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Decisione

30.2013.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 settembre 2013Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i colleghi della Cassa di compensazione __________ (doc. 33), ha emesso (subito)

una decisione formale. Il 17 aprile 2013 (doc. A) ha fatto poi seguito la decisione

su opposizione.

Con

questo provvedimento (doc. A) la Cassa CO 1, dopo avere ripercorso i fatti

rileva che l'argomentazione del ricorrente è riferita alla non pignorabilità

della rendita a fronte della diversa natura di crediti e debiti.

La

Cassa, richiamando l'art. 16 cpv. 2 LAVS e le direttive applicabili ha respinto

l'opposizione.

In

sostanza la Cassa ha ammesso la compensazione di crediti e debiti nella costellazione

in discussione. Parallelamente, a fronte delle argomentazioni del ricorrente,

l'importo è stato ridotto a CHF 50.-.

Questa

conclusione contenuta nella decisione 15 marzo 2013 della Cassa CO 1 è d'altra parte

la diretta conseguenza di precise richieste del legale del ricorrente formulate

all'amministrazione (doc. 11, inc. __________). Quindi la Cassa CO 1 ha deciso,

il 15 marzo 2013, che:

" dal 1° aprile 2013 è trattenuto mensilmente l'importo

di fr. 50.-- dalla rendita ordinaria … a compensazione dei crediti …".-

Contro

questa decisione RI 1 ha inoltrato opposizione. Come indicato in precedenza la

decisione su opposizione del 17 aprile 2013 ricorda il debito dell'assicurato

nei confronti della Cassa di compensazione __________, la convenzione di

pagamento 30 gennaio 2004, la riduzione del debito a CHF 56'030.15. È pure ricordato

la decisione 31 agosto 2009 relativa alla compensazione di CHF 500.-, la

richiesta 16 gennaio 2013 dell'avv. RA 1 ed il successivo nuovo calcolo dell'importo

compensabile e la conseguente formale decisione.

Per

respingere l'opposizione formulata da RI 1 la Cassa CO 1 ha ritenuto l'art. 16

cpv. 2 LAVS e la compensabilità di crediti e debiti quali quelli in

discussione.

In

nessuna sua parte l'amministrazione ha preso posizione su una richiesta di

versamento di trattenute intervenute tra il 1° novembre 2009 ed il 31 dicembre

2012.

Con

il ricorso 21 maggio 2013 (pag. 3 n° 6), RI 1 chiede, quantificandola per la

prima volta, la restituzione degli importi a suo dire irregolarmente

compensati.

6. Questo

Tribunale cantonale delle assicurazioni osserva e ritiene che l’amministrazione

competente, non ha deciso formalmente in merito alla richiesta di RI 1 di

vedersi ritornare "tutte le trattenute" siccome indebite.

Questo

TCA, nonostante il contenuto del ricorrente (doc. V), non può esprimersi nel merito

della pretesa di rimborso siccome una formale decisione su questo aspetto non è

stata presa dalla Cassa competente.

La

Cassa, a fronte della non sufficiente chiarezza nelle richieste

dell'assicurato, ha correttamente emanato una decisione relativa alla

possibilità di compensare rendita e debito ed ha quantificato il nuovo importo

compensabile. Una decisione relativa alla restituzione, siccome non chiaramente

formulata, non è stata emanata. Essa, da un lato, poteva essere influenzata

dall'esito del ricorso contro la compensazione dei CHF 50.-. RI 1 ha infatt contestato

quel provvedimento sulla scorta della tesi giuridica della non compensabilità

(pignorabilità) della rendita per questo genere di debiti.

7. La

Cassa, che dovrà chinarsi sulla richiesta di RI 1, dovrà valutare le domande

dell'assicurato e decidere in merito con provvedimento soggetto ad opposizione.

In

concreto, comunque, non può essere ritenuto un ingiustificato ritardo od un

rifiuto nel giudicare da parte della Cassa.

La

richiesta di RI 1 di restituire (imprecisati) importi di rendite, siccome non

compensabili, è stata formulata il 4 marzo 2013. Questo scritto segue nel tempo

la formale richiesta tesa ad annullare la trattenuta "con effetto

immediato" (doc. 16 inc. __________) del 16 gennaio 2013. La richiesta

di restituire tutte le trattenute siccome indebite e "provvedere a

restituirgliele" con richiesta di emanare una formale decisione

(scritto 4 marzo 2013 doc. 6 inc. __________) è di inizio marzo.

Indubbiamente

il sovrapporsi di richieste del signor RI 1 ed i tempi di accertamento dei

fatti e del diritto, con coinvolgimento di due Casse, non possono far ritenere

che il tempo trascorso sia costitutivo di una denegata giustizia.

Si

ribadisce che, solo con il gravame, RI 1 ha contestualizzato e quantificato la

sua pretesa.

Il

ricorso va quindi respinto.

Abbondanzialmente

va qui ricordato che, implicitamente, RI 1 sembra domandare una

verifica della decisione 31 agosto 2009 con cui la Cassa di compensazione __________

ha disposto, sulla base dell'art. 20 LAVS, la compensazione della rendita di

vecchiaia con il debito contributivo ex art. 52 LAVS del ricorrente. Si

rammenta qui che quella decisione è cresciuta in giudicato incontestata. Si

ricorda come, per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza.

Dalla riconsiderazione (o riesame) va

dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle

prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono

ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Per analogia con la revisione

processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,

l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi

mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129

V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;

STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed.,

Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung

galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche

Darstellung derselben Schlauri,

176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche ihre Gültigkeit

auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere

steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens

ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen (insbesondere ohne

Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen

(vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente erlassene Verfügung

eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung lediglich einen

Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die Möglichkeit offen (auf

welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V

234; zur Kritik von Schlauri,

173 ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.3). Entspricht

die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag,

kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im

Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren

gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der

Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im

Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV

Nr. 20).”.

La nozione di fatti o

mezzi di prova nuovi, che è concetto che la Cassa competente dovrà analizzare,

si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una

decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di

queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura

precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante

tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e

comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili,

potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono

quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118

Considerandi

II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di],

Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e

Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere

rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la

fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio

diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne

i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi

che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del

richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati

a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure

dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una

prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione

degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in

modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti

che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta

al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,

ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce

motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal

interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento

inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della

carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353

consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108

V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

8.

Nel

caso di specie, questo TCA non deve esaminare il sussistere di queste condizioni,

ma non può omettere di evidenziare come il ricorrente stesso abbia rilevato che

la sua richiesta di retrocessione delle decurtazioni delle rendite dal 1°

novembre 2009 si basa sulla "situazione reddituale dei coniugi RI 1"

che "era quella che si manifesta oggi." (doc. I pag. 2) ed ancora che "a far tempo da tale data [1° novembre 2009]

gli incassi dei famigliari siano stati esattamente gli stessi percetti attualmente.

La moglie riceve una rendita AI completa e delle indennità giornaliera di infortunio

per la rimanenza del salario perso, quindi in misura del 100%, come nel 2013,

momento in cui il minimo vitale è stato calcolato. Il marito percepiva sempre e

comunque la rendita AVS. Non vi è alcun salario percetto nel frattempo: il

conto individuale AVS dei due coniugi debitori lo comproverebbero."

(doc. I pag. 3).

Questo Tribunale non deve

e non può trarre conclusioni, ma rammenta all'assicurato le condizioni di legge

appena esposte.

9.

Oltre

ai summenzionati presupposti per riesaminare la decisione amministrativa in

questione, la Cassa competente potrebbe fondarsi sull'art. 53 cpv. 2 LPGA, ciò

che l’amministrazione sembra avere escluso.

L'amministrazione

può infatti riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato

e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione

che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano

state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro

versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,

DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;

STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata

senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in

conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata

di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

L'irregolarità deve essere manifesta.

Il Tribunale federale ha precisato (STF 8C_883/2008 del 31 marzo

2009, consid. 4.1.2):

" In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione

non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con

riferimenti).".

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010

del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile

se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V

466.

consid. 2c).

Per determinare se

è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea,

occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua

pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V

383.

consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione

(DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi

legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi

uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto

a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare

non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28

febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Occorre inoltre precisare

che il Tribunale non può obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di

una tale richiesta, come è del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA,

poiché non esiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione cresciuta

in giudicato (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06

del 9 ottobre 2007, consid. 8; DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466

consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag. 79; SVR 2011 EL Nr. 8; STCA

32.2011.243

del 27 febbraio 2012). Secondo la dottrina tuttavia

la decisione di procedere o meno in tal senso deve rispettare il principio

dell'uguaglianza di trattamento e non essere arbitraria (Ueli Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 22 all'art. 53).

L'amministrazione non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa

ha unicamente la facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui

sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF

8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008,

consid. 3; STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06,

consid. 8; STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid.

4.

).

Nella menzionata DTF 133

V 50, al considerando 4.2.2 il Tribunale federale ha pure statuito che una

decisione con cui l'amministrazione rifiuta di entrare nel merito di una domanda

di riesame non è impugnabile tramite la procedura di opposizione, in quanto una

domanda di riconsiderazione può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo

(citata STF U 403/06, consid.8).

In

concreto, indipendentemente dal fatto che la decisione in questione

possa o meno essere considerata manifestamente errata, come sembrerebbe

pretenderlo l'insorgente, l'amministrazione competente (in merito a tale

competenza non è certo compito di questa Corte sindacare qui) non sarebbe

infatti comunque tenuta a riconsiderarla. Essa ha infatti unicamente la facoltà

di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate

condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un

tale passo (cfr. ad esempio la sentenza I 309/06 del 20 aprile 2007, consid.

3). Nulla d'illecito può pertanto essere ravvisato nell'atteggiamento della

Cassa (STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; STCA

32.2011.243

del 27 febbraio 2012).

10.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto.

Con

atto separato dal ricorso (doc. II), l'assicurato ha chiesto di essere posto al

beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Di principio, anche se un assicurato è

soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre

che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto all'assistenza giudiziaria

deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni

cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di

stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura

civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471,

nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria,

gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA,

nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi

patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto

al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene il principio che

i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della

relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad

art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la procedura per le

cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la

disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge

cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (ora Legge

sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011).

L'art. 2 LAG definisce il principio

secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per

assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di

tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è

regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:

"

1.

L'assistenza

giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese

processuali;

- all'ammissione al gratuito

patrocinio.

2.

L'assistenza

giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i

presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3.

Essa è esclusa se la

procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

Nella fattispecie l'assicurato ha

lamentato, senza fondamento e sostrato, una denegata giustizia dimenticando che

dopo oltre tre anni dalla decisione - cresciuta in giudicato senza essere impugnata

- con cui era stata decisa e messa in atto la compensazione della sua rendita

AVS con il debito per risarcimento danni nella misura di Fr. 500.- al mese, ha

interpellato la Cassa prima e questo Tribunale poi, chiedendo la revisione di

detta decisione di compensazione.

Il comportamento dell'assicurato,

patrocinato da un legale, appare quindi essere azzardato, dato che alla luce

delle argomentazioni addotte, egli non poteva avere sin da subito chance di successo

contro la decisione dell'amministrazione che confermava la correttezza della

sua decisione di compensazione e contro una pretesa denegata giustizia.

D'altro canto una indigenza non è

comprovata siccome, contrariamente al debito ex 52 LAVS come sostenuto dal

ricorrente nei suoi allegati, per quanto concerne le spese di patrocinio, in cause

di questa natura, va ritenuta anche la capacità finanziaria della moglie

convivente. Ed allora si deve ritenere un totale dei redditi dei coniugi RI 1 nel 2010 di CHF 103'973.-. Il totale dei redditi dichiarati nel medesimo

anno era di CHF 82'570.-. Per il 2011 l'assicurato ha, con la moglie, dichiarato

redditi totali di CHF 96'132.- (ben più di quanto abbia dichiarato per l'anno

precedente).

Il calcolo del minimo di

esistenza agli atti indica una differenza tra minimo d'esistenza ed introiti

tale da potere onorare il patrocinatore perlomeno ratealmente.

Alla luce di ciò, l'istanza del

ricorrente di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio del suo legale

deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti