30.2013.10
Conferma del calcolo della rendita di vecchaiaia effettuato dall'amministrazione
29 maggio 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2013.10
Data decisione, Autorità:
29.05.2013, TCA
Titolo:
Conferma del calcolo della rendita di vecchaiaia effettuato dall'amministrazione
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
art. 21 LAVS
art. 29 LAVS
art. 29bis LAVS
art. 29quinquies LAVS
art. 30 LAVS
art. 30bis LAVS
art. 33ter LAVS
art. 51 OAVS
art. 52b OAVS
art. 52c OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.10
cs
Lugano
29 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 marzo
2013 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 22 ottobre 2012 (doc. A4), confermata dalla decisione su
opposizione del 19 marzo 2013 (doc. A1), la RI 1 ha posto RI 1, nata il __________,
al beneficio di una rendita di vecchiaia, dal 1° novembre 2012, di fr. 2'023 al
mese, calcolata su una scala di rendita 44 (durata di contribuzione
computabile: 43 anni) ed un reddito annuo determinante di fr. 61'248.
B.
Contro la predetta decisione su opposizione RI 1 è insorta al TCA (doc. I).
La
ricorrente contesta la decisione impugnata, sostenendo di aver diritto ad un
importo maggiore. Rileva di aver lavorato per oltre 44 anni, allorché la Cassa
ne computa solo 43, evidenzia di aver pagato contributi anche nel 2012, mentre
l’amministrazione non li prende in considerazione, e rileva una differenza sia
circa l’ammontare della rendita sia circa l’importo del reddito determinante
tra la decisione impugnata ed una decisione del 4 giugno 2012 della __________
(doc. A2).
C. Con
risposta del 29 aprile 2013 la CO 1 chiede la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. I).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata).
nel
merito
2. A
norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli
uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Per
l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il
primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età
stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.
29 cpv. 1 LAVS).
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett.
a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44
(rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52
OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di
anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter
cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo
l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo
(lett. b);
- possono essere computati
accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29
quater LAVS).
Esso si
compone:
- dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
3. Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali
sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
Fatti
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito
di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
- entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha
diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra il 1° gennaio che
segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo
diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i
quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.
29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
4. Nel
caso di specie RI 1, nata il __________, con il compimento del 64° anno di età,
ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° novembre 2012.
Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese
successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art.
21 cpv. 2 LAVS).
Con
la decisione contestata l’insorgente è stata messa al beneficio di una rendita
calcolata sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 43 anni per
una scala (massima) 44.
L’assicurata
contesta la presa in considerazione di soli 43 anni di contribuzione e sostiene
di aver lavorato per oltre 44 anni.
Dalla
documentazione allegata emerge che effettivamente l’insorgente ha lavorato dal
1966 al 2012 (doc. 8, 9, 10, 11, 12 e 14), ossia per 47 anni.
Tuttavia
l’art. 29 bis cpv. 1 LAVS prevede, di principio, che il calcolo della rendita è
determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa
nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto: età
conferente il diritto alla rendita).
In
assenza di lacune contributive, nel caso della ricorrente sono di conseguenza
determinanti gli anni dal 1° gennaio 1969 (1° gennaio seguente il 20.o anno di
età) al 31 dicembre 2011 (31 dicembre che precede il compimento del 64.o anno
di età).
Considerandi
La
ricorrente ha un periodo di contribuzione completo di 43 anni. Per cui i
periodi di contribuzione precedenti e posteriori al lasso di tempo succitato,
non vanno presi in considerazione.
In
presenza di un periodo contributivo complessivo di 43 anni, alla ricorrente va
riconosciuta la scala massima (44), come calcolato dalla Cassa.
5.
Va
ora esaminato se anche il calcolo del reddito annuo medio (di seguito: RAM) è
stato effettuato correttamente.
Di
norma il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività
lucrativa e dagli eventuali accrediti per compiti educativi computabili durante
il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1969 al 31
dicembre 2011), diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 43 anni). Per quanto concerne i redditi del 2012 (anno del pensionamento,
durante il quale l’interessata ha ancora contribuito), in applicazione
dell’art. 29bis cpv. 1 LAVS (cfr. consid. 2), non fanno parte del
reddito annuo medio (cfr. anche art. 52c OAVS). Neppure i redditi degli anni
“giovanili”, ossia quelli antecedenti il 1969, possono essere presi in
considerazione nel caso di specie, non essendoci una lacuna contributiva (cfr.
art. 52b OAVS).
La
somma dei redditi da attività lucrativa della ricorrente va rivalutata in
funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione
dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e
divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di
calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto
nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il
cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda
della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante
per la rendita.
Nel
caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in
considerazione è quella del 1969 (anno seguente il compimento del 20.o anno di
età).
Pertanto,
dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.260.
L'importo
rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (in
concreto: 43 anni).
Ne
discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 60’752
(2'073’293 X 1.260 : 43 anni), arrotondato all’importo immediatamente superiore
secondo le tabelle UFAS in fr. 61’248 per una rendita mensile di fr. 2’023.
La
ricorrente evidenzia che nel doc. A2 sono riportati importi differenti e meglio
fr. 1'276'880, in luogo di fr. 2'073'293 e fr. 2'060, in luogo di fr. 2'023.
Il
doc. A2 è tuttavia una decisione provvisoria del 4 giugno 2012 della __________
che fissa i contributi per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 ottobre 2012 e
non concerne il calcolo della prestazione di vecchiaia.
L’importo
di fr. 2'060 è quello che l’insorgente è chiamata a pagare quale contributo
come persona senza attività lucrativa nel periodo in questione, mentre
l’ammontare di fr. 1'276'880 corrisponde alla sostanza determinante sulla base
della quale è stato calcolato il contributo.
Pur
esulando dalla vertenza in esame, questo TCA invita la ricorrente a rivolgersi
alla __________ per informarla della circostanza che dal 1° settembre 2012 ha svolto un’attività lucrativa dipendente pagando i contributi sociali (doc. 8 e seguenti). Ciò
al fine di ottenere, eventualmente e se dati i presupposti, una possibile riduzione
dei contributi da pagare quale persona senza attività lucrativa nel 2012.
6.
Alla luce di tutto quanto sopra, il calcolo effettuato
dall’amministrazione si rivela corretto. La decisione impugnata deve di
conseguenza essere confermata, mentre il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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