n. 30.2009.43; STCA

dell'11 febbraio 2009, inc. n.

30.2008.52; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e inc. n. 30.2008.28;

STCA del 22 settembre 2008, inc. n. 30.2008.6).

Per quanto concerne l'obbligo dell'assicurato

di informare la Cassa di compensazione riguardo ai suoi redditi da attività indipendente,

il TCA evidenzia che l'insorgente

avrebbe infatti dovuto farsi parte diligente - come senz'altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse

improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di

acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito

alla Cassa di compensazione i redditi (straordinari) presumibilmente conseguiti

nel 2009 con la vendita di un immobile che deteneva da diversi anni in

comproprietà con un amico (art. 24 cpv. 4 OAVS).

Ciò avrebbe dovuto accadere subito dopo che detta

vendita si è perfezionata ed in particolare non appena era comprensibile e

manifesto al ricorrente che, a seguito dell'utile conseguito da questa

operazione immobiliare, non solo il suo reddito era aumentato in maniera molto

importante, ma anche che la natura dello stesso, alla luce dell'operazione

immobiliare svolta, non poteva essere ritenuta riferibile al patrimonio privato

ma rientrava in un'attività di commercio d'immobili. Al ricorrente non doveva

sfuggire che, visti gli introiti conseguiti, anche i contributi sociali

personali sarebbero notevolmente aumentati.

Lo stesso assicurato ha argomentato che è a causa

di quest'operazione immobiliare, che si è svolta nel 2009, che si sono prodotti

maggiori (ed imprevisti) redditi, che egli ha sì comunque insinuato presso la

competente autorità fiscale, la quale, però, soltanto nel 2012 li ha

riconosciuti come reddito da commercio professionale di immobili. Ciò ha

comportato un importante aumento del reddito imponibile del ricorrente e,

conseguentemente, dei contributi dovuti sul reddito aziendale fissato

dall'Ufficio di tassazione, indipendentemente dalla qualifica fiscale.

L'assicurato, nel corso degli anni, avrebbe dunque

dovuto intuire che il protrarsi dell'emanazione della notifica di tassazione

del 2009 era diventato problematico a causa dell'operazione immobiliare che

aveva condotto in quell'anno e che gli aveva cagionato un aumento straordinario

ed improvviso del reddito.

Egli, vista anche la sua professione di avvocato

(sulla responsabilità accresciuta dell'avvocato in ambito di risarcimento danni

per il mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD/ AF di cui all'art. 52

LAVS, cfr. STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010, consid. 7.3; STF 9C_788/2007 del

29 ottobre 2008 consid. 3.1; STFA H 436/00 del 5 aprile 2001; STCA 31.2007.24

del 3 aprile 2008), aveva le conoscenze per potere e dovere ritenere che

l'autorità fiscale competente a decidere sulla natura di questa operazione

immobiliare avrebbe qualificato questa vendita (milionaria) quale commerciale,

tenuto conto sia delle eventuali spese di gestione fatte valere sia della

situazione di comproprietà con terzi.

Pertanto, secondo il TCA, l'assicurato disponeva indubbiamente

dei mezzi necessari per capire che il suo reddito netto sarebbe stato di gran

lunga superiore al reddito aziendale dichiarato negli anni precedenti.

Stanti così le cose, l'interessato avrebbe quindi

dovuto avvisare subito la Cassa di compensazione dell'importante introito,

della sua probabile natura commerciale, dell’incidenza dello stesso nella

determinazione del reddito da attività indipendente nonché delle difficoltà

delle autorità di tassazione per stabilire gli elementi utili necessari a

percepire le imposte dovute, ciò che ha ritardato nel tempo la tassazione. Di

conseguenza, al fine di evitare di incorrere in un ritardo che avrebbe

comportato l'obbligo di versare interessi passivi, l'assicurato avrebbe dovuto

segnalare alla Cassa di compensazione l'aumento del suo reddito (lordo, con l'indicazione

delle eventuali spese dichiarate all'autorità fiscale relative alla vendita

immobiliare), in modo da poter subito versare degli adeguati acconti sui

contributi personali AVS/AI/IPG.

Questa inattività dell'assicurato, a mente del

Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, citate STF 9C_632/2007

consid. 4.1; DTF 134 V 202, consid. 3.4; DTF 134 V 405,

consid. 7.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione di ritardo nel

pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligarlo a pagare

degli interessi moratori.

Il ricorrente avrebbe dovuto, e potuto, versare, entro

il 1° gennaio dell'anno

seguente la fine dell'anno

civile successivo a quello di contribuzione, degli

acconti non inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti -

detto in altri termini, l'importo

da versare a conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei

contributi effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che

però non è stato fatto.

Riguardo all'esigibilità del debito contributivo (AVS) di un assicurato,

la nostra Massima istanza (citata DTF 134 V 405, consid. 5.3.3) ha confermato

che in realtà né il debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla

notifica di una fattura o da una decisione di tassazione della cassa. Il debito

contributivo nasce piuttosto per legge con la realizzazione del reddito da

lavoro e diventa esigibile alla scadenza del periodo di pagamento, anche se i

contributi possono essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di

pagamento (STF H 154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1).

In questo senso, va osservato che quando l'assicurato ha ricevuto nel giugno 2012 la

decisione di fissazione dei contributi con l'indicazione dei contributi personali definitivi, egli era comunque

già in ritardo con il pagamento dei contributi a saldo per l'anno 2009.

Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati caricati degli interessi di

mora. Pertanto, come specificato più dettagliatamente in seguito, il ritardo

con cui la Cassa di compensazione ha emanato la decisione di conguaglio (nel

2012) non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione di questo stato

di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico

dell'assicurato.

Pure ininfluente è il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale la sua dichiarazione

fiscale, quando quest'ultima

gli ha notificato la tassazione 2009 e quando il fisco l'ha trasmessa alla

Cassa di compensazione giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS.

La data della comunicazione dei redditi

conseguiti dall'assicurato da

parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente

perché, prima di allora, la Cassa non è in grado di fissare

definitivamente i contributi personali dovuti dagli indipendenti, perciò non

le si può imputare alcun ritardo né una negligenza nell'agire nei confronti del ricorrente.

Il pagamento della somma a conguaglio, in virtù

dell'ottenimento della dilazione di pagamento, è avvenuto nel corso del 2012 e perdura

tuttora, visto l'ingente importo da versare; quindi egli si è trovato in una

situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del

citato disposto dell'OAVS.

L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione di compensare il fatto che

in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno

svantaggio. Dunque, l'interesse

di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare

fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante,

invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2009 al 2012) egli abbia o no

effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse

moratorio legale del 5%. L'obbligo

di pagamento dell'interesse si

fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di

una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova pure nel caso

opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi

del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V

405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid.

4.2).

2.11. In generale,

l'assicurato conosce sempre prima

della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La

realtà evidenzia anche che l'assicurato

viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli stessi con largo

anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la comunicazione

ufficiale da parte dell'Ufficio

di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come sottolineato anche dal

Tribunale federale (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1), sembrano essere divenuti

particolarmente lunghi in Ticino a seguito del cambiamento di tassazione nel

2003, anno in cui si è passati dalla tassazione biennale prenumerando a quella

annuale postnumerando.

Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la

prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007,

inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell'avviso alle Casse preposte all'applicazione della LAVS, i rappresentanti

dell'amministrazione hanno

osservato che l'attesa dei

"… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato"

appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un problema di

trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla

tassazione biennale a quella annuale.".

Tale evidenza, che deve essere comunque

affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni pubbliche, nulla

toglie agli obblighi dell'assicurato

riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del suo reddito

aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di versamento di

interessi moratori.

In specie, le richieste di versamento degli

acconti sono state fissate sulla base delle notifiche di tassazione fiscale conosciute

dalla Cassa a quel momento, verosimilmente quella riferita al periodo fiscale

2001/2002 portante sui redditi conseguiti negli anni 1999 e 2000,

corrispondente, probabilmente, agli inizi dell'attività come indipendente visto

l'importo contenuto.

Più concretamente, se non al termine dell'anno per il quale il contributo era

chiesto, ma almeno nel 2010 (per quanto conseguito fino al 31 dicembre 2009), l'assicurato

poteva presumere – più o meno, ferma restando la problematica dell'incognita

della tassazione dell'operazione immobiliare come esposto al considerando 2.10

- l'entità del proprio reddito (straordinario)

quale indipendente (DTF 134 V 405, consid. 5.3.2).

Il ricorrente

medesimo poteva quindi - se si fosse attivato come esposto al considerando 2.10

- disporre dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla

Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi

(quasi) definitivi conseguiti nel 2009 prima ancora che fosse emessa la

decisione di fissazione del conguaglio per i contributi personali (nel 2012).

L'assicurato, nonostante gli obblighi

fissati dall'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS - conforme all'art.

26 LPGA (DTF 134 V 202, consid. 3.1, DTF 134 V 405,

consid. 5.2; STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008, citate STF 9C_632/2007,

consid. 3, STF 9C_623/2007 e STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008) ed alla

Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di

compensazione dei suoi redditi (presunti) conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS.

Se vi avesse provveduto, avrebbe certamente

evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati nel

2009 si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere –

manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti per quell'anno e

ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V

405, consid. 7.4).

Come detto, alla Cassa non può essere

mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato

correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una

comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS),

i contributi d'acconto sulla

base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24

Considerandi

cpv. 2 OAVS).

L'amministrazione, come indicato, non poteva sapere che i redditi

effettivi del ricorrente conseguiti nel 2009 divergevano dal reddito

presumibile fino a quel momento conosciuto ed in maniera così importante

(superiore del 25%).

Non disponendo di dati diversi e più recenti,

visto che l'assicurato non l'ha avvisata della questione della vendita

immobiliare in corso con l'autorità fiscale, la Cassa non era infatti

nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - la decisione di

fissazione dei contributi definitivi è giunta soltanto nel 2012, ossia

unicamente una volta conosciuti dall'amministrazione (e non solo dal

ricorrente e dall'autorità

fiscale) i redditi che l'insorgente

ha effettivamente realizzato nell'anno contributivo in oggetto.

2.12

Vero è che le

casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le

indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che

queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle

casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di

comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito

conformemente all'art. 23 OAVS

trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di

compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente

(art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurato dal suo obbligo di

notificare convenientemente all'amministrazione le modifiche significative per

la percezione di acconti sufficienti.

L'art. 27 OAVS si riferisce alla procedura di

determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art. 24 OAVS ha specifica

attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la marginale).

Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto all'assicurato. Infatti, questo disposto permette

alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Per fare ciò, esse

possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, ma fintanto che l'amministrazione

non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la trasmissione delle

notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale, essa non può

procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e, conseguentemente,

deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.

Stanti le considerazioni che precedono, non può

essere contestato l'agire dell'amministrazione, la quale ha correttamente

seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili.

Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente

- che aveva sicuramente un primario interesse a definire la questione - per non

averle tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS,

le concrete divergenze - peraltro da lui facilmente riconoscibili, ritenuto che

la vendita della sua quota di comproprietà di un bene immobiliare ha comportato

l'incasso di una ingente somma di denaro e che, come tale, tale operazione

aveva comportato (anche) il ritardo nell'emanazione della relativa notifica di

tassazione sia anche, soprattutto, stante la sua professione di avvocato - fra

il suo reddito (presumibilmente) effettivo e gli acconti versati in precedenza.

Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo

carico degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V

202, consid. 3.4, DTF 134 V 405, consid. 7.4; citate STF

9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1).

Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela corretta, mentre le

contestazioni del ricorrente in proposito vanno integralmente respinte.

2.13

La questione

dell'accollamento di interessi

di mora all'assicurato

"per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il

21.

dicembre 2006 l'ha

sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Come rammentato nella citata pronuncia di questo

Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3, consid. 2.9), l'UFAS così si è

espresso in merito:

" (…)

Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque

la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno

contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi

siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche

anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono

riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per

cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare

alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di

determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144

DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente

l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo

l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non

hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza,

dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare

interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella

fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle

dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo

ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi.

Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere

così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare

quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.

Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la

cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori

indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione,

nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio

alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi."

Occorre ancora evidenziare che nella decisione

impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato tutti gli assicurati ad essa affiliati

riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora che

sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 3.1). E meglio che,

in virtù dell'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 degli interessi di mora sarebbero stati

prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero

stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare. Era dunque

necessario notificarle le variazioni rilevanti (del 25%) del reddito da

attività lucrativa conseguito, onde evitare il pagamento di interessi di mora.

Va comunque osservato che se l'insorgente non

avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto

come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA C 366/99 del 18

gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi

citata; STCA del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre

2002, inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di questa tematica, il 18

dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto

al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi ritirato - con cui ha

chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli

interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati in caso di

ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il

suo parere nei seguenti termini:

" Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano

alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite

dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano -

in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo

di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il

ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla

cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi

di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è

nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una

soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in

merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far

dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del

ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni

amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione

d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi

ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi

di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di

compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti

siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe

considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie

legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente

imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare

soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi

del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati

dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe

allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la

cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono

stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti

delicati e onerosi.

Pertanto

il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento

d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte

anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione

dell'AVS."

In conclusione, il Consiglio federale ha

affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi legali, la

riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.

Di conseguenza, questa stessa frase prevede che l'addebito di interessi di ritardo dipende

unicamente dall'ammontare degli

acconti che un assicurato versa alla Cassa di compensazione entro il termine

fissato dall'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS.

Questi concetti sono stati in sostanza ripresi

dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF 134 V 202), poi ancora nella menzionata sentenza del 29 agosto 2008 (DTF 134

V 405, consid. 7.1) e nelle successive del 26 settembre 2008 (STF 9C_623/2007,

STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2) concernenti peraltro casi

ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale

e natura indipendentemente da ogni colpa.

Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è

pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi

sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione

(DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24

gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo di pagare degli interessi di mora

esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di

compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse

presentarsi un'omissione da

parte di un'altra

amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora

dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei

contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004,

consid. 3.4.2).

Queste precisazioni del Tribunale federale non

lasciano spazio ad alcun dubbio. Conseguentemente, alla Cassa di compensazione

non va addebitata alcuna colpa per avere, semmai, tardato ad emanare la

decisione di fissazione dei contributi personali riferita al 2009. Come visto,

invece, gli interessi di mora sono diventati esigibili di per sé stessi al 1° gennaio

2011.

per l'anno di

contribuzione 2009.

2.14

Gli interessi

di mora regolamentati dall'art.

41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere soltanto con il pagamento

completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che finché

tutti i contributi personali dell'assicurato esatti per l'anno 2009 non sono stati versati alla Cassa di

compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi

contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.

L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però

anche che in caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di

decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il

termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.

Al riguardo, come visto, il N. 4027 DRC, nella

versione in essere dal 1° gennaio 2011, prevede che gli interessi decorrono dal

1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di

compensazione se il pagamento giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti

fino al pagamento completo dei contributi.

Questa soluzione è più favorevole agli

assicurati, poiché nella versione precedente delle Direttive gli interessi di

mora decorrevano fino al pagamento totale dei contributi dovuti a saldo

e quindi essi maturavano anche durante i trenta giorni di tempo concessi dalla

Cassa per effettuare il pagamento dei contributi da conguagliare, aumentando così

l'importo da versare.

In concreto, con la decisione del 19 giugno 2012,

la Cassa ha fissato i contributi personali ancora dovuti dall'assicurato per l'anno di contribuzione 2009.

Ciò significa, dunque, che non tutti i contributi personali per quell'anno

erano già stati pagati dall'interessato,

come dimostra il relativo conteggio di conguaglio dei contributi personali.

In virtù di quanto precede, discende che, a buon

diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sulla somma rimasta scoperta

fino al momento della fatturazione del conguaglio.

Ora, dalla decisione su opposizione (cfr. punto

4) si evince che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto delle dilazioni di

pagamento per fare fronte al versamento del conguaglio richiestogli nel corso

del 2012. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi

di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2009 (Fr. 13'403.-)

sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente

corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2009 (Fr. 134'346,90).

In altri termini, il conteggio finale degli

importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 120'943,90), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 33'586,75), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 134'346,90).

Pertanto, sulla differenza ancora esatta per il 2009

- siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui

contributi da compensare (Fr. 120'943,90) e quindi non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato

nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far

data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2010) l'anno di contribuzione (2009), quindi dal 1° gennaio 2011

(cfr. consid. 2.6).

Questi interessi decorrono poi, nel caso

concreto, fino al momento della fatturazione da parte della Cassa di

compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed art. 41bis cpv. 2 2a frase

OAVS), siccome l'assicurato ha chiesto ed ottenuto una dilazione di pagamento.

In tal caso, la Cassa provvederà poi, in separata sede, a calcolare dal

momento della decisione definitiva degli altri interessi di ritardo

sugli importi versati a conguaglio, poiché l'assicurato ha beneficiato della

dilazione di pagamento.

Ne discende che, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e dell'art.

41bis cpv. 2 2a frase OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto

calcolando degli interessi di mora fino al momento della fatturazione del

conguaglio (N. 4027 DRC), misura peraltro più favorevole all'assicurato.

In altri termini, si ha un interesse di ritardo

che va calcolato dal 1° gennaio 2011 al 19 giugno 2012 (529 giorni) per

i contributi personali del 2009, fissandoli in Fr. 8'886.- ([Fr. 120'943,90

x 5 x 529] : [360 x 100]).

Occorre infine specificare che i contributi

totali dovuti dall'assicurato

sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e quindi vanno

utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal caso, viene sanzionato

con il computo di interessi di mora (DTF 134 V 405).

L'art. 41bis cpv. 1 lett.

f OAVS stesso, implicitamente, puntualizza che i

contributi effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La legge medesima

contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per

determinare l'oggetto da addebitare

con interessi moratori.

2.15

Tutto ben

considerato, ne deriva che nessun rimprovero può dunque essere mosso nei

confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente, in

funzione dell'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, l'ammontare di Fr. 8'886.-

per interessi di ritardo sui contributi personali dovuti per l'anno di

contribuzione 2009.

La decisione su opposizione impugnata deve pertanto

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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