Lexipedia

Decisione

30.2013.28

D all'assegno per grandi invalidi. Termine d'attesa di 1 anno. Cassa ha accertato che il termine non era trascorso. L'ass.to avrebbe dovuto apportare la prova che gli impedimenti erano preesistenti. D

1 ottobre 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati medici

del 13 aprile 2010 (doc. A2) e del 2 luglio 2013 (doc. A1) prodotti con il

ricorso, che pongono la diagnosi e danno una valutazione dello stato di salute

dell'assicurato, non chiariscono da quando è presente una grande invalidità;

nel suo scritto

dell'11 settembre 2013 (doc. V) il ricorrente si è lamentato che la Cassa non

abbia richiamato tutti gli atti medici disponibili presso le strutture ospedaliere

competenti;

vero è che l'art. 43

cpv. 1 LPGA prevede che l'assicuratore esamina le domande, intraprende

d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno;

ciò nonostante, per

l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono

collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte

le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni

assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA);

nel diritto delle

assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio,

secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere constatati

d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza essere legato

da regole formali;

tuttavia, questo

principio non è assoluto, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti

di collaborare (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA

del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992

pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

12; Spira, “Le contentieux des assurances

sociales fédérales et la procédure cantonale” in: Recueil de jurisprudence

Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner

Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.);

questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono

e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente chiesto

loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati; in

difetto di ciò, esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2;

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4;

RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;

Considerandi

DTF 115 V 113; Beati in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo

di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza

di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le

conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un

fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26 settembre

2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375

consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3);

su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, dove Locher rileva che “(…)

besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”;

va rammentato che non

esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale

l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore

dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del

18.

settembre 2001, consid. 3b; STFA

C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V 142 consid. 8b;

DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b);

in concreto,

l'amministrazione ha correttamente interpellato l'assicurato chiedendogli da

quando egli era impedito nel compiere gli atti ordinari della vita - visto che

tale indicazione faceva difetto nell'apposito formulario - e, una volta

ottenuta risposta (dal dicembre 2012), non era dunque più necessario esperire

ulteriori accertamenti, essendo le circostanze di fatto e di diritto chiare;

spettava semmai all'interessato,

che contestava l'inizio del termine d'attesa, apportare le necessarie prove a

sostegno della sua tesi e ciò è sì avvenuto, ma soltanto pendente il ricorso;

dal canto suo l'amministrazione,

appena è venuta a conoscenza di nuovi elementi, si è subito attivata e ha esperito

puntuali accertamenti, a seguito dei quali è giunta alla conclusione che poiché

già dal marzo 2010 il ricorrente necessita di regolare aiuto e supervisione nel

compiere gli atti ordinari della vita, era indicata un'inchiesta a domicilio

per stabilire l'evoluzione ed il grado dell'assegno grandi invalidi (doc. VII);

alla luce delle

conclusioni espresse dalla Cassa di compensazione nel suo ultimo scritto,

questo Tribunale ritiene logico e corretto dare seguito alla richiesta dell'amministrazione

stessa di retrocederle gli atti al fine di espletare i necessari accertamenti

medici suggeriti dal medico SMR per definire il grado AGI dell'assicurato dal 2010 in poi ed emanare, in seguito, una nuova decisione al riguardo;

stanti così le cose, la

decisione su opposizione va annullata ed il ricorso accolto, con contestuale

trasmissione degli atti alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti;

malgrado sia vincente

in causa, non si fa luogo all'attribuzione di ripetibili al ricorrente (art. 61

lett. g LPGA), non essendo patrocinato da un legale o da una persona cognita in

materia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno trasmessi alla Cassa di compensazione

per esperire i necessari accertamenti medici, in particolare un'inchiesta

domiciliare.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster