30.2013.34
Determinazione dello statuto contributivo di un lavoratore. Dipendenza economica ed organizzativa. Assenza di investimenti e di rischio d'incasso, non agendo a nome proprio e non emettendo fatture.Lav
4 marzo 2014Italiano29 min
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Numero d'incarto:
30.2013.34
Data decisione, Autorità:
04.03.2014, TCA
Titolo:
Determinazione dello statuto contributivo di un lavoratore. Dipendenza economica ed organizzativa. Assenza di investimenti e di rischio d'incasso, non agendo a nome proprio e non emettendo fatture.Lavoratore dipendente.Cambiamento dello statuto contributivo. È data la riconsiderazione. Prescrizione?
CONTRIBUTI
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE INDIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
RICONSIDERAZIONE
TERMINE DI PRESCRIZIONE
art. 5 LAVS
art. 9 LAVS
art. 12 LAVS
art. 16 cpv. 1 LAVS
art. 10 LPGA
art. 11 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
comandata
Incarto n.
30.2013.34
30.2014.7
TB
Lugano
4 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 giugno
2013 emanata da
chiamata in causa
Cassa CO 1
TERZ 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. La
TERZ 1 di __________ è stata oggetto il 15 marzo 2013 (doc. 1) di un controllo
dei datori di lavoro da parte della Cassa CO 1, che il 29 aprile 2013 (doc. 1) ha
emesso una decisione di tassazione d'ufficio con cui l'attività svolta da RI 1
per questa società è stata ritenuta di natura dipendente e quindi sono stati
fissati in Fr. 40'371,15 i contributi paritetici da versare per salari non notificati
come tali nel periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2011.
In pari data (doc. 38)
la Cassa di compensazione ha informato RI 1 che, a seguito del succitato controllo
contabile, è risultato che gli onorari che egli ha percepito da TERZ 1 nel 2009
(Fr. 10'835.-), nel 2010 (Fr. 23'700.-) e nel 2011 (Fr. 33'000.-) vanno
considerati come salario e quindi assoggettati ai contributi sociali
AVS/AI/IPG/AD, richiesti al datore di lavoro.
B. Con
decisione su opposizione del 24 giugno 2013 (doc. A) la Cassa di compensazione
ha respinto l'opposizione del 31 maggio 2013 (doc. 51) rispettivamente del 17
giugno 2013 (doc. 53) di RI 1, ritenendo sufficienti gli elementi per qualificarlo
come persona esercitante un'attività lucrativa dipendente negli anni 2009, 2010
e 2011 nei confronti della TERZ 1.
L'amministrazione ha infatti
osservato che in quegli anni l'assicurato si è occupato del trasporto di
allievi con il furgone della citata società, cosicché egli non ha dovuto
effettuare alcun investimento per esercitare la sua attività, perciò non ha
sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di autista.
Inoltre, l'interessato
si trovava in un rapporto di subordinazione con questa società, nel senso che
era quest'ultima ad organizzargli il lavoro e l'autista ne garantiva l'esecuzione.
La Cassa ha pure
rilevato che era la stessa ditta a determinare la durata del lavoro, che il
contratto con il cliente era concluso dalla società, che l'autista non aveva
diritto di incassare il pagamento delle proprie prestazioni e che doveva essere
in grado di eseguire in qualsiasi momento i mandati in tempo utile senza potere
rifiutare.
Infine, l'autista è
risultato chiaramente dipendente della TERZ 1 anche dal profilo economico,
avendo conseguito per questa società una parte considerevole della sua cifra d'affari.
Da ultimo,
l'amministrazione ha chiarito che i contributi paritetici complessivi sono
richiesti al datore di lavoro, mentre al lavoratore restituirà quanto pagato a
torto come indipendente.
C. Il
27 agosto 2013 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al Tribunale chiedendo
l'annullamento della decisione su opposizione, ritenendo impossibile un
rapporto di dipendenza con la TERZ 1, visto che egli ha svolto la propria
attività di autista indipendente offrendo le sue prestazioni su chiamata a
numerosi clienti, tra cui anche questa società.
Il ricorrente ha
inoltre rilevato di essersi personalmente fatto carico del rischio economico.
Infine, l'insorgente
ha osservato che il diritto della Cassa di tassarlo d'ufficio era perento
rispettivamente prescritto, così pure l'obbligo di restituzione.
D. Con
risposta del 16 settembre 2013 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere
il ricorso, ribadendo le medesime argomentazioni esposte già con la decisione
su opposizione.
Il 23 settembre
seguente (doc. V) la Cassa di compensazione ha precisato che per le riprese
salariali degli anni 2009 e 2010, per le quali era già stata emessa una decisione
di fissazione definitiva dei contributi dovuti dall'assicurato quale indipendente,
erano dati i presupposti per un riesame di dette decisioni cresciute in
giudicato, siccome manifestamente errate e la loro rettifica ha una notevole
importanza.
E. Il
14 gennaio 2014 (doc. VII) il TCA ha chiamato in causa la TERZ 1 di __________,
dandole la possibilità fino al 24 febbraio 2014 di esaminare gli atti e di
determinarsi in merito alla procedura, diritto di cui non si è avvalsa.
Il 3 febbraio 2014
(doc. VIII) la Cassa di compensazione ha trasmesso al Tribunale le decisioni su
opposizione emesse dalla __________ il 24 gennaio 2014 (docc. 55-57)
concernenti la qualifica dei salari versati negli anni 2009-2011 dalla predetta
Sagl a RI 1 ed il TCA le ha inviate a quest'ultimo per conoscenza (doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Oggetto
del contendere è la qualifica dello statuto contributivo di RI 1 (dipendente
oppure indipendente) per il lavoro svolto a favore della ditta TERZ 1 negli
anni 2009, 2010 e 2011.
3. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi
impiega salariati.
Secondo l'art. 12
LPGA, è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente
(cpv. 2).
4. Giusta
l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2
LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che
hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,
impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È
riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di
convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti
(cpv. 3).
Il datore di lavoro è
la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una
situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di
lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.
1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS
qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato
o indeterminato (N. 1001 DSD).
La LAVS presume che la
persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à
16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
5. Per
quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli
accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile
del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono,
in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti
un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo
2005).
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
Di principio si deve
ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle
parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del
tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un
rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti
il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua
impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza
dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V
171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid.
Considerandi
2.
e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali
sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre
2000).
6.
Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad
esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo
di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI
1993.
pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,
indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,
RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa
indipendente è l'esercizio, a
nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per
altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse
(RCC 1982 pag. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare
dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva
di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un'attività dipendente quando le
caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un
termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,
durante l'attività svolta, è
integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare
un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,
pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l'esistenza
di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito,
come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag.
176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella
dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126
consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel
fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli
si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo
impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
L'allora Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag.
242.
segg.; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).
7.
La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato
come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale,
della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale
dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un
assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come
tale non lo qualifica definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione
è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di
qualificarne lo statuto professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella
causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi, un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un'attività
dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
8. Nella più recente giurisprudenza, il TF ha avuto modo di rammentare
che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio
della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo
committente, è usuale (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF
H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai
da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e
celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente.
Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di
dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti
e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007,
consid. 4.3).
Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi
propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività,
in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti
importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi
posto l'accento sul criterio
della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H
194/05, consid. 5.2).
Infine, vanno
considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in
relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività
lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V
161 consid. 4a pag. 167; citata STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti
evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro,
rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di
lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente
ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata
sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e
4.2.3 con riferimenti).
9. Nel
caso di specie, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata
giurisprudenza, la decisione della Cassa di ritenere RI 1, attivo quale
autista, come dipendente della società TERZ 1 per il periodo dal 2009 al 2011
va tutelata, poiché gli elementi a favore di un'attività salariata sono
nettamente predominanti rispetto a quelli che potrebbero far propendere per un'attività
indipendente.
Dalle tavole
processuali emerge infatti chiaramente il rapporto di subordinazione di RI 1 nei
confronti della ditta chiamata in causa.
Il ricorrente è innanzitutto
dipendente economicamente dal lavoro svolto per quest'ultima.
I redditi percepiti
dal 2009 al 2011, che nel corso del tempo hanno subìto un notevole incremento (Fr.
10'835.- nel 2009, Fr. 23'700.- nel 2010 e Fr. 33'000.- nel 2011, cfr. doc. 34),
se paragonati alla cifra d'affari totale netta incassata ogni anno (Fr.
20'565.- nel 2009, Fr. 31'630.- nell'anno 2010 e Fr. 39'600.- nel 2011, doc.
36) risultano infatti costituire la sua maggiore entrata annua, nel senso che è
evidente che il lavoro svolto per la società chiamata in causa rappresentava la
principale fonte di guadagno del ricorrente (pari al 53% nel 2009, al 75% nel
2010 e a ben l'83% nell'anno 2011).
Pertanto, seppure l'assicurato
possa avere avuto altri committenti - tuttavia senza comprovare questa
circostanza a mano di specifica documentazione, quale delle fatturazioni o
altri giustificativi, ma limitandosi a semplicemente affermarne l'esistenza -, va
da sé che, dati alla mano, quanto egli ha incassato fornendo le proprie prestazioni
per altri clienti costituisce soltanto la metà delle sue entrate il primo anno,
un quarto nel secondo anno e poco più del 15% nel terzo anno revisionato.
Anche dal profilo organizzativo
l'insorgente era subordinato alla parte chiamata in causa.
Non va infatti
dimenticato che nell'attività di trasporto di allievi era evidentemente la TERZ
1 che, ottenuto il mandato di trasportare questi ragazzi, ne organizzava i relativi
trasporti e quindi anche gli orari di viaggio, di cui poi informava l'autista.
Circa l'esecuzione del mandato, il
lavoratore si atteneva alle direttive dell'impresa, la quale gli indicava il
luogo di lavoro ed il tipo di prestazione da fornire, che poi l'interessato
eseguiva. Di conseguenza, l'assicurato non poteva certo agire
autonomamente nell'espletamento della sua attività, ma aveva bisogno e quindi
sottostava alle consegne dategli dall'organizzatore dei trasporti e si limitava
così ad eseguirle.
Questi trasporti, poi,
avvenivano con il pulmino messo a disposizione dalla TERZ 1 stessa, quindi il
ricorrente forniva le proprie prestazioni facendo capo a mezzi di terzi e non
utilizzando i propri mezzi per trasportare gli allievi.
Anche perché, dagli
accertamenti effettuati dalla Cassa di compensazione, non risulta che RI 1
disponesse di un veicolo adibito al trasporto di persone che fosse diverso da
una autovettura e da un motoveicolo (doc. 37). Il ricorrente, peraltro, nemmeno
ha contestato questa circostanza, nel senso che non è stato in grado di spiegare
in quale modo attuava i mandati ottenuti dalla società in questione né quelli ricevuti
da altri committenti.
Egli non ha neppure
comprovato di avere effettuato degli investimenti per potere svolgere la
sua attività di autista per conto della TERZ 1, dato che il veicolo per trasportare
gli allievi gli veniva messo a disposizione dalla stessa società
chiamata in causa.
Questo elemento caratterizza
un'attività dipendente, dato che l'assicurato non ha dovuto sopportare un
rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di autista.
Anche nei rapporti verso terzi
l'autista non aveva voce in capitolo, dato che i contratti con i clienti erano
conclusi dalla TERZ 1 ed il lavoratore si limitava a garantirne l'esecuzione,
mentre il pagamento delle sue prestazioni avveniva fra il committente e la
predetta società.
Il rischio d'incasso apparteneva pertanto a quest'ultima
ditta.
RI 1 non agiva in nome
e per conto proprio, ma per conto dell'impresa chiamata in causa, la quale era
l'unica responsabile dell'eventuale cattiva esecuzione del lavoro verso
i clienti finali e che, semmai, si rifaceva poi sull'esecutore stesso.
Il lavoratore non ha
emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti della ditta TERZ 1, ma ha
sempre e soltanto chiesto il pagamento delle sue prestazioni a quest'ultima e
quindi non sopportava un rischio economico specifico analogo a quello di
un imprenditore.
Il ricorrente era pertanto estraneo al
rapporto committente – prestatore dell'opera e qualora la predetta ditta non
avesse incassato dai clienti quanto di sua spettanza, egli avrebbe avuto come
unico interlocutore (e debitore dell'importo per il lavoro svolto) quest'ultima,
trovandosi nella medesima posizione dei lavoratori dipendenti che non debbono
recuperare i loro crediti dai diversi (e spesso numerosi) clienti dell'azienda
incaricante, ma hanno un unico e solo debitore a cui riferirsi, ossia il datore
di lavoro.
Quanto all'aspetto remunerativo,
va qui rilevato che il ricorrente ha fatturato le proprie prestazioni offerte
alla ditta in questione soltanto in tre occasioni, ovvero al 31 dicembre 2009
(doc. 34) per quello stesso anno chiedendo Fr. 10'835.-, al 31 dicembre 2010 (doc.
34) per l'"attività quale autista indipendente (affiliato AVS) presso
la vostra ditta, durante l'anno 2010", per un prezzo netto di Fr.
23'700.- ed al 31 dicembre 2011 (doc. 34), utilizzando sempre la medesima dicitura,
fatturando Fr. 33'000.-.
Questi importi sono stati regolarmente
contabilizzati nel conto 40001 "Personale terzi", come risulta
dall'estratto conto contabile del conto 40001 di ogni anno (docc. 20, 25 e 30).
Ora, in calce a queste fatture
indirizzate alla ditta chiamata in causa, figura che il pagamento del dovuto avveniva
con "acconto prestazioni mensili" versato sul suo conto
bancario.
In effetti, dagli estratti conto
contabile del conto 10615 "C/C RI 1" prodotti dalla Cassa di
compensazione attinenti alla società TERZ 1 emerge che, per quanto concerne l'anno
2009 (doc. 20), il 28 maggio 2009 il lavoratore ha ricevuto Fr. 1'400.-, il
30 giugno Fr. 1'800.-, il 29 settembre Fr. 1'700.-, il 28 ottobre l'importo di
Fr. 1'800.- e così pure il 30 novembre, mentre il 21 dicembre, a saldo delle
prestazioni del 2009, l'ammontare di Fr. 2'335.-.
Per l'anno 2010 (doc. 25), il
conto 10615 indica che da gennaio a dicembre, ogni fine mese il lavoratore era
retribuito dalla summenzionata società con versamenti definiti "acconto
prestaz.", che andavano dai Fr. 900.- e Fr. 1'000.- incassati a
gennaio rispettivamente a febbraio, ai Fr. 1'700.- di luglio ed ai Fr. 2'000.-
ricevuti per aprile, maggio, agosto ed ottobre, per finire con Fr. 2'200.- per
giugno, Fr. 2'400.- per marzo e Fr. 2'500.- per settembre, novembre e dicembre.
Quindi, perfino durante l'estate,
quando l'attività di trasporto degli allievi dovrebbe essere ferma,
l'assicurato ha (comunque) ricevuto un acconto sulle sue prestazioni, alla
stessa stregua di un lavoratore dipendente che ogni fine mese riceve il compenso
per la sua attività e che non ha dunque alcun rischio economico.
10. In
conclusione, stanti le argomentazioni esposte, secondo questo Tribunale va ritenuto
che nei rapporti con la società chiamata in causa gli elementi a favore di
un'attività dipendente, nel caso di specie, siano più numerosi rispetto a
quelli a favore di un'attività indipendente. Per cui la qualifica effettuata
dalla Cassa per l'attività svolta da RI 1 nel 2009, nel 2010 e nel 2011 in favore della TERZ 1 va confermata.
Va ora esaminato se l'amministrazione
poteva modificare lo statuto del ricorrente, affiliato quale indipendente dal
2003 (doc. 35), a titolo retroattivo (per gli anni 2009-2011).
11. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che il cambiamento
dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite
siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo
possibile quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione
processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto
retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di
principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo
nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia
rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia
rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la
parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se
sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo
statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da
decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Va inoltre rammentato
che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:
" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut
toutefois prendre garde à ce
que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en
force portant sur des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme
sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu;".
Per l'art. 53 cpv. 1
LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è
provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso.
Va qui rammentato che una decisione è
manifestamente errata quando non vi è alcun dubbio che la stessa fosse
sbagliata, ossia quando fosse possibile concludere unicamente in tal senso (sentenza
H 97/03 del 10 settembre 2003: “(…) wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich
ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein
einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V
393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern
1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem
eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich
bei Verfügungserlass präsentierte“).
Dalla riconsiderazione
va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la
revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi
di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. DTF 126
V 42).
12. In
concreto la Cassa ha già stabilito, con decisioni formali cresciute in
giudicato, i contributi dovuti nel 2009 e nel 2010 da RI 1 come indipendente
(doc. 35).
Per il 2011, in assenza di una decisione definitiva di fissazione dei contributi, la Cassa poteva, come ha
fatto, esaminare liberamente la questione dello statuto lavorativo del
ricorrente. Per quell'anno la qualifica di dipendente va pertanto confermata.
Per contro, circa il
2009 ed il 2010, in presenza di decisioni di fissazione dei contributi
cresciute in giudicato e ritenuto come l'insorgente avesse espressamente rilevato
di aver già pagato i contributi nella sua qualità di indipendente, l'amministrazione
avrebbe dovuto esaminare se nel caso di specie fossero dati i presupposti per
un riesame od una revisione delle decisioni.
Come questo TCA ha
potuto rilevare nella recente STCA 30.2013.20 del 19 settembre 2013, malgrado in
numerose sentenze abbia già più volte indicato come procedere in caso di modifica
dello statuto contributivo a titolo retroattivo (cfr., fra le tante: sentenza
30.2012.12 dell'8 ottobre 2012, consid. 2.12), è solo dopo la risposta di
causa, con le nuove prove (doc. V), che la Cassa ha brevemente esaminato se in
concreto trovano applicazione le norme sulla revisione o sul riesame della decisione,
affermando di ritenere dati i presupposti per procedere ad un riesame delle
decisioni già cresciute in giudicato, poiché manifestamente errate e la loro rettifica
ha una notevole importanza.
L'amministrazione può infatti riconsiderare una decisione passata
formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è
pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua
rettifica rivesta un'importanza
notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle
prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione
formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti
giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF
126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è
stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale
di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per
l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF
110 V 179).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio
2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non
è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale
nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Per determinare se è
possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre
fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia,
prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3
pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi
o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8
consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza
giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che
consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di
lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C_883/2008 del
31 marzo 2009, consid. 4.1.2). In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28
febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
Nell'evenienza
concreta, questo Tribunale ritiene che siano stati adempiuti i presupposti
della riconsiderazione contemplati dall'art. 53 cpv. 2 LPGA.
Le decisioni del 14
giugno 2011 e del 14 febbraio 2012 che hanno fissato i contributi dovuti dal
ricorrente come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente per gli
anni 2009 e 2010 (doc. 35) sono infatti manifestamente errate, poiché la Cassa
non ha considerato i redditi da esso conseguiti alla stregua di salario versato
dal datore di lavoro TERZ 1. Inoltre, la loro rettifica riveste una notevole
importanza circa la quantificazione dei contributi dovuti dall'assicurato per
gli anni 2009 e 2010.
Va pure rilevato che la
Cassa ha giustamente indicato nella decisione su opposizione i motivi che
l'hanno portata ad annullare e sostituire le precedenti decisioni di fissazione
dei contributi per gli stessi anni 2009 e 2010. Infatti, specificando che i redditi
versati dalla TERZ 1 andavano qualificati come salario assoggettato al prelievo
di contributi paritetici, in tal modo l'amministrazione ha sufficientemente
indicato il perché le decisioni di fissazione dei contributi quale indipendente
del 2011 e del 2012 erano senza dubbio errate e potevano quindi essere
riconsiderate in virtù dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.
Non va qui tralasciato
di osservare che, proprio per una maggiore chiarezza a favore dei diretti
interessati per giustificare ulteriormente la legittimità di una revisione e/o
riconsiderazione da parte della Cassa di compensazione, tanto più una spiegazione
è dettagliata - non solo a parole ma, se necessario, anche a mezzo degli importi
che vengono aggiunti e/o modificati - quanto essa può tornare utile alle parti
in causa.
In queste circostanze,
le condizioni dell'art. 53 cpv. 2 LPGA sono qui adempiute. Pertanto, la Cassa
di compensazione era legittimata a rivedere le sue decisioni di fissazione dei
contributi e ad emanare la decisione formale del 29 aprile 2013, che va dunque
ritenuta a tutti gli effetti quale oggetto in discussione.
Ciò stante, vanno
dunque confermate le riprese per salari non notificati non solo per l'anno 2011
per il quale l'amministrazione non ha ancora emesso una decisione definitiva di
fissazione dei contributi, ma anche per quanto concerne gli anni 2009 e 2010, essendo
dati i presupposti per una riconsiderazione delle decisioni di fissazione dei
contributi quale indipendente.
13. Infine,
contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, non va imputata una prescrizione
del diritto della Cassa di compensazione di pretendere i contributi sociali per
gli anni 2009-2011.
Infatti, sono soltanto
i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale
entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono
dovuti che non possono più essere né pretesi né pagati (art. 16 cpv. 1 LAVS),
ciò che, evidentemente, non è qui il caso, visto che la decisione di ripresa
dei salari è del 2013 ed il periodo oggetto della revisione del datore di lavoro
inizia nel 2008, ossia proprio 5 anni prima.
Il ricorrente, poi,
otterrà - se del caso - in restituzione dalla Cassa di compensazione, come da
essa stessa riconosciuto, i contributi versati in eccesso come persona indipendente.
Al riguardo va osservato che il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente
pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha
avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la
fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito (art. 16 cpv.
3 LAVS).
Copia della sentenza
va intimata anche al datore di lavoro quale parte cointeressata (STF H 194/05
del 19 marzo 2007, consid. 3.4) e chiamata in causa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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