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Decisione

30.2013.36

Calcolo dei contributi AVS di un indipendente. Prescrizione ai sensi dell'art. 16 LAVS non data. Deduzione dal reddito aziendale del salario, comprovato, conseguito dal coniuge. Applicazione delle nor

13 novembre 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi inoltrati dai coniugi RI 1 in relazione all’imposta federale diretta

e all’imposta cantonale 1997/1998 e 1999/2000.

1.5. Con due

distinte decisioni su opposizione del 19 luglio 2013 la CO 1 ha respinto le

opposizioni contro le decisioni formali del 23 ottobre 2003 e del 29 novembre

2005 (doc. A1, inc. 30.2013.36 e inc. 30.2013.37).

1.6. RI 1,

insieme a suo marito __________, è insorta al TCA contro le predette decisioni

su opposizione con due distinti ricorsi (doc. I, inc. 30.2013.36 e inc.

30.2013.37).

L’insorgente

fa in primo luogo valere la prescrizione dei contributi sociali dovuti, a causa

del lungo tempo intercorso dall’emissione delle decisioni formali (23 ottobre

2003 e 29 novembre 2005).

In via

subordinata la ricorrente evidenzia che il fisco, nell’ambito dei vari ricorsi

fino al Tribunale federale, non ha tenuto conto dei debiti dimostrati tramite

contratti, ricevute e dichiarazioni annuali, contratti presso una società di __________

(__________). La ricorrente evidenzia che secondo il TF sarebbe stata lei

stessa a dover sollecitare alla camera di Diritto Tributario del Tribunale

d’Appello di eseguire accertamenti presso società svizzere circa i contratti di

mutuo e relativi interessi pagati. Per l’assicurata invece questi accertamenti dovevano

essere effettuati direttamente dall’autorità di ricorso cantonale e, sulla base

della sentenza federale, rileva che sono stati espressamente richiesti e

sollecitati nell’ambito dei ricorsi relativi alle imposte dovute per gli anni

dal 2001 al 2006, tuttora pendenti al TF.

La

ricorrente afferma:

"

Tenuto conto che l’aggiunta ai redditi degli

importi pari ai debiti non riconosciuti, non corrisponde ad un reddito da

attività lucrativa ma ad una visione fiscale ove; se i debiti e relativi

interessi dichiarati pur essendo documentati ma fiscalmente non sono

sufficientemente provati, il fisco, tali debiti ed interessi da una parte li

considera e dall’altra li trasforma in reddito, ma non per questo i debiti non

esistono i debiti come detto sono ben documentati con tanto di contratti e

ricevute.

Il fatto che l’autorità fiscale per i motivi

anzidetti non li ha riconosciuti non vuol dire che per la cassa AVS, devono

divenire reddito da attività da imporre, semmai un debito non riconosciuto non

esiste non può diventare reddito e quindi metterci ulteriormente in serie

difficoltà.”

L’insorgente

evidenzia poi che suo marito, diabetico, a causa di un incidente della

circolazione è invalido al 50% e per l’altro 50% è disoccupato senza diritto

alle indennità giornaliere. Per cui i contributi calcolati dalla Cassa

andrebbero a peggiorare notevolmente sia la situazione economica che

psicologica del marito.

La

ricorrente chiede a questo proposito l’esenzione dal pagamento delle spese di

procedura (doc. I, inc. 30.2013.36 e inc. 30.2013.37).

1.7. Con due

separate risposte del 1° ottobre 2013 l’amministrazione propone la reiezione

del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in

corso di motivazione (doc. III, inc. 30.2013.36 e inc. 30.2013.37).

1.8. Il 12

ottobre 2013 la ricorrente ha affermato:

"

(…)

Dieci anni sono trascorsi dal momento che la

cassa AVS ha notificato la decisione dei contributi 1998/1999, non conoscendo

gli art. di legge e non potendo permetterci un difensore chiediamo

l’accertamento con ogni disposto di legge l’eventuale prescrizione.”

L’assicurata

ha poi nuovamente contestato le tassazioni poste alla base del calcolo dei

contributi, rilevando che il reddito della sostanza non va preso in

considerazione e che il reddito aziendale comprende anche il reddito da

attività dipendente del marito. Essa ribadisce che la Cassa deve basare la sua

decisione su un reddito reale con tanto di precisazione circa l’attività

indipendente che vuole imporre, “non può imporre una ripresa dell’autorità

fiscale frutto di un non riconoscimento di interessi e debito contratto a __________”

(doc. V, inc. 30.2013.36; cfr. anche inc.30.2013.37).

1.9. Con

osservazioni del 21 ottobre 2013 la Cassa evidenzia che il reddito della

sostanza non è mai stato preso in considerazione, che per il contributo

1998/1999 la tassazione determinante è la 1997/1998 e che l’autorità fiscale

comunica all’amministrazione i redditi della moglie e del marito separatamente,

e meglio per i contributi dovuti nel biennio 1998/1999 (tassazione 1997/1998,

redditi conseguiti nel 1995/1996) fr. 28'500 per il marito e fr. 140'000 per la

moglie, mentre per i contributi dovuti nel 2000 (tassazione 1999/2000, redditi

conseguiti nel 1997/1998) fr. 29'000 per il marito e fr. 31'000 per la moglie (doc.

VII, inc. 30.2013.36 e inc. 30.2013.37).

1.10. Il 28 ottobre

2013 la ricorrente ha ribadito le sue contestazioni, evidenziando che:

"

(…)

Contrariamente a quanto asserisce la Cassa AVS

nella sua del 21.10.2013, nella notifica di tassazione 1997/1998, come ben

specificato già nella nostra del 12.10.2013 (possibilità di presentare altri

mezzi di prova), si evince chiaramente che nel reddito imponibile totale della

famiglia di chf. 282.157 c.a. (per il biennio) per cui chf. 140.000.- annui

arrot., è esclusa; una differenza di reddito della sostanza per chf. 21.157.-

(cfr. 51.372.- meno chf. 30.215.-) ed ovviamente trattandosi di notifica

globale di tassazione anche il reddito del marito che era:

nel 1995 chf. 26.000.-, nel 1996 chf. 32.000.-,

nel 1997 chf 30.000.-, nel 1998 chf. 28.000.- ed a partire dal 1999 il reddito

conseguito come dipendente presso __________, di __________, e che vanno in

ogni caso dedotti.” (doc. IX, inc. 30.2013.36; cfr. anche doc. IX, inc.

30.2013.37)

in

diritto

in

ordine

2.1. In concreto

si pone innanzitutto la questione della congiunzione dei ricorsi. L’insorgente

ha interposto due distinte impugnative contro le due decisioni su opposizione

del 19 luglio 2013 tramite le quali la Cassa ha fissato i contributi dovuti dall’interessata

quale indipendente nel biennio 1998/1999, rispettivamente nel 2000.

Per

l’art. 31 Lptca, “per quanto non stabilito dalla

presente legge, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le

singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le

cause amministrative”.

L’art. 51

LPamm, a proposito della congiunzione dei ricorsi, prevede che quando siano

proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto

sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie,

decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in

attesa della istruzione o della decisione delle altre.

In

concreto, ritenuto come entrambe le decisioni su opposizione concernono il

calcolo dei contributi dovuti, per tre anni distinti, dalla medesima

insorgente, che ha sollevato, coi suoi ricorsi, censure simili, le cause

30.2013.36 e 30.2013.37 vengono congiunte.

Nel

merito

2.2. Nel caso di

specie la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente nel

biennio 1998/1999 e nel 2000.

A questo

proposito va evidenziato che, da un punto di vista temporale, sono di

principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della

realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o

che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03,

consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4

consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per

contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto

modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la

questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale,

di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del

22 luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

In

concreto, mentre per gli aspetti formali trovano applicazione le norme della

LPGA in vigore dal 1° gennaio 2003 (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K

114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2), con le relative modifiche succedutesi negli

anni, per quanto concerne il calcolo dei contributi vanno applicate le

disposizioni della LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2000. Ritenuto inoltre

che i redditi da attività indipendente in esame sono stati comunicati

all’amministrazione prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, della

modifica del 17 giugno 2011 della LAVS, non trova applicazione il nuovo art. 9

cpv. 4 LAVS (cfr. la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011

per la quale l’articolo 9 cpv. 4 LAVS si applica a tutti i redditi provenienti

da un’attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo

l’entrata in vigore della modifica).

In queste

condizioni, salvo indicazione contraria, ogni riferimento alle norme della LAVS

è da intendere a quelle in vigore fino al 31 dicembre 2000.

2.3. In

applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che

esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente

da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I

contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente

sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per

lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).

Il

reddito proveniente da un'attività indipendente ed il capitale proprio

impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali e comunicati alle

casse di compensazione (art. 9 cpv. 3 LAVS).

Le disposizioni di esecuzione della LAVS, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2000 e applicabili al caso concreto (cfr. supra e cpv. 1 delle

disposizioni transitorie alle modifiche dell'OAVS del 1° marzo 2000),

distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la

procedura ordinaria (art. 22ss. OAVS) e quella straordinaria (art. 24ss. OAVS).

2.4. Nella procedura

ordinaria, il contributo annuo AVS è calco­lato sul reddito medio conseguito in

un periodo di due anni. Il secondo ed il terzo anno precedenti il periodo di

contri­buzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo,

il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2

OAVS).

Ciò

permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito

ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

Infatti,

a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono

il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta

federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capi­tale proprio investito

nell'azienda in base alla corrispon­dente tassazione dell'imposta cantonale,

passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.

Le

indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di

compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di

ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,

le comuni­cazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò per­metterebbe

alle Casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione,

circostanza questa che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC

1992 pag. 35).

2.5. La procedura

straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.

Se

l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito

hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha

stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione

o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova

ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità

dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito,

la cassa di compensazione accerta il reddito netto determi­nante e fissa i

relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta

attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo

periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).

Secondo

la consolidata giurisprudenza del TFA, la modifica delle basi di reddito è determinante

per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del

reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio

precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982

pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).

Va ancora

ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto

della tassazione intermedia.

Piuttosto,

nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione,

l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni

anno civile in base al relativo reddito annuo.

Per

l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi

sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.

2.6. In concreto,

la ricorrente, affiliata quale indipendente dal 1988, rettamente non contesta

che al caso di specie va applicata la procedura ordinaria. Del resto dagli atti

non emergono motivi per far capo alla procedura straordinaria.

Per cui i

contributi del biennio 1998/1999 vanno calcolati sulla base della tassazione

1997/1998 (reddito conseguito nel 1995/1996), mentre i contributi dovuti nel

2000 sono da fissare in base alla tassazione 1999/2000 (reddito conseguito nel

1997/1998).

2.7. L’insorgente

fa innanzitutto valere la prescrizione.

Per

l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i

contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata

entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono

dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi

secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre

dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale

determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.

Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto

punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più

lungo, quest’ultimo è determinante.

Con il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv. 1

LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso

1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la

tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di

ricupero d’imposta.

Il tenore di questa seconda frase è stato reso

più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021):

"

In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli

6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui

passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione

consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."

Con il 1° gennaio 2012 è

entrata in vigore una nuova versione, leggermente modificata, dell’art. 16 cpv.

1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i contributi il cui importo non è

stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla

fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né

pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi

secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine

di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la

tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.

Una

decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la

perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, Basilea

Zurigo Ginevra 2009, 2.a ed., ad art. 24, p. 347, N. 26, rammenta che “Mit

dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal

ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich

oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird […] ”).

Prima che

la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una

decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire

des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants

(LAVS), pag. 409).

A

determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un

credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo

contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore

di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello

della decisione precedentemente notificata (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini,

op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de

cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la prescription du

droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la

décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la

caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le délai fixé à

l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à

concurrence au plus du montant réclamé”).

2.8. Nel caso

di specie l’amministrazione ha fissato i contributi del biennio 1998/1999 con

decisione formale del 23 ottobre 2003 (doc. 26) e del 2000 con decisione

formale del 29 novembre 2005 (doc. 12). In seguito alle rispettive opposizioni

inoltrate dalla ricorrente, la Cassa ha tenuto in sospeso le procedure in

attesa della definizione delle tassazioni fiscali alla base del calcolo dei

contributi.

Con sentenza 2C_823/2012;2C_824/2012

del 18 febbraio 2013 il TF ha respinto i ricorsi inoltrati contro la pronunzia

del 25 giugno 2012 della Camera di diritto tributario che ha confermato le

tassazioni federali e cantonali 1997/1998 e 1999/2000 emesse su reclamo il 10

gennaio 2008.

Rammentato che ai sensi

dell’art. 61 LTF le sentenze del Tribunale federale passano in

giudicato il giorno in cui sono pronunciate, le tassazioni fiscali 1997/1998 e

1999/2000 sono a loro volta cresciute in giudicato il 18 febbraio 2013.

Ne

segue che le decisioni su opposizione del 19 luglio 2013 che fissano i

contributi 1998/1999, rispettivamente 2000 e si fondano sulle citate

tassazioni, sono tempestive, essendo state emesse ben prima della fine

dell’anno civile successivo a quello in cui le tassazioni fiscali determinanti

sono passate in giudicato (cfr. art. 16 cpv. 1 LAVS).

2.9. Per

giurisprudenza costante dell'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è

presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare

fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni

sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;

infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice

delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente

deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per

quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997

pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992

pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45

consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V

130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione

e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,

pag. 242 segg.).

Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la

Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a

edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).

Va a questo proposito rammentato che secondo la

giurisprudenza federale, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire

il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i

lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.,

consid. 5a).

2.10. Nel caso di specie, alla luce

della giurisprudenza federale, gli importi fissati dall’autorità fiscale nelle

tassazioni 1997/1998 e 1999/2000 sono vincolanti per la Cassa di compensazione

e per il giudice delle assicurazioni sociali.

Le censure inerenti i

presunti debiti contratti con società estere e, secondo l’insorgente, non presi

in considerazione nelle tassazioni cresciute in giudicato, andavano comprovate

nell’ambito della procedura fiscale. Nella misura in cui l’Alta Corte federale

ha confermato l’operato delle autorità fiscali ticinesi, indipendentemente dai

motivi che hanno condotto il TF a respingere le impugnative, questo TCA non può

scostarsi dai redditi evinti dalle rispettive tassazioni.

A questo proposito va

rilevato che nella sentenza 2C_823/2012;2C_824/2012 del 18 febbraio 2013

inerente i bienni 1997/1998 e 1999/2000, l’Alta Corte ha affermato:

" 3.

Esposte norme, principi e giurisprudenza validi in materia, la

Camera di diritto tributario ha anch'essa ritenuto che gli elementi agli atti

non permettessero di riconoscere, perlomeno dal profilo fiscale, l'esistenza

dei debiti indicati nella dichiarazione fiscale 1997/1998 e che non potessero

essere fiscalmente riconosciuti nemmeno i debiti elencati nella dichiarazione

successiva, concernente il periodo 1999/2000. Giunta a tale conclusione, ha nel

contempo confermato la correttezza della ripresa eseguita dal fisco nelle

decisioni di tassazione.

Per quanto riguarda il periodo fiscale 1997/1998, essa ha rilevato

che la decisione di riprendere gli importi che erano stati indicati a tale

titolo, esponendoli alla stregua di un elemento di reddito imponibile,

costituisse una logica conseguenza dell'inadempimento da parte dei contribuenti

dei loro oneri probatori e del fatto che, secondo dottrina e giurisprudenza, il

reddito soggetto all'imposta comprende la totalità dei proventi percepiti dal

contribuente durante un determinato periodo e di cui questi può disporre per le

sue necessità senza dover diminuire il patrimonio che aveva all'inizio del

medesimo periodo. Ha poi osservato che lo stesso discorso valeva per la

tassazione concernente il periodo 1999/2000. A suo avviso, escluso l'asserito

consumo di capitali ed in assenza di indicazioni contrastanti, l'autorità di

tassazione non poteva in effetti fare altro che aggiungere alla sostanza

dichiarata il controvalore del debito privato contratto con la E.________AG ed

ai proventi dichiarati il presunto reddito di detti capitali, pari agli

interessi passivi pagati alla società grigionese,"

ed ha tutelato l’agire

delle autorità cantonali (cfr. consid. da 4 ad 8 della sentenza).

In queste condizioni il

TCA non ha nessun motivo per scostarsi dalle tassazioni 1997/1998 e 1999/2000.

Nel caso di specie il

reddito aziendale della tassazione 1997/1998 (determinante per il contributo

1998/1999) ammonta a fr. 168'500 (cfr. doc. B1, inc. 30.2013.36), quello della

tassazione 1999/2000 (determinante per il contributo del 2000) a fr. 60'000

(doc. B1, inc. 30.2013.37).

L’autorità

fiscale ha tuttavia specificato che il reddito aziendale della ricorrente

ammonta a fr. 140'000 per la tassazione 1997/1998 ed a fr. 31'000 per la

tassazione 1999/2000, poiché occorre dedurre il salario percepito dal marito

per il lavoro svolto nell’azienda della moglie (fr. 28'500, rispettivamente fr.

29'000; cfr. doc. 3, inc. 30.2013.36, nonché, per la ripartizione, doc. 8 e 9,

inc. 30.2013.36).

La ricorrente evidenzia

che il marito ha conseguito fr. 26'000 nel 1995, fr. 32'000 nel 1996

(tassazione 1997/1998, periodo di computo 1995/1996), fr. 30'000 nel 1997 e fr.

28'000 nel 1998 (tassazione 1999/2000, periodo di computo 1997/1998) ed ha

prodotto le dichiarazioni dei salari della società dei rispettivi anni (doc. da

B3 a B6, inc. 30.2013.37).

Mentre per il biennio

1999/2000 (periodo di computo 1997/1998), l’importo di fr. 29'000 ([30'000 +

28'000] : 2) corrisponde a quello che la Cassa ha dedotto dal reddito aziendale

figurante nella relativa tassazione (fr. 60'000 – 29'000 = 31'000) e va

pertanto confermato, per il biennio precedente vi è una differenza di fr.

500, ossia fr. 29’000 ([32'000 + 26'000] : 2), in luogo dei fr. 28'500 ritenuti

dall’amministrazione.

Considerato che il TCA non

può mettere in dubbio l’ammontare globale del reddito aziendale figurante nella

tassazione (in concreto fr. 168'500), ma può invece scostarsi dalla

ripartizione eseguita tra marito e moglie, trattandosi di un fatto rilevante ai

fini delle assicurazioni sociali, sulla base della documentazione fornita dalla

ricorrente (doc. B3 e B4, inc. 30.2013.37), il reddito da attività indipendente

dell’interessata per i contributi del biennio 1998/1999 va fissato in fr.

139'500 (168'500 – 29'000).

Le ulteriori censure della

ricorrente circa l’asserita presa in considerazione della sostanza vanno invece

respinte già solo per il fatto che l’amministrazione per il calcolo del

contributo, correttamente, non ha utilizzato né il reddito d’altra fonte, né il

reddito della sostanza (cfr. le tassazioni 1997/1998 e 1999/2000), ma

unicamente il reddito aziendale.

Ne segue che mentre il

reddito da attività indipendente di fr. 31'000 per l’anno 2000 va confermato,

il contributo dovuto nel biennio 1998/1999 va calcolato sulla base di un

reddito da attività indipendente di fr. 139'500, cui va aggiunto l’ammontare,

non contestato dalla ricorrente, di fr. 1'199 pari alla media dei contributi

dovuti negli anni di computo 1995/1996 (doc. 26), conformemente all’art. 9 cpv.

Considerandi

2.

lett. d seconda frase LAVS (nel tenore in vigore negli anni oggetto del

contendere) per il quale non sono deducibili i contributi da versare in

conformità all’articolo 8 e quelli previsti dalla LAI e dalla LIPG, per un

ammontare complessivo di fr. 140'699 (139'500 + 1'199).

In questo senso il ricorso

va parzialmente accolto.

2.11

Infine, l’interessata, vista

la sua difficile situazione economica, chiede di essere esonerata dalle spese e

fa valere di non poter versare il contributo richiesto.

Rammentato che di

principio, e salvo eccezioni qui non date (segnatamente in caso di ricorso

temerario o sconsiderato), l’impugnativa innanzi a questo Tribunale contro le

decisioni su opposizione emesse dalle casse di compensazione in ambito di LAVS

è gratuita (cfr. art. 29 Lptca e art. 61 lett. a LPGA), la domanda è priva di

oggetto.

Circa le asserite

difficoltà nel pagare il contributo fissato dall’amministrazione, va rammentato

che ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LAVS i contributi secondo gli articoli 6, 8

capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere

ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono

essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo

determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al

contributo minimo. Per l’art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui

pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate

obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa

consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi

assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono

far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.

Spetta pertanto alla

ricorrente inoltrare una domanda alla Cassa affinché esamini la sua eventuale richiesta

di riduzione del contributo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause

30.2013.36 e 30.2013.37 sono congiunte.

2. Il ricorso

contro la decisione su opposizione inerente il contributo 1998/1999 è parzialmente

accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che il reddito soggetto a

contribuzione ammonta a fr. 140'699.

3. Il ricorso

contro la decisione su opposizione inerente il contributo dovuto nel 2000 è respinto.

4. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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