Lexipedia

Decisione

30.2012.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 aprile 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a

dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127

V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti

sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere

stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata

concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a

statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura

principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;

occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento

della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la

revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al

momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente,

conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di

revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato

fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto

deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di

prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b

pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170

consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente

in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel

merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono

pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.

4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11

febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio

errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una

valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali

(DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato

(STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione

dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui

esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro

aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce

della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul

carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una

riconsiderazione non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008,

consid. 3.1 con riferimenti).".

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio

2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non

è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale

nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è

possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre

fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia,

prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3

pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi

o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8

consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza

giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che

consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di

lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28

febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Occorre inoltre precisare che il Tribunale

non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale

richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non

esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato

(STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre

2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V

78 consid. 2 pag. 79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o

meno in tal senso deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento

e non essere arbitraria (Kieser,

ATSG-Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 53).

L'amministrazione non è tenuta a

riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la facoltà di procedere

a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni;

per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo

(STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto

2008, consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U

403/06, consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50

consid. 4.1).

Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando

4.2.2 il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione

rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile

tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione

può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).

5. In concreto, con decisione formale del 2 ottobre 2012 (doc. 10)

la Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 25 LPGA, ha osservato che è

venuta a sapere che l'assicurato aveva contratto matrimonio con __________ e

che pertanto la sua prestazione di vecchiaia doveva essere ricalcolata. A seguito

del nuovo calcolo, è emerso che dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012 l'assicurato aveva ricevuto un importo (Fr. 133'360.-) superiore a quanto di sua spettanza come beneficiario

di una rendita di vecchiaia semplice (Fr. 111'128.-) e che quindi la differenza

in eccesso di Fr. 22'232.- doveva essere restituita alla Cassa siccome indebitamente

percepita.

La restituzione di

prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta del

nuovo matrimonio contratto dall'assicurato nel 2003. Secondo la Cassa di

compensazione, l'assicurato avrebbe infatti così indebitamente beneficiato del

supplemento erogato in quanto vedovo dal 2001 (art. 35bis LAVS), mentre dal

2003 il suo diritto si limitava alla rendita di vecchiaia semplice essendo ora coniugato.

A fronte del cambiamento dello stato civile, l'amministrazione ha

quindi ricalcolato il diritto alle prestazioni dell'interessato nel periodo dal

1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012.

Constatato un indebito

versamento giusta l'art. 25

LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma

di Fr. 22'232.-, corrispondente alla differenza fra le rendite AVS incassate

dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012 (Fr. 133'360.-) e le rendite di

vecchiaia di diritto nel medesimo lasso di tempo (Fr. 111'128.-).

Nel proprio ricorso l'assicurato

ha riconosciuto che ha indebitamente ricevuto tali prestazioni, ma ha rilevato

di essere stato in buona fede, dato che le gravi patologie che l'affliggono dal

2003 sono state particolarmente invalidanti a tal punto che le sue capacità

cognitive non appaiono più del tutto integre e quindi non gli si può imputare

alcuna responsabilità in merito alla mancata comunicazione del suo nuovo matrimonio.

6. Va

innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso

di indebita percezione di prestazioni da parte dell'assicurato, era tenuta ad

emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti

dell'art. 53 LPGA per il riesame delle precedenti decisioni formali di concessione

della rendita di vecchiaia con il supplemento per vedovo.

Da un lato, infatti,

le passate decisioni formali di concessione di una rendita di vecchiaia

semplice comprensiva del supplemento di vedovanza accordato dal 1° settembre 2001 sono (diventate) manifestamente errate dopo il

1° aprile 2003.

Esse sono infatti

contrarie alla legislazione in materia di AVS, che prevede che il diritto

alla rendita vedovile si estingue con il passaggio a nuove nozze (art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS).

Ritenuto che il 22 marzo

2003 il ricorrente si è sposato con __________ (doc. 15), è evidente che è

venuto meno il diritto al supplemento del 20% accordatogli giusta l'art. 35bis LAVS in quanto vedovo beneficiario di una

rendita di vecchiaia ("Le vedove e i

vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento

del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono

superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia.").

Considerandi

La Cassa di compensazione, però, non

era a conoscenza che l'assicurato si era risposato e ha quindi indebitamente

continuato a versare all'insorgente la rendita di vecchiaia aumentata del

supplemento per vedovanza.

In virtù dell'art. 28

LPGA, l'assicurato era tenuto ad informare la Cassa di compensazione di questo

cambiamento di stato civile, essendo determinante per stabilire il suo diritto

alla rendita di vecchiaia.

Ne discende che la

Cassa di compensazione ha indebitamente versato all'assicurato delle rendite di

vecchiaia con supplemento di vedovanza sin dall'aprile 2003 fino al momento della

scoperta, nell'ottobre 2012, del suo nuovo matrimonio che, per contro, non

dovevano essergli riconosciute.

D'altro lato, il

riesame delle decisioni alla base della concessione all'assicurato delle

rendite AVS con il supplemento per vedovo riveste un'importanza notevole, poiché hanno per oggetto una prestazione

periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010,

consid. 2.3).

La richiesta di

restituzione delle rendite di vecchiaia con il supplemento del 20% versate a RI

1.

è quindi formalmente giustificata.

7.

Altro

presupposto per verificare se l'obbligo di restituzione è dato, è il termine relativo di

prescrizione di un anno, a proposito del quale la nostra Massima istanza ha

stabilito che i termini dell'art.

25.

cpv. 2 LPGA (art. 47 vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma,

costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid.

3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurigo

1996, pag. 192; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

I termini di

perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d'ufficio (DTF 111 V

135.

consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag.

311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini

sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione

formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve

restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser,

op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).

Nelle recenti sentenze

del 15 gennaio 2013 (9C_744/2012 consid. 6.2), del 29 gennaio 2013 (8C_918/2012)

e del 19 marzo 2013 (9C_925/2012), il Tribunale federale ha ricordato che il

termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui

l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e

avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).

Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi

nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare

l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3

pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non

appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle

prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n.

4.

pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid.

4.1

). Questo Tribunale ha inoltre pure avuto modo di precisare (come

ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a prescindere da una

eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione

di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a decorrere prima che le

prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr. 12

[9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, questo termine viene salvaguardato

con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119 V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2). Ancora, è utile osservare che

secondo un principio posto dalla giurisprudenza, in presenza di un errore

dell'amministrazione occorre di regola un secondo motivo - nel senso di una

presa di coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un

ulteriore indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile

dell'azione di restituzione (DTF 110 V

306.

seg.). Infine, se per l'accertamento e l'esame del

diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità

amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza

anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V

180.

consid. 4c; RCC 1989 pag. 558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità

incompetente non è sufficiente in tal senso (cfr. STF 9C_276/2012 del 14

dicembre 2012 consid. 5.1 destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale).

Nel caso concreto,

questo Tribunale evidenzia che la condizione del termine di perenzione di un

anno (art. 25 cpv. 2 LPGA) per pretendere la restituzione di prestazioni

indebitamente percepite è stata pienamente adempiuta.

Infatti, è soltanto nel maggio 2012

(doc. 18) che la Cassa ha saputo che (già) nel 2003 RI 1 si era risposato. È a

seguito della richiesta del 3 maggio 2012 (doc. 17) all'Ufficio controllo abitanti

di __________ di procedere alla verifica dello stato civile dell'assicurato che

è emerso che quest'ultimo si era sposato con __________ il 22 marzo 2003.

Dato che la decisione formale di

restituzione che ne è seguita è stata emanata il 2 ottobre 2012 (doc. 10), è

quindi evidente che l'anno di perenzione relativa è stato rispettato.

