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Decisione

30.2013.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 giugno 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03

del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e

la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di

riconsiderazione – allorquando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28

giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14

giugno 2012).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06

del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V

466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non

è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un'importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U

409/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

4. In

concreto, per il calcolo della rendita di vecchiaia della ricorrente, fino al

31 dicembre 2000 l'amministrazione ha ritenuto il cumulo dei redditi, ossia si

è basata sulle regole di calcolo previste dalla 9a revisione della LAVS per

coniugi per calcolare la rendita ordinaria di vecchiaia spettante

all'assicurata.

La rendita della ricorrente

è stata calcolata conformemente all'art. 31 cpv. 3 lettera b LAVS (doc. 56),

che si applicava alle persone divorziate.

Infatti, per l'(ormai

abrogato) art. 31 cpv. 3 lett. b vLAVS, la rendita semplice di vecchiaia, spettante

a donne divorziate, è calcolata in base al reddito annuo medio, che sarebbe

stato determinante per il calcolo della rendita di vecchiaia per coniugi, se ne

risulta una rendita di ammontare più elevato e la donna divorziata all'atto del

divorzio, aveva compiuto 45 anni o aveva uno o più figli, sempreché il matrimonio

è durato almeno 5 anni.

La rendita, fissata

con decisione del 23 giugno 1995 (doc. 44), è pertanto stata calcolata

prendendo in considerazione lo stato civile corretto. Con la scala 38 ed un

reddito annuo medio determinante di Fr. 73'332.-, la Cassa ha calcolato in Fr.

1'675.- al mese la rendita semplice di vecchiaia spettante nel 1995.

Con la 10a revisione

dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, per sopperire allo svantaggio che

avrebbe avuto, per le persone vedove, l'introduzione dello splitting dei

redditi coniugali, è stato introdotto il supplemento del 20% della

rendita di vecchiaia per le persone vedove (cfr. DTF 128 V 5,

consid. 3d: „Im Rahmen der parlamentarischen

Beratungen der 10. AHV-Revision wollte der Nationalrat zunächst unerwünschte

Verschlechterungen (namentlich bei verwitweten Alters- oder Invalidenrentnerinnen

und -rentnern mit Kindern) auf Grund des für die Ehejahre vorzunehmenden

Einkommenssplittings mit einer (weiteren) Änderung der Rentenformel korrigieren,

wobei die für die Rentenberechtigten (noch) günstigere Formel grundsätzlich nur

für Neurentnerinnen und -rentner vorgesehen war (Amtl.Bull. 1993 N 258, 264,

295 und 297 f.). Im Verlaufe der weiteren Beratungen setzte sich jedoch die

ständerätliche Auffassung durch, dass sowohl für Alt- wie auch für Neurentnerinnen

und -rentner an der mit Art. 1 des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992 über

Leistungsverbesserungen in der AHV und der IV sowie ihre Finanzierung auf den

1. Januar 1993 bereits angepassten Rentenformel definitiv festzuhalten sei und

die splittingbedingten Nachteile bei verwitweten Alters- oder Invalidenrentnerinnen

und -rentnern gezielt mit einem 20%igen Rentenzuschlag gemäss revidiertem Art. 35bis AHVG auszugleichen seien (Amtl.Bull. 1994 S 552 f., 562, 598-600 und 606, N 1357-1359)”).

Come ha già rilevato il TCA nella sua

composizione a tre giudici con STCA 30.2013.1+4 del 22 maggio 2013, portante su

una fattispecie simile alla presente, occorre pertanto ritenere che l'errore

che ha avuto una conseguenza sul calcolo dell'ammontare della rendita è stato

commesso quando la prestazione è stata ricalcolata in seguito all'entrata in

vigore della 10a revisione dell'AVS ed è stato aggiunto il supplemento del 20%

all'importo della rendita di vecchiaia, poiché l'interessata è stata considerata

quale persona vedova, stante il marito deceduto nel 1990, anziché quale persona

divorziata dal 1973 (cfr. consid. 2.3).

In effetti, nel 2001 l'amministrazione ha ricalcolato il reddito annuo medio della ricorrente sulla base della lett.

c cpv. 7 della Disposizione finale della 10a revisione dell'AVS che prevedeva

il mantenimento della scala delle rendite, il dimezzamento del reddito annuo

determinante ed il riconoscimento, nei limiti previsti dalla legge, degli

accrediti transitori.

La Cassa, sulla base

di un vecchio RAM di Fr. 75'978.- che è stato dimezzato ed a cui sono stati

aggiunti accrediti transitori, è partita da un nuovo reddito annuo medio di Fr.

49'440.- e ha quindi calcolato una rendita mensile di Fr. 1'779.-, già comprensiva

del supplemento vedovile del 20% e dunque superiore a quella di Fr. 1'736.-

versata in precedenza.

Ritenuto, tuttavia,

che l'insorgente non era vedova, bensì divorziata, l'amministrazione, come essa

stessa ha confermato nel suo ultimo scritto del 5 giugno 2013 (doc. V) che

propone di accogliere il ricorso riconoscendo all'assicurata determinati importi

quali rendita AVS che concorrono ad annullare la decisione di restituzione di

Fr. 19'388.-, avrebbe dovuto applicare la lett. c cpv. 10 della Disposizione transitoria

della 10a revisione dell'AVS, in combinazione con la lett. b cpv. 2 delle Disposizioni

finali della modificazione del 29 novembre 1995 dell'OAVS.

La prima norma prevede

che i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il

Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.

Per la lett. b cpv. 2

delle Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995 dell'OAVS,

se la conversione del reddito annuo medio determinante delle persone divorziate

in virtù del numero 1 lettera c capoverso 7 della Disposizione transitoria della

decima revisione dell'AVS non comporta un reddito più elevato, è mantenuto il

vecchio valore.

Pertanto, la Cassa ha

rilevato che con un RAM di Fr. 49'440.- nel 2001, l'interessata avrebbe avuto diritto ad una rendita di Fr. 1'494.- (quindi senza il supplemento

del 20% per persone vedove), ossia inferiore a quella precedentemente percepita

di Fr. 1'736.- (nel 2000; doc. 42). In applicazione delle predette Disposizioni

finali, si sarebbe dovuto mantenere ancora il vecchio RAM, aggiornato al 2001 a Fr. 77'868.- per una prestazione mensile, nel 2001, di Fr. 1'779.-.

Per i bienni successivi

(art. 33ter LAVS), la situazione sarebbe la seguente: anni 2003/2004: RAM di

Fr. 79'758.- per una rendita AVS di Fr. 1'870.-; anni 2005/2006: RAM di Fr.

81'270.- pari ad una rendita AVS di Fr. 1'906.-; biennio 2007/2008: RAM di Fr.

83'538.- per una rendita AVS di Fr. 1'959.-; 2009/2010: RAM di Fr. 86'184.- che

dà una rendita AVS di Fr. 2'021.-; biennio 2011/2012: RAM pari a Fr. 87'696.-

per una rendita di Fr. 2'056; anno 2013: RAM di Fr. 88'452.- equivalente ad una

rendita di vecchiaia di Fr. 2'074.-.

Con questi parametri, gli

importi di spettanza della ricorrente corrispondono a quelli effettivamente da

essa già percepiti. È quindi a giusta ragione che, come proposto dalla Cassa

stessa, il ricorso debba essere accolto e nessun importo sia più da restituire.

5. In

queste circostanze, la ricorrente non può essere seguita laddove chiede, in

applicazione dell'art. 24a LAVS, il supplemento di vedovanza del 20%.

Per l'art. 24a LAVS:

"

1 Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:

a. ha uno o più figli e il

matrimonio è durato almeno dieci anni;

b. il matrimonio è durato almeno dieci anni e il

divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni;

c. il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo

che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni.

Considerandi

2.

Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del

capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché

ha figli di meno di 18 anni.".

Nella citata recente

STCA 30.2013.1+4, il TCA ha al riguardo evidenziato che a prescindere dalla

questione di sapere se l'interessata ne adempie le condizioni, con sentenza

pubblicata in DTF 128 V 5 l'Alta Corte, a proposito degli artt. 24a e 35bis

LAVS e dell'interpretazione della nozione di “vedove e… vedovi beneficiari

di una rendita di vecchiaia”, ha stabilito che “solo le vedove e i

vedovi nel senso proprio di simile stato civile (vale a dire le persone

percettrici di rendita il cui matrimonio è stato sciolto in seguito a decesso

del loro coniuge e che non si sono risposate) hanno diritto al supplemento del

20% sulla rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 35 bis LAVS; ne consegue che

le persone divorziate al beneficio di una rendita di vecchiaia il cui ex

coniuge è deceduto non possono pretendere il riconoscimento di tale supplemento

quand'anche a determinate condizioni l'art. 24a LAVS parifichi il coniuge

divorziato alla persona vedova”.

Ne segue che l'erogazione

di una rendita comprensiva del 20% del supplemento vedovile era manifestamente

errata, mentre il calcolo corretto è stato esposto precedentemente.

Di conseguenza, come

detto, l'insorgente non deve più restituire alcunché, giacché i nuovi importi

della rendita di vecchiaia di sua spettanza quale persona divorziata calcolati

nello scritto del 5 giugno 2013 equivalgono agli importi che la Cassa di

compensazione le ha già riconosciuto e versato quale persona vedova.

In queste circostanze,

viene a cadere la necessità di esaminare se la Cassa abbia richiesto

tempestivamente alla ricorrente, con la decisione del 27 novembre 2012, la

restituzione della somma di Fr. 19'388.- per prestazioni (erroneamente) indebitamente

ricevute dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2012.

6.

Infine,

uguale sorte spetta alla richiesta della ricorrente che la Cassa di compensazione

le conceda il condono della restituzione dell'importo percepito in eccesso.

L'assicurata ha fatto valere la sua buona fede e la sua difficile situazione

finanziaria.

Infatti, stante

l'accoglimento del ricorso, tale richiesta diventa priva di oggetto.

Va comunque qui

rilevato che l'amministrazione ha correttamente evidenziato che è possibile

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in

quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre

2009).

Nella misura in cui l'insorgente

solleva censure inerenti la domanda di condono, il ricorso si rivela pertanto

irricevibile.

7.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata

annullata.

Di conseguenza,

l'insorgente non deve restituire nulla alla Cassa di compensazione a titolo di

rendite di vecchiaia indebitamente percepite tra il 2007 ed il 2012.

Vincente in causa e patrocinata da un legale,

l'assicurata ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di

compensazione verserà alla ricorrente Fr. 1'800.- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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