30.2012.8
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18 giugno 2012Italiano28 min
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Numero d'incarto:
30.2012.8
Data decisione, Autorità:
18.06.2012, TCA
Titolo:
Contributi dovuti da persona senza attività lucrativa ora divorziata,ma durante l'anno di contribuzione sposata. I contributi sono calcolati sui redditi x 20 e sulla sostanza dei coniugi,diviso 2,indipendentemente dal regime dei beni e se sono tassati fiscalmente separatamente.Riparto intercantonale
CONDONO DEI CONTRIBUTI
CONIUGE DIVORZIATO
CONIUGE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
CONTRIBUTI
PAGAMENTO DILAZIONATO CONTRIBUTI
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI
art. 3 LAVS
art. 10 LAVS
art. 11 cpv. 1 LAVS
art. 11 cpv. 2 LAVS
art. 28 cpv. 2 OAVS
art. 28 cpv. 4 OAVS
art. 29 OAVS
art. 29 cpv. 3 OAVS
art. 34b OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2012.8
TB
Lugano
18 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 gennaio
2012 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Con
decisione definitiva del 5 luglio 2011 (doc. A2) la Cassa CO 1 ha fissato i contributi
AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per l'anno 2009 quale persona senza attività lucrativa. L'amministrazione si è basata sulla notifica
di tassazione IFD 2009, ma ha considerato gli elementi di entrambi i coniugi,
indipendentemente dalla separazione (fiscale) del domicilio, siccome dal 19
giugno 2009 l'assicurato era coniugato con __________.
La sostanza netta in
Svizzera e all'estero era di Fr.
27'767.- ed il reddito percepito sotto forma di rendita ammontava a Fr. 88'300.- che, moltiplicato per 20 e sommato
alla sostanza, dà una sostanza determinante di Fr. 896'883.- (Fr. 1'793'767.- : 2, siccome a quel tempo era ancora
sposato) e quindi un contributo AVS/AI/IPG di Fr. 1'973,90, spese amministrative comprese.
B. Con
decisione su opposizione del 9 gennaio 2012 (doc. A1) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione dell'assicurata presentata il 20 agosto 2011
(doc. 12). Argomentando che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che la
tassazione fiscale è definitiva, poiché la sostanza ed il reddito conseguito
sotto forma di rendite dei due coniugi devono essere addizionati qualunque sia
il loro regime matrimoniale e anche qualora i due coniugi siano tassati in modo
separato, l'amministrazione ha
confermato interamente la decisione formale. Essa si è fondata sulla
comunicazione fiscale, vincolante e non contestata, ed ha considerato le
pensioni di ogni genere e le indennità giornaliere dei coniugi quali redditi
conseguiti in forma di rendita.
C. L'assicurato è insorto davanti a questo Tribunale
l'8 febbraio 2012 (doc. I) contro la predetta decisione, contestando di dovere
un contributo di Fr. 1'973,90,
dato che non ha mai conseguito nel 2009 un reddito di Fr. 88'300.- né tanto meno possedeva in quell'anno
una sostanza di Fr. 27'767.-. Il ricorrente ha osservato che sia l'intera
sostanza sia quasi la metà del reddito percepito sotto forma di rendite
appartengono all'ex moglie __________ (sposata il 19 giugno 2009 e da cui ha
divorziato il 27 settembre 2010, doc. 4), da cui ha sin da subito mantenuto il
domicilio civile separato per motivi economici, tanto che pure fiscalmente i
coniugi sono stati tassati separatamente, ognuno sui propri redditi e sulla
propria sostanza.
Di conseguenza, il
ricorrente ha chiesto che anche i suoi contributi AVS/AI/IPG siano calcolati
soltanto sulla sua persona e quindi unicamente sulla sua rendita pensionistica
di Fr. 41'015.-.
D. Nella
risposta del 24 febbraio 2012 (doc. III) la Cassa, dopo avere chiesto conferma
alla competente autorità fiscale dei redditi e della sostanza del ricorrente e
della sua ex moglie __________ per l'anno 2009 (docc. 3-7), ha esposto
nuovamente le norme applicabili ed ha proposto la reiezione del ricorso, poiché
nel 2009 il ricorrente era sposato e quindi vanno considerati anche i redditi e
la sostanza del coniuge (art. 28 cpv. 4 OAVS).
