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Decisione

30.2013.34

Determinazione dello statuto contributivo di un lavoratore. Dipendenza economica ed organizzativa. Assenza di investimenti e di rischio d'incasso, non agendo a nome proprio e non emettendo fatture.Lav

4 marzo 2014Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è

stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per

conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi

impiega salariati.

Secondo l'art. 12

LPGA, è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente

(cpv. 2).

4. Giusta

l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone

obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2

LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che

hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,

impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È

riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di

convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti

(cpv. 3).

Il datore di lavoro è

la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una

situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di

lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.

1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS

qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato

o indeterminato (N. 1001 DSD).

La LAVS presume che la

persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à

16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

5. Per

quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli

accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile

del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono,

in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti

un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA H 322/03 dell'11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo

2005).

In particolare,

insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo

statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

Di principio si deve

ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle

parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del

tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un

rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti

il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua

impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza

dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V

171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid.

Considerandi

2.

e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali

sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre

2000).

6.

Secondo

la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284

consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad

esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo

di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI

1993.

pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,

indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d,

RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa

indipendente è l'esercizio, a

nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per

altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse

(RCC 1982 pag. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare

dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva

di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di un'attività dipendente quando le

caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un

termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,

durante l'attività svolta, è

integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare

un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l'esistenza

di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito,

come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag.

176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella

dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126

consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel

fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli

si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo

impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

L'allora Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag.

242.

segg.; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313).

7.

La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato

come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale,

della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale

dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione

è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di

qualificarne lo statuto professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,

eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella

causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un'attività

dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

8. Nella più recente giurisprudenza, il TF ha avuto modo di rammentare

che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio

della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo

committente, è usuale (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF

H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai

da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e

celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente.

Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di

dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti

e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007,

consid. 4.3).

Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi

propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività,

in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti

importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi

posto l'accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H

194/05, consid. 5.2).

Infine, vanno

considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in

relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività

lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V

161 consid. 4a pag. 167; citata STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti

evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro,

rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di

lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente

ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata

sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e

4.2.3 con riferimenti).

9. Nel

caso di specie, alla luce della documentazione agli atti e della sopra citata

giurisprudenza, la decisione della Cassa di ritenere RI 1, attivo quale

autista, come dipendente della società TERZ 1 per il periodo dal 2009 al 2011

va tutelata, poiché gli elementi a favore di un'attività salariata sono

nettamente predominanti rispetto a quelli che potrebbero far propendere per un'attività

indipendente.

Dalle tavole

processuali emerge infatti chiaramente il rapporto di subordinazione di RI 1 nei

confronti della ditta chiamata in causa.

Il ricorrente è innanzitutto

dipendente economicamente dal lavoro svolto per quest'ultima.

I redditi percepiti

dal 2009 al 2011, che nel corso del tempo hanno subìto un notevole incremento (Fr.

10'835.- nel 2009, Fr. 23'700.- nel 2010 e Fr. 33'000.- nel 2011, cfr. doc. 34),

se paragonati alla cifra d'affari totale netta incassata ogni anno (Fr.

20'565.- nel 2009, Fr. 31'630.- nell'anno 2010 e Fr. 39'600.- nel 2011, doc.

36) risultano infatti costituire la sua maggiore entrata annua, nel senso che è

evidente che il lavoro svolto per la società chiamata in causa rappresentava la

principale fonte di guadagno del ricorrente (pari al 53% nel 2009, al 75% nel

2010 e a ben l'83% nell'anno 2011).

Pertanto, seppure l'assicurato

possa avere avuto altri committenti - tuttavia senza comprovare questa

circostanza a mano di specifica documentazione, quale delle fatturazioni o

altri giustificativi, ma limitandosi a semplicemente affermarne l'esistenza -, va

da sé che, dati alla mano, quanto egli ha incassato fornendo le proprie prestazioni

per altri clienti costituisce soltanto la metà delle sue entrate il primo anno,

un quarto nel secondo anno e poco più del 15% nel terzo anno revisionato.

Anche dal profilo organizzativo

l'insorgente era subordinato alla parte chiamata in causa.

Non va infatti

dimenticato che nell'attività di trasporto di allievi era evidentemente la TERZ

1 che, ottenuto il mandato di trasportare questi ragazzi, ne organizzava i relativi

trasporti e quindi anche gli orari di viaggio, di cui poi informava l'autista.

Circa l'esecuzione del mandato, il

lavoratore si atteneva alle direttive dell'impresa, la quale gli indicava il

luogo di lavoro ed il tipo di prestazione da fornire, che poi l'interessato

eseguiva. Di conseguenza, l'assicurato non poteva certo agire

autonomamente nell'espletamento della sua attività, ma aveva bisogno e quindi

sottostava alle consegne dategli dall'organizzatore dei trasporti e si limitava

così ad eseguirle.

Questi trasporti, poi,

avvenivano con il pulmino messo a disposizione dalla TERZ 1 stessa, quindi il

ricorrente forniva le proprie prestazioni facendo capo a mezzi di terzi e non

utilizzando i propri mezzi per trasportare gli allievi.

Anche perché, dagli

accertamenti effettuati dalla Cassa di compensazione, non risulta che RI 1

disponesse di un veicolo adibito al trasporto di persone che fosse diverso da

una autovettura e da un motoveicolo (doc. 37). Il ricorrente, peraltro, nemmeno

ha contestato questa circostanza, nel senso che non è stato in grado di spiegare

in quale modo attuava i mandati ottenuti dalla società in questione né quelli ricevuti

da altri committenti.

Egli non ha neppure

comprovato di avere effettuato degli investimenti per potere svolgere la

sua attività di autista per conto della TERZ 1, dato che il veicolo per trasportare

gli allievi gli veniva messo a disposizione dalla stessa società

chiamata in causa.

Questo elemento caratterizza

un'attività dipendente, dato che l'assicurato non ha dovuto sopportare un

rischio particolare legato all'esercizio della sua attività di autista.

Anche nei rapporti verso terzi

l'autista non aveva voce in capitolo, dato che i contratti con i clienti erano

conclusi dalla TERZ 1 ed il lavoratore si limitava a garantirne l'esecuzione,

mentre il pagamento delle sue prestazioni avveniva fra il committente e la

predetta società.

Il rischio d'incasso apparteneva pertanto a quest'ultima

ditta.

RI 1 non agiva in nome

e per conto proprio, ma per conto dell'impresa chiamata in causa, la quale era

l'unica responsabile dell'eventuale cattiva esecuzione del lavoro verso

i clienti finali e che, semmai, si rifaceva poi sull'esecutore stesso.

Il lavoratore non ha

emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti della ditta TERZ 1, ma ha

sempre e soltanto chiesto il pagamento delle sue prestazioni a quest'ultima e

quindi non sopportava un rischio economico specifico analogo a quello di

un imprenditore.

Il ricorrente era pertanto estraneo al

rapporto committente – prestatore dell'opera e qualora la predetta ditta non

avesse incassato dai clienti quanto di sua spettanza, egli avrebbe avuto come

unico interlocutore (e debitore dell'importo per il lavoro svolto) quest'ultima,

trovandosi nella medesima posizione dei lavoratori dipendenti che non debbono

recuperare i loro crediti dai diversi (e spesso numerosi) clienti dell'azienda

incaricante, ma hanno un unico e solo debitore a cui riferirsi, ossia il datore

di lavoro.

Quanto all'aspetto remunerativo,

va qui rilevato che il ricorrente ha fatturato le proprie prestazioni offerte

alla ditta in questione soltanto in tre occasioni, ovvero al 31 dicembre 2009

(doc. 34) per quello stesso anno chiedendo Fr. 10'835.-, al 31 dicembre 2010 (doc.

34) per l'"attività quale autista indipendente (affiliato AVS) presso

la vostra ditta, durante l'anno 2010", per un prezzo netto di Fr.

23'700.- ed al 31 dicembre 2011 (doc. 34), utilizzando sempre la medesima dicitura,

fatturando Fr. 33'000.-.

Questi importi sono stati regolarmente

contabilizzati nel conto 40001 "Personale terzi", come risulta

dall'estratto conto contabile del conto 40001 di ogni anno (docc. 20, 25 e 30).

Ora, in calce a queste fatture

indirizzate alla ditta chiamata in causa, figura che il pagamento del dovuto avveniva

con "acconto prestazioni mensili" versato sul suo conto

bancario.

In effetti, dagli estratti conto

contabile del conto 10615 "C/C RI 1" prodotti dalla Cassa di

compensazione attinenti alla società TERZ 1 emerge che, per quanto concerne l'anno

2009 (doc. 20), il 28 maggio 2009 il lavoratore ha ricevuto Fr. 1'400.-, il

30 giugno Fr. 1'800.-, il 29 settembre Fr. 1'700.-, il 28 ottobre l'importo di

Fr. 1'800.- e così pure il 30 novembre, mentre il 21 dicembre, a saldo delle

prestazioni del 2009, l'ammontare di Fr. 2'335.-.

Per l'anno 2010 (doc. 25), il

conto 10615 indica che da gennaio a dicembre, ogni fine mese il lavoratore era

retribuito dalla summenzionata società con versamenti definiti "acconto

prestaz.", che andavano dai Fr. 900.- e Fr. 1'000.- incassati a

gennaio rispettivamente a febbraio, ai Fr. 1'700.- di luglio ed ai Fr. 2'000.-

ricevuti per aprile, maggio, agosto ed ottobre, per finire con Fr. 2'200.- per

giugno, Fr. 2'400.- per marzo e Fr. 2'500.- per settembre, novembre e dicembre.

Quindi, perfino durante l'estate,

quando l'attività di trasporto degli allievi dovrebbe essere ferma,

l'assicurato ha (comunque) ricevuto un acconto sulle sue prestazioni, alla

stessa stregua di un lavoratore dipendente che ogni fine mese riceve il compenso

per la sua attività e che non ha dunque alcun rischio economico.

10. In

conclusione, stanti le argomentazioni esposte, secondo questo Tribunale va ritenuto

che nei rapporti con la società chiamata in causa gli elementi a favore di

un'attività dipendente, nel caso di specie, siano più numerosi rispetto a

quelli a favore di un'attività indipendente. Per cui la qualifica effettuata

dalla Cassa per l'attività svolta da RI 1 nel 2009, nel 2010 e nel 2011 in favore della TERZ 1 va confermata.

Va ora esaminato se l'amministrazione

poteva modificare lo statuto del ricorrente, affiliato quale indipendente dal

2003 (doc. 35), a titolo retroattivo (per gli anni 2009-2011).

11. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che il cambiamento

dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite

siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo

possibile quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione

processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto

retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di

principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo

nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia

rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia

rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la

parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se

sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo

statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da

decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des

articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

Va inoltre rammentato

che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:

" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut

toutefois prendre garde à ce

que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une décision entrée en

force portant sur des cotisations que lorsque cette décision se révèle comme

sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable est en jeu;".

Per l'art. 53 cpv. 1

LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è

provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole

importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso.

Va qui rammentato che una decisione è

manifestamente errata quando non vi è alcun dubbio che la stessa fosse

sbagliata, ossia quando fosse possibile concludere unicamente in tal senso (sentenza

H 97/03 del 10 settembre 2003: “(…) wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich

ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein

einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V

393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern

1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem

eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich

bei Verfügungserlass präsentierte“).

Dalla riconsiderazione

va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la

revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,

l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi

di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. DTF 126

V 42).

12. In

concreto la Cassa ha già stabilito, con decisioni formali cresciute in

giudicato, i contributi dovuti nel 2009 e nel 2010 da RI 1 come indipendente

(doc. 35).

Per il 2011, in assenza di una decisione definitiva di fissazione dei contributi, la Cassa poteva, come ha

fatto, esaminare liberamente la questione dello statuto lavorativo del

ricorrente. Per quell'anno la qualifica di dipendente va pertanto confermata.

Per contro, circa il

2009 ed il 2010, in presenza di decisioni di fissazione dei contributi

cresciute in giudicato e ritenuto come l'insorgente avesse espressamente rilevato

di aver già pagato i contributi nella sua qualità di indipendente, l'amministrazione

avrebbe dovuto esaminare se nel caso di specie fossero dati i presupposti per

un riesame od una revisione delle decisioni.

Come questo TCA ha

potuto rilevare nella recente STCA 30.2013.20 del 19 settembre 2013, malgrado in

numerose sentenze abbia già più volte indicato come procedere in caso di modifica

dello statuto contributivo a titolo retroattivo (cfr., fra le tante: sentenza

30.2012.12 dell'8 ottobre 2012, consid. 2.12), è solo dopo la risposta di

causa, con le nuove prove (doc. V), che la Cassa ha brevemente esaminato se in

concreto trovano applicazione le norme sulla revisione o sul riesame della decisione,

affermando di ritenere dati i presupposti per procedere ad un riesame delle

decisioni già cresciute in giudicato, poiché manifestamente errate e la loro rettifica

ha una notevole importanza.

L'amministrazione può infatti riconsiderare una decisione passata

formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è

pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua

rettifica rivesta un'importanza

notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle

prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione

formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti

giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF

126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è

stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale

di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per

l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF

110 V 179).

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio

2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non

è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale

nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è

possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre

fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia,

prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3

pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi

o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8

consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza

giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che

consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di

lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C_883/2008 del

31 marzo 2009, consid. 4.1.2). In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28

febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Nell'evenienza

concreta, questo Tribunale ritiene che siano stati adempiuti i presupposti

della riconsiderazione contemplati dall'art. 53 cpv. 2 LPGA.

Le decisioni del 14

giugno 2011 e del 14 febbraio 2012 che hanno fissato i contributi dovuti dal

ricorrente come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente per gli

anni 2009 e 2010 (doc. 35) sono infatti manifestamente errate, poiché la Cassa

non ha considerato i redditi da esso conseguiti alla stregua di salario versato

dal datore di lavoro TERZ 1. Inoltre, la loro rettifica riveste una notevole

importanza circa la quantificazione dei contributi dovuti dall'assicurato per

gli anni 2009 e 2010.

Va pure rilevato che la

Cassa ha giustamente indicato nella decisione su opposizione i motivi che

l'hanno portata ad annullare e sostituire le precedenti decisioni di fissazione

dei contributi per gli stessi anni 2009 e 2010. Infatti, specificando che i redditi

versati dalla TERZ 1 andavano qualificati come salario assoggettato al prelievo

di contributi paritetici, in tal modo l'amministrazione ha sufficientemente

indicato il perché le decisioni di fissazione dei contributi quale indipendente

del 2011 e del 2012 erano senza dubbio errate e potevano quindi essere

riconsiderate in virtù dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.

Non va qui tralasciato

di osservare che, proprio per una maggiore chiarezza a favore dei diretti

interessati per giustificare ulteriormente la legittimità di una revisione e/o

riconsiderazione da parte della Cassa di compensazione, tanto più una spiegazione

è dettagliata - non solo a parole ma, se necessario, anche a mezzo degli importi

che vengono aggiunti e/o modificati - quanto essa può tornare utile alle parti

in causa.

In queste circostanze,

le condizioni dell'art. 53 cpv. 2 LPGA sono qui adempiute. Pertanto, la Cassa

di compensazione era legittimata a rivedere le sue decisioni di fissazione dei

contributi e ad emanare la decisione formale del 29 aprile 2013, che va dunque

ritenuta a tutti gli effetti quale oggetto in discussione.

Ciò stante, vanno

dunque confermate le riprese per salari non notificati non solo per l'anno 2011

per il quale l'amministrazione non ha ancora emesso una decisione definitiva di

fissazione dei contributi, ma anche per quanto concerne gli anni 2009 e 2010, essendo

dati i presupposti per una riconsiderazione delle decisioni di fissazione dei

contributi quale indipendente.

13. Infine,

contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, non va imputata una prescrizione

del diritto della Cassa di compensazione di pretendere i contributi sociali per

gli anni 2009-2011.

Infatti, sono soltanto

i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale

entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono

dovuti che non possono più essere né pretesi né pagati (art. 16 cpv. 1 LAVS),

ciò che, evidentemente, non è qui il caso, visto che la decisione di ripresa

dei salari è del 2013 ed il periodo oggetto della revisione del datore di lavoro

inizia nel 2008, ossia proprio 5 anni prima.

Il ricorrente, poi,

otterrà - se del caso - in restituzione dalla Cassa di compensazione, come da

essa stessa riconosciuto, i contributi versati in eccesso come persona indipendente.

Al riguardo va osservato che il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente

pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha

avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la

fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito (art. 16 cpv.

3 LAVS).

Copia della sentenza

va intimata anche al datore di lavoro quale parte cointeressata (STF H 194/05

del 19 marzo 2007, consid. 3.4) e chiamata in causa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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