30.2013.30
Richiesta di affiliazione come indipendente accolta poiché gli elementi a favore di un'attività indipendente, nel preciso caso di specie, sono predominanti rispetto a quelli per ritenere un'attività d
23 settembre 2013Italiano25 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2013.30
Data decisione, Autorità:
23.09.2013, TCA
Titolo:
Richiesta di affiliazione come indipendente accolta poiché gli elementi a favore di un'attività indipendente, nel preciso caso di specie, sono predominanti rispetto a quelli per ritenere un'attività dipendente
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE INDIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 3 LAVS
art. 4 LAVS
art. 5 LAVS
art. 10 LPGA
art. 12 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.30
cs
Lugano
23 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 agosto 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio
2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Il
6 marzo 2013 RI 1, cittadina __________ nata nel __________, ha inoltrato alla
Cassa CO 1 il questionario per l’affiliazione degli indipendenti con effetto
dal 1° gennaio 2013, indicando di essere intenzionata a svolgere l’attività di
“badante, aiuto domiciliari e lavori amministrativi” (doc. 14).
B. Con
decisione del 28 marzo 2013 la Cassa ha respinto la richiesta ed ha ritenuto RI
1 quale dipendente delle persone e delle società, cui ha pure notificato la
decisione, per le quali ha prestato la sua opera (doc. 8, 9, 10, 11, 12).
C. RI
1 e le persone e società per le quali ha lavorato, rappresentati dalla RA 1, si
sono opposti alla predetta decisione rilevando da una parte che l’interessata
ha avviato un’attività indipendente quale aiuto domiciliare e dall’altra che
tutte le fatture emesse sarebbero state annullate e i rispettivi incassi
restituiti ai presunti datori di lavoro, essendo l’attività svolta finora da
considerare attività volontaria (doc. 7).
D. Con
decisione su opposizione del 25 aprile 2013 la Cassa CO 1 ha respinto le
censure dell’interessata ed ha confermato l’affiliazione di RI 1 quale dipendente.
L’amministrazione ha in sostanza evidenziato che per la sua attività di badante,
aiuto domiciliare e lavori amministrativi riceve un compenso orario, non
dispone di un locale di lavoro equipaggiato, non fornisce lei stessa il
materiale per l’esecuzione dei lavori di pulizia, non sopporta il rischio
economico tipico dell’imprenditore (incasso, assunzione di perdite, incarichi
importanti), da un committente riceve, per spese di trasferta, 0.75 fr./km, le
attività svolte nell’ambito domestico e lavori amministrativi, ai fini AVS,
sono considerate di statuto “dipendente” in quanto emerge il grado di subordinazione
con i committenti. In conclusione la Cassa ha affermato che “non richiederà
la compilazione del questionario di affiliazione dei datori di lavoro (…) se”
l’interessata “ci invierà copia delle ricevute di restituzione degli incassi
notificati ai rispettivi proprietari” (doc. 3).
E. RI
1, sempre rappresentata da RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione
(doc. 46) ed il 28 maggio 2013 ha prodotto alla Cassa la documentazione
richiesta (doc. 37).
F. Il
4 giugno 2013 l’amministrazione ha informato il TCA che le decisioni del 28
marzo 2013 e le decisioni su opposizione del 25 aprile 2013 sono “completamente
annullate, in quanto gli onorari versati dai committenti alla sig.ra RI
1, sono stati totalmente rimborsati. Viene pertanto a cadere l’obbligo dei
committenti di affiliarsi alla ns. Cassa quali datori di lavoro. Invitiamo la
sig.ra RI 1, ad inoltrare un nuovo “Questionario di affiliazione quale
indipendente” alla nostra Cassa onde poter decidere sulla possibilità di intraprendere
un’attività professionale di tipo autonomo” (doc. 36).
G. Alla
luce della comunicazione della Cassa, il 6 giugno 2013 l’insorgente ha ritirato
il ricorso (doc. 33) e il 10 giugno 2013 la causa è stata stralciata dai ruoli
(inc. 30.2013.14).
H. Il
6 giugno 2013 RI 1 ha nuovamente compilato il questionario per l’affiliazione
degli indipendenti, indicando nel 1° gennaio 2013 l’inizio dell’attività
lucrativa e precisando di svolgere l’attività di “badante, aiuto
domiciliari, sorveglianze, accompagnatrice e aiuti con lavori amministrativi”
(doc. 30).
Il
24 giugno 2013 l’interessata ha informato l’amministrazione che in seguito alla
precedente decisione non ha più lavorato, in attesa dell’esito del ricorso al
TCA, e “pertanto le fatture a tutt’oggi emesse (e rimborsate) si limitano a
quelle già nelle vostre mani. Inoltre, trattandosi di un iniziale tentativo di
immettersi sul mercato, precauzionalmente la Signora RI 1 si era limitata ad
utilizzare l’attrezzatura già posseduta per lo svolgimento dei lavori
amministrativi dell’attività (computer, scrivania, materiali diversi di
ufficio, ecc.). Investimenti, pubblicità ed altri costi, saranno pianificati
non appena sarà in grado di esercitare l’attività. Per lo svolgimento della sua
attività presso persone bisognose e anziani, non ha bisogno di materiali per
cui non ci saranno fatture di “acquisto merci” (doc. 29).
Fatti
I. Con
decisione del 28 giugno 2013 la Cassa CO 1 ha deciso di non entrare nel merito
della richiesta di affiliazione poiché non sono emersi nuovi elementi.
L’amministrazione ha affermato che “conformemente alle recenti sentenze del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, la Cassa essendosi già pronunciata su
questa fattispecie tre mesi fa, non può più, fatti salvi i presupposti della
revisione e della riconsiderazione (art. 53 LPGA) – che qui non sono dati -,
determinarsi sullo stesso caso, visto che la situazione analizzata è la
medesima che è stata posta alla base della nostra precedente decisione del 28
marzo 2013”
(doc. 26).
L. Il
28 giugno 2013 RI 1 si è opposta alla predetta decisione (doc. 23),
trasmettendo copia della lettera al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Con sentenza del 3 luglio 2013 il Giudice delegato del TCA ha dichiarato il
ricorso irricevibile (inc. 30.2013.24).
M. Con
decisione su opposizione del 18 luglio 2013 la Cassa CO 1 ha respinto le
censure sollevate dall’assicurata (doc. 16). L’amministrazione ha evidenziato
che rispetto alla precedente domanda non vi è alcun elemento nuovo, ritenuto
che l’interessata ha ribadito di svolgere attività tipicamente di statuto
dipendente in quanto emerge il grado di subordinazione con i committenti
(badante, aiuto domiciliare, sorveglianze, accompagnatrice e aiuti con lavori
amministrativi).
N. RI
1, sempre rappresentata dalla RA 1, è insorta al TCA contro la predetta
decisione su opposizione (doc. I).
L’insorgente
evidenzia di prestare aiuto a gente anziana, occupandosi delle seguenti
mansioni a seconda delle necessità del cliente: cura del corpo (aiuto nello
svolgere le attività quotidiane le quali stanno diventando troppo pesanti per
le persone anziane come per esempio entrare/uscire dalla vasca da bagno, la
cura delle mani e dei piedi, applicazione di creme prescritta dal medico,
massaggi), sorveglianza della regolare somministrazione di medicamenti,
occuparsi della corrispondenza del cliente, accompagnare il cliente nei negozi
per l’acquisto di vestiti, ecc. cioè assisterlo a seconda delle sue necessità e
rappresentare una curatrice a livello fisiologico e psicologico. Queste
attività non sono svolte per una singola persona a tempo pieno, bensì per una
base di 8 a 10 clienti a seconda delle rispettive esigenze.
L’interessata
evidenzia che l’attività è svolta secondo un diritto costituzionale
fondamentale, e meglio l’art. 27 che garantisce la libertà economica, che
include la libera scelta della professione, il libero accesso ad un’attività
economica privata e il suo libero esercizio. La ricorrente rileva poi di essere
a conoscenza dell’iscrizione con la qualifica di indipendente di padroncini di
una grossa ditta di trasporti svizzera, malgrado vi siano tutte le
caratteristiche dell’attività dipendente. Invocando la parità di trattamento, l’insorgente
chiede di conseguenza che la sua richiesta di iscrizione quale indipendente sia
accolta.
O. Con
risposta del 23 agosto 2013 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.
La
Cassa ha emanato una decisione di non entrata in materia affermando che “conformemente
alle recenti sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni, la Cassa
essendosi già pronunciata su questa fattispecie tre mesi fa, non può più, fatti
salvi i presupposti della revisione e della riconsiderazione (art. 53 LPGA) –
che qui non sono dati -, determinarsi sullo stesso caso, visto che la
situazione analizzata è la medesima che è stata posta alla base della nostra
precedente decisione del 28 marzo 2013” (doc. 26).
A
torto.
Infatti,
la stessa amministrazione, il 4 giugno 2013 ha annullato le precedenti decisioni (cfr. doc. 36). In assenza di qualsiasi decisione circa lo statuto della
ricorrente, la Cassa non poteva di conseguenza emanare una decisione di non
entrata in materia, ma doveva esaminare nel merito la richiesta di
affiliazione quale indipendente del 6 giugno 2013.
Ritenuto
tuttavia che con la decisione su opposizione l’amministrazione ha esaminato nel
dettaglio l’intera fattispecie e che le parti si sono già più volte espresse
circa il merito della questione, questo Tribunale, che gode del pieno potere
cognitivo come l’istanza precedente, eccezionalmente e per motivi di economia
procedurale, ritenuto che la procedura si trascina da diversi mesi, entra nel
merito della qualifica dell’attività svolta dall’interessata.
Va
del resto evidenziato che l’insorgente ha potuto far valere nuovamente le sue
ragioni a fondamento della richiesta di affiliazione come indipendente innanzi
al TCA, riproponendo le medesime censure.
Infine
non va dimenticato che anche nel caso di una grave violazione del diritto di
essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa
all'amministrazione, se - come in concreto - una simile operazione si
esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il
processo in contrasto con l'interesse – di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid.
5.1
pag. 390 con riferimenti; sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid.
6.
; sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3; sentenza 9C_961/2009 del
17.
gennaio 2011).
nel
merito
3.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati
in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente
e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2.
LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9.
cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a
LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
4.
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere
dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato
non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige
la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF
122.
V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161
consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere
quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18
settembre 2000).
5.
Secondo
la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V
169.
e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri
caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di
una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego
di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono
adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,
pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di
stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture
sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,
in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro
personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in
caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di
questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di
un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3b).
L’allora Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione
giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993
pag. 242 segg.; Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
6.
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la
qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto
puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta
personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un
assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come
tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale
dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività
lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
7. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare
che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio
della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,
è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché
sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto
ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale
e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente.
Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di
dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti
e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio
2007, consid. 4.3).
Per
quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale
federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel
settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,
ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H
194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).
Infine
vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere
conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse
attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro
(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,
consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo
mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per
diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,
in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161
consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza
H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).
8.Per quanto concerne le donne delle pulizie,
la dottrina cita la sentenza H 214/95 del 19 agosto 1996 in cui, in un caso limite, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha deciso per l’affiliazione
quale indipendente (Greber/Duc/ Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 200, n. 174 ad art. 5 LAVS).
Inoltre, con sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008 il TF si è
pronunciato su un caso relativo all’affiliazione come indipendente di un’assicurata
che dal gennaio 2007 esercitava l’attività di donna delle pulizie per diverse
persone.
L’Alta
Corte, ha innanzitutto rammentato, che nel settore dei servizi, di cui fa parte
l’attività dell’allora ricorrente, ai fini della qualifica dello statuto lavorativo,
l’accento va posto sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non
su quello del rischio aziendale.
In
seguito il TF ha rilevato che la circostanza che nel caso di specie
l’interessata aveva effettuato pochi investimenti (in particolare per
pubblicità, internet, ecc.) non esclude a priori la presenza di un’attività
indipendente (sentenza H 30/99 del 14 agosto 2000 consid. 6b [Pratique VSI 2001
pag. 58 e seguenti]). L’alta Corte ha poi lasciato aperta la questione di
sapere se la conclusione di un’assicurazione è un criterio rilevante per
l’esame del rischio economico imprenditoriale poiché, in concreto, occorre
piuttosto esaminare se vi è una dipendenza organizzativa-lavorativa (“4.2
Bei den Tätigkeiten der Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen.
Dass dabei nur geringe Investitionen - insbesondere für
Inserate und den Internetauftritt - anfallen, schliesst eine selbständige
Erwerbstätigkeit nicht aus (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 30/99 vom
14. August 2000 E. 6b [AHI 2001 S. 58 ff.]). Ob der Abschluss von
Versicherungen ein relevantes Kriterium für die Beurteilung des
Unternehmerrisikos darstellt, kann offen bleiben, da in Anbetracht des von der
Vorinstanz verbindlich festgestellten Sachverhaltes der arbeitsorganisatorischen
Abhängigkeit grösseres Gewicht beizumessen ist“).
Per
il TF né la pagina internet della ricorrente, né la circostanza che possedeva
le chiavi di numerosi committenti e che esercitava l’attività in loro assenza, poteva
far concludere per la dipendenza o per l’indipendenza (“Auch weitere
Abgrenzungskriterien lassen im konkreten Fall keine zuverlässigen Rückschlüsse
auf die selbständige oder unselbständige Natur der Tätigkeiten zu: Der
Internet-Auftritt der Beschwerdegegnerin, wo sie sich als "seriöse und
verschwiegene Adresse" anpreist, ist zwar als Hinweis auf eine Pflicht zur
persönlichen Arbeitsleistung zu werten. Dies ist aber für Dienstleistungen,
insbesondere wenn sie in Privathaushalten erbracht werden, nicht unüblich. Weiter
sprechen die Tatsachen, dass die Beschwerdegegnerin die Wohnungsschlüssel
mehrerer Auftraggeber besitzt, ihre Arbeit während deren Abwesenheit erledigt
und die Verrichtungen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens frei einteilen kann,
weder für noch gegen eine relevante arbeitsorganisatorische Unabhängigkeit“).
L’Alta
Corte ha poi evidenziato che l’insorgente, anche se non iscritta a registro di
commercio, verso l’esterno si presentava in nome proprio ed emetteva le fatture
a proprio nome (“Immerhin nimmt die Beschwerdegegnerin bis zu einem gewissen
Grade, wenn auch ohne Handelsregistereintrag, nach aussen sichtbar in eigenem
Namen und auf eigene Rechnung am wirtschaftlichen Verkehr teil“).
Per
il TF, in che misura ciò avveniva realmente, rispettivamente quale effetto
avesse sulla clientela, era determinante per stabilire se la perdita di un
cliente era assimilabile alla perdita di un posto di lavoro e dunque andava
considerata dipendente, oppure se l’interessata effettuava anche regolarmente
ed in maniera mirata un’attività di acquisizione di clientela che le permetteva
di aumentare il numero di committenti come una piccola imprenditrice (“In
welchem Ausmass dies tatsächlich der Fall ist resp. wie sich dies auf die
Zusammensetzung des Kundenkreises auswirkt, ist im konkreten Fall
ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage, ob sich das wirtschaftliche
Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom persönlichen Arbeitserfolg erschöpft
und beim Dahinfallen eines Erwerbsverhältnisses eine Situation wie beim
Stellenverlust einer Arbeitnehmerin eintritt oder ob die Beschwerdegegnerin
sich über eine regelmässige und zielgerichtete Akquisitionstätigkeit
auszuweisen vermag, welche ihr den Aufbau einer Geschäftskundschaft ermöglicht,
wie sie eine Kleinstunternehmerin üblicherweise hat“).
