30.2013.45
Calcolo dei contributi come indipendente dovuti nel 2002. Conferma della giurisprudenza secondo cui i dati della tassazione 2003A, se contestati, vanno verificati. I contributi non sono prescritti
18 dicembre 2013Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2013.45
Data decisione, Autorità:
18.12.2013, TCA
Titolo:
Calcolo dei contributi come indipendente dovuti nel 2002. Conferma della giurisprudenza secondo cui i dati della tassazione 2003A, se contestati, vanno verificati. I contributi non sono prescritti
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 3 LAVS
art. 4 LAVS
art. 16 LAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
art. 24 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.45
cs
Lugano
18 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 ottobre
2013 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel __________, dal __________ è affiliata quale indipendente presso la
CO 1 (cfr. sentenza 30.2013.36+37 del 13 novembre 2013).
B. Con
decisione del 17 ottobre 2003 la CO 1 ha fissato i contributi dovuti dall’interessata
nel 2002 sulla base di un reddito determinante di fr. 21'800, “determinato
come per il periodo precedente, con riserva di rettifica, in base alla
tassazione fiscale (art. 24 OAVS)” (doc. A8).
C. Con
“decisione definitiva” del 15 novembre 2007 (doc. A7), confermata dalla
decisione su opposizione del 4 ottobre 2013 (doc. A1), la Cassa ha fissato i
contributi del 2002 sulla base di un reddito aziendale di fr. 71'130
(comprensivo dei contributi AVS/AI/IPG fatturati quale acconto). L’importo è
stato determinato da dati evinti dalla dichiarazione fiscale 2003A.
D. RI
1, insieme al marito __________, è insorta al TCA contro la predetta decisione
su opposizione (doc. I). L’interessata fa valere la prescrizione, visto il
lungo periodo trascorso dal 2002, rileva che inizialmente il reddito
determinante era stato fissato in fr. 21'800 ed evidenzia che
l’amministrazione, per l’anno 2001, pur basandosi sulla medesima tassazione
2003A, ha preso in considerazione un reddito aziendale di fr. 13'200.
La
ricorrente rammenta che contro le tassazioni dal 2001 al 2006 sono pendenti
ricorsi alla Camera di diritto Tributario del Tribunale d’Appello, mentre
contro la tassazione 2007 è pendente un reclamo all’Ufficio di tassazione di __________.
L’insorgente fa valere che nelle tassazioni non si è tenuto conto dei debiti
contratti dalla sua società e che dal reddito aziendale vanno dedotti anche il
salario conseguito dal marito e la differenza del reddito della sostanza. Essa
evidenzia pure che il reddito aziendale della tassazione 2001/2002, dopo il
reclamo, è stato ridotto da fr. 140'610 a fr. 98'610.
E. Con
risposta del 22 novembre 2013, l’amministrazione propone la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
F. Con
osservazioni del 6 dicembre 2013 la ricorrente ha ribadito la sua posizione
(doc. V).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2. Nel
caso di specie la Cassa ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente nel
2002.
A
questo proposito va evidenziato che, da un punto di vista temporale, sono di
principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03,
consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4
consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per
contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto
modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la
questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale,
di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del
22 luglio 2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In
concreto, mentre per gli aspetti formali trovano applicazione le norme della
LPGA in vigore dal 1° gennaio 2003 (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K
114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2), con le relative modifiche succedutesi negli
anni, per quanto concerne il calcolo dei contributi vanno applicate le
disposizioni della LAVS in vigore nel 2002.
In queste
condizioni, salvo indicazione contraria, ogni riferimento alle norme della LAVS
è da intendere a quelle in vigore nel 2002.
3. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
4. Per
l’art. 22 cpv. 1 OAVS i contributi sono fissati per ciascun anno di
contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno
di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre.
Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di
contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1°
gennaio di ogni anno (cpv. 2). Il reddito dell’anno di contribuzione è
stabilito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso o degli
esercizi commerciali chiusi in quell’anno (cpv. 3). Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (cpv. 4).
Se
l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, è
determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine
dell’esercizio commerciale (cpv. 5).
5. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei
casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d’imposta, i
capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli
assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,
se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
Per
l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di contribuzione corrente, le persone
tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze
periodiche.
A
norma dell’art. 24 cpv. 2 OAVS le casse di compensazione stabiliscono i
contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di
contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione
di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi
renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito
presumibile.
Giusta
l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che
il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di
compensazione adeguano i contributi d’acconto.
L’art.
24 cpv. 4 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi devono dare
alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei
contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per
l’art. 24 cpv. 5 OAVS se entro il termine fissato non vengono date le
indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono
pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi
d’acconto dovuti in una decisione.
6. Nel
caso di specie i contributi dovuti dalla ricorrente nel 2002 vanno calcolati sulla
base del reddito conseguito dall’insorgente nel 2002 (art. 22 cpv. 1 OAVS).
L’assicurata fa innanzitutto valere la prescrizione e sostiene che
l’amministrazione non avrebbe potuto modificare la decisione di fissazione dei
contributi del 17 ottobre 2003 che portava su un reddito di fr. 21'800 (doc.
A8).
Per
l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i
contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata
entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono
dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi
secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre
dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale
determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.
Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto
punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più
lungo, quest’ultimo è determinante.
Con
il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv.
1 LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso
1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la
tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di
ricupero d’imposta.
Il tenore di questa
seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla
Commissione di redazione dell'Assemblea
federale (RU 2009 5021):
" In
deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il
termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui passa in giudicato la
tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di
ricupero d’imposta."
Con
il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione, leggermente
modificata, dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i
contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro
un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti
non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24
capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8
capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno
dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è
passata in giudicato.
Una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta
per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG
Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2009, 2.a ed., ad art. 24, p. 347, N. 26,
rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein
für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge
gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt
wird […] ”).
Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono
essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber,
Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), pag. 409).
A
determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un
credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo
contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore
di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello
della decisione precedentemente notificata (cfr. anche Greber, Duc,
Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la
créance de cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la
prescription du droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu
importe que la décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le
juge ou par la caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le
délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la
péremption à concurrence au plus du montant réclamé”).
Nel
caso di specie l’amministrazione ha fissato i contributi del 2002 con decisione
formale del 17 ottobre 2003 sulla base del periodo precedente (doc. A8). In
seguito, dopo aver ricevuto dall’autorità fiscale i dati evinti dalla
tassazione 2003A, entro il termine di 5 anni di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS, e
meglio il 15 novembre 2007 (doc. A7) ha fissato definitivamente i contributi in
base ad un reddito di fr. 71'130. Con decisione su opposizione del 4 ottobre
2013 il calcolo è stato confermato (doc. A1).
Ribadito
che una decisione contributiva resa nei termini legali (in concreto quella del
15 novembre 2007) esclude una volta per tutte la perenzione di cui all’art. 16
cpv. 1 LAVS (per l’importo alla base del calcolo del contributo), la Cassa ha
agito tempestivamente.
Circa
il fatto che rispetto alla decisione del 17 ottobre 2003 (doc. A8), l’ammontare
soggetto a contribuzione con la decisione del 15 novembre 2007 è aumentato da
fr. 21'800 a fr. 71'130 (doc. A7), va evidenziato quanto segue.
Innanzitutto,
rilevato che l’aumento per il contributo del 2002 è avvenuto nel 2007, ossia
entro il termine di 5 anni di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS, esso è tempestivo.
In secondo luogo la Cassa aveva fissato i contributi del 2002 sulla base degli
atti a sua disposizione in quel momento, in base all’art. 24 OAVS, per poter
chiedere gli acconti. Dopo aver ricevuto i dati fiscali di cui alla tassazione
2003A ha fissato i contributi definitivamente. Ciò è proprio quanto prevede
l’art. 24 cpv. 2 OAVS, per il quale le casse di compensazione stabiliscono i
contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di
contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione
di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi
renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito
presumibile.
Nella
misura in cui, successivamente, è emerso che il reddito conseguito nel 2002 era
superiore a quello fissato il 17 ottobre 2003 l’amministrazione poteva, come ha
fatto, riconsiderare, rispettivamente eseguire la revisione della decisione
(cfr. art. 53 LPGA).
