30.2013.15
Restituzione di una prestazione indebitamente percepita. Nessuna perenzione. La domanda di condono andrà decisa una volta cresciuta in giudicato la decisione di restituzione
4 luglio 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
30.2013.15
Data decisione, Autorità:
04.07.2013, TCA
Titolo:
Restituzione di una prestazione indebitamente percepita. Nessuna perenzione. La domanda di condono andrà decisa una volta cresciuta in giudicato la decisione di restituzione
CONDONO
DIRITTO ALLA RENDITA
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 25 LPGA
art. 53 LPGA
art. 3 OPGA
art. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.15
cs
Lugano
4 luglio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile
2013 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
9 aprile 2009 __________, nata nel 1945, ha inoltrato alla CO 1 una richiesta per l’ottenimento di una rendita di vecchiaia, indicando di essere coniugata
con RI 1, nato nel 1942, attivo presso le __________ __________ dal 1962 al
2007 (doc. 108).
B. Con
decisione del 5 giugno 2009 l’amministrazione ha posto __________ al beneficio
di una rendita ordinaria semplice di vecchiaia di fr. 1'083 al mese con effetto
dal 1° luglio 2009, calcolata su un reddito annuo medio determinante di fr.
20'520 e di una scala di rendite 37 (doc. 91). Lo stesso giorno la CO 1 ha
assegnato al marito, RI 1, una rendita mensile di fr. 966 calcolata anch’essa
su un reddito annuo medio determinante di fr. 20'520, oltre che su una scala di
rendite 33 (doc. 88). Il 9 luglio 2009 l’amministrazione ha deciso di versare a
RI 1 un importo complessivo di fr. 17'162, pari agli arretrati della rendita di
vecchiaia per il periodo dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2009 (doc. 86).
C. Nel
corso del mese di febbraio 2013, dopo aver riesaminato l’incarto dei coniugi RI
1 ed aver rilevato che RI 1 “probabilmente non ha diritto alla rendita di
vecchiaia perché dal 1962 al 2007 l’assicurato lavorava per __________
(doc. 81), l’amministrazione ha ricalcolato la rendita a favore di __________ e
soppresso la prestazione versata al marito.
Con
una decisione del 7 febbraio 2013 e due distinte decisioni dell’8 febbraio 2013
la CO 1 ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 56'726 (doc. 62), ha posto __________
a beneficio di una rendita di vecchiaia calcolata sulla scala 34 ed un reddito
annuo medio di fr. 39’312 per un importo mensile, nel 2013, di fr. 1'327,
riconoscendole un credito a suo favore di fr. 9'346 per il periodo dal 1°
luglio 2009 al 28 febbraio 2013 (doc. 65) ed ha compensato l’ammontare chiesto
al marito con l’importo dovuto alla moglie per un debito residuo di fr. 47'380
(56'726 – 9'346 – 1'327; doc. 68).
D. In
seguito all’opposizione inoltrata dai coniugi RI 1 rappresentati dall’avv. RA 1,
dopo aver reso attento RI 1 di una possibile reformatio in peius, la CO 1, con
provvedimento del 12 aprile 2013, ha annullato la compensazione tra l’importo
in arretrato dovuto alla moglie e il debito del marito ed ha di conseguenza
aumentato a fr. 56'726 l’importo da restituire (doc. 1).
E. RI
1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta
decisione su opposizione (doc. I).
L’insorgente,
dopo aver ripercorso l’intera fattispecie, chiede al Tribunale di verificare la
tempestività della richiesta di restituzione e, in applicazione dell’art. 3
cpv. 3 OPGA, per economia di procedura, di decidere sulla domanda di condono.
Circa
la perenzione, il ricorrente sostiene che la Cassa non adduce alcuna prova che
l’errore sia stato scoperto unicamente il 6 febbraio 2013, nel corso di una
verifica interna e non vi è nessuna prova che permetta di escludere che
l’amministrazione non avrebbe potuto accorgersi in precedenza dell’errore
commesso.
