30.2013.19
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14 agosto 2013Italiano22 min
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Numero d'incarto:
30.2013.19
Data decisione, Autorità:
14.08.2013, TCA
Titolo:
Domanda di condono accolta. Ricorrente era in buona fede: non aveva le conoscenze necessarie per capire che la sua rendita AVS doveva essere inferiore a quella percepita, perché in passato ha avuto dei buchi contributivi. I calcoli non sono di facile comprensione.Rinvio atti x esame grave difficoltà
BUONA FEDE
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
CONDONO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 25 LPGA
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 70bis OAVS
art. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.19
TB
Lugano
14 agosto
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 aprile/24
maggio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 aprile
2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1945, dall'ottobre 2010 beneficia di una rendita AVS ammontante,
per quell'anno, a Fr. 1'972.-, mentre a Fr. 2'006.- per gli anni 2011 e 2012 (docc.
A5 e A6) ed a Fr. 2'023.- per il corrente anno.
B. Il
15 febbraio 2013 la Cassa CO 1 ha emesso una decisione di restituzione di Fr.
58'106.- per prestazioni indebitamente riscosse dal 1° ottobre 2010 al 28
febbraio 2013 (doc. A7), una decisione che fissa in Fr. 49'011.- il nuovo importo
della rendita AVS per il medesimo periodo (doc. A8) ed una decisione di compensazione
di Fr. 9'095.- (doc. A3).
C. Contro
la decisione che ha fatto ordine all'assicurato di versare entro il 20 marzo 2013 l'importo di Fr. 9'095.- a seguito del ricalcolo del suo diritto alla rendita di vecchiaia stante
una diminuzione dei contributi versati per gli anni 2004-2009, l'interessato ha formulato opposizione, lamentando di avere ricevuto questa somma in assoluta
buona fede, non riuscendo a capire granché del calcolo della sua rendita. Comunque,
un eventuale rimborso sarebbe di difficile realizzazione stante le sue difficoltà
finanziarie, perciò ha chiesto il condono della somma dovuta (doc. A2).
D. Con
decisione del 14 marzo 2013 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda
di condono dell'11 marzo 2013 dell'assicurato, affermando che quest'ultimo
avrebbe dovuto rendersi conto che una riduzione dei contributi versati tra il
2003 ed il 2009 avrebbe avuto una ripercussione sul suo diritto alla rendita
AVS, motivo per cui non ha riconosciuto la buona fede.
E. Il
24 aprile 2013 (doc. V/2) l'amministrazione ha emanato una decisione su opposizione,
che ha respinto l'opposizione dell'11 aprile 2013 (doc. V/3) e ha confermato il
rifiuto del condono.
La Cassa di
compensazione ha spiegato che, poiché sono state apportate delle rettifiche sul
conto individuale dell'assicurato per gli anni dal 2004 al 2009, il diritto
alla rendita di vecchiaia ordinaria è stato ricalcolato. A seguito di ciò la
Cassa ha emesso la decisione del 15 febbraio 2013 che ha diminuito l'importo
della rendita di spettanza dell'assicurato, siccome calcolata su una durata
contributiva di 34 anni e 9 mesi (scala di rendita parziale 34) e quindi, in
pari data, ha fissato in Fr. 9'095.- l'importo da restituire. Secondo
l'amministrazione, questa riduzione del diritto alla rendita è dovuta al fatto
che sono stati stralciati i redditi quale persona con attività indipendente
riferiti al periodo 2004-2009, giacché su questi redditi l'assicurato non ha
pagato i contributi richiesti. L'avviata procedura d'incasso è sfociata in
attestati di carenza beni e neppure la possibilità di compensare i crediti con
la rendita AVS ha dato esito favorevole, altrimenti sarebbe stato violato il
suo minimo vitale LEF. Non potendo più recuperare questi contributi, la Cassa
ha stralciato i relativi redditi dal conto individuale dell'interessato, ciò
che ha avuto delle ripercussioni sul suo diritto alla rendita AVS. D'avviso
dell'amministrazione, all'opponente doveva essere noto che il mancato versamento
di contributi, che costituisce una grave negligenza, avrebbe potuto incidere sull'ammontare
delle prestazioni erogate, in futuro, dalla Cassa. Non è quindi data la buona
fede, senza che occorra verificare anche il requisito della grave difficoltà.
F. Il
24 maggio 2013 (doc. I) RI 1 ha spedito al Tribunale l'opposizione dell'11
aprile 2011 inviata alla Cassa di compensazione che, dopo i necessari
chiarimenti effettuati presso l'amministrazione (docc. II-V), il TCA ha ritenuto
quale ricorso.
Tuttavia, il 21 maggio
2013 (doc. IX) l'assicurato aveva (già) interposto un regolare ricorso contro
la decisione della Cassa di compensazione che gli chiedeva la restituzione di
Fr. 9'095.-.
A causa di un disguido
interno a livello amministrativo, il Tribunale non l'ha inizialmente ritenuto
quale ricorso, circostanza che ha poi chiarito con lo scritto del 18 giugno
2013 (doc. XII) alle parti.
Nel merito, il
ricorrente ha evidenziato di avere richiesto nel marzo 2010 la rendita di
vecchiaia e di avere ricevuto, tre mesi dopo, una lettera con cui gli si
comunicava che il suo diritto ammontava a Fr. 1'972.-. Poi, nel febbraio 2013
la Cassa ha rivisto i calcoli e, a seguito di un errore, ora gli chiede la
restituzione di Fr. 9'095.-. L'assicurato ha osservato di avere innanzitutto
invocato la sua buona fede, giacché l'ammontare della sua rendita è stato calcolato
da funzionari preposti a questo compito. In un secondo tempo, egli ha
evidenziato le sue difficoltà economiche a restituire la somma richiesta, stante
l'obbligo di fare fronte, con una rendita AVS di (ora) Fr. 1'707.- mensili, ad
una pigione di Fr. 1'350.- al mese ed a premi di Cassa malati pari a circa Fr.
500.- al mese.
L'insorgente ha infine
contestato di essere stato negligente, come affermato dalla Cassa. Semmai, invece,
una tale negligenza può essere rivolta ai funzionari amministrativi che si sono
occupati del calcolo della sua rendita visto che, a causa di un loro errore,
spetta a lui, ora, dovere restituire dei soldi versati in più.
G. Nella
risposta del 6 giugno 2013 (doc. VII) la Cassa si è riconfermata nella propria
decisione, proponendo di respingere la domanda di condono non essendo stati apportati
nuovi elementi.
Il 17 giugno 2013
(doc. XIII) il ricorrente ha confermato di avere avuto delle difficoltà
finanziarie in passato, tanto da non avere potuto versare i contributi e quindi
Fatti
i relativi redditi per gli anni 2004-2009 sono stati stralciati dal suo conto.
Al momento in cui ha chiesto la rendita AVS e quando gli è stata versata, egli
era al corrente che questo buco contributivo avrebbe comportato una diminuzione
dell'importo della rendita di sua spettanza. Ad ogni buon conto, quando ha
ricevuto la comunicazione dell'ammontare del suo diritto, l'assicurato ha
sempre ritenuto che le prestazioni calcolate dalla Cassa corrispondessero
all'effettivo ammontare che gli spettava e che questo importo teneva comunque conto
degli scoperti che l'amministrazione doveva conoscere.
Infine, poiché l'attuale
rendita di Fr. 1'707.- deve permettere, da sola, all'assicurato ed a sua moglie
di fare fronte alle spese quotidiane, la restituzione di Fr. 9'095.- non è
realizzabile.
La Cassa si è
riconfermata nella decisione impugnata (doc. XV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se sono date le condizioni per poter
ottenere il condono della somma complessiva di Fr. 9'095.- che l'insorgente ha
percepito quale rendita ordinaria di vecchiaia dal 1° ottobre 2010 al 28 febbraio
2013.
Non contestato è l'obbligo
di restituzione, la cui decisione formale del 15 febbraio 2013 è cresciuta in
giudicato (doc. XIII: "Attualmente quindi mi trovo a dover far fronte
alle spese quotidiane con una rendita ricalcolata al ribasso di ca. fr. 300.-, cosa
che non è mia intenzione mettere in discussione (…)").
3.
Secondo
l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione sia stabilito
mediante decisione formale soggetta ad impugnativa in quanto tale e l'art. 3
cpv. 2 OPGA indica che nella decisione di restituzione l'assicuratore segnala all'assicurato la
possibilità di chiedere il condono. L'assicuratore può decidere di rinunciare alla restituzione se sono
manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA).
Secondo l'art. 4 cpv.
1.
OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà
è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4
cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta, motivata e corredata
dei necessari giustificativi, che deve essere inoltrata entro 30 giorni dal
momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4
cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, il condono è pronunciato mediante
decisione.
4.
Affinché
sia concesso il condono è quindi necessario che siano cumulativamente adempiuti
i seguenti presupposti (DTF 126 V 48 cons. 3c; SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313;
SVR 1995 AHV Nr. 61 pag. 182 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; Kieser, ATSG-Kommentar,
2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 28 ad art. 25):
- l'interessato
o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in
buona fede, e
- la restituzione lo
metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere
troppo grave (DTF 122 V 140 cons. 3b).
Se una sola delle due
condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
5.
In
ambito di condono, relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue
la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa, dalla questione di sapere
se, nelle circostanze concrete, l'interessato poteva invocare la buona fede o
avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere
l'errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità
commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione
esigibile è di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p. 49, 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 p. 21;
Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481).
Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi
esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione
dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili
a comportamento doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV
Nr. 13 p. 49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo.
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione
gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la
stessa è stata determinata da sua negligenza. In base all'interpretazione
dell'Alta Corte, il solo fatto che la persona assicurata ignorasse, al momento
della loro percezione, di non avere diritto alle prestazioni ottenute non è
ancora sufficiente per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede,
in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i
fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione
dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento
doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, la persona assicurata può invocare
la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una
lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o
di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid.
2b; cfr. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c
pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede
intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere
il vizio giuridico esistente.
6.
Il
requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla
situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere
valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito
concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Per l'art. 5 cpv. 1
OPGA, la grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC. L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica
quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute:
il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci. Il cpv.
3.
dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza. L'art.
5.
cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del
capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i
coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una
rendita per figli dell'AVS e dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della
decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad
esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione
economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione
impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per
ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito,
sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die
Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
7.
Nel caso in esame la condizione della buona fede è stata negata
dall'amministrazione, che ha
sostenuto che l'assicurato sapesse che il fatto di non avere versato contributi
durante alcuni anni avrebbe potuto mettere in discussione l'ammontare delle
prestazioni erogate in futuro dalla Cassa. Di conseguenza, l'assicurato non
sarebbe (stato) in buona fede quando ha percepito, dal 1° ottobre 2010 al 28
febbraio 2013, la rendita AVS nella misura di Fr. 1'972.- al mese fino a fine anno,
di Fr. 2'006.- nel 2011 e nel 2012 e di Fr. 2'023.- nel corrente anno.
Il ricorrente ha
invece osservato di essere (stato) in buona fede, nella misura in cui era a
conoscenza che l'impossibilità, in passato, di versare tutti i contributi
richiesti avrebbe comportato una diminuzione della sua rendita di vecchiaia.
Tuttavia, quando nel 2010 ha ricevuto le prestazioni in questione ha ritenuto
che esse corrispondessero all'effettivo ammontare che gli spettava. Egli ha
"sempre creduto che gli scoperti presso la Cassa CO 1 fossero
conosciuti e presi in considerazione per i calcoli delle prestazioni e che non
spettasse a me renderne attenti gli uffici interessati." (doc. XIII).
Visto, poi, che il calcolo è stato effettuato da funzionari competenti ed
addetti a tale compito, non v'era motivo di dubitare dell'importo che era stato
fissato quale rendita.
8.
Per
l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono
collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione
sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).
Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre,
l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione
sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente
organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi
persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti
per l'erogazione di prestazioni hanno subito modifiche.
Infine, l'art. 70bis cpv. 1 OAVS
prevede che l'avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se è il
caso, la terza persona o l'autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno
per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento
importante nelle condizioni personali o nel grado della grande invalidità. Ove occorra, la cassa di compensazione trasmette gli avvisi all'ufficio
AI (art. 70bis cpv. 2 OAVS).
9.
In
concreto, dagli atti risulta che dapprima nel 2008 (doc 102) e poi nel marzo
2010.
(doc. 73), l'insorgente ha chiesto alla Cassa di compensazione di eseguire
il calcolo della sua rendita futura di vecchiaia, fornendo tutti i necessari
dati allo scopo.
Sulla scorta dei calcoli eseguiti
(docc. 60-72), il 4 marzo 2010 (doc. 59) l'amministrazione ha informato
l'assicurato che l'importo di sua spettanza sarebbe ammontato a Fr. 1'955.-,
mentre con il raggiungimento dell'età pensionabile della moglie nel 2015 tale
diritto sarebbe ammontato a Fr. 1'615.- per lui ed a Fr. 1'614.- per lei: la
scala di rendita era la 41 per il futuro pensionato (doc. 70), mentre la 44 per
il suo coniuge (doc. 71).
Il 1° aprile 2010 (doc. 48) RI 1 ha
quindi richiesto una rendita di vecchiaia e la Cassa di compensazione, eseguiti
nuovamente i calcoli di rito (docc. 39-47), l'ha fissata con decisione del 22 luglio
2010.
(doc. 35) in Fr. 1'972.- mensili a decorrere dal 1° ottobre 2010, stante
una durata contributiva computata di 40 anni e 5 mesi, una scala di rendita
parziale 41, nonché un reddito annuo medio determinante di Fr. 69'768.-.
In seguito, dal controllo del Conto
Individuale è tuttavia emerso che mentre esercitava un'attività indipendente, l'interessato
non ha versato i contributi allora fatturati per gli anni 2004-2009, ciò che ha
comportato che i redditi aziendali inizialmente accreditati sul suo CI (docc.
27-31) sono stati stornati (doc. 29). Di conseguenza, i redditi conseguiti
durante quegli anni non dovevano servire per calcolare il reddito annuo
medio rispettivamente gli anni di contribuzione e quindi non dovevano rientrare
nella determinazione dell'importo della rendita di vecchiaia a cui aveva
diritto al momento del pensionamento.
Accortasi di questo errore,
l'amministrazione ha ricalcolato il diritto alla rendita AVS dell'assicurato,
giungendo a ritenere 34 anni e 9 mesi di contribuzione per l'interessato e 37 anni
per la moglie, oltre ad un reddito annuo medio determinante di Fr. 74'412.- nel
2013.
(docc. 20-26).
Di conseguenza, applicando la scala
parziale 34, nel 2010 l'importo della rendita di vecchiaia di diritto era di
Fr. 1'663.-, dal 1° gennaio 2011 di Fr. 1'692.- e dal 2013 di Fr. 1'707.- (doc.
20).
Queste conclusioni sono state riportate
nella decisione di prestazione di rendita AVS datata 15 febbraio 2013 (doc. A8)
e hanno fatto scaturire la decisione di restituzione delle prestazioni percepite
indebitamente in eccesso dal ricorrente.
10.
In
tali circostanze, d'avviso del Tribunale, non è possibile imputare al
ricorrente una violazione della sua buona fede. Come egli ha evidenziato,
infatti, la Cassa di compensazione era al corrente che l'assicurato, in
passato, non aveva fatto fronte ai suoi obblighi contributivi, perciò sapeva -
o comunque doveva sapere - che v'erano dei buchi contributivi.
L'amministrazione stessa, nella
decisione su opposizione, ha spiegato i motivi per cui i redditi quale persona
esercitante un'attività lucrativa indipendente riferiti agli anni 2004-2009 sono
stati stralciati dal conto individuale dell'assicurato. La Cassa sapeva (evidentemente)
che v'era stata una lacuna contributiva, lacuna che aveva tentato di colmare
dapprima escutendo l'assicurato debitore, poi provando a compensare la rendita
AVS con i contributi dovuti in virtù dell'art. 20 cpv. 2 LAVS, ma senza esito.
Dal canto suo, il ricorrente ha
riconosciuto che sapeva che la circostanza di non avere potuto, a suo tempo,
pagare i contributi dovuti sul reddito aziendale conseguito quale persona
esercitante un'attività lucrativa indipendente avrebbe in futuro comportato una
diminuzione dell'importo della sua rendita AVS.
Tuttavia, d'avviso del TCA, non gli si
può certo fare una colpa se non ha reagito quando la Cassa gli ha comunicato,
il 22 luglio 2010, che dal 1° ottobre 2010 la rendita ordinaria semplice di
vecchiaia sarebbe ammontata a Fr. 1'972.- al mese.
Infatti, non si vede come egli avrebbe
potuto, adottando tutta la diligenza richiesta, capire che, in realtà, il suo
diritto sarebbe stato inferiore a causa dei citati buchi contributivi, anche
perché il foglio di calcolo presente agli atti è un documento interno dell'amministrazione
e non viene, generalmente, trasmesso agli assicurati. Peraltro, questi calcoli
non sono di facile comprensione e lettura, specialmente da parte di un
assicurato non certo avvezzo a tali procedure e calcoli.
Non va poi dimenticato che dal calcolo
previsionale richiesto dall'assicurato nel marzo 2010 è emerso che la sua
futura rendita di vecchiaia sarebbe ammontata, dal 1° ottobre 2010, a Fr. 1'955.- mensili e quindi tale importo equivaleva, in sostanza, a quello comunicatogli
qualche mese dopo con la decisione del 22 luglio 2010 (Fr. 1'972.-).
Inoltre, con lo scritto del 4 marzo
2010.
(doc. 59) la Cassa ha informato l'interessato che "Per il calcolo
della sua futura rendita di vecchiaia si è tenuto conto in primo luogo dei
documenti a nostra disposizione e delle indicazioni da lei fornite." e
che l'importo che ne è derivato ammontava a Fr. 1'955.- al mese, ma che con l'entrata
in AVS anche della moglie la sua rendita sarebbe stata di Fr. 1'615.-, mentre
quella del coniuge di Fr. 1'614.- al mese.
Stante questa affermazione, l'assicurato
poteva dunque presumere che i contributi che non ha potuto pagare per gli anni
2004-2009 fossero già stati presi in considerazione dall'amministrazione nell'ambito
del calcolo del suo diritto alla rendita.
In merito alla decisione che ha fissato
in Fr. 1'972.- la rendita AVS, va rilevato che essa menziona che la durata
contributiva computata era di 40 anni e 5 mesi e che, pertanto, la scala di
rendite applicata era la 41, quindi una scala parziale, visto che per gli anni
contributivi completi del periodo è applicabile la scala di rendita 44.
Con questa indicazione il ricorrente poteva
(e doveva) capire e ritenere che egli non aveva contribuito integralmente
durante la sua vita lavorativa e che quindi non gli si poteva applicare la scala
massima 44, bensì la scala parziale 41. Ed in effetti così è stato e, pertanto,
l'interessato poteva presumere che la Cassa ne avesse già tenuto conto prima di
giungere alla fissazione definitiva della sua rendita di vecchiaia, senza
necessità di avvisarla.
Questa circostanza, secondo il TCA, porta
ad escludere che all'assicurato si possa rimproverare di non essere stato in
buona fede riguardo al calcolo del suo diritto alla rendita di vecchiaia e nel
non avere comunicato alla Cassa di compensazione che egli ha avuto delle lacune
contributive e che quindi l'importo di Fr. 1'972.- stabilito nel 2010 fosse
eccessivo e andasse ricalcolato.
Da quanto precede discende dunque che
alcun rimprovero può essere mosso nei confronti del ricorrente nella procedura
di fissazione del suo diritto alla rendita AVS. Una negligenza non è
ravvisabile, perciò la sua buona fede deve essere tutelata.
Di conseguenza, la decisione impugnata
deve essere annullata ed il ricorso accolto, con rinvio degli atti alla Cassa
di compensazione, affinché proceda ad esaminare l'altra condizione, cumulativa,
per potere concedere all'assicurato il condono delle prestazioni da restituire.
L'amministrazione analizzerà quindi, attenendosi ai criteri esposti dall'art. 5
OPGA, se la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA sia data in
specie ed emanerà una nuova decisione sulla domanda di condono dell'assicurato.
Malgrado sia vincente in causa, poiché
non è patrocinato da un legale il ricorrente non ha diritto alle ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione,
affinché esamini la condizione della grave difficoltà ai sensi dell'art. 25
cpv. 1 LPGA e dell'art. 5 OPGA e si pronunci nuovamente sulla domanda di
condono del ricorrente.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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