30.2013.29
Affiliazione come dipendente confermata. Esame del contratto di collaborazione tra una giornalista ed un Comune alla luce della giurisprudenza e della legislazione applicabile
26 settembre 2013Italiano27 min
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Numero d'incarto:
30.2013.29
Data decisione, Autorità:
26.09.2013, TCA
Titolo:
Affiliazione come dipendente confermata. Esame del contratto di collaborazione tra una giornalista ed un Comune alla luce della giurisprudenza e della legislazione applicabile
CONTRIBUTI
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE INDIPENDENTE
art. 3 LAVS
art. 4 LAVS
art. 5 LAVS
art. 10 LPGA
art. 12 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.29 + 32
cs
Lugano
26 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 7 agosto 2013 e
del 20 agosto 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
AC 1
contro
le decisioni su opposizione del 17 luglio
2013 emanate da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. AC 1, nata
nel __________, il 2 aprile 2013 ha inoltrato alla Cassa CO 1 una richiesta di
affiliazione come indipendente quale “consulente comunicazione-stampa”,
allegando un accordo di collaborazione con il Comune di __________ (doc. 11,
inc. 30.2013.29).
1.2. Con
decisione del 5 giugno 2013, confermata dalla decisione su opposizione del 17
luglio 2013, trasmesse anche al Comune di __________, l’amministrazione ha
respinto la richiesta dell’interessata e ha affiliato AC 1 quale dipendente del
Comune (doc. 6, 8, 9, inc. 30.2013.9).
1.3. Il Comune di
__________, rappresentato dal proprio Municipio, è insorto contro la predetta
decisione con ricorso del 6 agosto 2013 (doc. I, inc. 30.2013.9).
Il
ricorrente evidenzia che con risoluzione __________ il Municipio ha approvato
l’accordo di medesima data concernente l’attribuzione a AC 1 di un mandato per
prestazioni nel campo della comunicazione. In questo ambito la forma del
mandato era già stata scelta nel 2005 e nel 2010. L’attività di comunicazione
non figura tra le funzioni del regolamento organico dei dipendenti del Comune
di __________, per cui dev’essere considerata un caso speciale ai sensi
dell’art. __________ del medesimo regolamento.
L’insorgente
evidenzia che, se è vero che gli accordi tra le parti non costituiscono in
materia AVS elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un’attività
lucrativa a titolo dipendente o indipendente, essi costituiscono comunque un
indizio. In concreto il rapporto tra le parti non configura un normale
contratto di lavoro e se l’interessata fosse considerata dipendente comunale il
contratto sarebbe in contrasto con il Regolamento __________ __________ __________.
L’insorgente
evidenzia che l’amministrazione, in sede di decisione su opposizione, non è
entrata nel merito delle censure sollevate dalle parti, limitandosi ad elencare
le condizioni necessarie per la definizione dello statuto di indipendente e fa
valere una violazione del diritto di essere sentito.
Nel
merito il ricorrente evidenzia come la circostanza che l’interessata percepisca
un pagamento mensile regolare non è determinante ai fini della qualifica del
proprio statuto. L’interessata fattura mensilmente a proprio nome le ore di
lavoro prestate, ad una tariffa oraria omnicomprensiva che tiene già conto
dell’indennizzo delle vacanze, come pure degli oneri sociali, assicurativi e
previdenziali che rimangono a carico della mandataria nella sua qualità di
libera professionista. Altrimenti la rimunerazione annua supererebbe i massimi
consentiti dal regolamento comunale per i collaboratori amministrativi e
l’impiego sarebbe in contrasto con il regolamento. Ciò configurerebbe, per il
Comune, un’inammissibile violazione del principio della legalità. Inoltre, in
caso di disdetta l’interessata non beneficerebbe delle misure previste
dall’art. __________ L’insorgente evidenzia inoltre che per il TF
attività analoghe a quelle di giornalista freelance non necessitano di
investimenti importanti ed in tal caso va posto l’accento sul criterio della
dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio economico.
L’interessata si è organizzata in modo da poter lavorare da casa o in sedi
appropriate senza rendere necessario il pagamento di un locale apposito. Essa
non ha personale alle sue dipendenze, ma non esclude di assumerlo con
l’intensificarsi dei mandati cui è costantemente alla ricerca, tra cui quelli
con la __________ e quello del __________.
