30.2012.43
Calcolo del contributo di una persona senza attività lucrativa. Nel caso di specie la sostanza della figlia minorenne non va presa in considerazione poiché la madre non ne può disporre liberamente
11 febbraio 2013Italiano35 min
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Numero d'incarto:
30.2012.43
Data decisione, Autorità:
11.02.2013, TCA
Titolo:
Calcolo del contributo di una persona senza attività lucrativa. Nel caso di specie la sostanza della figlia minorenne non va presa in considerazione poiché la madre non ne può disporre liberamente
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CONTRIBUTI
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
art. 3 LAVS
art. 10 LAVS
art. 28 OAVS
art. 29 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.43
cs
Lugano
11 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13
novembre 2012 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
distinte decisioni del 25 settembre 2012, confermate dalla decisione su
opposizione del 13 novembre 2012, la CO 1 ha fissato i contributi dovuti da RI
1, quale persona senza attività lucrativa, nel 2010 e nel 2011, sulla base di
una sostanza determinante di fr. 5'938'633 (doc. 10A), rispettivamente di fr.
6'471'149 (doc. 10C).
1.2. Contro la
predetta decisione su opposizione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta
al TCA, chiedendo in via principale la riforma della decisione impugnata ed in
via subordinata il suo annullamento ed il rinvio degli atti alla Cassa per un
nuovo calcolo del contributo (doc. I).
La
ricorrente, madre di due figlie nate nel __________, rispettivamente nel __________,
evidenzia che parte della sostanza presa in considerazione dall’amministrazione
nel calcolo del contributo appartiene alla figlia minorenne e deriva dalla
successione relitta dal padre, __________. L’insorgente rileva che l’importo
ereditato dalla madre e dalle due figlie è stato versato su un conto bancario e
per ogni prelievo è necessaria la firma di tutte e tre. Inoltre in favore delle
figlie è stata istituita una curatela che le impedisce di poter in qualche modo
godere dell’importo della successione pertoccante alle figlie.
L’interessata,
dopo aver esaminato la giurisprudenza federale, afferma che i casi trattati dal
TF riguardano delle fattispecie relative a coniugi e che l’Alta Corte ha
ritenuto di dover inglobare, a determinate condizioni, anche la sostanza dei
figli, senza tuttavia mai chinarsi espressamente su un caso concreto relativo
ai soli figli.
Con
riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 101 V 177, la ricorrente sostiene
che la sostanza dei figli minorenni va presa in considerazione solo se
l’assicurato ne trae vantaggio, ossia se viene utilizzata in favore di tutto il
nucleo famigliare. In concreto, per evitare che la madre potesse trarre
vantaggi ingiustificati dalla sostanza ereditata insieme alle figlie, la
Commissione Tutoria Regionale di __________ ha istituito una curatela e per
prendere decisioni circa la destinazione e l’utilizzo dei soldi è necessario
chiedere l’autorizzazione dell’autorità tutoria. Il denaro di pertinenza della
figlia può essere utilizzato unicamente per le spese di quest’ultima.
L’interessata
chiede di conseguenza che nel calcolo dei contributi vada presa in
considerazione unicamente la parte della sua sostanza e del suo reddito
conseguito in forma di rendita.
1.3. Con risposta
del 21 dicembre 2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
1.4. Il 10
gennaio 2013 la ricorrente ha notificato l’assunzione di ulteriori mezzi di
prova ed ha affermato:
"
(…)
Nel caso di specie, checché ne dica la Cassa, la
signora RI 1 non ha il godimento dei beni delle figlie, in particolare di __________a,
ancora minorenne.
Il patrimonio della famiglia RI 1 è essenzialmente
composto di beni immobili, quelli da reddito siti nel Canton __________. La qui
ricorrente e le figlie provvedono al loro sostentamento attingendo dunque al
reddito derivante dalla locazione di questi beni immobili.
Il fatto di vivere nella casa di __________,
peraltro per ¼ anche di proprietà della signora RI 1 (cfr. estratto RF, Doc.
I), non è assolutamente rilevante ai fini della determinazione dell’uso dei
beni.
Le figlie __________ ed __________ sono ancora
agli studi e vista la giovane età necessitano della vicinanza della madre che
le segue nella cura ed educazione.
Inoltre la signora RI 1, per la sua quota parte
provvede anche alle spese di manutenzione e non solo, legate alla proprietà di __________.
Ciò detto non si può certo ritenere che la ricorrente,
per il semplice fatto di abitare in quella che è anche la sua casa, abbia il
godimento dei beni della figlia.
Stesso discorso vale anche per gli altri oggetti
facenti parte del patrimonio famigliare.__________di __________ qui allegato
(doc. L), il reddito immobiliare (l’unico in comproprietà della famiglia) viene
prima versato su un conto comune da cui poi vengono prelevati gli oneri
ipotecari e poi suddiviso sui singoli conti secondo le rispettive quote
successorie.
Dal conto della figlia minorenne confluiscono sul
conto della madre unicamente gli averi necessari al suo sostentamento,
avvallati peraltro sia dalla CTR che da suo curatore ad hoc avv. __________.
Il principio sancito dagli art. 318 ss CCS, è
infatti quello per cui, di norma, gli averi di un minore non vengono presi in
considerazione fintanto ciò non si renda necessario per il suo sostentamento.
In quest’ottica è dunque il genitore in primis che è chiamato a provvedere al
fabbisogno del figlio.” (doc. V)
1.5. Il 30
gennaio 2013, in presenza delle parti, è stato sentito il teste __________,
attivo presso l’Autorità di protezione di __________ (ex-Commissione Tutoria
Regionale [CTR]; doc. VIII).
in
diritto
2.1. A norma
dell’art. 3 cpv. 1 LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei
contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa. Se non esercitano
un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in
cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.
Per
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, le
persone che non esercitano un'attività
lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 382.-
a Fr. 8'400.-. Gli assicurati
che esercitano un'attività
lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un
eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 382.-, sono considerati
non esercitanti un'attività
lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o
assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
L’art. 10
cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli
assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo
secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il
contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati
che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano
contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale
datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il
Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni
sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente
un’attività lucrativa a tempo pieno.
Per
l’art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il
contributo minimo gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino
al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza
attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni
dell’aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa
assistite finanziariamente da terzi (lett. c).
Il contributo AVS è dunque pagato "secondo
le condizioni sociali" dell'assicurato. Questi assicurati sono tenuti
a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito
sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di
interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2 e 3 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC
1986 pag. 350).
Nella sua giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito
conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non
dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo
irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto
che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito
determinante.
L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni
in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le
caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento
dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite.
Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle
condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI 1994,
pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di
giurisprudenza).
La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni
è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e
delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite
dall'UFAS, e considera in particolare, per il periodo in esame, come reddito
conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione
militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),
le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto
di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite
e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero
(RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC
1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle
assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra
(RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia
(art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di
elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il
beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a
disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il
calcolo dell'imposta secondo il
dispendio giusta l'art. 14
LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione
di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in
maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non
sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una
persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di
un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC
1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge
che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF
125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non rientrano, di massima,
nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite, nel 2010 le rendite dell'AVS,
prese in considerazione (nella misura in cui si tratta di rendite di vecchiaia
o vedovanza) per i contributi dovuti dal 1° gennaio 2011 (cfr. art. 28
cpv. 1 OAVS e contrario e DIN); dell'AI federale, nonché le prestazioni complementari (prestazioni
proprie di queste assicurazioni; art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid.
3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456
consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione
che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai
sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è
noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454;
Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del
diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art.
328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro
ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art.
7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre
2005).
Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di
proprietà dell'assicurato,
situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants
II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del
marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi
(Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241) e i
beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag.
153).
Ciononostante, computabile è unicamente la
sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra
l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen
in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 n. 24 ad art. 10
LAVS).
Per
l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come
persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base
alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei
coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è
stato concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato
pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.
Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
A norma
dell’art. 28 cpv. 4bis OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr., dal 1°
gennaio 2012, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), alle condizioni dell’articolo 3
capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono
considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso
oppure sciolto.
Quindi, i
contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono
determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il
tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi
siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il
Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS
è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999
pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).
2.2. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Fatti
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante
l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito
in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il
capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in
giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3
OAVS).
La
determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di
compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali
cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo
delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta
l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di
rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per
le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Se
l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi
proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono
determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito
annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in
questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla
fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da
quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2009).
Per
il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e
alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 6 OAVS nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008 = cpv. 7 dal 1° gennaio 2009).
2.3. Nella
fattispecie in esame oggetto del contendere è la presa in considerazione, nel
calcolo del contributo, della sostanza appartenente alla figlia minorenne.
A questo
proposito va evidenziato che l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), con una
sentenza emanata prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 1978, della
modifica degli art. 318 e seguenti CC (Capo quarto: della sostanza del figlio)
e pubblicata in DTF 101 V 177 (= RCC 1976 pag. 153), ha stabilito che la base
del computo dei contributi personali dovuti dall’assicurato senza attività
lucrativa comprende pure, di massima, oltre la sostanza della moglie
(rispettivamente del marito), quella dei figli minorenni, nonché i loro
redditi.
Nella
citata sentenza l’Alto Tribunale ha rilevato che:
" (...) Attendu que l’art. 10 al. 1 LAVS prévoit que, dans les limites
qu’il impose, la cotisation est fixée selon la condition sociale de
l’assuré, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré incluse dans la fortune
déterminante la fortune de l’épouse de l’intéressé, lorsque ce dernier en
retire un avantage, ce qui est censé être le cas (RO 98 V 92 consid. 2-4). Il
doit en être de même de la fortune des enfants mineurs, pour des motifs
analogues (...).”
Quindi, secondo l’Alta Corte, la sostanza del figlio minorenne è da
includere nel computo della sostanza determinante del genitore senza attività
lucrativa nella misura in cui quest’ultimo ne tragga un vantaggio economico,
ciò che appunto influenza le sue “condizioni sociali”.
Sulla
base della citata sentenza è stato adottato il marg. 2081 delle Direttive sui
contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), per
il quale fanno parte della sostanza determinante delle persone senza attività
lucrativa i beni dei figli di cui hanno il godimento. Fino a prova del
contrario il godimento è presupposto.
Con
sentenza 30.1995.240 del 28 maggio 1996 il TCA ha accolto il ricorso di
un’assicurata che chiedeva lo stralcio, dall’importo della sostanza soggetta a
contribuzione, della parte di proprietà della figlia minorenne. Questo
Tribunale ha accertato che l’amministrazione e l’utilizzo del patrimonio della
figlia erano sottoposti al controllo periodico da parte di un revisore e che la
sostanza era stata consumata per coprire le spese di cura e terapia della
bambina. Il TCA ha poi rilevato che parte della sostanza era stata erogata a
favore della madre sotto forma di mutuo, operazione comunque avvallata dal
revisore. Considerato che gli interessi versati alla ricorrente aumentavano il
rendimento del patrimonio della figlia e che ciò andava a favore della bambina,
il Tribunale ha ritenuto che non si poteva parlare di godimento della
sostanza da parte della madre, ciò che sarebbe stato il caso se il mutuo fosse stato
erogato senza corresponsione di interessi. Il TCA ha poi evidenziato che se,
per costante giurisprudenza, gli alimenti in favore dei figli versati dal
coniuge divorziato non fanno parte del reddito conseguito sotto forma di
rendita del coniuge senza attività lucrativa al quale la prole è stata
affidata, analogicamente anche la somma corrisposta alla figlia dell’assicurata
nel caso allora giudicato, non andava computata nella sostanza della madre.
Con
sentenza 30.1999.214 del 22 gennaio 2011, il TCA ha accolto il ricorso di una
madre che chiedeva lo stralcio della sostanza della figlia minorenne,
affermando:
"
Nel caso di specie dagli atti dell'incarto
emerge che Y, deceduto nel 1990, ha lasciato in legato a X, figlia della
ricorrente, la somma di ZZZ di franchi, ricavata dalla vendita di un immobile
(cfr doc. XI/1 e A2). Questo importo, secondo le disposizioni testamentarie,
deve essere gestito dall'assicurata, la quale può disporre del reddito per il mantenimento
di X fino al compimento dei vent'anni (doc. XI/1 e A2). In particolare, come
risulta pure dalla lettera della banca presso cui era stata aperta la relazione
bancaria della figlia, l'insorgente, fino al ….. (compimento dei 20 anni da
parte di X), ha potuto disporre dei redditi maturati sull'importo menzionato
(doc. XI). Come si evince dai documenti trasmessi dalla ricorrente stessa su
richiesta del TCA (doc. B1, doc. B6) e dalla lettera del 4 ottobre 1996 inviata
alla cassa, e allegata al gravame dalla ricorrente (doc. A2) tali redditi
servivano per mantenere e far studiare la figlia.
