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30.2012.8

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18 giugno 2012Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi debiti (Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),

pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS).

4. Giusta l'art.

28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo

annuo di Fr. 382.- (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base

alla sostanza ed al reddito conseguito in forma di rendita. Le prestazioni

versate dall'assicurazione

stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita.

Questa norma indica

inoltre come vanno calcolati i contributi.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non

esercita un'attività lucrativa

dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di

rendita, l'importo annuo della

rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

Per il calcolo del

contributo, la sostanza e l'importo

del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere

arrotondati ai Fr. 50'000.-

inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona

coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi

contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito

conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica

anche a tutto l'anno civile in

cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i

contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo

al decesso del coniuge.

L'art. 28 cpv. 4bis OAVS, nel tenore in essere fino al 31 dicembre

2011, prevede che, alle condizioni dell'articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza

attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l'anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

Quindi, i contributi

della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza

dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche

qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10

LAVS).

Il Tribunale federale

ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla

Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio

2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag.

118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

5. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno

civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante

l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali

cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi

in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono

conto dei valori di riparto intercantonali.

La determinazione del

reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che

si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29

cpv. 4 OAVS).

Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo

dell'imposta secondo il

dispendio giusta l'art. 14 LIFD

deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente

tassazione relativa a quest'imposta

è vincolante per le casse di compensazione.

Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al

calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6

OAVS).

Questo Tribunale

osserva, infine, che le comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la

sostanza sono vincolanti per l'amministrazione

(Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione,

Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34; N. 2105 DIN).

Invece, le

comunicazioni di queste autorità concernenti il reddito conseguito in forma di

Considerandi

rendita non sono vincolanti per le Casse di compensazione, a causa della differente

definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N.

2108.

DIN).

6.

Va

poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni

delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina

di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante

non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che

essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente

emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale,

ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di

una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito

spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve

intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale

è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative

alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

op. cit., pag. 312 N. 151 ad art. 9 LAVS).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche

per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N

110.

pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).

7.

In

specie, la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dal

ricorrente sulla scorta della comunicazione dell'Ufficio di tassazione di __________ che, il 15 (doc. 4) ed il 22 dicembre

2011.

(doc. 3), ad esplicita richiesta dell'amministrazione del 26 agosto 2011

(docc. 5 e 6), ha indicato sia la sostanza netta di __________ (doc. 3) detenuta

in Svizzera (Fr. 15'648.-) al 31 dicembre 2009, sia il reddito conseguito sotto

forma di rendite nel 2009 dall'assicurato (Fr. 41'015.-, doc. 4) e da sua

moglie (Fr. 47'285.-, doc. 3), specificando trattarsi nel primo caso di una

pensione e nel secondo di un'indennità giornaliera della __________.

Moltiplicando per 20 la

somma di questi redditi conseguiti sotto forma di rendita e sommando il

risultato ottenuto alla sostanza netta, sulla sostanza determinante che ne è

scaturita, diviso due, la Cassa ha così calcolato in Fr. 1'973,90 i contributi AVS/AI/IPG dovuti come

persona senza attività lucrativa per il 2009.

L'insorgente non ha

contestato l'obbligo di dover pagare i contributi quale persona senza attività

lucrativa, ma ha chiesto che siano calcolati separatamente, ossia sulla base

della sostanza privata di ogni singolo contribuente, dato che anche fiscalmente

i coniugi sono stati tassati separatamente.

8.

Va

innanzitutto rilevato che la circostanza che il ricorrente è divorziato dal

settembre 2010 (doc. 4) è ininfluente, giacché i contributi dell'anno contestato (2009) devono essere

calcolati sulla base dello stato di fatto in cui si trovava l'insorgente in quell'anno di calcolo dei contributi, ovvero quando era ancora coniugato.

Anche il fatto che

l'interessato fosse separato di fatto non gli può essere d'aiuto poiché, per

costante giurisprudenza, i contributi della singola persona sposata, senza attività

lucrativa, sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei

coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche

qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347

N. 25 ad art. 10 LAVS: “Si un assuré non-actif marié est

soumis au paiement des cotisations, la fortune des deux conjoints doit être

additionnée, quel que soit le régime matrimonial et même si les époux sont

imposés fiscalement de manière séparée: la moitié de ce montant est prise en

compte pour calculer les cotisations de cet assuré (art. 28 al. 4 RAVS)”).

Ciò, del resto, viene

confermato anche dall'art. 28 cpv. 4 OAVS, il quale prevede che se una persona

coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi

contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito

conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si

applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per

tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i

contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica

pure al periodo successivo al decesso del coniuge (cfr. anche N. 2078 e

seguenti DIN).

Come rileva Kieser, in

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zurigo 1996, pag. 84 ad art. 10, „keine

Bedeutung hat der zwischen den Eheleuten vereinbarte Güterstand (ZAK 1986 515 E

3b), und es ist auch nicht die Berufung darauf möglich, dass aus dem Vermögen

des in Gütertrennung lebenden Ehegatten kein Nutzen gezogen wird (103 V 51).“.

Nella Pratique VSI

1996.

pag. 25, l'introduzione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS è stata così

giustificata:

" Faute de disposition légale ou réglementaire, le

Dispositivo

Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux

sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et

de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI

1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p.

248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence

par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux

quel que soit le régime matrimonial.

Poursuivre

cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les

couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour

cette raison, il faut introduire au niveau du réglement une disposition qui

soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du réglement

s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous

forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du

régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié

de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des

conjoints non actifs." (sottolineatura

della redattrice)

Nel caso di specie,

pertanto, la circostanza che i coniugi RI 1 hanno vissuto separatamente sin dal

giorno del matrimonio nel giugno 2009 fino al divorzio che è giunto un anno

dopo, costituendo così un domicilio civile proprio ciò che ha permesso loro di

essere tassati fiscalmente in maniera separata ciascuno per i propri redditi e

la propria sostanza, non è un motivo, dal profilo dei contributi sociali,

per non calcolare il contributo del marito sulla base della sostanza e del

reddito complessivo dei coniugi.

Accertato quindi che

nel 2009 il ricorrente era coniugato, il suo contributo va di conseguenza

calcolato sulla base delle rendite conseguite dall'assicurato stesso e

da sua moglie, moltiplicate per venti, cui va aggiunta la sostanza netta

detenuta da entrambi i coniugi in Svizzera ed all'estero. Il risultato

così ottenuto va poi diviso per due conformemente a quanto prevede il citato art.

28 cpv. 4 OAVS.

9. Il

TCA evidenzia inoltre che le notifiche di tassazione IFD 2009 di entrambi i

coniugi sono regolarmente cresciute in giudicato.

In tali circostanze,

le informazioni ivi contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono

essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali (art.

23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli

elementi esibiti dall'autorità

fiscale, essendo essi corretti e cresciuti incontestati in giudicato, come confermato

dalle comunicazioni del 6 settembre 2011 (doc. 3) e del 15 dicembre 2011 (doc.

4) dell'autorità di tassazione,

espressamente interpellata dalla Cassa di compensazione.

Per il calcolo dei

contributi del ricorrente senza attività lucrativa, si tratta di stabilire il

reddito conseguito sotto forma di rendita e la sostanza netta complessiva in

Svizzera ed all'estero dei coniugi.

10. Per

quanto concerne la determinazione della sostanza netta in Svizzera ed

all'estero da considerare per

la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività

lucrativa, la somma fissata dall'amministrazione (Fr. 27'767.-) non è stata

contestata, come tale, dal ricorrente. È comunque opportuno verificarla anche

nella presente sede.

Per l'anno 2009 (doc.

10), la Cassa di compensazione si è basata su una sostanza netta di Fr.

15'648.-, a cui ha dapprima dedotto il valore della sostanza immobiliare detenuta

dall'insorgente in Ticino di

Fr. 80'791.- (doc. 3) e poi ha aggiunto il valore totale di ripartizione degli

immobili calcolato in Fr. 92'910.- (Fr. 80'791.- x 115 : 100), per ottenere una

sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero pari a Fr. 27'767.- (Fr. 15'648.- - Fr. 80'791.- + Fr.

92'910.-).

La soluzione adottata

dalla Cassa di compensazione è corretta. Essa si basa in effetti sul citato

art. 29 cpv. 3 OAVS, secondo cui le autorità fiscali stabiliscono la sostanza

determinante basandosi sulla tassazione cantonale cresciuta in giudicato e

tengono conto dei valori di riparto intercantonali.

Pertanto, è a giusta

ragione che la sostanza immobiliare detenuta dall'insorgente in Ticino sia stata rivalutata secondo il coefficiente di

rivalutazione del 115% valido nel nostro Cantone dal 2002 per gli immobili non

agricoli e che il nuovo importo ottenuto sia stato conteggiato per fissare la

sostanza determinante.

Si ottiene così

l'importo di Fr. 27'767.- a titolo di sostanza netta complessiva in

Svizzera ed all'estero valida per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG giusta l'art. 29 cpv. 3 OAVS e che va dunque qui

confermata.

11. Per

quanto concerne il reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere,

la Cassa di compensazione ha accertato che nel 2009 il ricorrente ha percepito

una rendita pensionistica ammontante a Fr. 41'015.- (doc. 4), mentre la (ex)

moglie delle indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni di Fr.

47'287.-.

La somma, pari a Fr. 88'300.-, va

dunque moltiplicata per venti, per ottenere l'importo di Fr. 1'766'000.- (art.

28 cpv. 2 OAVS).

12. Alla

luce di quanto precede, in applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, i calcoli

effettuati dall'amministrazione per stabilire la sostanza determinante dell'assicurato

sono corretti.

Infatti, i contributi dovuti come

persona senza attività lucrativa vanno giustamente fissati per l'anno 2009

sulla base di una sostanza netta in Svizzera e all'estero di Fr. 27'767.- e di

un reddito percepito sotto forma di rendita di Fr. 1'766'000.-. Dalla somma di

questi importi, divisa per due ex art. 28 cpv. 4 OAVS essendo il ricorrente

coniugato, si ottiene così una sostanza determinante di Fr. 896'883.- ({Fr.

27'767.- + [Fr. 88'300.- x 20]} : 2).

La Cassa di compensazione ha quindi

correttamente calcolato i contributi AVS/AI/IPG per il 2009 arrotondando la sostanza

determinante ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS) e, fondandosi

sulla tabella indicata all'art. 28 cpv. 1 OAVS (oltre agli art. 3 cpv. 1bis LAI

e art. 1bis cpv. 2 OAI per i contributi AI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG ed all'art.

36 cpv. 2 OIPG per i contributi IPG), ha inoltre computato le spese

amministrative, ossia il 2% del contributo di Fr.

1'616.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione

dell'AVS, RS 831.143.41, valida

per l'anno 2009), così pure i contributi per gli assegni di famiglia e

per gli assegni integrativi, fissando quindi nell'importo di Fr. 1'973,90

il contributo AVS/AI/IPG totale dovuto per quell'anno di contribuzione.

In virtù di quanto esposto, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione sono tutte corrette,

così pure i contributi AVS/AI/IPG stabiliti e pretesi nei confronti dell'interessato.

13. Come

indicato dalla Cassa di compensazione, all'assicurato resta sempre aperta dapprima la via del pagamento

dilazionato offerta dall'art.

34b OAVS, ma anche in tal caso un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa.

Questa norma prevede

infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in

difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue

immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento,

sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti

potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).

La Cassa fisserà

quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente

in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente

non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione

concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

14. Eventualmente,

inoltre, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10

cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto

alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente

ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato;

essi non possono però essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1

LAVS).

Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi postula la

riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo pagamento integrale

non può essere esatto.

In proposito, come ha

ricordato l'amministrazione,

per potere procedere con la riduzione dei contributi occorre in ogni caso tener

presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC

1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501). Infatti, i contributi personali di un

assicurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche se egli

non ne può disporre. In questa situazione, si giustifica al massimo la concessione

di una proroga di pagamento (RCC 1978 pag. 522).

15. Infine,

a norma dell'art. 11 cpv. 2

LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave

per l'assicurato, il contributo

può essere condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è

infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.

Secondo la

giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo

minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del

contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione

di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere

condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni

vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta

soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag.

319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può

riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il

reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli

effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo

vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di

guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un

onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in

ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF

104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501).

L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone

tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare

una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono

affiliate; la cassa trasmette la domanda all’autorità designata dal Cantone di

domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di

compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di

domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al

massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata

al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in

conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

Per l'art. 17 del Decreto legislativo di

applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i

superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora:

Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità

consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate

obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere

troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

In concreto, siccome

la decisione di condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di

compensazione, che deve decidere su regolare istanza formulata dall'interessato, la scrivente autorità

giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima

istanza in merito ad un'implicita richiesta di condono del ricorrente, che

lamenta problemi economici.

Fanno infatti difetto

tanto una decisione formale (art. 49 LPGA) quanto una decisione su opposizione (art.

52 LPGA) che rifiutano di concedere il citato condono e che devono entrambe

essere emanate dalla Cassa. Solo quando l'amministrazione emetterà la decisione su opposizione negativa l'assicurato potrà impugnarla mediante

ricorso davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56

LPGA).

Tuttavia, questa

specifica domanda di condono potrà essere inoltrata alla Cassa unicamente dopo

che la decisione di fissazione dei contributi del 5 luglio 2011 che il

ricorrente ha impugnato sarà cresciuta in giudicato, ovvero quindi solo se il

presente giudizio del TCA non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale

entro 30 giorni dall'intimazione

della presente.

16. Stante

quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata ed il

ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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