L'amministrazione ha inoltre ricordato la
possibilità, già illustrata all'assicurato, di chiedere la dilazione di
pagamento, in seguito la riduzione dei contributi e da ultimo il condono dei
contributi.
L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3
cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che
esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni,
se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Giusta l'art. 10 cpv.
1 LAVS, nel tenore in vigore nel 2009, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro
condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2009: Fr. 382.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno
civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro,
contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 382.-), sono considerati non esercitanti
un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, anch'esso nel tenore
in essere nel 2009, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o
assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,
sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,
ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS;
RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
3. Nella
sua giurisprudenza, l'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la
nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso
lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi
considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione
dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in
senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha
stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che
presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento
dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti,
si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni
sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF
107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con
riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni
è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e
delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS,
nella versione francese valida dal 1° gennaio 2008, stato 1° gennaio 2009, che
al N. 2089 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite:
le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473),
le indennità giornaliere dell'assicurazione
malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate
da un'assicurazione sociale di
uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite
d'invalidità e le indennità
giornaliere dell'assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti
stranieri d'assicurazione a
delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti
di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su
una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale
il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a
disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il
calcolo dell'imposta secondo il
dispendio giusta l'art. 14
LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione
di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in
maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non
sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una
persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di
un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC
1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge
che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF
125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non
rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2090 DIN): le rendite dell'AVS e dell'AI federale
nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste
assicurazioni) (art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid. 3c), le
indennità giornaliere dall'AI
(DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC
1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a condizione che i
figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per orfani ai sensi
della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o
può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990 pag. 454; Pratique
VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di mantenimento del diritto di
famiglia fintanto che non sono già contemplati dal N. 2072 DIN (art. 328 CC),
le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il
cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell'art.
7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre
2005).
Per sostanza,
ai fini dell'art. 28 OAVS si
deve intendere l'insieme dei
beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants
II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del
marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi
(DTF 135 V 361; Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF
105 V 241), i beni di cui l'assicurato
ha l'usufrutto ed i beni dei
figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
Ciononostante,
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, fra l'altro,
Fatti
i relativi debiti (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).
4. Giusta l'art.
28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo
annuo di Fr. 382.- (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base
alla sostanza ed al reddito conseguito in forma di rendita. Le prestazioni
versate dall'assicurazione
stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita.
Questa norma indica
inoltre come vanno calcolati i contributi.
Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non
esercita un'attività lucrativa
dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di
rendita, l'importo annuo della
rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.
Per il calcolo del
contributo, la sostanza e l'importo
del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere
arrotondati ai Fr. 50'000.-
inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).
A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona
coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi
contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito
conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica
anche a tutto l'anno civile in
cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i
contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo
al decesso del coniuge.
L'art. 28 cpv. 4bis OAVS, nel tenore in essere fino al 31 dicembre
2011, prevede che, alle condizioni dell'articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza
attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l'anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.
Quindi, i contributi
della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza
dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche
qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10
LAVS).
Il Tribunale federale
ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla
Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio
2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag.
118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).
5. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno
civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante
l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali
cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi
in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono
conto dei valori di riparto intercantonali.
La determinazione del
reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che
si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29
cpv. 4 OAVS).
Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo
dell'imposta secondo il
dispendio giusta l'art. 14 LIFD
deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente
tassazione relativa a quest'imposta
è vincolante per le casse di compensazione.
Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al
calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6
OAVS).
Questo Tribunale
osserva, infine, che le comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la
sostanza sono vincolanti per l'amministrazione
(Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione,
Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34; N. 2105 DIN).
Invece, le
comunicazioni di queste autorità concernenti il reddito conseguito in forma di
Considerandi
rendita non sono vincolanti per le Casse di compensazione, a causa della differente
definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N.
2108.
DIN).
6.
Va
poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni
delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina
di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante
non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che
essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente
emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale,
ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di
una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito
spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative
alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
op. cit., pag. 312 N. 151 ad art. 9 LAVS).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche
per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N
110.
pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).
7.
In
specie, la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dal
ricorrente sulla scorta della comunicazione dell'Ufficio di tassazione di __________ che, il 15 (doc. 4) ed il 22 dicembre
2011.
(doc. 3), ad esplicita richiesta dell'amministrazione del 26 agosto 2011
(docc. 5 e 6), ha indicato sia la sostanza netta di __________ (doc. 3) detenuta
in Svizzera (Fr. 15'648.-) al 31 dicembre 2009, sia il reddito conseguito sotto
forma di rendite nel 2009 dall'assicurato (Fr. 41'015.-, doc. 4) e da sua
moglie (Fr. 47'285.-, doc. 3), specificando trattarsi nel primo caso di una
pensione e nel secondo di un'indennità giornaliera della __________.
Moltiplicando per 20 la
somma di questi redditi conseguiti sotto forma di rendita e sommando il
risultato ottenuto alla sostanza netta, sulla sostanza determinante che ne è
scaturita, diviso due, la Cassa ha così calcolato in Fr. 1'973,90 i contributi AVS/AI/IPG dovuti come
persona senza attività lucrativa per il 2009.
L'insorgente non ha
contestato l'obbligo di dover pagare i contributi quale persona senza attività
lucrativa, ma ha chiesto che siano calcolati separatamente, ossia sulla base
della sostanza privata di ogni singolo contribuente, dato che anche fiscalmente
i coniugi sono stati tassati separatamente.
8.
Va
innanzitutto rilevato che la circostanza che il ricorrente è divorziato dal
settembre 2010 (doc. 4) è ininfluente, giacché i contributi dell'anno contestato (2009) devono essere
calcolati sulla base dello stato di fatto in cui si trovava l'insorgente in quell'anno di calcolo dei contributi, ovvero quando era ancora coniugato.
Anche il fatto che
l'interessato fosse separato di fatto non gli può essere d'aiuto poiché, per
costante giurisprudenza, i contributi della singola persona sposata, senza attività
lucrativa, sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei
coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche
qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347
N. 25 ad art. 10 LAVS: “Si un assuré non-actif marié est
soumis au paiement des cotisations, la fortune des deux conjoints doit être
additionnée, quel que soit le régime matrimonial et même si les époux sont
imposés fiscalement de manière séparée: la moitié de ce montant est prise en
compte pour calculer les cotisations de cet assuré (art. 28 al. 4 RAVS)”).
Ciò, del resto, viene
confermato anche dall'art. 28 cpv. 4 OAVS, il quale prevede che se una persona
coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi
contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito
conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si
applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per
tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i
contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica
pure al periodo successivo al decesso del coniuge (cfr. anche N. 2078 e
seguenti DIN).
Come rileva Kieser, in
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zurigo 1996, pag. 84 ad art. 10, „keine
Bedeutung hat der zwischen den Eheleuten vereinbarte Güterstand (ZAK 1986 515 E
3b), und es ist auch nicht die Berufung darauf möglich, dass aus dem Vermögen
des in Gütertrennung lebenden Ehegatten kein Nutzen gezogen wird (103 V 51).“.
Nella Pratique VSI
1996.
pag. 25, l'introduzione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS è stata così
giustificata:
" Faute de disposition légale ou réglementaire, le
Dispositivo
Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux
sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et
de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI
1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p.
248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence
par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux
quel que soit le régime matrimonial.
Poursuivre
cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les
couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour
cette raison, il faut introduire au niveau du réglement une disposition qui
soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du réglement
s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous
forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du
régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié
de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des
conjoints non actifs." (sottolineatura
della redattrice)
Nel caso di specie,
pertanto, la circostanza che i coniugi RI 1 hanno vissuto separatamente sin dal
giorno del matrimonio nel giugno 2009 fino al divorzio che è giunto un anno
dopo, costituendo così un domicilio civile proprio ciò che ha permesso loro di
essere tassati fiscalmente in maniera separata ciascuno per i propri redditi e
la propria sostanza, non è un motivo, dal profilo dei contributi sociali,
per non calcolare il contributo del marito sulla base della sostanza e del
reddito complessivo dei coniugi.
Accertato quindi che
nel 2009 il ricorrente era coniugato, il suo contributo va di conseguenza
calcolato sulla base delle rendite conseguite dall'assicurato stesso e
da sua moglie, moltiplicate per venti, cui va aggiunta la sostanza netta
detenuta da entrambi i coniugi in Svizzera ed all'estero. Il risultato
così ottenuto va poi diviso per due conformemente a quanto prevede il citato art.
28 cpv. 4 OAVS.
9. Il
TCA evidenzia inoltre che le notifiche di tassazione IFD 2009 di entrambi i
coniugi sono regolarmente cresciute in giudicato.
In tali circostanze,
le informazioni ivi contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono
essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali (art.
23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli
elementi esibiti dall'autorità
fiscale, essendo essi corretti e cresciuti incontestati in giudicato, come confermato
dalle comunicazioni del 6 settembre 2011 (doc. 3) e del 15 dicembre 2011 (doc.
4) dell'autorità di tassazione,
espressamente interpellata dalla Cassa di compensazione.
Per il calcolo dei
contributi del ricorrente senza attività lucrativa, si tratta di stabilire il
reddito conseguito sotto forma di rendita e la sostanza netta complessiva in
Svizzera ed all'estero dei coniugi.
10. Per
quanto concerne la determinazione della sostanza netta in Svizzera ed
all'estero da considerare per
la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività
lucrativa, la somma fissata dall'amministrazione (Fr. 27'767.-) non è stata
contestata, come tale, dal ricorrente. È comunque opportuno verificarla anche
nella presente sede.
Per l'anno 2009 (doc.
10), la Cassa di compensazione si è basata su una sostanza netta di Fr.
15'648.-, a cui ha dapprima dedotto il valore della sostanza immobiliare detenuta
dall'insorgente in Ticino di
Fr. 80'791.- (doc. 3) e poi ha aggiunto il valore totale di ripartizione degli
immobili calcolato in Fr. 92'910.- (Fr. 80'791.- x 115 : 100), per ottenere una
sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero pari a Fr. 27'767.- (Fr. 15'648.- - Fr. 80'791.- + Fr.
92'910.-).
La soluzione adottata
dalla Cassa di compensazione è corretta. Essa si basa in effetti sul citato
art. 29 cpv. 3 OAVS, secondo cui le autorità fiscali stabiliscono la sostanza
determinante basandosi sulla tassazione cantonale cresciuta in giudicato e
tengono conto dei valori di riparto intercantonali.
Pertanto, è a giusta
ragione che la sostanza immobiliare detenuta dall'insorgente in Ticino sia stata rivalutata secondo il coefficiente di
rivalutazione del 115% valido nel nostro Cantone dal 2002 per gli immobili non
agricoli e che il nuovo importo ottenuto sia stato conteggiato per fissare la
sostanza determinante.
Si ottiene così
l'importo di Fr. 27'767.- a titolo di sostanza netta complessiva in
Svizzera ed all'estero valida per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG giusta l'art. 29 cpv. 3 OAVS e che va dunque qui
confermata.
11. Per
quanto concerne il reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere,
la Cassa di compensazione ha accertato che nel 2009 il ricorrente ha percepito
una rendita pensionistica ammontante a Fr. 41'015.- (doc. 4), mentre la (ex)
moglie delle indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni di Fr.
47'287.-.
La somma, pari a Fr. 88'300.-, va
dunque moltiplicata per venti, per ottenere l'importo di Fr. 1'766'000.- (art.
28 cpv. 2 OAVS).
12. Alla
luce di quanto precede, in applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, i calcoli
effettuati dall'amministrazione per stabilire la sostanza determinante dell'assicurato
sono corretti.
Infatti, i contributi dovuti come
persona senza attività lucrativa vanno giustamente fissati per l'anno 2009
sulla base di una sostanza netta in Svizzera e all'estero di Fr. 27'767.- e di
un reddito percepito sotto forma di rendita di Fr. 1'766'000.-. Dalla somma di
questi importi, divisa per due ex art. 28 cpv. 4 OAVS essendo il ricorrente
coniugato, si ottiene così una sostanza determinante di Fr. 896'883.- ({Fr.
27'767.- + [Fr. 88'300.- x 20]} : 2).
La Cassa di compensazione ha quindi
correttamente calcolato i contributi AVS/AI/IPG per il 2009 arrotondando la sostanza
determinante ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS) e, fondandosi
sulla tabella indicata all'art. 28 cpv. 1 OAVS (oltre agli art. 3 cpv. 1bis LAI
e art. 1bis cpv. 2 OAI per i contributi AI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG ed all'art.
36 cpv. 2 OIPG per i contributi IPG), ha inoltre computato le spese
amministrative, ossia il 2% del contributo di Fr.
1'616.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione
dell'AVS, RS 831.143.41, valida
per l'anno 2009), così pure i contributi per gli assegni di famiglia e
per gli assegni integrativi, fissando quindi nell'importo di Fr. 1'973,90
il contributo AVS/AI/IPG totale dovuto per quell'anno di contribuzione.
In virtù di quanto esposto, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione sono tutte corrette,
così pure i contributi AVS/AI/IPG stabiliti e pretesi nei confronti dell'interessato.
13. Come
indicato dalla Cassa di compensazione, all'assicurato resta sempre aperta dapprima la via del pagamento
dilazionato offerta dall'art.
34b OAVS, ma anche in tal caso un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa.
Questa norma prevede
infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in
difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue
immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento,
sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti
potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).
La Cassa fisserà
quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente
in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente
non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione
concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).
14. Eventualmente,
inoltre, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10
cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto
alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente
ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato;
essi non possono però essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1
LAVS).
Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi postula la
riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo pagamento integrale
non può essere esatto.
In proposito, come ha
ricordato l'amministrazione,
per potere procedere con la riduzione dei contributi occorre in ogni caso tener
presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC
1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501). Infatti, i contributi personali di un
assicurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche se egli
non ne può disporre. In questa situazione, si giustifica al massimo la concessione
di una proroga di pagamento (RCC 1978 pag. 522).
15. Infine,
a norma dell'art. 11 cpv. 2
LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave
per l'assicurato, il contributo
può essere condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è
infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.
Secondo la
giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo
minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del
contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione
di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere
condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni
vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta
soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag.
319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può
riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il
reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli
effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo
vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di
guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un
onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in
ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF
104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone
tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare
una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono
affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal Cantone di
domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di
compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di
domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al
massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata
al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in
conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).
Per l'art. 17 del Decreto legislativo di
applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora:
Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità
consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate
obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere
troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
In concreto, siccome
la decisione di condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di
compensazione, che deve decidere su regolare istanza formulata dall'interessato, la scrivente autorità
giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima
istanza in merito ad un'implicita richiesta di condono del ricorrente, che
lamenta problemi economici.
Fanno infatti difetto
tanto una decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art.
52 LPGA) che rifiutano di concedere il citato condono e che devono entrambe
essere emanate dalla Cassa. Solo quando l'amministrazione emetterà la decisione su opposizione negativa l'assicurato potrà impugnarla mediante
ricorso davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56
LPGA).
Tuttavia, questa
specifica domanda di condono potrà essere inoltrata alla Cassa unicamente dopo
che la decisione di fissazione dei contributi del 5 luglio 2011 che il
ricorrente ha impugnato sarà cresciuta in giudicato, ovvero quindi solo se il
presente giudizio del TCA non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale
entro 30 giorni dall'intimazione
della presente.
16. Stante
quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata ed il
ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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