30.2013.25
Rendita di vecchiaia AVS. Contestazione del periodo di contribuzione. Conferma della decisione della Cassa dopo aver effettuto gli accertamenti ritenuti necessari. Tenuto conto della prescrizione (art
18 dicembre 2013Italiano29 min
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Numero d'incarto:
30.2013.25
Data decisione, Autorità:
18.12.2013, TCA
Titolo:
Rendita di vecchiaia AVS. Contestazione del periodo di contribuzione. Conferma della decisione della Cassa dopo aver effettuto gli accertamenti ritenuti necessari. Tenuto conto della prescrizione (art. 16 LAVS), impossibilità di versare, ora, i contributi mancanti
BUONA FEDE
CONTRIBUTI
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 21 LAVS
art. 29 LAVS
art. 29bis LAVS
art. 29quinquies LAVS
art. 29ter LAVS
art. 30ter LAVS
art. 52c OAVS
art. 52d OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.25
cs
Lugano
18 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 giugno
2013 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 7 maggio 2013 (doc. 49), confermata dalla decisione su
opposizione del 10 giugno 2013 (doc. A1), la CO 1 ha posto RI 1, nato il __________
1948, al beneficio di una rendita di vecchiaia, dal 1° giugno 2013, di fr. 1’266
al mese, calcolata su una scala di rendita 31 (durata di contribuzione
computabile: 31 anni e 3 mesi) ed un reddito annuo determinante di fr. 43’524.
1.2. RI 1,
rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su
opposizione, chiedendo, previo richiamo presso l’Ambasciata svizzera a __________
e l’__________ degli incarti che lo riguardano, in via principale che nel
calcolo della rendita AVS sia preso in considerazione un periodo di
contribuzione di 40 anni ed in via subordinata che gli sia concessa la facoltà
di recuperare le lacune contributive a condizioni da concordare con la CO 1
(doc. I).
Nel
merito l’insorgente evidenzia che l’amministrazione ha rilevato delle lacune
contributive dal gennaio 1969 al dicembre 1972 e dal gennaio 1994 al settembre
2002.
Circa il
secondo periodo la cassa gli avrebbe rimproverato di essersi recato a __________
omettendo di affiliarsi presso l’assicurazione facoltativa AVS entro il termine
di un anno dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria.
Il
ricorrente contesta la motivazione della Cassa ed evidenzia che all’epoca era
un libero professionista con attività commerciali in__________ e __________ __________
e che il __________ è stato posto in “__________”, ossia una misura preventiva
di restrizione della libertà simile agli arresti domiciliari, con deposito di
forte cauzione, sequestro dei documenti di identità, nonché obbligo di
comparizione quotidiano presso gli uffici della polizia per ordine della “__________”
di __________, dove si trovava per ragioni di lavoro in quanto accusato della
commissione di reati gravi (cospirazione in frode). Questa misura, ordinata
nell’ambito di un procedimento penale aperto il __________ e che ha visto il
ricorrente passare da testimone a prevenuto, è durata fino al __________.
L’interessato
è poi stato condannato in primo grado a __________. Un anno dopo la __________
di __________ ha annullato la pronuncia __________ prosciogliendolo da ogni
accusa. Il procedimento di appello ha appurato che l’arresto, le accuse ed il
giudizio di primo grado erano viziati __________” perpetrato dal __________
incaricato dell’inchiesta penale e da alcuni dei membri della __________. Da
tale vicenda il ricorrente afferma di esserne uscito rovinato sia dal profilo
economico che dello stato di salute.
Dal mese
di __________ a causa delle affezioni psichiche insorte in seguito all’intera
vicenda l’insorgente è completamente inabile al lavoro.
L’interessato
sostiene di non essere stato assistito dall’Ambasciata svizzera di __________ e
che quando ha chiesto la proroga della validità del proprio passaporto, un
funzionario dell’Ambasciata ha chiesto previamente il pagamento di importi di
circa fr. 5'000.-- che “al ricorrente sembra di ricordare – servivano, a
detta del funzionario diplomatico incaricato, di saldare imposte e contributi
AVS maturati in Svizzera e che aveva lasciati insoluti” (doc. I).
L’insorgente
evidenzia che a causa del lungo tempo trascorso non dispone delle prove dei
versamenti effettuati e delle causali che li hanno giustificati. L’Ambasciata
svizzera di __________, contattata dal ricorrente, ha affermato che i dossier delle
persone che hanno lasciato il circondario consolare interessato nel __________ o
negli anni precedenti sono stati distrutti ma che un secondo incarto __________
sarebbe stato inviato all’__________.
In
seguito alla procedura penale di cui è stato oggetto in __________, le sue
attività professionali sono fallite. Il ricorrente rileva che nel periodo in
rassegna non ha mai trasferito il suo domicilio svizzero in __________, giacché
il fermo pronunciato dalle autorità penali non può essere assimilato al
trasferimento volontario del domicilio ai sensi dell’art. 23 CC e mai ha inteso
rinunciare alle coperture assicurative sociali svizzere. In seguito alla
privazione di libertà si è trovato oggettivamente impedito di far fronte agli
adempimenti di natura amministrativa e finanziaria nei confronti della Cassa
AVS ed in seguito, a causa del danno alla salute non è stato in grado di far
fronte ai propri obblighi contributivi dal dicembre 1995 al dicembre 2002.
Inoltre in __________ non era al beneficio di alcuna assicurazione
previdenziale.
Nella
misura in cui dovesse emergere che effettivamente nel periodo dal dicembre 1995
al dicembre 2002 non ha versato i contributi per mezzo dell’Ambasciata di __________,
il ricorrente sostiene di adempiere i criteri per il condono dei contributi ai
sensi dell’art. 11 LAVS e pertanto il citato periodo deve essere preso in
considerazione quale periodo contributivo.
Infine,
ritenuto che il vuoto contributivo di 9 anni e 2 mesi non è da attribuire né ad
una sua intenzione né ad una sua negligenza, alla luce “degli imperativi di
solidarietà che muovono il sistema sociale svizzero, sarebbe profondamente
iniquo che il ricorrente sopporti ora un ulteriore rilevantissimo pregiudizio,
in termini di riduzione delle prestazioni AVS, per colpe che egli non aveva e
non ha. Ammettere il contrario significherebbe punire ingiustamente il
ricorrente una seconda volta”.
1.3. Con risposta
del 25 luglio 2013 l’amministrazione chiede la reiezione del ricorso (doc.
III). La Cassa evidenzia in particolare che:
"
(…)
Contrariamente a quanto sostenuto al punto 2.3,
pag. 5, del ricorso l’assicurato risultava effettivamente domiciliato a tutti
gli effetti in __________ come già indicato al punto 4.1 del questionario per
la richiesta della rendita di vecchiaia. A comprova di questa affermazione si
rinvia al documento n° __________) dal quale si evince chiaramente dell’arrivo
dell’assicurato a __________ in data __________ proveniente dalla __________;
per quanto attiene l’adesione all’assicurazione
facoltativa, possibilità questa data a coloro che risiedevano o hanno risieduto
(domicilio) all’estero, da attivarsi tramite la __________, non se ne rileva
traccia. Infatti dall’estratto __________ – __________ – non vi è alcuna
apertura di conto presso la Cassa in questione designata con il __________
(cfr. documento __________ dell’incarto Cassa).” (doc. III)
1.4. Il 30 luglio
2013 l’insorgente ha confermato la richiesta di richiamo degli atti
dall’Ambasciata svizzera a __________ e dall’__________ (doc. V).
1.5. Il 22 agosto
2013 il TCA ha interpellato l’__________ al fine di ottenere la documentazione
inerente il ricorrente ed ivi depositata (doc. VII). Dopo aver ottenuto, l’8
ottobre 2013, una risposta interlocutoria (doc. VIII), il Giudice delegato del
TCA ha nuovamente interpellato l’__________ con lettera del 15 ottobre 2013
(doc. IX). Il 22 ottobre 2013 l’__________ ha autorizzato il TCA a visionare un
documento ed ha affermato, tra l’altro, che il dossier del ricorrente “traite
une affaire sans lien avec la question de l’AVS et ne contient pas d’autres
indications relatives à l’AVS – laquelle n’est mentionnée que brièvement dans
un seul document: << Information AHV-IV/AVS-AI: ja>>.” (doc.
X/1).
