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Decisione

30.2013.26

Contributi AVS. Tassazione determinante. Passaggio di sostanza privata a sostanza aziendale. Contributi dovuti sul realizzo dei titoli costituenti la sostanza

18 settembre 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente

sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per

lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da

un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le

spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett.

a LAVS).

5. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno

di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre

(art. 22 cpv. 2 OAVS).

Il

reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato

dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in

quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se

in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il

reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se

l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante

il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 5 OAVS).

6. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In

difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato,

gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta

cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata

d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei

casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili

per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le

indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di

compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).

Se

le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione

devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati

devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,

presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

Considerandi

Per

giurisprudenza costante dell'allora TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti

dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici

dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione

del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni

sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35,

RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid.

4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130

consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque

precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per

il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,

pag. 242 segg.).

Le

comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va

a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti

fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del

reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 =

SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

7.

In

concreto il reddito proveniente dall’attività indipendente conseguito da RI 1 per

l’anno 2007 è stato stabilito dall’autorità fiscale competente, e ciò

successivamente a reclamo. L’importo è stato fissato, senza ulteriore

contestazione da parte del ricorrente, in CHF 530'000.-- maggiorati da un accantonamento

di CHF 50'000.-- per i contributi AVS. In maniera rimasta incontestata su

questo aspetto l’amministrazione ha ritenuto una somma complessiva del reddito

di CHF 580'000.-- siccome l’accantonamento, beneficiario di un trattamento

fiscale particolare, a livello di AVS deve essere invece ritenuto nei redditi

conseguiti e sottostà alla percezione dei contributi. L’agire della Cassa si

rivela corretto.

8.

Il

ricorrente lamenta che l’amministrazione non abbia considerato, in deduzione

dal reddito aziendale, la percentuale del 3% calcolata sul capitale investito

nell’azienda per il periodo anche antecedente la realizzazione. Ora la

lamentela è priva di sostrato siccome l'amministrazine ha accertato, in maniera

non più confutabile dinanzi a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni,

che una sostanza aziendale non sussisteva al 31 dicembre 2007. L’UT, come gli

atti precisano, ha considerato una sostanza aziendale passiva senza effetto

sulla determinazione dell’importo soggetto al prelievo dei contributi.

9.

Da

quanto precede discende, poiché il giudice non si scosta dalla tassazione definitiva

se non in circostanze eccezionali ed a fronte del ricorrere di eventi qui non

dati, che il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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