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30.2013.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 agosto 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi redditi per gli anni 2004-2009 sono stati stralciati dal suo conto.

Al momento in cui ha chiesto la rendita AVS e quando gli è stata versata, egli

era al corrente che questo buco contributivo avrebbe comportato una diminuzione

dell'importo della rendita di sua spettanza. Ad ogni buon conto, quando ha

ricevuto la comunicazione dell'ammontare del suo diritto, l'assicurato ha

sempre ritenuto che le prestazioni calcolate dalla Cassa corrispondessero

all'effettivo ammontare che gli spettava e che questo importo teneva comunque conto

degli scoperti che l'amministrazione doveva conoscere.

Infine, poiché l'attuale

rendita di Fr. 1'707.- deve permettere, da sola, all'assicurato ed a sua moglie

di fare fronte alle spese quotidiane, la restituzione di Fr. 9'095.- non è

realizzabile.

La Cassa si è

riconfermata nella decisione impugnata (doc. XV).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se sono date le condizioni per poter

ottenere il condono della somma complessiva di Fr. 9'095.- che l'insorgente ha

percepito quale rendita ordinaria di vecchiaia dal 1° ottobre 2010 al 28 febbraio

2013.

Non contestato è l'obbligo

di restituzione, la cui decisione formale del 15 febbraio 2013 è cresciuta in

giudicato (doc. XIII: "Attualmente quindi mi trovo a dover far fronte

alle spese quotidiane con una rendita ricalcolata al ribasso di ca. fr. 300.-, cosa

che non è mia intenzione mettere in discussione (…)").

3.

Secondo

l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione sia stabilito

mediante decisione formale soggetta ad impugnativa in quanto tale e l'art. 3

cpv. 2 OPGA indica che nella decisione di restituzione l'assicuratore segnala all'assicurato la

possibilità di chiedere il condono. L'assicuratore può decidere di rinunciare alla restituzione se sono

manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA).

Secondo l'art. 4 cpv.

1.

OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà

è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4

cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta, motivata e corredata

dei necessari giustificativi, che deve essere inoltrata entro 30 giorni dal

momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4

cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, il condono è pronunciato mediante

decisione.

4.

Affinché

sia concesso il condono è quindi necessario che siano cumulativamente adempiuti

i seguenti presupposti (DTF 126 V 48 cons. 3c; SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313;

SVR 1995 AHV Nr. 61 pag. 182 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; Kieser, ATSG-Kommentar,

2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 28 ad art. 25):

- l'interessato

o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in

buona fede, e

- la restituzione lo

metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere

troppo grave (DTF 122 V 140 cons. 3b).

Se una sola delle due

condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

5.

In

ambito di condono, relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue

la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa, dalla questione di sapere

se, nelle circostanze concrete, l'interessato poteva invocare la buona fede o

avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere

l'errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità

commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione

esigibile è di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p. 49, 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 p. 21;

Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481).

Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente

dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il

grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi

esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione

dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili

a comportamento doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa,

l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano

costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di

informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV

Nr. 13 p. 49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo.

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione

gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la

stessa è stata determinata da sua negligenza. In base all'interpretazione

dell'Alta Corte, il solo fatto che la persona assicurata ignorasse, al momento

della loro percezione, di non avere diritto alle prestazioni ottenute non è

ancora sufficiente per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede,

in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i

fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione

dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento

doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, la persona assicurata può invocare

la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una

lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o

di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid.

2b; cfr. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c

pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede

intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere

il vizio giuridico esistente.

6.

Il

requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla

situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere

valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito

concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Per l'art. 5 cpv. 1

OPGA, la grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC. L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica

quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute:

il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci. Il cpv.

3.

dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza. L'art.

5.

cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del

capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i

coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una

rendita per figli dell'AVS e dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della

decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad

esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione

economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione

impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per

ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito,

sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die

Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

7.

Nel caso in esame la condizione della buona fede è stata negata

dall'amministrazione, che ha

sostenuto che l'assicurato sapesse che il fatto di non avere versato contributi

durante alcuni anni avrebbe potuto mettere in discussione l'ammontare delle

prestazioni erogate in futuro dalla Cassa. Di conseguenza, l'assicurato non

sarebbe (stato) in buona fede quando ha percepito, dal 1° ottobre 2010 al 28

febbraio 2013, la rendita AVS nella misura di Fr. 1'972.- al mese fino a fine anno,

di Fr. 2'006.- nel 2011 e nel 2012 e di Fr. 2'023.- nel corrente anno.

Il ricorrente ha

invece osservato di essere (stato) in buona fede, nella misura in cui era a

conoscenza che l'impossibilità, in passato, di versare tutti i contributi

richiesti avrebbe comportato una diminuzione della sua rendita di vecchiaia.

Tuttavia, quando nel 2010 ha ricevuto le prestazioni in questione ha ritenuto

che esse corrispondessero all'effettivo ammontare che gli spettava. Egli ha

"sempre creduto che gli scoperti presso la Cassa CO 1 fossero

conosciuti e presi in considerazione per i calcoli delle prestazioni e che non

spettasse a me renderne attenti gli uffici interessati." (doc. XIII).

Visto, poi, che il calcolo è stato effettuato da funzionari competenti ed

addetti a tale compito, non v'era motivo di dubitare dell'importo che era stato

fissato quale rendita.

8.

Per

l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono

collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione

sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre,

l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione

sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente

organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi

persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti

per l'erogazione di prestazioni hanno subito modifiche.

Infine, l'art. 70bis cpv. 1 OAVS

prevede che l'avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il

caso, la terza persona o l'autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno

per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento

importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità. Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all'ufficio

AI (art. 70bis cpv. 2 OAVS).

9.

In

concreto, dagli atti risulta che dapprima nel 2008 (doc 102) e poi nel marzo

2010.

(doc. 73), l'insorgente ha chiesto alla Cassa di compensazione di eseguire

il calcolo della sua rendita futura di vecchiaia, fornendo tutti i necessari

dati allo scopo.

Sulla scorta dei calcoli eseguiti

(docc. 60-72), il 4 marzo 2010 (doc. 59) l'amministrazione ha informato

l'assicurato che l'importo di sua spettanza sarebbe ammontato a Fr. 1'955.-,

mentre con il raggiungimento dell'età pensionabile della moglie nel 2015 tale

diritto sarebbe ammontato a Fr. 1'615.- per lui ed a Fr. 1'614.- per lei: la

scala di rendita era la 41 per il futuro pensionato (doc. 70), mentre la 44 per

il suo coniuge (doc. 71).

Il 1° aprile 2010 (doc. 48) RI 1 ha

quindi richiesto una rendita di vecchiaia e la Cassa di compensazione, eseguiti

nuovamente i calcoli di rito (docc. 39-47), l'ha fissata con decisione del 22 luglio

2010.

(doc. 35) in Fr. 1'972.- mensili a decorrere dal 1° ottobre 2010, stante

una durata contributiva computata di 40 anni e 5 mesi, una scala di rendita

parziale 41, nonché un reddito annuo medio determinante di Fr. 69'768.-.

In seguito, dal controllo del Conto

Individuale è tuttavia emerso che mentre esercitava un'attività indipendente, l'interessato

non ha versato i contributi allora fatturati per gli anni 2004-2009, ciò che ha

comportato che i redditi aziendali inizialmente accreditati sul suo CI (docc.

27-31) sono stati stornati (doc. 29). Di conseguenza, i redditi conseguiti

durante quegli anni non dovevano servire per calcolare il reddito annuo

medio rispettivamente gli anni di contribuzione e quindi non dovevano rientrare

nella determinazione dell'importo della rendita di vecchiaia a cui aveva

diritto al momento del pensionamento.

Accortasi di questo errore,

l'amministrazione ha ricalcolato il diritto alla rendita AVS dell'assicurato,

giungendo a ritenere 34 anni e 9 mesi di contribuzione per l'interessato e 37 anni

per la moglie, oltre ad un reddito annuo medio determinante di Fr. 74'412.- nel

2013.

(docc. 20-26).

Di conseguenza, applicando la scala

parziale 34, nel 2010 l'importo della rendita di vecchiaia di diritto era di

Fr. 1'663.-, dal 1° gennaio 2011 di Fr. 1'692.- e dal 2013 di Fr. 1'707.- (doc.

20).

Queste conclusioni sono state riportate

nella decisione di prestazione di rendita AVS datata 15 febbraio 2013 (doc. A8)

e hanno fatto scaturire la decisione di restituzione delle prestazioni percepite

indebitamente in eccesso dal ricorrente.

10.

In

tali circostanze, d'avviso del Tribunale, non è possibile imputare al

ricorrente una violazione della sua buona fede. Come egli ha evidenziato,

infatti, la Cassa di compensazione era al corrente che l'assicurato, in

passato, non aveva fatto fronte ai suoi obblighi contributivi, perciò sapeva -

o comunque doveva sapere - che v'erano dei buchi contributivi.

L'amministrazione stessa, nella

decisione su opposizione, ha spiegato i motivi per cui i redditi quale persona

esercitante un'attività lucrativa indipendente riferiti agli anni 2004-2009 sono

stati stralciati dal conto individuale dell'assicurato. La Cassa sapeva (evidentemente)

che v'era stata una lacuna contributiva, lacuna che aveva tentato di colmare

dapprima escutendo l'assicurato debitore, poi provando a compensare la rendita

AVS con i contributi dovuti in virtù dell'art. 20 cpv. 2 LAVS, ma senza esito.

Dal canto suo, il ricorrente ha

riconosciuto che sapeva che la circostanza di non avere potuto, a suo tempo,

pagare i contributi dovuti sul reddito aziendale conseguito quale persona

esercitante un'attività lucrativa indipendente avrebbe in futuro comportato una

diminuzione dell'importo della sua rendita AVS.

Tuttavia, d'avviso del TCA, non gli si

può certo fare una colpa se non ha reagito quando la Cassa gli ha comunicato,

il 22 luglio 2010, che dal 1° ottobre 2010 la rendita ordinaria semplice di

vecchiaia sarebbe ammontata a Fr. 1'972.- al mese.

Infatti, non si vede come egli avrebbe

potuto, adottando tutta la diligenza richiesta, capire che, in realtà, il suo

diritto sarebbe stato inferiore a causa dei citati buchi contributivi, anche

perché il foglio di calcolo presente agli atti è un documento interno dell'amministrazione

e non viene, generalmente, trasmesso agli assicurati. Peraltro, questi calcoli

non sono di facile comprensione e lettura, specialmente da parte di un

assicurato non certo avvezzo a tali procedure e calcoli.

Non va poi dimenticato che dal calcolo

previsionale richiesto dall'assicurato nel marzo 2010 è emerso che la sua

futura rendita di vecchiaia sarebbe ammontata, dal 1° ottobre 2010, a Fr. 1'955.- mensili e quindi tale importo equivaleva, in sostanza, a quello comunicatogli

qualche mese dopo con la decisione del 22 luglio 2010 (Fr. 1'972.-).

Inoltre, con lo scritto del 4 marzo

2010.

(doc. 59) la Cassa ha informato l'interessato che "Per il calcolo

della sua futura rendita di vecchiaia si è tenuto conto in primo luogo dei

documenti a nostra disposizione e delle indicazioni da lei fornite." e

che l'importo che ne è derivato ammontava a Fr. 1'955.- al mese, ma che con l'entrata

in AVS anche della moglie la sua rendita sarebbe stata di Fr. 1'615.-, mentre

quella del coniuge di Fr. 1'614.- al mese.

Stante questa affermazione, l'assicurato

poteva dunque presumere che i contributi che non ha potuto pagare per gli anni

2004-2009 fossero già stati presi in considerazione dall'amministrazione nell'ambito

del calcolo del suo diritto alla rendita.

In merito alla decisione che ha fissato

in Fr. 1'972.- la rendita AVS, va rilevato che essa menziona che la durata

contributiva computata era di 40 anni e 5 mesi e che, pertanto, la scala di

rendite applicata era la 41, quindi una scala parziale, visto che per gli anni

contributivi completi del periodo è applicabile la scala di rendita 44.

Con questa indicazione il ricorrente poteva

(e doveva) capire e ritenere che egli non aveva contribuito integralmente

durante la sua vita lavorativa e che quindi non gli si poteva applicare la scala

massima 44, bensì la scala parziale 41. Ed in effetti così è stato e, pertanto,

l'interessato poteva presumere che la Cassa ne avesse già tenuto conto prima di

giungere alla fissazione definitiva della sua rendita di vecchiaia, senza

necessità di avvisarla.

Questa circostanza, secondo il TCA, porta

ad escludere che all'assicurato si possa rimproverare di non essere stato in

buona fede riguardo al calcolo del suo diritto alla rendita di vecchiaia e nel

non avere comunicato alla Cassa di compensazione che egli ha avuto delle lacune

contributive e che quindi l'importo di Fr. 1'972.- stabilito nel 2010 fosse

eccessivo e andasse ricalcolato.

Da quanto precede discende dunque che

alcun rimprovero può essere mosso nei confronti del ricorrente nella procedura

di fissazione del suo diritto alla rendita AVS. Una negligenza non è

ravvisabile, perciò la sua buona fede deve essere tutelata.

Di conseguenza, la decisione impugnata

deve essere annullata ed il ricorso accolto, con rinvio degli atti alla Cassa

di compensazione, affinché proceda ad esaminare l'altra condizione, cumulativa,

per potere concedere all'assicurato il condono delle prestazioni da restituire.

L'amministrazione analizzerà quindi, attenendosi ai criteri esposti dall'art. 5

OPGA, se la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA sia data in

specie ed emanerà una nuova decisione sulla domanda di condono dell'assicurato.

Malgrado sia vincente in causa, poiché

non è patrocinato da un legale il ricorrente non ha diritto alle ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione,

affinché esamini la condizione della grave difficoltà ai sensi dell'art. 25

cpv. 1 LPGA e dell'art. 5 OPGA e si pronunci nuovamente sulla domanda di

condono del ricorrente.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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