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Decisione

30.2013.25

Rendita di vecchiaia AVS. Contestazione del periodo di contribuzione. Conferma della decisione della Cassa dopo aver effettuto gli accertamenti ritenuti necessari. Tenuto conto della prescrizione (art

18 dicembre 2013Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b

LAVS).

2.3. Nel caso di

specie RI 1, nato il ____________________ 1948, con il compimento del 65° anno

di età, ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° giugno 2013.

Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese

successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art.

21 cpv. 2 LAVS).

Con la

decisione contestata l’insorgente è stato messo al beneficio di una rendita

calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 31 anni e 3 mesi (effettivo

30 anni e 10 mesi) per una scala di rendita applicabile 31 ed un reddito annuo

medio di fr. 43’524.

2.4. Va

innanzitutto evidenziato che per il calcolo della rendita di vecchiaia

dell’assicurato (classe 1948) fa stato il periodo di contribuzione dal 1°

gennaio 1969 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre

2012 (31 dicembre che precede il compimento del 65o anno di età). Infatti

l’art. 29 bis cpv. 1 LAVS prevede che il calcolo della rendita è determinato dagli

anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli

accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo

alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla

rendita o decesso).

Dall’estratto

del conto individuale dove figurano i redditi sui quali sono stati versati i

contributi sociali emerge che l’insorgente presenta un periodo di contribuzione

completo da gennaio 1975 a dicembre 1993 e da marzo 2003 a dicembre 2012 (doc. 58).

La Cassa

ha colmato le lacune da gennaio 1973 a dicembre 1974 aggiungendo 2 anni di

contribuzione in applicazione dell’art. 52d OAVS per il quale per compensare

anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se

l’assicurato era assicurato in applicazione degli articoli 1a o 2 LAVS o

avrebbe avuto la possibilità di esserlo, anni interi di contribuzione a

dipendenza della durata di contribuzione.

Inoltre, l’amministrazione,

per il periodo da ottobre 2002 a febbraio 2003 ha preso in considerazione, ai sensi dell’art. 52c OAVS, il periodo di contribuzione dell’anno

in cui sorge il diritto alla rendita.

Complessivamente

l’assicurato presenta un periodo di contribuzione di 31 anni e 3 mesi

(effettivo, senza i mesi dell’anno in cui è sorto il diritto alla rendita, di

30 anni e 10 mesi).

Con il

ricorso l’insorgente chiede che vengano colmate tutte le lacune da gennaio

1994.

L’interessato

rileva che all’epoca era un libero professionista con attività commerciali in __________

e __________ __________ e che il __________ è stato messo in stato di __________

(misura preventiva di restrizione della libertà) fino al __________, dopo di

ché, in seguito ad una condanna a __________, quando è stato prosciolto da ogni

accusa. Alle ripetute richieste di assistenza e supporto rivolte all’Ambasciata

di __________ __________ non avrebbe ottenuto alcuna risposta.

L’interessato

rammenta che quando ha dovuto chiedere il rinnovo del passaporto, l’Ambasciata

ha subordinato il rilascio delle proroghe al pagamento, ogni volta, di circa

fr. 5'000.-- che, gli sembra di ricordare, servivano a saldare imposte e

contributi AVS maturati in Svizzera e rimasti insoluti.

L’insorgente

rileva di non disporre più di alcuna prova del pagamento e chiede che vengano

richiamati i suoi dossier dall’Ambasciata e dall’__________.

Egli

evidenzia di aver contattato l’Ambasciata a __________, la quale gli ha

comunicato che i dossier sono stati distrutti e che tuttavia l’incarto __________

che lo concerne è stato trasmesso all’__________.

L’interessato

sostiene che, essendo stato costretto a soggiornare in __________, contro la

sua volontà, in realtà non ha mai costituito un domicilio in __________ ma è

sempre rimasto in Svizzera. Egli, del resto, non è mai stato affiliato al

sistema previdenziale __________.

2.5. A

norma dell'art. 30ter LAVS per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi

è tenuto un conto individuale (CI), sul quale sono annotate le indicazioni

necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i

particolari. I redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e

dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati

nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi

alla cassa di compensazione.

Secondo l’art. 141 OAVS

l’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene

per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con

indicazione degli eventuali datori di lavoro. L’estratto di conto è rilasciato

gratuitamente (cpv. 1). L’assicurato può

chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei

contributi, o a un’altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti

individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli

assicurati all’estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di

compensazione (cpv. 1bis).

L’assicurato

può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro

30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante

decisione (cpv. 2). Se non è domandato

nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di

rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte

nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica

l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti

o debitamente provati (cpv. 3).

Questo vale anche se si

tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione di contributi

versati (DTF 110 V 97 consid. 4).

Il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha anche precisato che la regola in tema di prova indicata all'art.

141 cpv. 3 OAVS, non esclude l'applica­zione del principio inquisitorio. La

prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e

l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di

collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC

1992 pag. 378).

Le correzioni possono

essere estese a tutto il periodo di contribuzione dell'assicurato, quindi anche

agli anni per i quali un pagamento dei contributi arretrati non sarebbe più

possibile, a causa del termine quinquennale di perenzione ai sensi dell'art. 16

cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460 consid. 1).

Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a

statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva sollevarle

in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).

Secondo la giurisprudenza

dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), i contributi versati a nome di uno

dei coniugi ed iscritti nel proprio CI non possono essere più trasferiti, dopo

il termine di cinque anni della perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS, nel conto

dell'altro coniuge, a meno che si tratti di un errore di registrazione ai sensi

del citato art. 141 cpv. 3 OAVS (cfr. in tal senso anche sentenza H 272/01 del

19 novembre 2001).

Trattasi, ad esempio, di

un errore di registrazione quando i contributi sono iscritti nel conto

individuale della moglie, ma versati dal marito, a seguito delle decisioni di

contribuzione intimate a quest'ultimo (RCC 1984 pag. 459).

2.6. Giova ancora

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta

d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima

dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio

del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;

cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01

del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V

195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è tuttavia incondizionato,

ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF

125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.

211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

12; Spira, Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello

di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,

nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove

Considerandi

dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR

1995.

AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF

117.

V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni

sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove

quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann,

wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)

erstellt werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal

dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il

principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un

fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata

prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non

disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

2.7

In concreto,

dagli atti emerge che, interpellata dal ricorrente, ____________________”, il

10.

luglio 2013 ha affermato che:

"

mi riferisco alla nostra telefonata odierna

durante la quale ha richiesto una copia di un pagamento che avrebbe fatto alla

nostra rappresentanza nel 1995 oppure nel 2000.

Sono scesa nei nostri archivi e devo

sfortunatamente informarla che i dossiers delle persone che hanno lasciato il

nostro circondario consolare nel __________ o precedentemente sono stati

distrutti. Il suo dossier è stato sfortunatamente chiuso nel __________ ed è

stato pertanto distrutto.

Ho chiesto al nostro contabile se un pagamento

fatto tra il 1995 e il 2000 potesse essere rintracciato ma sfortunatamente mi

ha informato che le pezze contabili possono essere rintracciate soltanto

durante un massimo di 10 anni.

Ho scoperto però che aveva un altro dossier __________

presso di noi. Questo dossier sembra essere stato inviato diversi anni fa all’__________.

Ho preso contatto con il nostro registratore per avere informazioni più precise

riguardo a quando l’invio sia stato fatto, ma diverse ricerche dovranno essere

intraprese a questo riguardo prima che potrà darle questa informazione” (doc.

4)

Pendente

causa il TCA ha interpellato l’__________ il quale, dopo aver esaminato la

fattispecie, ha rilevato la presenza del dossier citato dal ricorrente e dalla

funzionaria dell’Ambasciata di __________, ma da cui non emergono elementi a

favore dell’interessato (cfr. doc. X/1 e consid. 1.5).

Chiamato

a presentare osservazioni scritte in merito, l’insorgente ha evidenziato di

aver nuovamente contattato telefonicamente l’__________ che ha confermato che

all’apparenza non sono risultate indicazioni utili a lui correlate ma ha

precisato che avrebbe eseguito un’ulteriore ricerca __________, utilizzando __________.

L’insorgente ha affermato che i risultati erano attesi per la seconda metà di

novembre.

Malgrado

il tempo trascorso, l’assicurato non ha prodotto alcunché (cfr. anche sentenza

8C_45/2010 del 26 marzo 2010).

Dalle

affermazioni della funzionaria attiva presso l’Ambasciata svizzera di __________

e dalle ricerche effettuate presso l’__________ non è emersa alcuna novità.

L’insorgente

non ha pertanto comprovato e neppure reso verosimile di aver versato contributi

per un periodo diverso rispetto a quello preso in considerazione

dall’amministrazione, né che vi sia stato un errore nella registrazione dei

suoi redditi.

Un

ulteriore accertamento presso l’Ambasciata svizzera di __________ si rivela

superfluo alla luce dello scritto del 10 luglio 2013 da cui emerge che gli atti

del ricorrente sono stati distrutti (doc.4), tranne un dossier trasmesso all’__________.

Da quest’ultimo, tuttavia, non sono emersi elementi rilevanti per la causa in

esame.

Ne segue

che le lacune riscontrate dalla Cassa non possono essere colmate.

Questo

TCA rileva poi che l’insorgente non ha aderito all’assicurazione facoltativa

per gli svizzeri all’estero (doc. III) e che anche se il suo domicilio fosse

rimasto in Svizzera (ciò che viene smentito dalla risposta alla domanda 4.1

della richiesta di rendita sottoscritta dal medesimo ricorrente che ha indicato

di essere stato domiciliato a __________ dal __________ [doc. 68]), come da lui

sostenuto in sede di ricorso, la situazione non sarebbe stata diversa. Non

avendo versato i contributi, egli non potrebbe comunque, nel 2013, sopperire al

loro mancato pagamento, a causa della perenzione.

Infatti,

per l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i

contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata

entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono

dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi

secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre

dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale

determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.

Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto

punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più

lungo, quest’ultimo è determinante.

Con il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv. 1

LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso

1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la

tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di

ricupero d’imposta.

Il tenore di questa seconda frase è stato reso

più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021):

"

In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli

6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui

passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione

consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."

Con il 1° gennaio 2012 è

entrata in vigore una nuova versione, leggermente modificata, dell’art. 16 cpv.

1.

prima e seconda frase LAVS, secondo cui i contributi il cui importo non è

stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla

fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né

pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi

secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine

di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la

tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.

Prima che

la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una

decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire

des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants

(LAVS), pag. 409).

In

concreto, in assenza di una decisione di fissazione dei contributi emanata

entro il termine quinquennale di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS, l’insorgente non

può più chiedere di poter pagare i contributi per gli anni in cui sono state

riscontrate le lacune.

Per questo motivo, non gli

può neppure essere d’aiuto l’invocato art. 11 LAVS, per il quale i contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1,

il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone

assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta

motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono

però essere resi inferiori al contributo minimo

Infatti, a prescindere dalla

circostanza che, di norma, questo disposto si applica laddove l’assicurato, in

difficoltà economica, chiede la riduzione dell’ammontare del contributo fissato

in una decisione formale cresciuta in giudicato, ritenuto il tempo trascorso

ogni richiesta di pagamento dei contributi per il periodo dal 1994 al 2002 nel

preciso caso di specie è ormai perenta.

Va poi

evidenziato (cfr. sentenza 30.2006.23 del 12 maggio 2006) che alla Cassa non

può essere imputata una mancata informazione, poiché al ricorrente, secondo

l'art. 64 cpv. 5 LAVS, spettava di annunciarsi presso la Cassa competente, ciò

che costituisce un obbligo di diritto pubblico (cfr. Greber, Duc, Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants, ad art. 1 LAVS, N. 30 pag. 30). Il fatto che il ricorrente non

sapesse di tale obbligo non è rilevante, visto che, perlomeno prima

dell’entrata in vigore della LPGA (cfr. ora l’art. 27 LPGA in vigore dal 1°

gennaio 2003), nessuno poteva prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. 124 V

220.

consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c, cfr. STCA del 21 giugno 2001, inc.

30.00

, pag. 10, confermata dalla sentenza del 19 novembre 2001, H 272/01). Con sentenza del 27 dicembre 2004, H 160/03, l’Alta Corte,

in un caso che concerneva una fattispecie giudicata sulla base del diritto

vigente prima dell’entrata in vigore della LPGA, ha infatti confermato che “per

quel che concerne poi il principio dell'affidamento, l'autorità giudiziaria

cantonale ha rettamente precisato come la tutela della buona fede possa essere

invocata solo in presenza di una informazione errata, e non già anche in caso

di carente informazione”.

Infine, all’insorgente non

può neppure essere d’aiuto il riferimento agli “imperativi di solidarietà

che muovono il sistema sociale svizzero”. Infatti la solidarietà del

sistema sociale presuppone il pagamento dei contributi sociali. Ciò, in

concreto, non è avvenuto.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, è a giusta ragione che l’amministrazione ha preso in

considerazione un periodo di contribuzione complessivo di 31 anni e 3 mesi

(effettivi: 30 anni e 10 mesi) ed una scala di rendita 31.

2.8

Va ora

esaminato se anche il calcolo del reddito annuo medio (di seguito: RAM) è stato

effettuato correttamente.

Di

norma il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa

e dagli eventuali accrediti per compiti educativi computabili durante il

proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1969 al 31

dicembre 2012), diviso per gli anni di contribuzione effettivi (in concreto 30

anni e 10 mesi).

La

somma dei redditi da attività lucrativa del ricorrente, in concreto fr. 991'395

(cfr. doc. 64), va rivalutata in funzione dell’indice previsto per

l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui

all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di

contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte

all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per

la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è

obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima

registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la

rendita.

Nel caso che ci occupa la

prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1975.

Pertanto, dalle citate

tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.150.

L'importo rivalutato va

poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (in concreto: 30 anni e 10

mesi).

Ne discende che la media

dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 36’976 (991’395 X 1.150 : 30

anni e 10 mesi).

Per ogni anno in cui

l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni è

assegnato un accredito per compiti educativi. Dal primo matrimonio sono nati 2

figli: __________ (__________) e __________ (__________).

In concreto vanno

attribuiti accrediti dal 1981 (anno susseguente la nascita del 1° figlio) al

1989.

(anno precedente il divorzio). Infatti, l’accredito per compiti educativi

corrispondente all’anno dello scioglimento del matrimonio di uno dei genitori è

concesso al genitore al quale è stata attribuita l’autorità parentale (art. 52f cpv. 2 OAVS). L’accredito per le persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).

La media

dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente

formula:

{(rendita di vecchiaia

annua minima X 3) x numero di bonifici educativi} : durata di contribuzione

computabile

Ne consegue che

all’insorgente vanno computati 9 mezzi accrediti per complessivi fr. 6'147

(1'170 X 12 X 3 X 4.5 : 30 anni e 10 mesi).

Alla luce di quanto sopra

esposto il reddito annuo medio ammonta a fr. 43'524 (36'976 + 6'147 = 43'123,

arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle UFAS) per una

rendita mensile di fr. 1'266, come calcolato dalla Cassa.

In queste condizioni il

ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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