30.2013.31
Fissazione dei contributi come indipendente. Tassazione d'ufficio. Assenza di attività lucrativa. Vincolo della tassazione per l'ammontare del reddito conseguito. La questione relativa alla qualifica
30 settembre 2013Italiano21 min
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Numero d'incarto:
30.2013.31
Data decisione, Autorità:
30.09.2013, TCA
Titolo:
Fissazione dei contributi come indipendente. Tassazione d'ufficio. Assenza di attività lucrativa. Vincolo della tassazione per l'ammontare del reddito conseguito. La questione relativa alla qualifica giuridica costituisce un'eccezione
CONIUGE ESERCITA ATTIVITÀ LUCRATIVA
LAVORATORE INDIPENDENTE
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 3 LAVS
art. 4 LAVS
art. 10 LAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
art. 28 OAVS
art. 29 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.31
cs
Lugano
30 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno
2013 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione formale del 12 marzo 2013 (doc. 15), confermata dalla decisione su
opposizione del 19 giugno 2013 (doc. 5), la CO 1 ha fissato i contributi dovuti
da RI 1 quale indipendente sulla base di un reddito professionale di fr.
120'000 cui ha aggiunto fr. 12'890, conformemente all’art. 9 cpv. 4 LAVS.
B. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto contro la predetta
decisione su opposizione. Il ricorrente sostiene di essere totalmente incapace
al lavoro dal __________, dopo essere stato vittima di un grave incidente della
circolazione. Egli rileva che, a causa di un disguido, non ha presentato la
dichiarazione fiscale 2011 ed è quindi stato tassato d’ufficio.
L’insorgente
chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto per un
nuovo conteggio ed una nuova decisione. Egli sostiene di aver percepito da
parte della __________, nell’ambito dell’assicurazione infortuni individuale
perdita di guadagno, la somma di fr. 36'500 e da parte di __________,
assicuratore RC della persona responsabile dell’incidente, fr. 93'000 a titolo di acconto (per perdita di guadagno e danno fisico), di cui fr. 7'000 per il danno
domestico. Un ulteriore acconto di fr. 35'000 è stato versato nel corso del
mese di gennaio/febbraio 2012 per il 2011 (di cui fr. 5'000 per il danno
domestico).
C. Con
risposta del 6 settembre 2013 la Cassa propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
3. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
Per
il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato
dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale
proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Se
l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito
non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art.
22 cpv. 3 OAVS)
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Il reddito non è
convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).
4. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei
casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili
per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli
assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,
se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
5. Per
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011, le
persone che non esercitano un'attività
lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr.
382.- a Fr. 8'400.-. Gli
assicurati che esercitano un'attività
lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un
eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 382.-, sono considerati
non esercitanti un'attività
lucrativa.
Per
l'art. 10 cpv. 2 LAVS, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o
assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
L’art.
10 cpv. 1 LAVS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che gli
assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo
secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 387 franchi; il
contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati
che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano
contributi inferiori a 387 franchi, incluso il contributo di un eventuale
datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il
Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni
sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente
un’attività lucrativa a tempo pieno.
Per
l’art. 10 cpv. 2 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2012, pagano il
contributo minimo gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa, fino
al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni (lett. a), le persone senza
attività lucrativa che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni
dell’aiuto sociale pubblico (lett. b), le persone senza attività lucrativa
assistite finanziariamente da terzi (lett. c).
Il contributo AVS è
dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.
Questi assicurati sono tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul
reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che
corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1, 2 e 3 OAVS; RCC
1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha costantemente interpretato
la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in
senso lato. In effetti se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di
importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla
riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita
in senso stretto, né di un reddito determinante.
L'Alta Corte ha
stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che
presentino o no le caratteri-stiche delle rendite, contribuiscono al
mantenimento dell'assicu-rato, occorre qualificare queste ultime come delle
rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza
sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (Pratique VSI
1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina
e di giurisprudenza).
La
giurisprudenza dell'allora
Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui
contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
(DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, e considera in particolare, per il
periodo in esame, come reddito conseguito sotto forma di rendite: le
rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473),
le indennità giornaliere dell'assicurazione
malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle
versate da un'assicurazione
sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184),
le rendite d'invalidità e le
indennità giornaliere dell'assicurazione
infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno
versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti
stranieri d'assicurazione a
delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti
di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su
una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul
quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a
disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il
calcolo dell'imposta secondo il
dispendio giusta l'art. 14
LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione
di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in
maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non
sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una
persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di
un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC
1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge
che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF
125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174).
Al contrario, non
rientrano, di massima, nel concetto di reddito conseguito sotto forma di
rendite, le rendite dell'AI federale, nonché le prestazioni complementari (prestazioni
proprie di queste assicurazioni; art. 28 cpv. 1 OAVS; RCC 1991 pag. 433 consid.
3c), le indennità giornaliere dall'AI (DTF 107 V 69; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456
consid. 2b, RCC 1982 pag. 82), le rendite e le pensioni per i figli, a
condizione che i figli vi abbiano un diritto proprio (ad esempio le rendite per
orfani ai sensi della LAINF), il provento della sostanza se l'importo di
quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1990
pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163), i contributi di
mantenimento del diritto di famiglia fintanto che non sono già contemplati dal
N. 2072 DIN (art. 328 CC), le prestazioni periodiche versate a fine rapporto
dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a
contribuzione in virtù dell'art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo
versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005).
Per sostanza,
ai fini dell'art. 28 OAVS si
deve intendere l'insieme dei
beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants
II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del
marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi
(Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241) e i
beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag.
153).
Ciononostante,
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, fra l'altro,
i relativi debiti (Käser,
Considerandi
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
pag. 347 n. 24 ad art. 10 LAVS).
Per
l’art. 28 cpv. 4 OAVS se una persona coniugata deve pagare contributi come
persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla
metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.
Questa disposizione si applica anche a tutto l’anno civile in cui è stato
concluso il matrimonio. Per tutto l’anno civile durante il quale è stato
pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1.
Quest’ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.
A
norma dell’art. 28 cpv. 4bis OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr.,
dal 1° gennaio 2012, l’art. 3 cpv. 4 lett. a LAVS), alle condizioni
dell’articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa
sono considerati pagati per tutto l’anno in cui il matrimonio è stato concluso
oppure sciolto.
Quindi,
i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono
determinati sull’insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il
tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi
siano stati tassati in modo separato (P. Y. Greber, J. L.Duc, G. Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 10 LAVS, pag. 347 N. 25).
Il
Tribunale federale, a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS
è conforme alla legge e alla Costituzione (DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999
pag. 118, Pratique VSI 1999 pag. 204).
Infine,
per l’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino contributi
propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del
contributo minimo i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con
un’attività lucrativa.
6.
I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l’anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS).
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante
l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito
in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il
capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS).
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in
giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali (art. 29 cpv. 3
OAVS).
La
determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di
compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali
cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS).
L’importo
delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta
l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di
rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per
le casse di compensazione (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Se
l’obbligo di contribuzione non dura tutto l’anno, i contributi sono riscossi
proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono
determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito
annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in
questione. Su richiesta dell’assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla
fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da
quella stabilita dalle autorità fiscali (art. 29 cpv. 6 OAVS nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2009).
Per
il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e
alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 dal 1°
gennaio 2009).
7.
Per
giurisprudenza costante dell'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente
comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare
fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni
sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;
infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice
delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è
vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative
alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio
(RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32,
pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito
anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997
AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
8.
Nel
caso di specie le parti concordano sulla circostanza che per il 2011
l’insorgente è stato tassato d’ufficio sulla base di un reddito da attività
indipende di fr. 120'000 e che la tassazione è cresciuta incontestata in
giudicato.
Per
costante giurisprudenza il Giudice, di principio, non può scostarsi
dall’ammontare del reddito fissato in sede fiscale, anche se si tratta di una
tassazione d’ufficio (cfr. consid. 7).
Tuttavia,
contrariamente a quanto sembra ritenere l’amministra-zione, le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione.
In
altre parole, se da una parte la Cassa è vincolata all’importo tassato in sede
fiscale, d’altra parte la qualifica dell’ammontare così tassato deve essere
effettuata tenendo conto della fonte reale del reddito conseguito, segnatamente
laddove i fatti sono irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di
assicurazioni sociali (cfr. Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 150 pag. 312; DTF 114 V 72 consid. 2: “Toutefois, le principe selon lequel les caisses de compensation
et, dans une certaine mesure, le juge des assurances sociales sont liés par la
taxation fiscale entrée en force, ne s'applique qu'à la fixation du revenu
déterminant pour le calcul des cotisations ainsi que du capital propre engagé
dans l'entreprise. La force contraignante de la taxation fiscale ne s'étend pas
à des questions telles que la nature du revenu déterminant au sens de l'AVS ou
le statut de l'assuré sur le plan de l'obligation de cotiser. Elle est donc
sans effets sur le point de savoir si un revenu provient effectivement de
l'exercice d'une activité lucrative et, le cas échéant, s'il s'agit d'une
activité dépendante ou indépendante“, sottolineatura del redattore).
Nel
caso di specie dagli atti emerge che l’insorgente è stato vittima di un grave
incidente della circolazione in data __________ 2010 (doc. C), in seguito al
quale non ha più svolto alcuna attività lavorativa, perlomeno nel periodo
oggetto del contendere (doc. D).
Dal
rapporto del 16 maggio 2012 del dr. med. __________, FMH chirurgia perito
certificato SIM, che ha visitato il ricorrente il 23 settembre 2011 ed il 23
dicembre 2011, si evince infatti che dal giorno dell’incidente e per tutto il
2011.
l’interessato non ha più esercitato l’attività di giardiniere (pag. 3, con
riferimento al rapporto dell’ispettore sinistri del 20 maggio 2011: “Adesso
è ancora inabile al lavoro” e con riferimento a quanto affermato il 17
agosto 2011 dal dr. med. __________, capo clinica chirurgia ortopedia ospedale __________:
“Paziente inabile al 100% fino al prossimo controllo fissato per il 16
novembre 2011”; pag. 4: “capacità lavorativa: [...]: Non ha ancora ripreso il
lavoro”; pag. 5: “capacità lavorativa: nessuna come giardiniere
indipendente”; pag. 6: “il paziente non può ancora riprendere il lavoro
di giardiniere indipendente”; pag. 7: “con i disturbi restanti,
parzialmente muscolari, è difficile immaginare che il paziente possa riprendere
il suo lavoro pesante di giardiniere indipendente”).
Dagli
atti emerge del resto che nel corso del 2011 l’insorgente ha ricevuto
dall’assicuratore __________ un importo di fr. 66'000 per il periodo fino al 31
agosto 2011, di cui fr. 7'000 di indennità per danno domestico ed almeno fr.
53'000 quale indennità per perdita di guadagno (doc. G; nel ricorso
l’insorgente evidenzia di aver ricevuto fr. 59'000 quale indennità per perdita
di guadagno; [doc. I]). Egli ha poi ottenuto, sempre dal medesimo assicuratore,
nel 2011, un ulteriore importo di fr. 27'000, quale perdita di guadagno residua
fino al 31 agosto 2011 (allegato doc. G).
L’interessato
beneficiava inoltre di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso
d’infortunio sottoscritta con la __________ (doc. G), che prevede il versamento
di fr. 100 al giorno, dopo 8 giorni di periodo di carenza ed ammette di aver
ricevuto ulteriori fr. 36'500 (100 X 365) per tutto il 2011 (doc. I).
Alla
luce degli atti medici e di quanto versatogli dalle assicurazioni,
l’interessato, nel corso del 2011 non ha svolto alcuna attività lucrativa e
deve pertanto essere affiliato in tale qualità.
L’importo
di fr. 120'000 tassato in sede fiscale quale reddito da attività indipendente,
deve pertanto essere considerato, ai fini AVS, quale reddito conseguito sotto
forma di rendita ai sensi dell’art. 29 OAVS. Del resto, sommando i fr. 36'500
di indennità per perdita di guadagno della __________ ai fr. 93'000 (66'000 +
27'000) dell’__________ e sottraendo dall’importo così ottenuto di fr. 129'500
i fr. 7'000 di indennità per danno domestico, si ottiene un ammontare di fr.
122'500, non molto distante da quello di fr. 120'000 tassato d’ufficio quale
reddito professionale.
In
queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e
l’incarto va rinviato all’amministrazione affinché determini l’eventuale
contributo dovuto dall’insorgente quale persona senza attività lucrativa,
tenuto conto del fatto che l’interessato, il quale sembra essere coniugato con
un’assicurata che nel 2011 ha verosimilmente pagato oltre il doppio del
contributo minimo (cfr. doc. 3), in virtù dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS potrebbe
essere esonerato dal pagamento di contributi per il 2011.
Al
ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (cfr.
art. 61 LPGA).
In
queste condizioni l’assunzione di ulteriori prove, richiesta dall’assicurato (doc.
I: “doc., testi, audizione del qui ricorrente”), si rivela superflua.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per
i suoi incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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