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Decisione

30.2013.12

Lavoratore straniero attivo, su chiamata, in Svizzera per conto di una ditta ticinese. I numerosi giorni lavorati in CH,le direttive ricevute, i macchinari ed il materiale forniti dalla ditta TI,l'ass

11 dicembre 2013Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I cittadini svizzeri o di un Paese membro dell'UE

che esercitano simultaneamente un'attività indipendente in Svizzera e un'attività

salariata in uno Stato dell'UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati

(eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato, N. 2051 dal

1.1.2009).

Per il N. 2052 (dal 1.1.2009), i cittadini

svizzeri o di uno Stato membro dell'UE che esercitano simultaneamente un'attività

salariata in Svizzera e un'attività indipendente in uno Stato dell'UE sono di

regola assoggettati in Svizzera per l'insieme dei redditi acquisiti in

differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al N. 2052 dal

1.1.2009).

Colui che esercita simultaneamente un'attività

sul territorio di due o più Stati deve informare l'organo competente dello

Stato di residenza (N. 2054 dal 1.1.2009).

2.5. Come visto,

per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le

attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa

previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono

svolte (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4; cfr. anche

sentenza .35.2005.57 del 12 aprile 2006; cfr. anche N. 2013 delle Direttive

sull'assoggettamento [DAA] nella versione dal 1.1.2010).

Come accennato (cfr. consid. 2.3) il N. 2014

delle DAA, nella versione in vigore dal 1.1.2010, prevede che se una persona

esercita simultaneamente un'attività lucrativa in Francia e in Svizzera, la

qualifica dell'attività esercitata in Francia (salariata o indipendente) si effettua

in applicazione del diritto francese e la determinazione dell'attività

esercitata in Svizzera si effettua secondo la LAVS.

Ritenuto che il luogo di lavoro è determinante

per stabilire dapprima il diritto applicabile ed in secondo luogo lo Stato competente

per il prelievo dei contributi, accertato che TERZ 1 svolge la sua attività

lavorativa sia in territorio svizzero sia nel suo Paese di residenza, la

qualifica del suo statuto contributivo nella Confederazione va dunque eseguita

secondo le norme svizzere.

Per quanto concerne il diritto svizzero, va

rammentato che sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge

federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone

fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1

lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al

pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli

assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del

reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario

determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri

per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività

lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che

non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il

reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo

dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo

(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi

per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente

legge.

L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati.

Secondo l'art. 12 LPGA, è considerato lavoratore

indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato

(cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se

consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

2.6. Giusta

l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone

obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2

LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che

hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,

impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È

riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di

convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti

(cpv. 3).

Il datore di lavoro è la persona per la quale il

salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per

un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei

contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che

paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera

salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un

lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (N. 1001

DSD).

Considerandi

La LAVS presume che la persona che paga dei

salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 364, n. 4 ad

art. 12 LAVS).

2.7

Per quanto

concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli

accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile

del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono,

in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti

un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo

2005).

In particolare, insolite costruzioni di diritto

civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non

hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

Di principio si deve ammettere un'attività dipendente

secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata

per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro

indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto

che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di

lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non comportano comunque, da soli,

soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere

forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle

autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in

ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La

decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali

il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che

militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002;

DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag.

283.

consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per

poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso

concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.8

Secondo la

giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid.

2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad

esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo

di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI

1993.

pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste

quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,

RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa

indipendente è l'esercizio, a

nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per

altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse

(RCC 1982 pag. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare

dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva

di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto

di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente

dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo,

e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l'esistenza

di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito,

come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag.

176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella

dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126

consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel

fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli

si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo

impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre

precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per

il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag.

242.

segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag.

63.

l'allora TFA ha osservato:

"

(…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la

qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine

importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des

conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références

citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois,

notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation

fiscale. (…).".

2.9

La nostra

Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente

o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della sua

affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in

una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se

formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo statuto professionale definitivamente.

Solo la natura di tale attività, considerata

nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della

qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato

dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura

dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un assicurato può essere

qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un

altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da

un'attività dipendente o no

(Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.10. Nella più

recente giurisprudenza, il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere

presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività

indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale

(STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del 1°

febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del

mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo

di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la

regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa

fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla

complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).

Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza

organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI

2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid. 5.2).

Infine, vanno considerate anche le esigenze di

coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che

esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il

medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; citata

STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse

attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la

medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate

in maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente

(DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

2.11. Nel caso

concreto, si tratta di stabilire il tipo di attività svolta da TERZ 1 a favore della società ricorrente negli anni 2011 e 2012.

Dagli atti emerge che il lavoratore in questione,

residente ora a __________, è affiliato nel suo Paese quale indipendente

(lavoratore “autonomo”, cfr. formulario A1, docc. 6a-6f), dove __________ ha una propria impresa di pittura ("__________ di TERZ 1").

L'attività di pittore viene svolta, perlomeno dal

2005, anche in Svizzera, sia per la società ricorrente sia per altri

committenti.

Nel corso di un controllo avvenuto il 16 novembre

2012 (doc. 19) su un cantiere a __________, la Polizia cantonale ha scoperto che

la citata persona stava lavorando senza essere in possesso della notifica

rilasciata dall'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro di __________.

In quell'occasione, il lavoratore ha affermato di

essere stato, in passato, alle dipendenze della ditta RI 1 per quattro anni,

che di tanto in tanto gli passa dei lavori di pittura in Svizzera. Infatti, in

settembre 2012 già aveva svolto delle opere di pittura presso l'__________ per

un breve periodo, per il quale si era espressamente notificato all'Ufficio per

la sorveglianza del mercato del lavoro. Egli fatturava poi alla ditta ticinese

le sue prestazioni.

Due settimane prima di essere scoperto sul

cantiere __________, RI 1 l'aveva contattato telefonicamente avvisandolo che se

voleva essere pagato per le sue prestazioni, doveva recarsi presso questo

cantiere e sistemare le opere di pittura che, a suo dire, nel mese di settembre

erano state eseguite male. Il committente gli ha poi indicato le date in cui

recarsi sul cantiere (mercoledì 7 e venerdì 16 novembre 2012) e così egli vi ha

dato seguito e per tutto il giorno ha sistemato il lavoro a suo tempo eseguito

e per il quale aveva ottenuto la relativa notifica, ormai scaduta a settembre

2012. Il lavoratore ha ricordato di non avere più fatto la debita notifica,

giacché per una nuova notifica devono passare ulteriori 8 giorni dalla

richiesta prima di potere iniziare l'attività e poi doveva farsi fare dall'__________

in __________ il timbro sulla sua richiesta di attività all'estero, perciò per

questi due giorni ha deciso di non dare seguito a tutta questa procedura,

consapevole, però, delle possibili conseguenze.

Dal verbale di polizia (doc. 19) si apprende

inoltre che fino a quel momento, l'interessato aveva già lavorato sul nostro

territorio per 57 giorni sui 90 ammessi, notificando sempre la sua attività.

Da questi accertamenti e dalla documentazione

agli atti emerge come la qualifica di dipendente attribuita dalla Cassa a TERZ

1 sia, d'avviso di questo Tribunale, corretta.

Innanzitutto, dalle tavole processuali risulta

che per i lavori svolti nel 2011 e 2012 nel nostro Cantone, l'Ufficio manodopera

estera ha rilasciato al predetto lavoratore sia degli "Attestato di notifica

di un'attività lucrativa per lavoratori indipendenti" (docc. 25-28),

sia degli "Attestato di notifica di un'attività lucrativa con

assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero" (docc.

20-23) - e così pure già nel 2009 (docc. 29-34) -, da cui emergono la durata

dell'impiego, il luogo dell'impiego e l'attività svolta (pittura o

cartongesso).

I documenti 35 e 36 espongono la lista delle

giornate in cui la persona chiamata in causa ha lavorato in Ticino nel 2011 (9

notifiche per 72 giorni di lavoro) rispettivamente nel 2012 (10 notifiche per

63 giorni in cui ha lavorato nel nostro Cantone) ed indicano il numero della

notifica, il luogo di impiego, il nome del datore di lavoro ed il numero delle

giornate di lavoro effettuate su ogni singolo cantiere.

Formalmente solo in un caso nel 2011 ed in due

nell'anno 2012, risulta che il datore di lavoro era la ditta RI 1 ed in

quell'evenienza il luogo di lavoro indicato era la sede di questa azienda.

In tutti gli altri casi, l'indirizzo d'impiego

era diverso e quale datore di lavoro era specificato "__________",

ovvero l'azienda stessa di TERZ 1.