Il
ricorrente evidenzia come l’attività in esame è limitata ad un massimo di 600
ore annue, inferiori quindi ad un impegno a metà tempo. L’interessata può
pertanto assumere ulteriori mandati senza sottostare alle specifiche condizioni
di cui all’art. __________. L’insorgente rammenta a questo proposito che per il
TF all’avvio di un’attività indipendente è usuale che un unico cliente
costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per
contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo.
Il Comune
di __________ contesta infine anche l’asserita subordinazione nei suoi
confronti, poiché l’interessata, ritenuto il massimo di ore di cui al punto 4
del contratto, rimane libera di determinare personalmente il suo orario di
lavoro come pure il luogo. Soltanto una minima parte delle ore e meglio quelle
della settimanale riunione dei __________ dev’essere svolta presso
l’amministrazione comunale. Per l’esecuzione e l’organizzazione delle mansioni
conferitele, l’insorgente non è legata da particolari istruzioni.
In
conclusione l’insorgente afferma che AC 1 per la maggior parte delle ore non
esercita la sua attività presso l’amministrazione comunale, ma in spazi propri,
può svolgere l’attività in piena libertà, senza vincoli di orari e senza dover
sottostare a direttive/istruzioni particolari e non può essere considerata
subordinata al Municipio di __________ né per quanto concerne l’impiego del
tempo, né per l’organizzazione del lavoro.
Con
risposta del 20 agosto 2013 la Cassa propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III, inc. 30.2013.29).
1.4. Il 20 agosto
2013 AC 1 ha inoltrato a sua volta ricorso al TCA contro la decisione su
opposizione del 17 luglio 2013 (doc. I, inc. 30.2013.32).
L’insorgente
rileva in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentita, poiché
la decisione non sarebbe sufficientemente motivata.
L’interessata
evidenzia di essere una giornalista freelance, professione intrapresa con
l’ottenimento del relativo diploma nel __________. Dopo aver svolto attività
dipendente presso la __________, il __________ e la __________ per motivi
familiari ha ridefinito la modalità dei tempi lavorativi, dapprima come dipendente
di __________, e dallo scorso autunno, a causa della riorganizzazione del
personale, come freelance. Ciò le permette di pianificare e scegliere
liberamente ulteriori proposte lavorative, non ancora remunerate poiché in fase
di elaborazione progettuale.
A __________
ha stipulato con il Comune di __________ un mandato di prestazioni nel campo
della comunicazione. Nel regolamento __________ __________, il tema dei mandati
figura nell’art. __________. L’attività di comunicazione si configura come un
caso speciale di cui al citato articolo. Questa funzione non è presente nell’art.
__________.
L’insorgente
evidenzia che deve effettuare un numero massimo di 600 ore annue in favore del
Comune di __________, con tariffa forfettaria onnicomprensiva, IVA esclusa,
quando e dove è di principio irrilevante.
La
presenza richiestale concerne una minima parte delle ore in questione e si
riferisce quasi esclusivamente alla settimanale riunione dei caposettore. Per
il resto non esercita la sua attività presso l’amministrazione comunale ma
nell’abitazione, in piena libertà, senza vincoli di orari e senza dover
sottostare a istruzioni particolari. Non può di conseguenza essere considerata
subordinata al Municipio di __________ né per quanto concerne l’impiego del
tempo, né per l’organizzazione del lavoro.
L’insorgente
rammenta come nemmeno la regolarità del pagamento delle prestazioni di cui al
mandato può essere sintomo di dipendenza e rammenta di aver rilasciato al
Comune di __________ regolari fatture a proprio nome. Lo stesso avverrà per i
mandati che saranno formalizzati con la società __________ e __________, poiché
nelle prossime settimane concretizzerà i contratti concernenti una
collaborazione fissa come addetta stampa dello __________ e con la redazione
della rivista __________ della __________, sia per la stesura – in atto – di
una pubblicazione editoriale per il __________ d’esistenza e attività della __________
prevista nel 2014. Il tutto senza dimenticare la disponibilità a collaborare
con la __________ e con __________.
Circa la
tariffa oraria versata dal Comune di __________ l’interessata evidenzia di
averla fissata lei stessa e comprende l’indennizzo delle vacanze, gli oneri
sociali, assicurativi e previdenziali che rimangono a suo carico. L’insorgente
rileva inoltre di essersi assunta gli oneri economici organizzandosi in modo da
poter lavorare da casa o in sedi appropriate, senza rendere necessario il
pagamento dell’affitto di un apposito locale. La circostanza che svolge
l’attività per un solo mandante non è sufficiente, all’inizio della medesima,
per definire lo statuto di dipendente. Il fatto di non più essere iscritta
all’albo dei giornalisti è la conseguenza della situazione finanziaria dovuta
alla separazione che non le permette di sopportare ulteriori costi.
Con
risposta del 30 agosto 2013 l’amministrazione ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III, inc. 30.2013.32).
in
diritto
in
ordine
2.1. In concreto
si pone innanzitutto la questione della congiunzione dei ricorsi. Gli
insorgenti hanno infatti inoltrato due ricorsi distinti con contenuto diverso,
contro due decisioni su opposizione distinte, tramite le quali
l’amministrazione si è comunque espressa sulla medesima fattispecie e meglio
l’affiliazione della ricorrente quale dipendente del Comune di __________.
Per
l’art. 31 Lptca, “per quanto non stabilito dalla
presente legge, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le
singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le
cause amministrative”.
L’art. 51
LPamm, a proposito della congiunzione dei ricorsi, prevede che quando siano proposti
davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della
istruzione o della decisione delle altre.
In
concreto, ritenuto come gli insorgenti abbiano inoltrato due ricorsi distinti
ma che sollevano quesiti giuridici analoghi, contro due decisioni su
opposizione che concernono la medesima fattispecie, il TCA decide di congiungere
le procedure.
2.2. I ricorrenti
sostengono che l’amministrazione con la decisione impugnata non ha preso
posizione sulle censure sollevate in sede di opposizione e fanno valere una
violazione del loro diritto di essere sentiti.
Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF
129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131
consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di
essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie
decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della
decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo
impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di
ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa
che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su
tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze
rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio
2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
concreto l’amministrazione ha compiutamente motivato le proprie decisioni,
spiegando le ragioni alla base della reiezione della richiesta di affiliazione
come indipendente.
Del
resto, con i ricorsi, gli insorgenti hanno nuovamente potuto prendere posizione
sull’intera fattispecie, produrre ulteriori prove e spiegare i motivi per i
quali ritengono che l’interessata debba essere considerata indipendente.
Rammentato
che il TCA dispone del pieno potere cognitivo come l’istanza precedente (cfr.
sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V
431), l’asserita violazione del diritto di essere sentito, e meglio la carenza
di motivazione della decisione impugnata, è comunque sanata in questa sede.
Del
resto, giova precisare che anche nel caso di una grave violazione del diritto
di essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa
all'amministrazione, se - come in concreto - una simile operazione si
esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il
processo in contrasto con l'interesse – di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid.
5.1 pag. 390 con riferimenti; sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid.
6.1; sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3; sentenza 9C_961/2009
del 17 gennaio 2011).
Il
TCA deve pertanto entrare nel merito dei ricorsi.
nel
merito
2.3. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento
dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del
reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario
determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri
per un tempo determinato o indeterminato.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività
lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che
non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi
per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente
legge.
L'art. 12 LPGA prevede che è considerato
lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di
un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la qualifica dell'attività
esercitata da un assicurato, l'allora
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura
dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un
datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per
stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente
(sentenza H 322/03 dell'11
marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare, insolite costruzioni di diritto
civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non
hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
2.4. Di principio
si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una
delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego
del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un
rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti
il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua
impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non comportano comunque, da soli,
soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere
forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle
autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in
ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La
decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali
il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che
militano in favore di soluzioni diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre
2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e
pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata).
Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel
Considerandi
caso concreto (sentenza H 59/00 del 18 settembre 2000).
2.5
Secondo la
giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V 169
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di
una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego
di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato
(RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio
di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per
proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza
che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A
riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi
mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato
(RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività dipendente quando
le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando
l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente
dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato
nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare un’altra
attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,
pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di
stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture
sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,
in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro
personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in
caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di
questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di
un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre
precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per
il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla
determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione
giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993
pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
2.6
Il TFA (dal
1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente
o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente
confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale attività, considerata
nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della
qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato
dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura
dipendente (Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un assicurato può essere
qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un
altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da
un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V
127).
2.7. Nella più
recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere
presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività
indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale
(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H
155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto ormai da
anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere
del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente. Asserire che
la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa
fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti e avulsi dalla
complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale
ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore
dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini
della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio della
dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine
vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere
conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse
attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro
(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo
mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per
diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,
in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161
consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza
H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
2.8. A proposito
dello statuto di giornalista, in DTF 119 V 161 l’allora TFA (dal 1° gennaio
2007: TF), ha stabilito che i giornalisti liberi che lavorano regolarmente per
lo stesso giornale sono da ritenere, per detta attività, lavoratori dipendenti.
L’Alta
Corte ha evidenziato che nell’ambito della fissazione dello statuto di dipendente
od indipendente di un giornalista freelance il rischio imprenditoriale è
raramente decisivo, poiché in questi casi il giornalista non deve effettuare
investimenti importanti o pagare stipendi a dipendenti, ciò che di principio
caratterizza il rischio di un imprenditore (“Diese Betrachtungsweise
kann nicht als bundesrechtswidrig bezeichnet werden. Bei
der Beurteilung der Frage, ob die Tätigkeit eines freiberuflichen Journalisten
selbständiger oder unselbständiger Natur ist, kommt dem Unternehmerrisiko
selten eine statusentscheidende Bedeutung zu (KÄSER, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, S. 119 Rz. 4.65). Denn der freie
Journalist hat für die Ausübung seines Berufes in der Regel weder beträchtliche
Investitionen zu tätigen noch Angestelltenlöhne zu bezahlen, welche Merkmale
das Unternehmerrisiko praxisgemäss charakterisieren (vgl. ZAK 1986 S. 333 E.
2d, 1982 S. 215 und 1980 S. 118)“).
Neppure
l’aspetto organizzativo è così determinante per stabilire lo statuto di un
libero giornalista. Per contro non è criticabile la circostanza che per
permettere un’applicazione uniforme della legge a livello svizzero, l’Ufficio
federale e i partner sociali abbiano ritenuto che l’attività regolare e
continua in favore del medesimo editore sia determinante per la qualifica
dell’attività svolta, poiché colui che scrive regolarmente articoli per il
medesimo giornale o il medesimo editore si trova in un rapporto di
subordinazione ritenuto che se il rapporto lavorativo cessa, il giornalista si trova
nella medesima situazione di un dipendente che perde il proprio posto di lavoro
(“Aber auch das Begriffsmerkmal der arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit
wird beim freien Journalisten häufig nicht derart sein, dass daraus ohne
weiteres auf unselbständige Erwerbstätigkeit geschlossen werden könnte (vgl.
KÄSER, a.a.O., S. 119 Rz. 4.65). Es lässt sich daher
nicht beanstanden, dass das Bundesamt - in Absprache mit den Sozialpartnern
(Verleger, Journalisten; vgl. KÄSER, a.a.O., S. 120 Rz. 4.65) - im Hinblick auf
eine gleichmässige Gesetzesanwendung dem Element der regelmässigen
Arbeitsleistung für einen Verlag eine massgebliche Bedeutung zumisst. Denn wer
seine Artikel regelmässig für dieselbe Zeitschrift oder denselben Verlag
verfasst, begibt sich damit insofern in ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis,
als bei Dahinfallen dieses Erwerbsverhältnisses eine ähnliche Situation
eintritt, wie dies beim Stellenverlust eines Arbeitnehmers der Fall ist“).
Ciò
ha come conseguenza che il libero giornalista che scrive sempre per il medesimo
giornale, va affiliato quale dipendente. Del resto, la situazione non è molto
diversa per gli agenti o i viaggiatori di commercio che di norma sono
considerati indipendenti solo laddove, cumulativamente, dispongono di un locale
proprio, hanno personale alle loro dipendenze e si assumono i costi (“Dies
hat zur Folge, dass damit den freierwerbenden Journalisten, welche regelmässig
für die nämliche Zeitschrift arbeiten, für diese Tätigkeit in der Regel
AHV-rechtlich die Stellung eines Unselbständigerwerbenden zukommt. Es verhält sich aber diesbezüglich nicht anders als bei Agenten (ZAK
1988 S. 378 E. 2b, 1986 S. 121 E. 2b und S. 575 E. 2b mit Hinweisen) und
Reisevertretern (ZAK 1980 S. 325 E. 2), die praxisgemäss nur als
selbständigerwerbend gelten, wenn sie kumulativ eigene Geschäftsräumlichkeiten
benützen, eigenes Personal beschäftigen und die Geschäftskosten im wesentlichen
selber tragen (vgl. auch Rz. 4028 WML), welche Kriterien der Bundesrat für die
obligatorische Unfallversicherung in Art. 2 lit. b Ziff. 2 UVV übernommen hat
(…)“ ).
A
questo proposito le direttive sul salario determinante (DSD), prevedono al
marginale n. 4075 che le indennità versate ai giornalisti ed ai fotoreporter
fanno parte del salario determinante, con riserva del marginale 4077, il quale
stabilisce che le indennità versate a collaboratori
occasionali per articoli e fotografie inviati spontaneamente e pubblicati di
tanto in tanto rappresentano un reddito d’attività indipendente.
2.9. Nel caso di specie, alla luce
della citata giurisprudenza e della documentazione agli atti, questo Tribunale
deve concludere che l’affiliazione dell’assicurata quale dipendente del Comune
di __________ è corretta.
La ricorrente si trova
infatti manifestamente in un rapporto di subordinazione con il Comune di __________,
dal quale dipende finanziariamente e per il quale svolge un’attività regolare e
continua (cfr. DTF 119 V 161, consid. 3b; cfr. anche le fatture di cui ai doc.
11b, 11c, 11d, 11e, inc. 30.2013.29).
Nella convenzione sottoscritta
dalle parti figurano del resto numerosi elementi che confermano lo stretto
rapporto di dipendenza dell’interessata nei confronti del Comune __________.
__________ le parti hanno
concluso un accordo sulla base del regolamento __________ __________ __________,
e meglio del suo art. __________, e sulla base della risoluzione municipale __________.
Dal medesimo risulta in
primo luogo che all’interessata “sono affidate le attività che competono al
Servizio comunicazione dell’Amministrazione comunale, segnatamente”, la
consulenza per tutti gli aspetti della comunicazione verbale, scritta e
virtuale, la pianificazione e supervisione degli strumenti comunicativi
cartacei e virtuali, lo sviluppo di progetti e di metodi di lavoro per migliorare
la comunicazione esterna ed interna del Comune, in collaborazione con la
Responsabile della qualità, la gestione degli strumenti comunicativi del Comune
(foglio informativo, pagine web, ecc.), in collaborazione con il Servizio
informatico e con la Cancelleria, nonché attività di ufficio stampa (doc. 7C, inc. 30.2013.29).
Circa l’esecuzione del
mandato, la ricorrente s’impegna ad assicurare, su richiesta, la presenza in
Municipio, per l’edizione del foglio informativo e per la preparazione di altri
eventi comunicativi, alla settimanale riunione dei caposettore, nonché in
amministrazione, per il tempo necessario al disbrigo delle pratiche di sua
competenza.
L’interessata assume, in
particolare, le seguenti mansioni: informazione attiva; redazione del foglio
informativo del Municipio, trasmissione delle informazioni su __________
richieste per altre comunicazioni istituzionali, sviluppo dell’attività di
comunicazione da e per la popolazione di __________, nell’ambito del progetto
di __________ __________, verifica della comunicazione interna ed esterna del
Comune, presentazione al Municipio di un progetto e preventivo con le proposte
di adeguamento dell’attività di comunicazione (la verifica è da effettuarsi in
collaborazione con il Capodicastero comunicazione e vicesindaco, con il
funzionario di riferimento, con la responsabile del servizio qualità e con il
responsabile del servizio informatico, considerando anche le richieste del
consiglio comunale); implementazione dell’aggiornamento della comunicazione
interna ed esterna, nei termini concordati con il Municipio; selezione della
documentazione da progressivamente trasferire dall’archivio amministrativo
all’archivio storico, decorsi i termini di cui alla __________, bilancio
dell’attività svolta nell’anno 2012 e proposte per l’anno 2013.
Si tratta di attività che
sono strettamente connesse con l’operatività del Comune di __________ e che
lasciano all’interessata ben poco margine di manovra. Essa infatti, pur non
dovendo sempre svolgere l’attività presso la sede dell’amministrazione comunale,
senza alcun dubbio è comunque tenuta a seguire le istruzioni fornitegli dall’ente
pubblico e deve svolgere la sua attività redazionale in base alle decisioni del
Municipio o del Consiglio comunale.
Infatti i contenuti
dell’informazione attiva, del foglio informativo, delle notizie relative al
Comune e __________ __________, delle pagine web, ecc., non possono essere
liberamente stabilite dall’insorgente ma devono seguire le decisioni politiche
dell’ente interessato. La ricorrente dipende inoltre dal Comune __________
nella misura in cui deve comunque garantire una certa presenza, seppure minima,
in loco.
Ella, in caso di disdetta
dell’accordo si troverebbe inoltre nella medesima situazione di un dipendente
licenziato dal proprio datore di lavoro, giacché, al momento dell’emissione
della decisione su opposizione, che determina il limite temporale in cui il
Giudice deve porsi per stabilire la correttezza del provvedimento
amministrativo impugnato (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b), non aveva ancora
concretizzato altre attività (cfr. doc. I, inc. 30.2009.32: “Lo stesso
avverrà per i mandati che ben presto saranno formalizzati […]”,
sottolineatura del redattore; cfr. anche doc. 4b e 4a, inc. 30.2013.29).
Certo, le parti
evidenziano che è usuale che un assicurato, all'inizio della
sua attività indipendente svolga un lavoro principalmente per un solo committente
(cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H
155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3).
Nel caso
di specie tuttavia determinante è la circostanza che tutti gli elementi
convergono verso una dipendenza sia economica, che organizzativa nei confronti
del Comune di __________.
Del resto l’insorgente non
dispone di personale, né ha locato spazi adibiti unicamente alla sua attività
(cfr. DTF 119 V 161, consid. 3b) e, seppure non determinante, la circostanza
che la fatturazione ed il lavoro svolto abbiano una certa regolarità è un’ulteriore
conferma del carattere dipendente.
A questo proposito
l’accordo prevede che “visto l’art__________ __________ __________, per la
retribuzione delle attività di cui ai punti 1 e 2 del presente accordo la
tariffa forfetaria onnicomprensiva è fissata in fr. 60.-- orari, IVA esclusa,
per un numero massimo di 600 ore annue. Per lo sviluppo su richiesta di
progetti e metodi di lavoro per migliorare la comunicazione esterna e interna
del Comune, come pure per il coordinamento di progetti particolari di
comunicazione decisi dal Municipio, la tariffa viene concordata di volta in
volta”.
Infine, contrariamente
alle norme sul mandato (cfr. art. 404), l’accordo tra le parti prevede una
durata minima del contratto (un anno), un rinnovo tacito del medesimo ed un
termine di disdetta (tre mesi di preavviso).
La circostanza che le
parti abbiano deciso di applicare, a titolo suppletivo, le norme sul mandato,
il fatto che il regolamento comunale non contempli la possibilità di versare ad
un proprio dipendente amministrativo un salario dell’ammontare di quello che
percepirebbe l’interessata se non fosse ritenuta indipendente e la circostanza
che l’attività dell’insorgente non rientra tra le funzioni di cui all’art. __________,
non sono elementi decisivi per poter qualificare l’attività svolta di carattere
indipendente (cfr. DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist vorab, dass die Bezeichnung der
Verträge mit den Telefonhostessen mit "Auftrag" wie auch die
Vertragsklausel, wonach sich die "Beauftragte" verpflichtet,
insbesondere mit der AHV als selbständigerwerbend abzurechnen, für die
beitragsrechtliche Abgrenzung unselbständiger von selbständiger
Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist.").
Alla
luce di quanto sopra esposto la qualifica effettuata dalla Cassa è corretta, le
decisioni impugnate meritano di conseguenza conferma, mentre i ricorsi vanno
respinti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi,
congiunti, sono respinti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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