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Decisione

30.2013.15

Restituzione di una prestazione indebitamente percepita. Nessuna perenzione. La domanda di condono andrà decisa una volta cresciuta in giudicato la decisione di restituzione

4 luglio 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

9 aprile 2009 __________, nata nel 1945, ha inoltrato alla CO 1 una richiesta per l’ottenimento di una rendita di vecchiaia, indicando di essere coniugata

con RI 1, nato nel 1942, attivo presso le __________ __________ dal 1962 al

2007 (doc. 108).

B. Con

decisione del 5 giugno 2009 l’amministrazione ha posto __________ al beneficio

di una rendita ordinaria semplice di vecchiaia di fr. 1'083 al mese con effetto

dal 1° luglio 2009, calcolata su un reddito annuo medio determinante di fr.

20'520 e di una scala di rendite 37 (doc. 91). Lo stesso giorno la CO 1 ha

assegnato al marito, RI 1, una rendita mensile di fr. 966 calcolata anch’essa

su un reddito annuo medio determinante di fr. 20'520, oltre che su una scala di

rendite 33 (doc. 88). Il 9 luglio 2009 l’amministrazione ha deciso di versare a

RI 1 un importo complessivo di fr. 17'162, pari agli arretrati della rendita di

vecchiaia per il periodo dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2009 (doc. 86).

C. Nel

corso del mese di febbraio 2013, dopo aver riesaminato l’incarto dei coniugi RI

1 ed aver rilevato che RI 1 “probabilmente non ha diritto alla rendita di

vecchiaia perché dal 1962 al 2007 l’assicurato lavorava per __________

(doc. 81), l’amministrazione ha ricalcolato la rendita a favore di __________ e

soppresso la prestazione versata al marito.

Con

una decisione del 7 febbraio 2013 e due distinte decisioni dell’8 febbraio 2013

la CO 1 ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 56'726 (doc. 62), ha posto __________

a beneficio di una rendita di vecchiaia calcolata sulla scala 34 ed un reddito

annuo medio di fr. 39’312 per un importo mensile, nel 2013, di fr. 1'327,

riconoscendole un credito a suo favore di fr. 9'346 per il periodo dal 1°

luglio 2009 al 28 febbraio 2013 (doc. 65) ed ha compensato l’ammontare chiesto

al marito con l’importo dovuto alla moglie per un debito residuo di fr. 47'380

(56'726 – 9'346 – 1'327; doc. 68).

D. In

seguito all’opposizione inoltrata dai coniugi RI 1 rappresentati dall’avv. RA 1,

dopo aver reso attento RI 1 di una possibile reformatio in peius, la CO 1, con

provvedimento del 12 aprile 2013, ha annullato la compensazione tra l’importo

in arretrato dovuto alla moglie e il debito del marito ed ha di conseguenza

aumentato a fr. 56'726 l’importo da restituire (doc. 1).

E. RI

1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta

decisione su opposizione (doc. I).

L’insorgente,

dopo aver ripercorso l’intera fattispecie, chiede al Tribunale di verificare la

tempestività della richiesta di restituzione e, in applicazione dell’art. 3

cpv. 3 OPGA, per economia di procedura, di decidere sulla domanda di condono.

Circa

la perenzione, il ricorrente sostiene che la Cassa non adduce alcuna prova che

l’errore sia stato scoperto unicamente il 6 febbraio 2013, nel corso di una

verifica interna e non vi è nessuna prova che permetta di escludere che

l’amministrazione non avrebbe potuto accorgersi in precedenza dell’errore

commesso.

Per

quanto concerne il condono, pur ammettendo che di regola esso viene esaminato

dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione, l’insorgente

ritiene che nel caso di specie, per motivi di economia procedurale, avendo già

prodotto la documentazione inerente la sua situazione economica, la domanda

debba essere evasa nell’ambito del ricorso.

F. Con

risposta del 17 maggio 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. III).

in

ordine

1.La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.

Secondo

l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi

in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il

diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La

restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le

condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della

decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V

110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009

del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno

2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò

non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una

decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una

prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF

9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA

32.2011.285

del 14 giugno 2012).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF

U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA;

cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

3.

In

concreto l’insorgente non contesta il principio della restituzione dell’importo

percepito dal mese di marzo 2008 al mese di febbraio 2013 (e la soppressione

del diritto alla rendita), ma sostiene che il diritto di chiedere la

restituzione è perento.

Del

resto, come emerge dalla decisione su opposizione, cui si rinvia, l’insorgente,

domiciliato in Svizzera, ma con un’attività lavorativa salariata svolta in __________

per un datore di lavoro __________, sulla base della Convenzione tra la

Confederazione Svizzera e la __________ __________ relativa __________ (__________)

applicabile, di principio, fino al 31 maggio 2002 e in virtù dell’Accordo

bilaterale sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) e del

regolamento (CE) n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.1) in vigore, nei rapporti tra la

Svizzera e l’Unione Europea, dal 1° giugno 2002 e sostituito dal 1° aprile 2012

dal regolamento (CE) n. 883/2004, era affiliato esclusivamente in __________

(cfr., per un caso analogo, la sentenza 30.2011.30/31 del 19 ottobre 2011,

consid. 5).

Per

cui, non essendo affiliato alla LAVS e non potendo di conseguenza essergli

computati periodi di contribuzione, di principio, non ha diritto alla

prestazione assegnatagli con le decisioni del 5 giugno 2009 (doc. 88) e del 9

luglio 2009 (doc. 86; cfr. la citata sentenza 30.2011.30/31 del 19 ottobre 2011).

A

giusta ragione l’amministrazione ha pertanto riconsiderato i predetti

provvedimenti amministrativi, essendo manifestamente errati e la loro modifica

rivestendo un’importanza notevole, sopprimendo il diritto alla rendita

ordinaria e chiedendo la restituzione dell’importo percepito.

L’assicurato

sostiene tuttavia che la richiesta è perenta poiché non ci sono prove che la

Cassa si è accorta dell’errore solo il 6 febbraio 2013 e che permettano di

escludere che l’amministrazione non avrebbe potuto accorgersi in precedenza,

per esempio in occasione di una precedente verifica interna, dell’errore in cui

era incorsa.

La

censura del ricorrente va respinta.

L’incarto

completo, prodotto dall’amministrazione, contiene infatti, dopo le decisioni di

attribuzione delle rendite ai coniugi RI 1, del 5 giugno 2009 (doc. 88 e 91) e dopo

il calcolo dell’arretrato a favore del ricorrente del 9 luglio 2009 (doc. 86),

fino alla nota del 6 febbraio 2013 di un funzionario della Cassa che ha

rilevato un probabile errore nell’assegnare la rendita all’insorgente (doc.

81), unicamente gli adeguamenti automatici al 1° gennaio 2011 delle rendite

percepite da __________ e da RI 1 (doc. 84 e 85) e copia dei certificati

fiscali dell’8 gennaio 2013 delle prestazioni versate da giugno a dicembre 2012

(doc. 82 e 83).

A

questo proposito il TCA ha già avuto occasione di stabilire che l’adeguamento

delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari ai sensi dell’art. 33ter

LAVS, che di norma avviene ogni due anni, non è, di regola, un motivo che

induce l’amministrazione a riesaminare il fascicolo, poiché l’aumento avviene

per tutte le rendite indistintamente ed in maniera automatica senza una

verifica particolare del calcolo della prestazione (sentenza 30.2013.1/4 del 22

maggio 2013).

Ne

segue che in concreto il termine di perenzione di un anno decorre dal 6

febbraio 2013, quando l’amministrazione, nell’ambito di un controllo periodico

interno nel corso del quale ha esaminato alcuni incarti scelti a campione (cfr.

doc. III), ha rilevato un errore nell’attribuzione della rendita versata al

ricorrente.

Agli

atti non vi sono infatti indizi per ritenere, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante, che la Cassa avrebbe potuto accorgersi in

precedenza dell’errore commesso.

Va

qui ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

concreto l’insorgente non ha fornito alcuna indicazione, neppure un indizio, circa

la possibilità per la Cassa di scoprire in precedenza lo sbaglio commesso

nell’attribuirgli una rendita e il TCA non ha motivo, sulla base della

fattispecie in esame, di ritenere che l’amministrazione avrebbe potuto

accorgersi precedentemente dell’errore.

Ne

segue che la decisione di restituzione dell’8 febbraio 2013 è tempestiva,

poiché inoltrata entro il termine di un anno da quando l’amministrazione è

venuta a conoscenza dell’errore (art. 25 cpv. 2 LPGA).

Ritenuto

inoltre che la richiesta di restituzione concerne il periodo dal 1° marzo 2008

al 28 febbraio 2013, anche il termine relativo di 5 anni è stato rispettato

(cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA).

Per

cui l’importo complessivo da restituire, non contestato, ammonta a fr. 56'726

(cfr. doc. 64).

4.

Resta

da esaminare la domanda di condono che l’assicurato, per motivi di economia

procedurale, in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede venga decisa dal

TCA.

Secondo

l’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se

l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv.

1; cfr. art. 4 OPGA).

A

norma dell’art. 3 OPGA:

"

1.

L’ammontare della restituzione è

stabilito mediante decisione.

2.

Nella

decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono.

3.

L’assicuratore

decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni

per il condono.”

Per

l’art. 4 OPGA:

"

1.

Se il beneficiario era in buona

fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in

parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

2.

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato.

3.

Le

autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o

delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave

difficoltà.

4.

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato.

5.

Sul

condono è pronunciata una decisione.”

L’amministrazione

ha evidenziato che, di principio, è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Il

TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due

distinte decisioni e che l’amministrazione può rinunciare alla restituzione se

le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (cfr. sentenza

9C_387/2011 del 25 luglio 2011; sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009;

sentenza I 121/07 del 16 gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007

del 28 giugno 2007: “Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig

bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen

in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine

grosse Härte vorliegt. Über Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass

Dispositivo

derselben wird in der Regel in zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf

die Rückerstattung kann bereits im Rahmen der (ersten) Verfügung über die

Rückforderung nur verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass die

Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3

Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende Einspracheentscheid beschlägt nur

die Frage der Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei Eingang eines

entsprechenden Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt. Das kantonale

Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen Streitgegenstand

gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu

prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage der

Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich“).

Nel

caso di specie l’amministrazione non ha ritenuto che le condizioni per

concedere il condono fossero manifestamente date e non si è espressa né sulla

buona fede, né sull’onere troppo grave (doc. 1).

Questo TCA rileva quanto

segue.

Innanzitutto,

in assenza di una decisione in merito della Cassa, ritenuto il potere cognitivo

limitato del Tribunale federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un

doppio grado di giudizio, è necessario che l’amministrazione si esprima sul

condono tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale

sarebbe prematura.

Inoltre

il TCA non potrebbe comunque esprimersi in merito alla richiesta senza prima

aver effettuato ulteriori accertamenti, segnatamente circa l’onere troppo

grave, di modo che le condizioni per concedere il condono non possono essere considerate

manifestamente adempiute.

Gli

atti prodotti dall’interessato non permettono di esprimersi circa la presenza

di un onere finanziario gravoso in assenza, ad esempio, dell’ultima tassazione

fiscale disponibile e di elementi certi inerenti la sostanza posseduta. Le

parti, in applicazione del loro diritto di essere sentite, dovrebbero inoltre

poter prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe effettuare.

Infine

occorrerebbe comunque esaminare nel dettaglio anche l’adempimento della

condizione della buona fede.

Ne

segue che, non essendo dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3

OPGA, la domanda di condono va decisa dalla Cassa dopo che la decisione di

restituzione sarà cresciuta in giudicato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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