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Decisione

30.2013.45

Calcolo dei contributi come indipendente dovuti nel 2002. Conferma della giurisprudenza secondo cui i dati della tassazione 2003A, se contestati, vanno verificati. I contributi non sono prescritti

18 dicembre 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è

stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per

conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

4. Per

l’art. 22 cpv. 1 OAVS i contributi sono fissati per ciascun anno di

contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno

di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre.

Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di

contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1°

gennaio di ogni anno (cpv. 2). Il reddito dell’anno di contribuzione è

stabilito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso o degli

esercizi commerciali chiusi in quell’anno (cpv. 3). Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (cpv. 4).

Se

l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, è

determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine

dell’esercizio commerciale (cpv. 5).

5. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei

casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d’imposta, i

capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli

assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,

se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

Per

l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno di contribuzione corrente, le persone

tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze

periodiche.

A

norma dell’art. 24 cpv. 2 OAVS le casse di compensazione stabiliscono i

contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di

contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione

di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi

renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito

presumibile.

Giusta

l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che

il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di

compensazione adeguano i contributi d’acconto.

L’art.

24 cpv. 4 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi devono dare

alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei

contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le

divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Per

l’art. 24 cpv. 5 OAVS se entro il termine fissato non vengono date le

indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono

pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi

d’acconto dovuti in una decisione.

6. Nel

caso di specie i contributi dovuti dalla ricorrente nel 2002 vanno calcolati sulla

base del reddito conseguito dall’insorgente nel 2002 (art. 22 cpv. 1 OAVS).

L’assicurata fa innanzitutto valere la prescrizione e sostiene che

l’amministrazione non avrebbe potuto modificare la decisione di fissazione dei

contributi del 17 ottobre 2003 che portava su un reddito di fr. 21'800 (doc.

A8).

Per

l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, i

contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata

entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono

dovuti, non possono essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi

secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre

dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale

determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di ricupero d’imposta.

Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto

punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più

lungo, quest’ultimo è determinante.

Con

il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv.

1 LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso

1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la

tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di

ricupero d’imposta.

Il tenore di questa

seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla

Commissione di redazione dell'Assemblea

federale (RU 2009 5021):

" In

deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il

termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui passa in giudicato la

tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di

ricupero d’imposta."

Con

il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione, leggermente

modificata, dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i

contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro

un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti

non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24

capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8

capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno

dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è

passata in giudicato.

Una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta

per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG

Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2009, 2.a ed., ad art. 24, p. 347, N. 26,

rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein

für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge

gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt

wird […] ”).

Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono

essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber,

Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), pag. 409).

A

determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un

credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo

contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore

di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello

della decisione precedentemente notificata (cfr. anche Greber, Duc,

Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la

créance de cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la

prescription du droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu

importe que la décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le

juge ou par la caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le

délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la

péremption à concurrence au plus du montant réclamé”).

Nel

caso di specie l’amministrazione ha fissato i contributi del 2002 con decisione

formale del 17 ottobre 2003 sulla base del periodo precedente (doc. A8). In

seguito, dopo aver ricevuto dall’autorità fiscale i dati evinti dalla

tassazione 2003A, entro il termine di 5 anni di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS, e

meglio il 15 novembre 2007 (doc. A7) ha fissato definitivamente i contributi in

base ad un reddito di fr. 71'130. Con decisione su opposizione del 4 ottobre

2013 il calcolo è stato confermato (doc. A1).

Ribadito

che una decisione contributiva resa nei termini legali (in concreto quella del

15 novembre 2007) esclude una volta per tutte la perenzione di cui all’art. 16

cpv. 1 LAVS (per l’importo alla base del calcolo del contributo), la Cassa ha

agito tempestivamente.

Circa

il fatto che rispetto alla decisione del 17 ottobre 2003 (doc. A8), l’ammontare

soggetto a contribuzione con la decisione del 15 novembre 2007 è aumentato da

fr. 21'800 a fr. 71'130 (doc. A7), va evidenziato quanto segue.

Innanzitutto,

rilevato che l’aumento per il contributo del 2002 è avvenuto nel 2007, ossia

entro il termine di 5 anni di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS, esso è tempestivo.

In secondo luogo la Cassa aveva fissato i contributi del 2002 sulla base degli

atti a sua disposizione in quel momento, in base all’art. 24 OAVS, per poter

chiedere gli acconti. Dopo aver ricevuto i dati fiscali di cui alla tassazione

2003A ha fissato i contributi definitivamente. Ciò è proprio quanto prevede

l’art. 24 cpv. 2 OAVS, per il quale le casse di compensazione stabiliscono i

contributi d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di

contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione

di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi

renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito

presumibile.

Nella

misura in cui, successivamente, è emerso che il reddito conseguito nel 2002 era

superiore a quello fissato il 17 ottobre 2003 l’amministrazione poteva, come ha

fatto, riconsiderare, rispettivamente eseguire la revisione della decisione

(cfr. art. 53 LPGA).

Ne segue che la Cassa ha

agito correttamente.

Va

ora esaminato se il reddito di fr. 71'130 preso in considera-zione dalla Cassa

è corretto.

7.

A questo proposito va rammentato che i redditi conseguiti negli anni 2001 e

2002 sono stati indicati dagli assicurati nella dichiarazione di tassazione

2003A.

Quest'ultima è

particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni fiscali.

In effetti, nel corso

dell'anno 2003 i contribuenti

domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario

effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però che non sarebbero

in realtà stati tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di

transizione (cosiddetto vuoto di tassazione) dal sistema di tassazione biennale

praenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Di

conseguenza, a meno di aver esposto dei redditi o delle spese straordinarie, i

contribuenti non hanno ricevuto una decisione formale (notifica di

tassazione) in cui sono stati stabiliti il reddito imponibile ed il

corrispettivo importo da versare a titolo di imposta. Infatti, l'autorità fiscale trasmetteva ai

contribuenti interessati solo una comunicazione standard, con cui

semplicemente avvisava, qualora fosse il caso, che non erano state registrate

Considerandi

delle entrate/uscite straordinarie da assoggettare alle imposte annue intere

2001.

e/o 2002, né spese straordinarie da riconoscere in aumento delle deduzioni

del periodo fiscale 2001/2002 che riguardavano ancora gli anni di computo

1999/2000. Pertanto, la procedura concernente la dichiarazione di imposta

transitoria 2003A veniva considerata conclusa dall'Ufficio di tassazione. Non essendo, tale avviso, intitolato come

decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in

caso di impugnativa.

Con sentenza di

principio 30.2009.2 del 21 settembre 2009 il TCA ha esaminato approfonditamente

gli effetti della tassazione 2003A in ambito di calcolo dei contributi AVS e,

dopo aver analizzato la legislazione applicabile, ha stabilito che i dati trasmessi

dalle autorità fiscali alle Casse di compensazione nell’ambito della citata

tassazione, di principio non sono vincolanti per la fissazione dei contributi

sociali (consid. 2.9 e 2.10).

Il TCA ha evidenziato,

sulla scorta di una sentenza della Camera di diritto Tributario del 3 novembre

2005.

(RtiD I-2006 N. 22t pag. 531), che le lettere che gli Uffici di tassazione

hanno inviato agli assicurati per comunicare che la procedura relativa alla

dichiarazione d'imposta

transitoria 2003A era considerata conclusa, costituiscono delle decisioni

formali. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 206 cpv. 1 LT, trascorsi i trenta giorni dalla notifica, esse

vanno giudicate come cresciute in giudicato.

È

vero, che con sentenza del 20 marzo 2003 (H 206/02 = SVR 2003 AHV Nr. 18), l'allora TFA ha ribadito che i valori fiscali

stabiliti da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato sono vincolanti per

le Casse di compensazione. L'Alta

Corte ha però anche precisato che per gli anni di contribuzione che sono caduti

nel cosiddetto vuoto di tassazione a seguito del cambiamento del sistema

fiscale d'imposizione dal

biennale praenumerando all'annuale

postnumerando – avvenuto per il Canton Zurigo nel 1999 – non ha fatto

seguito una decisione definitiva. Pertanto, l'assicurata non aveva alcuna possibilità di far verificare per via

giudiziaria l'accertamento

compiuto dall'autorità fiscale.

Per la fissazione dei contributi non è quindi possibile attribuire a questo

accertamento fiscale lo stesso valore vincolante per la Cassa di una tassazione

cresciuta in giudicato (cfr. consid. 3.2).

Nella sentenza H

185/05 dell'8 novembre 2006, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha giudicato una fattispecie in cui la

Cassa di compensazione ha fissato nel 2004 i contributi dovuti nel 1999 e nel

2000.

da un agricoltore indipendente, basandosi sulle cifre dei redditi

conseguiti quegli stessi anni che l'autorità fiscale le ha comunicato, malgrado

l'Ufficio di tassazione stesso l'avesse avvisata che questi redditi cadevano

nel vuoto di tassazione e che dunque non erano stati né verificati né imposti.

Il TFA ha concluso quanto segue:

"

(…)

que le Tribunal

administratif a relevé à juste titre que les revenus de 37'860 fr. pour 1999 et

33'147 fr. pour 2000 communiqués par l'Autorité de taxation fiscale du Jura

bernois (art. 218 al. 6 LIFD) n'avaient pas servi de base à des décisions de

taxation en raison de la brèche fiscale et n'avaient pas de force contraignante

au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS pour la fixation des cotisations sociales (cf. consid.

3.2

de l'arrêt B. du 20 mars 2003, H 206/02, publié in SVR 2003 AHV n° 18 p.

48);

que la juridiction

cantonale a constaté, de manière à lier la Cour de céans, que le recourant

avait lui-même indiqué les revenus en cause dans sa déclaration d'impôts

1999-2000 et qu'ils émanaient de surcroît de la comptabilité établie par sa

fiduciaire en fonction de critères fiscalement déterminants;

que dans ces conditions,

le Tribunal administratif a admis à juste titre qu'on ne pouvait reprocher à

l'intimée de s'être fondée sur les revenus communiqués par l'Autorité fiscale

cantonale, d'autant moins que ni le recourant ni sa fiduciaire n'avaient fait

valoir que le bouclement fiscal aurait été erroné;

(…)

qu'il s'ensuit que le

recours est infondé; (…)"

La sentenza H 177/06 del 28 settembre

2007.

del Tribunale federale concerne la fissazione dei contributi personali

dovuti da un promotore immobiliare esercitante attività indipendente per gli

anni 2001 e 2002. Nel settembre 2004 l'autorità fiscale ha comunicato alla Cassa

di compensazione i redditi che ha fissato per il 2001 ed il 2002, nonché il

capitale proprio investito nella società al 1° gennaio 2003. Due mesi dopo,

considerando altre cifre, che peggioravano la situazione dell'assicurato, la

Cassa ha emesso tre decisioni di fissazione dei contributi (dal 1° gennaio 2001

al 31 dicembre 2001, dal 1° gennaio 2002 al 31 maggio 2002 e dal 1° giugno 2002

al 31 dicembre 2002). L'assicurato si è quindi rivolto al TF, che si è così

pronunciato:

"

(…)

3.2

Jusqu'au 31 décembre

2000, les cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative

étaient fixées selon le système de calcul praenumerando. Pour des raisons

pratiques, l'AVS appliquait en effet le système bisannuel de l'impôt fédéral

direct, puisque les autorités fiscales étaient compétentes pour déterminer les

facteurs nécessaires au calcul des cotisations (art. 9 al. 3 LAVS). Presque

tous les cantons ayant prévu d'introduire dès le 1er janvier 2001 le système

d'imposition postnumerando pour l'impôt fédéral direct - à l'exception des

cantons du Tessin, du Valais et de Vaud -, le Conseil fédéral a décidé de

modifier le système applicable au calcul des cotisations AVS/AI/APG, afin que

le système fiscal et le système des assurances sociales continuent de concorder

dans le temps. Pour ce faire, il a adopté les dispositions de l'ordonnance du

1er mars 2000 modifiant le Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants

(RAVS). Le passage au système postnumerando pour le calcul des cotisations

personnelles des indépendants et des personnes sans activité lucrative a été

consacré à l'art. 22 al. 2 RAVS. Les cotisations sont désormais fixées chaque

année sur la base du revenu effectivement acquis pendant l'année de cotisation

et du capital propre engagé au 31 décembre. En d'autres termes, la période de

cotisation coïncide avec la période de calcul (VSI 2003 p. 66 consid. 4b p. 69

[H 420/01], 2000 p. 112).

Les nouvelles

dispositions du RAVS sont entrées en vigueur de manière uniforme dans toute la

Suisse le 1er janvier 2001. Afin de maintenir l'égalité de traitement entre les

assurés tant pour le paiement des cotisations que pour le calcul des

cotisations, le Conseil fédéral a en effet expressément exclu une

cantonalisation du système analogue à celle de l'impôt fédéral direct. Ce choix

- délibéré - avait cependant pour inconvénient que les personnes tenues de

cotiser dans l'un des cantons qui avait maintenu le système d'imposition

praenumerando bisannuelle devaient attendre plus longtemps la fixation

définitive du montant de leurs cotisations, puisque celle-ci demeurait

dépendante de l'entrée en force de la taxation fiscale (sur l'ensemble de la

question, VSI 2000 p. 107 s.; voir également Paul Cadotsch, Die AHV stellt für

die Bemessung der persönlichen Beiträge auf die Gegenwartsbemessung um, Revue

fiscale 2000, p. 365 s.; Michel Jaccard, L'AVS passe au calcul postnumerando le

1er janvier 2001, Sécurité sociale [CHSS] 2000, p. 134 s.).

3.3

Les cantons du

Tessin, du Valais et de Vaud sont passés au système d'imposition postnumerando

le 1er janvier 2003. Le passage du système d'imposition praenumerando

bisannuelle au système postnumerando a ouvert une brèche de calcul, durant

laquelle les revenus ordinaires des deux années précédant le changement de

système d'imposition n'ont pas fait directement l'objet d'une taxation. Dans la

mesure où les caisses de compensation auraient pu ne plus disposer des données

fiscales relevant de la brèche de calcul pour déterminer les cotisations

AVS/AI/APG des indépendants et des personnes sans activité lucrative, la loi a

contraint les autorités fiscales à établir et à communiquer aux caisses de

compensation les données nécessaires à la détermination des cotisations

AVS/AI/APG durant la brèche de calcul fiscale (art. 218 al. 6 LIFD [RS 642.11] et

69.

al. 6 LHID [RS 642.14] en corrélation avec l'art. 9 al. 3 LAVS; voir

également l'avis du Conseil fédéral relatif à l'initiative parlementaire

Hegetschweiler «Prise en compte des dépenses extraordinaires lors d'une

modification apportée à l'imposition dans le temps», FF 1998 V 4348 s.; arrêt

M. du 14 juillet 2006 [H 138/05]).

3.4

En raison de la

brèche fiscale, les revenus (art. 218 al. 6 LIFD) et le capital propre engagé

dans l'entreprise (art. 69 al. 6 LHID) communiqués par les autorités fiscales

n'ont pas été tirés de décisions de taxation fiscale passées en force; partant,

les données transmises dans ce cadre par les autorités fiscales cantonales

n'ont pas de force contraignante au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS pour la

fixation des cotisations sociales (arrêt H 185/05 du 8 novembre 2006; arrêt H

206/02 du 20 mars 2003, consid. 3.2 paru in SVR 2003 AHV n° 18 p. 48).

(…)" (evidenziature del redattore)

Dalla giurisprudenza federale esposta va

concluso che – pur avendo la comunicazione dell’autorità fiscale relativa agli

anni 2001 e 2002 formale valore di decisione – gli importi dei redditi ed il

capitale proprio investito nell'azienda realizzati durante il vuoto di

tassazione (per il Ticino: 2003A), e che le autorità fiscali hanno comunicato

alle Casse di compensazione, non sono definitivi e non crescono in

giudicato.

Sulla scorta delle

summenzionate motivazioni, questa particolare informazione fornita dall'Ufficio di tassazione non è pertanto

vincolante né per l'amministrazione

né per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), quo ai valori espressi dal

contribuente (per reddito e sostanza) che l’amministrazione fiscale non ha

ritenuto straordinari (cfr. sentenza 30.2009.2 del 21 settembre 2009). Il TCA e la Cassa di compensazione sono quindi legittimati a scostarsi dagli elementi esposti dall’Ufficio

di tassazione qualora essi appaiano inesatti (cfr. sentenza 30.2009.2 del 21

settembre 2009).

8.

In concreto l’insorgente, come nella procedura di cui all’inc.

30.2013

+37, sfociata nella sentenza del 13 novembre 2013, contesta

l’ammontare del reddito soggetto a contribuzione, facendo valere che il fisco

non avrebbe tenuto conto di debiti da lei dichiarati e rileva che tutte le

tassazioni dal 2001 al 2007 sono state contestate e non sono ancora definitive.

Alla luce di quanto sopra esposto, e meglio, rilevato che i dati

della tassazione 2003A comunicati dall’autorità fiscale e relativi agli anni

2001.

e 2002 non sono di principio vincolanti per la fissazione dei contributi

sociali, in particolare laddove vengono contestati, l’amministrazione non

poteva accontentarsi della comunicazione dell’autorità di tassazione di ____________________

(doc. 1E), ma avrebbe dovuto verificare l’ammontare esatto del reddito da

assoggettare ai contributi, richiamando la dichiarazione fiscale ed esaminando nel

dettaglio le deduzioni fatte valere in quell’ambito. Ciò vale a maggior ragione

nel caso di specie ritenuto che l’insorgente ha contestato tutte le tassazioni

dalla 1997/1998 (cfr. inc. 30.2013.36+37) alla 2007, che il reddito aziendale

della tassazione fiscale 2001/2002, in seguito al reclamo dell’interessata, è

passato da fr. 120'000 (doc. A4) a fr. 78'000 (doc. A3), che l’insorgente fa

valere debiti che l’autorità di tassazione non avrebbe preso in considerazione

ed infine che, a differenza di quanto accertato per i contributi 1998/1999 e

2000.

(inc. 30.2013.36+37), nel caso di specie non è chiaro se nel reddito

aziendale sia compreso il salario conseguito dal marito.

In

queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e

l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti conformemente

a quanto sopra descritto.

9.

L’interessata

chiede il versamento di congrue ripetibili.

La

procedura ricorsuale é retta dal diritto cantonale. Tuttavia essa deve

soddisfare determinati requisiti (cfr. art. 61 LPGA).

In

particolare per l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha

diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale

delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore

litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del

procedimento.

L’art.

30.

cpv. 1 della Lptca prevede che il ricorrente che vince la causa ha diritto

al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale. Per l’art.

30.

cpv. 2 Lptca l’importo delle ripetibili è determinato in relazione

all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener

conto del valore litigioso.

A norma dell’art. 30 cpv. 3 Lptca gli assicuratori sociali e le

autorità vincenti in causa non hanno diritto alle ripetibili, salvo se il

comportamento processuale della controparte si dimostri temerario o se

quest’ultima abbia agito con leggerezza.

Se

e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta

secondo il diritto federale (DTF 114 V 86).

Per

quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 30 Lptca;

vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122,

DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef,

"Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten,

Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

L'Alta Corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte

vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili

per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in

gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività

professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 II 297

consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7,

DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

Questo concetto è stato ribadito con sentenza 9C_864/2007 del 30

aprile 2008 laddove il TF ha affermato tra l’altro che la prassi riconosce

eccezionalmente all’avvocato agente in causa propria il diritto a ripetibili in

presenza di un dispendio particolare (cfr. consid. 5.2: “(… omissis…). In

effetti, in assenza di un interesse proprio del patrocinatore all'esito del

processo nel senso suesposto e in mancanza di un chiaro tentativo di elusione

della prassi che solo eccezionalmente - in presenza di un dispendio particolare

- riconosce all'avvocato agente in causa propria il diritto a ripetibili (v.

DTF 129 II 297 consid. 5 pag. 304), non si giustifica di trattare

differentemente l'avvocato patrocinato da un collega suo parente da chi invece,

nella stessa situazione, si fa rappresentare da un collega con il quale non

intrattiene legami di (stretta) parentela. (… omissis…)”.

Nel

caso di specie le condizioni per riconoscere eccezionalmen-te le ripetibili ad

una persona agente nella propria causa non sono dati, giacché la causa non

risulta complessa, l’insorgente non ha comprovato di essere stata notevolmente

impedita nella propria attività professionale o di aver subito una perdita di

guadagno e, pur dovendo reperire alcuni documenti un pò datati, ciò, a non

averne dubbio, non le ha causato un dispendio particolare. Del resto le

motivazioni del ricorso sono in parte analoghe a quelle fatte valere nelle

precedenti procedure (cfr. inc. 30.2013.36+37).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

ulteriori accertamenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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