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Decisione

30.2012.43

Calcolo del contributo di una persona senza attività lucrativa. Nel caso di specie la sostanza della figlia minorenne non va presa in considerazione poiché la madre non ne può disporre liberamente

11 febbraio 2013Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante

l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito

in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il

capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo

dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3

OAVS).

La

determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di

compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali

cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L’importo

delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta

l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di

rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per

le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Se

l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in

questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2009).

Per

il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e

alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).

2.3. Nella

fattispecie in esame oggetto del contendere è la presa in considerazione, nel

calcolo del contributo, della sostanza appartenente alla figlia minorenne.

A questo

proposito va evidenziato che l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), con una

sentenza emanata prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 1978, della

modifica degli art. 318 e seguenti CC (Capo quarto: della sostanza del figlio)

e pubblicata in DTF 101 V 177 (= RCC 1976 pag. 153), ha stabilito che la base

del computo dei contributi personali dovuti dall’assicurato senza attività

lucrativa comprende pure, di massima, oltre la sostanza della moglie

(rispettivamente del marito), quella dei figli minorenni, nonché i loro

redditi.

Nella

citata sentenza l’Alto Tribunale ha rilevato che:

" (...) Attendu que l’art. 10 al. 1 LAVS prévoit que, dans les limites

qu’il impose, la cotisation est fixée selon la condition sociale de

l’assuré, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré incluse dans la fortune

déterminante la fortune de l’épouse de l’intéressé, lorsque ce dernier en

retire un avantage, ce qui est censé être le cas (RO 98 V 92 consid. 2-4). Il

doit en être de même de la fortune des enfants mineurs, pour des motifs

analogues (...).”

Quindi, secondo l’Alta Corte, la sostanza del figlio minorenne è da

includere nel computo della sostanza determinante del genitore senza attività

lucrativa nella misura in cui quest’ultimo ne tragga un vantaggio economico,

ciò che appunto influenza le sue “condizioni sociali”.

Sulla

base della citata sentenza è stato adottato il marg. 2081 delle Direttive sui

contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), per

il quale fanno parte della sostanza determinante delle persone senza attività

lucrativa i beni dei figli di cui hanno il godimento. Fino a prova del

contrario il godimento è presupposto.

Con

sentenza 30.1995.240 del 28 maggio 1996 il TCA ha accolto il ricorso di

un’assicurata che chiedeva lo stralcio, dall’importo della sostanza soggetta a

contribuzione, della parte di proprietà della figlia minorenne. Questo

Tribunale ha accertato che l’amministrazione e l’utilizzo del patrimonio della

figlia erano sottoposti al controllo periodico da parte di un revisore e che la

sostanza era stata consumata per coprire le spese di cura e terapia della

bambina. Il TCA ha poi rilevato che parte della sostanza era stata erogata a

favore della madre sotto forma di mutuo, operazione comunque avvallata dal

revisore. Considerato che gli interessi versati alla ricorrente aumentavano il

rendimento del patrimonio della figlia e che ciò andava a favore della bambina,

il Tribunale ha ritenuto che non si poteva parlare di godimento della

sostanza da parte della madre, ciò che sarebbe stato il caso se il mutuo fosse stato

erogato senza corresponsione di interessi. Il TCA ha poi evidenziato che se,

per costante giurisprudenza, gli alimenti in favore dei figli versati dal

coniuge divorziato non fanno parte del reddito conseguito sotto forma di

rendita del coniuge senza attività lucrativa al quale la prole è stata

affidata, analogicamente anche la somma corrisposta alla figlia dell’assicurata

nel caso allora giudicato, non andava computata nella sostanza della madre.

Con

sentenza 30.1999.214 del 22 gennaio 2011, il TCA ha accolto il ricorso di una

madre che chiedeva lo stralcio della sostanza della figlia minorenne,

affermando:

"

Nel caso di specie dagli atti dell'incarto

emerge che Y, deceduto nel 1990, ha lasciato in legato a X, figlia della

ricorrente, la somma di ZZZ di franchi, ricavata dalla vendita di un immobile

(cfr doc. XI/1 e A2). Questo importo, secondo le disposizioni testamentarie,

deve essere gestito dall'assicurata, la quale può disporre del reddito per il mantenimento

di X fino al compimento dei vent'anni (doc. XI/1 e A2). In particolare, come

risulta pure dalla lettera della banca presso cui era stata aperta la relazione

bancaria della figlia, l'insorgente, fino al ….. (compimento dei 20 anni da

parte di X), ha potuto disporre dei redditi maturati sull'importo menzionato

(doc. XI). Come si evince dai documenti trasmessi dalla ricorrente stessa su

richiesta del TCA (doc. B1, doc. B6) e dalla lettera del 4 ottobre 1996 inviata

alla cassa, e allegata al gravame dalla ricorrente (doc. A2) tali redditi

servivano per mantenere e far studiare la figlia.

Va anzitutto rilevato che, avendo la figlia compiuto

i vent'anni il ….. (cfr. ricorso e doc. B1), essa ha acquisito la maggiore età

(18 anni) nel 1997, per cui la giurisprudenza secondo la quale la sostanza del

figlio minorenne è da includere nel computo della sostanza determinante

del genitore senza attività lucrativa non trova applicazione nel caso di

specie. Poiché parte del capitale, perlomeno fr. ZZZ (cfr. doc. B4) appartiene

alla figlia maggiorenne e considerato che la madre è stata incaricata di

gestirlo (amministrarlo) per mantenere la figlia, con l'obbligo di non

intaccare il capitale (doc. XI/1) la sostanza di X non può essere inclusa nel

patrimonio determinante per il calcolo dei contributi dovuti dalla madre.

In concreto non si potrebbe in ogni caso nemmeno

considerare che la madre abbia un usufrutto sul capitale della figlia, ossia il

godimento completo di una cosa o di un diritto.

(…)

A titolo abbondanziale va rilevato che, se gli

alimenti per figli versati dal coniuge divorziato non fanno parte del reddito

conseguito sotto forma di rendita del coniuge senza attività lucrativa al quale

la prole è stata affidata (DTF 104 V 181; (…); marg. 2072 delle direttive UFAS

sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività

lucrativa), analogicamente, anche la somma corrisposta alla figlia X non deve

essere computata nella sostanza della madre. Nei due casi esclusivi beneficiari

sono infatti i figli.”

Va ancora

evidenziato che con sentenza del 9 dicembre 2011, cresciuta in giudicato,

pubblicata in SVR 12/2012, AHV Nr. 18 pag. 67 seguenti, il Tribunale cantonale

di Friborgo ha stabilito che quando un genitore è tenuto a versare dei

contributi AVS per persone senza attività lucrativa, nel calcolo non può essere

inclusa la sostanza del figlio e che “L’AVS è un’assicurazione individuale”.

Nel caso

giudicato dal Tribunale cantonale friborghese si trattava di stabilire se

prendere in considerazione la sostanza ereditata dalla figlia minorenne della

ricorrente, di cui l’interessata era unicamente l’amministratrice, ma di cui

non aveva la libera disposizione essendo soggetta, per il suo utilizzo,

all’autorizzazione dell’autorità tutoria.

Il

Tribunale del Canton Friborgo, dopo aver rammentato le norme applicabili al

caso di specie, ha evidenziato che le prestazioni AVS di cui la persona

assicurata beneficerà in futuro dipendono direttamente dai contributi prelevati

durante la vita attiva. Questi contributi, personali, non possono, di massima,

fondarsi sulla sostanza di un terzo. In questo senso, e conformemente alla

giurisprudenza federale, non fanno parte della sostanza e del reddito

conseguito sotto forma di rendite i soldi percepiti da un ex-coniuge quale

rappresentante dei figli e messi a disposizione per il loro mantenimento.

Ciò,

secondo il Tribunale cantonale friborghese, deve valere anche nel caso

giudicato, dove i contributi personali della madre sono stati invece fissati anche

sulla base dei beni ereditati dalla figlia minorenne di cui tuttavia non ha la

libera disposizione ma che saranno di principio esclusivamente utilizzati, con

l’approvazione dell’autorità tutoria, per il mantenimento della figlia, come lo

prevedono le norme del diritto civile agli art. 318 e seguenti CC (in

particolare art. 320 CC).

Nel caso

giudicato a Friborgo, la figlia era la sola erede legale e i conti bancari erano

a suo nome, per cui il Tribunale ha accertato che la madre non aveva il libero

godimento dei beni della figlia ai sensi delle direttive applicabili.

Il

Tribunale cantonale ha poi escluso un’interpretazione estensiva dell’art. 28

OAVS come invece chiesto dall’amministrazione, rilevando che l’affiliazione

all’AVS è personale e non si estende al coniuge. Analogamente non può

estendersi alla figlia ritenuto che l’art. 3 cpv. 1 LAVS prevede espressamente

che non sono soggetti al prelievo di contributi quali persone senza attività

lucrativa gli assicurati che hanno meno di 20 anni. La percezione di contributi

sulla sostanza di minorenni si farebbe contra legem, ossia senza base

legale. Il Tribunale ha infine escluso anche un interesse pubblico

preponderante ad estendere, a titolo di solidarietà universale, la base del

finanziamento AVS per prendere in considerazione i beni ereditati dalla figlia

nella sostanza della madre.

2.4. Dalla

giurisprudenza sopra riportata emerge che, di massima, la sostanza dei figli

minorenni va presa in considerazione nel calcolo dei contributi dovuti dai

genitori senza attività lucrativa nella misura in cui la persona assicurata ne

trae un giovamento.

Per

quanto concerne il prelevamento sulla sostanza del figlio, l’art. 320 cpv. 2 CC

prevede che se necessario per provvedere alle spese di mantenimento,

educazione o istruzione, l’autorità tutoria può permettere ai genitori di

attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio.

Circa l’impiego

dei redditi della sostanza del figlio, i genitori possono utilizzarli per il

suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l’equità

lo richieda, anche per i bisogni dell’economia domestica. Il cpv. 2 prevede che

l’avanzo spetta alla sostanza del figlio.

Come

emerge dal Messaggio del 5 giugno 1974 del Consiglio federale

all'Assemblea federale sulla modificazione del Codice civile

svizzero (Filiazione; FF 1974 II pag. 1 e seguenti), entrato in vigore il 1°

gennaio 1978, quando l’allora TFA ha emesso, il 6 giugno 1975, la citata

sentenza pubblicata in DTF 101 V 177, l’avanzo dell’impiego dei redditi non

spettava alla sostanza del figlio, bensì dei genitori (cfr. pag. 92 del citato

Messaggio):

"

I redditi della sostanza dei figli devono essere

impiegati per sopperire alle spese del loro mantenimento, educazione ed

istruzione.

L'eventuale avanzo non è tuttavia più attribuito

ai genitori come finora previsto (art. 293 CC).

Quest'ultimi, in quanto l'equità lo richieda,

possono nondimeno impiegare i redditi anche per i bisogni dell'economia

domestica; l'avanzo spetta ormai alla sostanza dei figli giusta l'articolo 319

del disegno."

Vi è

pertanto stata una modifica importante, dopo l’emissione della sentenze

federale, circa l’attribuzione del reddito dei figli una volta dedotto

Considerandi

l’importo per il loro mantenimento, per la loro educazione e la loro

istruzione, nel senso che dal 1° gennaio 1978 l’ammontare rimanente va

attribuito ai figli e non più ai genitori.

Alla luce

di quanto sopra esposto, se i genitori non possono trarre alcun giovamento dalla

sostanza del figlio (o dai redditi della sostanza) per i bisogni

dell’economia domestica, essa non va presa in considerazione per il calcolo

del contributo della persona assicurata.

2.5

In concreto

la sostanza netta della ricorrente e della figlia minorenne, evinta dalle

tassazioni fiscali, ammontava nel 2010 a fr. 5'938'633, nel 2011 a fr. 5'802'989 (cui l’amministrazione ha aggiunto, nel calcolo del contributo del 2011,

il reddito conseguito in forma di rendita [fr. 33’408], qui non contestato,

moltiplicato per venti, conformemente all’art. 28 OAVS).

La

sostanza, oltre che da capitali, è composta di immobili siti sia in Ticino (__________

e __________; per un valore complessivo dell’asse ereditario nel 2006 [compresa

la seconda figlia] di fr. __________ prima della deduzione dei passivi; cfr.

doc. 25) che a __________ (per un valore complessivo dell’asse ereditario nel

2006.

[compresa la seconda figlia] di fr. __________, prima della deduzione dei

passivi; cfr. doc. 25).

Non è

inoltre contestato che in seguito alla successione relitta da fu __________, è

stata attribuita una quota di ¼ alla ricorrente e di 3/8 alle due figlie (__________,

nata nel __________ ed __________, nata nel __________; cfr. anche doc. V/I - L).

