Lexipedia

Decisione

30.2013.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 settembre 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I

ricorrenti contestano la dipendenza economica di RI 2 nei confronti della

società, evidenziano che la ditta individuale di quest’ultimo ha svolto

numerose attività anche per altri committenti e sottolineano che sui salari

ripresi dalla Cassa sono già stati pagati i contributi AVS sul reddito da

indipendente conseguito da RI 2. Quest’ultimo organizza, per il tramite della

sua dita individuale, da 15 anni, un’esposizione di auto a __________.

Dal

2009 ha chiuso la “partita IVA” della ditta individuale poiché i clienti non

volevano rinunciare alla detrazione dell’imposta. Per cui le fatture sono state

effettuate per il tramite della società ricorrente. I rapporti con i garage

vengono tuttavia conclusi dalla ditta individuale.

I

ricorrenti sostengono che, semmai, la Cassa avrebbe dovuto effettuare il

calcolo sulla base di due mesi lavorativi a partire dal 2010, come esposto e

dimostrato in precedenza. Essi evidenziano che il veicolo e lo stabile della

ditta sono di proprietà di RI 2, ma vengono utilizzati anche dalla società.

L’interessato

lavora anche quale indipendente per __________ da oltre 28 anni e non è mai

stato ritenuto dipendente.

Per

evitare future controversie, gli interessati hanno iniziato le procedure

amministrative per cessare l’attività della Sagl.

C. Con

risposta del 17 giugno 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. III).

D. Il

26 giugno 2013 gli insorgenti hanno prodotto ulteriori prove, evidenziando che

nel 2010 e nel 2011 la società ha pagato per errore il premio LAinf al

ricorrente. Il veicolo, inoltre, è usato privatamente e pagato a tale scopo fr.

4'000 all’anno. Per i ricorrenti una prova definitiva del rischio economico

incorso da RI 2 lo si evince dalla circostanza che la società non ha la

possibilità di pagare i contributi dovuti, ossia fr. 26'325.50, e l’interessato

dovrà utilizzare le sue economie per liquidare il debito ed evitare il processo

di fallimento. Con la cessazione dell’attività della Sagl la Cassa non avrà più

dubbi circa l’indipendenza di RI 2 (doc. V).

E. Il

4 luglio 2013 la Cassa si è riconfermata nella sua risposta di causa

evidenziando che RI 2, socio e gerente della RI 1, ha fatturato nel 2009 e nel

2010 la gran parte e nel 2011 la totalità della sua cifra d’affari (doc. VII).

F. Il

17 luglio 2013 i ricorrenti hanno prodotto ulteriori prove (doc. XI). La Cassa

non si è ulteriormente espressa (doc. XII).

in

diritto

in

ordine

1.La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

nel

merito

2.

Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1

LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono

calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa

dipendente e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv.

2.

LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9.

cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a

LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede

che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio

di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,

la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato

a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi

per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare,

insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo

statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

3.

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige

la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza

dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF

122.

V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161

consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere

quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18

settembre 2000).

4.

Secondo

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di

una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego

di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono

adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture

sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,

in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro

personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in

caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di

questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di

un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/

Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

5.

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la

qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto

puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta

personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale

dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività

lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

6. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare

che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio

della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,

è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché

sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto

ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale

e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente.

Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di

dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti

e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio

2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine

vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere

conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse

attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro

(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo

mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per

diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,

in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161

consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

7. In

concreto RI 2 è titolare di una ditta individuale, la “__________”, iscritta

dal __________ presso il registro di commercio del Canton __________. Scopo

dell’attività è __________” (doc. V).

L’interessato

è affiliato quale indipendente presso la Cassa convenuta ed organizza da oltre

15 anni un’esposizione di automobili nel Canton __________. Egli inoltre

collabora con __________ ed esegue ulteriori lavori per altre società (cfr.

doc. B3).

Per

gli anni dal 2008 al 2011 la Cassa ha emanato 3 distinte decisioni formali,

cresciute in giudicato, tramite le quali ha fissato i contributi dovuti da RI 2

nel corso dei rispettivi anni. Per il 2008 il reddito aziendale ammontava a fr.

86'602, per il 2009 a fr. 71'602 e per il 2010 a fr. 54'516 (cfr. doc. V/4A, V/4B e V/4C). Per gli anni seguenti l’interessato ha pagato degli

acconti, ma i contributi non sono ancora stati fissati definitivamente.

La

Cassa non contesta che il reddito sui quali sono già stati fissati e pagati i

contributi come indipendente, fanno parte del reddito ripreso con la decisione

impugnata per il lavoro svolto in favore della società ricorrente. Tant’è che

la base principale della motivazione del provvedimento amministrativo consiste proprio

nel sostenere che gran parte del reddito conseguito quale indipendente lo è

grazie al lavoro svolto per la RI 1.

A

questo proposito va rammentato che, nella sua più recente giurisprudenza, il TF

ha rilevato che nel settore dei servizi, di cui fa parte l’attività del

ricorrente, ai fini della qualifica dello statuto lavorativo, l’accento va

posto sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello

del rischio aziendale (cfr., ad esempio, la sentenza 9C_930/2012 del 6

giugno 2013 al consid. 6.2: “Nach der Rechtsprechung ist

das Unternehmerrisiko nicht allein entscheidend dafür, ob von unselbständiger

oder selbständiger Erwerbstätigkeit auszugehen ist. Von Bedeutung ist

grundsätzlich die Gesamtheit der Umstände des konkreten Falles, insbesondere

Art und Umfang der wirtschaftlichen und arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit

vom Auftrag- oder Arbeitgeber. Dieser Gesichtspunkt kann insbesondere dort, wo

die in Frage stehende Tätigkeit keine erheblichen Investitionen etwa in die

Infrastruktur oder personellen Mittel erfordert, zugunsten unselbständiger

Erwerbstätigkeit sprechen (SVR 2011 AHV Nr. 11 S. 33,9C_946/2009 E. 5.1). Bei

Tätigkeiten im Bereich der Dienstleistungen, die ihrer Natur nach nicht

notwendigerweise bedeutende Investitionen erfordern, kommt der

arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit gegenüber dem Investitionsrisiko erhöhtes

Gewicht zu, wie die Ausgleichskasse richtig vorbringt (unter Hinweis auf das

Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 2.2; vgl. auch die hier erwähnten

Präjudizien sowie SVR 2012 AHV Nr. 10 S. 37,9C_799/2011 E. 5.5 und 5.6)“;

cfr. anche sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008 al consid. 4.2: “[…] Bei

den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen. Dass

dabei nur geringe Investitionen - insbesondere für Inserate und den

Internetauftritt - anfallen, schliesst eine selbständige Erwerbstätigkeit nicht

aus (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 30/99 vom 14. August 2000 E. 6b

[AHI 2001 S. 58 ff.]). Ob der Abschluss von Versicherungen ein relevantes

Kriterium für die Beurteilung des Unternehmerrisikos darstellt, kann offen

bleiben, da in Anbetracht des von der Vorinstanz verbindlich festgestellten

Sachverhaltes der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht

beizumessen ist“).

In

tali casi per l’Alta Corte, determinante è la questione di sapere se la perdita

di un cliente è assimilabile alla perdita di un posto di lavoro oppure se la

persona assicurata effettua regolarmente ed in maniera mirata un’attività di

acquisizione di clientela che le permette di aumentare il numero di committenti

come un piccolo imprenditore (cfr. sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008,

consid. 4.2: “[…] In welchem Ausmass dies

tatsächlich der Fall ist resp. wie sich dies auf die Zusammensetzung des

Kundenkreises auswirkt, ist im konkreten Fall ausschlaggebend für die

Beantwortung der Frage, ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen

Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen

eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer

Arbeitnehmerin eintritt oder ob die Beschwerdegegnerin sich über eine

regelmässige und zielgerichtete Akquisitionstätigkeit auszuweisen vermag,

welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, wie sie eine

Kleinstunternehmerin üblicherweise hat“).

Alla

luce della citata giurisprudenza, per i motivi che seguono, RI 2 va considerato

indipendente per il 2008, mentre per gli anni dal 2009 al 2011 deve essere affiliato

come dipendente della società interessata.

Nel

2008, con la sua attività in favore della RI 1, l’insorgente ha conseguito solo

un importo di fr. 5'000, a fronte di un reddito complessivo da attività

indipendente, su cui sono già stati pagati i contributi, di fr. 86'602 (doc. V/4).

Non

essendoci alcuna dipendenza economica e non essendoci, per quell’anno,

ulteriori indizi in favore di un’attività dipendente, la ripresa del 2008 non

può essere confermata.

Del

resto, la stessa amministrazione, nelle sue osservazioni del 4 luglio 2013,

rileva che il ricorrente ha fatturato alla società gran parte o la totalità

della sua cifra d’affari negli anni dal 2009 al 2011, restando silente circa il

2008 (doc. VII).

Diversa

la situazione per il 2009 e soprattutto per il 2010 ed il 2011.

Nel

2009 l’interessato ha percepito dalla ricorrente un importo di fr. 54'500,

mentre i contributi per quell’anno sono stati calcolati su un reddito aziendale

totale di fr. 71'602, pari ad una percentuale del 76%, nel 2010 RI 2 ha

incassato fr. 49'317 per un reddito aziendale soggetto a contribuzione di fr.

54'516, ossia oltre il 90%, mentre nel 2011 ha percepito fr. 54'867 su un reddito aziendale, non ancora fissato, di fr. 65'265.35 (cfr. doc. B2), ossia l’84%.

Ne

segue che se l’interessato non avesse ottenuto alcuna commessa dalla società

ricorrente, si sarebbe trovato nella stessa situazione di un dipendente che

perde il proprio posto di lavoro.

Circa

la dipendenza dalla medesima società, non va poi dimenticato che RI 2, insieme

a sua moglie, ne è socio e gerente (allegato doc. 4). Il fatto che poi il 12

maggio 2011 abbia delegato alla moglie la possibilità di sottoscrivere “il

trasferimento dell’incarico della gerenza nonché ad assumere, autonomamente e

con poteri decisionali, tutte le incombenze necessarie allo svolgimento

dell’incarico”, non è un motivo per decidere diversamente.

Non

può essergli d’aiuto neppure il contratto che ha concluso con la società dove

figura che lui stesso si assume tutti gli oneri contributivi (doc. V/1). Il TF

ha già avuto modo di stabilire che gli accordi, le

dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del

contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in

materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti

un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03

dell'11 marzo 2005; sentenza H

31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid.

6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die

Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie

auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet,

insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die

beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger

Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").

Infine,

seppur non decisiva, vi è pure la circostanza che nel 2010 e nel 2011 la RI 1

ha pagato i premi dell’assicurazione contro gli infortuni dell’interessato. Il

fatto che, in sede di ricorso, solo in seguito al rilievo dell’amministrazione,

sia stato precisato che la registrazione verrà corretta nella contabilità del

2012 (doc. V/3), non è rilevante (cfr., a proposito della “dichiarazione

della prima ora”: A. Maurer, Schweizerisches Unfall

versicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n.

28, secondo cui, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche; cfr. anche DTF 121 V 47 consid.

2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546; cfr.

STFA del 3 gennaio 2000, U 236/98 e del 18 luglio 2001, U 430/00; DTF 121 V 47

consid. 2a, 208 consid. 6b).

Alla

luce di quanto sopra esposto l’affiliazione di RI 2 come dipendente della RI 1

è corretta per gli anni dal 2009 al 2011, mentre va annullata per il 2008.

Va

ora esaminato se l’amministrazione poteva modificare lo statuto del ricorrente

a titolo retroattivo.

8. Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che il cambiamento dello statuto

contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati

oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo possibile quando

siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si

tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto

per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata

liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se

la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle

quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non

ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già

considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati

i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto

contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da

decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc,

Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183

seg., in particolare n. 127 pag. 185).

Va

inoltre rammentato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:

" Dans l'intérêt de

la sécurité du droit, il faut toutefois prendre garde à

ce que les caisses de

compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en force portant sur

des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute

erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu; (…)"

Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se

l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o

nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il

cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,

contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso

all'autorità di ricorso.

Va

qui rammentato che una decisione è manifestamente errata quando non vi è alcun

dubbio che la decisione era sbagliata, ossia quando era possibile concludere

unicamente in tal senso (sentenza H 97/03 del 10 settembre 2003: “(…) wenn

kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit -

möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar

ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw.

1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass

präsentierte“).

Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle

decisioni amministrative.

Per

analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o

nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente

(cfr. DTF 126 V 42).

9. In

concreto la Cassa ha già stabilito, con decisioni formali cresciute in

giudicato, i contributi dovuti nel 2008, nel 2009 e nel 2010 da RI 2 come

indipendente (doc. V/4A; V/4B; doc. V/4C).

Per

il 2008 l’insorgente va considerato indipendente, per cui la questione del

riesame o della revisione della decisione non si pone.

Per

il 2011, in assenza di una decisione definitiva di fissazione dei contributi,

la Cassa poteva, come ha fatto, esaminare liberamente la questione dello

statuto lavorativo del ricorrente.

La

qualifica di dipendente va pertanto confermata (cfr. consid. 7).

Per

contro, circa il 2009 ed il 2010, in presenza di decisioni di fissazione dei

contributi cresciute in giudicato e ritenuto come l’insorgente avesse

espressamente rilevato di aver già pagato i contributi nella sua qualità di

indipendente, l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare se nel caso di specie fossero

dati i presupposti per un riesame od una revisione delle decisioni.

Malgrado

questo TCA, in numerose sentenze, abbia più volte indicato come procedere in

caso di modifica dello statuto contributivo a titolo retroattivo (cfr., fra le

tante: sentenza 30.2012.12 dell’8 ottobre 2012, consid. 2.12), la Cassa né in

sede di decisione formale, né in sede di decisione su opposizione, e neppure

con la risposta di causa, ha esaminato se in concreto trovano applicazione le

norme sulla revisione o sul riesame della decisione, ma ha affermato che “procederà,

conformemente alle disposizioni vigenti, alla restituzione di quanto pagato a

torto (…)”.

