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Decisione

30.2013.4

Imposizione di contributi di miglioria per opere di rinforzo e parziale allargamento stradale - principio dell'imponibilità - vantaggio particolare

16 giugno 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I Comuni sono tenuti a prelevare

contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un

vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM). Danno luogo a contributo le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni, le opere di premunizione e

bonifica, e le ricomposizioni particellari (art. 3 cpv. 1 LCM). Un vantaggio

particolare è presunto specialmente (art. 4 cpv. 1 LCM): quando l’opera serve

ad urbanizzare i fondi o a migliorare l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo (let. a), quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della

loro destinazione (let. b), quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(let. c).

Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti,

compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare

(art. 5 cpv. 1 LCM). La quota a carico dei proprietari è stabilita nel piano di

finanziamento; per le opere di urbanizzazione generale non può essere inferiore

al 30% né superiore al 60%, e per le opere di urbanizzazione particolare

inferiore al 70% della spesa determinante; per le altre opere è fissata in base

al vantaggio particolare presumibile (art. 7 LCM). La quota è ripartita tra gli

interessati in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM). I beni

imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale

suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia. Pertanto i criteri d’imposizione potranno essere censurati

solamente se conducono a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o

un eccesso del potere di apprezzamento (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4,

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.

Le motivazioni che hanno indotto

il Municipio di __________ ad eseguire l’opera imposta risultano dal messaggio

20/2009. In esso è spiegato che le strade della collina, ove vige un limite di

carico di 3.5 tonnellate, in origine erano state concepite per fini agricoli.

Sebbene le zone servite abbiano conosciuto, con il passare degli anni, un

importante sviluppo edilizio, i manufatti portanti delle strade hanno conservato,

per la gran parte, le loro caratteristiche originali: si tratta cioè di muraglioni

di sostegno costruiti a secco e con materiale di riempimento di dubbia

consistenza. Questo è il caso anche per Via __________, una strada a fondo

cieco, definita nel PR di servizio ad orientamento pedonale, che offre

accesso ad una zona edificata a destinazione residenziale estensiva R2, e

grosso modo segna il confine rispetto al soprastante territorio boschivo (cfr.

piano viario e piano delle zone). Come ancora si legge nel messaggio, già in

passato si sono verificati lievi cedimenti del campo stradale, ma il cantiere privato

sul mapp. no. 2663 (recte 2563), ubicato all’inizio di Via __________, ha messo

in evidenza tutta la fragilità della strada. Perciò, approfittando di quel

cantiere, il Municipio ha deciso di procedere d’urgenza al consolidamento del

campo stradale con un muro di sostegno a valle, così cogliendo l’occasione per aumentare

il carico di transito possibile e, nel contempo, per allargare la carreggiata delimitandola

con un guard rail.

Il primo tratto del muro (ca. 15 ml) è stato realizzato dal proprietario del

mapp. no. 2563 con una partecipazione finanziaria del Comune di fr. 5'000.-, la

parte restante dall’ente pubblico (cfr. MM cit; verbale del 15.5.2014;

documentazione fotografica).

L’opera, seppur limitata in lunghezza al tratto iniziale della strada, ha influito

sull’agibilità e la qualità di percorrenza, oltre che sulla sicurezza per la

circolazione. Di conseguenza ha migliorato l’urbanizzazione delle proprietà

servite conferendo loro un vantaggio particolare (art. 4 LCM). Tra queste si

annovera anche la proprietà del ricorrente al mapp. no. 2491, fondo edificato

ubicato a monte della parte finale di Via __________, la quale rappresenta la

sua unica via di accesso veicolare.

5.

Secondo il ricorrente il MM

20/2009 contiene varie inesattezze che avrebbero fuorviato il Consiglio

comunale. Egli sostiene che Via __________ non ha mai dato segni di cedimento

nonostante il Comune non abbia mai eseguito regolari manutenzioni. In realtà i

lavori stradali sono da imputare unicamente al permesso di costruzione rilasciato

dal Municipio per la nuova casa al mapp. no. 2563, e specialmente al successivo

cantiere che ha provocato una vera e propria voragine sotto la strada. L’opera eseguita

ed imposta rappresenta quindi, di fatto, un semplice intervento di manutenzione.

Le censure di cui si avvale il ricorrente tendono sostanzialmente a contestare

il principio stesso dell’imposizione, trascurando tuttavia che il quesito sfugge

al sindacato di questo Tribunale, il quale è competente a statuire unicamente

sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM). Come già indicato, il

prelievo di contributi di miglioria per opere che procurano vantaggi

particolari è obbligatorio (art. 1 cpv. 1 LCM). Il Municipio non può

prescindere dall’imposizione – neppure con l’accordo del Consiglio Comunale (RDAT

