30.2012.39
Interessi di mora sui contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto. L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di re
29 aprile 2013Italiano44 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2012.39
Data decisione, Autorità:
29.04.2013, TCA
Titolo:
Interessi di mora sui contributi per indipendenti sono riscossi solo se contributi d'acconto versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto. L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica di reddito e chiedere l'adeguamento dei contributi d'acconto. L'interesse di mora non ha carattere penale
CONTRIBUTI
INTERESSI DI RITARDO
LAVORATORE INDIPENDENTE
REDDITO AZIENDALE
art. 14 cpv. 4 let. e LAVS
art. 26 LPGA
art. 24 cpv. 4 OAVS
art. 27 OAVS
art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS
art. 42 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.39
TB
Lugano
29 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17
ottobre 2012 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
1.1. Il 19 giugno
2012 (doc. 2) la Cassa CO 1 di __________ ha emanato il conguaglio dei
contributi personali dovuti dall'avv. RI 1 per l'anno 2009 come indipendente. Dall'importo totale di Fr. 134'346,90 fissato precedentemente per contributi e spese, è stato dedotto il
versamento degli acconti di Fr. 13'403.- effettuato nel corso del 2009, per ottenere un saldo a favore della
Cassa CO 1 di Fr. 120'943,90,
da versare all'amministrazione entro trenta giorni dalla data della fattura.
1.2. Con decisione
del 5 settembre 2012 (doc. 1) la Cassa ha fissato gli interessi di mora sui
contributi personali AVS/AI/IPG/AFI dovuti per l'anno 2009 che l'assicurato, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, deve pagare
a causa della discrepanza tra gli acconti versati e la fissazione definitiva
dei contributi dovuti per quell'anno. L'amministrazione ha determinato
l'importo in Fr. 8'886.- (doc. 1), chiedendone il saldo entro trenta giorni
dalla data della decisione.
1.3. Con decisione
su opposizione del 17 ottobre 2012 (doc. A) la Cassa di compensazione ha
respinto l'opposizione del 27
settembre 2012 (doc. 4) dell'assicurato,
che contestava di dovere degli interessi di mora retroattivamente dal 1°
gennaio 2011, avendo ricevuto la decisione di fissazione dei contributi
personali solamente il 19 giugno 2012, e che il tasso d'interesse applicabile
ammonti addirittura al 5%.
Secondo l'amministrazione, gli interessi sono stati richiesti in base all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché il
conteggio finale (conguaglio) dei contributi (Fr. 120'943,90) è superiore al limite rilevante, ossia al 25% (Fr. 33'586,75)
dei contributi dovuti effettivamente per l'anno 2009 (Fr. 134'346,90).
La Cassa ha inoltre evidenziato che l'obbligo di corrispondere interessi di mora
è indipendente da una colpa, sia essa da attribuire al ritardo di una Cassa nel
fissare i contributi o di un assicurato nel pagare i contributi o addirittura
all'autorità fiscale. Visto che
essa è vincolata alle indicazioni fornitele da quest'ultima, i contributi sono
fissati soltanto dopo la notifica delle relative tassazioni.
Infine, il tasso del 5% è fissato dall'art. 42 cpv.
2 OAVS.
1.4. Il 19
novembre 2012 (doc. I) l'assicurato
ha formulato ricorso al TCA contestando la decisione impugnata, a motivo che la
tassazione fiscale del reddito che egli ha incassato dalla vendita di un
immobile nel 2009, che l'autorità fiscale ha qualificato quale commercio
professionale di immobili, è giunta soltanto nel 2012, così come la relativa
decisione di fissazione dei contributi personali del 19 giugno 2012. Pertanto,
non è sostenibile che egli debba pagare la somma stabilita dalla Cassa a titolo
di interessi di mora maturati ancora prima (nel 2011) che l'autorità fiscale
decidesse sulla tassazione del 2009, quindi nel 2012.
Semmai, è soltanto sull'ottenuta dilazione di
pagamento del conguaglio che degli interessi di mora sono dovuti.
Secondo il ricorrente, si è trattato di "una
situazione assolutamente eccezionale e per nulla scontata. Non vi è quindi
nessun motivo di far pagare addirittura gli interessi di mora prima
dell'emissione della decisione di nuovo contributo personale." (doc. I
pag. 3). A suo dire, il credito dovuto alla Cassa giusta l'art. 26 LPGA è
divenuto esigibile soltanto alla crescita in giudicato della decisione di
fissazione di questo importo (Fr. 120'943,90). Pertanto, l'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS non è applicabile al caso di specie, dato che la decisione del 19
giugno 2012 accordava un termine di pagamento di 30 giorni e non certo
retroattivo. È quindi "insensato e illogico che vengano riscossi degli
interessi di mora prima che il contributo sia stato emesso" (doc. I
pag. 4).