Ne segue che la Cassa ha
agito correttamente.
Va
ora esaminato se il reddito di fr. 71'130 preso in considera-zione dalla Cassa
è corretto.
7.
A questo proposito va rammentato che i redditi conseguiti negli anni 2001 e
2002 sono stati indicati dagli assicurati nella dichiarazione di tassazione
2003A.
Quest'ultima è
particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni fiscali.
In effetti, nel corso
dell'anno 2003 i contribuenti
domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario
effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però che non sarebbero
in realtà stati tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di
transizione (cosiddetto vuoto di tassazione) dal sistema di tassazione biennale
praenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Di
conseguenza, a meno di aver esposto dei redditi o delle spese straordinarie, i
contribuenti non hanno ricevuto una decisione formale (notifica di
tassazione) in cui sono stati stabiliti il reddito imponibile ed il
corrispettivo importo da versare a titolo di imposta. Infatti, l'autorità fiscale trasmetteva ai
contribuenti interessati solo una comunicazione standard, con cui
semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state registrate
Considerandi
delle entrate/uscite straordinarie da assoggettare alle imposte annue intere
2001.
e/o 2002, né spese straordinarie da riconoscere in aumento delle deduzioni
del periodo fiscale 2001/2002 che riguardavano ancora gli anni di computo
1999/2000. Pertanto, la procedura concernente la dichiarazione di imposta
transitoria 2003A veniva considerata conclusa dall'Ufficio di tassazione. Non essendo, tale avviso, intitolato come
decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in
caso di impugnativa.
Con sentenza di
principio 30.2009.2 del 21 settembre 2009 il TCA ha esaminato approfonditamente
gli effetti della tassazione 2003A in ambito di calcolo dei contributi AVS e,
dopo aver analizzato la legislazione applicabile, ha stabilito che i dati trasmessi
dalle autorità fiscali alle Casse di compensazione nell’ambito della citata
tassazione, di principio non sono vincolanti per la fissazione dei contributi
sociali (consid. 2.9 e 2.10).
Il TCA ha evidenziato,
sulla scorta di una sentenza della Camera di diritto Tributario del 3 novembre
2005.
(RtiD I-2006 N. 22t pag. 531), che le lettere che gli Uffici di tassazione
hanno inviato agli assicurati per comunicare che la procedura relativa alla
dichiarazione d'imposta
transitoria 2003A era considerata conclusa, costituiscono delle decisioni
formali. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 206 cpv. 1 LT, trascorsi i trenta giorni dalla notifica, esse
vanno giudicate come cresciute in giudicato.
È
vero, che con sentenza del 20 marzo 2003 (H 206/02 = SVR 2003 AHV Nr. 18), l'allora TFA ha ribadito che i valori fiscali
stabiliti da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato sono vincolanti per
le Casse di compensazione. L'Alta
Corte ha però anche precisato che per gli anni di contribuzione che sono caduti
nel cosiddetto vuoto di tassazione a seguito del cambiamento del sistema
fiscale d'imposizione dal
biennale praenumerando all'annuale
postnumerando – avvenuto per il Canton Zurigo nel 1999 – non ha fatto
seguito una decisione definitiva. Pertanto, l'assicurata non aveva alcuna possibilità di far verificare per via
giudiziaria l'accertamento
compiuto dall'autorità fiscale.
Per la fissazione dei contributi non è quindi possibile attribuire a questo
accertamento fiscale lo stesso valore vincolante per la Cassa di una tassazione
cresciuta in giudicato (cfr. consid. 3.2).
Nella sentenza H
185/05 dell'8 novembre 2006, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha giudicato una fattispecie in cui la
Cassa di compensazione ha fissato nel 2004 i contributi dovuti nel 1999 e nel
2000.
da un agricoltore indipendente, basandosi sulle cifre dei redditi
conseguiti quegli stessi anni che l'autorità fiscale le ha comunicato, malgrado
l'Ufficio di tassazione stesso l'avesse avvisata che questi redditi cadevano
nel vuoto di tassazione e che dunque non erano stati né verificati né imposti.
Il TFA ha concluso quanto segue:
"
(…)
que le Tribunal
administratif a relevé à juste titre que les revenus de 37'860 fr. pour 1999 et
33'147 fr. pour 2000 communiqués par l'Autorité de taxation fiscale du Jura
bernois (art. 218 al. 6 LIFD) n'avaient pas servi de base à des décisions de
taxation en raison de la brèche fiscale et n'avaient pas de force contraignante
au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS pour la fixation des cotisations sociales (cf. consid.
3.2
de l'arrêt B. du 20 mars 2003, H 206/02, publié in SVR 2003 AHV n° 18 p.
48);
que la juridiction
cantonale a constaté, de manière à lier la Cour de céans, que le recourant
avait lui-même indiqué les revenus en cause dans sa déclaration d'impôts
1999-2000 et qu'ils émanaient de surcroît de la comptabilité établie par sa
fiduciaire en fonction de critères fiscalement déterminants;
que dans ces conditions,
le Tribunal administratif a admis à juste titre qu'on ne pouvait reprocher à
l'intimée de s'être fondée sur les revenus communiqués par l'Autorité fiscale
cantonale, d'autant moins que ni le recourant ni sa fiduciaire n'avaient fait
valoir que le bouclement fiscal aurait été erroné;
(…)
qu'il s'ensuit que le
recours est infondé; (…)"
La sentenza H 177/06 del 28 settembre
2007.
del Tribunale federale concerne la fissazione dei contributi personali
dovuti da un promotore immobiliare esercitante attività indipendente per gli
anni 2001 e 2002. Nel settembre 2004 l'autorità fiscale ha comunicato alla Cassa
di compensazione i redditi che ha fissato per il 2001 ed il 2002, nonché il
capitale proprio investito nella società al 1° gennaio 2003. Due mesi dopo,
considerando altre cifre, che peggioravano la situazione dell'assicurato, la
Cassa ha emesso tre decisioni di fissazione dei contributi (dal 1° gennaio 2001
al 31 dicembre 2001, dal 1° gennaio 2002 al 31 maggio 2002 e dal 1° giugno 2002
al 31 dicembre 2002). L'assicurato si è quindi rivolto al TF, che si è così
pronunciato:
"
(…)
3.2
Jusqu'au 31 décembre
2000, les cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative
étaient fixées selon le système de calcul praenumerando. Pour des raisons
pratiques, l'AVS appliquait en effet le système bisannuel de l'impôt fédéral
direct, puisque les autorités fiscales étaient compétentes pour déterminer les
facteurs nécessaires au calcul des cotisations (art. 9 al. 3 LAVS). Presque
tous les cantons ayant prévu d'introduire dès le 1er janvier 2001 le système
d'imposition postnumerando pour l'impôt fédéral direct - à l'exception des
cantons du Tessin, du Valais et de Vaud -, le Conseil fédéral a décidé de
modifier le système applicable au calcul des cotisations AVS/AI/APG, afin que
le système fiscal et le système des assurances sociales continuent de concorder
dans le temps. Pour ce faire, il a adopté les dispositions de l'ordonnance du
1er mars 2000 modifiant le Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants
(RAVS). Le passage au système postnumerando pour le calcul des cotisations
personnelles des indépendants et des personnes sans activité lucrative a été
consacré à l'art. 22 al. 2 RAVS. Les cotisations sont désormais fixées chaque
année sur la base du revenu effectivement acquis pendant l'année de cotisation
et du capital propre engagé au 31 décembre. En d'autres termes, la période de
cotisation coïncide avec la période de calcul (VSI 2003 p. 66 consid. 4b p. 69
[H 420/01], 2000 p. 112).
