30.2013.20
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
19 settembre 2013Italiano28 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2013.20
Data decisione, Autorità:
19.09.2013, TCA
Titolo:
Affiliazione come dipendente oppure come indipendente. Esame della fattispecie e rinvio degli atti all'amministrazione affinché esamini se era possibile una modifica dello statuto con effetto retroattivo in presenza di decisioni di fissazione dei contributi definitive (revisione o riesame)
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE INDIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
RICONSIDERAZIONE
art. 3 LAVS
art. 4 LAVS
art. 5 LAVS
art. 10 LPGA
art. 12 LPGA
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.20+21
cs
Lugano
19 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2013 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su opposizione del 6 maggio
2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. In
seguito alla revisione della società RI 1, iscritta a registro di commercio in
Ticino nel __________ (in precedenza iscritta nel Canton __________), per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, la Cassa CO 1 ha emesso una
tassazione d’ufficio tramite la quale ha ripreso l’importo complessivo di fr.
164'594, ritenendo quale salario determinante gli onorari percepiti da RI 2 in
quel periodo (fr. 5'000 nel 2008, fr. 54'500 nel 2009, fr. 49'722 nel 2010 e
fr. 55'322 nel 2011).
La
ripresa è stata confermata con la decisione su opposizione del 6 maggio 2013
(doc. A1).
B. RI
1 e RI 2 sono insorti al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
chiedendo di annullare l’affiliazione come dipendente (doc. I).
Fatti
I
ricorrenti contestano la dipendenza economica di RI 2 nei confronti della
società, evidenziano che la ditta individuale di quest’ultimo ha svolto
numerose attività anche per altri committenti e sottolineano che sui salari
ripresi dalla Cassa sono già stati pagati i contributi AVS sul reddito da
indipendente conseguito da RI 2. Quest’ultimo organizza, per il tramite della
sua dita individuale, da 15 anni, un’esposizione di auto a __________.
Dal
2009 ha chiuso la “partita IVA” della ditta individuale poiché i clienti non
volevano rinunciare alla detrazione dell’imposta. Per cui le fatture sono state
effettuate per il tramite della società ricorrente. I rapporti con i garage
vengono tuttavia conclusi dalla ditta individuale.
I
ricorrenti sostengono che, semmai, la Cassa avrebbe dovuto effettuare il
calcolo sulla base di due mesi lavorativi a partire dal 2010, come esposto e
dimostrato in precedenza. Essi evidenziano che il veicolo e lo stabile della
ditta sono di proprietà di RI 2, ma vengono utilizzati anche dalla società.
L’interessato
lavora anche quale indipendente per __________ da oltre 28 anni e non è mai
stato ritenuto dipendente.
Per
evitare future controversie, gli interessati hanno iniziato le procedure
amministrative per cessare l’attività della Sagl.
C. Con
risposta del 17 giugno 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
D. Il
26 giugno 2013 gli insorgenti hanno prodotto ulteriori prove, evidenziando che
nel 2010 e nel 2011 la società ha pagato per errore il premio LAinf al
ricorrente. Il veicolo, inoltre, è usato privatamente e pagato a tale scopo fr.
4'000 all’anno. Per i ricorrenti una prova definitiva del rischio economico
incorso da RI 2 lo si evince dalla circostanza che la società non ha la
possibilità di pagare i contributi dovuti, ossia fr. 26'325.50, e l’interessato
dovrà utilizzare le sue economie per liquidare il debito ed evitare il processo
di fallimento. Con la cessazione dell’attività della Sagl la Cassa non avrà più
dubbi circa l’indipendenza di RI 2 (doc. V).
E. Il
4 luglio 2013 la Cassa si è riconfermata nella sua risposta di causa
evidenziando che RI 2, socio e gerente della RI 1, ha fatturato nel 2009 e nel
2010 la gran parte e nel 2011 la totalità della sua cifra d’affari (doc. VII).
F. Il
17 luglio 2013 i ricorrenti hanno prodotto ulteriori prove (doc. XI). La Cassa
non si è ulteriormente espressa (doc. XII).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2.
LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9.
cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a
LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio
di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
3.
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige
la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF
122.
V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161
consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere
quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18
settembre 2000).
4.
Secondo
la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V
169.
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di
una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego
di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono
adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,
pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di
stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture
sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,
in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro
personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in
caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di
questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di
un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/
Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
5.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la
qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto
puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta
personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un
assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come
tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale
dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività
lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
6. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare
che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio
della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,
è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché
sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto
ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale
e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente.
Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di
dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti
e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio
2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine
vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere
conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse
attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro
(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo
mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per
diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,
in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161
consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza
H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
7. In
concreto RI 2 è titolare di una ditta individuale, la “__________”, iscritta
dal __________ presso il registro di commercio del Canton __________. Scopo
dell’attività è __________” (doc. V).
L’interessato
è affiliato quale indipendente presso la Cassa convenuta ed organizza da oltre
15 anni un’esposizione di automobili nel Canton __________. Egli inoltre
collabora con __________ ed esegue ulteriori lavori per altre società (cfr.
doc. B3).
Per
gli anni dal 2008 al 2011 la Cassa ha emanato 3 distinte decisioni formali,
cresciute in giudicato, tramite le quali ha fissato i contributi dovuti da RI 2
nel corso dei rispettivi anni. Per il 2008 il reddito aziendale ammontava a fr.
86'602, per il 2009 a fr. 71'602 e per il 2010 a fr. 54'516 (cfr. doc. V/4A, V/4B e V/4C). Per gli anni seguenti l’interessato ha pagato degli
acconti, ma i contributi non sono ancora stati fissati definitivamente.
La
Cassa non contesta che il reddito sui quali sono già stati fissati e pagati i
contributi come indipendente, fanno parte del reddito ripreso con la decisione
impugnata per il lavoro svolto in favore della società ricorrente. Tant’è che
la base principale della motivazione del provvedimento amministrativo consiste proprio
nel sostenere che gran parte del reddito conseguito quale indipendente lo è
grazie al lavoro svolto per la RI 1.
A
questo proposito va rammentato che, nella sua più recente giurisprudenza, il TF
ha rilevato che nel settore dei servizi, di cui fa parte l’attività del
ricorrente, ai fini della qualifica dello statuto lavorativo, l’accento va
posto sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello
del rischio aziendale (cfr., ad esempio, la sentenza 9C_930/2012 del 6
giugno 2013 al consid. 6.2: “Nach der Rechtsprechung ist
das Unternehmerrisiko nicht allein entscheidend dafür, ob von unselbständiger
oder selbständiger Erwerbstätigkeit auszugehen ist. Von Bedeutung ist
grundsätzlich die Gesamtheit der Umstände des konkreten Falles, insbesondere
Art und Umfang der wirtschaftlichen und arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit
vom Auftrag- oder Arbeitgeber. Dieser Gesichtspunkt kann insbesondere dort, wo
die in Frage stehende Tätigkeit keine erheblichen Investitionen etwa in die
Infrastruktur oder personellen Mittel erfordert, zugunsten unselbständiger
Erwerbstätigkeit sprechen (SVR 2011 AHV Nr. 11 S. 33,9C_946/2009 E. 5.1). Bei
Tätigkeiten im Bereich der Dienstleistungen, die ihrer Natur nach nicht
notwendigerweise bedeutende Investitionen erfordern, kommt der
arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit gegenüber dem Investitionsrisiko erhöhtes
Gewicht zu, wie die Ausgleichskasse richtig vorbringt (unter Hinweis auf das
Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 2.2; vgl. auch die hier erwähnten
Präjudizien sowie SVR 2012 AHV Nr. 10 S. 37,9C_799/2011 E. 5.5 und 5.6)“;
cfr. anche sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008 al consid. 4.2: “[…] Bei
den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen. Dass
dabei nur geringe Investitionen - insbesondere für Inserate und den
Internetauftritt - anfallen, schliesst eine selbständige Erwerbstätigkeit nicht
aus (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 30/99 vom 14. August 2000 E. 6b
[AHI 2001 S. 58 ff.]). Ob der Abschluss von Versicherungen ein relevantes
Kriterium für die Beurteilung des Unternehmerrisikos darstellt, kann offen
bleiben, da in Anbetracht des von der Vorinstanz verbindlich festgestellten
Sachverhaltes der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht
beizumessen ist“).
In
tali casi per l’Alta Corte, determinante è la questione di sapere se la perdita
di un cliente è assimilabile alla perdita di un posto di lavoro oppure se la
persona assicurata effettua regolarmente ed in maniera mirata un’attività di
acquisizione di clientela che le permette di aumentare il numero di committenti
come un piccolo imprenditore (cfr. sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008,
consid. 4.2: “[…] In welchem Ausmass dies
tatsächlich der Fall ist resp. wie sich dies auf die Zusammensetzung des
Kundenkreises auswirkt, ist im konkreten Fall ausschlaggebend für die
Beantwortung der Frage, ob sich das wirtschaftliche Risiko in der alleinigen
Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen
eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim Stellenverlust einer
Arbeitnehmerin eintritt oder ob die Beschwerdegegnerin sich über eine
regelmässige und zielgerichtete Akquisitionstätigkeit auszuweisen vermag,
welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht, wie sie eine
Kleinstunternehmerin üblicherweise hat“).
Alla
luce della citata giurisprudenza, per i motivi che seguono, RI 2 va considerato
indipendente per il 2008, mentre per gli anni dal 2009 al 2011 deve essere affiliato
come dipendente della società interessata.
Nel
2008, con la sua attività in favore della RI 1, l’insorgente ha conseguito solo
un importo di fr. 5'000, a fronte di un reddito complessivo da attività
indipendente, su cui sono già stati pagati i contributi, di fr. 86'602 (doc. V/4).
Non
essendoci alcuna dipendenza economica e non essendoci, per quell’anno,
ulteriori indizi in favore di un’attività dipendente, la ripresa del 2008 non
può essere confermata.
Del
resto, la stessa amministrazione, nelle sue osservazioni del 4 luglio 2013,
rileva che il ricorrente ha fatturato alla società gran parte o la totalità
della sua cifra d’affari negli anni dal 2009 al 2011, restando silente circa il
2008 (doc. VII).
Diversa
la situazione per il 2009 e soprattutto per il 2010 ed il 2011.
Nel
2009 l’interessato ha percepito dalla ricorrente un importo di fr. 54'500,
mentre i contributi per quell’anno sono stati calcolati su un reddito aziendale
totale di fr. 71'602, pari ad una percentuale del 76%, nel 2010 RI 2 ha
incassato fr. 49'317 per un reddito aziendale soggetto a contribuzione di fr.
54'516, ossia oltre il 90%, mentre nel 2011 ha percepito fr. 54'867 su un reddito aziendale, non ancora fissato, di fr. 65'265.35 (cfr. doc. B2), ossia l’84%.
Ne
segue che se l’interessato non avesse ottenuto alcuna commessa dalla società
ricorrente, si sarebbe trovato nella stessa situazione di un dipendente che
perde il proprio posto di lavoro.
Circa
la dipendenza dalla medesima società, non va poi dimenticato che RI 2, insieme
a sua moglie, ne è socio e gerente (allegato doc. 4). Il fatto che poi il 12
maggio 2011 abbia delegato alla moglie la possibilità di sottoscrivere “il
trasferimento dell’incarico della gerenza nonché ad assumere, autonomamente e
con poteri decisionali, tutte le incombenze necessarie allo svolgimento
dell’incarico”, non è un motivo per decidere diversamente.
Non
può essergli d’aiuto neppure il contratto che ha concluso con la società dove
figura che lui stesso si assume tutti gli oneri contributivi (doc. V/1). Il TF
ha già avuto modo di stabilire che gli accordi, le
dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del
contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in
materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti
un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (sentenza H 322/03
dell'11 marzo 2005; sentenza H
31/04 del 21 marzo 2005; cfr. DTF 122 V 169, al consid.
6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die
Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie
auch die Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet,
insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die
beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger
Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").
Infine,
seppur non decisiva, vi è pure la circostanza che nel 2010 e nel 2011 la RI 1
ha pagato i premi dell’assicurazione contro gli infortuni dell’interessato. Il
fatto che, in sede di ricorso, solo in seguito al rilievo dell’amministrazione,
sia stato precisato che la registrazione verrà corretta nella contabilità del
2012 (doc. V/3), non è rilevante (cfr., a proposito della “dichiarazione
della prima ora”: A. Maurer, Schweizerisches Unfall
versicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n.
28, secondo cui, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche; cfr. anche DTF 121 V 47 consid.
2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546; cfr.
STFA del 3 gennaio 2000, U 236/98 e del 18 luglio 2001, U 430/00; DTF 121 V 47
consid. 2a, 208 consid. 6b).
Alla
luce di quanto sopra esposto l’affiliazione di RI 2 come dipendente della RI 1
è corretta per gli anni dal 2009 al 2011, mentre va annullata per il 2008.
Va
ora esaminato se l’amministrazione poteva modificare lo statuto del ricorrente
a titolo retroattivo.
8. Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che il cambiamento dello statuto
contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati
oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo possibile quando
siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si
tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto
per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata
liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se
la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle
quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non
ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già
considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati
i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto
contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da
decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc,
Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183
seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Va
inoltre rammentato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:
" Dans l'intérêt de
la sécurité du droit, il faut toutefois prendre garde à
ce que les caisses de
compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en force portant sur
des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute
erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu; (…)"
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il
cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,
contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso
all'autorità di ricorso.
Va
qui rammentato che una decisione è manifestamente errata quando non vi è alcun
dubbio che la decisione era sbagliata, ossia quando era possibile concludere
unicamente in tal senso (sentenza H 97/03 del 10 settembre 2003: “(…) wenn
kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit -
möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar
ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw.
1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass
präsentierte“).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle
decisioni amministrative.
Per
analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità
giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una
decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o
nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente
(cfr. DTF 126 V 42).
9. In
concreto la Cassa ha già stabilito, con decisioni formali cresciute in
giudicato, i contributi dovuti nel 2008, nel 2009 e nel 2010 da RI 2 come
indipendente (doc. V/4A; V/4B; doc. V/4C).
Per
il 2008 l’insorgente va considerato indipendente, per cui la questione del
riesame o della revisione della decisione non si pone.
Per
il 2011, in assenza di una decisione definitiva di fissazione dei contributi,
la Cassa poteva, come ha fatto, esaminare liberamente la questione dello
statuto lavorativo del ricorrente.
La
qualifica di dipendente va pertanto confermata (cfr. consid. 7).
Per
contro, circa il 2009 ed il 2010, in presenza di decisioni di fissazione dei
contributi cresciute in giudicato e ritenuto come l’insorgente avesse
espressamente rilevato di aver già pagato i contributi nella sua qualità di
indipendente, l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare se nel caso di specie fossero
dati i presupposti per un riesame od una revisione delle decisioni.
Malgrado
questo TCA, in numerose sentenze, abbia più volte indicato come procedere in
caso di modifica dello statuto contributivo a titolo retroattivo (cfr., fra le
tante: sentenza 30.2012.12 dell’8 ottobre 2012, consid. 2.12), la Cassa né in
sede di decisione formale, né in sede di decisione su opposizione, e neppure
con la risposta di causa, ha esaminato se in concreto trovano applicazione le
norme sulla revisione o sul riesame della decisione, ma ha affermato che “procederà,
conformemente alle disposizioni vigenti, alla restituzione di quanto pagato a
torto (…)”.
Siccome
la questione non è stata oggetto di esame nelle decisioni emanate dalla Cassa e
ritenuto che neppure con la risposta di causa l’amministrazione si è espressa
in merito, questo TCA non può decidere senza garantire alla parte ricorrente il
diritto di essere sentita anche su questo argomento.
Con
sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, in ambito di assicurazione sociale contro le malattie, il TF ha avuto modo di affermare:
"
(…)
7.3 Per parte sua, il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.)
comprende segnatamente il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi
pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua
situazione giuridica (DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148). Se il diritto di essere sentito prima della decisione si
applica di principio senza restrizioni per le questioni di fatto, in materia di
apprezzamento giuridico esso è limitato ai casi in cui l'autorità intende
motivare la sua decisione con una norma o con una argomentazione giuridica che
non erano state evocate nella precedente procedura e di cui le parti non
potevano supporne la pertinenza (DTF 130 III 35 consid. 5 pag. 39; 128 V
272 consid. 5b/bb pag. 278; 124 I 49 consid. 2c pag. 52; 115 Ia 94 consid. 1b
pag. 96 e le sentenze ivi citate).
(…)
7.7 E comunque, tenuto anche conto
della delicatezza e della complessità della materia, anziché dichiarare
direttamente inequivalente la copertura offerta dall'assicuratore di X.________
per il fatto che il piano complementare non interverrebbe per alcuni tipi di
prestazioni (segnatamente per il rimborso dei farmaci), i giudici cantonali avrebbero
quantomeno dovuto dare la possibilità al ricorrente (se non addirittura anche
all'assicuratore coinvolto) di esprimersi e di confrontarsi su questi aspetti
particolari, che fin lì non erano stati oggetto né di discussione né tanto meno
di disamina. Considerati l'estensione di un sistema di assicurazione contro
le malattie e il tenore degli accertamenti compiuti fino a quel momento dalla
Corte cantonale, che aveva piuttosto incentrato il proprio esame sulla
questione della limitazione massima (regolamentare) a fr. 35'000.- del credito
per le prestazioni complementari, il ricorrente non poteva ragionevolmente
prevedere l'argomentazione, fin lì nemmeno specificatamente evocata
dall'amministrazione, sulla quale l'autorità giudiziaria di primo grado avrebbe
poi fondato il proprio giudizio. Né egli poteva o doveva, in tali
circostanze, preventivamente informarsi sull'eventuale esistenza - da lui
apparentemente appresa solo a seguito della pronuncia impugnata - di una prassi
dell'assicuratore di X.________ in merito all'applicazione del piano
complementare anche per il rimborso di alcuni farmaci. Agendo come ha fatto,
la Corte cantonale non ha garantito nelle debite forme all'interessato il
diritto di esprimersi che lo avrebbe dovuto tutelare dalla ricezione di una
decisione che può, alla luce delle particolari circostanze del caso, definirsi
imprevedibile (sulla funzione ammonitrice ["Warnfunktion"] del
diritto di esprimersi cfr. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch
auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag.
259; cfr. pure sentenza 1A.119/2004 del 6 luglio 2004 consid. 3.3 in fine).
7.8 Visto quanto precede e
contrariamente a quanto (implicitamente) ritenuto dall'autorità giudiziaria
cantonale e dall'amministrazione, non è dunque possibile - allo stadio attuale
e sulla base degli elementi agli atti - statuire con la necessaria
attendibilità (cfr. sentenza citata 8C_364/2007 consid. 5.1) sulla equivalenza,
con la LAMal, della copertura dell'assicuratore di X.________ per le cure in
Svizzera. A tale scopo la causa va pertanto rinviata all'istanza precedente -
che ha determinato il vizio procedurale - affinché, dopo concessione
alle parti del pieno diritto di esprimersi, completi l'istruttoria su quegli
aspetti da lei fin qui ritenuti decisivi per rifiutare l'esenzione dall'obbligo
assicurativo.” (sottolineature del redattore)
Non
va poi dimenticato che con sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, l’Alta
Corte, ha rammentato:
" 8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva
in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA,
secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per
analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa
ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento
asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro
insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,
non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio
indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da
lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,
l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema
cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]).” (sottolineatura del
redattore)
In
queste condizioni, annullata la ripresa per il 2008 e confermata quella per il
2011, per quanto concerne gli anni 2009 e 2010, l’incarto va rinviato
all’amministrazione affinché esamini se sono dati i presupposti per una
revisione o un riesame delle decisioni di fissazione dei contributi quale
indipendente di RI 2 e dunque se anche per quegli anni, oltre che nel 2011, l’interessato
va affiliato quale dipendente della RI 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata è annullata, eccetto per l’anno 2011, e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché proceda conforme-mente ai considerandi.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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