1.5. Con risposta
del 6 dicembre 2012 (doc. III) la Cassa ha confermato la decisione su
opposizione, ribadendo che le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per le Casse di compensazione (art.
23 cpv. 4 OAVS), che l'assicurato
è tenuto a segnalarle le modifiche significative del suo reddito presumibile
(art. 24 cpv. 4 OAVS) e che l'obbligo
di corrispondere interessi di mora è indipendente da una colpa della Cassa o
dell'autorità fiscale.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di
prova (doc. V).
considerato in
diritto
2.1. Nel caso in
esame questo Tribunale deve valutare se, correttamente, la Cassa abbia chiesto
al ricorrente il versamento di interessi moratori a fronte di un'entrata
causale e straordinaria che l'autorità fiscale ha qualificato quale frutto di
attività indipendente solo nel 2012.
2.2. Il tema
sottoposto all'esame di questo TCA, quanto agli aspetti di principio, non è
nuovo.
Con STCA del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3) questo Tribunale ha emanato una decisione concernente
una fattispecie analoga alla presente, nella sua composizione di tre giudici,
ed ha respinto il ricorso con argomentazioni che verranno riprese anche in
questa sede (cfr. anche STCA del 2 maggio 2007, inc. n. 30.2007.6; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.16; STCA del 14 maggio 2007, inc. n. 30.2007.21; STCA del 13 giugno 2007, inc. n. 30.07.22; STCA del 9 luglio 2007, inc. n. 30.07.12; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.23; STCA del 10 luglio 2007, inc. n. 30.07.24; STCA dell'11 luglio 2007, inc. n. 30.07.25; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.19; STCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.26; STCA del 25 luglio 2007, inc. n. 30.07.29; STCA del 4 settembre 2007, inc. n. 30.2007.28; STCA del 5 settembre 2007, inc. n. 30.2007.31; STCA del 17 settembre 2007, inc. n. 30.2007.27; STCA del 7 maggio 2008, inc. n. 30.2007.52; STCA del 13 maggio 2008, inc. n. 30.2007.74).
La STCA del 16 giugno 2008 (inc. n. 30.2008.3),
emanata da questo Tribunale nella sua composizione completa, si fonda su due
sentenze della nostra Massima istanza: STF 9C_202/2007 del 9 aprile 2008
= DTF 134 V 202 e STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008 (cfr.
anche STCA del 21 luglio 2008, inc. n. 30.2007.57, STCA del 4 settembre 2008,
inc. n. 30.2008.30), peraltro confermate nelle STF 9C_738/2007 del 29
agosto 2008, STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF
9C_632/2007 tutte del 26 settembre 2008 (cfr. anche STCA del 22 settembre 2008,
inc. n. 30.2008.6; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e n.
30.2008.28; STCA dell'11 febbraio 2009, inc. n. 30.2008.52; STCA del 10 maggio
2010, inc. 30.2009.43; STCA del 29 marzo 2011, inc. n. 30.2010.28; STCA del 19
settembre 2011, inc. n. 30.2011.19; STCA del 16 ottobre 2012, inc. n. 30.2012.27).
2.3. L'art. 14
cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono
soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al
pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di
essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio
federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a),
sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento
dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett.
c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla
riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi
(lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione
di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata
abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono
retti dall'art. 26 LPGA e
quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, STF
9C_738/2007 del 29 agosto 2008).
2.4. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone
tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione
stabiliscono i contributi d'acconto
sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per
l'ultima decisione di
fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi
renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito
presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente
dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
In virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono
dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione
dei contributi d'acconto, presentare,
se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal
reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se entro il termine fissato
non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i
giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione.
Secondo l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di
compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una
decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati.
A norma dell'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli assicurati vanno
pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.
Le casse di compensazione devono restituire o
compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente a
esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità
fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L'Ufficio
federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura
di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS nel testo in vigore dal 1° gennaio 2012).
Giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono
man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda
di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente
il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette
spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione.
Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27
cpv. 3 OAVS).
2.5. Oltre ai
citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno
modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate
in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il
capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono
pagare gli interessi di mora:
a. di
regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano
entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale
termine;
b. le
persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni
civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per
il quale i contributi sono dovuti;
c. i
datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro
30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire
da tale fatturazione;
d. i
datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un
regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a
partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non
pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione,
a partire da tale fatturazione;
f. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i
contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio
dopo tale termine.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della Legge contro il lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN), le lett. c e d
dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sono state modificate e hanno il seguente tenore:
"
c. i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da
versare nell’ambito della procedura
semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN che non pagano entro 30 giorni
dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale
fatturazione;
d. i datori di
lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell’ambito
della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano
alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine
del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;".
Gli interessi cessano di decorrere con il
pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio
o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi
arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i
contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi
sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di
compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi
compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi
interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10
novembre 2003).
A proposito degli articoli riguardanti gli
interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del
1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in
vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e
cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da
restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono
dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che la nuova regolamentazione
avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137).
Infine, le summenzionate disposizioni sono pure
applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative
che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente di riscossione
dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per
l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per l'assicurazione indennità per
perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG),
per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per
le spese amministrative prelevate su questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS,
art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN. 4009, 4010 e 4011 CIM.
2.6. Nel caso in
esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di
interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per l'anno
2009.
Per l'anno di contribuzione 2009, l'assicurato ha versato dei contributi
personali sotto forma di acconti per complessivi
Fr. 13'403.- (doc. 2). Il 19 giugno 2012 (doc. 2)
la Cassa di compensazione ha calcolato in Fr. 134'346,90 i contributi
AVS/AI/IPG/AFI totali per quell'anno, spese amministrative comprese, emettendo una fattura di Fr. 120'943,90 a saldo.
Più specificatamente, il saldo dei contributi
(conguaglio) per il 2009 è stato richiesto all'assicurato il 19 giugno 2012 ed il relativo versamento, avendo
ottenuto una dilazione di pagamento, è stato in parte accreditato alla Cassa
nei mesi seguenti (doc. 3) e per il resto perdura tuttora (doc. A pag. 7).
Gli interessi di ritardo maturati a causa del
superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente
dovuti in totale per il 2009, sono stati calcolati dal 1° gennaio 2011 al 19 giugno
2012, giorno della fatturazione, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e l'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS,
quindi su 529 giorni di ritardo e sull'importo dovuto a conguaglio di Fr. 120'943,90, per un interesse di mora del 5% ammontante dunque a Fr. 8'886.-
(doc. 1).
2.7. In merito
alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato le Direttive
sulla riscossione dei contributi nell'AVS, AI e IPG (DRC).
Queste Direttive, nella versione in francese (DP)
in vigore dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2013 - applicabili, in specie,
anziché la versione in essere nel periodo di contribuzione in oggetto, siccome
più favorevole, come si vedrà, al ricorrente -, rammenta come i contributi
effettivamente dovuti per l'anno
di contribuzione sono quelli fissati giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per
l'anno di contribuzione in
virtù dell'art. 24 OAVS. I
contributi da pagare sulla base del conteggio (ossia da compensare) corrispondono
alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come indicato, e gli
acconti versati (N. 4024 DRC).
Giusta il N. 4025 DRC, si devono riscuotere
interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente
l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto fatturati o fissati in una
decisione sono inferiori di almeno il 25% ai contributi effettivamente dovuti
(art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o,
in altre parole, costituiscono il 100% (DTF 134 V 405).
Se vengono riscossi interessi di mora giusta
l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, non si possono riscuotere contemporaneamente
interessi di mora conformemente alla lett. e dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sui
contributi da compensare (N. 4026 DRC).
Per il N. 4027 DRC (modificato dal 1° gennaio
2011), gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile
seguente l'anno di
contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di compensazione se il
pagamento giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento
completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2, in particolare 2a frase in fine OAVS) [in precedenza il testo era il seguente: fino al pagamento
completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS)]
o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria
concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni
divergenti (DTF 134 V 405).
Le DRC definiscono poi specificatamente al N. 4052 la nozione di
pagamento, al N. 4054 segg. le modalità di calcolo degli interessi e al N. 4060
segg. la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.
