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Decisione

30.2012.9

Domanda di condono dell'obbligo di restituire una rendita percepita in troppo. Nel caso di specie è stata ammessa la buona fede e l'incarto rinviato all'amministrazione per l'esame del requisito della

16 aprile 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza

8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p.49 entrambe

con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza.

2.3. Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato

alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve

essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione

patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA). Ai

sensi dell’art. 5 cpv. 1 OPGA la

grave difficoltà è data quando le spese riconosciute a norma della LPC e le

spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo

la LPC.

2.4. In concreto

l’amministrazione sostiene che l’insorgente non è in buona fede avendo omesso

di indicare il periodo preciso durante il quale ha svolto la sua attività

lucrativa in __________, limitandosi ad indicare “titolare di una pensione

in __________”.

2.4.1. Dalle tavole

processuali emerge che il 25 maggio 2007 il ricorrente ha sottoscritto la

richiesta di una rendita di vecchiaia (doc. 128).

Alla

domanda 4.1 “E’ stato(a) domiciliato(a) all’estero?”, l’interessato ha

risposto “Sì”, dalla nascita al __________ in __________ (doc. 127).

Alla

domanda 4.3 “Ha avuto l’occasione di lavorare fuori dalla Svizzera?”, il

ricorrente ha risposto “Sì”, precisando “GTITOLARE DI PENSIONE __________”

e lasciando in bianco il periodo durante il quale ha svolto l’attività

all’estero (“dal ______ al ________”, doc. 127).

Con

decisione del 12 luglio 2007 la Cassa ha stabilito l’ammontare della rendita

dell’insorgente, sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 17'238, di

una durata di contribuzione di 22 anni e 3 mesi e una scala di rendita 22,

indicando in calce alla medesima: “rendita ordinaria parziale a causa degli

anni di contribuzione mancanti o incompleti (dal 1962 al 1983)” (doc. 118).

Il 25

marzo 2011 la moglie, __________, ha compilato il formulario relativo alla “richiesta

di calcolo di una rendita futura” (doc. 19).

Alla

domanda 4.4 “il suo attuale coniuge è già stato(a) domiciliato(a)

all’estero?”, ha risposto “sì”, in __________ dalla nascita (__________)

al matrimonio (__________, doc. 21).

Alla

domanda 4.5 “Il suo coniuge ha avuto l’occasione di lavorare fuori dalla

Svizzera?”, ha risposto “sì”, “dal sempre al (pensionamento) dic.

1994 in __________ (__________)” (doc. 21).

Sulla

base della risposta della moglie alla domanda 4.5 l’amministrazione ha

ricalcolato la rendita dovuta al ricorrente non considerando più gli anni dal

1983 (e meglio dal mese di __________ quando si è domiciliato in Svizzera) alla

fine del 1994 (fino allo svolgimento di un’attività lavorativa in __________)

quale periodo contributivo in Svizzera (come persona senza attività lucrativa

il cui coniuge ha pagato [almeno] il doppio del contributo minimo),

contrariamente a quanto stabilito con la precedente decisione.

2.4.2. Questo TCA,

alla luce di quanto sopra descritto, ritiene che nel caso di specie la buona

fede del ricorrente vada riconosciuta.

Innanzitutto,

l’insorgente ha rettamente indicato nel formulario di essere stato domiciliato

all’estero, in __________, fino al mese di __________ 1983, di aver lavorato

all’estero, in __________ e di essere titolare di una pensione __________.

La

circostanza che il ricorrente non ha precisato il periodo esatto durante il

quale ha esercitato l’attività lucrativa in __________, lasciando in bianco lo

spazio previsto a questo scopo, non può, nel preciso caso di specie, essere ritenuto

quale mancanza di buona fede, avendo comunque segnalato di aver svolto un

lavoro all’estero .

In

concreto la Cassa, dopo aver ricevuto la richiesta di una rendita di vecchiaia

dall’insorgente, non ha ritenuto necessario chiedergli delucidazioni circa il

periodo esatto di attività lucrativa da lui svolta all’estero, ma si è

accontentata delle informazioni contenute nel formulario e si è basata, per il

calcolo del periodo contributivo, unicamente sui dati relativi al domicilio

in Svizzera.

Ora,

ritenuti il luogo del domicilio dell’interessato (__________), la sua ancor giovane

età al momento dell’entrata in Svizzera (42 anni), l’indicazione di aver

lavorato in __________ e di percepire una pensione __________, nonché la

circostanza che l’insorgente ha esercitato un’attività lavorativa in Svizzera solo

dal 2001 al 2005 (doc. 106), l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare

accertamenti supplementari o chiedere informazioni precise circa il periodo e

le modalità dell’esercizio dell’attività lucrativa all’estero, in luogo di

fondarsi esclusivamente sull’indicazione relativa al domicilio senza procedere

ad ulteriori approfondimenti.

Va qui

rammentato che l’art. 43 cpv. 1 prima frase LPGA prevede che l’assicuratore

esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno e l’art. 43 cpv. 3 LPGA permette

all’amministrazione, in caso di rifiuto ingiustificato di informare o collaborare,

Considerandi

di notificare una diffida scritta avvertendo la persona assicurata delle

conseguenze giuridiche del suo comportamento.

L’amministrazione

aveva a disposizione gli strumenti necessari per verificare le informazioni utili

al calcolo della rendita.

A questo

proposito va citata la sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, dove il TF, in

ambito di condono nell’assicurazione contro la disoccupazione, ha affermato:

" Soltanto

nei mesi di giugno e luglio l'interessata ha notificato in media, a titolo di guadagno

intermedio, 58 ore, ridottesi a 36 in agosto. Alla ricorrente può tuttavia

essere eventualmente rimproverato di non aver chiesto un'immediata riduzione

delle indennità, non essendo presumibilmente in grado di accettare un lavoro a

tempo pieno, non tuttavia una scorretta notifica della sua disponibilità

lavorativa. In effetti l'URC era esattamente al corrente delle modalità di

lavoro dell'assicurata, la quale aveva pure notificato fin dall'inizio che la

percentuale lavorativa avrebbe potuto essere anche del 30-50% (verbale del 5

febbraio 2003). Durante il colloquio del mese di maggio 2003 aveva altresì

precisato che in giugno avrebbe lavorato al 50% (ciò che tuttavia non si è

avverato avendo l'assicurata eseguito solo 60 ore mensili). Pure la Cassa inoltre

tramite la comunicazione del numero di ore eseguite a titolo di guadagno

intermedio, nettamente più elevato dei primi cinque mesi, poteva e doveva

notare il cambiamento intervenuto. Sia l'URC che la Cassa erano pertanto al

corrente nei minimi dettagli dell'attività che stava svolgendo l'assicurata,

della misura di tale attività e della sua evoluzione, che avrebbe portato,

presumibilmente da ottobre, all'esercizio di un'attività a tempo pieno (verbali

dei colloqui di consulenza), fatto anch'esso più volte dichiarato. In simili

circostanze sia la Cassa che l'URC erano nelle condizioni di agire almeno già

dalla fine di giugno, in base all'obbligo dell'accertamento d'ufficio dei fatti

(art. 43 LPGA, che non viene neutralizzato dall'obbligo di collaborare e

informare del richiedente di cui all'art. 28 LPGA: Kieser, op. cit., no. 2

all'art. 28), approfondendo la questione circa la misura della disponibilità

lavorativa, con eventuale relativa riduzione delle indennità di disoccupazione

rispettivamente circa l'idoneità al collocamento dell'assicurata (ciò che del

resto l'URC ha fatto nel mese di luglio). Altresì l'URC, in base alle

informazioni in suo possesso, alla luce dell'obbligo di informazione e

consulenza di cui all' art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA, avrebbe potuto perlomeno

accennare all'assicurata che il diritto a indennità intere non era

presumibilmente più dato nella medesima misura (in proposito DTF 131 V 472

consid. 4 e 5 pag. 476 segg. e sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni C 157/05 del 28 ottobre 2005).

Visto quanto sopra, all'assicurata, a partire dal mese di giugno,

è eventualmente imputabile una lieve negligenza, non senz'altro una violazione

grave dell'obbligo di informare (per un caso di lieve negligenza, v. sentenze

8C_594/2007 del 10 marzo 2008 e C 288/06 del 27 marzo 2007, consid. 4, in cui la colpa di un assicurato che ha notificato un guadagno intermedio al collocatore, non

tuttavia alla Cassa, è stata considerata lieve in ambito di sospensione; per un

caso di grave negligenza, v. sentenze del Tribunale federale delle

assicurazioni C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 4, e C 162/98 del 23

settembre 1998, consid. 3).” (sottolineature del redattore)

Va ancora

evidenziato che con sentenza C 288/06 del 27 marzo 2007 (cfr. anche sentenza

9C_474/2009 del 21 agosto 2009), citata dall’Alta Corte nella precedente

pronunzia quale esempio di negligenza lieve, il TF, sempre in ambito di

assicurazione contro la disoccupazione, ha affermato:

"

(…)

Das als Zwischenverdienst im Sinne von Art. 24 Abs.

1.

AVIG erzielte Einkommen war für die Bemessung des Taggeldanspruchs von

Bedeutung. Dies musste dem Beschwerdeführer bewusst sein. Insbesondere macht er

keine konkrete psychische Störung namhaft, die ihn am korrekten Ausfüllen,

nötigenfalls unter Beizug einer Drittperson, gehindert hätte. Ein Zusammenhang

zwischen gesundheitlichen Beschwerden und Meldepflichtverletzung ist aufgrund

der Akten jedenfalls nicht mit dem Beweisgrad der überwiegenden

Wahrscheinlichkeit erstellt, wie bereits das kantonale Gericht dargetan hat. Des

Weitern hat der Versicherte nicht etwa vergessen, eine der gestellten Fragen zu

beantworten, sondern er hat bei der Frage nach der Erwerbstätigkeit das Feld

"nein" angekreuzt. Somit hat er nicht nur seine Meldepflicht

verletzt, sondern auch eine unwahre Angabe gemacht. Nachdem er auf dem

einzureichenden und handschriftlich zu unterzeichnenden Formular ausdrücklich

darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das unwahre oder nur teilweise Ausfüllen

Sanktionen auslösen könne, hätte er den einzelnen Fragen und Antworten erhöhte

Aufmerksamkeit schenken müssen. Unerheblich ist, dass der Versicherte seinen

Personalberater beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum über den besagten

Zwischenverdienst informiert hat. Die gegenüber unzuständigen Stellen erwähnte

Tätigkeit entbindet nicht von der Pflicht der ordnungsgemässen Deklaration bei

der hiefür zuständigen Arbeitslosenkasse (ALV 2006 S. 69, C 158/05). Indem der Beschwerdeführer die Frage nach einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit

ausdrücklich verneinte, hat er somit den Einstellungstatbestand von Art. 30

Abs. 1 lit. e AVIG erfüllt. Die nach Art. 30 AVIG verfügte Einstellung in der

Anspruchsberechtigung kann zusätzlich zu einer Rückforderung gemäss Art. 95

AVIG erfolgen, da mit letzterer lediglich der rechtmässige Zustand

wiederhergestellt wird (SVR 1997 ALV Nr. 80 S. 243).

4.

Mit Bezug auf die Einstellungsdauer hat das

kantonale Gericht berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer glaubhaft geltend

macht, dass er den Zwischenverdienst nicht absichtlich verheimlicht hat, zumal

es sonst keinen Sinn mache, dass er diesen dem Personalberater gemeldet habe. Es

ging daher von einem leichten Verschulden aus und setzte die Sanktion, da

es sich um die zweite Meldepflichtverletzung innerhalb der Rahmenfrist handelt,

in Anwendung von Art. 45 Abs. 2bis AVIV, im oberen Bereich eines leichten

Verschuldens (Art. 45 Abs. 1 lit. a AVIV) auf 15 Einstelltage fest. Dies ist

in Berücksichtigung der gesamten objektiven und subjektiven Umstände im Rahmen

der Ermessensprüfung (Art. 132 OG; vgl. BGE 123 V 150 E. 2 S. 152 mit

Hinweisen) nicht zu beanstanden.“ (sottolineatura del redattore)

Ne segue

che nel caso di specie il fatto di aver esplicitamente segnalato l’esercizio di

un’attività lavorativa all’estero con conseguente diritto all’erogazione di una

rendita pensionistica __________ ma di non aver compilato lo spazio relativo

alla durata dell’attività, nel preciso caso di specie, non è costitutivo di

negligenza grave e tanto meno di comportamento doloso.

La

circostanza che nella decisione del 12 luglio 2007 (doc. 117-118) figura che la

rendita è parziale a causa degli anni di contribuzione mancanti o incompleti

dal 1962 al 1983, non è sufficiente per ritenere che l’interessato sapeva o

avrebbe dovuto sapere di percepire una rendita troppo elevata, giacché il 1983

corrisponde con l’anno della presa di domicilio in Svizzera e l’ammontare della

rendita semplice di vecchiaia (fr. 579.-- al mese nel 2006 [in luogo di fr.

290.

--]) non era così elevata da poter insinuare nel ricorrente perlomeno un

dubbio circa l’erroneità della decisione.

Alla luce

di quanto sopra esposto la buona fede del ricorrente va riconosciuta, il

ricorso accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione per l’esame del requisito della grave difficoltà ai sensi

dell’art. 25 cpv. 1 LPGA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

l’esame del requisito della grave difficoltà.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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