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Decisione

30.2013.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 ottobre 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i propri beni immobili ed i mezzi aziendali (persone, attrezzature e mobilio) e

lo stato patrimoniale a valori contabili.

Infine, l'assicurato

ha affermato che non v'è mai stata un'attività lucrativa supplementare

personale.

In via subordinata, il

ricorrente ha chiesto di ricalcolare la parte immobiliare alienata (Fr.

600'000.- [valore venale] - Fr. 400'000.- [investimento] - Fr. 43'000.-

[contributi AVS/AI/IPG)] = Fr. 157'000.- anziché Fr. 180'000.- ritenuti

dall'Ufficio tassazione), di separare la parte mobiliare (Fr. 207'000.-) da

quella immobiliare calcolando il contributo dovuto sulla sola parte mobiliare, di

rivedere la tassazione 2006 per la parte IFD e quindi di conteggiare un valore

di Fr. 364'000.- anziché di Fr. 387'000.-.

F. Nella

risposta di causa del 4 giugno 2013 (doc. III) la Cassa di compensazione ha

proposto di respingere il ricorso, riproponendo essenzialmente le medesime argomentazioni

esposte nella decisione impugnata.

G. Il

14 giugno 2013 (doc. V) il ricorrente ha contestato il principio stesso

dell'assoggettamento al pagamento dei contributi personali e subordinatamente

il calcolo degli stessi.

Egli ha rilevato che

se l'autorità fiscale ha commesso un errore, allora anche la Cassa non dovrebbe

ripeterlo, ribadendo che le rispettive norme legali hanno finalità differenti

ed indipendenti.

Il ricorrente ha poi

sintetizzato le sue precedenti argomentazioni, confermando che non v'è stato alcun

trasferimento né un'alienazione di sostanza commerciale a sostanza privata e

men che meno un'attività supplementare non dichiarata.

L'amministrazione non

ha formulato nuove osservazioni (doc. VI).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Considerandi

2.

Il

1° gennaio 2007 (art. 23 cpv. 3 OAVS) ed il 1° gennaio 2009 (art. 22 cpv. 2, 3

e 5 OAVS) sono entrate in vigore delle modifiche alla OAVS portanti sulla

fissazione e determinazione dei contributi.

Occorre qui rilevare

che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che

esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che, nel

caso in esame, lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'assoggettamento dell'eventuale reddito da

attività indipendente ai contributi personali) si è realizzato antecedentemente

al 1° gennaio 2007, le citate modifiche legali non sono applicabili al periodo

di contribuzione 2006, ma fanno stato le norme vigenti fino al 31 dicembre 2006

rispettivamente fino al 31 dicembre 2008 (STCA 30.2013.2 del 24 luglio 2013;

STCA 36.2012.78 del 6 febbraio 2013; STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012).

nel merito

3.

Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in

Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1

LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono

calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa

dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9.

cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è

stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per

conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

4.

I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione

e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2

OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Il reddito dell'anno

di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale

chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio

commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 5 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

5.

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2006).

Le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati

devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,

presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

6.

In

concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente per

l'anno 2006, la Cassa di

compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente di Fr. 387'000.- ricavato dalla IFD 2006 (doc. 21).

Come confermato dal

competente Ufficio circondariale di tassazione, "nel corso del 2006 vi

è stato il passaggio nella sfera privata della sostanza mobiliare e immobiliare

aziendale (Studio d'ingegneria) che ha generato un utile di liquidazione definito,

ai fini della IFD, in Fr. 387'000.-, al netto di contributi AVS valutati in fr.

43'000.-." (doc. 13).

Il ricorrente ha contestato

il principio stesso dell'assoggettamento di un importo che nulla ha a che

vedere con un'attività supplementare indipendente non dichiarata e che si è

basato su delle cifre stabilite dall'autorità fiscale che ha legislazione e scopi

differenti da quelli che vigono per la LAVS. Infine, nessuna sostanza

immobiliare è passata dalla sostanza commerciale a quella privata, giacché il

fondo su cui v'era il suo Studio d'ingegneria già gli apparteneva e faceva

quindi parte della sua sostanza privata e come tale era stata dichiarata

fiscalmente.

Controversa è pertanto

la determinazione del reddito soggetto a contribuzione del ricorrente come

persona indipendente da sottoporre a contribuzione per l'anno 2006.

7.

Per

giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale

è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali

esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprez­zare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni

sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993

pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V

86.

consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985

pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC

1976.

pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è

vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio

(RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32,

pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche

per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr.

110.

pag. 341 segg., consid. 5a).

8.

In

merito alla censura del ricorrente, secondo cui la Cassa di

compensazione dovrebbe distanziarsi dall'agire dell'autorità fiscale giacché

esse si fondano su norme legali differenti che richiedono, quindi, un

trattamento differente ed indipendente l'una dall'altra nella determinazione

dei contributi sociali, la stessa non deve essere tutelata.

Come evidenziato, le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato ed adeguata

ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

Infatti, con sentenza

del 7 novembre 2007 (9C_179/2007), il Tribunale federale ha affermato:

"

(…)

4.2

Contrairement à ce

que soutient le recourant, on ne saurait reprocher un comportement passif à la

caisse de compensation, quand bien même elle n'était pas sans ignorer que le

Service des contributions de la République et canton du Jura devait encore procéder

à la taxation définitive des revenus réalisés par le défunt durant les années

2003.

et 2004. Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés

exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a expressément

confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu

provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans

l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS; voir également RCC 1992 p. 34

consid. 4b). Il s'ensuit que les caisses de compensation sont liées, en

principe, par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales

pour fixer les cotisations dues pour l'année de cotisation (art. 23 al. 4

et 27 al. 2 RAVS)." (…)

(sottolineature della redattrice)

Inoltre, con sentenza

9C_514/2008 del 19 maggio 2009, l'Alta Corte ha confermato tale principio (cfr.

consid. 4.2):

" (…)

Mentre le autorità fiscali possono

qualificare come distribuzione dissimulata di utile una prestazione -

dichiarata come salario - che non sarebbe stata dispensata a un dipendente non

azionista, per converso le autorità AVS possono qualificare quale salario

determinante una prestazione dichiarata come distribuzione di utile. Per

decidere se una prestazione abbia carattere di salario determinante o di

reddito da capitale, le casse di compensazione non sono vincolate alla qualifica

dell'autorità fiscale. Tuttavia, dall'ordinamento risultante dall'art. 23 OAVS

si evince che le casse di compensazione si attengono in linea di massima alla

valutazione dell'amministrazione fiscale. In considerazione del principio di

unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate

divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima

eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni

adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo

tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato.

È quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina all'esistenza

di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario determinante

prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile netto con

decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio unitario

dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio

l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. Chi,

come la società qui ricorrente, deve accettare dal profilo fiscale che

determinate remunerazioni versate a suoi collaboratori-azionisti (o comunque a

collaboratori ad essi vicini) non siano riconosciute come pagamenti commercialmente

giustificati, solo difficilmente comprenderà le ragioni di dover versare i

contributi sociali su questi elementi di reddito netto. (…)." (le

evidenziature sono della redattrice)

In concreto, spettava

pertanto al ricorrente far valere i propri diritti in ambito fiscale, se

necessario con un ricorso al Tribunale federale. Non avendolo fatto, non spetta

ora alla Cassa di compensazione, e men che meno al Giudice delle assicurazioni

sociali, sovvertire la tassazione IC/IFD 2006, cresciuta in giudicato, e

modificare in Fr. 364'000.- la somma della sostanza mobiliare (Fr. 207'000.-) e

della sostanza immobiliare (Fr. 157'000.-) come richiesto dal ricorrente, in

luogo e vece dell'ammontare di Fr. 387'000.- stabilito dall'autorità fiscale e

ritenuto dalla Cassa di compensazione.

Il TCA non può dunque

rivedere la notifica di tassazione IC/IFD 2006 dell'assicurato, non essendo

competente in materia fiscale e quindi non potendo sostituirsi, per ciò che

concerne l'assoggettamento fiscale del ricorrente, all'autorità fiscale.

9.

Nella

fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2006 occorre determinare il

reddito conseguito dall'assicurato

durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione

IFD 2006 cresciuta in giudicato.

In possesso della

notifica di tassazione del 28 novembre 2012 portante sul periodo dal 1° gennaio

al 31 dicembre 2006 (doc. 16), il 22 gennaio 2013 (doc. 13) la Cassa di

compensazione ha chiesto conferma all'Ufficio di tassazione del reddito da attività

indipendente conseguito dall'assicurato quell'anno. L'autorità fiscale le ha comunicato

di avere accertato un reddito da attività indipendente ammontante a Fr. 387'000.-

al netto dei contributi AVS valutati in Fr. 43'000.- e che la tassazione era

cresciuta in giudicato. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha calcolato

definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per l'anno 2006 basandosi su quest'importo, a cui ha aggiunto i contributi

ammissibili.

A tale proposito, il TCA evidenzia che la notifica di tassazione su reclamo IC/IFD per l'anno 2006 è regolarmente

cresciuta in giudicato. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite

dall'Ufficio di tassazione

devono essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Lo scrivente Tribunale

non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal competente

Ufficio di tassazione, a meno che essi appaiano manifestamente errati o che la

natura giuridica degli stessi sia errata.

Come detto, se il

ricorrente non era d'accordo con la fissazione in Fr. 387'000.- del suo reddito

da attività indipendente per l'anno 2006 definito sulla scorta dell'art. 18

LIFD, avrebbe potuto e dovuto impugnare davanti alla Camera di diritto

tributario la decisione su reclamo del 28 novembre 2012.

10.

Come

visto, l'art. 9 LAVS definisce

il reddito da attività indipendente e l'art. 17 OAVS specifica questo concetto.

Secondo quest'ultimo disposto, tutti i redditi conseguiti

in proprio da un'azienda commerciale,

industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività

compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di

elementi patrimoniali giusta l'art.

18.

cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da

partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD, sono considerati

reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente.

In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti

i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale,

artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività

lucrativa indipendente. Per il capoverso 2, fanno parte dei proventi da

attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante

alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza

commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in

imprese o stabilimenti d'impresa

siti all'estero è equiparato

all'alienazione. La sostanza commerciale

comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo

preponderante all'attività lucrativa

indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al

capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una

società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale

al momento del loro acquisto.

La questione porta in

effetti sul computo nei redditi da indipendente del ricorrente della somma di

Fr. 387'000.-. Tale importo

rappresenta l'utile derivante

dalla liquidazione, per cessazione dell'attività indipendente svolta dal ricorrente, della sostanza mobiliare

ed immobiliare utilizzata dallo Studio d'ingegneria che nel 2006 è passata

nella sua sostanza privata.

Conformemente all'art. 18 cpv. 2 LIFD, il trasferimento di

questi beni dalla sostanza commerciale alla sostanza privata è equiparato ad un'alienazione. E gli utili realizzati con l'alienazione della sostanza commerciale –

trasformatasi in sostanza privata - fanno dunque parte dei proventi da attività

indipendente.

Per quanto concerne la

lamentela del ricorrente riguardo alla part. n. 217 RFD di __________, di cui

egli è proprietario dal 1996 e sulla quale aveva sede la sua ditta individuale

fino alla sua liquidazione, va qui evidenziato che per il citato art. 18 cpv. 2

LIFD, la sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono

integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente. Di conseguenza, è a giusta ragione

che l'autorità fiscale ha considerato questo immobile quale sostanza

commerciale e che quando lo Studio d'ingegneria è stato liquidato questo

immobile sia rientrano nei beni privati dell'assicurato. Da questo passaggio da

sostanza commerciale a privata è stato determinato un utile di Fr. 180'000.-

che, in virtù dell'art. 18 cpv. 2 LIFD, va considerato quale reddito da

attività indipendente.

Pertanto, è corretto

affermare che l'utile di Fr. 387'000.-, che si è creato con il passaggio

dalla sostanza commerciale a quella privata, va ad aggiungersi ai redditi da

attività indipendente dell'assicurato.

In conclusione, il

reddito da attività indipendente da utilizzare quale base di calcolo per i

contributi personali dell'assicurato

ammonta a buon diritto a Fr. 387'000.-.

A questo ammontare

sono stati poi aggiunti correttamente i contributi personali calcolati in Fr.

40'624.- secondo la nuova norma (art. 9 cpv. 4 LAVS in vigore dal 1° gennaio

2012, ma che, in virtù della Disposizione Transitoria della modifica del 17 giugno

2011, si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa

indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della

modifica), perciò il reddito riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG, su cui

vanno stabiliti i contributi, è stato giustamente determinato in Fr. 427'624.-

(STCA 30.2012.34 del 14 febbraio 2013).

Stante quanto precede,

il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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