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Decisione

30.2013.33

Rinvio del diritto alla rendita AVS. La dichiarazione di rinvio deve essere presentata entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio (compimento dei 64/65 anni) e non entro un anno dall'età in cui s

28 novembre 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

30.2013.33

Data decisione, Autorità:

28.11.2013, TCA

Ricorso:

TF,9C_903/2013, 30.01.2014

Titolo:

Rinvio del diritto alla rendita AVS. La dichiarazione di rinvio deve essere presentata entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio (compimento dei 64/65 anni) e non entro un anno dall'età in cui si vuole andare in pensione

BUONA FEDE

DIRITTO ALLA RENDITA

OPPOSIZIONE

RINVIO DELLA RENDITA

SOSPENSIONE DEL TERMINE

art. 9 COST

art. 39 LAVS

art. 55quater OAVS

art. 67 OAVS

art. 122 OAVS

art. 11 OPGA

Raccomandata

Incarto n.

30.2013.33

TB

Lugano

28 novembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 agosto 2013 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 agosto

2013 emanata da

Cassa CO 1

in materia di rendita AVS

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1, nato

nel 1944 e coniugato con __________, 1950, il 20 giugno 2013 (doc. 37) ha

postulato presso la Cassa __________ il pagamento della rendita di vecchiaia per

sé a partire dal 1° luglio 2014 e per la moglie a decorrere dal 1° ottobre

2014, e quindi una rendita per coniugi.

L'indomani (doc. 38), la Cassa di compensazione __________

gli ha trasmesso l'apposito formulario per richiedere la rendita di vecchiaia

(docc. 29-35).

Il 24 giugno 2013 (doc. 40) la Cassa di

compensazione __________ ha informato l'assicurato che aveva perso il termine

per chiedere di posticipare la percezione della rendita AVS e che quindi gli

sarebbe stata versata la rendita ordinaria.

Con scritto del 28 giugno 2013 (doc. 50)

l'assicurato ha contestato questa conclusione, rilevando di avere fatto

richiesta per il pagamento della rendita un anno prima dell'inizio della stessa

e che quando nel 2009 ha cambiato Cantone nessuno l'ha avvisato della necessità

di inoltrare una domanda per la rendita AVS.

La Cassa di compensazione __________ ha trasmesso

alla Cassa CO 1, per competenza, il caso dell'assicurato (doc. 36).

1.2. Quest'ultima,

effettuati i necessari calcoli (docc. 19-27), con decisione del 23 luglio 2013

(doc. 16) ha informato l'assicurato che non erano date le condizioni per

posticipare il suo diritto alla rendita AVS in virtù dell'art. 55quater cpv. 1

OAVS. Pertanto, egli ha diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia pari a Fr.

2'280.- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, a Fr. 2'320.- per gli anni 2011 e 2012 ed ammontante a Fr. 2'340.- dal 1° gennaio 2013,

complessivamente Fr. 115'440.-.

1.3. Malgrado

l'opposizione del 30 luglio 2013 (doc. 12), il 6 agosto 2013 l'assicurato ha ricevuto la somma. Egli ha informato la Cassa di compensazione che non l'accettava

e che l'avrebbe restituita, cosicché dal 1° luglio 2014 avrebbe potuto

beneficiare del supplemento del 31,5% per il posticipo della rendita AVS come

chiesto con l'apposito formulario.

1.4. Con

decisione su opposizione del 23 agosto 2013 (doc. II/1) la Cassa di

compensazione ha confermato l'impossibilità di posticipare il diritto alla

rendita di vecchiaia al 1° luglio 2014 come preteso dall'assicurato.

L'amministrazione ha infatti ricordato che per potere beneficiare della

possibilità offerta dall'art. 39 LAVS di rinviare di almeno un anno e di cinque

al massimo l'inizio del godimento della rendita, occorre presentare alla Cassa

di compensazione competente ex art. 122 OAVS un modulo di richiesta (art. 67

OAVS) entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio (art. 55quater cpv. 1

OAVS).

In concreto, l'assicurato ha compiuto 65 anni nel

giugno 2009, quindi dal 1° luglio 2009 egli aveva diritto di percepire la

rendita AVS.

Egli ha inoltrato il formulario di richiesta di rendita

di vecchiaia il 22 giugno 2013, mentre avrebbe dovuto trasmetterlo entro il 31

luglio 2010, termine entro il quale avrebbe dovuto manifestare la sua volontà

di rinviare l'inizio del godimento della rendita AVS, beneficiando così del

supplemento.

In assenza di tale pretesa, la Cassa ha quindi

evaso la domanda assegnando all'interessato una rendita ordinaria dalla decorrenza

originaria e quindi versandogli gli arretrati dal 1° luglio 2009.

Quanto alla censura di mancata informazione da

parte delle Casse sull'iter da seguire per chiedere una rendita AVS, la Cassa

di compensazione ha rilevato che il sito internet federale dedicato alle

rendite di vecchiaia indica chiaramente il termine di un anno, dalla nascita

del diritto alla rendita, per potere fare valere il diritto al rinvio. La

circostanza che l'assicurato non fosse a conoscenza di questa condizione non lo

tutela nel suo errore, tanto più che una volta all'anno le Casse pubblicano le

condizioni di diritto e la richiesta.

Infine, la Cassa di compensazione ha confermato

la sua competenza a statuire in virtù dell'art. 122 OAVS, visto che al momento

dell'evento assicurato, ossia al compimento dei 65 anni, l'assicurato era affiliato

alla Cassa di compensazione CO 1.

1.5. Con ricorso

del 26 agosto 2013 (doc. I) redatto in tedesco, che su invito del giudice

delegato (doc. III) ha tradotto in italiano tramite il rappresentante RA 1 (doc.

VI), RI 1 ha chiesto che dal 1° luglio 2014 gli sia concessa la rendita di vecchiaia

con supplemento del 31,5% per il rinvio del suo diritto.

Secondo il ricorrente, infatti, la sua domanda di

posticipo del versamento della rendita sarebbe tempestiva, giacché egli l'ha

domandata almeno un anno prima del periodo per il quale desiderava riceverla.

Tuttavia, malgrado proprio nel 2009 egli abbia cambiato Cantone di domicilio e

di affiliazione, nessuno dei due Cantoni l'ha informato della necessità di

inoltrare per tempo la richiesta per una rendita di vecchiaia, benché egli

continuasse a pagare i contributi come indipendente.

Inoltre, l'insorgente ha osservato che malgrado

si sia opposto alla decisione di concessione della rendita ordinaria dal 65°

anno di età, la Cassa di compensazione gli ha ugualmente versato la rendita

retroattivamente al 2009, importo che egli ha restituito non essendo d'accordo

con questa decisione.

Secondo il ricorrente, infine, l'errore della

Cassa ha compromesso non solo il suo diritto al supplemento per la rendita AVS,

ma anche quello di sua moglie, che dal 1° ottobre 2014 non potrà beneficiare

del supplemento di rendita.

A suo dire, c'è stata una carente informazione

sui suoi diritti.

1.6. Nella

risposta del 23 settembre 2013 (doc. VIII) la Cassa di compensazione ha

proposto di respingere il ricorso rinviando alle motivazioni già esposte nella

decisione su opposizione.

Il ricorrente ha criticato di non avere ricevuto

automaticamente l'apposito formulario per chiedere la rendita di vecchiaia al

raggiungimento dei 65 anni, mentre con altre Casse ciò avviene e quindi il

cittadino è reso attento di queste scadenze (doc. X).

L'amministrazione non ha formulato ulteriori

osservazioni (doc. XI).

considerato in

diritto

2.1. Giusta

l'art. 1a LAVS, sono assicurati in conformità della LAVS le persone fisiche

domiciliate in Svizzera (lett. a); le persone fisiche che esercitano

un'attività lucrativa nella Svizzera (lett. b); i cittadini svizzeri che

lavorano all'estero a determinate condizioni.

Per l'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono

tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo

inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e

dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i

65 anni.

Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e

superstiti i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi (art. 18 cpv. 1

LAVS) che hanno compiuto 65 anni se uomini (art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS)

rispettivamente 64 anni se donne (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).

Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del

mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso

1. Esso si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 cpv. 2 LAVS).

La LAVS dà la possibilità di rinviare (art. 39 LAVS) o di

anticipare (art. 40 LAVS) il godimento della rendita grazie all'età flessibile.

Per ciò che attiene al caso in esame, torna applicabile l'art. 39

LAVS, che regola la possibilità e l'effetto del rinvio della rendita:

" 1 Le persone aventi diritto a una rendita di

vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo,

l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante

tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.

Considerandi

2.

La rendita di

vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente,

sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.

3.

Il

Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli

uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per

certi generi di rendite.".

Gli artt. 55bis-55quater OAVS

concretizzano il diritto al rinvio della rendita, mentre gli artt. 56 e 57 OAVS

trattano dell'anticipazione della rendita.

L'art. 55ter OAVS stabilisce il

supplemento percentuale della rendita a dipendenza degli anni (da 1 a 5) di rinvio, mentre l'art. 55quater OAVS regolamenta il modo in cui tale rinvio deve avvenire

rispettivamente la sua revoca:

" 1 Il periodo di rinvio comincia il

primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento

secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va

presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se,

durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di

vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.

2.

La revoca

va fatta per iscritto.

3.

Quando il

rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il

pagamento retroattivo delle rendite.

4.

Il decesso dell'avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio.".

Il calcolo anticipato è effettuato dalla cassa di compensazione

competente per la riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della

domanda. L'articolo 64a LAVS e gli articoli 122 e seguenti OAVS si

applicano per analogia (art. 59 OAVS).

Quanto all'esercizio del diritto, l'art. 67 cpv. 1 OAVS prevede

che il diritto alla rendita o all'assegno per grandi invalidi

deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente

giusta gli articoli 122 e seguenti, un modulo di richiesta debitamente

riempito. Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo

rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli

abiatici, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono

domandare il versamento della rendita nelle loro mani.

Per l'art. 67 cpv. 1bis OAVS, soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere

il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Questo diritto non

può essere richiesto retroattivamente.

Una volta l'anno almeno, le casse cantonali di compensazione

devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle

prestazioni assicurative, le condizioni di diritto e la richiesta (art. 67 cpv.

2.

OAVS).

Le rendite sono fissate e pagate dalla cassa di compensazione che,

al verificarsi dell'evento assicurato, era competente a riscuotere i

contributi. Se più casse di compensazione erano contemporaneamente competenti,

il beneficiario della rendita designerà la cassa che dovrà fissare e pagare la

rendita (art. 122 cpv. 1 OAVS).

Giusta l'art. 122 cpv. 2 OAVS, se il beneficiario della rendita è

ancora tenuto a pagare i contributi in qualità di persona esercitante

un'attività lucrativa indipendente, la rendita sarà pagata dalla cassa di

compensazione competente a riscuotere i contributi.

2.2

In concreto, il 20 giugno

2013.

(doc. 37) l'assicurato ha scritto una lettera alla Cassa __________

chiedendo il versamento della rendita AVS dal 1° luglio 2014, ossia con il compimento

dei 70 anni. Il ricorrente ha dunque postulato il rinvio del suo diritto un

anno prima di poterne beneficiare.

Come previsto dall'art. 67 cpv. 1 OAVS, la Cassa gli ha trasmesso

l'apposito modulo di richiesta (doc. 29), che l'interessato ha subito compilato

il 22 giugno 2013. Nuovamente, al punto 8.2 egli ha indicato di volere

posticipare la sua rendita di vecchiaia.

L'amministrazione l'ha invece informato che ciò non era possibile,

avendo l'assicurato lasciato trascorrere il termine per annunciare tale rinvio

(doc. 40).

D'avviso del TCA, la contestazione del ricorrente secondo cui egli

avrebbe invece chiesto tempestivamente il rinvio della rendita, ossia un anno

prima del compimento dei 70 anni, non può essere qui ammessa.

In effetti, il tenore dell'art. 55quater

cpv. 1 OAVS è chiaro: la dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro

un anno dall'inizio del periodo di rinvio e questo periodo comincia il primo

giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo

l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Ne discende che entro il primo giorno del mese

seguente il compimento dei 66 anni, ovvero il 1° luglio 2010, l'assicurato avrebbe dovuto inoltrare alla Cassa di compensazione competente l'apposito

formulario per richiedere la rendita di vecchiaia, e meglio il rinvio del

godimento della stessa.

Il testo di legge è chiaro al riguardo: la

domanda di rinvio va inoltrata entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio

e non entro un anno dall'età in cui l'assicurato desidera andare in pensione.

Erroneamente, dunque, il ricorrente ha postulato

il rinvio della sua rendita prima di compiere 69 anni con l'intenzione di pertoccarla

a 70 anni (il rinvio massimo di 5 anni comporta un supplemento di rendita del

31,5%), mentre avrebbe dovuto richiederlo entro il compimento dei 66 anni,

quindi entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio che inizia con il

compimento dell'età di pensionamento.

2.3

Per quanto

concerne la lamentela del ricorrente secondo cui la contestata decisione della

Cassa avrà delle ripercussioni pure sul diritto del coniuge di percepire dal 1°

ottobre 2014 una rendita di vecchiaia con supplemento, questa questione non può

essere qui esaminata dal Tribunale.

Per costante

giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed

il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V

388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata;

SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la

contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza

nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V

414.

cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

Nella fattispecie la decisione impugnata, ossia

quella su opposizione emessa il 23 agosto 2013 dalla Cassa CO 1, ha per oggetto

unicamente il rifiuto della concessione del rinvio del diritto alla rendita AVS

dell'assicurato. Non vi è fatta alcuna menzione del diritto alla rendita di

vecchiaia del suo coniuge, anche perché tale diritto avrà effetto unicamente

dal 1° ottobre 2014, fermo restando che la moglie dell'assicurato non chieda (o

abbia già chiesto) un anticipo o un rinvio di tale diritto.

Ne discende che la questione relativa alla

determinazione della rendita di vecchiaia del coniuge del ricorrente non

può essere posta qui in discussione, giacché la decisione su opposizione porta

soltanto, come detto, sul diritto dell'assicurato ad un rinvio della sua rendita

di vecchiaia rispettivamente sul suo diritto ad una rendita ordinaria dal 65°

anno di età.

Il TCA può quindi pronunciarsi

esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata. Le ulteriori

richieste dell'insorgente sono di conseguenza irricevibili.

2.4

L'insorgente solleva anche, implicitamente,

la tutela della sua buona fede.

Va rilevato che il

principio generale della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost. fed., permette

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono

obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio

contrario alla legge.

Tuttavia, secondo la

giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a;

RAMI 2000 KV 126 pag. 223, KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche

alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

In concreto, il ricorrente non evidenzia di aver ricevuto informazioni

errate ma, semmai, di non averne ricevute del tutto. Pertanto, manca già di

primo acchito un presupposto per potere tutelare la sua buona fede. La

lamentela esposta va pertanto respinta.

Nemmeno può soccorrere l'assicurato l'affermazione che né la Cassa

di compensazione resistente né la Cassa di compensazione __________ l'abbiano

reso edotto, nel 2009, che una domanda di rinvio doveva essere fatta tra il 65°

ed il 66° anno di età.

Non v'è infatti agli atti alcuna prova che queste amministrazioni

gli abbiano dato informazioni errate o addirittura nessuna informazione al

riguardo.

Inoltre, stante l'impossibilità per ogni singola agenzia comunale

AVS di informare personalmente ciascun assicurato sui propri diritti e quindi

anche sull'anticipo rispettivamente sul rinvio del godimento della rendita di

vecchiaia, che sono l'eccezione e non la regola nella costellazione del diritto

alla rendita AVS, la stessa legislazione in materia ha previsto all'art. 67

cpv. 2 OAVS che almeno una volta all'anno le Casse cantonali di compensazione

devono, mediante pubblicazioni, richiamare l'attenzione degli assicurati sulle

prestazioni assicurative, sulle condizioni di diritto e sulla richiesta.

Quanto alla puntuale critica dell'insorgente

secondo cui non gli sarebbero state date sufficienti ed adeguate informazioni

in merito ai termini legali per usufruire del rinvio del diritto alla rendita

AVS e che il sito internet della Confederazione non sarebbe completo, il TCA

osserva che, come giustamente ha rilevato la Cassa di compensazione, sul sito concernente

la rendita di vecchiaia (http://www.avs-ai.info/ahv/00161/00182/index.html?lang=it) è per contro espressamente indicato quanto segue a proposito della

possibilità di posticipare la percezione della rendita:

"

Rendita posticipata: la persona che desidera

posticipare la rendita deve far valere questo diritto al più tardi dopo un anno

dalla nascita del diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia, tramite l'apposita

rubrica sul modulo di richiesta di rendita.".

Inoltre, da questo stesso sito si può anche scaricare

il modulo per richiedere la rendita di vecchiaia (http://www.avs-ai.info/andere/-00140/00142/index.html?lang=it) e accedendo direttamente tramite questo formulario, al punto 8.2,

relativo alla possibilità di postici-pare il versamento della rendita di

vecchiaia, può pure essere scaricato il "Promemoria 3.04 - Età flessibile

di pensionamento" (http://wl7www334.webland.ch/ahvivinfo/318.370_i_r_v18122012.pdf), stato al 1° gennaio 2013, in cui sono ben spiegati i passi da intraprendere, e che il ricorrente ha invece affermato non essere disponibile.

All'assicurato non poteva quindi sfuggire che,

quando nel 2013 ha richiesto la rendita di vecchiaia, egli era già in ritardo e

che non avrebbe più potuto beneficiare di un rinvio, con la conseguenza di percepire

la rendita ordinaria di vecchiaia, riconosciuta quando, durante il termine di

un anno dall'inizio del periodo di rinvio, nessuna domanda di rinvio viene

presentata. In tale evenienza, secondo l'art. 55quater cpv. 1 OAVS, la

rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali

vigenti.

La Cassa di compensazione, che ha calcolato il

diritto alla rendita AVS dell'assicurato dal 1° luglio 2009, ovvero dal primo

giorno del mese successivo a quello in cui ha compiuto 65 anni, ha quindi agito

correttamente.

2.5

È invece a buon diritto che

il ricorrente si è lamentato che il 6 agosto 2013 la Cassa di compensazione gli

ha erroneamente versato l'ammontare di Fr. 115'448.- a titolo di rendita

ordinaria retroattiva dal 1° luglio 2009.

Infatti, egli aveva interposto opposizione il 30 luglio 2013 contro

questa decisione e quindi la decisione di fissazione del 23 luglio 2013 del

diritto alla rendita AVS non doveva essere esecutiva (art. 54 cpv. 1 lett. a

LPGA a contrario).

Va inoltre evidenziato che secondo l'art. 11 cpv. 1 OPGA, l'opposizione

ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui il ricorso contro una decisione su

opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della legge (lett. a);

l'assicuratore ha tolto l'effetto sospensivo nella sua decisione (lett. b); la

decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso

(lett. c).

Nessuna di queste ipotesi si realizza nella fattispecie, perciò la

Cassa di compensazione doveva attendere la crescita in giudicato della sua

decisione prima di procedere con il versamento della somma suindicata.

2.6

In conclusione, la richiesta

dell'insorgente di trasformare il suo diritto ad una rendita AVS ordinaria dal

1° luglio 2009 in una rendita con supplemento del 31,5% dal 1° luglio 2014 non

può dunque essere accolta, né per gli invocati motivi di mancanza di informazione

e trasparenza, né per motivi di politica sociale e d'equità sociale sollevati

dall'assicurato.

Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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