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Decisione

30.2013.30

Richiesta di affiliazione come indipendente accolta poiché gli elementi a favore di un'attività indipendente, nel preciso caso di specie, sono predominanti rispetto a quelli per ritenere un'attività d

23 settembre 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

decisione del 28 giugno 2013 la Cassa CO 1 ha deciso di non entrare nel merito

della richiesta di affiliazione poiché non sono emersi nuovi elementi.

L’amministrazione ha affermato che “conformemente alle recenti sentenze del

Tribunale cantonale delle assicurazioni, la Cassa essendosi già pronunciata su

questa fattispecie tre mesi fa, non può più, fatti salvi i presupposti della

revisione e della riconsiderazione (art. 53 LPGA) – che qui non sono dati -,

determinarsi sullo stesso caso, visto che la situazione analizzata è la

medesima che è stata posta alla base della nostra precedente decisione del 28

marzo 2013”

(doc. 26).

L. Il

28 giugno 2013 RI 1 si è opposta alla predetta decisione (doc. 23),

trasmettendo copia della lettera al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Con sentenza del 3 luglio 2013 il Giudice delegato del TCA ha dichiarato il

ricorso irricevibile (inc. 30.2013.24).

M. Con

decisione su opposizione del 18 luglio 2013 la Cassa CO 1 ha respinto le

censure sollevate dall’assicurata (doc. 16). L’amministrazione ha evidenziato

che rispetto alla precedente domanda non vi è alcun elemento nuovo, ritenuto

che l’interessata ha ribadito di svolgere attività tipicamente di statuto

dipendente in quanto emerge il grado di subordinazione con i committenti

(badante, aiuto domiciliare, sorveglianze, accompagnatrice e aiuti con lavori

amministrativi).

N. RI

1, sempre rappresentata dalla RA 1, è insorta al TCA contro la predetta

decisione su opposizione (doc. I).

L’insorgente

evidenzia di prestare aiuto a gente anziana, occupandosi delle seguenti

mansioni a seconda delle necessità del cliente: cura del corpo (aiuto nello

svolgere le attività quotidiane le quali stanno diventando troppo pesanti per

le persone anziane come per esempio entrare/uscire dalla vasca da bagno, la

cura delle mani e dei piedi, applicazione di creme prescritta dal medico,

massaggi), sorveglianza della regolare somministrazione di medicamenti,

occuparsi della corrispondenza del cliente, accompagnare il cliente nei negozi

per l’acquisto di vestiti, ecc. cioè assisterlo a seconda delle sue necessità e

rappresentare una curatrice a livello fisiologico e psicologico. Queste

attività non sono svolte per una singola persona a tempo pieno, bensì per una

base di 8 a 10 clienti a seconda delle rispettive esigenze.

L’interessata

evidenzia che l’attività è svolta secondo un diritto costituzionale

fondamentale, e meglio l’art. 27 che garantisce la libertà economica, che

include la libera scelta della professione, il libero accesso ad un’attività

economica privata e il suo libero esercizio. La ricorrente rileva poi di essere

a conoscenza dell’iscrizione con la qualifica di indipendente di padroncini di

una grossa ditta di trasporti svizzera, malgrado vi siano tutte le

caratteristiche dell’attività dipendente. Invocando la parità di trattamento, l’insorgente

chiede di conseguenza che la sua richiesta di iscrizione quale indipendente sia

accolta.

O. Con

risposta del 23 agosto 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. III).

in

diritto

in

ordine

1.La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.

La

Cassa ha emanato una decisione di non entrata in materia affermando che “conformemente

alle recenti sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni, la Cassa

essendosi già pronunciata su questa fattispecie tre mesi fa, non può più, fatti

salvi i presupposti della revisione e della riconsiderazione (art. 53 LPGA) –

che qui non sono dati -, determinarsi sullo stesso caso, visto che la

situazione analizzata è la medesima che è stata posta alla base della nostra

precedente decisione del 28 marzo 2013” (doc. 26).

A

torto.

Infatti,

la stessa amministrazione, il 4 giugno 2013 ha annullato le precedenti decisioni (cfr. doc. 36). In assenza di qualsiasi decisione circa lo statuto della

ricorrente, la Cassa non poteva di conseguenza emanare una decisione di non

entrata in materia, ma doveva esaminare nel merito la richiesta di

affiliazione quale indipendente del 6 giugno 2013.

Ritenuto

tuttavia che con la decisione su opposizione l’amministrazione ha esaminato nel

dettaglio l’intera fattispecie e che le parti si sono già più volte espresse

circa il merito della questione, questo Tribunale, che gode del pieno potere

cognitivo come l’istanza precedente, eccezionalmente e per motivi di economia

procedurale, ritenuto che la procedura si trascina da diversi mesi, entra nel

merito della qualifica dell’attività svolta dall’interessata.

Va

del resto evidenziato che l’insorgente ha potuto far valere nuovamente le sue

ragioni a fondamento della richiesta di affiliazione come indipendente innanzi

al TCA, riproponendo le medesime censure.

Infine

non va dimenticato che anche nel caso di una grave violazione del diritto di

essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa

all'amministrazione, se - come in concreto - una simile operazione si

esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il

processo in contrasto con l'interesse – di pari rango del diritto di essere

sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid.

5.1

pag. 390 con riferimenti; sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid.

6.

; sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3; sentenza 9C_961/2009 del

17.

gennaio 2011).

nel

merito

3.

Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1

LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati

in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente

e indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv.

2.

LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9.

cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a

LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede

che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,

la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato

a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi

per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare,

insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo

statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

4.

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige

la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza

dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF

122.

V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161

consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere

quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18

settembre 2000).

5.

Secondo

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di

una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego

di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono

adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture

sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,

in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro

personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in

caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di

questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di

un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993

pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

6.

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la

qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto

puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta

personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale

dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività

lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

7. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare

che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio

della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,

è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché

sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto

ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale

e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente.

Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di

dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti

e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio

2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine

vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere

conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse

attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro

(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo

mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per

diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,

in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161

consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

8.Per quanto concerne le donne delle pulizie,

la dottrina cita la sentenza H 214/95 del 19 agosto 1996 in cui, in un caso limite, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha deciso per l’affiliazione

quale indipendente (Greber/Duc/ Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 200, n. 174 ad art. 5 LAVS).

Inoltre, con sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008 il TF si è

pronunciato su un caso relativo all’affiliazione come indipendente di un’assicurata

che dal gennaio 2007 esercitava l’attività di donna delle pulizie per diverse

persone.

L’Alta

Corte, ha innanzitutto rammentato, che nel settore dei servizi, di cui fa parte

l’attività dell’allora ricorrente, ai fini della qualifica dello statuto lavorativo,

l’accento va posto sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non

su quello del rischio aziendale.

In

seguito il TF ha rilevato che la circostanza che nel caso di specie

l’interessata aveva effettuato pochi investimenti (in particolare per

pubblicità, internet, ecc.) non esclude a priori la presenza di un’attività

indipendente (sentenza H 30/99 del 14 agosto 2000 consid. 6b [Pratique VSI 2001

pag. 58 e seguenti]). L’alta Corte ha poi lasciato aperta la questione di

sapere se la conclusione di un’assicurazione è un criterio rilevante per

l’esame del rischio economico imprenditoriale poiché, in concreto, occorre

piuttosto esaminare se vi è una dipendenza organizzativa-lavorativa (“4.2

Bei den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen.

Dass dabei nur geringe Investitionen - insbesondere für

Inserate und den Internetauftritt - anfallen, schliesst eine selbständige

Erwerbstätigkeit nicht aus (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 30/99 vom

14. August 2000 E. 6b [AHI 2001 S. 58 ff.]). Ob der Abschluss von

Versicherungen ein relevantes Kriterium für die Beurteilung des

Unternehmerrisikos darstellt, kann offen bleiben, da in Anbetracht des von der

Vorinstanz verbindlich festgestellten Sachverhaltes der arbeitsorganisatorischen

Abhängigkeit grösseres Gewicht beizumessen ist“).

Per

il TF né la pagina internet della ricorrente, né la circostanza che possedeva

le chiavi di numerosi committenti e che esercitava l’attività in loro assenza, poteva

far concludere per la dipendenza o per l’indipendenza (“Auch weitere

Abgrenzungskriterien lassen im konkreten Fall keine zuverlässigen Rückschlüsse

auf die selbständige oder unselbständige Natur der Tätigkeiten zu: Der

Internet-Auftritt der Beschwerdegegnerin, wo sie sich als "seriöse und

verschwiegene Adresse" anpreist, ist zwar als Hinweis auf eine Pflicht zur

persönlichen Arbeitsleistung zu werten. Dies ist aber für Dienstleistungen,

insbesondere wenn sie in Privathaushalten erbracht werden, nicht unüblich. Weiter

sprechen die Tatsachen, dass die Beschwerdegegnerin die Wohnungsschlüssel

mehrerer Auftraggeber besitzt, ihre Arbeit während deren Abwesenheit erledigt

und die Verrichtungen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens frei einteilen kann,

weder für noch gegen eine relevante arbeitsorganisatorische Unabhängigkeit“).

L’Alta

Corte ha poi evidenziato che l’insorgente, anche se non iscritta a registro di

commercio, verso l’esterno si presentava in nome proprio ed emetteva le fatture

a proprio nome (“Immerhin nimmt die Beschwerdegegnerin bis zu einem gewissen

Grade, wenn auch ohne Handelsregistereintrag, nach aussen sichtbar in eigenem

Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil“).

Per

il TF, in che misura ciò avveniva realmente, rispettivamente quale effetto

avesse sulla clientela, era determinante per stabilire se la perdita di un

cliente era assimilabile alla perdita di un posto di lavoro e dunque andava

considerata dipendente, oppure se l’interessata effettuava anche regolarmente

ed in maniera mirata un’attività di acquisizione di clientela che le permetteva

di aumentare il numero di committenti come una piccola imprenditrice (“In

welchem Ausmass dies tatsächlich der Fall ist resp. wie sich dies auf die

Zusammensetzung des Kundenkreises auswirkt, ist im konkreten Fall

ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage, ob sich das wirtschaftliche

Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft

und beim Dahinfallen eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim

Stellenverlust einer Arbeitnehmerin eintritt oder ob die Beschwerdegegnerin

sich über eine regelmässige und zielgerichtete Akquisitionstätigkeit

auszuweisen vermag, welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht,

wie sie eine Kleinstunternehmerin üblicherweise hat“).

Il

TF ha evidenziato che dagli atti emergeva unicamente che l’interessata nel mese

di gennaio 2007 durante due giorni nell’ambito di tre rapporti lavorativi aveva

svolto la sua attività per circa 4 ore al giorno (“Diesbezüglich lässt sich

den Akten nur entnehmen, dass die Versicherte im Januar 2007 während zweier

Arbeitstage im Rahmen von drei Erwerbsverhältnissen jeweils für eine Dauer von

rund vier Stunden tätig war“).

L’Alta

Corte ha pertanto deciso di rinviare l’incarto al Tribunale affinché

accertasse, per esempio tramite l’acquisizione di ulteriore documentazione, se

la ricorrente era attiva effettivamente solo per così pochi clienti (tre)

oppure se, tramite una regolare attività di acquisizione di clientela, aveva

aumentato il numero di clienti e se esercitava l’attività per diversi clienti

che, di volta in volta, potevano cambiare. Se ciò fosse stato il

caso, essa avrebbe dovuto essere affiliata come indipendente (“Die

Vorinstanz wird, z.B. durch Befragung der Versicherten, Einverlangen von

Geschäftsunterlagen usw., abzuklären haben, ob die Beschwerdegegnerin

tatsächlich nur für einen solchen limitierten Kreis von wenigen Stammkunden

tätig ist (und diesfalls nicht in wesentlich anderem Licht als das Gros der

unselbständig tätigen Reinigungskräfte erscheint) oder ob sie durch

regelmässige Akquisitionstätigkeit sich eine grössere Kundschaft zugelegt hat

und Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführt. Trifft Letztes zu, ist sie

als selbständig Erwerbende zu anerkennen“).

Questa

sentenza è stata citata ancora recentemente nella pronunzia 9C_930/2012 del 6

giugno 2013 al consid. 6.2, a proposito della necessità, nel

settore dei servizi, di mettere l’accento sulla dipendenza organizzativa (“Nach

der Rechtsprechung ist das Unternehmerrisiko nicht allein entscheidend dafür,

ob von unselbständiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit auszugehen ist. Von

Bedeutung ist grundsätzlich die Gesamtheit der Umstände des konkreten Falles,

insbesondere Art und Umfang der wirtschaftlichen und arbeitsorganisatorischen

Abhängigkeit vom Auftrag- oder Arbeitgeber. Dieser Gesichtspunkt kann

insbesondere dort, wo die in Frage stehende Tätigkeit keine erheblichen

Investitionen etwa in die Infrastruktur oder personellen Mittel erfordert,

zugunsten unselbständiger Erwerbstätigkeit sprechen (SVR 2011 AHV Nr. 11 S. 33,

9C_946/2009 E. 5.1). Bei Tätigkeiten im Bereich der Dienstleistungen, die ihrer

Natur nach nicht notwendigerweise bedeutende Investitionen erfordern, kommt der

arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit gegenüber dem Investitionsrisiko erhöhtes

Gewicht zu, wie die Ausgleichskasse richtig vorbringt (unter Hinweis auf das

Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 2.2; vgl. auch die hier erwähnten

Präjudizien sowie SVR 2012 AHV Nr. 10 S. 37,9C_799/2011 E. 5.5 und 5.6).

Va ancora evidenziato che con sentenza 30.2012.12 dell’8 ottobre

2012 questo Tribunale ha confermato l’affiliazione come dipendente di

un’assicurata che svolgeva l’attività di collaboratrice domestica, rammentando,

al consid. 2.11 che, di principio, la professione di “badante” ha tutte

le caratteristiche di un lavoro dipendente, nella misura in cui di regola

l’assicurata si occupa personalmente di una persona che necessita di aiuto

regolare, non effettua investimenti importanti e ne dipende economicamente ed

organizzativamente. In quel caso tuttavia la persona assicurata svolgeva la sua

attività in favore di una sola persona anziana, con la quale trascorreva

diverso tempo nel corso della settimana.

9. In

concreto, questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza federale sopra

citata (sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008), deve concludere che

l’assicurata va affiliata quale persona indipendente.

Dagli

atti emerge infatti che, prima dell’annullamento delle fatture, nel frattempo

stornate, ma che possono fungere da indizio, insieme agli altri elementi, per

la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente, nei mesi di gennaio e di

febbraio 2013 l’interessata ha svolto la propria attività di badante, aiuto

domiciliare, accompagnatrice, e “aiuti con lavori amministrativi” per 3

persone e per 2 società diverse. Essa ha fornito le sue prestazioni in favore

di __________ quale “Haushalthilfe” nella misura di 25 ore nel mese di

gennaio e 23 ore nel mese di febbraio (doc. 14a e 14b), in favore di __________

quale “Haushaltstätigkeiten bezüglich Ihres Umbaues” nella misura di 20

ore nel mese di gennaio (doc. 14c), in favore di __________ per “Bürotätigkeiten”

nel mese di gennaio per 20 ore (doc. 14d), in favore di __________ per “Betreuung/Pflege”

per 19 ore nel mese di febbraio (doc. 14e), in favore di __________ per “Aushilfe

im Geschäft” per 32 ore in gennaio e 28 ore in febbraio (doc. 14f e 14g). Da quest’ultima società ha inoltre ottenuto il rimborso delle spese. In seguito alle

difficoltà nell’iscriversi come indipendente ed al rilascio delle decisioni di

affiliazione come dipendente, rispettivamente come datori di lavoro,

l’interessata ha cessato l’attività.

Alla

luce di quanto sopra emerge che l’insorgente ha iniziato la propria attività in

gennaio, diversificando sia l’attività svolta (pulizia, cura delle persone,

attività d’ufficio), sia la sua clientela ed ha emesso le fatture a nome

proprio e per proprio conto assumendosi i rischi d’incasso. Essa ha sin da

subito cercato di acquisire ulteriore clientela.

Tuttavia,

in seguito alla decisione della cassa di affilarla quale dipendente,

l’interessata ha deciso di cessare temporaneamente l’attività in attesa della

definizione della sua situazione assicurativa.

D’altra

parte va tenuto conto del fatto che il TF ha già avuto modo di stabilire a più

riprese che occorre tenere presente che la circostanza che un

assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro

principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19

marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.

4.3).

In

concreto, la circostanza di aver già trovato, nel giro di un paio di mesi, 5

clienti diversi e di aver avuto l’intenzione di ampliare ancora maggiormente il

numero di committenti, tanto da spingere l’interessata a dichiarare nel

questionario d’affiliazione di poter conseguire un reddito netto annuale di fr.

50'000.-- fa propendere nettamente per l’esercizio di un’attività indipendente

(cfr. sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008).

Va

ancora qui rilevato che tuttavia, se l’attività dovesse ridursi e se la

ricorrente si limitasse ad esercitare la propria attività per poche persone,

senza alcuna diversificazione, la sua qualifica, per il futuro, potrebbe

ancora essere modificata.

In

queste circostanze, senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure dell’insorgente,

il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e l’interessata va

affiliata come indipendente dal 1° gennaio 2013.

Alla

ricorrente, rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 va affiliata quale

indipendente dal 1° gennaio 2013.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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