30.2013.27
Ritardata giustizia per omessa emanazione di una decisione in materia di rendite
29 luglio 2013Italiano16 min
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Numero d'incarto:
30.2013.27
Data decisione, Autorità:
29.07.2013, TCA
Titolo:
Ritardata giustizia per omessa emanazione di una decisione in materia di rendite
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 49 LPGA
art. 52I LPGA
art. 56II LPGA
art. 56III LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.27
IR/sc
Lugano
29 luglio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso dell'11 luglio 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di rendite AVS
considerato in fatto
ed in diritto
· che con
ricorso 11 luglio 2013 (doc. I) RI 1 si è aggravata, con il patrocinio dell’ RA
1, a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni lamentando la “mancata
risposta alla nostra opposizione del 14.01.2013”;
· che il
gravame è stato recepito quale impugnativa per denegata rispettivamente
ritardata giustizia ed è stato intimato alla Cassa per la presentazione della
risposta (doc. II);
· che più
specificatamente la signora RI 1 ha segnalato i seguenti fatti:
" … la Cassa __________ AVS di __________ non ha
ancora preso una decisione definitiva in merito al fatto di considerare la
domanda di rendita anticipata a 62 anni tardiva o meno.
(…)
Ciò impedisce alla CO 1 di rispondere alla nostra opposizione.
Questo rappresenta per noi un torto inaccettabile per una persona che
attende la rendita AVS da oltre un anno …
(…)
La Cassa __________ deve rispondere alla CO 1 se la domanda è tardiva
o meno." (doc. I)
· che la Cassa pretesa
in mora nel rendere una decisione su opposizione, ossia la CO 1 ha in effetti
reso una decisione formale l’8 gennaio 2013 indicando che la domanda dell’assicurata
tendente ad una rendita anticipata era tardiva;
· che, invitata
a prendere posizione sul gravame con atto del 16 luglio 2013 (doc. II), la
Cassa ha trasmesso uno scritto il 22 luglio con cui ha prodotto la
documentazione relativa alla controversia, ha indicato i termini di merito
della questione richiamandosi all’art. 67 cpv. 1 OAVS ed ha ribadito che la
Cassa __________ di Compensazione __________ ha attestato “più volte” il
ritardo nella domanda di rendita;
· che il 23
luglio 2013 l’atto è stato trasmesso al patrocinatore della ricorrente (doc.
IV) per la presentazione di nuove prove e la possibilità di esprimersi in
merito;
· che il 26
luglio 2013 è pervenuto uno scritto di RA 1 (datato 18 luglio 2013!) con cui RI
Fatti
1 ha ribadito la sua pretesa di ottenere una decisione su opposizione in merito
alla sua richiesta al fine di impugnarla al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni. Nelle ulteriori motivazioni la ricorrente entra nel merito della
sua domanda di rendita anticipata;
· che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003);
· che per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 2005 AHV N. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294;
· che, in
concreto, oggetto del contendere è unicamente quello a sapere se la Cassa sia
in mora nel rendere una decisione su opposizione e quindi la mancata emanazione
di una decisione e non il merito del diritto della ricorrente a potere
beneficiare di una rendita anticipata. Se non è stata emessa nessuna decisione,
la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una
sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1;
DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
· che la LPGA regola
il tema della decisione all'art. 49, con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv.
1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere
impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate;
· che giusta
l'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia
che per denegata giustizia (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560);
· che l'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;
· che per
costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia
qualora un'autorità giudiziaria od amministra-tiva non si occupi di una
domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e
riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia
nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una
decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto
conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF
107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera
tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare
l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione
delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le
circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono
oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti
sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed
il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e
EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita è espressione di
un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
· che dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere
ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la
trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti
positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità
si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della
Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono
stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV,
tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25
giugno 2003 nella causa I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg.,
l’allora TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico
dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI,
trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in
cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa
la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., l’allora TFA ha invece negato
l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore
malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha
interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di
sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto
una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto
completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e
suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di
un atto di ricusa);
· che nella
sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9
mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungs-verfahren in der
AHV und IV in: Schaffhauser/ Schlauri, Verfahrensfragen in der
Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno
1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver
lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso
per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o
del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle
prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non
costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Il TF ha ripreso gli
stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni
(DTF 22 febbraio 2010 inc.8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di
Considerandi
ossequio del precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima
istanza. Si veda anche la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010
Pag. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
"Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief
relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour
l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p. 117 et les références). De même, la
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit
toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se
limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540 et les arrêts cités)."
· che in DTF
130.
I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più
esplicitamente, specificato che:
"Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le
caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de
l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous
l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192;
ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui
n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties
constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810
ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le
principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à
statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend
pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi
ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER,
Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit.,
p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).
5.2
Le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause,
lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres
critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF
119.
Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il
appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que
l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure
ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid.
2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil,
où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la
procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par
ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci
sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une
organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant
justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111;
ATF 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser
ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la
justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER,
op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER,
op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3
La sanction du dépassement du délai
raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du
principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en
est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la
répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129
V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines circonstances, si
les conditions de la responsabilité civile de la Confédération ou des cantons
pour acte illicite sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le
retard à statuer peut être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il
n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit
administratif, de se prononcer sur cette question, d'autant que les recourantes
n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)."
· che nel caso
di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale
ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la
procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,
Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38
consid. 2b pag. 110). Il giudice non può sostituire l’indagine che compete
all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve
neppure, conseguentemente, esaminare il merito della fattispecie. Il giudizio
si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo
ingiustificato da parte della Cassa e, laddove l’amministrazione abbia dato
seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre
verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il
patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo
nella reazione della Cassa è sussistito.
Questi
principi sono stati recentemente espressi da questo Tribunale cantonale delle
Assicurazioni in una sentenza emanata nella composizione completa (sentenza del
14.
novembre 2011, inc. 36.2011.72);
· che, nel caso
concreto, dagli atti risulta che la CO 1 ha promulgato una decisione formale
relativa all’anticipo della rendita di vecchiaia, respingendo la domanda
siccome tardiva. La decisione (doc. B1) specifica che contro la stessa è dato
il rimedio dell’opposizione;
· che, contro
la decisione formale, RA 1 per conto della signora RI 1 si è aggravata mediante
opposizione del 14 gennaio 2013 (doc. A3);
· che
dall’opposizione non è stata promulgata nessuna decisione su opposizione
impugnabile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, e ciò senza apparente
motivazione alla luce del fatto che – come appare dagli atti prodotti – la CO 1
ha avuto tutte le necessarie informazioni in merito alla situazione della
ricorrente dalla Cassa __________ (doc. A6);
· che
addirittura la Cassa __________ ha scritto, il 15 marzo 2013 a cura del signor __________, una lettera alla CO 1 indicando le problematiche connesse alla
fattispecie;
· che il caso
in discussione risulta essere stato analizzato puntualmente e con attenzione
dall’assicuratore, che ha già precisato i motivi per i quali egli ritiene tardiva
la richiesta di anticipo della rendita da parte dell’assicurata;
· che non vi è
più assolutamente nulla da istruire per potere emanare, finalmente, una
decisione su opposizione che l’assicurata possa, se del caso, impugnare al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni;
· che il
ritardo in cui versa l’assicuratore è grave se si pon mente al fatto che è
trascorso quasi un anno dall’inizio della contestazione e che, secondo lo
stesso dire dell’assicurata, una nuova richiesta di rendita anticipata dovrebbe
pervenire entro la fine del corrente mese di luglio 2013;
· che in ogni
caso, a prescindere da una nuova richiesta che venisse inoltrata
dall’assicurata, la signora RI 1 ha diritto a vedersi inoltrare una decisione
su opposizione, che la Cassa non indica di avere sin qui emesso, per potere
permettere all’assicurata di fare valere i suoi diritti;
· che il
gravame deve essere di conseguenza accolto, alla CO 1 va fatto ordine di
emanare immediatamente la decisione su opposizione attesa dall’assicurata. All’assicurata,
vincente in causa e debitamente rappresentata vanno riconosciute congrue
ripetibili che vengono cifrate in CHF 1'000.-- IVA, se dovuta, compresa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 11 luglio 2013 formulato da RI 1 contro l’inazione della CO 1 è accolto.
1.1. Di conseguenza è
fatto ordine alla CO 1 di emanare immediatamente una decisione su opposizione a
fronte della decisione 8 gennaio 2013 e della successiva opposizione del 14
gennaio 2013.
2. Non
si prelevano tasse e spese. La CO 1, soccombente, verserà alla ricorrente, a
titolo di ripetibili di questa sede, CHF 1'000.-- IVA (se dovuta) inclusa.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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