30.2012.44
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24 aprile 2013Italiano26 min
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Numero d'incarto:
30.2012.44
Data decisione, Autorità:
24.04.2013, TCA
Titolo:
Ordine di restituzione di rendite AVS percepite indebitamente. L'assicurato, vedovo dal 2001, si è risposato nel 2003, ma non ha informato la Cassa del cambiamento del suo stato civile. Supplemento del 20% di vedovanza non dovuto.L'anno di perenzione è adempiuto, idem i 5 anni di perenzione assoluta
CONDONO
RENDITA VEDOVILE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
TERMINE DI PRESCRIZIONE
art. 35bis LAVS
art. 25 cpv. 1 LPGA
art. 25 cpv. 2 LPGA
art. 28 LPGA
art. 53 LPGA
art. 3 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.44
TB
Lugano
24 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13
novembre 2012 emanata da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1933 e beneficiario nel 2001 di una rendita di vecchiaia di Fr.
1'613.- al mese (doc. 27), a fine agosto 2001 è rimasto vedovo (doc. 26), perciò
con decisione del 13 settembre 2001 (doc. 24) la Cassa CO 1 ha rivisto il suo
diritto e gli ha concesso, dal 1° settembre 2001, una rendita semplice di
vecchiaia di Fr. 1'978.- al mese, comprensiva del supplemento di vedovanza del
20% (art. 35bis LAVS). Dal 2003 la sua rendita ammontava a Fr. 2'026.- (doc.
23), dal 2005 a Fr. 2'064.- (doc. 22), dal 2008 a Fr. 2'122.- (doc. 21) e dal 2011 a Fr. 2'227.- (doc. 19).
B. Il
3 maggio 2012 (doc. 17) la Cassa di compensazione ha scritto all'Ufficio
controllo abitanti di __________ per accertare lo stato civile dell'assicurato
e dalla risposta fornita il 22 maggio 2012 è emerso che dal 22 marzo 2003 RI 1 è
coniugato con __________, 1955.
L'amministrazione ha
quindi comunicato all'interessato di essere venuta a conoscenza del nuovo
matrimonio e di trasmetterle copia dell'atto di matrimonio (doc. 15).
C. Con
decisione del 28 settembre 2012 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha emesso
nei confronti dell'assicurato una decisione di compensazione fra le prestazioni
ricevute indebitamente (Fr. 133'360.-) e le prestazioni di sua spettanza (Fr.
112'984.-), laddove l'importo del credito è stato fissato in Fr. 22'232.-.
Con decisione del 2
ottobre 2012 (doc. 10) la Cassa ha così notificato una decisione di
restituzione dell'importo di Fr. 133'360.- in virtù dell'art. 25 LPGA per
rendite di vecchiaia percepite indebitamente dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre
2012.
In pari data (doc.
12), la Cassa di compensazione ha informato l'assicurato che, a seguito del
matrimonio con __________, le sue prestazioni sono state ricalcolate ed il suo
diritto alla rendita dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012 dà un importo
complessivo di Fr. 111'128.-, a cui si aggiunge la rendita di novembre 2012 di
Fr. 1'856.-.
Nel conteggio
dettagliato che è seguito lo stesso giorno (doc. 6), la Cassa ha riassunto la
situazione e ha chiesto all'assicurato il versamento di Fr. 22'232.- entro 30
giorni.
D. L'opposizione
del 10 ottobre 2012 (doc. 5) con cui l'assicurato ha rilevato di soffrire di
gravi problemi di salute dal 2003 che gli causano problemi di memoria e di
avere scordato di informare la Cassa del suo nuovo matrimonio, ritenendo,
peraltro, che tale informazione fosse stata trasmessa alla Cassa tramite il
Comune di domicilio, è stata respinta con decisione su opposizione del 13
novembre 2012 (doc. B) della Cassa di compensazione.
L'amministrazione ha
esposto gli articoli di legge applicabili e ha evidenziato che l'indebito
versamento della rendita AVS è sorto dalla mancata comunicazione agli organi
della Cassa della modifica del suo stato civile nel 2003, quando l'assicurato
si è risposato. Di conseguenza, egli non aveva più diritto di beneficiare del
supplemento erogato solo alle persone vedove ex art. 35bis LAVS, concessogli il
13 settembre 2001. La richiesta di restituzione della somma di Fr. 22'232.- è
dunque corretta. Sulla domanda di condono la Cassa si pronuncerà soltanto
quando la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.
E. Con
ricorso del 14 dicembre 2012 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto
che la decisione su opposizione sia annullata e quindi che egli sia esonerato
da qualsiasi obbligo di restituzione a favore della Cassa di compensazione. Il ricorrente
ha osservato che, vista la sua età, le sue capacità cognitive non appaiono più
del tutto integre. Inoltre, egli è stato gravemente malato così come
certificato dal medico curante (doc. D), tanto che le conseguenze subite sono
state gravemente invalidanti a tal punto che "possono aver influito
negativamente sulla memoria dello stesso." (doc. D). All'insorgente
non può dunque essere imputata alcuna responsabilità in merito alla mancata
comunicazione del suo nuovo stato alla Cassa, giacché era in buona fede quando
ha continuato a percepire le prestazioni comprensive del supplemento di
vedovanza. Oltre a ciò, l'obbligo di restituire lo porrebbe in gravi condizioni
economiche, visto che vive soltanto della rendita AVS e di una rendita della
previdenza professionale di Fr. 762,30 al mese.
F. Il
4 gennaio 2013 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere il
ricorso, visto che il ricorrente non ha apportato nuovi elementi tali da
modificare la decisione su opposizione. Gli argomenti sollevati dall'insorgente
sono di natura tale da essere esaminati nella procedura di condono sulla quale
la Cassa si pronuncerà in un secondo momento, non appena la decisione di
restituzione sarà cresciuta in giudicato.
L'insorgente ha
chiesto di richiamare dall'Ufficio di stato civile di __________ la documentazione
che ha inviato alla Cassa di compensazione per segnalare il cambiamento del suo
stato civile (doc. V).
La Cassa non ha
formulato osservazioni al riguardo (doc. VI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Oggetto
del contendere è la restituzione di Fr. 22'232.- per prestazioni indebitamente
percepite da RI 1 dal 1° ottobre 2007 al 30 ottobre 2012.
3. L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà.
Il diritto di esigere
la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è
determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
Per giurisprudenza
costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione
o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni
litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
4. Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica
ha una notevole importanza.
Dalla riconsiderazione
(o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i
principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali
(STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Per analogia con la
revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;
STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Kieser, in
ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung
galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche
Darstellung derselben Schlauri,
176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit
auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere
steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens
ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungs-voraussetzungen (insbesondere
ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen
(vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung
eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen
Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf
welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V
234; zur Kritik von Schlauri,
173 ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3).
Entspricht die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten
Antrag, kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117).
Im Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren
gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der
Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im
Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV
Nr. 20).".
La nozione di fatti o mezzi di prova
nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una
decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio
cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art.
137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste
disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente,
ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la
diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque
dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano
ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare
una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321;
118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid.
1 pag. 171; Elisabeth
Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René
A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
Fatti
I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a
dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127
V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere
stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata
concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a
statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura
principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta
pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;
occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento
della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la
revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al
momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente,
conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di
revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato
fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto
deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di
prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b
pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170
consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente
in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel
merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono
pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio
errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una
valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali
(DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato
(STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione
dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui
esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro
aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce
della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul
carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una
riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,
consid. 3.1 con riferimenti).".
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio
2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non
è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale
nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Per determinare se è
possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre
fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia,
prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3
pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi
o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8
consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza
giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che
consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di
lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28
febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
Occorre inoltre precisare che il Tribunale
non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale
richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non
esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato
(STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre
2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V
78 consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o
meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento
e non essere arbitraria (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 53).
L'amministrazione non è tenuta a
riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere
a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni;
per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo
(STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto
2008, consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U
403/06, consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50
consid. 4.1).
Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando
4.2.2 il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione
rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile
tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione
può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).
5. In concreto, con decisione formale del 2 ottobre 2012 (doc. 10)
la Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 25 LPGA, ha osservato che è
venuta a sapere che l'assicurato aveva contratto matrimonio con __________ e
che pertanto la sua prestazione di vecchiaia doveva essere ricalcolata. A seguito
del nuovo calcolo, è emerso che dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012 l'assicurato aveva ricevuto un importo (Fr. 133'360.-) superiore a quanto di sua spettanza come beneficiario
di una rendita di vecchiaia semplice (Fr. 111'128.-) e che quindi la differenza
in eccesso di Fr. 22'232.- doveva essere restituita alla Cassa siccome indebitamente
percepita.
La restituzione di
prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta del
nuovo matrimonio contratto dall'assicurato nel 2003. Secondo la Cassa di
compensazione, l'assicurato avrebbe infatti così indebitamente beneficiato del
supplemento erogato in quanto vedovo dal 2001 (art. 35bis LAVS), mentre dal
2003 il suo diritto si limitava alla rendita di vecchiaia semplice essendo ora coniugato.
A fronte del cambiamento dello stato civile, l'amministrazione ha
quindi ricalcolato il diritto alle prestazioni dell'interessato nel periodo dal
1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012.
Constatato un indebito
versamento giusta l'art. 25
LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma
di Fr. 22'232.-, corrispondente alla differenza fra le rendite AVS incassate
dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012 (Fr. 133'360.-) e le rendite di
vecchiaia di diritto nel medesimo lasso di tempo (Fr. 111'128.-).
Nel proprio ricorso l'assicurato
ha riconosciuto che ha indebitamente ricevuto tali prestazioni, ma ha rilevato
di essere stato in buona fede, dato che le gravi patologie che l'affliggono dal
2003 sono state particolarmente invalidanti a tal punto che le sue capacità
cognitive non appaiono più del tutto integre e quindi non gli si può imputare
alcuna responsabilità in merito alla mancata comunicazione del suo nuovo matrimonio.
6. Va
innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso
di indebita percezione di prestazioni da parte dell'assicurato, era tenuta ad
emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti
dell'art. 53 LPGA per il riesame delle precedenti decisioni formali di concessione
della rendita di vecchiaia con il supplemento per vedovo.
Da un lato, infatti,
le passate decisioni formali di concessione di una rendita di vecchiaia
semplice comprensiva del supplemento di vedovanza accordato dal 1° settembre 2001 sono (diventate) manifestamente errate dopo il
1° aprile 2003.
Esse sono infatti
contrarie alla legislazione in materia di AVS, che prevede che il diritto
alla rendita vedovile si estingue con il passaggio a nuove nozze (art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS).
Ritenuto che il 22 marzo
2003 il ricorrente si è sposato con __________ (doc. 15), è evidente che è
venuto meno il diritto al supplemento del 20% accordatogli giusta l'art. 35bis LAVS in quanto vedovo beneficiario di una
rendita di vecchiaia ("Le vedove e i
vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento
del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono
superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia.").
Considerandi
La Cassa di compensazione, però, non
era a conoscenza che l'assicurato si era risposato e ha quindi indebitamente
continuato a versare all'insorgente la rendita di vecchiaia aumentata del
supplemento per vedovanza.
In virtù dell'art. 28
LPGA, l'assicurato era tenuto ad informare la Cassa di compensazione di questo
cambiamento di stato civile, essendo determinante per stabilire il suo diritto
alla rendita di vecchiaia.
Ne discende che la
Cassa di compensazione ha indebitamente versato all'assicurato delle rendite di
vecchiaia con supplemento di vedovanza sin dall'aprile 2003 fino al momento della
scoperta, nell'ottobre 2012, del suo nuovo matrimonio che, per contro, non
dovevano essergli riconosciute.
D'altro lato, il
riesame delle decisioni alla base della concessione all'assicurato delle
rendite AVS con il supplemento per vedovo riveste un'importanza notevole, poiché hanno per oggetto una prestazione
periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010,
consid. 2.3).
La richiesta di
restituzione delle rendite di vecchiaia con il supplemento del 20% versate a RI
1.
è quindi formalmente giustificata.
7.
Altro
presupposto per verificare se l'obbligo di restituzione è dato, è il termine relativo di
prescrizione di un anno, a proposito del quale la nostra Massima istanza ha
stabilito che i termini dell'art.
25.
cpv. 2 LPGA (art. 47 vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma,
costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid.
3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurigo
1996, pag. 192; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).
I termini di
perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere
applicati d'ufficio (DTF 111 V
135.
consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag.
311-312).
Per giurisprudenza costante, i termini
sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione
formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve
restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser,
op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).
Nelle recenti sentenze
del 15 gennaio 2013 (9C_744/2012 consid. 6.2), del 29 gennaio 2013 (8C_918/2012)
e del 19 marzo 2013 (9C_925/2012), il Tribunale federale ha ricordato che il
termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui
l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e
avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).
Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi
nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare
l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3
pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non
appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle
prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n.
4.
pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid.
4.1
). Questo Tribunale ha inoltre pure avuto modo di precisare (come
ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a prescindere da una
eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione
di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le
prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr. 12
[9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, questo termine viene salvaguardato
con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119 V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2). Ancora, è utile osservare che
secondo un principio posto dalla giurisprudenza, in presenza di un errore
dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo - nel senso di una
presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un
ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile
dell'azione di restituzione (DTF 110 V
306.
seg.). Infine, se per l'accertamento e l'esame del
diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità
amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza
anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V
180.
consid. 4c; RCC 1989 pag. 558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità
incompetente non è sufficiente in tal senso (cfr. STF 9C_276/2012 del 14
dicembre 2012 consid. 5.1 destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale).