Il
TF ha evidenziato che dagli atti emergeva unicamente che l’interessata nel mese
di gennaio 2007 durante due giorni nell’ambito di tre rapporti lavorativi aveva
svolto la sua attività per circa 4 ore al giorno (“Diesbezüglich lässt sich
den Akten nur entnehmen, dass die Versicherte im Januar 2007 während zweier
Arbeitstage im Rahmen von drei Erwerbsverhältnissen jeweils für eine Dauer von
rund vier Stunden tätig war“).
L’Alta
Corte ha pertanto deciso di rinviare l’incarto al Tribunale affinché
accertasse, per esempio tramite l’acquisizione di ulteriore documentazione, se
la ricorrente era attiva effettivamente solo per così pochi clienti (tre)
oppure se, tramite una regolare attività di acquisizione di clientela, aveva
aumentato il numero di clienti e se esercitava l’attività per diversi clienti
che, di volta in volta, potevano cambiare. Se ciò fosse stato il
caso, essa avrebbe dovuto essere affiliata come indipendente (“Die
Vorinstanz wird, z.B. durch Befragung der Versicherten, Einverlangen von
Geschäftsunterlagen usw., abzuklären haben, ob die Beschwerdegegnerin
tatsächlich nur für einen solchen limitierten Kreis von wenigen Stammkunden
tätig ist (und diesfalls nicht in wesentlich anderem Licht als das Gros der
unselbständig tätigen Reinigungskräfte erscheint) oder ob sie durch
regelmässige Akquisitionstätigkeit sich eine grössere Kundschaft zugelegt hat
und Einzelaufträge für wechselnde Kunden ausführt. Trifft Letztes zu, ist sie
als selbständig Erwerbende zu anerkennen“).
Questa
sentenza è stata citata ancora recentemente nella pronunzia 9C_930/2012 del 6
giugno 2013 al consid. 6.2, a proposito della necessità, nel
settore dei servizi, di mettere l’accento sulla dipendenza organizzativa (“Nach
der Rechtsprechung ist das Unternehmerrisiko nicht allein entscheidend dafür,
ob von unselbständiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit auszugehen ist. Von
Bedeutung ist grundsätzlich die Gesamtheit der Umstände des konkreten Falles,
insbesondere Art und Umfang der wirtschaftlichen und arbeitsorganisatorischen
Abhängigkeit vom Auftrag- oder Arbeitgeber. Dieser Gesichtspunkt kann
insbesondere dort, wo die in Frage stehende Tätigkeit keine erheblichen
Investitionen etwa in die Infrastruktur oder personellen Mittel erfordert,
zugunsten unselbständiger Erwerbstätigkeit sprechen (SVR 2011 AHV Nr. 11 S. 33,
9C_946/2009 E. 5.1). Bei Tätigkeiten im Bereich der Dienstleistungen, die ihrer
Natur nach nicht notwendigerweise bedeutende Investitionen erfordern, kommt der
arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit gegenüber dem Investitionsrisiko erhöhtes
Gewicht zu, wie die Ausgleichskasse richtig vorbringt (unter Hinweis auf das
Urteil 9C_141/2008 vom 5. August 2008 E. 2.2; vgl. auch die hier erwähnten
Präjudizien sowie SVR 2012 AHV Nr. 10 S. 37,9C_799/2011 E. 5.5 und 5.6).
Va ancora evidenziato che con sentenza 30.2012.12 dell’8 ottobre
2012 questo Tribunale ha confermato l’affiliazione come dipendente di
un’assicurata che svolgeva l’attività di collaboratrice domestica, rammentando,
al consid. 2.11 che, di principio, la professione di “badante” ha tutte
le caratteristiche di un lavoro dipendente, nella misura in cui di regola
l’assicurata si occupa personalmente di una persona che necessita di aiuto
regolare, non effettua investimenti importanti e ne dipende economicamente ed
organizzativamente. In quel caso tuttavia la persona assicurata svolgeva la sua
attività in favore di una sola persona anziana, con la quale trascorreva
diverso tempo nel corso della settimana.
9. In
concreto, questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza federale sopra
citata (sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008), deve concludere che
l’assicurata va affiliata quale persona indipendente.
Dagli
atti emerge infatti che, prima dell’annullamento delle fatture, nel frattempo
stornate, ma che possono fungere da indizio, insieme agli altri elementi, per
la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente, nei mesi di gennaio e di
febbraio 2013 l’interessata ha svolto la propria attività di badante, aiuto
domiciliare, accompagnatrice, e “aiuti con lavori amministrativi” per 3
persone e per 2 società diverse. Essa ha fornito le sue prestazioni in favore
di __________ quale “Haushalthilfe” nella misura di 25 ore nel mese di
gennaio e 23 ore nel mese di febbraio (doc. 14a e 14b), in favore di __________
quale “Haushaltstätigkeiten bezüglich Ihres Umbaues” nella misura di 20
ore nel mese di gennaio (doc. 14c), in favore di __________ per “Bürotätigkeiten”
nel mese di gennaio per 20 ore (doc. 14d), in favore di __________ per “Betreuung/Pflege”
per 19 ore nel mese di febbraio (doc. 14e), in favore di __________ per “Aushilfe
im Geschäft” per 32 ore in gennaio e 28 ore in febbraio (doc. 14f e 14g). Da quest’ultima società ha inoltre ottenuto il rimborso delle spese. In seguito alle
difficoltà nell’iscriversi come indipendente ed al rilascio delle decisioni di
affiliazione come dipendente, rispettivamente come datori di lavoro,
l’interessata ha cessato l’attività.
Alla
luce di quanto sopra emerge che l’insorgente ha iniziato la propria attività in
gennaio, diversificando sia l’attività svolta (pulizia, cura delle persone,
attività d’ufficio), sia la sua clientela ed ha emesso le fatture a nome
proprio e per proprio conto assumendosi i rischi d’incasso. Essa ha sin da
subito cercato di acquisire ulteriore clientela.
Tuttavia,
in seguito alla decisione della cassa di affilarla quale dipendente,
l’interessata ha deciso di cessare temporaneamente l’attività in attesa della
definizione della sua situazione assicurativa.
D’altra
parte va tenuto conto del fatto che il TF ha già avuto modo di stabilire a più
riprese che occorre tenere presente che la circostanza che un
assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro
principalmente per un solo committente, è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19
marzo 2007, consid. 7.1, nonché sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid.
4.3).
In
concreto, la circostanza di aver già trovato, nel giro di un paio di mesi, 5
clienti diversi e di aver avuto l’intenzione di ampliare ancora maggiormente il
numero di committenti, tanto da spingere l’interessata a dichiarare nel
questionario d’affiliazione di poter conseguire un reddito netto annuale di fr.
50'000.-- fa propendere nettamente per l’esercizio di un’attività indipendente
(cfr. sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008).
Va
ancora qui rilevato che tuttavia, se l’attività dovesse ridursi e se la
ricorrente si limitasse ad esercitare la propria attività per poche persone,
senza alcuna diversificazione, la sua qualifica, per il futuro, potrebbe
ancora essere modificata.
In
queste circostanze, senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure dell’insorgente,
il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e l’interessata va
affiliata come indipendente dal 1° gennaio 2013.
Alla
ricorrente, rappresentata da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 va affiliata quale
indipendente dal 1° gennaio 2013.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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