Lexipedia

Decisione

30.2013.31

Fissazione dei contributi come indipendente. Tassazione d'ufficio. Assenza di attività lucrativa. Vincolo della tassazione per l'ammontare del reddito conseguito. La questione relativa alla qualifica

30 settembre 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è

stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per

conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

3. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

Per

il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato

dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale

proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22

cpv. 2 OAVS).

Se

l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito

non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art.

22 cpv. 3 OAVS)

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Il reddito non è

convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

4. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei

casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili

per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli

assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,

se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

5. Per

l'art. 10 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, le

persone che non esercitano un'attività

lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr.

382.- a Fr. 8'400.-. Gli

assicurati che esercitano un'attività

lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un

eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 382.-, sono considerati

non esercitanti un'attività

lucrativa.

Per

l'art. 10 cpv. 2 LAVS, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o

assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.

L’art.

10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli

assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo

secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il

contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati

che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano

contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale

datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il

Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni

sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente

un’attività lucrativa a tempo pieno.

Per

l’art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il

contributo minimo gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino

al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza

attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni

dell’aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa

assistite finanziariamente da terzi (lett. c).

Il contributo AVS è

dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.

Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul

reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che

corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2 e 3 OAVS; RCC

1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

Nella sua

giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato

la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in

senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di

importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla

riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita

in senso stretto, né di un reddito determinante.

L'Alta Corte ha

stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che

presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al

mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle

rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza

sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI

1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina

e di giurisprudenza).

La

giurisprudenza dell'allora

Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui

contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa

(DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera in particolare, per il

periodo in esame, come reddito conseguito sotto forma di rendite: le

rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473),

le indennità giornaliere dell'assicurazione

malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC

1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle

versate da un'assicurazione

sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184),

le rendite d'invalidità e le

indennità giornaliere dell'assicurazione

infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno

versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti

stranieri d'assicurazione a

delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti

di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su

una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul

quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a

disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il

calcolo dell'imposta secondo il

dispendio giusta l'art. 14

LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione

di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in

maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non

sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una

persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di

un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC

1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge

che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF

125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).

Al contrario, non

rientrano, di massima, nel concetto di reddito conseguito sotto forma di

rendite, le rendite dell'AI federale, nonché le prestazioni complementari (prestazioni

proprie di queste assicurazioni; art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid.

3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456

consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a

condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per

orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di

quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990

pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di

mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal

N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto

dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a

contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo

versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).

Per sostanza,

ai fini dell'art. 28 OAVS si

deve intendere l'insieme dei

beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants

II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del

marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi

(Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241) e i

beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag.

153).

Ciononostante,

computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo

devono essere detratti, fra l'altro,

i relativi debiti (Käser,

Considerandi

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),

pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).

Per

l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come

persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla

metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.

Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato

concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato

pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.

Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

A

norma dell’art. 28 cpv. 4bis OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr.,

dal 1° gennaio 2012, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), alle condizioni

dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa

sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso

oppure sciolto.

Quindi,

i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono

determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il

tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi

siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).

Il

Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS

è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999

pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).

Infine,

per l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino contributi

propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del

contributo minimo i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con

un’attività lucrativa.

6.

I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante

l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito

in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il

capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo

dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in

giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3

OAVS).

La

determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di

compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali

cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).

L’importo

delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta

l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di

rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per

le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).

Se

l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi

proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono

determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito

annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in

questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla

fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da

quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2009).

Per

il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e

alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 dal 1°

gennaio 2009).

7.

Per

giurisprudenza costante dell'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare

fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni

sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;

infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice

delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è

vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative

alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio

(RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32,

pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito

anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997

AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

8.

Nel

caso di specie le parti concordano sulla circostanza che per il 2011

l’insorgente è stato tassato d’ufficio sulla base di un reddito da attività

indipende di fr. 120'000 e che la tassazione è cresciuta incontestata in

giudicato.

Per

costante giurisprudenza il Giudice, di principio, non può scostarsi

dall’ammontare del reddito fissato in sede fiscale, anche se si tratta di una

tassazione d’ufficio (cfr. consid. 7).

Tuttavia,

contrariamente a quanto sembra ritenere l’amministra-zione, le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione.

In

altre parole, se da una parte la Cassa è vincolata all’importo tassato in sede

fiscale, d’altra parte la qualifica dell’ammontare così tassato deve essere

effettuata tenendo conto della fonte reale del reddito conseguito, segnatamente

laddove i fatti sono irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di

assicurazioni sociali (cfr. Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 150 pag. 312; DTF 114 V 72 consid. 2: “Toutefois, le principe selon lequel les caisses de compensation

et, dans une certaine mesure, le juge des assurances sociales sont liés par la

taxation fiscale entrée en force, ne s'applique qu'à la fixation du revenu

déterminant pour le calcul des cotisations ainsi que du capital propre engagé

dans l'entreprise. La force contraignante de la taxation fiscale ne s'étend pas

à des questions telles que la nature du revenu déterminant au sens de l'AVS ou

le statut de l'assuré sur le plan de l'obligation de cotiser. Elle est donc

sans effets sur le point de savoir si un revenu provient effectivement de

l'exercice d'une activité lucrative et, le cas échéant, s'il s'agit d'une

activité dépendante ou indépendante“, sottolineatura del redattore).

Nel

caso di specie dagli atti emerge che l’insorgente è stato vittima di un grave

incidente della circolazione in data __________ 2010 (doc. C), in seguito al

quale non ha più svolto alcuna attività lavorativa, perlomeno nel periodo

oggetto del contendere (doc. D).

Dal

rapporto del 16 maggio 2012 del dr. med. __________, FMH chirurgia perito

certificato SIM, che ha visitato il ricorrente il 23 settembre 2011 ed il 23

dicembre 2011, si evince infatti che dal giorno dell’incidente e per tutto il

2011.

l’interessato non ha più esercitato l’attività di giardiniere (pag. 3, con

riferimento al rapporto dell’ispettore sinistri del 20 maggio 2011: “Adesso

è ancora inabile al lavoro” e con riferimento a quanto affermato il 17

agosto 2011 dal dr. med. __________, capo clinica chirurgia ortopedia ospedale __________:

“Paziente inabile al 100% fino al prossimo controllo fissato per il 16

novembre 2011”; pag. 4: “capacità lavorativa: [...]: Non ha ancora ripreso il

lavoro”; pag. 5: “capacità lavorativa: nessuna come giardiniere

indipendente”; pag. 6: “il paziente non può ancora riprendere il lavoro

di giardiniere indipendente”; pag. 7: “con i disturbi restanti,

parzialmente muscolari, è difficile immaginare che il paziente possa riprendere

il suo lavoro pesante di giardiniere indipendente”).

Dagli

atti emerge del resto che nel corso del 2011 l’insorgente ha ricevuto

dall’assicuratore __________ un importo di fr. 66'000 per il periodo fino al 31

agosto 2011, di cui fr. 7'000 di indennità per danno domestico ed almeno fr.

53'000 quale indennità per perdita di guadagno (doc. G; nel ricorso

l’insorgente evidenzia di aver ricevuto fr. 59'000 quale indennità per perdita

di guadagno; [doc. I]). Egli ha poi ottenuto, sempre dal medesimo assicuratore,

nel 2011, un ulteriore importo di fr. 27'000, quale perdita di guadagno residua

fino al 31 agosto 2011 (allegato doc. G).

L’interessato

beneficiava inoltre di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso

d’infortunio sottoscritta con la __________ (doc. G), che prevede il versamento

di fr. 100 al giorno, dopo 8 giorni di periodo di carenza ed ammette di aver

ricevuto ulteriori fr. 36'500 (100 X 365) per tutto il 2011 (doc. I).

Alla

luce degli atti medici e di quanto versatogli dalle assicurazioni,

l’interessato, nel corso del 2011 non ha svolto alcuna attività lucrativa e

deve pertanto essere affiliato in tale qualità.

L’importo

di fr. 120'000 tassato in sede fiscale quale reddito da attività indipendente,

deve pertanto essere considerato, ai fini AVS, quale reddito conseguito sotto

forma di rendita ai sensi dell’art. 29 OAVS. Del resto, sommando i fr. 36'500

di indennità per perdita di guadagno della __________ ai fr. 93'000 (66'000 +

27'000) dell’__________ e sottraendo dall’importo così ottenuto di fr. 129'500

i fr. 7'000 di indennità per danno domestico, si ottiene un ammontare di fr.

122'500, non molto distante da quello di fr. 120'000 tassato d’ufficio quale

reddito professionale.

In

queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e

l’incarto va rinviato all’amministrazione affinché determini l’eventuale

contributo dovuto dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa,

tenuto conto del fatto che l’interessato, il quale sembra essere coniugato con

un’assicurata che nel 2011 ha verosimilmente pagato oltre il doppio del

contributo minimo (cfr. doc. 3), in virtù dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS potrebbe

essere esonerato dal pagamento di contributi per il 2011.

Al

ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (cfr.

art. 61 LPGA).

In

queste condizioni l’assunzione di ulteriori prove, richiesta dall’assicurato (doc.

I: “doc., testi, audizione del qui ricorrente”), si rivela superflua.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

i suoi incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster