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Decisione

30.2013.10

Conferma del calcolo della rendita di vecchaiaia effettuato dall'amministrazione

29 maggio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito

di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una persona vedova ha

diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

4. Nel

caso di specie RI 1, nata il __________, con il compimento del 64° anno di età,

ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° novembre 2012.

Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese

successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art.

21 cpv. 2 LAVS).

Con

la decisione contestata l’insorgente è stata messa al beneficio di una rendita

calcolata sulla base di un periodo di contribuzione effettivo di 43 anni per

una scala (massima) 44.

L’assicurata

contesta la presa in considerazione di soli 43 anni di contribuzione e sostiene

di aver lavorato per oltre 44 anni.

Dalla

documentazione allegata emerge che effettivamente l’insorgente ha lavorato dal

1966 al 2012 (doc. 8, 9, 10, 11, 12 e 14), ossia per 47 anni.

Tuttavia

l’art. 29 bis cpv. 1 LAVS prevede, di principio, che il calcolo della rendita è

determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa

nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio

successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (in concreto: età

conferente il diritto alla rendita).

In

assenza di lacune contributive, nel caso della ricorrente sono di conseguenza

determinanti gli anni dal 1° gennaio 1969 (1° gennaio seguente il 20.o anno di

età) al 31 dicembre 2011 (31 dicembre che precede il compimento del 64.o anno

di età).

Considerandi

La

ricorrente ha un periodo di contribuzione completo di 43 anni. Per cui i

periodi di contribuzione precedenti e posteriori al lasso di tempo succitato,

non vanno presi in considerazione.

In

presenza di un periodo contributivo complessivo di 43 anni, alla ricorrente va

riconosciuta la scala massima (44), come calcolato dalla Cassa.

5.

Va

ora esaminato se anche il calcolo del reddito annuo medio (di seguito: RAM) è

stato effettuato correttamente.

Di

norma il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività

lucrativa e dagli eventuali accrediti per compiti educativi computabili durante

il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1969 al 31

dicembre 2011), diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 43 anni). Per quanto concerne i redditi del 2012 (anno del pensionamento,

durante il quale l’interessata ha ancora contribuito), in applicazione

dell’art. 29bis cpv. 1 LAVS (cfr. consid. 2), non fanno parte del

reddito annuo medio (cfr. anche art. 52c OAVS). Neppure i redditi degli anni

“giovanili”, ossia quelli antecedenti il 1969, possono essere presi in

considerazione nel caso di specie, non essendoci una lacuna contributiva (cfr.

art. 52b OAVS).

La

somma dei redditi da attività lucrativa della ricorrente va rivalutata in

funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione

dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e

divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito

dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di

calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto

nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il

cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda

della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante

per la rendita.

Nel

caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in

considerazione è quella del 1969 (anno seguente il compimento del 20.o anno di

età).

Pertanto,

dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.260.

L'importo

rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (in

concreto: 43 anni).

Ne

discende che la media dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 60’752

(2'073’293 X 1.260 : 43 anni), arrotondato all’importo immediatamente superiore

secondo le tabelle UFAS in fr. 61’248 per una rendita mensile di fr. 2’023.

La

ricorrente evidenzia che nel doc. A2 sono riportati importi differenti e meglio

fr. 1'276'880, in luogo di fr. 2'073'293 e fr. 2'060, in luogo di fr. 2'023.

Il

doc. A2 è tuttavia una decisione provvisoria del 4 giugno 2012 della __________

che fissa i contributi per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 ottobre 2012 e

non concerne il calcolo della prestazione di vecchiaia.

L’importo

di fr. 2'060 è quello che l’insorgente è chiamata a pagare quale contributo

come persona senza attività lucrativa nel periodo in questione, mentre

l’ammontare di fr. 1'276'880 corrisponde alla sostanza determinante sulla base

della quale è stato calcolato il contributo.

Pur

esulando dalla vertenza in esame, questo TCA invita la ricorrente a rivolgersi

alla __________ per informarla della circostanza che dal 1° settembre 2012 ha svolto un’attività lucrativa dipendente pagando i contributi sociali (doc. 8 e seguenti). Ciò

al fine di ottenere, eventualmente e se dati i presupposti, una possibile riduzione

dei contributi da pagare quale persona senza attività lucrativa nel 2012.

6.

Alla luce di tutto quanto sopra, il calcolo effettuato

dall’amministrazione si rivela corretto. La decisione impugnata deve di

conseguenza essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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