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Decisione

30.2013.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 dicembre 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

30.2013.41

Data decisione, Autorità:

04.12.2013, TCA

Titolo:

Richiesta di una rendita per vedovo secondo le norme applicabili alle vedove. Malgrado l'art. 24 cpv. 1 LAVS sia contrario alla parità di trattamento tra uomo e donna il Tribunale deve applicarlo (art. 190 Cost. fed.). Esame della giurisprudenza federale

DIRITTO ALLA RENDITA

RENDITA VEDOVILE

art. 8 CEDU

art. 14 CEDU

art. 8 COST

art. 190 COST

art. 23 LAVS

art. 24 LAVS

Raccomandata

Incarto n.

30.2013.41

cs

Lugano

4 dicembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2013

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25

settembre 2013 emanata da

CO 1

in materia di rendite AVS

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 31 luglio

2013 RI 1, nato il __________, ha inoltrato una domanda per vedovo in seguito

al decesso, il __________, della moglie, nata il __________.

1.2. Con

decisione formale del 26 agosto 2013 (doc. 69) confermata dalla decisione su

opposizione del 25 settembre 2013 (doc. 2), la CO 1 ha respinto la richiesta, poiché,

essendo la figlia nata nel 1974, l’interessato non adempie i requisiti posti

dagli art. 23 e 24 LAVS.

1.3. RI 1 è

insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, facendo valere

quanto segue:

"

(…)

Proseguo nel mio iter, facendo ricorso nuovamente

alla decisione dell’__________ __________ ribadendo che la legge federale LAVS

viola la parità tra uomo e donna.

Mi riferisco al principio di non discriminazione

della Convenzione dei diritti dell’Uomo (CEDU), in particolare alla art. 14

che, cito “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella

presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in

particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la

religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale

o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o

ogni altra condizione”.

La LAVS non considera la possibilità che i

componenti della famiglia possano al suo interno scegliere liberamente ruoli

diversi, indipendentemente dal loro sesso. Mi sono occupato della conduzione

della casa e dell’educazione di mia figlia, mentre mia moglie si è assunta la

responsabilità di mantenere finanziariamente la famiglia (secondo la

consuetudine sociale ruolo affidato all’uomo). Questa configurazione

all’interno della famiglia è sempre più d’attualità, penso per esempio alle

coppie omosessuali riconosciute di fatto.

L’uomo che sceglie o è obbligato per necessità di

varia natura, a invertire i ruoli famigliari in modo non usuale dalla

consuetudine sociale in vigore non può accedere come vedovo ai diritti che

avrebbe una vedova nella sua famiglia avendo svolto lo stesso ruolo.

Concludo augurandomi che le autorità possano

migliorare la situazione sociale di una minorità, certo, della popolazione

svizzera, ma pur sempre persone con il diritto di vivere in modo dignitoso

nonostante le scelte “contro corrente”.” (doc. I)

1.4. Con risposta

del 4 novembre 2013 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

in

diritto

2.1. Per l’art. 23

cpv. 1 LAVS le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla

morte del coniuge, hanno figli.

L’art. 23

cpv. 2 LAVS prevede che sono equiparati ai figli di vedove o vedovi:

a. i

figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica

comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui

affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3;

b.

gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge,

vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o

da lui adottati.

Secondo l’art. 23 cpv. 3

LAVS il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a

quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato

adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese

seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione.

A norma dell’art. 23 cpv.

4 LAVS il diritto si estingue:

a. con il passaggio a

nuove nozze;

b. con la morte della

vedova o del vedovo.

Per l’art. 23 cpv. 5

LAVS il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Secondo

l’art. 24 cpv. 1 LAVS le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per

vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai

sensi dell'articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate

durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene

conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.

A norma dell’art. 24 cpv.

2 LAVS oltre alle cause di estinzione di cui all'articolo 23 capoverso 4, il

diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18

anni.

L’art. 8 della

Costituzione federale (uguaglianza giuridica) prevede che tutti sono uguali

davanti alla legge (cpv. 1). Nessuno può essere discriminato, in particolare a

causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della

posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o

politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche (cpv. 2). Uomo e donna

hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di

fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro.

Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore

(cpv. 3). La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei

confronti dei disabili (cpv. 4).

Per l’art. 190 della

Costituzione federale le leggi federali e il diritto internazionale sono

determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate

dell'applicazione del diritto.

A norma dell’art. 8 della Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 20

marzo 1952 (di seguito: CEDU), in vigore per la Svizzera dal 28 novembre 1974, ogni

persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo

domicilio e della sua corrispondenza (paragrafo 1). Non può esservi ingerenza

della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale

ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in

una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine

pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la

protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle

libertà altrui (paragrafo 2).

Secondo l’art. 14 CEDU

(divieto di discriminazione) il godimento dei diritti e delle libertà

riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza

distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di

religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o

sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o

di altra condizione.

2.2. Con il

ricorso l’insorgente fa valere una violazione del principio della parità tra

uomo e donna, nonché una violazione dell’art. 14 CEDU. Egli evidenzia che, pur

non avendo esercitato un’attività lucrativa e pur essendosi occupato

esclusivamente delle attività domestiche e di sua figlia, con il decesso della

moglie, che invece ha svolto un’attività lucrativa e ha mantenuto finanziariamente

la famiglia, non ha diritto ad una rendita vedovile, malgrado adempia le

condizioni di cui agli art. 23 LAVS e 24 cpv. 1 LAVS.

Dagli

atti emerge che il ricorrente si è sposato con __________ nel __________. La

moglie ha sempre svolto un’attività lucrativa (doc. 50-51) e dal 1° dicembre

2006 è stata messa al beneficio di una rendita d’invalidità, dapprima al 100%

poi dal 1° gennaio 2008 al 50% (doc. da 24 a 26). L’interessato dal 1979 è stato affiliato quale persona senza attività lucrativa. Dal gennaio 2012 ha ripreso un’attività lavorativa (doc. da 52 a 53).

2.3. La questione

del diritto ad una rendita per superstiti anche per i vedovi che non hanno

figli minorenni, è stata oggetto, ancora recentemente, di numerose sentenze federali

(cfr. in particolare la sentenza 9C_617/2011 del 4 maggio 2012, pubblicata in

SVR 2012, AVS n. 14 pag. 53, relativa ad un caso in gran parte simile a quello

in discussione).

Dalle medesime

emerge in sostanza che, pur violando la regolamentazione di cui agli art. 23 e 24

LAVS il precetto costituzionale della parità di trattamento tra uomo e donna

(art. 8 Cost. fed.; cfr. sentenza 9C_400/2013 del 23 settembre 2013, consid.

4.1, destinata a pubblicazione), la discriminazione può essere sanata solo

Considerandi

tramite un intervento del legislatore federale, poiché il Giudice è vincolato

dalle norme federali (cfr. art. 190 Cost.) e vista la chiara volontà del

legislatore federale espressa nell’art. 24 LAVS e del popolo svizzero che ha

bocciato l’11esima revisione della LAVS che avrebbe permesso di eliminare

questa disparità di trattamento, un’interpretazione diversa da quella

letterale, nel preciso caso di specie, non può essere ritenuta (cfr. sentenza

9C_400/2013 del 23 settembre 2013, consid. 4.2). Inoltre, l’attribuzione di una

rendita di vedova o di vedovo non rientra nel campo di applicazione dell’art. 8

CEDU, per cui la situazione non si presta neppure ad un esame sotto l’aspetto

dell’art. 14 CEDU e la Svizzera non ha ratificato il Protocollo numero 1 della

CEDU per cui su questo punto non è vincolata alla giurisprudenza della Corte

europea dei diritti dell’uomo relativa all’allocazione non discriminatoria

delle prestazioni della sicurezza sociale (cfr. sentenza 9C_400/2013 del 23

settembre 2013, consid. 5.3.3).

In una

sentenza 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009, pubblicata in SVR 2010, AVS n. 2 pag.

3, il TF ha dovuto esaminare la questione di un assicurato che aveva concluso

un partenariato registrato nel maggio 2007, il cui compagno è deceduto il mese

seguente.

In quel

caso l’insorgente si lamentava della circostanza che l’art. 13a cpv. 2 LPGA assimila

il partner registrato superstite al vedovo e non alla vedova ed ha fatto valere

una discriminazione fondata sul sesso e dunque una violazione degli art. 8

Cost. fed. e 14 CEDU. Non avendo figli al momento del decesso del proprio

partner registrato, il ricorrente chiedeva di poter beneficiare di una rendita

per vedove senza figli ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LAVS.

Il TF ha

evidenziato che nel Messaggio del 29 novembre 2002 relativo al progetto di

legge sul partenariato registrato tra persone dello stesso sesso, il Consiglio

federale ha considerato che i partner legati da un partenariato registrato

dovevano essere trattati come i coniugi nell’ambito delle assicurazioni

sociali. Ritenuto tuttavia che questa assimilazione avrebbe creato delle difficoltà

poiché uomini e donne non godono ancora dei medesimi diritti in tutte le

assicurazioni sociali, ed in particolare che le vedove, in tale ambito, godono

di maggiori vantaggi rispetto ai vedovi, poiché hanno diritto alla rendita

anche se al momento del decesso del coniuge non hanno figli ma hanno almeno 45

anni compiuti e sono state sposate almeno 5 anni, ha deciso di assimilare il

partner registrato superstite al vedovo per non creare ulteriori disparità di

trattamento (consid. 5.2).

L’Alta

Corte ha poi rammentato che la rendita per superstiti ha quale scopo di

compensare od indennizzare la perdita di sostegno che rappresenta la morte del

coniuge, rispettivamente di un genitore. In presenza di figli minorenni la

perdita di sostegno è presunta e costituisce il fondamento del diritto alla

rendita per superstiti. Da questo punto di vista l’art. 23 LAVS rispetta il

principio dell’uguaglianza di trattamento tra uomini e donne e tra partner

registrati del medesimo sesso.

Per

contro, osserva il TF, il privilegio delle vedove che non hanno figli ma hanno

più di 45 anni ed almeno 5 anni di matrimonio consacra una disparità di

trattamento fondata sul sesso. Il Consiglio federale ne era pienamente

cosciente e ha tentato di porvi rimedio nell’ambito dell’11esima revisione

della LAVS, proponendo in sostanza un peggioramento per le vedove ed un

miglioramento per i vedovi. Tale misura è stata contestata in ambito politico

poiché riduceva la protezione delle vedove nell’AVS. Il parlamento non ha

seguito il Consiglio federale ed aveva previsto un altro regime, più favorevole

per le vedove. La riforma è tuttavia stata bocciata in votazione popolare il 16

maggio 2004.

Il TF ha

infine rilevato che sarebbe difficile rimproverare al legislatore di aver

voluto mantenere, ancora per un po` di tempo, questo privilegio in favore delle

vedove che permette di correggere gli svantaggi di cui soffrivano le donne sul

piano economico.

Sulla

base del testo chiaro della norma e della volontà univoca del legislatore

storico, l’Alta Corte ha concluso che la situazione non può essere corretta

tramite un’interpretazione conforme all’art. 8 Cost. fed.

In una

sentenza 9C_617/2011 del 4 maggio 2012, pubblicata in SVR 2012, AVS n. 14 pag.

53, il TF ha dovuto decidere il caso di un assicurato, nato nel 1953, senza

attività lavorativa, al quale è stata soppressa la sua rendita per vedovo con

il compimento del 18esimo anno d’età della figlia più piccola. L’insorgente ha fatto

valere una violazione dell’art. 14 CEDU in relazione con l’art. 8 CEDU e con l’art.

1.

del protocollo n. 1 della CEDU, non ancora ratificato dalla Svizzera,

sostenendo che non vi era alcun motivo per trattare in maniera privilegiata le

vedove rispetto ai vedovi. Il ricorrente affermava che un rientro nel mondo del

lavoro, alla sua età, sarebbe stato difficile e non poteva essergli imposto.

Il TF ha

innanzitutto evidenziato che in assenza di ratifica da parte della Svizzera,

l’art. 1 del protocollo n. 1 della CEDU, che prevede in sostanza il divieto di

discriminazione nell’ambito delle prestazioni sociali, non può trovare

applicazione.

L’Alta

Corte ha rammentato che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti

dell’uomo emerge che dall’art. 8 CEDU non sgorga l’obbligo per gli Stati membri

di riconoscere determinate prestazioni sociali. Questa norma non prevede un

diritto del vedovo ad una rendita per superstiti.

Il TF ha

poi esaminato se l’art. 24 LAVS contiene una discriminazione vietata dalla

Costituzione federale e meglio dall’art. 8. I giudici federali hanno rammentato

che storicamente le norme circa la rendita per superstiti poggiano sull’idea

che l’uomo provvede al sostentamento della sposa, per cui, di principio, solo

la donna, tranne in presenza di figli, ha diritto alla rendita per superstiti

(consid. 3.5 della citata sentenza) e che una norma neutrale non dovrebbe invece

fondarsi sul sesso della persona superstite, bensì sulla questione di sapere se

il coniuge superstite ha perso il coniuge che lo sosteneva. Il Consiglio

federale aveva proposto nell’ambito della 10a revisione dell’AVS un diritto

limitato alla rendita per vedova, ma le due camere federali hanno optato per la

norma in vigore attualmente. Che ciò fosse contrario all’art. 4 della vecchia

Costituzione federale (ora art. 8), ne erano tutti consapevoli. Il legislatore

ha pertanto deciso in conoscenza di causa di adottare una norma discriminatoria

nei confronti degli uomini. Il Consiglio federale aveva ribadito la presenza di

questa discriminazione nel Messaggio dell’11esima revisione dell’AVS, poi bocciata

in votazione popolare. In seguito all’esito negativo della votazione, nulla è

più cambiato ed il TF e le altre istanze cantonali non possono che prendere

atto di questa discriminazione in applicazione dell’art. 190 della Costituzione

federale (consid. 3.5 della citata sentenza).