2.8. In concreto
va evidenziato come l'assicurato,
alla luce del reddito aziendale ritenuto dall'autorità fiscale e conseguentemente pure dalla Cassa di
compensazione nel periodo d'interesse,
abbia effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr. consid. 2.6).
Inoltre, è opportuno osservare che l'importo
definitivo dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e
quanto dovuto, può essere fatturato dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione fiscale (STCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, come è qui il caso per l'anno
2009, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo (2012) il
conseguimento effettivo del reddito.
In queste circostanze, le norme volute con le
modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS rappresentano la conseguenza della mancata tempestiva
segnalazione da parte dell'assicurato
alla Cassa di una modifica significativa (nel senso del limite del 25% dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio
reddito.
In applicazione di questo disposto, gli interessi
di mora possono però essere fissati unicamente dopo che sono stati
stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio,
sempre che quest'ultimo
importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È quindi
soltanto al momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che
gli interessi diventano esigibili.
La soglia del 25% ha lo scopo di garantire agli
interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del
saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a riscuotere gli interessi
di mora in virtù dell'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (DTF
134 V 405, consid. 5.3.1).
2.9. Quanto all'applicazione dei disposti OAVS che regolano
la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare che è corretto
ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi
d'acconto sulla base del reddito
presumibile dell'anno di contribuzione
e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi.
Tuttavia, è
altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o
persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di
compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze
sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF 9C_632/2007, consid. 4.1 e
DTF 134 V 405, consid. 7.2).
Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui le persone tenute a pagare
Fatti
i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie
per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare, se richiesti, i
giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile,
in difetto di che le casse fissano i contributi d'acconto in una decisione sulla base dei dati (vecchi) a loro
disposizione. L'assicurato
debitore di contributi ha quindi l'obbligo di segnalare tempestivamente le modifiche del suo reddito
rispetto al periodo precedente, che generalmente funge da base di calcolo per
la percezione degli acconti, onde evitare le note (spiacevoli) conseguenze.
In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo
della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi
non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione
dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione
di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei
contributi d'acconto, sia a suo
favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti,
non è vero che l'obbligo dell'assicurato di dare alla Cassa tutti gli
elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla
Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS).
Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di
giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per
verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest'ultimo per fissare i contributi d'acconto che si basano su determinati
giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS).
2.10. Nel caso in
esame, d'avviso di questo
Tribunale, la situazione non differisce dagli altri casi giudicati in
precedenza fondandosi sull'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS (fra le ultime, STCA del 16 ottobre 2012, inc. n.
30.2012.27; STCA del 19 settembre 2011, inc. n. 30.2011.19; STCA del 29 marzo
2011, inc. n. 30.2010.28; STCA del 10 maggio 2010, inc. n. 30.2009.43; STCA
dell'11 febbraio 2009, inc. n.
30.2008.52; STCA del 22 ottobre 2008, inc. n. 30.2008.14 e inc. n. 30.2008.28;
STCA del 22 settembre 2008, inc. n. 30.2008.6).
Per quanto concerne l'obbligo dell'assicurato
di informare la Cassa di compensazione riguardo ai suoi redditi da attività indipendente,
il TCA evidenzia che l'insorgente
avrebbe infatti dovuto farsi parte diligente - come senz'altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse
improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di
acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito
alla Cassa di compensazione i redditi (straordinari) presumibilmente conseguiti
nel 2009 con la vendita di un immobile che deteneva da diversi anni in
comproprietà con un amico (art. 24 cpv. 4 OAVS).
Ciò avrebbe dovuto accadere subito dopo che detta
vendita si è perfezionata ed in particolare non appena era comprensibile e
manifesto al ricorrente che, a seguito dell'utile conseguito da questa
operazione immobiliare, non solo il suo reddito era aumentato in maniera molto
importante, ma anche che la natura dello stesso, alla luce dell'operazione
immobiliare svolta, non poteva essere ritenuta riferibile al patrimonio privato
ma rientrava in un'attività di commercio d'immobili. Al ricorrente non doveva
sfuggire che, visti gli introiti conseguiti, anche i contributi sociali
personali sarebbero notevolmente aumentati.
Lo stesso assicurato ha argomentato che è a causa
di quest'operazione immobiliare, che si è svolta nel 2009, che si sono prodotti
maggiori (ed imprevisti) redditi, che egli ha sì comunque insinuato presso la
competente autorità fiscale, la quale, però, soltanto nel 2012 li ha
riconosciuti come reddito da commercio professionale di immobili. Ciò ha
comportato un importante aumento del reddito imponibile del ricorrente e,
conseguentemente, dei contributi dovuti sul reddito aziendale fissato
dall'Ufficio di tassazione, indipendentemente dalla qualifica fiscale.
L'assicurato, nel corso degli anni, avrebbe dunque
dovuto intuire che il protrarsi dell'emanazione della notifica di tassazione
del 2009 era diventato problematico a causa dell'operazione immobiliare che
aveva condotto in quell'anno e che gli aveva cagionato un aumento straordinario
ed improvviso del reddito.
Egli, vista anche la sua professione di avvocato
(sulla responsabilità accresciuta dell'avvocato in ambito di risarcimento danni
per il mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD/ AF di cui all'art. 52
LAVS, cfr. STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010, consid. 7.3; STF 9C_788/2007 del
29 ottobre 2008 consid. 3.1; STFA H 436/00 del 5 aprile 2001; STCA 31.2007.24
del 3 aprile 2008), aveva le conoscenze per potere e dovere ritenere che
l'autorità fiscale competente a decidere sulla natura di questa operazione
immobiliare avrebbe qualificato questa vendita (milionaria) quale commerciale,
tenuto conto sia delle eventuali spese di gestione fatte valere sia della
situazione di comproprietà con terzi.
Pertanto, secondo il TCA, l'assicurato disponeva indubbiamente
dei mezzi necessari per capire che il suo reddito netto sarebbe stato di gran
lunga superiore al reddito aziendale dichiarato negli anni precedenti.
Stanti così le cose, l'interessato avrebbe quindi
dovuto avvisare subito la Cassa di compensazione dell'importante introito,
della sua probabile natura commerciale, dell’incidenza dello stesso nella
determinazione del reddito da attività indipendente nonché delle difficoltà
delle autorità di tassazione per stabilire gli elementi utili necessari a
percepire le imposte dovute, ciò che ha ritardato nel tempo la tassazione. Di
conseguenza, al fine di evitare di incorrere in un ritardo che avrebbe
comportato l'obbligo di versare interessi passivi, l'assicurato avrebbe dovuto
segnalare alla Cassa di compensazione l'aumento del suo reddito (lordo, con l'indicazione
delle eventuali spese dichiarate all'autorità fiscale relative alla vendita
immobiliare), in modo da poter subito versare degli adeguati acconti sui
contributi personali AVS/AI/IPG.
Questa inattività dell'assicurato, a mente del
Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, citate STF 9C_632/2007
consid. 4.1; DTF 134 V 202, consid. 3.4; DTF 134 V 405,
consid. 7.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione di ritardo nel
pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre poi l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligarlo a pagare
degli interessi moratori.
Il ricorrente avrebbe dovuto, e potuto, versare, entro
il 1° gennaio dell'anno
seguente la fine dell'anno
civile successivo a quello di contribuzione, degli
acconti non inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti -
detto in altri termini, l'importo
da versare a conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei
contributi effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che
però non è stato fatto.
Riguardo all'esigibilità del debito contributivo (AVS) di un assicurato,
la nostra Massima istanza (citata DTF 134 V 405, consid. 5.3.3) ha confermato
che in realtà né il debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla
notifica di una fattura o da una decisione di tassazione della cassa. Il debito
contributivo nasce piuttosto per legge con la realizzazione del reddito da
lavoro e diventa esigibile alla scadenza del periodo di pagamento, anche se i
contributi possono essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di
pagamento (STF H 154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1).
In questo senso, va osservato che quando l'assicurato ha ricevuto nel giugno 2012 la
decisione di fissazione dei contributi con l'indicazione dei contributi personali definitivi, egli era comunque
già in ritardo con il pagamento dei contributi a saldo per l'anno 2009.
Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati caricati degli interessi di
mora. Pertanto, come specificato più dettagliatamente in seguito, il ritardo
con cui la Cassa di compensazione ha emanato la decisione di conguaglio (nel
2012) non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione di questo stato
di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico
dell'assicurato.
Pure ininfluente è il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale la sua dichiarazione
fiscale, quando quest'ultima
gli ha notificato la tassazione 2009 e quando il fisco l'ha trasmessa alla
Cassa di compensazione giusta l'art. 27 cpv. 2 OAVS.
La data della comunicazione dei redditi
conseguiti dall'assicurato da
parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente
perché, prima di allora, la Cassa non è in grado di fissare
definitivamente i contributi personali dovuti dagli indipendenti, perciò non
le si può imputare alcun ritardo né una negligenza nell'agire nei confronti del ricorrente.
Il pagamento della somma a conguaglio, in virtù
dell'ottenimento della dilazione di pagamento, è avvenuto nel corso del 2012 e perdura
tuttora, visto l'ingente importo da versare; quindi egli si è trovato in una
situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del
citato disposto dell'OAVS.
L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione di compensare il fatto che
in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno
svantaggio. Dunque, l'interesse
di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della
prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto
manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per
il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare
fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante,
invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2009 al 2012) egli abbia o no
effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse
moratorio legale del 5%. L'obbligo
di pagamento dell'interesse si
fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di
una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova pure nel caso
opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi
del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V
405, consid. 7.1; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid.
4.2).
2.11. In generale,
l'assicurato conosce sempre prima
della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La
realtà evidenzia anche che l'assicurato
viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli stessi con largo
anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la comunicazione
ufficiale da parte dell'Ufficio
di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come sottolineato anche dal
Tribunale federale (DTF 134 V 405, consid. 5.3.1), sembrano essere divenuti
particolarmente lunghi in Ticino a seguito del cambiamento di tassazione nel
2003, anno in cui si è passati dalla tassazione biennale prenumerando a quella
annuale postnumerando.
Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la
prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile 2007,
inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell'avviso alle Casse preposte all'applicazione della LAVS, i rappresentanti
dell'amministrazione hanno
osservato che l'attesa dei
"… dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato"
appare lunga ed "è indubbio che in Ticino vi sia un problema di
trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla
tassazione biennale a quella annuale.".
Tale evidenza, che deve essere comunque
affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni pubbliche, nulla
toglie agli obblighi dell'assicurato
riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del suo reddito
aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di versamento di
interessi moratori.
In specie, le richieste di versamento degli
acconti sono state fissate sulla base delle notifiche di tassazione fiscale conosciute
dalla Cassa a quel momento, verosimilmente quella riferita al periodo fiscale
2001/2002 portante sui redditi conseguiti negli anni 1999 e 2000,
corrispondente, probabilmente, agli inizi dell'attività come indipendente visto
l'importo contenuto.
Più concretamente, se non al termine dell'anno per il quale il contributo era
chiesto, ma almeno nel 2010 (per quanto conseguito fino al 31 dicembre 2009), l'assicurato
poteva presumere – più o meno, ferma restando la problematica dell'incognita
della tassazione dell'operazione immobiliare come esposto al considerando 2.10
- l'entità del proprio reddito (straordinario)
quale indipendente (DTF 134 V 405, consid. 5.3.2).
Il ricorrente
medesimo poteva quindi - se si fosse attivato come esposto al considerando 2.10
- disporre dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla
Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi
(quasi) definitivi conseguiti nel 2009 prima ancora che fosse emessa la
decisione di fissazione del conguaglio per i contributi personali (nel 2012).
L'assicurato, nonostante gli obblighi
fissati dall'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS - conforme all'art.
26 LPGA (DTF 134 V 202, consid. 3.1, DTF 134 V 405,
consid. 5.2; STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008, citate STF 9C_632/2007,
consid. 3, STF 9C_623/2007 e STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008) ed alla
Costituzione -, ha invero omesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di
compensazione dei suoi redditi (presunti) conformemente all'art. 24 cpv. 4 OAVS.
Se vi avesse provveduto, avrebbe certamente
evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati nel
2009 si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere –
manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti per quell'anno e
ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V
405, consid. 7.4).
Come detto, alla Cassa non può essere
mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all'amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato
correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una
comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS),
i contributi d'acconto sulla
base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24
Considerandi
cpv. 2 OAVS).
L'amministrazione, come indicato, non poteva sapere che i redditi
effettivi del ricorrente conseguiti nel 2009 divergevano dal reddito
presumibile fino a quel momento conosciuto ed in maniera così importante
(superiore del 25%).
Non disponendo di dati diversi e più recenti,
visto che l'assicurato non l'ha avvisata della questione della vendita
immobiliare in corso con l'autorità fiscale, la Cassa non era infatti
nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - la decisione di
fissazione dei contributi definitivi è giunta soltanto nel 2012, ossia
unicamente una volta conosciuti dall'amministrazione (e non solo dal
ricorrente e dall'autorità
fiscale) i redditi che l'insorgente
ha effettivamente realizzato nell'anno contributivo in oggetto.