Nel 2006 è stata istituita una curatela ad hoc in favore delle due

figlie (allora entrambe minorenni), in applicazione dell’art. 392 cifra 2 CC, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012, secondo cui quando in un determinato

affare il rappresentante ordinario di un minorenne o di un interdetto abbia

interessi propri in collisione con quelli della persona rappresentata,

l’autorità tutoria nomina un curatore con il compito, in questo caso, di

rappresentarle nella successione e di chiedere i consensi previsti dagli art.

421.

e 422 CC (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012 doc. D). La

curatela è stata istituita perché l’insorgente, nella sua qualità di

rappresentante legale, non può rappresentare le figlie a causa di un conflitto

d’interesse (ciò, considerato che la successione comporta la proprietà di

importanti oggetti immobiliari e che l’interessata era rappresentata dall’avv. __________

nella procedura di successione del defunto coniuge).

L’insorgente

afferma che il patrimonio ereditato da lei e dalle figlie è stato versato su un

conto bancario della __________, di cui ha prodotto la domanda di apertura

conto/deposito del 20 settembre 2010 e da cui emerge che titolari del conto sono

la ricorrente e le due figlie, le quali dispongono della firma “congiunta a 3” (doc. E).

Essa ha

inoltre prodotto il verbale del 29 febbraio 2012 della Commissione tutoria

regionale __________ (CTR), da cui emerge che:

"

1) La relazione __________ presso __________

intestata alla Comunione

ereditaria fu __________ viene così

regolamentata

1.1

la

rubrica __________ __________ (3/8) è riconosciuta e attribuita in

esclusività a __________

1.

) la

rubrica __________ fin tanto che non verrà chiusa è attribuita alla

comunione ereditaria;

1.

) la

rubrica __________ fin tanto che non verrà chiusa è attribuita alla

comunione ereditaria;

1.

) la

rubrica __________ Affitti stabili è attribuita alla comunione ereditaria;

1.

) la

rubrica __________ __________ (3/8) è riconosciuta e attribuita in

esclusività a __________;

1.

) la

rubrica __________ Interessi stabili __________ fin tanto che non verrà

chiusa è attribuita alla comunione ereditaria;

1.

) la

rubrica __________ RI 1 (1/4) è riconosciuta e attribuita in esclusività a RI

1;

Le rispettive parti e per __________ il curatore

(fino alla maggiore età) potranno disporre liberamente delle rubriche a loro

assegnate in esclusività e se richiesto chiuderle indirizzando il saldo come

meglio credono.

2)

Premesso che sulla la rubrica __________ Affitti stabili è previsto un

accredito mensile costante (dedotte le imposte e le spese di manutenzione) di

circa CHF 33'000.--, tenendo conto di interessi stimati in eccesso di circa CHF

5'000-- mensili (ad un tasso variabile), le parti concordano che il saldo

(adeguato sulla base delle variazione degli interessi) verrà ripartito sulle

reciproche rubriche o conti sostitutivi secondo le aspettative ereditarie di

3/8 per ____________________ e __________ e 2/8 per RI 1. Le parti concordano

di mantenere in ogni caso un saldo attivo di almeno CHF 20'000.-- sulla rubrica

a garanzia degli interessi ipotecari trimestrali.

3)

Dalla rubrica o conto sostitutivo intestati a __________ verrà versato fino

al mese del raggiungimento della maggiore età, mensilmente, la somma di CHF

7'500.- sul conto indicato dalla signora RI 1;

(…)” (doc. L)

Dalla

deposizione del 30 gennaio 2013 di __________, contabile dell’allora CTR (dal

1° gennaio 2013: autorità di protezione), emerge:

"

Da un paio d'anni, la data esatta non la

ricordo, mi occupo degli aspetti sostanzialmente contabili ma pure degli

aspetti finanziari ed economici in generale.

È giusto dire che gli Eredi fu __________

dispongono di un importante patrimonio costituito sostanzialmente da immobili,

in parte in Ticino dove vi è uno stabile a __________ e la Casa di __________

che sono nella disponibilità alla famiglia mentre immobili di reddito in Ticino

non ce ne sono gli stessi sono nel Cantone di __________, tutti beni locati

tranne uno che si trova attualmente sfitto per ragioni della sua ubicazione.

È giusto dire che la redditività di questi

immobili viene convogliata su di un conto bancario aperto a nome della CE

presso __________ dal quale vengono effettuati tutti i pagamenti che la manutenzione

e la gestione degli immobili impone, si tratta di pagamento di interessi

passivi, ammortamento e ipoteche e le classiche spese per riparazione e

gestione. L'avere che rimane in conto e quindi il guadagno netto viene

suddiviso secondo le quote spettanti ad ognuno delle eredi e versato sui

rispettivi conti degli eredi.

È giusto dire che dai fondi depositati sul conto

di __________ la mamma non può effettuare alcun pagamento o prelevamento e non

ne ha assolutamente la disponibilità se occorrono spese per la figlia il

prelevamento deve essere autorizzato dal curatore __________ che normalmente

chiede il consenso alla Commissione.

È giusto dire che dal conto intestato ad __________

vengono addebitati mensilmente fr. 7'500.-- che vengono girati sul conto della

mamma e di cui la mamma può disporre liberamente. Adesso salvo errore da parte

mia l'addebito avviene con ordine automatico in precedenza non era così.

È giusto dire che al netto di tutte le spese e di

una riserva che è stata costituita per assorbire l'eventuale oscillazione dei

tassi ipotecari la CE dispone mensilmente di fr. 28'000.-- di cui 3/8

pertoccano ad __________ ossia fr. 10'500.--, una fetta di analoga portata

vanno alla primogenita e grosso modo fr. 7'000.-- alla mamma.

I fr. 7'500.-- sono stati determinati sulla base

di un budget, un piano finanziario, chiesto dalla CTR __________ ed al quale

poi sono state escluse determinate spese o comunque ridotte ed è stato fissato

l'importo alla luce di un tenore di vita che è indubbiamente consono allo stato

sociale.

La scelta dell'importo è stato frutto di un

lavoro ponderato con il consenso del curatore __________ e soprattutto a fronte

di pezze giustificative a sostegno delle spese.

Queste spese derivano sostanzialmente dalla

pratica di sport (tennis equitazione) dalla frequentazione di scuole e la

formazione e ad un hobby di __________ piuttosto oneroso ma che non tocca

indubbiamente a noi sindacare. Vi sono poi le spese personali di vestiario e la

mobilità, __________ partecipa ai costi per le auto.

La soluzione che scaturisce dal verbale del

29.2.2012

viene a sanare una prassi precedente piuttosto confusa dove le spese

uscivano a blocchi spesso con ritardo tanto che vi furono richiami e precetti

esecutivi per spese che non si riuscivano a pagare perchè la CTR non poteva

autorizzare tempestivamente i pagamenti. Tutti i pagamenti erano giustificati e

verificati dalla CTR anche prima di questo accordo.” (doc. VIII)

2.6

Alla luce

degli accertamenti effettuati da questo Tribunale e della giurisprudenza

federale e cantonale applicabile al caso di specie, questo TCA deve ritenere

che la sostanza appartenente alla figlia minorenne, __________, non va presa in

considerazione nel calcolo del contributo dovuto dalla ricorrente.

Per

quanto concerne gli immobili siti a __________ ed i redditi conseguiti con la

loro locazione, la madre non può trarre alcun giovamento dalla quota parte

appartenente alla figlia, poiché gli utili e le spese vengono suddivisi

equamente tra le parti in funzione delle quote loro spettanti (doc. VIII: “È

giusto dire che la redditività di questi immobili viene convogliata su di un

conto bancario aperto a nome della CE presso __________ dal quale vengono

effettuati tutti i pagamenti che la manutenzione e la gestione degli immobili

impone, si tratta di pagamento di interessi passivi, ammortamento e ipoteche e

le classiche spese per riparazione e gestione. L'avere che rimane in conto e

quindi il guadagno netto viene suddiviso secondo le quote spettanti ad ognuno

delle eredi e versato sui rispettivi conti degli eredi.”).

Ciò vale

pure per i conti aperti presso la __________. Senza il consenso del curatore la

figlia minorenne non può effettuare prelievi e la madre non può disporre

liberamente della sostanza ivi depositata e dei redditi (cfr. anche art. 421 e

422.

CC nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012; cfr. doc. VIII: “È

giusto dire che dai fondi depositati sul conto di __________ la mamma non può

effettuare alcun pagamento o prelevamento e non ne ha assolutamente la

disponibilità se occorrono spese per la figlia il prelevamento deve essere

autorizzato dal curatore __________ che normalmente chiede il consenso alla

Commissione.”). Alla ricorrente, a partire dal mese di marzo 2012, viene

versato un importo mensile di fr. 7'500, prelevato dal conto della figlia, che

serve tuttavia solo al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione di __________,

ma non ai bisogni generali dell’economia domestica. L’ammontare è stato

vagliato dall’autorità tutoria che, sulla base delle pezze giustificative

presentate, ha fissato l’importo ritenuto più consono (“I fr. 7'500.-- sono

stati determinati sulla base di un budget, un piano finanziario, chiesto dalla

CTR __________ ed al quale poi sono state escluse determinate spese o comunque

ridotte ed è stato fissato l'importo alla luce di un tenore di vita che è

indubbiamente consono allo stato sociale. La scelta dell'importo è stato

frutto di un lavoro ponderato con il consenso del curatore __________ e

soprattutto a fronte di pezze giustificative a sostegno delle spese. Queste

spese derivano sostanzialmente dalla pratica di sport (tennis equitazione)

dalla frequentazione di scuole e la formazione e ad un hobby di __________

piuttosto oneroso ma che non tocca indubbiamente a noi sindacare. Vi sono poi

le spese personali di vestiario e la mobilità, __________ partecipa ai costi

per le auto.”).

Circa gli

immobili siti in Ticino, e meglio quello di __________, dove l’insorgente abita

insieme alle figlie e che la Cassa ritiene di dover comunque prendere in

considerazione poiché la madre ne trae giovamento nella misura in cui vi abita

(cfr. risposta di causa, doc. III), questo Tribunale rileva quanto segue.

Dall’estratto

del registro fondiario del Comune di __________ emerge che l’immobile è

detenuto in comproprietà dalla ricorrente e dalle figlie e che alla madre sono

stati attribuiti 2/8 (3/8 alle figlie; cfr. doc. V/I).

Essendone

comproprietaria ha i diritti e gli obblighi di un proprietario (cfr. art. 646

cpv. 3 CC) e, conformemente all’art. 648 cpv. 1 CC, è autorizzata “a

rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i

diritti degli altri”.

Il

diritto di trarre giovamento dalla proprietà di __________ non deriva pertanto

dalla circostanza che parte dell’immobile appartiene alla figlia minorenne, ma

dal fatto che l’interessata né è lei stessa, in parte, proprietaria. Del resto,

proprio per la sua qualità di comproprietaria, la ricorrente, nei limiti

imposti dalla legge, può trarre giovamento anche dalla parte di proprietà della

figlia maggiorenne, senza che ciò implichi, nel calcolo del contributo, di

prendere in considerazione anche la quota parte della figlia __________.

Altrimenti, in presenza di una comproprietà, indipendentemente dai legami di

parentela, occorrerebbe sempre prendere in considerazione il valore dell’intera

proprietà, ossia di redditi e sostanza appartenenti a terzi.

Tuttavia,

come emerge pure dalla sentenza friborghese pubblicata in SVR 12/2012, AHV Nr.

18, pag. 67, i contributi non devono, di principio ed in assenza di una base

legale, fondarsi sulla sostanza ed i redditi di terzi. Del resto, i coniugi non

pagano il contributo sull’intero patrimonio, bensì, ciascuno, se affiliato come

persona senza attività lucrativa, su metà della sostanza (cfr. art. 28 cpv. 4

OAVS).

Alla luce

di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata

e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché ricalcoli il contributo dovuto

dall’insorgente senza prendere in considerazione la sostanza della figlia

minorenne.

Alla

ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art.

61.

lett. g LPGA).

2.7

L’assicurata

ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove, tra le quali il suo interrogatorio,

l’audizione testimoniale di __________ ed __________ e l’edizione di tutta la

documentazione finanziaria della famiglia __________ presso la Commissione

Tutoria Regionale __________ (doc. V).

Alla luce

della documentazione prodotta dalle parti e ritenuto quanto emerso nell’ambito

dell’audizione di __________, questo Tribunale ritiene superfluo procedere con

ulteriori accertamenti e rinuncia all’assunzione delle prove richieste.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo

di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

un nuovo calcolo dei contributi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà fr. 1'800.- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili

alla ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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