Les nouvelles
dispositions du RAVS sont entrées en vigueur de manière uniforme dans toute la
Suisse le 1er janvier 2001. Afin de maintenir l'égalité de traitement entre les
assurés tant pour le paiement des cotisations que pour le calcul des
cotisations, le Conseil fédéral a en effet expressément exclu une
cantonalisation du système analogue à celle de l'impôt fédéral direct. Ce choix
- délibéré - avait cependant pour inconvénient que les personnes tenues de
cotiser dans l'un des cantons qui avait maintenu le système d'imposition
praenumerando bisannuelle devaient attendre plus longtemps la fixation
définitive du montant de leurs cotisations, puisque celle-ci demeurait
dépendante de l'entrée en force de la taxation fiscale (sur l'ensemble de la
question, VSI 2000 p. 107 s.; voir également Paul Cadotsch, Die AHV stellt für
die Bemessung der persönlichen Beiträge auf die Gegenwartsbemessung um, Revue
fiscale 2000, p. 365 s.; Michel Jaccard, L'AVS passe au calcul postnumerando le
1er janvier 2001, Sécurité sociale [CHSS] 2000, p. 134 s.).
3.3
Les cantons du
Tessin, du Valais et de Vaud sont passés au système d'imposition postnumerando
le 1er janvier 2003. Le passage du système d'imposition praenumerando
bisannuelle au système postnumerando a ouvert une brèche de calcul, durant
laquelle les revenus ordinaires des deux années précédant le changement de
système d'imposition n'ont pas fait directement l'objet d'une taxation. Dans la
mesure où les caisses de compensation auraient pu ne plus disposer des données
fiscales relevant de la brèche de calcul pour déterminer les cotisations
AVS/AI/APG des indépendants et des personnes sans activité lucrative, la loi a
contraint les autorités fiscales à établir et à communiquer aux caisses de
compensation les données nécessaires à la détermination des cotisations
AVS/AI/APG durant la brèche de calcul fiscale (art. 218 al. 6 LIFD [RS 642.11] et
69.
al. 6 LHID [RS 642.14] en corrélation avec l'art. 9 al. 3 LAVS; voir
également l'avis du Conseil fédéral relatif à l'initiative parlementaire
Hegetschweiler «Prise en compte des dépenses extraordinaires lors d'une
modification apportée à l'imposition dans le temps», FF 1998 V 4348 s.; arrêt
M. du 14 juillet 2006 [H 138/05]).
3.4
En raison de la
brèche fiscale, les revenus (art. 218 al. 6 LIFD) et le capital propre engagé
dans l'entreprise (art. 69 al. 6 LHID) communiqués par les autorités fiscales
n'ont pas été tirés de décisions de taxation fiscale passées en force; partant,
les données transmises dans ce cadre par les autorités fiscales cantonales
n'ont pas de force contraignante au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS pour la
fixation des cotisations sociales (arrêt H 185/05 du 8 novembre 2006; arrêt H
206/02 du 20 mars 2003, consid. 3.2 paru in SVR 2003 AHV n° 18 p. 48).
(…)" (evidenziature del redattore)
Dalla giurisprudenza federale esposta va
concluso che – pur avendo la comunicazione dell’autorità fiscale relativa agli
anni 2001 e 2002 formale valore di decisione – gli importi dei redditi ed il
capitale proprio investito nell'azienda realizzati durante il vuoto di
tassazione (per il Ticino: 2003A), e che le autorità fiscali hanno comunicato
alle Casse di compensazione, non sono definitivi e non crescono in
giudicato.
Sulla scorta delle
summenzionate motivazioni, questa particolare informazione fornita dall'Ufficio di tassazione non è pertanto
vincolante né per l'amministrazione
né per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), quo ai valori espressi dal
contribuente (per reddito e sostanza) che l’amministrazione fiscale non ha
ritenuto straordinari (cfr. sentenza 30.2009.2 del 21 settembre 2009). Il TCA e la Cassa di compensazione sono quindi legittimati a scostarsi dagli elementi esposti dall’Ufficio
di tassazione qualora essi appaiano inesatti (cfr. sentenza 30.2009.2 del 21
settembre 2009).
8.
In concreto l’insorgente, come nella procedura di cui all’inc.
30.2013
+37, sfociata nella sentenza del 13 novembre 2013, contesta
l’ammontare del reddito soggetto a contribuzione, facendo valere che il fisco
non avrebbe tenuto conto di debiti da lei dichiarati e rileva che tutte le
tassazioni dal 2001 al 2007 sono state contestate e non sono ancora definitive.