Nel dettaglio, il predetto lavoratore si è

annunciato alle preposte autorità cantonali come lavoratore indipendente con la

ditta __________ per eseguire dei lavori di cartongesso e/o di pittura dall'11

al 15 giugno 2012 e poi ancora dal 18 al 22 giugno 2012 (doc. 28). I lavori di

cartongesso dovevano avvenire in Via __________ a __________.

Per il periodo dal 25 al 28 giugno 2012 (doc.

27), la persona chiamata in causa ha beneficiato di una seconda notifica sempre

per lavori di cartongesso come indipendente (__________).

Un'altra notifica come lavoratore indipendente

con la propria ditta è stata richiesta dal 19 al 21 settembre 2012 e dal 24 al

25 settembre 2012 per l'esecuzione di lavori di pittura all' "__________"

di __________ (doc. 26).

Infine, dal 15 al 19 ottobre 2012 e poi ancora

dal 22 al 26 ottobre 2012 (doc. 25), TERZ 1 ha notificato la sua presenza all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro presso il cantiere "__________",

indicando __________ come luogo di lavoro.

Alcuni "Attestato di notifica di

un'attività lucrativa con assunzione d'impiego presso un datore di lavoro

svizzero" agli atti sono datati 23 novembre 2012, ma la data è stata

corretta a mano in 19 novembre 2012 (doc. 20), in 7 settembre 2012 (doc. 21) ed

in 15 aprile 2011 (doc. 22).

Tutte e tre queste notifiche indicano __________

come "Luogo di impiego" e RI 1 come "Designazione esatta".

L'attività esercitata era di gessatore per la "Durata d'impiego" dal

19 al 30 novembre 2012 (docc. 7 e 20) e dal 18 aprile al 20 maggio 2011 (doc.

22), mentre come pittore per il periodo dal 10 al 19 settembre 2012 (doc. 21).

Un altro attestato di notifica del 30 novembre

2012 (doc. 8) si riferisce al periodo lavorativo dal 30 novembre al 14 dicembre

2012 e designa nuovamente __________ e RI 1, mentre i lavori da eseguire sono

di "intonacatura, inclusi intonaci speciali e fonoassorbenti".

Una successiva notifica di un'attività lucrativa

con assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero datata 14 dicembre

2012 (doc. 9) porta sui giorni dal 17 al 21 dicembre 2012 ed i dati inseriti

sono identici al periodo precedente.

Le liste riassuntive della notifiche di lavoro

per gli anni 2011 e 2012 confermano quanto esposto (docc. 35 e 36).

In merito alle suesposte notifiche, il TCA

evidenzia che questo permesso serve solo a comprovare l'avvenuta notifica

dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore straniero in Svizzera, ma non

anche la qualifica del lavoro esercitato (STCA 30.2008.51 del 17 giugno 2009,

consid. 2.13).

La stessa conclusione va tratta per il "Certificato relativo alla legislazione di sicurezza

sociale applicabile all'interessato", ossia il formulario A1

necessario per il Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Semmai, esso

fa testo soltanto per la qualifica dell'attività lucrativa svolta nel Paese di

residenza che lo rilascia.

I certificati prodotti

(docc. 6a-6g), tutti regolarmente vidimati dall'__________ di __________,

indicano che la ditta __________ di TERZ 1 di __________, avente sede in __________,

è regolarmente iscritta come lavoratore autonomo.

Il primo formulario

attesta che il lavoratore autonomo ha lavorato nel nostro Paese per conto di RI

1 dal 18 aprile al 20 maggio 2011 per il cantiere "__________" di __________

(doc. 6a).

Infatti, la fattura n. 6

del 7 giugno 2011 (docc. 6b e A2) rilasciata dalla ditta __________ di TERZ 1 a RI 1 si riferisce al lavoro di velatura delle facciate (Fr. 6'000.-) ed alla posa dei davanzali

(Fr. 385.-), per un totale di Fr. 6'385.-.

Il secondo formulario A1 testimonia che tale certificato è valido

per la durata dell'attività che TERZ 1 ha svolto dall'11 al 28 giugno 2012 per conto dell'impresa di RI 1 sul cantiere "__________" di __________,

per la quale ha applicato lo stucco nell'appartamento di un certo __________.

La fattura n. 7 del 7 luglio 2012 (docc. 6d e A3) conferma che il

lavoratore ha incassato un importo totale di Fr. 6'885.-.

In seguito, da un altro certificato A1 risulta che dal 10 al 19 settembre

2012 (doc. 6f) l'interessato, lavoratore autonomo in __________, è andato a

lavorare sul cantiere "__________" di __________ per conto di RI 1.

La fattura n. 13 del 7 dicembre 2012 (doc. A4) si riferisce a

lavori di lisciatura di pareti sul cantiere "__________" di __________

e, per questo lavoro, la persona chiamata in causa ha fatturato a corpo al

ricorrente l'importo di Fr. 3'000.-.

Il successivo certificato A1 rilasciato dall'__________ attesta

che l'interessato non ha nessun obbligo di pagare i contributi in un altro

Stato, giacché sottostà alla legislazione di sicurezza sociale del suo Paese di

residenza in quanto lavoratore autonomo che dal 19 al 25 settembre 2012 (doc.

6e), come lavoratore autonomo distaccato, è andato a lavorare al Cantiere "__________"

a __________ per conto della ditta RI 1.

La fattura n. 12 agli atti, del 12 ottobre 2012 (doc. 6g), indica

in effetti che il lavoratore ha eseguito su questo cantiere la velatura di

facciate storiche per un prezzo a corpo di Fr. 6'000.-, mentre sul cantiere

"__________" ha applicato lo stucco per un costo a corpo di Fr.

3'000.-.

Dopodiché, verosimilmente a seguito del controllo eseguito dalla

Polizia cantonale su un cantiere, TERZ 1 è stato assunto da RI 1 e, per le 89,5

ore lavorate nel mese di novembre 2012, il 3 dicembre 2012 (doc. 10) ha

ricevuto uno stipendio lordo di Fr. 2'685.-, a cui si sono aggiunte le

indennità d'inconvenienza e le vacanze ed al totale di Fr. 2'904,30 sono stati

dedotti i contributi sociali ed altri contributi, per ottenere uno stipendio

netto di Fr. 2'484,60 pagato con chèque (doc. 11).

Il 12 dicembre 2012 (doc. 13) il datore di lavoro ha versato al

lavoratore lo stipendio del mese di dicembre, partendo da una paga oraria di

Fr. 30.- che, per le 108,5 ore lavorate, dà un salario lordo di Fr. 3'255.-, a

cui si sono aggiunti Fr. 113,95 per il lavoro infrasettimanale, Fr. 151,90 di

indennità d'inconvenienza e Fr. 358,10 di vacanze, calcolate nella misura del

10,63% su un lordo di Fr. 3'368,95, per uno stipendio lordo di Fr. 3'520,85,

che dà un netto di Fr. 3'012,15, che è stato corrisposto al lavoratore

unitamente alle indennità di Fr. 653,50 per vacanze del secondo semestre (doc.

12) e alla tredicesima di Fr. 487,45 (doc. 14).

Dalle notifiche di lavoro e dalle fatture esposte risulta dunque

che nel 2012 TERZ 1 ha lavorato per conto della ditta ricorrente su quattro

cantieri ("__________", "__________", "__________"

e "__________") e che per le sue prestazioni il pittore ha incassato

nel 2011 l'ammontare di Fr. 6'385.-, mentre nel 2012 gli importi di Fr.

6'885.-, di Fr. 9'000.- e di Fr. 3'000.-.

Le fatture a disposizione combaciano con le notifiche di lavoro in

cui il lavoratore ha prestato le sue opere a favore dell'azienda RI 1 (cfr. le

relative notifiche di attività lucrativa con assunzione d'impiego presso un

datore di lavoro svizzero, docc. 21-23).

Infatti, le liste che elencano tutte le volte in cui TERZ 1 è

entrato nel nostro Paese a lavorare indicano che nel 2011 una sola volta egli

ha espressamente lavorato per RI 1, mentre due sono le volte che ha prestato la

sua attività a favore del ricorrente nel 2012 (docc. 35 e 36).

Tuttavia, confrontando queste due liste con le notifiche di

attività lucrativa e con i certificati relativi alla legislazione di sicurezza

sociale, si desume che anche quando il lavoratore ha notificato la sua entrata

in Ticino come lavoratore indipendente, in realtà ha prestato la sua opera a

favore di RI 1, visto che le fatture prodotte confermano che nel mese di

settembre 2012 (dal 10 al 19: 10 giorni e dal 19 al 25: 5 giorni) e di ottobre

2012 (dal 15 al 26: 10 giorni) egli ha eseguito dei lavori di pittura sui

cantieri "__________" e "__________" a __________ (docc. 25

e 26). Inoltre, nel mese di giugno 2012 (dall'11 al 22: 10 giorni e dal 25 al

28: 4 giorni) TERZ 1, notificatosi ancora come lavoratore indipendente con la

sua ditta __________, ha eseguito delle opere di cartongesso in Via __________

a __________, per il condominio "__________".

In totale, quindi, l'interessato ha lavorato per certo per 39

giorni per conto della ditta RI 1 nel corso dell'anno 2012, su un totale di 63

giorni di attività lucrativa svolta nel Cantone Ticino. Ciò su cantieri diversi

ricevuti dalla ricorrente in appalto e non concessi dall'appaltatore a TERZ 1.

Egli si è infatti occupato di quattro cantieri, che però l'hanno

occupato in media per due-tre settimane consecutive.

Oltre a ciò, non va dimenticato che nel periodo alla fine

dell'anno 2012, il lavoratore è stato regolarmente assunto e stipendiato dalla

ditta ricorrente dal 19 novembre al 21 dicembre 2012 (doc. 6), tanto che dal 19

al 30 novembre egli si è regolarmente notificato per un'attività lucrativa con

assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero (doc. 20). Quindi, i

12 giorni in cui ha prestato servizio come dipendente dell'insorgente sono

andati a sommarsi agli altri durante i quali la persona chiamata in causa ha

lavorato nel nostro Cantone a beneficio di un'autorizzazione in tal senso.

Nel 2011, un solo grande cantiere ha occupato il lavoratore per

conto della ditta ricorrente, ovvero il cantiere "__________" di __________,

in cui ha lavorato per 33 giorni dal 18 aprile al 20 maggio (docc. 6a), a

fronte di un periodo complessivo di lavoro in Svizzera di 72 giorni (doc. 35).

Alla luce di ciò, secondo il Tribunale, anche se,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali (DTF 129 V 56), il lavoratore chiamato in causa non

dipendeva finanziariamente dalla ditta ricorrente e non svolgeva per

quest'ultima un'attività esclusiva rispettivamente regolare e continua (cfr.

DTF 119 V 161) deve essere ritenuto un rapporto di dipendenza. In effetti, TERZ

1 ha prestato la sua opera per la RI 1 tre volte nel 2012 (doc. 3) ed una

soltanto nel 2011, ma i giorni effettivi di lavoro sono stati 33 su 72 nel 2011

e 51 (39 + 12) su 63 nel 2012.

D'altra parte, non va dimenticato che oltre la

metà del tempo in cui l'interessato poteva lavorare in Svizzera è stato

impiegato in lavori per la ditta ricorrente, ditta con la quale, in passato ed

in costanza dei fatti, è sussistito un rapporto di dipendenza, su più cantieri,

secondo le disposizioni della ditta ricorrente. Ciò

porta a qualificare il lavoratore residente all'estero come dipendente dell'impresa

svizzera ricorrente sia dal lato organizzativo sia dal

profilo temporale, ritenuta la frequenza con cui egli forniva le sue

prestazioni al datore di lavoro ed i giorni consecutivi di lavoro che prestava sul

nostro territorio (STCA 30.2008.51 del 17 giugno 2009).

Quanto ai macchinari ed al materiale necessario per eseguire le

sue opere, la ditta ricorrente ha più volte affermato che glielo forniva lei

stessa in loco (docc. 3 e 6) anche se il lavoratore disponeva comunque di

propria attrezzatura (doc. 42), essendo titolare di una ditta individuale

all'estero.

Ad ogni buon conto per l'attività svolta da TERZ 1 per la RI 1 le

attrezzature sono state messe a disposizione dalla ricorrente, questo elemento

caratterizza, in uno con la frequenza dell'attività in Svizzera e lo

svolgimento del lavoro su numerosi cantieri, un'attività dipendente. L'interessato

doveva recarsi presso i clienti della ricorrente, per svolgere

la propria attività, e i destinatari finali delle prestazioni effettuate

dal lavoratore erano clienti della ditta RI 1, alla quale si rivolgevano

direttamente ed alla quale essi pagavano le fatture emesse.

Il rischio d'incasso apparteneva pertanto alla società ricorrente.

Circa l'esecuzione del mandato, il lavoratore si atteneva alle

direttive dell'impresa ricorrente, la quale gli indicava il luogo di lavoro ed

il tipo di prestazione da fornire, che poi l'interessato eseguiva.

Per eventuali difetti nell'esecuzione dell'opera

il committente si rivolgeva all'appaltatore RI 1 che era diretto responsabile

nei suoi confronti. TERZ 1 veniva avvertito dalla società insorgente e richiesto

d'intervenire personalmente sul posto per sistemare il difetto riscontrato dal

committente alla stregua di un collaboratore dipendente e non analogo a quello

di un imprenditore nei confronti del committente. TERZ 1 non agiva in nome e

per conto proprio, ma per conto dell'impresa ricorrente, la quale, come detto,

era l'unica responsabile dell'eventuale cattiva esecuzione del lavoro

verso i clienti finali come avvenuto per il cantiere "__________"

di __________ (doc. 19).

Elemento apparentemente di segno contrario alla determinazione di

un rapporto di dipendenza è la remunerazione che avveniva previa fatturazione "a

corpo" e non a ore, ovvero per le sue opere il lavoratore non aveva formalmente

un termine da rispettare, bensì aveva unicamente quale scopo e compito di

svolgere il lavoro attribuitogli. Molto verosimilmente se fosse subentrato un

ritardo nell'esecuzione dell'opera la ditta RI 1 ne sarebbe stata ritenuta

responsabile da parte del committente.

La retribuzione delle sue prestazioni era in ogni caso concordata

in anticipo, ed indipendente dal tempo impiegato (doc. 3).

Tuttavia, come emerge dagli atti, TERZ 1 non ha emesso

alcuna fattura nei confronti dei clienti della ditta RI 1, ma ha sempre e soltanto

chiesto il pagamento delle sue prestazioni alla ditta ricorrente, come emerge

del resto dalle fatture prodotte, senza sopportare rischio economico specifico analogo a quello di un

imprenditore.

TERZ 1 era pertanto estraneo al rapporto committente – prestatore

dell'opera e qualora la ditta insorgente non avesse incassato dai clienti

quanto di sua spettanza, egli avrebbe avuto come unico interlocutore (e

debitore dell'importo per il lavoro svolto) quest'ultima, trovandosi nella

medesima posizione dei lavoratori dipendenti che non debbono recuperare i loro

crediti dai diversi (e spesso numerosi) clienti dell'azienda incaricante, ma

hanno un unico e solo debitore a cui riferirsi, ossia il datore di lavoro.

Inoltre, la natura dell'attività svolta era specifica, trattandosi

di stucchi veneziani, lucidatura del gesso e velatura di facciate (doc. 6).

Il fatto che l'interessato abbia svolto la sua

attività “su chiamata” non è elemento a favore di un'attività indipendente

al contrario (STCA 30.2008.37 del 12 dicembre 2008). Da anni è in corso un mutamento

economico e sociale che si riverbera anche nel mondo del lavoro. Il lavoro su

chiamata, e quindi discontinuo, non è sinonimo di attività indipendente,

occorre infatti sganciarsi da stereotipi (come consiglia di fare il TF (cfr.

DTFA H 117/04 del 17 agosto 2005 c. 4.4) e verificare la natura specifica del

rapporto tra le parti in causa, qui con una sola possibile valenza: un rapporto

di dipendenza. È ormai un fatto notorio che diverse aziende, ad esempio nell'ambito

del commercio, assumono personale dipendente che viene “chiamato” nel

corso della giornata a seconda delle necessità di lavoro dettate dal volume

della clientela presente nel negozio.

Di conseguenza, il fatto che TERZ 1 abbia svolto

la sua attività di pittore in maniera irregolare, non è un motivo per

qualificarlo quale indipendente (citata STCA 30.2008.51).

Infine, vero è che, in passato, dal 2005 al 2008 TERZ 1 è stato

alle dipendenze della ditta RI 1 e dal 1° gennaio 2009 il lavoratore straniero

è partito per l'estero (docc. 35 e 36), fondando la propria ditta individuale a

__________. Dalla cessazione di questo rapporto di subordinazione sono trascorsi

3-4 anni. Il Tribunale federale, nella sua recente giurisprudenza ritiene

normale che, all'avvio di una attività indipendente,

l'indipendente abbia un unico grande cliente che costituisce la base degli

affari, spesso il precedente datore di lavoro e quindi che fra le parti

si mantengano dei contatti che si traducono in collaborazioni di lavoro,

dapprima con un'intensità più elevata per poi scemare con la

conquista di nuovi clienti (cfr., tra le tante, la sentenza del Tribunale

federale, H 149/06 e H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3). Ora nel caso

specifico questa giurisprudenza non può essere ritenuta. TERZ 1 non è attivo

sulla piazza elvetica. Egli è da anni partito all'estero ed all'estero ha

fondato un'azienda autonoma, non condivide il territorio della RI 1 alla

ricerca di clientela.

La sua venuta in Svizzera è specifica e dovuta

alla chiamata del datore di lavoro.

Ora, nel caso di una persona assicurata che, come

in concreto, continua (per la sua attività in Svizzera) ad essere attiva in

maniera significativa per il precedente datore di lavoro, vanno poste esigenze

più severe per poter riconoscerne lo statuto di indipendente. In questa

evenienza, infatti, i criteri che depongono in favore di un'attività

indipendente devono chiaramente prevalere su quelli che parlano per un'attività

lucrativa dipendente (sentenza 9C_614/2008 del 1° luglio 2009, consid. 4.1;

sentenza H 83/04 del 23 giugno 2005, consid. 3.2 con riferimenti).

Nella fattispecie, come

visto, l'interessato ha lavorato per la ditta ricorrente 33 giorni

sui 72 in cui è venuto a lavorare nel nostro Cantone nel 2011 e 51 giorni su 63

nel 2012, compresi i 12 in cui è stato direttamente assunto da RI 1.

Pertanto, malgrado TERZ 1 potesse gestire la sua attività con una

certa libertà, abbia costituito una ditta individuale in __________ (a

proposito della qualifica come dipendenti di assicurati titolari di ditte

individuali iscritte a registro di commercio, cfr. sentenza H 11/07 del 20

marzo 2008 consid. 4.2 e seguenti, sentenza H 167/04 e 168/04 del 21 luglio

2006, sentenza H 165/04 del 19 settembre 2005, consid. 3.3 e seguenti) ed

abbia, apparentemente, lavorato anche per terzi, egli tuttavia, in concreto,

non si è assunto un vero e proprio rischio aziendale, ha usato le strutture

della RI 1 agli ordini della quale si è conformato pienamente. Il lavoro è

stato onorato dalla RI 1 e non dal beneficiario finale delle prestazioni.

2.12. In

conclusione, stanti le argomentazioni esposte, secondo questo Tribunale va

ritenuto che nei rapporti con la società ricorrente gli elementi a

favore di un'attività dipendente, nel caso di specie, siano più numerosi

rispetto a quelli a favore di un'attività indipendente. Per cui la qualifica

effettuata dalla Cassa per l'attività svolta nel 2011 e nel 2012 in favore della predetta società va confermata.

Considerato che TERZ 1 in __________ svolge un'attività autonoma (cfr. doc. E 101), egli deve versare contributi sociali

in Svizzera, poiché vi esercita un'attività subordinata.

Infatti, per l'art. 14quater lett. a del

Regolamento (CE) n. 1408/71 (norme particolari applicabili alle persone che

esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel

territorio di vari Stati membri) la persona che esercita simultaneamente un'attività

subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è

soggetta, fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel

cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale

attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione

determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3.

Per l'art. 14quater lett. b del Regolamento (CE)

n. 1408/71, nei casi menzionati nell'allegato VII: alla legislazione dello

Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata, essendo

questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3,

qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati

membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività

autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all'art. 14bis

punti 2, 3 o 4, qualora eserciti siffatta attività nel territorio di due o più

Stati membri (cfr. l'allegato VII (casi in cui una persona è soggetta

simultaneamente alla legislazione di due Stati membri; art. 14quater lett. b)

del regolamento) dove al punto 8 vi è l'esempio dell'esercizio di un'attività

autonoma in __________ e di un'attività subordinata in un altro Stato membro, e

per la Svizzera l'esercizio di un'attività autonoma in Svizzera e di un'attività

subordinata in qualsiasi altro Stato cui si applica il l'Accordo).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto TERZ 1, in virtù dell'art. 14quater lett. a e b del regolamento (CE) n. 1408/71 e del punto 8 dell'allegato

VII, va assoggettato in Svizzera per l'attività salariata svolta a favore della

ricorrente dal 2011 al 2012 (STCA 30.2008.51).

Copia della sentenza va intimata anche al

lavoratore dipendente quale parte cointeressata (STF H 194/05 del 19 marzo

2007, consid. 3.4).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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