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Decisione

30.2013.38

Richiesta di affiliazione quale indipendente parzialmente accolta in seguito alla diversificazione della clientela

17 febbraio 2014Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9 cpv. 1 LAVS).

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede

che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,

la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato

a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi

per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (sentenza H 322/03 dell'11 marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005).

In particolare,

insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo

statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

3. Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,

quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne

l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere

dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato

non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige

la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza

dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (sentenza H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF

122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161

consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere

quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (sentenza H 59/00 del 18

settembre 2000).

4. Secondo

Considerandi

la giurisprudenza del TFA ([dal 1° gennaio 2007: TF] ricapitolata in DTF 122 V

169.

e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri

caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di

una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego

di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag.

176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di

diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo

mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono

adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture

sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,

in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro

personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in

caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di

questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di

un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3b).

L’allora Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/

Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

5.

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la

qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto

puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta

personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale

dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività

lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3c = DTF 119 V 165).

Dispositivo

Per questi motivi, un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

6. Nella più recente giurisprudenza il TF ha avuto modo di rammentare

che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio

della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente,

è usuale (cfr. sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché

sentenza H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e che il processo, in atto

ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale

e celere del modo di agire e pensare un’attività lavorativa indipendente.

Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di

dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcetti

e avulsi dalla complessa realtà economica (sentenza H 82/05 del 30 gennaio

2007, consid. 4.3).

Per

quanto concerne l’investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale

federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel

settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi,

ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l’accento sul criterio

della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale

(Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; sentenza H

194/05 del 19 marzo 2007, consid. 5.2).

Infine

vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere

conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse

attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro

(DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007,

consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo

mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per

diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente,

in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161

consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.4, sentenza

H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti).

7. Nel

caso di specie si tratta di stabilire se l’insorgente, entrato in Svizzera nel corso

del mese di aprile 2013, va affiliato quale indipendente oppure quale

dipendente dal 2 maggio 2013.

Va innanzitutto rammentato che, di principio, secondo costante

giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla

situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione

impugnata, in concreto il 10 settembre 2013 (doc. A), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid.

1a).

In

DTF 122 V 34 (cfr. anche DTF 110 V 51) l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)

ha rammentato che per economia procedura-le il Giudice può estendere l’oggetto

impugnato ad una questione pronta per essere giudicata se vi è un nesso stretto

con l’oggetto del contendere dal punto di vista fattuale e se l’amministrazione

si è espressa in merito nel corso della procedura (DTF 122 V 34 consid. 2a: “Nach der Rechtsprechung des Eidg. Versicherungs-gerichts

kann das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf

eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die

Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende spruchreife Frage ausgedehnt

werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng

zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und

wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer

Prozesserklärung geäussert hat“).

Nel

caso di specie, pendente causa, l’insorgente, che ha chiesto l’iscrizione quale

indipendente dal 2 maggio 2013 (doc. 15a), ha prodotto ulteriore numerosa documentazione

relativa a periodi immediatamente precedenti e successivi alla data dell’emissione

della decisione impugnata. La Cassa ha potuto prendere posizione in merito.

Ne

segue che, garantito il diritto di essere sentito delle parti, per economia procedurale

e vista la natura del contendere (richiesta di affiliazione quale

indipendente), questo TCA prenderà in considerazione anche i fatti immediatamente

successivi alla decisione su opposizione ed in stretto nesso causale con

l’oggetto della vertenza al fine di permettere una corretta affiliazione del

ricorrente per tutto il 2013.

8. Dagli atti emerge che l’assicurato ha richiesto l’affiliazione come

indipendente per l’esercizio dell’attività di pittore e di prestazioni di mano

d’opera con effetto dal 2 maggio 2013, precisando di voler svolgere la sua

professione a titolo principale, di non essere iscritto a registro di commercio

e di presumere un reddito annuo netto di circa fr. 20'000 (doc. 15a). In

precedenza aveva già svolto l’attività di imbianchino dapprima come dipendente

e dal 2010 come indipendente in __________ (doc. 15a).