Alla luce di quanto sopra esposto, e meglio, rilevato che i dati
della tassazione 2003A comunicati dall’autorità fiscale e relativi agli anni
2001.
e 2002 non sono di principio vincolanti per la fissazione dei contributi
sociali, in particolare laddove vengono contestati, l’amministrazione non
poteva accontentarsi della comunicazione dell’autorità di tassazione di ____________________
(doc. 1E), ma avrebbe dovuto verificare l’ammontare esatto del reddito da
assoggettare ai contributi, richiamando la dichiarazione fiscale ed esaminando nel
dettaglio le deduzioni fatte valere in quell’ambito. Ciò vale a maggior ragione
nel caso di specie ritenuto che l’insorgente ha contestato tutte le tassazioni
dalla 1997/1998 (cfr. inc. 30.2013.36+37) alla 2007, che il reddito aziendale
della tassazione fiscale 2001/2002, in seguito al reclamo dell’interessata, è
passato da fr. 120'000 (doc. A4) a fr. 78'000 (doc. A3), che l’insorgente fa
valere debiti che l’autorità di tassazione non avrebbe preso in considerazione
ed infine che, a differenza di quanto accertato per i contributi 1998/1999 e
2000.
(inc. 30.2013.36+37), nel caso di specie non è chiaro se nel reddito
aziendale sia compreso il salario conseguito dal marito.
In
queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e
l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti conformemente
a quanto sopra descritto.
9.
L’interessata
chiede il versamento di congrue ripetibili.
La
procedura ricorsuale é retta dal diritto cantonale. Tuttavia essa deve
soddisfare determinati requisiti (cfr. art. 61 LPGA).
In
particolare per l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha
diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale
delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore
litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del
procedimento.
L’art.
30.
cpv. 1 della Lptca prevede che il ricorrente che vince la causa ha diritto
al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale. Per l’art.
30.
cpv. 2 Lptca l’importo delle ripetibili è determinato in relazione
all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener
conto del valore litigioso.
A norma dell’art. 30 cpv. 3 Lptca gli assicuratori sociali e le
autorità vincenti in causa non hanno diritto alle ripetibili, salvo se il
comportamento processuale della controparte si dimostri temerario o se
quest’ultima abbia agito con leggerezza.
Se
e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta
secondo il diritto federale (DTF 114 V 86).
Per
quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di
regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 30 Lptca;
vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122,
DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,
"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,
Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).
L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte
vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili
per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in
gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività
professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 II 297
consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7,
DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).
Questo concetto è stato ribadito con sentenza 9C_864/2007 del 30
aprile 2008 laddove il TF ha affermato tra l’altro che la prassi riconosce
eccezionalmente all’avvocato agente in causa propria il diritto a ripetibili in
presenza di un dispendio particolare (cfr. consid. 5.2: “(… omissis…). In
effetti, in assenza di un interesse proprio del patrocinatore all'esito del
processo nel senso suesposto e in mancanza di un chiaro tentativo di elusione
della prassi che solo eccezionalmente - in presenza di un dispendio particolare
- riconosce all'avvocato agente in causa propria il diritto a ripetibili (v.
DTF 129 II 297 consid. 5 pag. 304), non si giustifica di trattare
differentemente l'avvocato patrocinato da un collega suo parente da chi invece,
nella stessa situazione, si fa rappresentare da un collega con il quale non
intrattiene legami di (stretta) parentela. (… omissis…)”.
Nel
caso di specie le condizioni per riconoscere eccezionalmen-te le ripetibili ad
una persona agente nella propria causa non sono dati, giacché la causa non
risulta complessa, l’insorgente non ha comprovato di essere stata notevolmente
impedita nella propria attività professionale o di aver subito una perdita di
guadagno e, pur dovendo reperire alcuni documenti un pò datati, ciò, a non
averne dubbio, non le ha causato un dispendio particolare. Del resto le
motivazioni del ricorso sono in parte analoghe a quelle fatte valere nelle
precedenti procedure (cfr. inc. 30.2013.36+37).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per
ulteriori accertamenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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