Siccome

la questione non è stata oggetto di esame nelle decisioni emanate dalla Cassa e

ritenuto che neppure con la risposta di causa l’amministrazione si è espressa

in merito, questo TCA non può decidere senza garantire alla parte ricorrente il

diritto di essere sentita anche su questo argomento.

Con

sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, in ambito di assicurazione sociale contro le malattie, il TF ha avuto modo di affermare:

"

(…)

7.3 Per parte sua, il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.)

comprende segnatamente il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi

pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua

situazione giuridica (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148). Se il diritto di essere sentito prima della decisione si

applica di principio senza restrizioni per le questioni di fatto, in materia di

apprezzamento giuridico esso è limitato ai casi in cui l'autorità intende

motivare la sua decisione con una norma o con una argomentazione giuridica che

non erano state evocate nella precedente procedura e di cui le parti non

potevano supporne la pertinenza (DTF 130 III 35 consid. 5 pag. 39; 128 V

272 consid. 5b/bb pag. 278; 124 I 49 consid. 2c pag. 52; 115 Ia 94 consid. 1b

pag. 96 e le sentenze ivi citate).

(…)

7.7 E comunque, tenuto anche conto

della delicatezza e della complessità della materia, anziché dichiarare

direttamente inequivalente la copertura offerta dall'assicuratore di X.________

per il fatto che il piano complementare non interverrebbe per alcuni tipi di

prestazioni (segnatamente per il rimborso dei farmaci), i giudici cantonali avrebbero

quantomeno dovuto dare la possibilità al ricorrente (se non addirittura anche

all'assicuratore coinvolto) di esprimersi e di confrontarsi su questi aspetti

particolari, che fin lì non erano stati oggetto né di discussione né tanto meno

di disamina. Considerati l'estensione di un sistema di assicurazione contro

le malattie e il tenore degli accertamenti compiuti fino a quel momento dalla

Corte cantonale, che aveva piuttosto incentrato il proprio esame sulla

questione della limitazione massima (regolamentare) a fr. 35'000.- del credito

per le prestazioni complementari, il ricorrente non poteva ragionevolmente

prevedere l'argomentazione, fin lì nemmeno specificatamente evocata

dall'amministrazione, sulla quale l'autorità giudiziaria di primo grado avrebbe

poi fondato il proprio giudizio. Né egli poteva o doveva, in tali

circostanze, preventivamente informarsi sull'eventuale esistenza - da lui

apparentemente appresa solo a seguito della pronuncia impugnata - di una prassi

dell'assicuratore di X.________ in merito all'applicazione del piano

complementare anche per il rimborso di alcuni farmaci. Agendo come ha fatto,

la Corte cantonale non ha garantito nelle debite forme all'interessato il

diritto di esprimersi che lo avrebbe dovuto tutelare dalla ricezione di una

decisione che può, alla luce delle particolari circostanze del caso, definirsi

imprevedibile (sulla funzione ammonitrice ["Warnfunktion"] del

diritto di esprimersi cfr. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch

auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag.

259; cfr. pure sentenza 1A.119/2004 del 6 luglio 2004 consid. 3.3 in fine).

7.8 Visto quanto precede e

contrariamente a quanto (implicitamente) ritenuto dall'autorità giudiziaria

cantonale e dall'amministrazione, non è dunque possibile - allo stadio attuale

e sulla base degli elementi agli atti - statuire con la necessaria

attendibilità (cfr. sentenza citata 8C_364/2007 consid. 5.1) sulla equivalenza,

con la LAMal, della copertura dell'assicuratore di X.________ per le cure in

Svizzera. A tale scopo la causa va pertanto rinviata all'istanza precedente -

che ha determinato il vizio procedurale - affinché, dopo concessione

alle parti del pieno diritto di esprimersi, completi l'istruttoria su quegli

aspetti da lei fin qui ritenuti decisivi per rifiutare l'esenzione dall'obbligo

assicurativo.” (sottolineature del redattore)

Non

va poi dimenticato che con sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, l’Alta

Corte, ha rammentato:

" 8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva

in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA,

secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per

analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa

ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento

asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro

insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,

non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio

indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da

lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema

cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]).” (sottolineatura del

redattore)

In

queste condizioni, annullata la ripresa per il 2008 e confermata quella per il

2011, per quanto concerne gli anni 2009 e 2010, l’incarto va rinviato

all’amministrazione affinché esamini se sono dati i presupposti per una

revisione o un riesame delle decisioni di fissazione dei contributi quale

indipendente di RI 2 e dunque se anche per quegli anni, oltre che nel 2011, l’interessato

va affiliato quale dipendente della RI 1.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è annullata, eccetto per l’anno 2011, e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché proceda conforme-mente ai considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster