30.2013.3
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12 giugno 2013Italiano17 min
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Numero d'incarto:
30.2013.3
Data decisione, Autorità:
12.06.2013, TCA
Titolo:
Decisione di restituzione di rendita AVS percepita erroneamente con il 20% di supplemento per vedova, ma l'assicurata è divorziata. A seguito di recente STCA, la Cassa ha rivisto i calcoli e nessun importo era più da restituire. Si è vedovi nel senso stretto del termine,ossia secondo lo stato civile
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
CONIUGE DIVORZIATO
RENDITA VEDOVILE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
REVISIONE DELLA RENDITA
RICONSIDERAZIONE
art. 24a LAVS
art. 31 cpv. 3 let. b LAVS
art. 25 LPGA
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.3
TB
Lugano
12 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17
gennaio 2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nata nel 1933 e divorziata dal 1973 (doc. 34), dal 1° luglio 1995 (Fr. 1'675.-)
è stata posta al beneficio di una rendita di vecchiaia semplice, calcolata sul
cumulo dei redditi con l'ex marito, deceduto nel 1990, secondo le regole della
9a revisione della LAVS (doc. 51).
A decorrere dal 1°
gennaio 2001, la rendita ordinaria di vecchiaia versata all'assicurata è stata
sostituita da una rendita di vecchiaia adattata al nuovo diritto (10a revisione),
secondo cui le persone vedove ricevevano un supplemento ex art. 35bis LAVS.
Da quella data, la
rendita di vecchiaia dell'assicurata è stata quindi fissata in Fr. 1'779.-
mensili, fino ad arrivare a Fr. 2'056.- al mese dal 1° gennaio 2011 (docc.
35-41).
B. Nel
maggio 2012 (doc. 32), la Cassa CO 1 ha accertato presso il competente Ufficio
controllo abitanti lo stato civile dell'assicurata, da cui è risultato che
quest'ultima è divorziata dal 1973 e quindi non vedova.
Così, il 27 novembre
2012 (doc. C1) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alla rendita
di vecchiaia dell'assicurata, evidenziando che dal 1° luglio 1995 RI 1 era
stata posta al beneficio di una rendita di vecchiaia con supplemento per persona
vedova, ma siccome era divorziata non aveva diritto a questo supplemento del
20%. L'amministrazione ha quindi ricalcolato il suo diritto alla rendita AVS
dal 1° dicembre 2007 (Fr. 1'646.-), dal 1° gennaio 2009 (Fr. 1'698.-) e dal 1°
gennaio 2011 (Fr. 1'727.-), ricordando che, fino a quel momento, le aveva
versato un totale di Fr. 101'871.- e che questa somma sarebbe stata compensata
con la contemporanea decisione di restituzione di Fr. 121'259.-.
Infatti, sempre il 27
novembre 2012 (doc. C2), la Cassa ha emesso una decisione di restituzione dell'importo
di Fr. 121'259.- per prestazioni dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2012, rilevando
che tale importo sarebbe stato compensato dal pagamento retroattivo di Fr. 101'871.-.
Invero, nel frattempo,
il 23 novembre 2012 (doc. C3) la Cassa di compensazione ha informato l'assicurata
dell'avvenuta compensazione fra le prestazioni versate (Fr. 103'598.-) e le
prestazioni di diritto (Fr. 121'259.-), da cui risulta che l'importo residuo da
restituire alla Cassa creditrice ammonta a Fr. 19'388.-.
C. L'opposizione
del 21 dicembre 2012 (doc. D) contro l'ordine di restituzione è stata respinta
con decisione su opposizione del 17 gennaio 2013 (doc. B), con cui l'amministrazione
ha in sostanza evidenziato l'errata considerazione dell'assicurata quale persona
vedova, mentre in realtà il suo stato era di persona divorziata e quindi non
avrebbe avuto diritto, con la modifica in essere dal 1° gennaio 2001, al supplemento
di vedovanza ex art. 35bis LAVS. Infatti, con DTF 128 V 5 l'allora TFA ha confermato che solo le vedove e i vedovi nel senso proprio di simile stato civile (matrimonio
sciolto per decesso del coniuge) hanno diritto al supplemento del 20% sulla
rendita di vecchiaia giusta l'art. 35bis LAVS.
La restituzione dell'importo
versato in eccesso indebitamente è dunque corretta e la sua pretesa non è per
nulla perenta, giacché è solo nel corso del mese di aprile 2012 che la Cassa,
dopo una verifica interna, si è resa conto di questo errore.
D. Sempre
patrocinata dall'avv. RA 1, con ricorso del 18 febbraio 2013 (doc. I) RI 1 ha
chiesto che la decisione su opposizione sia annullata.
A suo dire, come dimostrano
gli scritti interlocutori prodotti (docc. E-H), la Cassa era a conoscenza che
era divorziata e non risposata. Comunque, quando ha divorziato la ricorrente
adempiva i presupposti dell'art. 24a LAVS ed è perciò che, verosimilmente, le è
stato riconosciuto il supplemento per vedovanza. Di conseguenza, la decisione
di revisione della rendita - e la relativa diminuzione dell'importo di diritto
- non è corretta, sebbene il TFA, ma soltanto nel 2002 e quindi tale regola è
inapplicabile al caso concreto, abbia sancito che il supplemento di vedovanza
sia riservato ai soli vedovi/e nel senso proprio di stato civile.
Inoltre, la ricorrente
ha sollevato la prescrizione della decisione di restituzione, ritenendo che già
al più tardi nel 2002, a seguito della citata sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni, la Cassa avrebbe dovuto accorgersi di questo suo errore.
Pertanto, un eventuale
adeguamento della rendita potrà se del caso avvenire soltanto per il futuro.
L'assicurata ha infine
chiesto il condono dell'importo da restituire, facendo valere la sua buona fede
e la sua situazione economica.
E. Con
risposta del 4 aprile 2013 (doc. III) la Cassa di compensazione si è riconfermata
nella decisione su opposizione, mentre ha ritenuto prematura la domanda di condono.
L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova
(doc. IV).
F. Il
5 giugno 2013 (doc. V) l'amministrazione ha inviato al Tribunale, con copia all'insorgente,
uno scritto con cui ha proposto di accogliere il ricorso dell'assicurata riconoscendole
determinati importi per la rendita di vecchiaia dal 2003 al 2013 e questi importi
"concorrono poi ad annullare la decisione di restituzione del 27
novembre 2012.". La Cassa di compensazione ha dato una nuova lettura
del caso basandosi sulla Disposizione transitoria della 10a revisione dell'AVS
e delle Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995 dell'OAVS,
procedendo ad un nuovo calcolo dal 2001 in poi del reddito annuo medio e giungendo quindi a confermare gli importi mensili della rendita AVS già riconosciuta
e versata alla ricorrente dal 2003 al 2012.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Oggetto
del contendere è in primo luogo la questione di sapere se la prestazione della
ricorrente sia stata correttamente ricalcolata dalla Cassa di compensazione in
quanto comprensiva del supplemento vedovile del 20%. Se l'ammontare della nuova
prestazione calcolato dalla Cassa è corretto, occorrerà esaminare se vi sono i
presupposti per chiedere la restituzione delle prestazioni pagate in troppo e
se l'amministrazione ha agito tempestivamente oppure se il diritto di chiedere
la restituzione è perento.
3. Secondo
l'art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve
essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il
diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento
in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più
tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da
un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
Fatti
I principi applicabili
alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e
la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di
riconsiderazione – allorquando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28
giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14
giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V
466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l'amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non
è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un'importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U
409/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
4. In
concreto, per il calcolo della rendita di vecchiaia della ricorrente, fino al
31 dicembre 2000 l'amministrazione ha ritenuto il cumulo dei redditi, ossia si
è basata sulle regole di calcolo previste dalla 9a revisione della LAVS per
coniugi per calcolare la rendita ordinaria di vecchiaia spettante
all'assicurata.
La rendita della ricorrente
è stata calcolata conformemente all'art. 31 cpv. 3 lettera b LAVS (doc. 56),
che si applicava alle persone divorziate.
Infatti, per l'(ormai
abrogato) art. 31 cpv. 3 lett. b vLAVS, la rendita semplice di vecchiaia, spettante
a donne divorziate, è calcolata in base al reddito annuo medio, che sarebbe
stato determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia per coniugi, se ne
risulta una rendita di ammontare più elevato e la donna divorziata all'atto del
divorzio, aveva compiuto 45 anni o aveva uno o più figli, sempreché il matrimonio
è durato almeno 5 anni.
La rendita, fissata
con decisione del 23 giugno 1995 (doc. 44), è pertanto stata calcolata
prendendo in considerazione lo stato civile corretto. Con la scala 38 ed un
reddito annuo medio determinante di Fr. 73'332.-, la Cassa ha calcolato in Fr.
1'675.- al mese la rendita semplice di vecchiaia spettante nel 1995.
Con la 10a revisione
dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, per sopperire allo svantaggio che
avrebbe avuto, per le persone vedove, l'introduzione dello splitting dei
redditi coniugali, è stato introdotto il supplemento del 20% della
rendita di vecchiaia per le persone vedove (cfr. DTF 128 V 5,
consid. 3d: „Im Rahmen der parlamentarischen
Beratungen der 10. AHV-Revision wollte der Nationalrat zunächst unerwünschte
Verschlechterungen (namentlich bei verwitweten Alters- oder Invalidenrentnerinnen
und -rentnern mit Kindern) auf Grund des für die Ehejahre vorzunehmenden
Einkommenssplittings mit einer (weiteren) Änderung der Rentenformel korrigieren,
wobei die für die Rentenberechtigten (noch) günstigere Formel grundsätzlich nur
für Neurentnerinnen und -rentner vorgesehen war (Amtl.Bull. 1993 N 258, 264,
295 und 297 f.). Im Verlaufe der weiteren Beratungen setzte sich jedoch die
ständerätliche Auffassung durch, dass sowohl für Alt- wie auch für Neurentnerinnen
und -rentner an der mit Art. 1 des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992 über
Leistungsverbesserungen in der AHV und der IV sowie ihre Finanzierung auf den
1. Januar 1993 bereits angepassten Rentenformel definitiv festzuhalten sei und
die splittingbedingten Nachteile bei verwitweten Alters- oder Invalidenrentnerinnen
und -rentnern gezielt mit einem 20%igen Rentenzuschlag gemäss revidiertem Art. 35bis AHVG auszugleichen seien (Amtl.Bull. 1994 S 552 f., 562, 598-600 und 606, N 1357-1359)”).
Come ha già rilevato il TCA nella sua
composizione a tre giudici con STCA 30.2013.1+4 del 22 maggio 2013, portante su
una fattispecie simile alla presente, occorre pertanto ritenere che l'errore
che ha avuto una conseguenza sul calcolo dell'ammontare della rendita è stato
commesso quando la prestazione è stata ricalcolata in seguito all'entrata in
vigore della 10a revisione dell'AVS ed è stato aggiunto il supplemento del 20%
all'importo della rendita di vecchiaia, poiché l'interessata è stata considerata
quale persona vedova, stante il marito deceduto nel 1990, anziché quale persona
divorziata dal 1973 (cfr. consid. 2.3).
In effetti, nel 2001 l'amministrazione ha ricalcolato il reddito annuo medio della ricorrente sulla base della lett.
c cpv. 7 della Disposizione finale della 10a revisione dell'AVS che prevedeva
il mantenimento della scala delle rendite, il dimezzamento del reddito annuo
determinante ed il riconoscimento, nei limiti previsti dalla legge, degli
accrediti transitori.
La Cassa, sulla base
di un vecchio RAM di Fr. 75'978.- che è stato dimezzato ed a cui sono stati
aggiunti accrediti transitori, è partita da un nuovo reddito annuo medio di Fr.
49'440.- e ha quindi calcolato una rendita mensile di Fr. 1'779.-, già comprensiva
del supplemento vedovile del 20% e dunque superiore a quella di Fr. 1'736.-
versata in precedenza.
Ritenuto, tuttavia,
che l'insorgente non era vedova, bensì divorziata, l'amministrazione, come essa
stessa ha confermato nel suo ultimo scritto del 5 giugno 2013 (doc. V) che
propone di accogliere il ricorso riconoscendo all'assicurata determinati importi
quali rendita AVS che concorrono ad annullare la decisione di restituzione di
Fr. 19'388.-, avrebbe dovuto applicare la lett. c cpv. 10 della Disposizione transitoria
della 10a revisione dell'AVS, in combinazione con la lett. b cpv. 2 delle Disposizioni
finali della modificazione del 29 novembre 1995 dell'OAVS.
La prima norma prevede
che i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il
Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.
Per la lett. b cpv. 2
delle Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995 dell'OAVS,
se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate
in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 della Disposizione transitoria della
decima revisione dell'AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il
vecchio valore.
Pertanto, la Cassa ha
rilevato che con un RAM di Fr. 49'440.- nel 2001, l'interessata avrebbe avuto diritto ad una rendita di Fr. 1'494.- (quindi senza il supplemento
del 20% per persone vedove), ossia inferiore a quella precedentemente percepita
di Fr. 1'736.- (nel 2000; doc. 42). In applicazione delle predette Disposizioni
finali, si sarebbe dovuto mantenere ancora il vecchio RAM, aggiornato al 2001 a Fr. 77'868.- per una prestazione mensile, nel 2001, di Fr. 1'779.-.
Per i bienni successivi
(art. 33ter LAVS), la situazione sarebbe la seguente: anni 2003/2004: RAM di
Fr. 79'758.- per una rendita AVS di Fr. 1'870.-; anni 2005/2006: RAM di Fr.
81'270.- pari ad una rendita AVS di Fr. 1'906.-; biennio 2007/2008: RAM di Fr.
83'538.- per una rendita AVS di Fr. 1'959.-; 2009/2010: RAM di Fr. 86'184.- che
dà una rendita AVS di Fr. 2'021.-; biennio 2011/2012: RAM pari a Fr. 87'696.-
per una rendita di Fr. 2'056; anno 2013: RAM di Fr. 88'452.- equivalente ad una
rendita di vecchiaia di Fr. 2'074.-.
Con questi parametri, gli
importi di spettanza della ricorrente corrispondono a quelli effettivamente da
essa già percepiti. È quindi a giusta ragione che, come proposto dalla Cassa
stessa, il ricorso debba essere accolto e nessun importo sia più da restituire.
5. In
queste circostanze, la ricorrente non può essere seguita laddove chiede, in
applicazione dell'art. 24a LAVS, il supplemento di vedovanza del 20%.
Per l'art. 24a LAVS:
"
1 Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:
a. ha uno o più figli e il
matrimonio è durato almeno dieci anni;
b. il matrimonio è durato almeno dieci anni e il
divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni;
c. il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo
che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni.
Considerandi
2.
Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del
capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché
ha figli di meno di 18 anni.".
Nella citata recente
STCA 30.2013.1+4, il TCA ha al riguardo evidenziato che a prescindere dalla
questione di sapere se l'interessata ne adempie le condizioni, con sentenza
pubblicata in DTF 128 V 5 l'Alta Corte, a proposito degli artt. 24a e 35bis
LAVS e dell'interpretazione della nozione di “vedove e… vedovi beneficiari
di una rendita di vecchiaia”, ha stabilito che “solo le vedove e i
vedovi nel senso proprio di simile stato civile (vale a dire le persone
percettrici di rendita il cui matrimonio è stato sciolto in seguito a decesso
del loro coniuge e che non si sono risposate) hanno diritto al supplemento del
20% sulla rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 35 bis LAVS; ne consegue che
le persone divorziate al beneficio di una rendita di vecchiaia il cui ex
coniuge è deceduto non possono pretendere il riconoscimento di tale supplemento
quand'anche a determinate condizioni l'art. 24a LAVS parifichi il coniuge
divorziato alla persona vedova”.
Ne segue che l'erogazione
di una rendita comprensiva del 20% del supplemento vedovile era manifestamente
errata, mentre il calcolo corretto è stato esposto precedentemente.
Di conseguenza, come
detto, l'insorgente non deve più restituire alcunché, giacché i nuovi importi
della rendita di vecchiaia di sua spettanza quale persona divorziata calcolati
nello scritto del 5 giugno 2013 equivalgono agli importi che la Cassa di
compensazione le ha già riconosciuto e versato quale persona vedova.
In queste circostanze,
viene a cadere la necessità di esaminare se la Cassa abbia richiesto
tempestivamente alla ricorrente, con la decisione del 27 novembre 2012, la
restituzione della somma di Fr. 19'388.- per prestazioni (erroneamente) indebitamente
ricevute dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2012.
6.
Infine,
uguale sorte spetta alla richiesta della ricorrente che la Cassa di compensazione
le conceda il condono della restituzione dell'importo percepito in eccesso.
L'assicurata ha fatto valere la sua buona fede e la sua difficile situazione
finanziaria.
Infatti, stante
l'accoglimento del ricorso, tale richiesta diventa priva di oggetto.
Va comunque qui
rilevato che l'amministrazione ha correttamente evidenziato che è possibile
pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in
giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in
quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26
febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre
2009).
Nella misura in cui l'insorgente
solleva censure inerenti la domanda di condono, il ricorso si rivela pertanto
irricevibile.
7.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata
annullata.
Di conseguenza,
l'insorgente non deve restituire nulla alla Cassa di compensazione a titolo di
rendite di vecchiaia indebitamente percepite tra il 2007 ed il 2012.
Vincente in causa e patrocinata da un legale,
l'assicurata ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di
compensazione verserà alla ricorrente Fr. 1'800.- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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