1.6. Il 28
ottobre 2013 il TCA ha trasmesso alle parti le due lettere dell’__________ del
22 ottobre 2013, senza l’allegato anonimizzato che non contiene indicazioni
circa l’AVS oltre a quelle citate nello scritto in francese (doc. XI). La Cassa
ha rilevato che dagli atti non emergono versamenti contributivi AVS oltre a
quelli già iscritti nel conto individuale dell’assicurato, tali da modificare
quanto già asserito con le precedenti argomentazioni sostenute dall’amministrazione
(doc. XIII), mentre l’insorgente ha affermato di aver nuovamente contattato l’__________
che si è detto disposto a operare un’ulteriore ricerca nella __________,
utilizzando i __________ dell’interessato e che i risultati sarebbero stati
forniti nella seconda metà del mese di novembre (doc. XII).
in
diritto
2.1. A norma
dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che
hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Per
l’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il
primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età
stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.
29 cpv. 1 LAVS).
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di
anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter
cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
- una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il
doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett.
c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29
quater LAVS).
Esso si
compone:
- dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.2. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono
stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
Fatti
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
- entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
-
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b
LAVS).
2.3. Nel caso di
specie RI 1, nato il ____________________ 1948, con il compimento del 65° anno
di età, ha diritto ad una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° giugno 2013.
Infatti il diritto al beneficio di una rendita nasce il primo giorno del mese
successivo a quello in cui l’assicurato ha raggiunto l’età pensionabile (art.
21 cpv. 2 LAVS).
Con la
decisione contestata l’insorgente è stato messo al beneficio di una rendita
calcolata sulla base di un periodo di contribuzione di 31 anni e 3 mesi (effettivo
30 anni e 10 mesi) per una scala di rendita applicabile 31 ed un reddito annuo
medio di fr. 43’524.
2.4. Va
innanzitutto evidenziato che per il calcolo della rendita di vecchiaia
dell’assicurato (classe 1948) fa stato il periodo di contribuzione dal 1°
gennaio 1969 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre
2012 (31 dicembre che precede il compimento del 65o anno di età). Infatti
l’art. 29 bis cpv. 1 LAVS prevede che il calcolo della rendita è determinato dagli
anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla
rendita o decesso).
Dall’estratto
del conto individuale dove figurano i redditi sui quali sono stati versati i
contributi sociali emerge che l’insorgente presenta un periodo di contribuzione
completo da gennaio 1975 a dicembre 1993 e da marzo 2003 a dicembre 2012 (doc. 58).
La Cassa
ha colmato le lacune da gennaio 1973 a dicembre 1974 aggiungendo 2 anni di
contribuzione in applicazione dell’art. 52d OAVS per il quale per compensare
anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se
l’assicurato era assicurato in applicazione degli articoli 1a o 2 LAVS o
avrebbe avuto la possibilità di esserlo, anni interi di contribuzione a
dipendenza della durata di contribuzione.
Inoltre, l’amministrazione,
per il periodo da ottobre 2002 a febbraio 2003 ha preso in considerazione, ai sensi dell’art. 52c OAVS, il periodo di contribuzione dell’anno
in cui sorge il diritto alla rendita.
Complessivamente
l’assicurato presenta un periodo di contribuzione di 31 anni e 3 mesi
(effettivo, senza i mesi dell’anno in cui è sorto il diritto alla rendita, di
30 anni e 10 mesi).
Con il
ricorso l’insorgente chiede che vengano colmate tutte le lacune da gennaio
1994.
L’interessato
rileva che all’epoca era un libero professionista con attività commerciali in __________
e __________ __________ e che il __________ è stato messo in stato di __________
(misura preventiva di restrizione della libertà) fino al __________, dopo di
ché, in seguito ad una condanna a __________, quando è stato prosciolto da ogni
accusa. Alle ripetute richieste di assistenza e supporto rivolte all’Ambasciata
di __________ __________ non avrebbe ottenuto alcuna risposta.
L’interessato
rammenta che quando ha dovuto chiedere il rinnovo del passaporto, l’Ambasciata
ha subordinato il rilascio delle proroghe al pagamento, ogni volta, di circa
fr. 5'000.-- che, gli sembra di ricordare, servivano a saldare imposte e
contributi AVS maturati in Svizzera e rimasti insoluti.
L’insorgente
rileva di non disporre più di alcuna prova del pagamento e chiede che vengano
richiamati i suoi dossier dall’Ambasciata e dall’__________.
Egli
evidenzia di aver contattato l’Ambasciata a __________, la quale gli ha
comunicato che i dossier sono stati distrutti e che tuttavia l’incarto __________
che lo concerne è stato trasmesso all’__________.
L’interessato
sostiene che, essendo stato costretto a soggiornare in __________, contro la
sua volontà, in realtà non ha mai costituito un domicilio in __________ ma è
sempre rimasto in Svizzera. Egli, del resto, non è mai stato affiliato al
sistema previdenziale __________.
2.5. A
norma dell'art. 30ter LAVS per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi
è tenuto un conto individuale (CI), sul quale sono annotate le indicazioni
necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i
particolari. I redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e
dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati
nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi
alla cassa di compensazione.
Secondo l’art. 141 OAVS
l’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene
per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con
indicazione degli eventuali datori di lavoro. L’estratto di conto è rilasciato
gratuitamente (cpv. 1). L’assicurato può
chiedere inoltre alla cassa di compensazione competente per la riscossione dei
contributi, o a un’altra cassa di compensazione, estratti di tutti i conti
individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione. Gli
assicurati all’estero indirizzano la domanda alla Cassa svizzera di
compensazione (cpv. 1bis).
L’assicurato
può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro
30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante
decisione (cpv. 2). Se non è domandato
nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di
rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte
nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica
l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti
o debitamente provati (cpv. 3).
Questo vale anche se si
tratta di iscrizioni non complete, come la non registrazione di contributi
versati (DTF 110 V 97 consid. 4).
Il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) ha anche precisato che la regola in tema di prova indicata all'art.
141 cpv. 3 OAVS, non esclude l'applicazione del principio inquisitorio. La
prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e
l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di
collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC
1992 pag. 378).
Le correzioni possono
essere estese a tutto il periodo di contribuzione dell'assicurato, quindi anche
agli anni per i quali un pagamento dei contributi arretrati non sarebbe più
possibile, a causa del termine quinquennale di perenzione ai sensi dell'art. 16
cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460 consid. 1).
Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a
statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva sollevarle
in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).
Secondo la giurisprudenza
dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), i contributi versati a nome di uno
dei coniugi ed iscritti nel proprio CI non possono essere più trasferiti, dopo
il termine di cinque anni della perenzione ex art. 16 cpv. 1 LAVS, nel conto
dell'altro coniuge, a meno che si tratti di un errore di registrazione ai sensi
del citato art. 141 cpv. 3 OAVS (cfr. in tal senso anche sentenza H 272/01 del
19 novembre 2001).
Trattasi, ad esempio, di
un errore di registrazione quando i contributi sono iscritti nel conto
individuale della moglie, ma versati dal marito, a seguito delle decisioni di
contribuzione intimate a quest'ultimo (RCC 1984 pag. 459).
2.6. Giova ancora
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta
d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima
dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio
del diritto (in questo senso: Marco
Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;
cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01
del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V
195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato,
ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF
125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.
12; Spira, Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello
di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,
nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove
Considerandi
dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR
1995.
AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF
117.
V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni
sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove
quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann,
wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)
erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal
dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il
principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un
fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata
prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non
disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
2.7
In concreto,
dagli atti emerge che, interpellata dal ricorrente, ____________________”, il
10.
luglio 2013 ha affermato che:
"
mi riferisco alla nostra telefonata odierna
durante la quale ha richiesto una copia di un pagamento che avrebbe fatto alla
nostra rappresentanza nel 1995 oppure nel 2000.
Sono scesa nei nostri archivi e devo
sfortunatamente informarla che i dossiers delle persone che hanno lasciato il
nostro circondario consolare nel __________ o precedentemente sono stati
distrutti. Il suo dossier è stato sfortunatamente chiuso nel __________ ed è
stato pertanto distrutto.
Ho chiesto al nostro contabile se un pagamento
fatto tra il 1995 e il 2000 potesse essere rintracciato ma sfortunatamente mi
ha informato che le pezze contabili possono essere rintracciate soltanto
durante un massimo di 10 anni.
Ho scoperto però che aveva un altro dossier __________
presso di noi. Questo dossier sembra essere stato inviato diversi anni fa all’__________.
Ho preso contatto con il nostro registratore per avere informazioni più precise
riguardo a quando l’invio sia stato fatto, ma diverse ricerche dovranno essere
intraprese a questo riguardo prima che potrà darle questa informazione” (doc.
4)
Pendente
causa il TCA ha interpellato l’__________ il quale, dopo aver esaminato la
fattispecie, ha rilevato la presenza del dossier citato dal ricorrente e dalla
funzionaria dell’Ambasciata di __________, ma da cui non emergono elementi a
favore dell’interessato (cfr. doc. X/1 e consid. 1.5).
Chiamato
a presentare osservazioni scritte in merito, l’insorgente ha evidenziato di
aver nuovamente contattato telefonicamente l’__________ che ha confermato che
all’apparenza non sono risultate indicazioni utili a lui correlate ma ha
precisato che avrebbe eseguito un’ulteriore ricerca __________, utilizzando __________.
L’insorgente ha affermato che i risultati erano attesi per la seconda metà di
novembre.
Malgrado
il tempo trascorso, l’assicurato non ha prodotto alcunché (cfr. anche sentenza
8C_45/2010 del 26 marzo 2010).
Dalle
affermazioni della funzionaria attiva presso l’Ambasciata svizzera di __________
e dalle ricerche effettuate presso l’__________ non è emersa alcuna novità.
L’insorgente
non ha pertanto comprovato e neppure reso verosimile di aver versato contributi
per un periodo diverso rispetto a quello preso in considerazione
dall’amministrazione, né che vi sia stato un errore nella registrazione dei
suoi redditi.
Un
ulteriore accertamento presso l’Ambasciata svizzera di __________ si rivela
superfluo alla luce dello scritto del 10 luglio 2013 da cui emerge che gli atti
del ricorrente sono stati distrutti (doc.4), tranne un dossier trasmesso all’__________.
Da quest’ultimo, tuttavia, non sono emersi elementi rilevanti per la causa in
esame.
Ne segue
che le lacune riscontrate dalla Cassa non possono essere colmate.
Questo
TCA rileva poi che l’insorgente non ha aderito all’assicurazione facoltativa
per gli svizzeri all’estero (doc. III) e che anche se il suo domicilio fosse
rimasto in Svizzera (ciò che viene smentito dalla risposta alla domanda 4.1
della richiesta di rendita sottoscritta dal medesimo ricorrente che ha indicato
di essere stato domiciliato a __________ dal __________ [doc. 68]), come da lui
sostenuto in sede di ricorso, la situazione non sarebbe stata diversa. Non
avendo versato i contributi, egli non potrebbe comunque, nel 2013, sopperire al
loro mancato pagamento, a causa della perenzione.
Infatti,
per l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i
contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata
entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono
dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi
secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre
dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale
determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.
Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto
punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più
lungo, quest’ultimo è determinante.
Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv. 1
LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso
1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la
tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di
ricupero d’imposta.
Il tenore di questa seconda frase è stato reso
più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021):
"
In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli
6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui
passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione
consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."
Con il 1° gennaio 2012 è
entrata in vigore una nuova versione, leggermente modificata, dell’art. 16 cpv.
1.
prima e seconda frase LAVS, secondo cui i contributi il cui importo non è
stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla
fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né
pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi
secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine
di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la
tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.
Prima che
la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una
decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire
des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants
(LAVS), pag. 409).
In
concreto, in assenza di una decisione di fissazione dei contributi emanata
entro il termine quinquennale di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS, l’insorgente non
può più chiedere di poter pagare i contributi per gli anni in cui sono state
riscontrate le lacune.
Per questo motivo, non gli
può neppure essere d’aiuto l’invocato art. 11 LAVS, per il quale i contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1,
il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone
assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta
motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono
però essere resi inferiori al contributo minimo
Infatti, a prescindere dalla
circostanza che, di norma, questo disposto si applica laddove l’assicurato, in
difficoltà economica, chiede la riduzione dell’ammontare del contributo fissato
in una decisione formale cresciuta in giudicato, ritenuto il tempo trascorso
ogni richiesta di pagamento dei contributi per il periodo dal 1994 al 2002 nel
preciso caso di specie è ormai perenta.