Chiamata a prendere

posizione in merito la __________, con scritto del 9 luglio 2013, ha rilevato che dalla documentazione fornita risulta che l’insorgente “lavora per un unico

committente come prestazione di mano d’opera” e che “tenuto conto che in

__________ è imbianchino indipendente (ndr: fino al 31 dicembre 2012; cfr. doc.

14a, pag. 2), lasciamo a voi la presa di posizione” (doc. 14). Nel

questionario della __________ per l’accertamento della posizione in materia di

diritto delle assicurazioni sociali, sottoscritto il 20 giugno 2013,

l’interessato ha sostenuto di esercitare l’attività di “prestazioni di mano

d’opera” al 100% e quale committente ha indicato l’impresa “DT 1” di __________;

quale tipo di retribuzione figura: “tariffa oraria” (doc. 14a). Nel

medesimo formulario l’insorgente ha precisato di cercare regolarmente incarichi

tramite passa parola e biglietti da visita e di disporre di un ufficio a casa e

di un piccolo magazzino presso casa sua. Egli ha affermato di non utilizzare

per i suoi lavori mezzi d’esercizio importanti di sua proprietà od affittati

(attrezzi, macchine, veicoli industriali).

Alla domanda: “acquista

il materiale da lavorare a proprie spese?”, ha risposto negativamente,

aggiungendo: “al momento no, perché lavoro come prestazione mano d’opera”.

L’insorgente ha rilevato di non impiegare del personale, di lavorare nel

cantiere del committente e di dovere compilare il rapporto sul lavoro eseguito.

L’assicurato non ha diritto ad un indennizzo separato per costi e spese e non

esiste alcun divieto di concorrenza. Il ricorrente ha evidenziato di aver

stipulato un’assicurazione RC aziendale e un’assicurazione contro gli infortuni

valide dal 1° maggio 2013 ed ha sottolineato che il suo rischio imprenditoriale

consiste nella mancanza di lavoro. Egli, oltre alle polizze assicurative, ha

allegato la fattura emessa in favore della DT 1, del 29 maggio 2013, di fr.

3'887, per un lavoro durato 149.50 ore in un cantiere a __________.

Sulla fattura figura

il nome del ricorrente, l’indirizzo, il numero di telefono, l’e-mail e la

dicitura “__________”, “imbiancatura e verniciature industriali, civili e

piccole ristrutturazioni” (doc. 14d).

Il 5 agosto 2013

l’interessato ha prodotto ulteriore documentazio-ne e meglio (doc. 9a):

-

un’offerta del 3 giugno 2013 alla TERZ 2 per una

manutenzione straordinaria di un muro al confine con un’altra proprietà per un

“prezzo a corpo” di fr. 2'500 ed il nolo di un “trabattello mobile a

norme __________ per sterni incluso” per opere di montatura (“demolizione

e rimozione __________ ammalorato e pulizia __________ e risistemazione parti

ammalorate”) e di imbiancatura (copertura e protezione area di lavoro,

prima ripresa a mezzo fornitura e posa di rete e rasatura, seconda ripresa con

intonachino silosanico e pulizia finale zona di lavoro; doc. 9c);

-

una fattura del 30 luglio 2013 di fr. 4'888

indirizzata alla DT 1 per imbiancatura e posa cartongesso presso “vs

fabbricato” (fr. 3'888) e nolo ponteggio trabattello (fr. 1'000) per

complessive 145,6 ore (doc. 9d);

-

una fattura dell’8 aprile 2013 della TERZ 1 alla

__________ per il trabattello, di euro 3'456 (doc. 9b);

-

un’offerta per la TERZ 3 per opere di muratura

(fornitura e posa di struttura in carpenteria metallica leggera e fornitura e

posa di lastre di cartongesso secondo “Vs. specifiche”) e opere di

imbiancatura (copertura e protezione area di lavoro, imbiancatura a 2 mani

secondo “Vs indicazioni” e specifiche, verniciatura massetto esistente

in __________ secondo “VS indicazioni e specifiche”, pulizia finale zona

lavoro). Ciò per un prezzo di fr. 62 al giorno per il nolo del trabattello, fr.

30 al Mq per la fornitura di cartongesso, fr. 8 al Mq per l’imbiancatura a 2

mani, fr. 24 al Mq per la verniciatura massetto in __________ con epossidico

all’acqua e fr. 35 all’ora a regia (doc. 9e).

Esaminata

la sopra descritta documentazione la __________, il 29 agosto 2013, ha affermato:

"

(…)

Dalla suddetta documentazione si deduce che dalla

TERZ 1 viene noleggiato il ponteggio che poi viene fatturato ai committenti.

L’offerta del 3.6.2013 e la fattura dell’8.4.2013 erano già emesse al momento

della compilazione del questionario per l’esame della posizione assicurativa il

20.6.2013. Le informazioni contenute nel citato questionario descrivevano

un’attività lucrativa dipendente dalla DT 1.

La fattura del 30.7.2013 alla DT 1, a parte

l’addebito del noleggio del ponteggio, rispecchia la fattura emessa il

29.5.2013 già allegata al questionario del 20.6.2013.

Da notare che le ditte DT 1, TERZ 1 __________ e TERZ

2 sono tutte ubicate allo stesso indirizzo di __________ a __________ e il

Presidente delle società è sempre il signor __________.

L’unica offerta che esula dal legame delle

imprese sopraelencate è per la TERZ 3 di __________ e ciò crea qualche dubbio

sul fatto che le due fatture emesse per la DT 1 si riferiscano a lavori sul

cantiere a __________.

La nuova documentazione prodotta (una fattura e

un’offerta) è insufficiente e non modifica la vostra decisione di salariato del

16.7.2013.

Il signor RI 1 non dimostra di possedere una

struttura aziendale e di sopportare un rischio economico” (doc. 4)

Pendente causa il

ricorrente, che rileva di aver acquistato il ponteggio e di non averlo

noleggiato (doc. I), ma semmai di fatturarlo ai committenti, ha evidenziato di

possedere locali comprendenti magazzino ed ufficio, regolarmente pagati in

subaffitto. Egli ha inoltre prodotto ulteriori fatture per acquisti effettuati

in relazione alla sua attività, tra cui un preventivo trasmesso alla __________

dalla __________ di __________ di fr. 5'768,20 del 29 luglio 2013 (doc. A4),

una fattura della medesima società del 2 settembre 2013 di fr. 53,35 (doc. A5),

un bollettino di consegna della __________ del 17 settembre 2013 dove figurano

attrezzi e materiali trasmessi alla __________ (doc. A6), un preventivo

(firmato per accettazione) del 29 agosto 2013 della __________ alla __________

di fr. 20'160 per “isolamento facciate con fornitura e posa di lastra

d’isolazione termica in polistirolo espanso incollata su tutta la superficie

con malta d’ancoraggio”, “applicazione di massa collante e annegamento

della rete in fibra con applicazione di una seconda ripresa quale lisciatura“

ed esecuzione di ripresa di fondo all’acqua e applicazione di intonaco con

finitura siliconico (doc. A9), un ulteriore preventivo del 18 settembre 2013

per la medesima società per imbiancatura comprendente “isolazione e

stuccature varie e due mani di pittura traspirante per pareti interne” di

fr. 3'500 (doc. A10), un preventivo del 1° luglio 2013 per la __________ di fr.

2'250 per “lavorazione a corpo per pensilina con carteggiatura e fondo

antiruggine + smaltatura finale color grigio” (doc. A11), un preventivo del

5 settembre 2013 di fr. 4'755,37 per lavori da svolgere in favore della __________

(A12).

L’amministrazione da

parte sua ha confermato la decisione rilevando inoltre che “abbiamo preso

atto che dagli ultimi giustificativi pervenuti alla Cassa, a partire da fine

luglio in avanti, il sig. RI 1 abbia comprovato anche l’acquisto di materiale.

Ha inoltre inviato varie offerte di preventivi, che ad oggi per quanto di

nostra conoscenza, non si sono tramutati in lavori effettivamente svolti”,

che “ad oggi, l’unico lavoro effettivamente fatturato è quello alla DT 1, il

che fa dedurre alla Cassa che sia stato l’unico committente” e che “se

in futuro, il ricorrente producesse fatture emesse direttamente ai clienti

finali per sue prestazioni effettuate, con suo materiale ed attrezzatura, senza

che presti la manodopera a ditte del suo ramo, potrebbe considerare la

possibilità di procedere con un’affiliazione quale indipendente, unicamente per

questi mandati diretti al cliente finale” (doc. III).

Il 30 ottobre 2013

l’insorgente ha prodotto altri documenti e meglio copie di “alcune fatture

già incassate, nonché altre fatture per acquisto di materiale pagate

dall’impresa” __________ (doc. VI).

Agli atti figurano una

fattura, già pagata, del 26 agosto 2013 per lavori effettuati a favore della TERZ

3 di fr. 2'450, per 69 ore di lavoro, e meglio posa cartongesso, gessatura e

imbiancatura + isolazione (doc. VI/A1), una fattura, già pagata, del 3

settembre 2013 di fr. 2'214 per acconto per lavori per la TERZ 2, 79 ore di

lavoro per rimozione intonaco esistente, posa di rete intonaco e fornitura e

posa intonaco solosanico (doc. VI/A2), una fattura, già pagata, del 27

settembre 2013 per la __________ per fr. 1'350 per lavori di rifinitura

cartongesso + due botole d’ispezione, imbiancatura camino a due mani, verniciatura

sportelli dispensa cucina a due mani, imbiancatura gronda esterna + soffitto,

imbiancatura due mazzette esterne finestre (doc. VI/A3), una fattura, pagata,

del 28 settembre 2013 per la __________ di __________ per fr. 5'100 per diversi

lavori (doc. VI/A4), una fattura, pagata, del 2 ottobre 2013 di fr. 1'645 per

la TERZ 3 per verniciatura, cartongesso, paraspigoli e rifiniture (doc. VI/A5),

una fattura del 3 ottobre 2013, pagata, di fr. 1'040 quale acconto per inizio

lavori a __________ per la TERZ 2 (doc. VI/A6), 2 fatture della __________ alla

__________ del 10 ottobre 2013 e del 27 settembre 2013 di fr. 216,

rispettivamente fr. 256,25 per materiali vari (doc. VI/A7 e VI/A8), una fattura

della __________ alla __________ del 1° ottobre 2013 di fr. 633,15 per prodotti

vari (doc. A9).

La Cassa ha ribadito

che l’interessato ha chiesto di essere affiliato come indipendente dal 2 maggio

2013 e “solo ora (fine settembre/inizio ottobre), il ricorrente ha prodotto

alcuni giustificativi per acquisto materiale e qualche fattura emessa

direttamente al cliente finale. Per i motivi appena citati, lasciamo al

lodevole TCA la decisione di entrare nel merito di una eventuale affiliazione

quale indipendente con effetto settembre/ottobre 2013, anche se la Cassa ritiene

che quando presta la sua manodopera a ditte del ramo, il sig. RI 1 debba essere

ritenuto salariato di quest’ultime” (doc. VIII).

Il 28 novembre 2013 è

pervenuta al TCA, trasmessa dal ricorrente, una dichiarazione della TERZ 3,

nella quale figura che:

"

(…)

con la presente confermiamo che i lavori di

cartongesso, stuccatura e imbiancatura fatti eseguire per conto della nostra

società e coomissionati all’impresa __________ del sig. RI 1, sono stati

eseguiti presso il capannone di __________.

Detti lavori sono stati appaltati alla __________

in quanto l’offerta e le credenziali sono stati di nostro gradimento.

Certifichiamo altresì che il sig. RI 1 NON

è mai stato alle nostre dipendenze ed inoltre che tutti i lavori da lui sin qui

svolti sono stati interamente saldati con reciproca soddisfazione.” (doc. C)

Il

30 novembre 2013 la TERZ 2 ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"

(…)

con riferimento alla Vs. comunicazione per

ricorso del Sig. RI 1 desideriamo confermarVi di aver affidato alla __________ dei

lavori condominiali di ripristino facciate a mezzo rasatura e rinnovo degli

intonaci, lavori questi da eseguire presso il nostro condominio di __________.

In qualità di amministratore del Condominio, ed

in accordo con la __________ (condomino che detiene oltre 780 millesimi di

proprietà) si è deciso di affidare detti lavori alla __________ del Sig. RI 1

sulla base della miglior offerta ricevuta.

Il sig. RI 1 ha eseguito in proprio ed in

completa autonomia ogni opera nel nostro stabile in qualità di prestatore

d’opera indipendente, con proprio materiale, proprie attrezzature e proprio

ponteggio.”

(doc. D1)

9. Questo

TCA, alla luce della documentazione prodotta, per i motivi che seguono deve

concludere che la richiesta di affiliazione quale indipendente va parzialmente

accolta, ritenuto che, per quanto concerne i lavori svolti in favore e per

conto della DT 1 deve invece essere confermata la qualifica di lavoratore

dipendente.

Circa l’attività

svolta a favore di quest’ultima società l’insorgente si è infatti trovato sin

da subito in un rapporto di subordinazione e di stretta dipendenza economica

con la medesima. Chiamato a compilare un questionario dalla __________, lo

stesso insorgente ha evidenziato, il 20 giugno 2013, di aver svolto l’attività

di prestatore di manodopera al 100%, presso il cantiere di __________ (doc.

14d) della DT 1, che ha quale scopo, tra l’altro, __________”, di non aver

acquistato materiale “perché lavoro come prestatore di mano d’opera” e

di aver dovuto stilare dei rapporti sul lavoro eseguito. Dalla fattura emessa

il 29 maggio 2013 risulta del resto che nel corso del mese di maggio 2013 ha lavorato per 149.50 ore in favore della medesima società, ossia, per 8 ore di lavoro al

giorno, circa 19 giorni. Ritenuto che tra il 2 ed il 29 maggio 2013, vi erano 4

sabati e 4 domeniche, l’interessato ha lavorato unicamente per la medesima

società, esercitando un’attività che, di principio, ha le tipiche

caratteristiche di un’attività dipendente, ossia prestatore di mano d’opera ad

una società che ha quale scopo anche la costruzione di strutture edili.

In queste circostanze

tutte le caratteristiche dell’attività dipendente (subordinazione, dipendenza

economica, assenza di rischio imprenditoriale, fatturazione ad una società che

ha quale scopo anche la costruzione di strutture edili) sono date.

L’interessato dipendeva sia dal lato organizzativo sia dal profilo

temporale dalla DT 1, ritenuta la frequenza con cui egli forniva le sue

prestazioni al datore di lavoro ed i giorni consecutivi di lavoro che prestava

sul nostro territorio (STCA 30.2008.51 del 17 giugno 2009).

Le attrezzature sono state messe a

disposizione dalla DT 1, questo elemento caratterizza, in uno con la frequenza

dell'attività e lo svolgimento del lavoro per un mese di fila su un unico

cantiere della medesima società un'attività dipendente. Il

rischio d'incasso apparteneva pertanto alla società ricorrente.

L’interessato non ha

emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti della ditta, ma ha chiesto il

pagamento delle sue prestazioni alla DT 1, come emerge del resto dalla fattura

prodotta, senza sopportare alcun

rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore. Per cui

nel mese di maggio 2013 questa società è stata la sola committente

dell'interessato, il quale ha instaurato con la medesima un rapporto di

dipendenza economica ed organizzativa, senza aver dovuto effettuare alcun

investimento di rilievo. Egli si trovava nella stessa situazione di un

lavoratore dipendente. In caso di mancanza di lavoro fornito dalla DT 1 non avrebbe avuto altre risorse finanziarie.

Queste considerazioni

valgono anche per il lavoro svolto per la medesima società e sul medesimo

cantiere, figurante nella fattura del 30 luglio 2013 (doc. 9d).