2.12
Vero è che le
casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le
indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che
queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle
casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di
comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito
conformemente all'art. 23 OAVS
trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di
compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente
(art. 27 cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurato dal suo obbligo di
notificare convenientemente all'amministrazione le modifiche significative per
la percezione di acconti sufficienti.
L'art. 27 OAVS si riferisce alla procedura di
determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art. 24 OAVS ha specifica
attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la marginale).
Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto all'assicurato. Infatti, questo disposto permette
alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Per fare ciò, esse
possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, ma fintanto che l'amministrazione
non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la trasmissione delle
notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale, essa non può
procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e, conseguentemente,
deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota.
Stanti le considerazioni che precedono, non può
essere contestato l'agire dell'amministrazione, la quale ha correttamente
seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili.
Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente
- che aveva sicuramente un primario interesse a definire la questione - per non
averle tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS,
le concrete divergenze - peraltro da lui facilmente riconoscibili, ritenuto che
la vendita della sua quota di comproprietà di un bene immobiliare ha comportato
l'incasso di una ingente somma di denaro e che, come tale, tale operazione
aveva comportato (anche) il ritardo nell'emanazione della relativa notifica di
tassazione sia anche, soprattutto, stante la sua professione di avvocato - fra
il suo reddito (presumibilmente) effettivo e gli acconti versati in precedenza.
Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo
carico degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V
202, consid. 3.4, DTF 134 V 405, consid. 7.4; citate STF
9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.1).
Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela corretta, mentre le
contestazioni del ricorrente in proposito vanno integralmente respinte.
2.13
La questione
dell'accollamento di interessi
di mora all'assicurato
"per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il
21.
dicembre 2006 l'ha
sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Come rammentato nella citata pronuncia di questo
Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3, consid. 2.9), l'UFAS così si è
espresso in merito:
" (…)
Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque
la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno
contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi
siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche
anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono
riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per
cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare
alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di
determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144
DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente
l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo
l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.
Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non
hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza,
dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare
interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella
fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle
dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo
ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi.
Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere
così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare
quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.
Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la
cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori
indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione,
nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio
alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi."
Occorre ancora evidenziare che nella decisione
impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato tutti gli assicurati ad essa affiliati
riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora che
sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 3.1). E meglio che,
in virtù dell'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 degli interessi di mora sarebbero stati
prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero
stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare. Era dunque
necessario notificarle le variazioni rilevanti (del 25%) del reddito da
attività lucrativa conseguito, onde evitare il pagamento di interessi di mora.
Va comunque osservato che se l'insorgente non
avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto
come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA C 366/99 del 18
gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi
citata; STCA del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre
2002, inc. n. 30.2002.201).
Sempre a proposito di questa tematica, il 18
dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto
al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi ritirato - con cui ha
chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli
interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati in caso di
ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il
suo parere nei seguenti termini:
" Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano
alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite
dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano -
in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo
di versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il
ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla
cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi
di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è
nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una
soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in
merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far
dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del
ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni
amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione
d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi
ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi
di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di
compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti
siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe
considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie
legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente
imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare
soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi
del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati
dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe
allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la
cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono
stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti
delicati e onerosi.
Pertanto
il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento
d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte
anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione
dell'AVS."
In conclusione, il Consiglio federale ha
affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi legali, la
riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.
Di conseguenza, questa stessa frase prevede che l'addebito di interessi di ritardo dipende
unicamente dall'ammontare degli
acconti che un assicurato versa alla Cassa di compensazione entro il termine
fissato dall'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS.
Questi concetti sono stati in sostanza ripresi
dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF 134 V 202), poi ancora nella menzionata sentenza del 29 agosto 2008 (DTF 134
V 405, consid. 7.1) e nelle successive del 26 settembre 2008 (STF 9C_623/2007,
STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007, consid. 4.2) concernenti peraltro casi
ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale
e natura indipendentemente da ogni colpa.
Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è
pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi
sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione
(DTF 134 V 202, consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24
gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo di pagare degli interessi di mora
esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di
compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse
presentarsi un'omissione da
parte di un'altra
amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora
dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei
contributi (DTF 134 V 202, consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004,
consid. 3.4.2).