I-1992 no. 50) – se non con il consenso del Consiglio di Stato ed a condizione

che il finanziamento dell’opera sia adeguatamente garantito da altri tributi

(art. 1 cpv. 2 LCM). Pertanto, quando il Municipio intende avanzare una domanda

di credito per l’attuazione di un’opera pubblica, è tenuto ad esaminare se

Considerandi

questa procura vantaggi particolari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LCM:

nell’affermativa, oltre a sollecitare il credito di costruzione, dovrà proporre

al legislativo di fissare anche la percentuale di prelievo (cfr. RDAT

II-2001 no. 44 c. 3.1). Spetta infatti a quest’ultimo – nel quadro della

competenza espressamente attribuitagli di approvare i progetti per l’esecuzione

di opere pubbliche e di accordare i necessari crediti (art. 13 cpv. 1 let. g

LOC) – stabilire il principio del prelievo, la natura dell’urbanizzazione e la

quota imponibile (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). Eventuali obiezioni contro

la risoluzione del Consiglio comunale sono da inoltrare, se del caso, nelle

forme ed entro i termini stabiliti dagli art. 208 ss LOC. Per giurisprudenza

invalsa, nell’ambito della successiva procedura d’imposizione essa non può

essere rimessa in discussione: le relative censure sono quindi considerate irricevibili

(RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005

no. 26).

Nella fattispecie la Commissione edilizia del Consiglio comunale ha aderito

alle osservazioni esposte dal Municipio, e lo stesso ha fatto la Commissione

della gestione, peraltro partendo dal presupposto che i contributi di miglioria

saranno prelevati sia per l’opera di consolidamento urgente, sia per quelle

future sulla parte rimanente di Via __________ (cfr. relativi rapporti del

8/15.9.2009). In definitiva il MM 20/2009 è stato approvato a larga maggioranza

e nulla permette di ritenere che i membri di quei consessi siano stati fuorviati

o non fossero consapevoli dell’oggetto della votazione. In ogni caso, le

critiche mosse dal ricorrente al messaggio e, in senso lato, all’operato del

Municipio, rispettivamente al principio dell’imponibilità dell’opera ed alla

sua natura, avrebbero dovuto essere sollevate impugnando tempestivamente la

risoluzione legislativa del 9.11.2009. In questa sede il Tribunale non può che

constatarne l’irricevibilità siccome tardive.

6.

Il ricorrente, senza entrare nel

merito del prospetto, sostiene inoltre che gli abitanti, nessuno dei quali è

mai stato interpellato prima dell’emissione dei contributi, non hanno tratto

alcun vantaggio particolare dall’opera. Vero è che il segmento stradale era già

transitabile senza difficoltà di sorta e reggeva carichi maggiori delle 3.5

tonnellate; inoltre non è più garantito il servizio del camion dei rifiuti perché

al termine della strada non vi è spazio sufficiente per girare il mezzo.

Anzitutto, per quanto riguarda l’asserito mancato coinvolgimento degli

abitanti, si rinvia a quanto rilevato nel considerando precedente. La

risoluzione del Consiglio comunale è stata pubblicata all’albo comunale con

l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso come previsto dall’art. 74

LOC. Il Municipio non era tenuto a notificarne una copia ai privati poiché la

legge non istituisce un tale obbligo per l’ente pubblico: la pubblicazione

avviene infatti a scopi divulgativi e affinché possano essere esercitati il

diritto di ricorso e di referendum (art. 74 LOC); è compito dei privati, in

virtù di un dovere di diligenza, tenersi informati in merito alle decisioni

degli organi comunali. A quel momento nulla impediva agli interessati di assumere,

presso la cancelleria o l’ufficio tecnico comunale, tutte le informazioni

necessarie riguardo l’opera decisa, i costi preventivati e le modalità di

finanziamento, e di eventualmente impugnare mediante ricorso la risoluzione

legislativa (art. 208 ss LOC).

Per il resto le argomentazioni svolte dal ricorrente non sovvertono la

presunzione del vantaggio particolare poiché sono generiche e traducono

opinioni soggettive quando invece il beneficio dev’essere valutato secondo

criteri oggettivi. Ora, al di là del fatto che i cedimenti della strada, di cui

riferisce il Municipio, sono documentati da scatti fotografici, la

transitabilità pregressa (ed indiscussa) non neutralizza il beneficio generato

dall’opera. Quest’ultima è stata realizzata compatibilmente con la situazione

dei luoghi e, seppur circoscritta, ha raggiunto lo scopo di migliorare

concretamente lo stato della carreggiata e la viabilità. Infine, nella misura

in cui è estesa anche a “tutti gli abitanti interessati dal prospetto” la

domanda di “non dover pagare” contributi è improponibile. Il ricorrente non

dispone infatti delle necessarie procure per agire in nome di altri

contribuenti e può vantare un interesse legittimo (art. 43 Lpamm) solamente per

il proprio fondo. Di conseguenza il ricorso è respinto.

7.

La tassa di giustizia e le spese

sono addebitate a seconda dell’esito della lite e del grado di soccombenza

delle parti (art. 23 LCM, art. 28 e 31 LPamm). Nella fattispecie, visto l’esito

del ricorso, le spese sono poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

Non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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