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Decisione

30.2013.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 maggio 2013Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i superstiti e l’invalidità, un nuovo indice delle rendite.

Nel 1992 il reddito annuo

medio (di seguito: RAM) è passato da fr. 43'200 a fr. 48'600 e la rendita della ricorrente da fr. 1'360 a fr. 1'530 (doc. 131).

In quell’occasione, in un

documento interno della Cassa intitolato “aumento della rendita”, in

luogo dello stato civile 4 (divorziata) è stato riportato lo stato civile 3

(vedova, cfr. doc. XIII). Tale errore (interno), confermato nei successivi

adeguamenti della rendita ai sensi dell’art. 33ter LAVS (cfr. doc. 125, 126,

127 e 130), non ha tuttavia avuto alcuna influenza sull’ammontare della

prestazione, sia perché la medesima era ormai già stata calcolata, sia perché a

quell’epoca non vi era il supplemento del 20% della rendita di vecchiaia per le

persone vedove.

Quest’ultimo

è stato introdotto con la 10a revisione della LAVS, in vigore dal 1° gennaio

1997, per sopperire allo svantaggio che avrebbe avuto, per le persone vedove,

l’introduzione dello splitting dei redditi coniugali (cfr. DTF 128 V 5, consid.

3d: „Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen der

10. AHV-Revision wollte der Nationalrat zunächst unerwünschte

Verschlechterungen (namentlich bei verwitweten Alters- oder

Invalidenrentnerinnen und -rentnern mit Kindern) auf Grund des für die Ehejahre

vorzunehmenden Einkommenssplittings mit einer (weiteren) Änderung der

Rentenformel korrigieren, wobei die für die Rentenberechtigten (noch)

günstigere Formel grundsätzlich nur für Neurentnerinnen und -rentner vorgesehen

war (Amtl.Bull. 1993 N 258, 264, 295 und 297 f.). Im Verlaufe der weiteren Beratungen setzte sich jedoch die ständerätliche Auffassung durch, dass sowohl für

Alt- wie auch für Neurentnerinnen und -rentner an der mit Art. 1 des

Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992 über Leistungsverbesserungen in der AHV und

der IV sowie ihre Finanzierung auf den 1. Januar 1993 bereits angepassten

Rentenformel definitiv festzuhalten sei und die splittingbedingten Nachteile

bei verwitweten Alters- oder Invalidenrentnerinnen und -rentnern gezielt mit

einem 20%igen Rentenzuschlag gemäss revidiertem Art. 35bis AHVG auszugleichen seien (Amtl.Bull. 1994 S 552 f., 562, 598-600 und 606, N 1357-1359)”).

Occorre

pertanto ritenere che l’errore che ha avuto una conseguenza sul calcolo

dell’ammontare della rendita, è stato commesso quando la prestazione è stata

ricalcolata in seguito all’entrata in vigore della 10a revisione dell’AVS ed è

stato aggiunto il supplemento del 20% all’importo della rendita di vecchiaia,

poiché l’interessata era stata considerata quale persona vedova.

In

effetti, nel 2001 l’amministrazione ha ricalcolato il reddito annuo medio della

ricorrente sulla base della lett. c cpv. 7 delle Disposizioni finali della 10a

revisione dell’AVS che prevedeva il mantenimento della scala delle rendite, il

dimezzamento del reddito annuo determinante e il riconoscimento, nei limiti

previsti dalla legge, degli accrediti transitori (cfr. doc. XVIII).

La Cassa,

sulla base di un RAM di fr. 34'608 avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente

una rendita mensile di fr. 1'512, inferiore a quella precedentemente percepita

di fr. 1'769. Con l’aggiunta del supplemento vedovile del 20% essa ha tuttavia

riconosciuto una prestazione mensile di fr. 1'814.

Ritenuto

tuttavia che l’insorgente non era vedova, bensì divorziata, l’amministrazione,

come confermato nello scritto del 25 aprile 2013 (doc. XVIII), avrebbe dovuto

applicare la lett. c cpv. 10 delle disposizioni transitorie della 10a revisione

dell’AVS, in combinazione con la lett. b cpv. 2 delle disposizioni finali della

modificazione del 29 novembre 1995 dell’OAVS.

La prima

norma prevede che i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni

inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di

calcolo.

Per la lett.

b cpv. 2 delle disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995

dell’OAVS se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone

divorziate in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 delle disposizioni

transitorie della decima revisione dell’AVS non comporta un reddito più

elevato, è mantenuto il vecchio valore.

Considerato

che con un RAM di fr. 34'608 nel 2001 l’interessata avrebbe avuto diritto ad

una rendita di fr. 1'512, ossia inferiore a quella precedentemente percepita di

fr. 1'769 (nel 2000; cfr. doc. 124), si sarebbe dovuto mantenere il vecchio

RAM, aggiornato al 2001 a fr. 55'620 per una prestazione mensile, nel 2001, di

fr. 1'813.