Diversa invece la

qualifica dell’attività esercitata in favore delle altre società, o perché esse

hanno scopi diversi dalla costruzione edile, o perché l’interessato ha svolto

un altro tipo di attività rispetto a quella di prestatore di mano d’opera,

fatturando direttamente al cliente finale, assumendosi i tipici rischi

imprenditoriali e senza più trovarsi in un vincolo di subordinazione.

In sintesi, a partire

dai mesi di luglio/agosto 2013, l’insorgente ha iniziato a diversificare la

propria attività, cercando di acquisire ulteriore clientela e fatturando

direttamente al cliente finale.

L’insorgente ha

eseguito un importante lavoro quale pittore presso l’ __________ di __________

nel corso del mese di settembre 2013 (doc. A4), ha effettuato dei lavori

condominiali di ripristino facciate a mezzo rasatura e rinnovo degli intonaci

presso un condominio a __________, utilizzando materiale proprio ed attrezzature

di sua proprietà (doc. D1), ha svolto un’attività di imbiancatura e

verniciatura per la __________ nel corso del mese di settembre 2013, nonché un ulteriore

lavoro di verniciatura, cartongesso, paraspigoli e rifiniture per la TERZ 3,

che ha quale scopo, in sintesi, quello di ____________________, nel mese di

ottobre 2013. Egli ha inoltre trasmesso dei preventivi nel mese di agosto 2013

alla __________ ed il 1° luglio 2013 alla __________ (doc. A11).

Ritenuta la pluralità

della committenza a partire, in particolare, dal mese di agosto 2013, gli

investimenti effettuati nel corso del tempo, il tipo di attività svolta, la

circostanza che da agosto 2013 l’interessato non dipende più finanziariamente

da un’unica società (DT 1) e non svolge più per quest’ultima un’attività

esclusiva, regolare e continua, la sottoscrizione di assicurazioni di

responsabilità civile e di perdita di guadagno in caso di infortunio, egli deve

essere ritenuto indipendente per il lavoro svolto a favore delle altre società.

A

questo proposito il TF ha evidenziato che non può essere ignorato che all’avvio

di una attività indipendente è abbastanza usuale che un unico grande cliente

costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per

contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (cfr., tra le tante, la

sentenza del Tribunale federale, H 149/06 e H 155/06 del 24 gennaio 2008,

consid. 7.3: “Infatti se è pur vero che Y.________ Sagl ha cominciato a

consistentemente diversificare la sua clientela solo nel corso del 2005 (v.

ricorso di L.________, pag. 3: "Nel 2004 la Y.________ Sagl ha allargato

la rete dei propri clienti, e dal 2005 essa conta numerosi altri

committenti"), vale a dire nell'anno in cui l'amministrazione ha proceduto

alle riprese salariali in oggetto, d'altra parte non può nemmeno essere

ignorato che all'avvio di una nuova attività (indipendente) è abbastanza usuale

che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di

nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del

tempo (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 155/04 del 14

febbraio 2005, consid. 4.3; cfr. inoltre pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1)”.; cfr. anche la

sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1 e la sentenza H 155/04 del 14

febbraio 2005, consid. 4.3 dove la Massima Corte ha

affermato che “Zu berücksichtigen ist schliesslich in dieser Hinsicht auch,

dass bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit zu Beginn oft nur ein

“Grosskunde” die Basis des neuen Geschäftes bildet, während neue Klienten erst

nach und nach gewonnen werden und zu einer breiteren Abstützung des

Kundenkreises führen.”).

In queste condizioni,

rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per

un'attività ed indipendente per un'altra e che, seppur non auspicabile (cfr.

DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.

7.4, sentenza H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti),

un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione d'indipendente e

di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V 113), il ricorso

va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata.

10. RI

1 va ritenuto dipendente della DT 1 per i lavori effettuati in suo favore e

figuranti nelle fatture del 29 maggio 2013 (doc. 14d) e del 30 luglio 2013 (doc.

9d), per il resto egli va ritenuto quale indipendente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza la

decisione impugnata è modificata conformemente al consid. 10.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 1'000 (IVA inclusa se dovuta) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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