30.2013.41
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4 dicembre 2013Italiano20 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2013.41
Data decisione, Autorità:
04.12.2013, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita per vedovo secondo le norme applicabili alle vedove. Malgrado l'art. 24 cpv. 1 LAVS sia contrario alla parità di trattamento tra uomo e donna il Tribunale deve applicarlo (art. 190 Cost. fed.). Esame della giurisprudenza federale
DIRITTO ALLA RENDITA
RENDITA VEDOVILE
art. 8 CEDU
art. 14 CEDU
art. 8 COST
art. 190 COST
art. 23 LAVS
art. 24 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.41
cs
Lugano
4 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25
settembre 2013 emanata da
CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 31 luglio
2013 RI 1, nato il __________, ha inoltrato una domanda per vedovo in seguito
al decesso, il __________, della moglie, nata il __________.
1.2. Con
decisione formale del 26 agosto 2013 (doc. 69) confermata dalla decisione su
opposizione del 25 settembre 2013 (doc. 2), la CO 1 ha respinto la richiesta, poiché,
essendo la figlia nata nel 1974, l’interessato non adempie i requisiti posti
dagli art. 23 e 24 LAVS.
1.3. RI 1 è
insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, facendo valere
quanto segue:
"
(…)
Proseguo nel mio iter, facendo ricorso nuovamente
alla decisione dell’__________ __________ ribadendo che la legge federale LAVS
viola la parità tra uomo e donna.
Mi riferisco al principio di non discriminazione
della Convenzione dei diritti dell’Uomo (CEDU), in particolare alla art. 14
che, cito “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella
presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in
particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la
religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale
o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o
ogni altra condizione”.
La LAVS non considera la possibilità che i
componenti della famiglia possano al suo interno scegliere liberamente ruoli
diversi, indipendentemente dal loro sesso. Mi sono occupato della conduzione
della casa e dell’educazione di mia figlia, mentre mia moglie si è assunta la
responsabilità di mantenere finanziariamente la famiglia (secondo la
consuetudine sociale ruolo affidato all’uomo). Questa configurazione
all’interno della famiglia è sempre più d’attualità, penso per esempio alle
coppie omosessuali riconosciute di fatto.
L’uomo che sceglie o è obbligato per necessità di
varia natura, a invertire i ruoli famigliari in modo non usuale dalla
consuetudine sociale in vigore non può accedere come vedovo ai diritti che
avrebbe una vedova nella sua famiglia avendo svolto lo stesso ruolo.
Concludo augurandomi che le autorità possano
migliorare la situazione sociale di una minorità, certo, della popolazione
svizzera, ma pur sempre persone con il diritto di vivere in modo dignitoso
nonostante le scelte “contro corrente”.” (doc. I)
1.4. Con risposta
del 4 novembre 2013 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
in
diritto
2.1. Per l’art. 23
cpv. 1 LAVS le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla
morte del coniuge, hanno figli.
L’art. 23
cpv. 2 LAVS prevede che sono equiparati ai figli di vedove o vedovi:
a. i
figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica
comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui
affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3;
b.
gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge,
vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o
da lui adottati.
Secondo l’art. 23 cpv. 3
LAVS il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a
quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato
adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese
seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione.
A norma dell’art. 23 cpv.
4 LAVS il diritto si estingue:
a. con il passaggio a
nuove nozze;
b. con la morte della
vedova o del vedovo.
Per l’art. 23 cpv. 5
LAVS il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Secondo
l’art. 24 cpv. 1 LAVS le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per
vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai
sensi dell'articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate
durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene
conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.
A norma dell’art. 24 cpv.
2 LAVS oltre alle cause di estinzione di cui all'articolo 23 capoverso 4, il
diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18
anni.
L’art. 8 della
Costituzione federale (uguaglianza giuridica) prevede che tutti sono uguali
davanti alla legge (cpv. 1). Nessuno può essere discriminato, in particolare a
causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della
posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o
politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche (cpv. 2). Uomo e donna
hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di
fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro.
Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore
(cpv. 3). La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei
confronti dei disabili (cpv. 4).
Per l’art. 190 della
Costituzione federale le leggi federali e il diritto internazionale sono
determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate
dell'applicazione del diritto.
A norma dell’art. 8 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 20
marzo 1952 (di seguito: CEDU), in vigore per la Svizzera dal 28 novembre 1974, ogni
persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza (paragrafo 1). Non può esservi ingerenza
della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale
ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui (paragrafo 2).