Anche il termine

assoluto di cinque anni di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA è stato rispettato,

poiché la Cassa di compensazione ha giustamente chiesto al ricorrente la restituzione

delle prestazioni indebitamente percepite dal 1° ottobre 2007 al 30 ottobre

2012.

L'obbligo di restituzione delle

prestazioni può essere fatto valere retroattivamente di cinque anni (soltanto)

dall'ottobre 2012, ossia da quando la Cassa di compensazione, venuta a

conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione, ha emesso la decisione formale

di restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute dall'assicurato (DTF

138.

V 74 consid. 5.2).

8.

Ne

consegue che, in virtù dell'art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS, il diritto al

supplemento per vedovanza ex art. 35bis LAVS è decaduto con il nuovo matrimonio,

nel senso che dal 1° aprile 2003 il ricorrente non era più legittimato a

beneficiare del 20% di supplemento sulla rendita semplice di vecchiaia.

Gli importi esposti

nelle decisioni del 2 ottobre 2012 che indicano la prestazione di rendita

mensile corretta (doc. 12) rispettivamente l'importo mensile indebitamente

percepito (doc. 10) dal 1° ottobre 2007 al 31 ottobre 2012, sono pertanto corretti.

Stanti così le cose, è

a buon diritto che il 2 ottobre 2012, con l'emanazione di una decisione

formale, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della

somma di Fr. 22'232.- (Fr. 133'360.- - Fr. 111'128.-) indebitamente percepita a

titolo di rendita di vecchiaia dal 1° ottobre 2007 al 30 ottobre 2012.

La decisione su

opposizione deve essere dunque riconfermata ed il ricorso

va respinto.

9.

Facendo

valere difficoltà finanziarie, nell'atto di ricorso l'assicurato ha chiesto il condono dell'obbligo di

restituzione delle rendite indebitamente percepite.

Ai sensi dell'art. 25

cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite

se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per quanto concerne le

decisioni di restituzione, l'art.

3.

cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare

della restituzione è stabilito mediante decisione.

A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di

restituzione l'assicuratore

indica la possibilità di chiedere il condono.

L'assicuratore decide di rinunciare alla

restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3

cpv. 3 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 1

OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,

l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse.

Determinante per il

riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso

su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari

giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione

(di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Secondo l'art. 4 cpv.

5.

OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Concretamente, siccome

la decisione di condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di

compensazione, che deve decidere su regolare domanda formulata dall'interessato, la scrivente autorità

giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima

istanza in merito alla richiesta del ricorrente. Fanno infatti difetto tanto

una decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art.

52.

LPGA), emanate dalla Cassa di compensazione dopo avere eseguito le necessarie

verifiche alla luce dei succitati artt. 4 e 5 OPGA, che rifiutano di concedere

il citato condono. Solo quando l'amministrazione emetterà una decisione su opposizione negativa l'assicurato potrà, se del caso, impugnarla

mediante ricorso davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art.

56.

LPGA).

Tuttavia, questa

specifica domanda di condono potrà essere inoltrata alla Cassa cantonale di

compensazione unicamente dopo che la decisione del 2 ottobre 2012 di

restituzione della somma di Fr. 22'232.-, che il ricorrente chiede di non

pagare, sarà cresciuta in giudicato, ovvero quindi solo se il presente giudizio

non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua

intimazione (STCA 30.2011.5 del 14 giugno 2005).

10.

Tutto

ben considerato, quindi, la decisione su opposizione del 13 novembre 2012 deve

essere integralmente confermata ed il ricorso va pertanto respinto per quanto

concerne la restituzione della somma di Fr. 22'232.-.

Sulla questione del

condono, invece, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per

incompetenza del TCA ad entrare, ora, nel merito di tale domanda.

Di conseguenza, non va

neppure dato seguito alla richiesta di richiamare dall'Ufficio di stato civile

di __________ la documentazione che tale Ufficio avrebbe inviato alla Cassa di

compensazione a seguito del secondo matrimonio dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster