30.2013.36
Calcolo dei contributi AVS di un indipendente. Prescrizione ai sensi dell'art. 16 LAVS non data. Deduzione dal reddito aziendale del salario, comprovato, conseguito dal coniuge. Applicazione delle nor
13 novembre 2013Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2013.36
Data decisione, Autorità:
13.11.2013, TCA
Titolo:
Calcolo dei contributi AVS di un indipendente. Prescrizione ai sensi dell'art. 16 LAVS non data. Deduzione dal reddito aziendale del salario, comprovato, conseguito dal coniuge. Applicazione delle norme OAVS in vigore fino al 31.12.2000 sulla procedura ordinaria di fissazione dei contributi
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
REDDITO AZIENDALE
RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI
art. 4 LAVS
art. 16 cpv. 1 LAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
art. 25 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.36 + 37
cs
Lugano
13 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 12 settembre 2013
di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 19 luglio
2013 emanate da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1960, è affiliata dal 1° gennaio 1988 quale indipendente presso la Cassa CO
1 (doc. 96).
1.2. Con
decisione del 23 ottobre 2003 l’amministrazione ha fissato i contributi dovuti dall’interessata
nel biennio 1998/1999 sulla base di un reddito aziendale di fr. 140'000, cui ha
aggiunto i contributi dovuti negli anni 1995/1996 di fr. 1’199, per un reddito
soggetto a contribuzione di fr. 141'199 (doc. 26). La Cassa ha precisato che il
contributo è stato fissato sulla base della tassazione IFD 1997/1998 non ancora
cresciuta in giudicato a causa della prescrizione dei contributi (doc. 26).
Il 3
novembre 2003 l’interessata ha scritto alla Cassa, rilevando di aver parlato
con un funzionario circa il pagamento dei citati contributi (doc. 25). Con
scritto del 13 gennaio 2004 l’amministrazione ha informato RI 1 che “in via
del tutto eccezionale siamo d’accordo di considerare il suo scritto quale
opposizione alla decisione del 23.10.2003 relativa al biennio 1998-99” e che “al momento
in cui l’Ufficio di Tassazione avrà emesso la notifica su reclamo 1997/98,
dovrà inviarcene una copia alfine di rettificare la nostra decisione” (doc.
23).
1.3. Con
decisione del 29 novembre 2005 l’amministrazione ha fissato i contributi dovuti
dall’assicurata per il 2000, sulla base di un reddito aziendale di fr. 31'000,
indicando che, in mancanza della tassazione IFD cresciuta in giudicato, il
reddito è stato determinato sulla base di una valutazione della Cassa (doc. 12).
Con scritto del 9 dicembre 2005 RI 1 ha inoltrato opposizione (doc. 13) ed il
13 dicembre 2005 l’amministrazione ha informato l’interessata che la decisione
ed il conteggio dei contributi sarebbero rimasti in sospeso “in attesa
dell’esito del reclamo” in ambito fiscale (doc. 11).
1.4. Con sentenza
2C_823/2012;2C_824/2012 del 18 febbraio 2013 il Tribunale federale ha respinto
Fatti
i ricorsi inoltrati dai coniugi RI 1 in relazione all’imposta federale diretta
e all’imposta cantonale 1997/1998 e 1999/2000.
1.5. Con due
distinte decisioni su opposizione del 19 luglio 2013 la CO 1 ha respinto le
opposizioni contro le decisioni formali del 23 ottobre 2003 e del 29 novembre
2005 (doc. A1, inc. 30.2013.36 e inc. 30.2013.37).
1.6. RI 1,
insieme a suo marito __________, è insorta al TCA contro le predette decisioni
su opposizione con due distinti ricorsi (doc. I, inc. 30.2013.36 e inc.
30.2013.37).
L’insorgente
fa in primo luogo valere la prescrizione dei contributi sociali dovuti, a causa
del lungo tempo intercorso dall’emissione delle decisioni formali (23 ottobre
2003 e 29 novembre 2005).
In via
subordinata la ricorrente evidenzia che il fisco, nell’ambito dei vari ricorsi
fino al Tribunale federale, non ha tenuto conto dei debiti dimostrati tramite
contratti, ricevute e dichiarazioni annuali, contratti presso una società di __________
(__________). La ricorrente evidenzia che secondo il TF sarebbe stata lei
stessa a dover sollecitare alla camera di Diritto Tributario del Tribunale
d’Appello di eseguire accertamenti presso società svizzere circa i contratti di
mutuo e relativi interessi pagati. Per l’assicurata invece questi accertamenti dovevano
essere effettuati direttamente dall’autorità di ricorso cantonale e, sulla base
della sentenza federale, rileva che sono stati espressamente richiesti e
sollecitati nell’ambito dei ricorsi relativi alle imposte dovute per gli anni
dal 2001 al 2006, tuttora pendenti al TF.
La
ricorrente afferma:
"
Tenuto conto che l’aggiunta ai redditi degli
importi pari ai debiti non riconosciuti, non corrisponde ad un reddito da
attività lucrativa ma ad una visione fiscale ove; se i debiti e relativi
interessi dichiarati pur essendo documentati ma fiscalmente non sono
sufficientemente provati, il fisco, tali debiti ed interessi da una parte li
considera e dall’altra li trasforma in reddito, ma non per questo i debiti non
esistono i debiti come detto sono ben documentati con tanto di contratti e
ricevute.
Il fatto che l’autorità fiscale per i motivi
anzidetti non li ha riconosciuti non vuol dire che per la cassa AVS, devono
divenire reddito da attività da imporre, semmai un debito non riconosciuto non
esiste non può diventare reddito e quindi metterci ulteriormente in serie
difficoltà.”
L’insorgente
evidenzia poi che suo marito, diabetico, a causa di un incidente della
circolazione è invalido al 50% e per l’altro 50% è disoccupato senza diritto
alle indennità giornaliere. Per cui i contributi calcolati dalla Cassa
andrebbero a peggiorare notevolmente sia la situazione economica che
psicologica del marito.
La
ricorrente chiede a questo proposito l’esenzione dal pagamento delle spese di
procedura (doc. I, inc. 30.2013.36 e inc. 30.2013.37).
1.7. Con due
separate risposte del 1° ottobre 2013 l’amministrazione propone la reiezione
del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in
corso di motivazione (doc. III, inc. 30.2013.36 e inc. 30.2013.37).
1.8. Il 12
ottobre 2013 la ricorrente ha affermato:
"
(…)
Dieci anni sono trascorsi dal momento che la
cassa AVS ha notificato la decisione dei contributi 1998/1999, non conoscendo
gli art. di legge e non potendo permetterci un difensore chiediamo
l’accertamento con ogni disposto di legge l’eventuale prescrizione.”
L’assicurata
ha poi nuovamente contestato le tassazioni poste alla base del calcolo dei
contributi, rilevando che il reddito della sostanza non va preso in
considerazione e che il reddito aziendale comprende anche il reddito da
attività dipendente del marito. Essa ribadisce che la Cassa deve basare la sua
decisione su un reddito reale con tanto di precisazione circa l’attività
indipendente che vuole imporre, “non può imporre una ripresa dell’autorità
fiscale frutto di un non riconoscimento di interessi e debito contratto a __________”
(doc. V, inc. 30.2013.36; cfr. anche inc.30.2013.37).
1.9. Con
osservazioni del 21 ottobre 2013 la Cassa evidenzia che il reddito della
sostanza non è mai stato preso in considerazione, che per il contributo
1998/1999 la tassazione determinante è la 1997/1998 e che l’autorità fiscale
comunica all’amministrazione i redditi della moglie e del marito separatamente,
e meglio per i contributi dovuti nel biennio 1998/1999 (tassazione 1997/1998,
redditi conseguiti nel 1995/1996) fr. 28'500 per il marito e fr. 140'000 per la
moglie, mentre per i contributi dovuti nel 2000 (tassazione 1999/2000, redditi
conseguiti nel 1997/1998) fr. 29'000 per il marito e fr. 31'000 per la moglie (doc.
VII, inc. 30.2013.36 e inc. 30.2013.37).
1.10. Il 28 ottobre
2013 la ricorrente ha ribadito le sue contestazioni, evidenziando che:
"
(…)
Contrariamente a quanto asserisce la Cassa AVS
nella sua del 21.10.2013, nella notifica di tassazione 1997/1998, come ben
specificato già nella nostra del 12.10.2013 (possibilità di presentare altri
mezzi di prova), si evince chiaramente che nel reddito imponibile totale della
famiglia di chf. 282.157 c.a. (per il biennio) per cui chf. 140.000.- annui
arrot., è esclusa; una differenza di reddito della sostanza per chf. 21.157.-
(cfr. 51.372.- meno chf. 30.215.-) ed ovviamente trattandosi di notifica
globale di tassazione anche il reddito del marito che era:
nel 1995 chf. 26.000.-, nel 1996 chf. 32.000.-,
nel 1997 chf 30.000.-, nel 1998 chf. 28.000.- ed a partire dal 1999 il reddito
conseguito come dipendente presso __________, di __________, e che vanno in
ogni caso dedotti.” (doc. IX, inc. 30.2013.36; cfr. anche doc. IX, inc.
30.2013.37)
in
diritto
in
ordine
2.1. In concreto
si pone innanzitutto la questione della congiunzione dei ricorsi. L’insorgente
ha interposto due distinte impugnative contro le due decisioni su opposizione
del 19 luglio 2013 tramite le quali la Cassa ha fissato i contributi dovuti dall’interessata
quale indipendente nel biennio 1998/1999, rispettivamente nel 2000.
Per
l’art. 31 Lptca, “per quanto non stabilito dalla
presente legge, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le
singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le
cause amministrative”.
L’art. 51
LPamm, a proposito della congiunzione dei ricorsi, prevede che quando siano
proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto
sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie,
decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in
attesa della istruzione o della decisione delle altre.
In
concreto, ritenuto come entrambe le decisioni su opposizione concernono il
calcolo dei contributi dovuti, per tre anni distinti, dalla medesima
insorgente, che ha sollevato, coi suoi ricorsi, censure simili, le cause
30.2013.36 e 30.2013.37 vengono congiunte.
Nel
merito
2.2. Nel caso di
specie la Cassa CO 1 ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente nel
biennio 1998/1999 e nel 2000.
A questo
proposito va evidenziato che, da un punto di vista temporale, sono di
principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03,
consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4
consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per
contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto
modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la
questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale,
di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del
22 luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In
concreto, mentre per gli aspetti formali trovano applicazione le norme della
LPGA in vigore dal 1° gennaio 2003 (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K
114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2), con le relative modifiche succedutesi negli
anni, per quanto concerne il calcolo dei contributi vanno applicate le
disposizioni della LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2000. Ritenuto inoltre
che i redditi da attività indipendente in esame sono stati comunicati
all’amministrazione prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, della
modifica del 17 giugno 2011 della LAVS, non trova applicazione il nuovo art. 9
cpv. 4 LAVS (cfr. la disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011
per la quale l’articolo 9 cpv. 4 LAVS si applica a tutti i redditi provenienti
da un’attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo
l’entrata in vigore della modifica).
In queste
condizioni, salvo indicazione contraria, ogni riferimento alle norme della LAVS
è da intendere a quelle in vigore fino al 31 dicembre 2000.
2.3. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente
da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I
contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente
sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per
lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Il
reddito proveniente da un'attività indipendente ed il capitale proprio
impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali e comunicati alle
casse di compensazione (art. 9 cpv. 3 LAVS).
Le disposizioni di esecuzione della LAVS, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2000 e applicabili al caso concreto (cfr. supra e cpv. 1 delle
disposizioni transitorie alle modifiche dell'OAVS del 1° marzo 2000),
distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la
procedura ordinaria (art. 22ss. OAVS) e quella straordinaria (art. 24ss. OAVS).
2.4. Nella procedura
ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in
un periodo di due anni. Il secondo ed il terzo anno precedenti il periodo di
contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo,
il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2
OAVS).
Ciò
permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito
ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta
federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito
nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale,
passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.
Le
indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di
compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle Casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione,
circostanza questa che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.5. La procedura
straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se
l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito
hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha
stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione
o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova
ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità
dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito,
la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i
relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta
attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo
periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).
Secondo
la consolidata giurisprudenza del TFA, la modifica delle basi di reddito è determinante
per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del
reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio
precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982
pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).
Va ancora
ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto
della tassazione intermedia.
Piuttosto,
nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione,
l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni
anno civile in base al relativo reddito annuo.
Per
l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi
sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.
2.6. In concreto,
la ricorrente, affiliata quale indipendente dal 1988, rettamente non contesta
che al caso di specie va applicata la procedura ordinaria. Del resto dagli atti
non emergono motivi per far capo alla procedura straordinaria.
Per cui i
contributi del biennio 1998/1999 vanno calcolati sulla base della tassazione
1997/1998 (reddito conseguito nel 1995/1996), mentre i contributi dovuti nel
2000 sono da fissare in base alla tassazione 1999/2000 (reddito conseguito nel
1997/1998).
2.7. L’insorgente
fa innanzitutto valere la prescrizione.
Per
l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i
contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata
entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono
dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi
secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre
dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale
determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.
Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto
punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più
lungo, quest’ultimo è determinante.
Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv. 1
LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso
1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la
tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di
ricupero d’imposta.
Il tenore di questa seconda frase è stato reso
più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021):
"
In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli
6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui
passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione
consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta."
Con il 1° gennaio 2012 è
entrata in vigore una nuova versione, leggermente modificata, dell’art. 16 cpv.
1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i contributi il cui importo non è
stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla
fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né
pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, per i contributi
secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine
di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la
tassazione fiscale determinante è passata in giudicato.
Una
decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la
perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG Kommentar, Basilea
Zurigo Ginevra 2009, 2.a ed., ad art. 24, p. 347, N. 26, rammenta che “Mit
dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein für allemal
ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge gerichtlich
oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt wird […] ”).
Prima che
la perenzione diventi definitiva i contributi devono essere indicati in una
decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire
des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillese et survivants
(LAVS), pag. 409).
A
determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un
credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo
contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore
di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello
della decisione precedentemente notificata (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini,
op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la créance de
cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la prescription du
droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu importe que la
décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le juge ou par la
caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le délai fixé à
l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la péremption à
concurrence au plus du montant réclamé”).
2.8. Nel caso
di specie l’amministrazione ha fissato i contributi del biennio 1998/1999 con
decisione formale del 23 ottobre 2003 (doc. 26) e del 2000 con decisione
formale del 29 novembre 2005 (doc. 12). In seguito alle rispettive opposizioni
inoltrate dalla ricorrente, la Cassa ha tenuto in sospeso le procedure in
attesa della definizione delle tassazioni fiscali alla base del calcolo dei
contributi.
Con sentenza 2C_823/2012;2C_824/2012
del 18 febbraio 2013 il TF ha respinto i ricorsi inoltrati contro la pronunzia
del 25 giugno 2012 della Camera di diritto tributario che ha confermato le
tassazioni federali e cantonali 1997/1998 e 1999/2000 emesse su reclamo il 10
gennaio 2008.
Rammentato che ai sensi
dell’art. 61 LTF le sentenze del Tribunale federale passano in
giudicato il giorno in cui sono pronunciate, le tassazioni fiscali 1997/1998 e
1999/2000 sono a loro volta cresciute in giudicato il 18 febbraio 2013.
Ne
segue che le decisioni su opposizione del 19 luglio 2013 che fissano i
contributi 1998/1999, rispettivamente 2000 e si fondano sulle citate
tassazioni, sono tempestive, essendo state emesse ben prima della fine
dell’anno civile successivo a quello in cui le tassazioni fiscali determinanti
sono passate in giudicato (cfr. art. 16 cpv. 1 LAVS).
2.9. Per
giurisprudenza costante dell'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), ogni tassazione fiscale è
presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni
sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della
legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente
comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare
fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni
sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;
infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice
delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente
deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per
quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997
pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992
pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45
consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V
130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione
e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla
determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione
giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,
pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la
Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a
edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 313).
Va a questo proposito rammentato che secondo la
giurisprudenza federale, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire
il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i
lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg.,
consid. 5a).
2.10. Nel caso di specie, alla luce
della giurisprudenza federale, gli importi fissati dall’autorità fiscale nelle
tassazioni 1997/1998 e 1999/2000 sono vincolanti per la Cassa di compensazione
e per il giudice delle assicurazioni sociali.
Le censure inerenti i
presunti debiti contratti con società estere e, secondo l’insorgente, non presi
in considerazione nelle tassazioni cresciute in giudicato, andavano comprovate
nell’ambito della procedura fiscale. Nella misura in cui l’Alta Corte federale
ha confermato l’operato delle autorità fiscali ticinesi, indipendentemente dai
motivi che hanno condotto il TF a respingere le impugnative, questo TCA non può
scostarsi dai redditi evinti dalle rispettive tassazioni.
A questo proposito va
rilevato che nella sentenza 2C_823/2012;2C_824/2012 del 18 febbraio 2013
inerente i bienni 1997/1998 e 1999/2000, l’Alta Corte ha affermato:
" 3.
Esposte norme, principi e giurisprudenza validi in materia, la
Camera di diritto tributario ha anch'essa ritenuto che gli elementi agli atti
non permettessero di riconoscere, perlomeno dal profilo fiscale, l'esistenza
dei debiti indicati nella dichiarazione fiscale 1997/1998 e che non potessero
essere fiscalmente riconosciuti nemmeno i debiti elencati nella dichiarazione
successiva, concernente il periodo 1999/2000. Giunta a tale conclusione, ha nel
contempo confermato la correttezza della ripresa eseguita dal fisco nelle
decisioni di tassazione.
Per quanto riguarda il periodo fiscale 1997/1998, essa ha rilevato
che la decisione di riprendere gli importi che erano stati indicati a tale
titolo, esponendoli alla stregua di un elemento di reddito imponibile,
costituisse una logica conseguenza dell'inadempimento da parte dei contribuenti
dei loro oneri probatori e del fatto che, secondo dottrina e giurisprudenza, il
reddito soggetto all'imposta comprende la totalità dei proventi percepiti dal
contribuente durante un determinato periodo e di cui questi può disporre per le
sue necessità senza dover diminuire il patrimonio che aveva all'inizio del
medesimo periodo. Ha poi osservato che lo stesso discorso valeva per la
tassazione concernente il periodo 1999/2000. A suo avviso, escluso l'asserito
consumo di capitali ed in assenza di indicazioni contrastanti, l'autorità di
tassazione non poteva in effetti fare altro che aggiungere alla sostanza
dichiarata il controvalore del debito privato contratto con la E.________AG ed
ai proventi dichiarati il presunto reddito di detti capitali, pari agli
interessi passivi pagati alla società grigionese,"
ed ha tutelato l’agire
delle autorità cantonali (cfr. consid. da 4 ad 8 della sentenza).
In queste condizioni il
TCA non ha nessun motivo per scostarsi dalle tassazioni 1997/1998 e 1999/2000.
Nel caso di specie il
reddito aziendale della tassazione 1997/1998 (determinante per il contributo
1998/1999) ammonta a fr. 168'500 (cfr. doc. B1, inc. 30.2013.36), quello della
tassazione 1999/2000 (determinante per il contributo del 2000) a fr. 60'000
(doc. B1, inc. 30.2013.37).
L’autorità
fiscale ha tuttavia specificato che il reddito aziendale della ricorrente
ammonta a fr. 140'000 per la tassazione 1997/1998 ed a fr. 31'000 per la
tassazione 1999/2000, poiché occorre dedurre il salario percepito dal marito
per il lavoro svolto nell’azienda della moglie (fr. 28'500, rispettivamente fr.
29'000; cfr. doc. 3, inc. 30.2013.36, nonché, per la ripartizione, doc. 8 e 9,
inc. 30.2013.36).
La ricorrente evidenzia
che il marito ha conseguito fr. 26'000 nel 1995, fr. 32'000 nel 1996
(tassazione 1997/1998, periodo di computo 1995/1996), fr. 30'000 nel 1997 e fr.
28'000 nel 1998 (tassazione 1999/2000, periodo di computo 1997/1998) ed ha
prodotto le dichiarazioni dei salari della società dei rispettivi anni (doc. da
B3 a B6, inc. 30.2013.37).
Mentre per il biennio
1999/2000 (periodo di computo 1997/1998), l’importo di fr. 29'000 ([30'000 +
28'000] : 2) corrisponde a quello che la Cassa ha dedotto dal reddito aziendale
figurante nella relativa tassazione (fr. 60'000 – 29'000 = 31'000) e va
pertanto confermato, per il biennio precedente vi è una differenza di fr.
500, ossia fr. 29’000 ([32'000 + 26'000] : 2), in luogo dei fr. 28'500 ritenuti
dall’amministrazione.
Considerato che il TCA non
può mettere in dubbio l’ammontare globale del reddito aziendale figurante nella
tassazione (in concreto fr. 168'500), ma può invece scostarsi dalla
ripartizione eseguita tra marito e moglie, trattandosi di un fatto rilevante ai
fini delle assicurazioni sociali, sulla base della documentazione fornita dalla
ricorrente (doc. B3 e B4, inc. 30.2013.37), il reddito da attività indipendente
dell’interessata per i contributi del biennio 1998/1999 va fissato in fr.
139'500 (168'500 – 29'000).
Le ulteriori censure della
ricorrente circa l’asserita presa in considerazione della sostanza vanno invece
respinte già solo per il fatto che l’amministrazione per il calcolo del
contributo, correttamente, non ha utilizzato né il reddito d’altra fonte, né il
reddito della sostanza (cfr. le tassazioni 1997/1998 e 1999/2000), ma
unicamente il reddito aziendale.
Ne segue che mentre il
reddito da attività indipendente di fr. 31'000 per l’anno 2000 va confermato,
il contributo dovuto nel biennio 1998/1999 va calcolato sulla base di un
reddito da attività indipendente di fr. 139'500, cui va aggiunto l’ammontare,
non contestato dalla ricorrente, di fr. 1'199 pari alla media dei contributi
dovuti negli anni di computo 1995/1996 (doc. 26), conformemente all’art. 9 cpv.
Considerandi
2.
lett. d seconda frase LAVS (nel tenore in vigore negli anni oggetto del
contendere) per il quale non sono deducibili i contributi da versare in
conformità all’articolo 8 e quelli previsti dalla LAI e dalla LIPG, per un
ammontare complessivo di fr. 140'699 (139'500 + 1'199).
In questo senso il ricorso
va parzialmente accolto.
2.11
Infine, l’interessata, vista
la sua difficile situazione economica, chiede di essere esonerata dalle spese e
fa valere di non poter versare il contributo richiesto.
Rammentato che di
principio, e salvo eccezioni qui non date (segnatamente in caso di ricorso
temerario o sconsiderato), l’impugnativa innanzi a questo Tribunale contro le
decisioni su opposizione emesse dalle casse di compensazione in ambito di LAVS
è gratuita (cfr. art. 29 Lptca e art. 61 lett. a LPGA), la domanda è priva di
oggetto.
Circa le asserite
difficoltà nel pagare il contributo fissato dall’amministrazione, va rammentato
che ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LAVS i contributi secondo gli articoli 6, 8
capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere
ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono
essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo
determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al
contributo minimo. Per l’art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui
pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate
obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa
consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi
assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono
far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.
Spetta pertanto alla
ricorrente inoltrare una domanda alla Cassa affinché esamini la sua eventuale richiesta
di riduzione del contributo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause
30.2013.36 e 30.2013.37 sono congiunte.
2. Il ricorso
contro la decisione su opposizione inerente il contributo 1998/1999 è parzialmente
accolto.
§ La
decisione impugnata è modificata nel senso che il reddito soggetto a
contribuzione ammonta a fr. 140'699.
3. Il ricorso
contro la decisione su opposizione inerente il contributo dovuto nel 2000 è respinto.
4. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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