Per
quanto concerne il condono, pur ammettendo che di regola esso viene esaminato
dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione, l’insorgente
ritiene che nel caso di specie, per motivi di economia procedurale, avendo già
prodotto la documentazione inerente la sua situazione economica, la domanda
debba essere evasa nell’ambito del ricorso.
F. Con
risposta del 17 maggio 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.
Secondo
l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi
in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il
diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal
momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili
alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V
110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009
del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno
2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò
non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una
decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una
prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF
9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA
32.2011.285
del 14 giugno 2012).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF
U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;
DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA;
cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
3.
In
concreto l’insorgente non contesta il principio della restituzione dell’importo
percepito dal mese di marzo 2008 al mese di febbraio 2013 (e la soppressione
del diritto alla rendita), ma sostiene che il diritto di chiedere la
restituzione è perento.
Del
resto, come emerge dalla decisione su opposizione, cui si rinvia, l’insorgente,
domiciliato in Svizzera, ma con un’attività lavorativa salariata svolta in __________
per un datore di lavoro __________, sulla base della Convenzione tra la
Confederazione Svizzera e la __________ __________ relativa __________ (__________)
applicabile, di principio, fino al 31 maggio 2002 e in virtù dell’Accordo
bilaterale sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) e del
regolamento (CE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) in vigore, nei rapporti tra la
Svizzera e l’Unione Europea, dal 1° giugno 2002 e sostituito dal 1° aprile 2012
dal regolamento (CE) n. 883/2004, era affiliato esclusivamente in __________
(cfr., per un caso analogo, la sentenza 30.2011.30/31 del 19 ottobre 2011,
consid. 5).
Per
cui, non essendo affiliato alla LAVS e non potendo di conseguenza essergli
computati periodi di contribuzione, di principio, non ha diritto alla
prestazione assegnatagli con le decisioni del 5 giugno 2009 (doc. 88) e del 9
luglio 2009 (doc. 86; cfr. la citata sentenza 30.2011.30/31 del 19 ottobre 2011).
A
giusta ragione l’amministrazione ha pertanto riconsiderato i predetti
provvedimenti amministrativi, essendo manifestamente errati e la loro modifica
rivestendo un’importanza notevole, sopprimendo il diritto alla rendita
ordinaria e chiedendo la restituzione dell’importo percepito.
L’assicurato
sostiene tuttavia che la richiesta è perenta poiché non ci sono prove che la
Cassa si è accorta dell’errore solo il 6 febbraio 2013 e che permettano di
escludere che l’amministrazione non avrebbe potuto accorgersi in precedenza,
per esempio in occasione di una precedente verifica interna, dell’errore in cui
era incorsa.
La
censura del ricorrente va respinta.
L’incarto
completo, prodotto dall’amministrazione, contiene infatti, dopo le decisioni di
attribuzione delle rendite ai coniugi RI 1, del 5 giugno 2009 (doc. 88 e 91) e dopo
il calcolo dell’arretrato a favore del ricorrente del 9 luglio 2009 (doc. 86),
fino alla nota del 6 febbraio 2013 di un funzionario della Cassa che ha
rilevato un probabile errore nell’assegnare la rendita all’insorgente (doc.
81), unicamente gli adeguamenti automatici al 1° gennaio 2011 delle rendite
percepite da __________ e da RI 1 (doc. 84 e 85) e copia dei certificati
fiscali dell’8 gennaio 2013 delle prestazioni versate da giugno a dicembre 2012
(doc. 82 e 83).
A
questo proposito il TCA ha già avuto occasione di stabilire che l’adeguamento
delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari ai sensi dell’art. 33ter
LAVS, che di norma avviene ogni due anni, non è, di regola, un motivo che
induce l’amministrazione a riesaminare il fascicolo, poiché l’aumento avviene
per tutte le rendite indistintamente ed in maniera automatica senza una
verifica particolare del calcolo della prestazione (sentenza 30.2013.1/4 del 22
maggio 2013).
Ne
segue che in concreto il termine di perenzione di un anno decorre dal 6
febbraio 2013, quando l’amministrazione, nell’ambito di un controllo periodico
interno nel corso del quale ha esaminato alcuni incarti scelti a campione (cfr.
doc. III), ha rilevato un errore nell’attribuzione della rendita versata al
ricorrente.
Agli
atti non vi sono infatti indizi per ritenere, secondo il principio della
verosimiglianza preponderante, che la Cassa avrebbe potuto accorgersi in
precedenza dell’errore commesso.
Va
qui ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
concreto l’insorgente non ha fornito alcuna indicazione, neppure un indizio, circa
la possibilità per la Cassa di scoprire in precedenza lo sbaglio commesso
nell’attribuirgli una rendita e il TCA non ha motivo, sulla base della
fattispecie in esame, di ritenere che l’amministrazione avrebbe potuto
accorgersi precedentemente dell’errore.
Ne
segue che la decisione di restituzione dell’8 febbraio 2013 è tempestiva,
poiché inoltrata entro il termine di un anno da quando l’amministrazione è
venuta a conoscenza dell’errore (art. 25 cpv. 2 LPGA).
Ritenuto
inoltre che la richiesta di restituzione concerne il periodo dal 1° marzo 2008
al 28 febbraio 2013, anche il termine relativo di 5 anni è stato rispettato
(cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA).
Per
cui l’importo complessivo da restituire, non contestato, ammonta a fr. 56'726
(cfr. doc. 64).
4.
Resta
da esaminare la domanda di condono che l’assicurato, per motivi di economia
procedurale, in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede venga decisa dal
TCA.
Secondo
l’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se
l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv.
1; cfr. art. 4 OPGA).
A
norma dell’art. 3 OPGA:
"
1.
L’ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione.
2.
Nella
decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono.
3.
L’assicuratore
decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni
per il condono.”
Per
l’art. 4 OPGA:
"
1.
Se il beneficiario era in buona
fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in
parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
2.
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato.
3.
Le
autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o
delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave
difficoltà.
4.
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato.
5.
Sul
condono è pronunciata una decisione.”
L’amministrazione
ha evidenziato che, di principio, è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Il
TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due
distinte decisioni e che l’amministrazione può rinunciare alla restituzione se
le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (cfr. sentenza
9C_387/2011 del 25 luglio 2011; sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009;
sentenza I 121/07 del 16 gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007
del 28 giugno 2007: “Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig
bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen
in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine
grosse Härte vorliegt. Über Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass
Dispositivo
derselben wird in der Regel in zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf
die Rückerstattung kann bereits im Rahmen der (ersten) Verfügung über die
Rückforderung nur verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass die
Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3
Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende Einspracheentscheid beschlägt nur
die Frage der Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei Eingang eines
entsprechenden Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt. Das kantonale
Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen Streitgegenstand
gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu
prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage der
Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich“).
Nel
caso di specie l’amministrazione non ha ritenuto che le condizioni per
concedere il condono fossero manifestamente date e non si è espressa né sulla
buona fede, né sull’onere troppo grave (doc. 1).
Questo TCA rileva quanto
segue.
Innanzitutto,
in assenza di una decisione in merito della Cassa, ritenuto il potere cognitivo
limitato del Tribunale federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un
doppio grado di giudizio, è necessario che l’amministrazione si esprima sul
condono tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale
sarebbe prematura.
Inoltre
il TCA non potrebbe comunque esprimersi in merito alla richiesta senza prima
aver effettuato ulteriori accertamenti, segnatamente circa l’onere troppo
grave, di modo che le condizioni per concedere il condono non possono essere considerate
manifestamente adempiute.
Gli
atti prodotti dall’interessato non permettono di esprimersi circa la presenza
di un onere finanziario gravoso in assenza, ad esempio, dell’ultima tassazione
fiscale disponibile e di elementi certi inerenti la sostanza posseduta. Le
parti, in applicazione del loro diritto di essere sentite, dovrebbero inoltre
poter prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe effettuare.
Infine
occorrerebbe comunque esaminare nel dettaglio anche l’adempimento della
condizione della buona fede.
Ne
segue che, non essendo dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3
OPGA, la domanda di condono va decisa dalla Cassa dopo che la decisione di
restituzione sarà cresciuta in giudicato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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