30.2013.16
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21 ottobre 2013Italiano20 min
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Numero d'incarto:
30.2013.16
Data decisione, Autorità:
21.10.2013, TCA
Titolo:
Contributi x indipendente. Principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico:Casse sono vincolate ai dati forniti dall'aut.fiscale. Reddito da attività indipendente:utile in capitale conseguito dalla liquidazione della sostanza commerciale passata nella sostanza privata.Aggiunti i contr.perso
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
REDDITO AZIENDALE
UTILI IN CAPITALE
art. 9 LAVS
art. 9 cpv. 4 LAVS
art. 18 cpv. 2 LIFD
art. 22 OAVS
art. 23 cpv. 1 OAVS
art. 23 cpv. 4 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.16
TB
Lugano
21 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 aprile
2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
Aa. Dal
1986 al 31 dicembre 2005 (docc. 23-38a) RI 1, ingegnere presso il suo Studio di
ingegneria, è stato affiliato alla Cassa CO 1 come indipendente e come tale ha
pagato i contributi personali AVS/AI/IPG.
Ab. A
seguito della comunicazione del 9 marzo 2006 (doc. 24) con cui l'assicurato ha
cessato la sua attività quale indipendente ed è stato assunto dallo Studio __________,
la Cassa di compensazione l'ha stralciato dalla categoria degli indipendenti
(doc. 23).
Ba. Il
16 novembre 2012 (doc. 20) l'Ufficio di tassazione di __________ ha comunicato
alla Cassa di compensazione che, con la decisione su reclamo sulla tassazione
IFD 2006, il reddito da attività indipendente dello Studio d'ingegneria RI 1 era
stato rettificato in Fr. 387'000.- (doc. 21).
Bb. Il
12 dicembre 2012 (doc. 18) l'amministrazione ha quindi confermato
l'affiliazione dell'assicurato nella categoria degli indipendenti unicamente
per l'anno 2006 (doc. 17), stante un reddito da attività indipendente di Fr. 387'000.-.
C. Con
decisione definitiva di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG, il 14 dicembre
2012 (doc. 15) la Cassa di compensazione ha quindi fissato in Fr. 42'076,25 i
contributi dovuti per l'anno 2006, già comprensivi delle spese amministrative.
La Cassa ha ritenuto un reddito aziendale di Fr. 427'624.-, ossia un reddito di
Fr. 387'000.- riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG, ed un capitale nullo
investito, così come risulta dalla notifica di tassazione IFD 2006 (doc. 21).
D. L'opposizione
del 16 giugno (recte: gennaio) 2013 (doc. 14) è sfociata in un'audizione
dell'assicurato il 5 marzo 2013 (doc. 11), in cui gli sono stati spiegati i
disposti legali applicabili in concreto.
Dopodiché, il 17
aprile 2013 (doc. A) la Cassa di compensazione ha emanato la decisione su
opposizione, con cui ha confermato l'assoggettamento dell'utile in capitale di
liquidazione ricavato dall'assicurato con il passaggio nella sfera privata
della sostanza mobiliare ed immobiliare aziendale, valutato in Fr. 387'000.- al
netto dei contributi AVS valutati in Fr. 43'000.-, così come confermato
dall'Ufficio di tassazione il 29 gennaio 2013 (doc. 13).
Sulla scorta dell'art.
18 cpv. 2 LIFD, a cui rinvia l'art. 17 OAVS, nei proventi da attività
indipendente rientrano anche gli utili in capitale conseguiti mediante
alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza
commerciale.
Poiché l'autorità
fiscale ha comunicato alla Cassa di compensazione che nel 2006 vi è stato il
passaggio nella sfera privata della sostanza mobiliare ed immobiliare aziendale
dell'assicurato e che la Cassa si deve attenere alle indicazioni, vincolanti,
dell'autorità fiscale sul reddito da attività lucrativa (art. 23 cpv. 4 OAVS), l'utile
di Fr. 387'000.- di liquidazione, riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG (art.
9 cpv. 4 LAVS), è stato ritenuto quale reddito aziendale e quindi quale base di
calcolo per determinare i contributi personali per l'anno 2006 (Fr. 427'624.-).
E. Con
ricorso del 17 maggio 2013 (doc. I) RI 1 ha chiesto in via principale di annullare la decisione su opposizione, giacché egli non ha esercitato alcuna
attività indipendente supplementare nel 2006. Il ricorrente ha chiesto di fare
astrazione dalla tassazione fiscale, trattandosi di due materie che regolano e
seguono scopi ed obiettivi diversi.
Inoltre, egli ha
precisato che l'immobile in cui v'era il suo Studio di ingegneria è di sua
proprietà (part. 217 RFD di __________) dal 1996 e non dello Studio e come tale
è sempre stato dichiarato fiscalmente nella sua sostanza privata
rispettivamente come reddito, visto che lo Studio gli pagava un affitto.
Pertanto, non v'è stato alcun trasferimento o alienazione della sostanza commerciale
a quella privata. Al momento della creazione della Sagl, l'insorgente ha apportato
Fatti
i propri beni immobili ed i mezzi aziendali (persone, attrezzature e mobilio) e
lo stato patrimoniale a valori contabili.
Infine, l'assicurato
ha affermato che non v'è mai stata un'attività lucrativa supplementare
personale.
In via subordinata, il
ricorrente ha chiesto di ricalcolare la parte immobiliare alienata (Fr.
600'000.- [valore venale] - Fr. 400'000.- [investimento] - Fr. 43'000.-
[contributi AVS/AI/IPG)] = Fr. 157'000.- anziché Fr. 180'000.- ritenuti
dall'Ufficio tassazione), di separare la parte mobiliare (Fr. 207'000.-) da
quella immobiliare calcolando il contributo dovuto sulla sola parte mobiliare, di
rivedere la tassazione 2006 per la parte IFD e quindi di conteggiare un valore
di Fr. 364'000.- anziché di Fr. 387'000.-.
F. Nella
risposta di causa del 4 giugno 2013 (doc. III) la Cassa di compensazione ha
proposto di respingere il ricorso, riproponendo essenzialmente le medesime argomentazioni
esposte nella decisione impugnata.
G. Il
14 giugno 2013 (doc. V) il ricorrente ha contestato il principio stesso
dell'assoggettamento al pagamento dei contributi personali e subordinatamente
il calcolo degli stessi.
Egli ha rilevato che
se l'autorità fiscale ha commesso un errore, allora anche la Cassa non dovrebbe
ripeterlo, ribadendo che le rispettive norme legali hanno finalità differenti
ed indipendenti.
Il ricorrente ha poi
sintetizzato le sue precedenti argomentazioni, confermando che non v'è stato alcun
trasferimento né un'alienazione di sostanza commerciale a sostanza privata e
men che meno un'attività supplementare non dichiarata.
L'amministrazione non
ha formulato nuove osservazioni (doc. VI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Considerandi
2.
Il
1° gennaio 2007 (art. 23 cpv. 3 OAVS) ed il 1° gennaio 2009 (art. 22 cpv. 2, 3
e 5 OAVS) sono entrate in vigore delle modifiche alla OAVS portanti sulla
fissazione e determinazione dei contributi.
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che, nel
caso in esame, lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'assoggettamento dell'eventuale reddito da
attività indipendente ai contributi personali) si è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2007, le citate modifiche legali non sono applicabili al periodo
di contribuzione 2006, ma fanno stato le norme vigenti fino al 31 dicembre 2006
rispettivamente fino al 31 dicembre 2008 (STCA 30.2013.2 del 24 luglio 2013;
STCA 36.2012.78 del 6 febbraio 2013; STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012).
nel merito
3.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9.
cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
4.
I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art. 22 cpv. 2
OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
5.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2006).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati
devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,
presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6.
In
concreto, per la fissazione dei contributi personali dovuti dal ricorrente per
l'anno 2006, la Cassa di
compensazione si è basata su un reddito da attività indipendente di Fr. 387'000.- ricavato dalla IFD 2006 (doc. 21).
Come confermato dal
competente Ufficio circondariale di tassazione, "nel corso del 2006 vi
è stato il passaggio nella sfera privata della sostanza mobiliare e immobiliare
aziendale (Studio d'ingegneria) che ha generato un utile di liquidazione definito,
ai fini della IFD, in Fr. 387'000.-, al netto di contributi AVS valutati in fr.
43'000.-." (doc. 13).
Il ricorrente ha contestato
il principio stesso dell'assoggettamento di un importo che nulla ha a che
vedere con un'attività supplementare indipendente non dichiarata e che si è
basato su delle cifre stabilite dall'autorità fiscale che ha legislazione e scopi
differenti da quelli che vigono per la LAVS. Infine, nessuna sostanza
immobiliare è passata dalla sostanza commerciale a quella privata, giacché il
fondo su cui v'era il suo Studio d'ingegneria già gli apparteneva e faceva
quindi parte della sua sostanza privata e come tale era stata dichiarata
fiscalmente.
Controversa è pertanto
la determinazione del reddito soggetto a contribuzione del ricorrente come
persona indipendente da sottoporre a contribuzione per l'anno 2006.
7.
Per
giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ogni tassazione fiscale
è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali
esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni
sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993
pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V
86.
consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985
pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC
1976.
pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è
vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio
(RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32,
pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche
per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr.
110.
pag. 341 segg., consid. 5a).
8.
In
merito alla censura del ricorrente, secondo cui la Cassa di
compensazione dovrebbe distanziarsi dall'agire dell'autorità fiscale giacché
esse si fondano su norme legali differenti che richiedono, quindi, un
trattamento differente ed indipendente l'una dall'altra nella determinazione
dei contributi sociali, la stessa non deve essere tutelata.
Come evidenziato, le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato ed adeguata
ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
Infatti, con sentenza
del 7 novembre 2007 (9C_179/2007), il Tribunale federale ha affermato:
"
(…)
4.2
Contrairement à ce
que soutient le recourant, on ne saurait reprocher un comportement passif à la
caisse de compensation, quand bien même elle n'était pas sans ignorer que le
Service des contributions de la République et canton du Jura devait encore procéder
à la taxation définitive des revenus réalisés par le défunt durant les années
2003.
et 2004. Dans le cadre de la fixation des cotisations des assurés
exerçant une activité lucrative indépendante, le législateur a expressément
confié aux autorités fiscales cantonales le soin de déterminer le revenu
provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans
l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS et 23 RAVS; voir également RCC 1992 p. 34
consid. 4b). Il s'ensuit que les caisses de compensation sont liées, en
principe, par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales
pour fixer les cotisations dues pour l'année de cotisation (art. 23 al. 4
et 27 al. 2 RAVS)." (…)
(sottolineature della redattrice)
Inoltre, con sentenza
9C_514/2008 del 19 maggio 2009, l'Alta Corte ha confermato tale principio (cfr.
consid. 4.2):
" (…)
Mentre le autorità fiscali possono
qualificare come distribuzione dissimulata di utile una prestazione -
dichiarata come salario - che non sarebbe stata dispensata a un dipendente non
azionista, per converso le autorità AVS possono qualificare quale salario
determinante una prestazione dichiarata come distribuzione di utile. Per
decidere se una prestazione abbia carattere di salario determinante o di
reddito da capitale, le casse di compensazione non sono vincolate alla qualifica
dell'autorità fiscale. Tuttavia, dall'ordinamento risultante dall'art. 23 OAVS
si evince che le casse di compensazione si attengono in linea di massima alla
valutazione dell'amministrazione fiscale. In considerazione del principio di
unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate
divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima
eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni
adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo
tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato.
È quanto stabilisce del resto la prassi giudiziaria che subordina all'esistenza
di motivi decisivi la possibilità di qualificare come salario determinante
prestazioni che sono state assoggettate all'imposizione dell'utile netto con
decisione cresciuta in giudicato. Il mancato rispetto del principio unitario
dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio
l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti. Chi,
come la società qui ricorrente, deve accettare dal profilo fiscale che
determinate remunerazioni versate a suoi collaboratori-azionisti (o comunque a
collaboratori ad essi vicini) non siano riconosciute come pagamenti commercialmente
giustificati, solo difficilmente comprenderà le ragioni di dover versare i
contributi sociali su questi elementi di reddito netto. (…)." (le
evidenziature sono della redattrice)
In concreto, spettava
pertanto al ricorrente far valere i propri diritti in ambito fiscale, se
necessario con un ricorso al Tribunale federale. Non avendolo fatto, non spetta
ora alla Cassa di compensazione, e men che meno al Giudice delle assicurazioni
sociali, sovvertire la tassazione IC/IFD 2006, cresciuta in giudicato, e
modificare in Fr. 364'000.- la somma della sostanza mobiliare (Fr. 207'000.-) e
della sostanza immobiliare (Fr. 157'000.-) come richiesto dal ricorrente, in
luogo e vece dell'ammontare di Fr. 387'000.- stabilito dall'autorità fiscale e
ritenuto dalla Cassa di compensazione.
Il TCA non può dunque
rivedere la notifica di tassazione IC/IFD 2006 dell'assicurato, non essendo
competente in materia fiscale e quindi non potendo sostituirsi, per ciò che
concerne l'assoggettamento fiscale del ricorrente, all'autorità fiscale.
9.
Nella
fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2006 occorre determinare il
reddito conseguito dall'assicurato
durante quello stesso anno (art. 22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione
IFD 2006 cresciuta in giudicato.
In possesso della
notifica di tassazione del 28 novembre 2012 portante sul periodo dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2006 (doc. 16), il 22 gennaio 2013 (doc. 13) la Cassa di
compensazione ha chiesto conferma all'Ufficio di tassazione del reddito da attività
indipendente conseguito dall'assicurato quell'anno. L'autorità fiscale le ha comunicato
di avere accertato un reddito da attività indipendente ammontante a Fr. 387'000.-
al netto dei contributi AVS valutati in Fr. 43'000.- e che la tassazione era
cresciuta in giudicato. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha calcolato
definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto dall'assicurato per l'anno 2006 basandosi su quest'importo, a cui ha aggiunto i contributi
ammissibili.
A tale proposito, il TCA evidenzia che la notifica di tassazione su reclamo IC/IFD per l'anno 2006 è regolarmente
cresciuta in giudicato. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite
dall'Ufficio di tassazione
devono essere considerate vincolanti per l'amministrazione e per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Lo scrivente Tribunale
non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dal competente
Ufficio di tassazione, a meno che essi appaiano manifestamente errati o che la
natura giuridica degli stessi sia errata.
Come detto, se il
ricorrente non era d'accordo con la fissazione in Fr. 387'000.- del suo reddito
da attività indipendente per l'anno 2006 definito sulla scorta dell'art. 18
LIFD, avrebbe potuto e dovuto impugnare davanti alla Camera di diritto
tributario la decisione su reclamo del 28 novembre 2012.
10.
Come
visto, l'art. 9 LAVS definisce
il reddito da attività indipendente e l'art. 17 OAVS specifica questo concetto.
Secondo quest'ultimo disposto, tutti i redditi conseguiti
in proprio da un'azienda commerciale,
industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività
compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di
elementi patrimoniali giusta l'art.
18.
cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da
partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD, sono considerati
reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente.
In virtù dell'art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti
i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale,
artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività
lucrativa indipendente. Per il capoverso 2, fanno parte dei proventi da
attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante
alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza
commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in
imprese o stabilimenti d'impresa
siti all'estero è equiparato
all'alienazione. La sostanza commerciale
comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo
preponderante all'attività lucrativa
indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al
capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una
società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale
al momento del loro acquisto.
La questione porta in
effetti sul computo nei redditi da indipendente del ricorrente della somma di
Fr. 387'000.-. Tale importo
rappresenta l'utile derivante
dalla liquidazione, per cessazione dell'attività indipendente svolta dal ricorrente, della sostanza mobiliare
ed immobiliare utilizzata dallo Studio d'ingegneria che nel 2006 è passata
nella sua sostanza privata.
Conformemente all'art. 18 cpv. 2 LIFD, il trasferimento di
questi beni dalla sostanza commerciale alla sostanza privata è equiparato ad un'alienazione. E gli utili realizzati con l'alienazione della sostanza commerciale –
trasformatasi in sostanza privata - fanno dunque parte dei proventi da attività
indipendente.
Per quanto concerne la
lamentela del ricorrente riguardo alla part. n. 217 RFD di __________, di cui
egli è proprietario dal 1996 e sulla quale aveva sede la sua ditta individuale
fino alla sua liquidazione, va qui evidenziato che per il citato art. 18 cpv. 2
LIFD, la sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono
integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente. Di conseguenza, è a giusta ragione
che l'autorità fiscale ha considerato questo immobile quale sostanza
commerciale e che quando lo Studio d'ingegneria è stato liquidato questo
immobile sia rientrano nei beni privati dell'assicurato. Da questo passaggio da
sostanza commerciale a privata è stato determinato un utile di Fr. 180'000.-
che, in virtù dell'art. 18 cpv. 2 LIFD, va considerato quale reddito da
attività indipendente.
Pertanto, è corretto
affermare che l'utile di Fr. 387'000.-, che si è creato con il passaggio
dalla sostanza commerciale a quella privata, va ad aggiungersi ai redditi da
attività indipendente dell'assicurato.
In conclusione, il
reddito da attività indipendente da utilizzare quale base di calcolo per i
contributi personali dell'assicurato
ammonta a buon diritto a Fr. 387'000.-.
A questo ammontare
sono stati poi aggiunti correttamente i contributi personali calcolati in Fr.
40'624.- secondo la nuova norma (art. 9 cpv. 4 LAVS in vigore dal 1° gennaio
2012, ma che, in virtù della Disposizione Transitoria della modifica del 17 giugno
2011, si applica a tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa
indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della
modifica), perciò il reddito riportato al lordo dei premi AVS/AI/IPG, su cui
vanno stabiliti i contributi, è stato giustamente determinato in Fr. 427'624.-
(STCA 30.2012.34 del 14 febbraio 2013).
Stante quanto precede,
il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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