Secondo l’art. 14 CEDU
(divieto di discriminazione) il godimento dei diritti e delle libertà
riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza
distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o
di altra condizione.
2.2. Con il
ricorso l’insorgente fa valere una violazione del principio della parità tra
uomo e donna, nonché una violazione dell’art. 14 CEDU. Egli evidenzia che, pur
non avendo esercitato un’attività lucrativa e pur essendosi occupato
esclusivamente delle attività domestiche e di sua figlia, con il decesso della
moglie, che invece ha svolto un’attività lucrativa e ha mantenuto finanziariamente
la famiglia, non ha diritto ad una rendita vedovile, malgrado adempia le
condizioni di cui agli art. 23 LAVS e 24 cpv. 1 LAVS.
Dagli
atti emerge che il ricorrente si è sposato con __________ nel __________. La
moglie ha sempre svolto un’attività lucrativa (doc. 50-51) e dal 1° dicembre
2006 è stata messa al beneficio di una rendita d’invalidità, dapprima al 100%
poi dal 1° gennaio 2008 al 50% (doc. da 24 a 26). L’interessato dal 1979 è stato affiliato quale persona senza attività lucrativa. Dal gennaio 2012 ha ripreso un’attività lavorativa (doc. da 52 a 53).
2.3. La questione
del diritto ad una rendita per superstiti anche per i vedovi che non hanno
figli minorenni, è stata oggetto, ancora recentemente, di numerose sentenze federali
(cfr. in particolare la sentenza 9C_617/2011 del 4 maggio 2012, pubblicata in
SVR 2012, AVS n. 14 pag. 53, relativa ad un caso in gran parte simile a quello
in discussione).
Dalle medesime
emerge in sostanza che, pur violando la regolamentazione di cui agli art. 23 e 24
LAVS il precetto costituzionale della parità di trattamento tra uomo e donna
(art. 8 Cost. fed.; cfr. sentenza 9C_400/2013 del 23 settembre 2013, consid.
4.1, destinata a pubblicazione), la discriminazione può essere sanata solo
Considerandi
tramite un intervento del legislatore federale, poiché il Giudice è vincolato
dalle norme federali (cfr. art. 190 Cost.) e vista la chiara volontà del
legislatore federale espressa nell’art. 24 LAVS e del popolo svizzero che ha
bocciato l’11esima revisione della LAVS che avrebbe permesso di eliminare
questa disparità di trattamento, un’interpretazione diversa da quella
letterale, nel preciso caso di specie, non può essere ritenuta (cfr. sentenza
9C_400/2013 del 23 settembre 2013, consid. 4.2). Inoltre, l’attribuzione di una
rendita di vedova o di vedovo non rientra nel campo di applicazione dell’art. 8
CEDU, per cui la situazione non si presta neppure ad un esame sotto l’aspetto
dell’art. 14 CEDU e la Svizzera non ha ratificato il Protocollo numero 1 della
CEDU per cui su questo punto non è vincolata alla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo relativa all’allocazione non discriminatoria
delle prestazioni della sicurezza sociale (cfr. sentenza 9C_400/2013 del 23
settembre 2013, consid. 5.3.3).
In una
sentenza 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009, pubblicata in SVR 2010, AVS n. 2 pag.
3, il TF ha dovuto esaminare la questione di un assicurato che aveva concluso
un partenariato registrato nel maggio 2007, il cui compagno è deceduto il mese
seguente.
In quel
caso l’insorgente si lamentava della circostanza che l’art. 13a cpv. 2 LPGA assimila
il partner registrato superstite al vedovo e non alla vedova ed ha fatto valere
una discriminazione fondata sul sesso e dunque una violazione degli art. 8
Cost. fed. e 14 CEDU. Non avendo figli al momento del decesso del proprio
partner registrato, il ricorrente chiedeva di poter beneficiare di una rendita
per vedove senza figli ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LAVS.
Il TF ha
evidenziato che nel Messaggio del 29 novembre 2002 relativo al progetto di
legge sul partenariato registrato tra persone dello stesso sesso, il Consiglio
federale ha considerato che i partner legati da un partenariato registrato
dovevano essere trattati come i coniugi nell’ambito delle assicurazioni
sociali. Ritenuto tuttavia che questa assimilazione avrebbe creato delle difficoltà
poiché uomini e donne non godono ancora dei medesimi diritti in tutte le
assicurazioni sociali, ed in particolare che le vedove, in tale ambito, godono
di maggiori vantaggi rispetto ai vedovi, poiché hanno diritto alla rendita
anche se al momento del decesso del coniuge non hanno figli ma hanno almeno 45
anni compiuti e sono state sposate almeno 5 anni, ha deciso di assimilare il
partner registrato superstite al vedovo per non creare ulteriori disparità di
trattamento (consid. 5.2).
L’Alta
Corte ha poi rammentato che la rendita per superstiti ha quale scopo di
compensare od indennizzare la perdita di sostegno che rappresenta la morte del
coniuge, rispettivamente di un genitore. In presenza di figli minorenni la
perdita di sostegno è presunta e costituisce il fondamento del diritto alla
rendita per superstiti. Da questo punto di vista l’art. 23 LAVS rispetta il
principio dell’uguaglianza di trattamento tra uomini e donne e tra partner
registrati del medesimo sesso.
Per
contro, osserva il TF, il privilegio delle vedove che non hanno figli ma hanno
più di 45 anni ed almeno 5 anni di matrimonio consacra una disparità di
trattamento fondata sul sesso. Il Consiglio federale ne era pienamente
cosciente e ha tentato di porvi rimedio nell’ambito dell’11esima revisione
della LAVS, proponendo in sostanza un peggioramento per le vedove ed un
miglioramento per i vedovi. Tale misura è stata contestata in ambito politico
poiché riduceva la protezione delle vedove nell’AVS. Il parlamento non ha
seguito il Consiglio federale ed aveva previsto un altro regime, più favorevole
per le vedove. La riforma è tuttavia stata bocciata in votazione popolare il 16
maggio 2004.
Il TF ha
infine rilevato che sarebbe difficile rimproverare al legislatore di aver
voluto mantenere, ancora per un po` di tempo, questo privilegio in favore delle
vedove che permette di correggere gli svantaggi di cui soffrivano le donne sul
piano economico.
Sulla
base del testo chiaro della norma e della volontà univoca del legislatore
storico, l’Alta Corte ha concluso che la situazione non può essere corretta
tramite un’interpretazione conforme all’art. 8 Cost. fed.
In una
sentenza 9C_617/2011 del 4 maggio 2012, pubblicata in SVR 2012, AVS n. 14 pag.
53, il TF ha dovuto decidere il caso di un assicurato, nato nel 1953, senza
attività lavorativa, al quale è stata soppressa la sua rendita per vedovo con
il compimento del 18esimo anno d’età della figlia più piccola. L’insorgente ha fatto
valere una violazione dell’art. 14 CEDU in relazione con l’art. 8 CEDU e con l’art.
1.
del protocollo n. 1 della CEDU, non ancora ratificato dalla Svizzera,
sostenendo che non vi era alcun motivo per trattare in maniera privilegiata le
vedove rispetto ai vedovi. Il ricorrente affermava che un rientro nel mondo del
lavoro, alla sua età, sarebbe stato difficile e non poteva essergli imposto.
Il TF ha
innanzitutto evidenziato che in assenza di ratifica da parte della Svizzera,
l’art. 1 del protocollo n. 1 della CEDU, che prevede in sostanza il divieto di
discriminazione nell’ambito delle prestazioni sociali, non può trovare
applicazione.
L’Alta
Corte ha rammentato che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo emerge che dall’art. 8 CEDU non sgorga l’obbligo per gli Stati membri
di riconoscere determinate prestazioni sociali. Questa norma non prevede un
diritto del vedovo ad una rendita per superstiti.
Il TF ha
poi esaminato se l’art. 24 LAVS contiene una discriminazione vietata dalla
Costituzione federale e meglio dall’art. 8. I giudici federali hanno rammentato
che storicamente le norme circa la rendita per superstiti poggiano sull’idea
che l’uomo provvede al sostentamento della sposa, per cui, di principio, solo
la donna, tranne in presenza di figli, ha diritto alla rendita per superstiti
(consid. 3.5 della citata sentenza) e che una norma neutrale non dovrebbe invece
fondarsi sul sesso della persona superstite, bensì sulla questione di sapere se
il coniuge superstite ha perso il coniuge che lo sosteneva. Il Consiglio
federale aveva proposto nell’ambito della 10a revisione dell’AVS un diritto
limitato alla rendita per vedova, ma le due camere federali hanno optato per la
norma in vigore attualmente. Che ciò fosse contrario all’art. 4 della vecchia
Costituzione federale (ora art. 8), ne erano tutti consapevoli. Il legislatore
ha pertanto deciso in conoscenza di causa di adottare una norma discriminatoria
nei confronti degli uomini. Il Consiglio federale aveva ribadito la presenza di
questa discriminazione nel Messaggio dell’11esima revisione dell’AVS, poi bocciata
in votazione popolare. In seguito all’esito negativo della votazione, nulla è
più cambiato ed il TF e le altre istanze cantonali non possono che prendere
atto di questa discriminazione in applicazione dell’art. 190 della Costituzione
federale (consid. 3.5 della citata sentenza).
Con la
già citata sentenza 9C_400/2013 del 23 settembre 2013, destinata a
pubblicazione, il TF ha dovuto decidere il caso di una vedova che ha smesso di
lavorare per occuparsi del marito gravemente malato e che si è vista rifiutare
la rendita per superstiti poiché, oltre a non avere figli, non aveva ancora
raggiunto i 45 anni di età. L’insorgente ha chiesto un’interpretazione
teleologica degli art. 23 e 24 LAVS affinché siano estesi alle vedove che, alla
morte del coniuge, hanno l’onere di mantenere una persona dipendente. La
ricorrente ha fatto valere una violazione degli art. 8 CEDU e 13 Cost. fed.,
nonché degli art. 14 CEDU e 8 e 9 Cost. fed., perché il trattamento differente
cui è sottoposta rispetto alle vedove che hanno diritto alla prestazione la ostacolerebbe
nel libero esercizio della sua vita privata e familiare, rispettivamente sarebbe
discriminatorio. L’interessata ha pure evidenziato una violazione dei Patti Onu
e della convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei
confronti delle donne.
Il TF ha ribadito
che ormai da diverso tempo è stato riconosciuto che le norme di cui agli art.
23.
e 24 LAVS sono contrarie alla parità di trattamento tra uomini e donne e
dovrebbero essere adattate ed armonizzate. La bocciatura dell’11esima revisione
dell’AVS da parte del popolo, che prevedeva tra gli obbiettivi anche quello di
eliminare questa discriminazione, non ha permesso di portare alle modifiche
ritenute ormai necessarie. Queste modifiche non possono neppure essere
introdotte nell’ambito dell’esame concreto del caso di specie, poiché l’art.
190.
della Costituzione federale obbliga il Tribunale federale ad applicare le
leggi federali, anche se sono anticostituzionali (consid. 4.1 della citata
sentenza).
L’Alta
Corte ha rammentato che l’art. 190 della Costituzione federale non impedisce di
interpretare il testo di legge in modo diverso dal senso letterale, se vi sono
delle ragioni per ritenere che non riproduce il vero senso voluto dal
legislatore (“ratio legis”) e se ciò appare maggiormente conforme alla
Costituzione (DTF 138 II 557). Ritenuto tuttavia che i testi degli art. 23 e 24
LAVS enumerano in maniera chiara ed esaustiva le situazione in cui i vedovi e
le vedove hanno diritto alle prestazioni ed alla luce della volontà espressa
dal popolo svizzero che ha bocciato l’11esima revisione della LAVS e le
modifiche ivi contenute, la situazione denunciata dalla ricorrente non può
essere corretta tramite la via dell’interpretazione.
Circa le
norme della CEDU, l’Alta Corte ha evidenziato che l’art. 8 CEDU non fonda un
diritto diretto a prestazioni dell’assicurazione sociale, in particolare non
impone agli Stati un obbligo di fornire determinate prestazioni finanziarie o
di garantire un determinato livello di vita. Il TF ha sottolineato come la
ricorrente, giustamente, non ha sostenuto che le autorità svizzere l’avrebbero
ostacolata nelle sue scelte e nello sviluppo della sua relazione familiare.
Essa ha potuto occuparsi di suo marito malato liberamente e senza alcun obbligo
fino alla sua morte. Inoltre non può neppure essere sostenuto che la sua
capacità di guadagno sia stata ridotta al minimo a causa del suo ritiro dalla
vita professionale. Se l’allontanamento dal mercato del lavoro può costituire
un ostacolo nella ricerca di una nuova attività, non si può considerare che
questo elemento renda la prospettiva illusoria, ritenuto inoltre che la
ricorrente è ancora giovane. Pur comprendendo che l’insorgente considera il
rifiuto come una forma di non riconoscimento da parte della società degli
sforzi sostenuti per aiutare il marito, il TF ha rammentato che non esiste un
principio generale secondo il quale lo Stato dovrebbe assumersi la presa a
carico collettiva dell’insieme degli eventi della vita, un regime sociale
d’assicurazione non essendo materialmente in grado di rispondere a tutti i
rischi ed ai bisogni sociali esistenti. Il contenuto e le condizioni
dell’intervento dello Stato sono definiti in prima linea dal legislatore in
funzione degli obbiettivi di politica sociale che si fissa. Non spetta al
Tribunale sostituirsi alle competenze che appartengono al legislatore federale.
Circa
l’art. 14 CEDU, l’Alta Corte ha rammentato che il disposto completa le altre
clausole normative della Convenzione e dei Protocolli, non ha un’esistenza
indipendente perché vale unicamente per il godimento dei diritti e delle libertà
che garantisce. Al contrario di una prestazione per un congedo parentale o di
una rendita d’assistenza versata ai genitori di un bambino andicappato, la rendita
di vedova o di vedovo non ha quale scopo quello di favorire la vita familiare e
non incide nell’organizzazione della famiglia poiché è destinata a compensare o
indennizzare la perdita di sostegno che rappresenta la morte del coniuge. L’attribuzione
di una rendita di vedova o di vedovo non rientra nel campo di applicazione
dell’art. 8 CEDU, per cui la situazione non si presta neppure ad un esame sotto
l’aspetto dell’art. 14 CEDU.
Il TF ha
poi rammentato che la Corte europea dei diritti dell’uomo considera che il
diritto ad una prestazione sociale è un diritto patrimoniale ai sensi dell’art.
1.
del protocollo n° 1 della CEDU del 20 marzo 1952. Questa norma non comporta
tuttavia un diritto ad acquisire dei beni. Non limita lo Stato contraente a
decidere se conviene o meno adottare un sistema di sicurezza sociale o di
scegliere il tipo o il livello delle prestazioni che devono essere accordate.
Tuttavia se uno Stato decide di creare un regime di prestazioni o di pensioni,
deve farlo compatibilmente con l’art. 14 CEDU. Ritenuto però che la Svizzera
non ha ratificato il Protocollo n° 1 della CEDU, essa non è vincolata alla
giurisprudenza della Corte relativa all’allocazione non discriminatoria delle
prestazioni nell’ambito della sicurezza sociale (consid. 5.3.3 della citata
sentenza).
2.4
Alla luce
della citata giurisprudenza federale (sentenza 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009,
pubblicata in SVR 2010, AVS n. 2 pag. 3; sentenza 9C_617/2011 del 4 maggio
2012, pubblicata in SVR 2012, AVS n. 14 pag. 53 e sentenza 9C_400/2013 del 23
settembre 2013, destinata a pubblicazione), nel caso di specie non vi è spazio
per assegnare al ricorrente una rendita per vedovo.
Non
avendo figli minorenni, in applicazione dell’art. 24 cpv. 2 LAVS (per il tenore
cfr. consid. 2.1), l’interessato non ha diritto ad alcuna prestazione per
superstiti.
Pur
essendo la norma contraria al precetto della parità di trattamento tra uomo e
donna di cui all’art. 8 della Costituzione federale, il Tribunale non può
scostarsi dal contenuto del disposto (art. 190 Cost. fed.) ed un’interpretazione
diversa da quella letterale in concreto non è possibile (sentenza 9C_400/2013
del 23 settembre 2013, destinata a pubblicazione, consid. 4.2).
Inoltre,
neppure l’art. 14 CEDU può essere d’aiuto al ricorrente, poiché questa norma non
ha un’esistenza indipendente e l’attribuzione di una rendita di vedova o di
vedovo non rientra nel campo di applicazione dell’art. 8 CEDU, per cui la
situazione non si presta neppure ad un esame sotto l’aspetto dell’art. 14 CEDU
(sentenza 9C_400/2013 del 23 settembre 2013, destinata a pubblicazione, consid.
5.3.1
e 5.3.2).
Infine,
va evidenziato che l’insorgente, a differenza delle fattispeci di cui alle
sentenze 9C_617/2011 del 4 maggio 2012, pubblicata in SVR 2012, AVS n. 14 pag.
53.
(uomo nato nel 1953, senza attività lucrativa [consid. 2.2 in fine]) e 9C_400/2013 del 23 settembre 2013, destinata a pubblicazione (donna di meno di 45
anni che ha smesso di lavorare per accudire il marito [consid. 5.2.3]), nel 2012 ha potuto percepire un reddito, seppur basso, da attività dipendente (cfr. estratto conto, doc.
53; complessivamente fr. 18'000 [10'000 + 8’000]).
Alla luce
di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione
impugnata merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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