Con la

già citata sentenza 9C_400/2013 del 23 settembre 2013, destinata a

pubblicazione, il TF ha dovuto decidere il caso di una vedova che ha smesso di

lavorare per occuparsi del marito gravemente malato e che si è vista rifiutare

la rendita per superstiti poiché, oltre a non avere figli, non aveva ancora

raggiunto i 45 anni di età. L’insorgente ha chiesto un’interpretazione

teleologica degli art. 23 e 24 LAVS affinché siano estesi alle vedove che, alla

morte del coniuge, hanno l’onere di mantenere una persona dipendente. La

ricorrente ha fatto valere una violazione degli art. 8 CEDU e 13 Cost. fed.,

nonché degli art. 14 CEDU e 8 e 9 Cost. fed., perché il trattamento differente

cui è sottoposta rispetto alle vedove che hanno diritto alla prestazione la ostacolerebbe

nel libero esercizio della sua vita privata e familiare, rispettivamente sarebbe

discriminatorio. L’interessata ha pure evidenziato una violazione dei Patti Onu

e della convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei

confronti delle donne.

Il TF ha ribadito

che ormai da diverso tempo è stato riconosciuto che le norme di cui agli art.

23.

e 24 LAVS sono contrarie alla parità di trattamento tra uomini e donne e

dovrebbero essere adattate ed armonizzate. La bocciatura dell’11esima revisione

dell’AVS da parte del popolo, che prevedeva tra gli obbiettivi anche quello di

eliminare questa discriminazione, non ha permesso di portare alle modifiche

ritenute ormai necessarie. Queste modifiche non possono neppure essere

introdotte nell’ambito dell’esame concreto del caso di specie, poiché l’art.

190.

della Costituzione federale obbliga il Tribunale federale ad applicare le

leggi federali, anche se sono anticostituzionali (consid. 4.1 della citata

sentenza).

L’Alta

Corte ha rammentato che l’art. 190 della Costituzione federale non impedisce di

interpretare il testo di legge in modo diverso dal senso letterale, se vi sono

delle ragioni per ritenere che non riproduce il vero senso voluto dal

legislatore (“ratio legis”) e se ciò appare maggiormente conforme alla

Costituzione (DTF 138 II 557). Ritenuto tuttavia che i testi degli art. 23 e 24

LAVS enumerano in maniera chiara ed esaustiva le situazione in cui i vedovi e

le vedove hanno diritto alle prestazioni ed alla luce della volontà espressa

dal popolo svizzero che ha bocciato l’11esima revisione della LAVS e le

modifiche ivi contenute, la situazione denunciata dalla ricorrente non può

essere corretta tramite la via dell’interpretazione.

Circa le

norme della CEDU, l’Alta Corte ha evidenziato che l’art. 8 CEDU non fonda un

diritto diretto a prestazioni dell’assicurazione sociale, in particolare non

impone agli Stati un obbligo di fornire determinate prestazioni finanziarie o

di garantire un determinato livello di vita. Il TF ha sottolineato come la

ricorrente, giustamente, non ha sostenuto che le autorità svizzere l’avrebbero

ostacolata nelle sue scelte e nello sviluppo della sua relazione familiare.

Essa ha potuto occuparsi di suo marito malato liberamente e senza alcun obbligo

fino alla sua morte. Inoltre non può neppure essere sostenuto che la sua

capacità di guadagno sia stata ridotta al minimo a causa del suo ritiro dalla

vita professionale. Se l’allontanamento dal mercato del lavoro può costituire

un ostacolo nella ricerca di una nuova attività, non si può considerare che

questo elemento renda la prospettiva illusoria, ritenuto inoltre che la

ricorrente è ancora giovane. Pur comprendendo che l’insorgente considera il

rifiuto come una forma di non riconoscimento da parte della società degli

sforzi sostenuti per aiutare il marito, il TF ha rammentato che non esiste un

principio generale secondo il quale lo Stato dovrebbe assumersi la presa a

carico collettiva dell’insieme degli eventi della vita, un regime sociale

d’assicurazione non essendo materialmente in grado di rispondere a tutti i

rischi ed ai bisogni sociali esistenti. Il contenuto e le condizioni

dell’intervento dello Stato sono definiti in prima linea dal legislatore in

funzione degli obbiettivi di politica sociale che si fissa. Non spetta al

Tribunale sostituirsi alle competenze che appartengono al legislatore federale.

Circa

l’art. 14 CEDU, l’Alta Corte ha rammentato che il disposto completa le altre

clausole normative della Convenzione e dei Protocolli, non ha un’esistenza

indipendente perché vale unicamente per il godimento dei diritti e delle libertà

che garantisce. Al contrario di una prestazione per un congedo parentale o di

una rendita d’assistenza versata ai genitori di un bambino andicappato, la rendita

di vedova o di vedovo non ha quale scopo quello di favorire la vita familiare e

non incide nell’organizzazione della famiglia poiché è destinata a compensare o

indennizzare la perdita di sostegno che rappresenta la morte del coniuge. L’attribuzione

di una rendita di vedova o di vedovo non rientra nel campo di applicazione

dell’art. 8 CEDU, per cui la situazione non si presta neppure ad un esame sotto

l’aspetto dell’art. 14 CEDU.

Il TF ha

poi rammentato che la Corte europea dei diritti dell’uomo considera che il

diritto ad una prestazione sociale è un diritto patrimoniale ai sensi dell’art.

1.

del protocollo n° 1 della CEDU del 20 marzo 1952. Questa norma non comporta

tuttavia un diritto ad acquisire dei beni. Non limita lo Stato contraente a

decidere se conviene o meno adottare un sistema di sicurezza sociale o di

scegliere il tipo o il livello delle prestazioni che devono essere accordate.

Tuttavia se uno Stato decide di creare un regime di prestazioni o di pensioni,

deve farlo compatibilmente con l’art. 14 CEDU. Ritenuto però che la Svizzera

non ha ratificato il Protocollo n° 1 della CEDU, essa non è vincolata alla

giurisprudenza della Corte relativa all’allocazione non discriminatoria delle

prestazioni nell’ambito della sicurezza sociale (consid. 5.3.3 della citata

sentenza).

2.4

Alla luce

della citata giurisprudenza federale (sentenza 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009,

pubblicata in SVR 2010, AVS n. 2 pag. 3; sentenza 9C_617/2011 del 4 maggio

2012, pubblicata in SVR 2012, AVS n. 14 pag. 53 e sentenza 9C_400/2013 del 23

settembre 2013, destinata a pubblicazione), nel caso di specie non vi è spazio

per assegnare al ricorrente una rendita per vedovo.

Non

avendo figli minorenni, in applicazione dell’art. 24 cpv. 2 LAVS (per il tenore

cfr. consid. 2.1), l’interessato non ha diritto ad alcuna prestazione per

superstiti.

Pur

essendo la norma contraria al precetto della parità di trattamento tra uomo e

donna di cui all’art. 8 della Costituzione federale, il Tribunale non può

scostarsi dal contenuto del disposto (art. 190 Cost. fed.) ed un’interpretazione

diversa da quella letterale in concreto non è possibile (sentenza 9C_400/2013

del 23 settembre 2013, destinata a pubblicazione, consid. 4.2).

Inoltre,

neppure l’art. 14 CEDU può essere d’aiuto al ricorrente, poiché questa norma non

ha un’esistenza indipendente e l’attribuzione di una rendita di vedova o di

vedovo non rientra nel campo di applicazione dell’art. 8 CEDU, per cui la

situazione non si presta neppure ad un esame sotto l’aspetto dell’art. 14 CEDU

(sentenza 9C_400/2013 del 23 settembre 2013, destinata a pubblicazione, consid.

5.3.1

e 5.3.2).

Infine,

va evidenziato che l’insorgente, a differenza delle fattispeci di cui alle

sentenze 9C_617/2011 del 4 maggio 2012, pubblicata in SVR 2012, AVS n. 14 pag.

53.

(uomo nato nel 1953, senza attività lucrativa [consid. 2.2 in fine]) e 9C_400/2013 del 23 settembre 2013, destinata a pubblicazione (donna di meno di 45

anni che ha smesso di lavorare per accudire il marito [consid. 5.2.3]), nel 2012 ha potuto percepire un reddito, seppur basso, da attività dipendente (cfr. estratto conto, doc.

53; complessivamente fr. 18'000 [10'000 + 8’000]).

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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