Va anzitutto rilevato che, avendo la figlia compiuto
i vent'anni il ….. (cfr. ricorso e doc. B1), essa ha acquisito la maggiore età
(18 anni) nel 1997, per cui la giurisprudenza secondo la quale la sostanza del
figlio minorenne è da includere nel computo della sostanza determinante
del genitore senza attività lucrativa non trova applicazione nel caso di
specie. Poiché parte del capitale, perlomeno fr. ZZZ (cfr. doc. B4) appartiene
alla figlia maggiorenne e considerato che la madre è stata incaricata di
gestirlo (amministrarlo) per mantenere la figlia, con l'obbligo di non
intaccare il capitale (doc. XI/1) la sostanza di X non può essere inclusa nel
patrimonio determinante per il calcolo dei contributi dovuti dalla madre.
In concreto non si potrebbe in ogni caso nemmeno
considerare che la madre abbia un usufrutto sul capitale della figlia, ossia il
godimento completo di una cosa o di un diritto.
(…)
A titolo abbondanziale va rilevato che, se gli
alimenti per figli versati dal coniuge divorziato non fanno parte del reddito
conseguito sotto forma di rendita del coniuge senza attività lucrativa al quale
la prole è stata affidata (DTF 104 V 181; (…); marg. 2072 delle direttive UFAS
sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività
lucrativa), analogicamente, anche la somma corrisposta alla figlia X non deve
essere computata nella sostanza della madre. Nei due casi esclusivi beneficiari
sono infatti i figli.”
Va ancora
evidenziato che con sentenza del 9 dicembre 2011, cresciuta in giudicato,
pubblicata in SVR 12/2012, AHV Nr. 18 pag. 67 seguenti, il Tribunale cantonale
di Friborgo ha stabilito che quando un genitore è tenuto a versare dei
contributi AVS per persone senza attività lucrativa, nel calcolo non può essere
inclusa la sostanza del figlio e che “L’AVS è un’assicurazione individuale”.
Nel caso
giudicato dal Tribunale cantonale friborghese si trattava di stabilire se
prendere in considerazione la sostanza ereditata dalla figlia minorenne della
ricorrente, di cui l’interessata era unicamente l’amministratrice, ma di cui
non aveva la libera disposizione essendo soggetta, per il suo utilizzo,
all’autorizzazione dell’autorità tutoria.
Il
Tribunale del Canton Friborgo, dopo aver rammentato le norme applicabili al
caso di specie, ha evidenziato che le prestazioni AVS di cui la persona
assicurata beneficerà in futuro dipendono direttamente dai contributi prelevati
durante la vita attiva. Questi contributi, personali, non possono, di massima,
fondarsi sulla sostanza di un terzo. In questo senso, e conformemente alla
giurisprudenza federale, non fanno parte della sostanza e del reddito
conseguito sotto forma di rendite i soldi percepiti da un ex-coniuge quale
rappresentante dei figli e messi a disposizione per il loro mantenimento.
Ciò,
secondo il Tribunale cantonale friborghese, deve valere anche nel caso
giudicato, dove i contributi personali della madre sono stati invece fissati anche
sulla base dei beni ereditati dalla figlia minorenne di cui tuttavia non ha la
libera disposizione ma che saranno di principio esclusivamente utilizzati, con
l’approvazione dell’autorità tutoria, per il mantenimento della figlia, come lo
prevedono le norme del diritto civile agli art. 318 e seguenti CC (in
particolare art. 320 CC).
Nel caso
giudicato a Friborgo, la figlia era la sola erede legale e i conti bancari erano
a suo nome, per cui il Tribunale ha accertato che la madre non aveva il libero
godimento dei beni della figlia ai sensi delle direttive applicabili.
Il
Tribunale cantonale ha poi escluso un’interpretazione estensiva dell’art. 28
OAVS come invece chiesto dall’amministrazione, rilevando che l’affiliazione
all’AVS è personale e non si estende al coniuge. Analogamente non può
estendersi alla figlia ritenuto che l’art. 3 cpv. 1 LAVS prevede espressamente
che non sono soggetti al prelievo di contributi quali persone senza attività
lucrativa gli assicurati che hanno meno di 20 anni. La percezione di contributi
sulla sostanza di minorenni si farebbe contra legem, ossia senza base
legale. Il Tribunale ha infine escluso anche un interesse pubblico
preponderante ad estendere, a titolo di solidarietà universale, la base del
finanziamento AVS per prendere in considerazione i beni ereditati dalla figlia
nella sostanza della madre.
2.4. Dalla
giurisprudenza sopra riportata emerge che, di massima, la sostanza dei figli
minorenni va presa in considerazione nel calcolo dei contributi dovuti dai
genitori senza attività lucrativa nella misura in cui la persona assicurata ne
trae un giovamento.
Per
quanto concerne il prelevamento sulla sostanza del figlio, l’art. 320 cpv. 2 CC
prevede che se necessario per provvedere alle spese di mantenimento,
educazione o istruzione, l’autorità tutoria può permettere ai genitori di
attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio.
Circa l’impiego
dei redditi della sostanza del figlio, i genitori possono utilizzarli per il
suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l’equità
lo richieda, anche per i bisogni dell’economia domestica. Il cpv. 2 prevede che
l’avanzo spetta alla sostanza del figlio.
Come
emerge dal Messaggio del 5 giugno 1974 del Consiglio federale
all'Assemblea federale sulla modificazione del Codice civile
svizzero (Filiazione; FF 1974 II pag. 1 e seguenti), entrato in vigore il 1°
gennaio 1978, quando l’allora TFA ha emesso, il 6 giugno 1975, la citata
sentenza pubblicata in DTF 101 V 177, l’avanzo dell’impiego dei redditi non
spettava alla sostanza del figlio, bensì dei genitori (cfr. pag. 92 del citato
Messaggio):
"
I redditi della sostanza dei figli devono essere
impiegati per sopperire alle spese del loro mantenimento, educazione ed
istruzione.
L'eventuale avanzo non è tuttavia più attribuito
ai genitori come finora previsto (art. 293 CC).
Quest'ultimi, in quanto l'equità lo richieda,
possono nondimeno impiegare i redditi anche per i bisogni dell'economia
domestica; l'avanzo spetta ormai alla sostanza dei figli giusta l'articolo 319
del disegno."
Vi è
pertanto stata una modifica importante, dopo l’emissione della sentenze
federale, circa l’attribuzione del reddito dei figli una volta dedotto
Considerandi
l’importo per il loro mantenimento, per la loro educazione e la loro
istruzione, nel senso che dal 1° gennaio 1978 l’ammontare rimanente va
attribuito ai figli e non più ai genitori.
Alla luce
di quanto sopra esposto, se i genitori non possono trarre alcun giovamento dalla
sostanza del figlio (o dai redditi della sostanza) per i bisogni
dell’economia domestica, essa non va presa in considerazione per il calcolo
del contributo della persona assicurata.
2.5
In concreto
la sostanza netta della ricorrente e della figlia minorenne, evinta dalle
tassazioni fiscali, ammontava nel 2010 a fr. 5'938'633, nel 2011 a fr. 5'802'989 (cui l’amministrazione ha aggiunto, nel calcolo del contributo del 2011,
il reddito conseguito in forma di rendita [fr. 33’408], qui non contestato,
moltiplicato per venti, conformemente all’art. 28 OAVS).
La
sostanza, oltre che da capitali, è composta di immobili siti sia in Ticino (__________
e __________; per un valore complessivo dell’asse ereditario nel 2006 [compresa
la seconda figlia] di fr. __________ prima della deduzione dei passivi; cfr.
doc. 25) che a __________ (per un valore complessivo dell’asse ereditario nel
2006.
[compresa la seconda figlia] di fr. __________, prima della deduzione dei
passivi; cfr. doc. 25).
Non è
inoltre contestato che in seguito alla successione relitta da fu __________, è
stata attribuita una quota di ¼ alla ricorrente e di 3/8 alle due figlie (__________,
nata nel __________ ed __________, nata nel __________; cfr. anche doc. V/I - L).
Nel 2006 è stata istituita una curatela ad hoc in favore delle due
figlie (allora entrambe minorenni), in applicazione dell’art. 392 cifra 2 CC, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012, secondo cui quando in un determinato
affare il rappresentante ordinario di un minorenne o di un interdetto abbia
interessi propri in collisione con quelli della persona rappresentata,
l’autorità tutoria nomina un curatore con il compito, in questo caso, di
rappresentarle nella successione e di chiedere i consensi previsti dagli art.
421.
e 422 CC (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012 doc. D). La
curatela è stata istituita perché l’insorgente, nella sua qualità di
rappresentante legale, non può rappresentare le figlie a causa di un conflitto
d’interesse (ciò, considerato che la successione comporta la proprietà di
importanti oggetti immobiliari e che l’interessata era rappresentata dall’avv. __________
nella procedura di successione del defunto coniuge).
L’insorgente
afferma che il patrimonio ereditato da lei e dalle figlie è stato versato su un
conto bancario della __________, di cui ha prodotto la domanda di apertura
conto/deposito del 20 settembre 2010 e da cui emerge che titolari del conto sono
la ricorrente e le due figlie, le quali dispongono della firma “congiunta a 3” (doc. E).
Essa ha
inoltre prodotto il verbale del 29 febbraio 2012 della Commissione tutoria
regionale __________ (CTR), da cui emerge che:
"
1) La relazione __________ presso __________
intestata alla Comunione
ereditaria fu __________ viene così
regolamentata
1.1
la
rubrica __________ __________ (3/8) è riconosciuta e attribuita in
esclusività a __________
1.
) la
rubrica __________ fin tanto che non verrà chiusa è attribuita alla
comunione ereditaria;
1.
) la
rubrica __________ fin tanto che non verrà chiusa è attribuita alla
comunione ereditaria;
1.
) la
rubrica __________ Affitti stabili è attribuita alla comunione ereditaria;
1.
) la
rubrica __________ __________ (3/8) è riconosciuta e attribuita in
esclusività a __________;
1.
) la
rubrica __________ Interessi stabili __________ fin tanto che non verrà
chiusa è attribuita alla comunione ereditaria;
1.
) la
rubrica __________ RI 1 (1/4) è riconosciuta e attribuita in esclusività a RI
1;
Le rispettive parti e per __________ il curatore
(fino alla maggiore età) potranno disporre liberamente delle rubriche a loro
assegnate in esclusività e se richiesto chiuderle indirizzando il saldo come
meglio credono.
2)
Premesso che sulla la rubrica __________ Affitti stabili è previsto un
accredito mensile costante (dedotte le imposte e le spese di manutenzione) di
circa CHF 33'000.--, tenendo conto di interessi stimati in eccesso di circa CHF
5'000-- mensili (ad un tasso variabile), le parti concordano che il saldo
(adeguato sulla base delle variazione degli interessi) verrà ripartito sulle
reciproche rubriche o conti sostitutivi secondo le aspettative ereditarie di
3/8 per ____________________ e __________ e 2/8 per RI 1. Le parti concordano
di mantenere in ogni caso un saldo attivo di almeno CHF 20'000.-- sulla rubrica
a garanzia degli interessi ipotecari trimestrali.
3)
Dalla rubrica o conto sostitutivo intestati a __________ verrà versato fino
al mese del raggiungimento della maggiore età, mensilmente, la somma di CHF
7'500.- sul conto indicato dalla signora RI 1;
(…)” (doc. L)
Dalla
deposizione del 30 gennaio 2013 di __________, contabile dell’allora CTR (dal
1° gennaio 2013: autorità di protezione), emerge:
"
Da un paio d'anni, la data esatta non la
ricordo, mi occupo degli aspetti sostanzialmente contabili ma pure degli
aspetti finanziari ed economici in generale.
È giusto dire che gli Eredi fu __________
dispongono di un importante patrimonio costituito sostanzialmente da immobili,
in parte in Ticino dove vi è uno stabile a __________ e la Casa di __________
che sono nella disponibilità alla famiglia mentre immobili di reddito in Ticino
non ce ne sono gli stessi sono nel Cantone di __________, tutti beni locati
tranne uno che si trova attualmente sfitto per ragioni della sua ubicazione.
È giusto dire che la redditività di questi
immobili viene convogliata su di un conto bancario aperto a nome della CE
presso __________ dal quale vengono effettuati tutti i pagamenti che la manutenzione
e la gestione degli immobili impone, si tratta di pagamento di interessi
passivi, ammortamento e ipoteche e le classiche spese per riparazione e
gestione. L'avere che rimane in conto e quindi il guadagno netto viene
suddiviso secondo le quote spettanti ad ognuno delle eredi e versato sui
rispettivi conti degli eredi.
È giusto dire che dai fondi depositati sul conto
di __________ la mamma non può effettuare alcun pagamento o prelevamento e non
ne ha assolutamente la disponibilità se occorrono spese per la figlia il
prelevamento deve essere autorizzato dal curatore __________ che normalmente
chiede il consenso alla Commissione.
È giusto dire che dal conto intestato ad __________
vengono addebitati mensilmente fr. 7'500.-- che vengono girati sul conto della
mamma e di cui la mamma può disporre liberamente. Adesso salvo errore da parte
mia l'addebito avviene con ordine automatico in precedenza non era così.
È giusto dire che al netto di tutte le spese e di
una riserva che è stata costituita per assorbire l'eventuale oscillazione dei
tassi ipotecari la CE dispone mensilmente di fr. 28'000.-- di cui 3/8
pertoccano ad __________ ossia fr. 10'500.--, una fetta di analoga portata
vanno alla primogenita e grosso modo fr. 7'000.-- alla mamma.
I fr. 7'500.-- sono stati determinati sulla base
di un budget, un piano finanziario, chiesto dalla CTR __________ ed al quale
poi sono state escluse determinate spese o comunque ridotte ed è stato fissato
l'importo alla luce di un tenore di vita che è indubbiamente consono allo stato
sociale.
La scelta dell'importo è stato frutto di un
lavoro ponderato con il consenso del curatore __________ e soprattutto a fronte
di pezze giustificative a sostegno delle spese.
Queste spese derivano sostanzialmente dalla
pratica di sport (tennis equitazione) dalla frequentazione di scuole e la
formazione e ad un hobby di __________ piuttosto oneroso ma che non tocca
indubbiamente a noi sindacare. Vi sono poi le spese personali di vestiario e la
mobilità, __________ partecipa ai costi per le auto.
La soluzione che scaturisce dal verbale del
29.2.2012
viene a sanare una prassi precedente piuttosto confusa dove le spese
uscivano a blocchi spesso con ritardo tanto che vi furono richiami e precetti
esecutivi per spese che non si riuscivano a pagare perchè la CTR non poteva
autorizzare tempestivamente i pagamenti. Tutti i pagamenti erano giustificati e
verificati dalla CTR anche prima di questo accordo.” (doc. VIII)
2.6
Alla luce
degli accertamenti effettuati da questo Tribunale e della giurisprudenza
federale e cantonale applicabile al caso di specie, questo TCA deve ritenere
che la sostanza appartenente alla figlia minorenne, __________, non va presa in
considerazione nel calcolo del contributo dovuto dalla ricorrente.
Per
quanto concerne gli immobili siti a __________ ed i redditi conseguiti con la
loro locazione, la madre non può trarre alcun giovamento dalla quota parte
appartenente alla figlia, poiché gli utili e le spese vengono suddivisi
equamente tra le parti in funzione delle quote loro spettanti (doc. VIII: “È
giusto dire che la redditività di questi immobili viene convogliata su di un
conto bancario aperto a nome della CE presso __________ dal quale vengono
effettuati tutti i pagamenti che la manutenzione e la gestione degli immobili
impone, si tratta di pagamento di interessi passivi, ammortamento e ipoteche e
le classiche spese per riparazione e gestione. L'avere che rimane in conto e
quindi il guadagno netto viene suddiviso secondo le quote spettanti ad ognuno
delle eredi e versato sui rispettivi conti degli eredi.”).
Ciò vale
pure per i conti aperti presso la __________. Senza il consenso del curatore la
figlia minorenne non può effettuare prelievi e la madre non può disporre
liberamente della sostanza ivi depositata e dei redditi (cfr. anche art. 421 e
422.
CC nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012; cfr. doc. VIII: “È
giusto dire che dai fondi depositati sul conto di __________ la mamma non può
effettuare alcun pagamento o prelevamento e non ne ha assolutamente la
disponibilità se occorrono spese per la figlia il prelevamento deve essere
autorizzato dal curatore __________ che normalmente chiede il consenso alla
Commissione.”). Alla ricorrente, a partire dal mese di marzo 2012, viene
versato un importo mensile di fr. 7'500, prelevato dal conto della figlia, che
serve tuttavia solo al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione di __________,
ma non ai bisogni generali dell’economia domestica. L’ammontare è stato
vagliato dall’autorità tutoria che, sulla base delle pezze giustificative
presentate, ha fissato l’importo ritenuto più consono (“I fr. 7'500.-- sono
stati determinati sulla base di un budget, un piano finanziario, chiesto dalla
CTR __________ ed al quale poi sono state escluse determinate spese o comunque
ridotte ed è stato fissato l'importo alla luce di un tenore di vita che è
indubbiamente consono allo stato sociale. La scelta dell'importo è stato
frutto di un lavoro ponderato con il consenso del curatore __________ e
soprattutto a fronte di pezze giustificative a sostegno delle spese. Queste
spese derivano sostanzialmente dalla pratica di sport (tennis equitazione)
dalla frequentazione di scuole e la formazione e ad un hobby di __________
piuttosto oneroso ma che non tocca indubbiamente a noi sindacare. Vi sono poi
le spese personali di vestiario e la mobilità, __________ partecipa ai costi
per le auto.”).
Circa gli
immobili siti in Ticino, e meglio quello di __________, dove l’insorgente abita
insieme alle figlie e che la Cassa ritiene di dover comunque prendere in
considerazione poiché la madre ne trae giovamento nella misura in cui vi abita
(cfr. risposta di causa, doc. III), questo Tribunale rileva quanto segue.
Dall’estratto
del registro fondiario del Comune di __________ emerge che l’immobile è
detenuto in comproprietà dalla ricorrente e dalle figlie e che alla madre sono
stati attribuiti 2/8 (3/8 alle figlie; cfr. doc. V/I).
Essendone
comproprietaria ha i diritti e gli obblighi di un proprietario (cfr. art. 646
cpv. 3 CC) e, conformemente all’art. 648 cpv. 1 CC, è autorizzata “a
rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i
diritti degli altri”.
Il
diritto di trarre giovamento dalla proprietà di __________ non deriva pertanto
dalla circostanza che parte dell’immobile appartiene alla figlia minorenne, ma
dal fatto che l’interessata né è lei stessa, in parte, proprietaria. Del resto,
proprio per la sua qualità di comproprietaria, la ricorrente, nei limiti
imposti dalla legge, può trarre giovamento anche dalla parte di proprietà della
figlia maggiorenne, senza che ciò implichi, nel calcolo del contributo, di
prendere in considerazione anche la quota parte della figlia __________.
Altrimenti, in presenza di una comproprietà, indipendentemente dai legami di
parentela, occorrerebbe sempre prendere in considerazione il valore dell’intera
proprietà, ossia di redditi e sostanza appartenenti a terzi.
Tuttavia,
come emerge pure dalla sentenza friborghese pubblicata in SVR 12/2012, AHV Nr.
18, pag. 67, i contributi non devono, di principio ed in assenza di una base
legale, fondarsi sulla sostanza ed i redditi di terzi. Del resto, i coniugi non
pagano il contributo sull’intero patrimonio, bensì, ciascuno, se affiliato come
persona senza attività lucrativa, su metà della sostanza (cfr. art. 28 cpv. 4
OAVS).
Alla luce
di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata
e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché ricalcoli il contributo dovuto
dall’insorgente senza prendere in considerazione la sostanza della figlia
minorenne.
Alla
ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art.
61.
lett. g LPGA).
2.7
L’assicurata
ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove, tra le quali il suo interrogatorio,
l’audizione testimoniale di __________ ed __________ e l’edizione di tutta la
documentazione finanziaria della famiglia __________ presso la Commissione
Tutoria Regionale __________ (doc. V).
Alla luce
della documentazione prodotta dalle parti e ritenuto quanto emerso nell’ambito
dell’audizione di __________, questo Tribunale ritiene superfluo procedere con
ulteriori accertamenti e rinuncia all’assunzione delle prove richieste.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo
di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per
un nuovo calcolo dei contributi.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà fr. 1'800.- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili
alla ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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