Queste precisazioni del Tribunale federale non
lasciano spazio ad alcun dubbio. Conseguentemente, alla Cassa di compensazione
non va addebitata alcuna colpa per avere, semmai, tardato ad emanare la
decisione di fissazione dei contributi personali riferita al 2009. Come visto,
invece, gli interessi di mora sono diventati esigibili di per sé stessi al 1° gennaio
2011.
per l'anno di
contribuzione 2009.
2.14
Gli interessi
di mora regolamentati dall'art.
41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere soltanto con il pagamento
completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che finché
tutti i contributi personali dell'assicurato esatti per l'anno 2009 non sono stati versati alla Cassa di
compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.
E ciò, indipendentemente da quando questi
contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.
L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però
anche che in caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di
decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il
termine fissato, quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.
Al riguardo, come visto, il N. 4027 DRC, nella
versione in essere dal 1° gennaio 2011, prevede che gli interessi decorrono dal
1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di
compensazione se il pagamento giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti
fino al pagamento completo dei contributi.
Questa soluzione è più favorevole agli
assicurati, poiché nella versione precedente delle Direttive gli interessi di
mora decorrevano fino al pagamento totale dei contributi dovuti a saldo
e quindi essi maturavano anche durante i trenta giorni di tempo concessi dalla
Cassa per effettuare il pagamento dei contributi da conguagliare, aumentando così
l'importo da versare.
In concreto, con la decisione del 19 giugno 2012,
la Cassa ha fissato i contributi personali ancora dovuti dall'assicurato per l'anno di contribuzione 2009.
Ciò significa, dunque, che non tutti i contributi personali per quell'anno
erano già stati pagati dall'interessato,
come dimostra il relativo conteggio di conguaglio dei contributi personali.
In virtù di quanto precede, discende che, a buon
diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sulla somma rimasta scoperta
fino al momento della fatturazione del conguaglio.
Ora, dalla decisione su opposizione (cfr. punto
4) si evince che il ricorrente ha chiesto ed ottenuto delle dilazioni di
pagamento per fare fronte al versamento del conguaglio richiestogli nel corso
del 2012. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi
di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2009 (Fr. 13'403.-)
sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente
corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2009 (Fr. 134'346,90).
In altri termini, il conteggio finale degli
importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 120'943,90), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 33'586,75), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 134'346,90).
Pertanto, sulla differenza ancora esatta per il 2009
- siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui
contributi da compensare (Fr. 120'943,90) e quindi non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato
nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far
data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2010) l'anno di contribuzione (2009), quindi dal 1° gennaio 2011
(cfr. consid. 2.6).
Questi interessi decorrono poi, nel caso
concreto, fino al momento della fatturazione da parte della Cassa di
compensazione (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed art. 41bis cpv. 2 2a frase
OAVS), siccome l'assicurato ha chiesto ed ottenuto una dilazione di pagamento.
In tal caso, la Cassa provvederà poi, in separata sede, a calcolare dal
momento della decisione definitiva degli altri interessi di ritardo
sugli importi versati a conguaglio, poiché l'assicurato ha beneficiato della
dilazione di pagamento.
Ne discende che, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e dell'art.
41bis cpv. 2 2a frase OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto
calcolando degli interessi di mora fino al momento della fatturazione del
conguaglio (N. 4027 DRC), misura peraltro più favorevole all'assicurato.
In altri termini, si ha un interesse di ritardo
che va calcolato dal 1° gennaio 2011 al 19 giugno 2012 (529 giorni) per
i contributi personali del 2009, fissandoli in Fr. 8'886.- ([Fr. 120'943,90
x 5 x 529] : [360 x 100]).
Occorre infine specificare che i contributi
totali dovuti dall'assicurato
sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e quindi vanno
utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal caso, viene sanzionato
con il computo di interessi di mora (DTF 134 V 405).
L'art. 41bis cpv. 1 lett.
f OAVS stesso, implicitamente, puntualizza che i
contributi effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La legge medesima
contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per
determinare l'oggetto da addebitare
con interessi moratori.
2.15
Tutto ben
considerato, ne deriva che nessun rimprovero può dunque essere mosso nei
confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente, in
funzione dell'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, l'ammontare di Fr. 8'886.-
per interessi di ritardo sui contributi personali dovuti per l'anno di
contribuzione 2009.
La decisione su opposizione impugnata deve pertanto
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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