Con

questi parametri, aggiornati conformemente all’art. 33ter LAVS, l’interessata negli

anni 2007/2008 avrebbe avuto diritto a una rendita mensile di fr. 1’945 (in

luogo dei fr. 1'947 riconosciuti), di fr. 2'006 nel biennio 2009/2010 (in luogo

di fr. 2'008) e di fr. 2'042 dal 1° gennaio 2011 (in luogo di fr. 2'043), ossia

importi di poco inferiori rispetto a quelli effettivamente percepiti (cfr.

anche la presa di posizione dell’amministrazione del 25 aprile 2013, doc. XVIII).

Per

contro la ricorrente non può essere seguita laddove chiede, in applicazione

dell’art. 24a LAVS, il supplemento di vedova del 20%.

Per

l’art. 24a LAVS:

" Il

coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:

a. ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni;

b. il matrimonio

è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge

divorziato ha compiuto i 45 anni;

c. il figlio più

giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45

anni.

2 Se il coniuge divorziato

non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una

rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18

anni."

Ora, a

prescindere dalla questione di sapere se l’interessata ne adempie le

condizioni, con sentenza pubblicata in DTF 128 V 5 l’Alta Corte, a proposito

degli art. 24a e 35bis LAVS e dell’interpretazione della nozione di “vedove

e… vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia”, ha stabilito che “solo

le vedove e i vedovi nel senso proprio di simile stato civile (vale a dire le

persone percettrici di rendita il cui matrimonio è stato sciolto in seguito a

decesso del loro coniuge e che non si sono risposate) hanno diritto al

supplemento del 20% sulla rendita di vecchiaia ai sensi dell’art. 35 bis LAVS;

ne consegue che le persone divorziate al beneficio di una rendita di vecchiaia

il cui ex coniuge è deceduto non possono pretendere il riconoscimento di tale

supplemento quand’anche a determinate condizioni l’art. 24a LAVS parifichi il

coniuge divorziato alla persona vedova”.

Ne segue che

l’erogazione di una rendita comprensiva del 20% del supplemento vedovile era

manifestamente errata, mentre il calcolo corretto è stato esposto

precedentemente.

La

differenza tra quanto versato dall’amministrazione dal 1° ottobre 2007 al 30

settembre 2012 (fr. 120'300: [dal 1.10.2007 al 31.12.2008; fr. 1'947.- x 15] +

[dal 1.01.2009 al 31.12.2010: fr. 2'008 x 24] + [dal 1.01.2011 al 30.09.2012:

fr. 2'043.- x 21) e quanto avrebbe avuto diritto l’interessata (fr. 120'201:

[dal 1.10.2007 al 31.12.2008: fr. 1'945.- x 15] + [dal 1.01.2009 al 31.12.2010:

fr. 2'006 x 24] + [dal 1.01.2011 al 30.09.2012: fr. 2'042.- x 21]), risulta

essere di soli fr. 99.

Di norma,

Considerandi

per giurisprudenza invalsa, una correzione non va considerata di notevole

importanza se l’importo da restituire è di poche centinaia di franchi (cfr.

Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; ad esempio

fr. 165.90; fr. 265.20 e fr. 568.10 in ZAK 1989 pag. 518 o fr. 954.25 in SVR 1995 KZ Nr. 13).

Tuttavia

se si tratta di prestazioni periodiche, come in concreto, anche in caso di

importi minimi, la correzione riveste un’importanza notevole (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar,

2a edizione 2009, n. 34 ad art. 53 pag. 678; DTF 102 V 128).

Ne segue

che la ricorrente, di principio, è tenuta a restituire l’importo percepito in

troppo.

2.4

Va ora

esaminato se la Cassa può chiedere la restituzione fin dal mese di ottobre

2007.

Come

rammentato ancora recentemente dal TF con sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo

2013, il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento

in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile

avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).

Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi

nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare

l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3

pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non

appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle

prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n.

4.

pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid.

4.1

). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14

dicembre 2012 consid. 5.1, non ancora pubblicata nella raccolta ufficiale)

della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione

tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la

(sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare

decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c

pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).

In caso

di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il

termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da

quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio

in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a

conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della

pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT

II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse

risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del

versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per

l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per

colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle

assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono

coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una

di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore

ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la

decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità

amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma

soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il

fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

2.5

Come visto dagli

atti emerge che la rendita, fissata con decisione del 12 giugno 1991 (doc. 132),

era stata calcolata prendendo in considerazione lo stato civile corretto. Con

la scala 44 ed un reddito annuo determinante di fr. 43'200, la rendita semplice

di vecchiaia ammontava nel 1991 a fr. 1'360 al mese, come calcolato dalla Cassa

(cfr. tabella delle rendite UFAS del 1990).

Nel

1992, in un documento interno della Cassa intitolato “aumento della rendita”,

in luogo dello stato civile 4 (divorziata) è stato riportato lo stato civile 3

(vedova, cfr. doc. XIII). Tale errore (interno), confermato nei successivi

adeguamenti della rendita ai sensi dell’art. 33ter LAVS (cfr. doc. 125, 126,

127.

e 130), non ha tuttavia avuto alcuna influenza sull’ammontare della prestazione,

sia perché la medesima era ormai già stata calcolata, sia perché a quell’epoca

non vi era il supplemento del 20% della rendita di vecchiaia per le persone

vedove.

L’errore

che ha avuto una conseguenza sul calcolo dell’ammontare della rendita, è stato

commesso quando la prestazione è stata ricalcolata in seguito all’entrata in

vigore della 10a revisione dell’AVS ed è stato aggiunto il supplemento del 20%

all’importo della rendita di vecchiaia, poiché l’interessata era stata

considerata quale vedova.

Del resto anche dal doc.

119, relativo alla lista degli assicurati che percepiscono una rendita da

verificare, per la ricorrente figura, quale inizio del diritto alla prestazione

da riesaminare (“début du droit”), la data del 1° gennaio 2001.

In queste

circostanze non è necessario esaminare oltre se il calcolo della prestazione effettuato

nel 2001 e la conseguente attribuzione della ricorrente nella categoria delle

persone vedove avrebbe dovuto portare l’amministrazione ad una verifica

accurata dell’incarto, come sostiene l’insorgente, oppure se, come rileva la Cassa,

il trasferimento è avvenuto in maniera automatizzata, senza nuova verifica

della fattispecie.

Infatti, considerato

che l’errore che ha avuto una conseguenza sull’ammontare della rendita è stato

commesso nel 2001, il termine di perenzione non poteva comunque partire da quel

momento ma solo quando, in un secondo tempo, l’amministrazione poteva rendersi

conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione da lei ragionevolmente

esigibile (cfr. consid. 2.4).

Ritenuto

che l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari ai sensi

dell’art. 33ter LAVS, che di norma avviene ogni due anni, non è, di regola, un

motivo che induce l’amministrazione a riesaminare il fascicolo, poiché

l’aumento avviene per tutte le rendite indistintamente ed in maniera automatica

senza un verifica particolare del calcolo della prestazione, occorre ritenere

che solo con l’e-mail dell’UFAS del 17 aprile 2012 (doc. 108), la Cassa è

venuta a conoscenza della possibilità di errori nel calcolo di alcune rendite e

solo con la risposta del 15 maggio 2012 del Comune di __________ ad un suo

accertamento (doc. 106) l’amministrazione ha potuto essere resa cognita

dell’errore compiuto nel 2001 nel calcolo della rendita della ricorrente.

Le

decisioni di restituzione, di fissazione della nuova rendita e di compensazione

del 19 settembre 2012, pur errate nel loro importo (cfr. 2.3) sono di

conseguenza tempestive, poiché notificate entro il termine di perenzione

relativo di un anno dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.

In

applicazione del termine assoluto di 5 anni previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA, l’amministrazione

può chiedere la restituzione delle rendite percepite in troppo dal mese di

ottobre 2007.

Come

visto (consid. 2.3), l’importo complessivo da restituire ammonta a fr. 99.

In questo

senso la decisione impugnata deve essere modificata.

2.6

La

ricorrente chiede che la cassa rinunci alla restituzione e, facendo valere la

sua buona fede e la sua difficile situazione finanziaria, chiede che le venga

concesso il condono.

L’amministrazione

ha correttamente evidenziato che è possibile pronunciare una decisione di condono

solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Nella misura in cui

l’insorgente solleva censure inerenti la domanda di condono, il ricorso si

rivela pertanto irricevibile.

In

concreto, l’interessata ha già chiesto di poter beneficiare del condono (doc.

78) e la Cassa ha già ammesso la buona fede della ricorrente (doc. XIII).

Spetterà

all’amministrazione esaminare se è data anche la condizione dell’onere troppo

grave (cfr. art. 4 OPGA) non appena la decisione di restituzione sarà cresciuta

in giudicato.

2.7

Alla luce di

quanto sopra esposto la decisione impugnata va modificata nel senso che l’importo

da restituire ammonta a fr. 99 e che la ricorrente ha diritto ad una rendita

mensile di fr. 1'945 dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2008 calcolata sulla

base di un RAM di fr. 59'670, di fr. 2'006 dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre

2010.

calcolata sulla base di un RAM di fr. 61'560, di fr. 2'042 dal 1° gennaio

2011.

al 31 dicembre 2012 sulla base di un RAM di fr. 62'640 e di fr. 2'059 dal

1° gennaio 2013 sulla base di un RAM di fr. 63'180.

Alla

ricorrente, parzialmente vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili (cfr.

art. 61 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, é parzialmente accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è modificata conformemente al consid.

2.7.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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