Nel caso concreto,
questo Tribunale evidenzia che la condizione del termine di perenzione di un
anno (art. 25 cpv. 2 LPGA) per pretendere la restituzione di prestazioni
indebitamente percepite è stata pienamente adempiuta.
Infatti, è soltanto nel maggio 2012
(doc. 18) che la Cassa ha saputo che (già) nel 2003 RI 1 si era risposato. È a
seguito della richiesta del 3 maggio 2012 (doc. 17) all'Ufficio controllo abitanti
di __________ di procedere alla verifica dello stato civile dell'assicurato che
è emerso che quest'ultimo si era sposato con __________ il 22 marzo 2003.
Dato che la decisione formale di
restituzione che ne è seguita è stata emanata il 2 ottobre 2012 (doc. 10), è
quindi evidente che l'anno di perenzione relativa è stato rispettato.
Anche il termine
assoluto di cinque anni di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA è stato rispettato,
poiché la Cassa di compensazione ha giustamente chiesto al ricorrente la restituzione
delle prestazioni indebitamente percepite dal 1° ottobre 2007 al 30 ottobre
2012.
L'obbligo di restituzione delle
prestazioni può essere fatto valere retroattivamente di cinque anni (soltanto)
dall'ottobre 2012, ossia da quando la Cassa di compensazione, venuta a
conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione, ha emesso la decisione formale
di restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute dall'assicurato (DTF
138.
V 74 consid. 5.2).
8.
Ne
consegue che, in virtù dell'art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS, il diritto al
supplemento per vedovanza ex art. 35bis LAVS è decaduto con il nuovo matrimonio,
nel senso che dal 1° aprile 2003 il ricorrente non era più legittimato a
beneficiare del 20% di supplemento sulla rendita semplice di vecchiaia.
Gli importi esposti
nelle decisioni del 2 ottobre 2012 che indicano la prestazione di rendita
mensile corretta (doc. 12) rispettivamente l'importo mensile indebitamente
percepito (doc. 10) dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012, sono pertanto corretti.
Stanti così le cose, è
a buon diritto che il 2 ottobre 2012, con l'emanazione di una decisione
formale, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della
somma di Fr. 22'232.- (Fr. 133'360.- - Fr. 111'128.-) indebitamente percepita a
titolo di rendita di vecchiaia dal 1° ottobre 2007 al 30 ottobre 2012.
La decisione su
opposizione deve essere dunque riconfermata ed il ricorso
va respinto.
9.
Facendo
valere difficoltà finanziarie, nell'atto di ricorso l'assicurato ha chiesto il condono dell'obbligo di
restituzione delle rendite indebitamente percepite.
Ai sensi dell'art. 25
cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite
se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per quanto concerne le
decisioni di restituzione, l'art.
3.
cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare
della restituzione è stabilito mediante decisione.
A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di
restituzione l'assicuratore
indica la possibilità di chiedere il condono.
L'assicuratore decide di rinunciare alla
restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3
cpv. 3 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 1
OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,
l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse.
Determinante per il
riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di
restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso
su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari
giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione
(di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Secondo l'art. 4 cpv.
5.
OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Concretamente, siccome
la decisione di condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di
compensazione, che deve decidere su regolare domanda formulata dall'interessato, la scrivente autorità
giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima
istanza in merito alla richiesta del ricorrente. Fanno infatti difetto tanto
una decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art.
52.
LPGA), emanate dalla Cassa di compensazione dopo avere eseguito le necessarie
verifiche alla luce dei succitati artt. 4 e 5 OPGA, che rifiutano di concedere
il citato condono. Solo quando l'amministrazione emetterà una decisione su opposizione negativa l'assicurato potrà, se del caso, impugnarla
mediante ricorso davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art.
56.
LPGA).
Tuttavia, questa
specifica domanda di condono potrà essere inoltrata alla Cassa cantonale di
compensazione unicamente dopo che la decisione del 2 ottobre 2012 di
restituzione della somma di Fr. 22'232.-, che il ricorrente chiede di non
pagare, sarà cresciuta in giudicato, ovvero quindi solo se il presente giudizio
non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua
intimazione (STCA 30.2011.5 del 14 giugno 2005).
10.
Tutto
ben considerato, quindi, la decisione su opposizione del 13 novembre 2012 deve
essere integralmente confermata ed il ricorso va pertanto respinto per quanto
concerne la restituzione della somma di Fr. 22'232.-.
Sulla questione del
condono, invece, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per
incompetenza del TCA ad entrare, ora, nel merito di tale domanda.
Di conseguenza, non va
neppure dato seguito alla richiesta di richiamare dall'Ufficio di stato civile
di __________ la documentazione che tale Ufficio avrebbe inviato alla Cassa di
compensazione a seguito del secondo matrimonio dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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