Va poi
evidenziato (cfr. sentenza 30.2006.23 del 12 maggio 2006) che alla Cassa non
può essere imputata una mancata informazione, poiché al ricorrente, secondo
l'art. 64 cpv. 5 LAVS, spettava di annunciarsi presso la Cassa competente, ciò
che costituisce un obbligo di diritto pubblico (cfr. Greber, Duc, Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants, ad art. 1 LAVS, N. 30 pag. 30). Il fatto che il ricorrente non
sapesse di tale obbligo non è rilevante, visto che, perlomeno prima
dell’entrata in vigore della LPGA (cfr. ora l’art. 27 LPGA in vigore dal 1°
gennaio 2003), nessuno poteva prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. 124 V
220.
consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c, cfr. STCA del 21 giugno 2001, inc.
30.00
, pag. 10, confermata dalla sentenza del 19 novembre 2001, H 272/01). Con sentenza del 27 dicembre 2004, H 160/03, l’Alta Corte,
in un caso che concerneva una fattispecie giudicata sulla base del diritto
vigente prima dell’entrata in vigore della LPGA, ha infatti confermato che “per
quel che concerne poi il principio dell'affidamento, l'autorità giudiziaria
cantonale ha rettamente precisato come la tutela della buona fede possa essere
invocata solo in presenza di una informazione errata, e non già anche in caso
di carente informazione”.
Infine, all’insorgente non
può neppure essere d’aiuto il riferimento agli “imperativi di solidarietà
che muovono il sistema sociale svizzero”. Infatti la solidarietà del
sistema sociale presuppone il pagamento dei contributi sociali. Ciò, in
concreto, non è avvenuto.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, è a giusta ragione che l’amministrazione ha preso in
considerazione un periodo di contribuzione complessivo di 31 anni e 3 mesi
(effettivi: 30 anni e 10 mesi) ed una scala di rendita 31.
2.8
Va ora
esaminato se anche il calcolo del reddito annuo medio (di seguito: RAM) è stato
effettuato correttamente.
Di
norma il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa
e dagli eventuali accrediti per compiti educativi computabili durante il
proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1969 al 31
dicembre 2012), diviso per gli anni di contribuzione effettivi (in concreto 30
anni e 10 mesi).
La
somma dei redditi da attività lucrativa del ricorrente, in concreto fr. 991'395
(cfr. doc. 64), va rivalutata in funzione dell’indice previsto per
l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui
all’art. 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di
contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte
all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per
la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è
obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima
registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la
rendita.
Nel caso che ci occupa la
prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1975.
Pertanto, dalle citate
tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.150.
L'importo rivalutato va
poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (in concreto: 30 anni e 10
mesi).
Ne discende che la media
dei redditi da attività lucrativa si fissa in fr. 36’976 (991’395 X 1.150 : 30
anni e 10 mesi).
Per ogni anno in cui
l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni è
assegnato un accredito per compiti educativi. Dal primo matrimonio sono nati 2
figli: __________ (__________) e __________ (__________).
In concreto vanno
attribuiti accrediti dal 1981 (anno susseguente la nascita del 1° figlio) al
1989.
(anno precedente il divorzio). Infatti, l’accredito per compiti educativi
corrispondente all’anno dello scioglimento del matrimonio di uno dei genitori è
concesso al genitore al quale è stata attribuita l’autorità parentale (art. 52f cpv. 2 OAVS). L’accredito per le persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).
La media
dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente
formula:
{(rendita di vecchiaia
annua minima X 3) x numero di bonifici educativi} : durata di contribuzione
computabile
Ne consegue che
all’insorgente vanno computati 9 mezzi accrediti per complessivi fr. 6'147
(1'170 X 12 X 3 X 4.5 : 30 anni e 10 mesi).
Alla luce di quanto sopra
esposto il reddito annuo medio ammonta a fr. 43'524 (36'976 + 6'147 = 43'123,
arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle UFAS) per una
rendita mensile di fr. 1'266, come calcolato dalla Cassa.
In queste condizioni il
ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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