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30.2013.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi non versati con una rendita dell'AVS o dell'AI o prestazioni

concesse in conformità alla Legge federale sugli assegni di famiglia

nell'agricoltura. La questione dell'impegno troppo gravoso (N. 3072 DIN) deve

tuttavia essere comunque esaminata, quando il contributo minimo dovuto può

essere compensato con delle prestazioni (DTF 108 V pag. 49 = RCC 1983 pag. 197;

N. 3073 DIN).

La citata norma legale prevede inoltre che le

Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste di condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio

(per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), la quale si accolla, se sono dati

gli estremi, il pagamento del contributo minimo.

Per determinare la situazione di bisogno di un

assicurato secondo il diritto esecutivo nell'ambito di una richiesta di

condono, secondo il TCA ci si può riferire alla giurisprudenza ed alle

direttive sulla riduzione dei contributi, essendo un passaggio obbligato prima

di giungere alla richiesta di condono del contributo minimo.

Il condono del contributo minimo AVS può essere

concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto,

l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio

economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il

richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece

che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di

disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1952 pag. 319). In particolare, la

giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare

situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è

inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo

(RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto

esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il

pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag.

46; RCC 1981 pag. 323; N. 3072 DIN).

Occorre però in ogni caso tener presente la

situazione economica complessiva del debitore e non solo il suo reddito da

attività lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501; N. 3023

DIN). Si devono inoltre considerare le condizioni di reddito e di sostanza del

coniuge e dei figli che vivono nell'economia domestica comune (DTF 120 V

275 consid. 5a/cc; RCC 1981 pag. 516, RCC 1951 pag. 457; N.

3024 DIN).

Per stabilire se esiste una situazione d'inesigibilità, occorre fondarsi sulla

situazione economica del debitore che esiste al momento in cui egli dovrebbe

pagare i contributi (STFA H 164/99; DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 113 V 254 consid. 4b, DTF 104 V 61; DTF 98 V 251; N. 3040

DIN). Questo momento è quello in cui la decisione sulla

domanda di riduzione è cresciuta in giudicato e, di conseguenza, eventualmente

quello in cui l'autorità

cantonale di ricorso o il Tribunale federale statuisce sulla questione della

riduzione. In questo caso, sebbene il Tribunale federale sia vincolato dalle constatazioni

dell'autorità di prima istanza,

eccezionalmente può tenere conto dei fatti nuovi, posteriori alla decisione

della Cassa o della sentenza cantonale (DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 104 V 61; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la LAVS, n. 14 ad art. 11).

Per determinare se il pagamento del contributo

minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, la giurisprudenza ha definito dei criteri (DTF 120 V 274

consid. 5 = Pratique VSI 1995 pag. 162). In particolare, i debiti fiscali non

fanno parte degli obblighi della vita quotidiana da includere nel minimo vitale

(DTF 120 V 274 consid. 5a/aa; RCC 1984 pag. 177; N. 3033 DIN).

Il debito contributivo di cui si chiede la riduzione

non può essere preso in considerazione per la determinazione del minimo vitale

dell'assicurato (RCC 1989 pag.

125 consid. 4; N. 3033 DIN).

Nemmeno gli interessi passivi sono deducibili, a

meno che si tratti di interessi ipotecari in relazione con l'abitazione del debitore o di altri suoi

bisogni vitali (DTF 120 V 271 consid. 5a/bb; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 355

n. 8 ad art. 11).

Inoltre, un condono fiscale non implica

necessariamente una riduzione dei contributi AVS/AI/IPG. Tale condono può tutt'al più rappresentare un indizio (RCC

1954 pag. 230; N. 3045 DIN), ma in ogni caso spetta all'amministrazione dell'AVS di valutare se e in quale misura il

pagamento dei contributi debba essere considerato un onere troppo elevato (DTF

120 V 271 consid. 6).

Infine, i contributi personali di un assicurato

che possiede sostanza (immobili, titoli) non possono essere di principio

ridotti per mancanza di inesigibilità, a meno che si tratti di un onere troppo

pesante, anche se egli non ne può disporre (N. 3029 DIN). In questa situazione

si giustifica al massimo la concessione di una dilazione di pagamento (RCC 1978

pag. 523, RCC 1951 pag. 239; STFA 13 dicembre 1990 in re G.P.C.). Tuttavia, se l'assicurato dispone di una certa sostanza, ma è gravato da debiti

per un importo superiore, in questo caso può essergli riconosciuto il diritto

di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione di

pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.). Per le proprietà fondiarie, una riduzione può entrare in linea di conto quando

non è possibile aumentare il debito ipotecario. Le parti di sostanza bloccate

possono essere oggetto di un prestito e giustificano tutt'al più la concessione di una proroga di

pagamento (N. 3030 DIN), mentre non sono un motivo di riduzione (RCC 1978 pag.

521). Se del caso, è possibile pretendere che venga contratto un prestito per

pagare i contributi dovuti (RCC 1980 pag. 501; N. 3030 DIN).

2.3. In concreto,

con lo scritto del 25 luglio 2013 (doc. 14) il ricorrente ha formalmente inoltrato

alla Cassa di compensazione un'istanza

di condono del pagamento del contributo minimo personale AVS/AI/IPG per gli anni

2008 e 2009, visto che ha chiesto la restituzione dei contributi

minimi che ha corrisposto nel corso del 2010 per questi due anni di

contribuzione.

Per dare seguito alla richiesta di condono dell'assicurato, conformemente all'art. 11 cpv.

2 LAVS la Cassa di compensazione ha interpellato il 13 agosto 2013 (doc. 13) il

competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), chiedendo di mettere in atto i necessari

accertamenti e di comunicare il preavviso circa l'assunzione del pagamento del contributo ammontante a Fr. 513,90 nel

2008 ed a Fr. 634,45 per l'anno 2009.

Preso atto della decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il quale, visto che i "i

contributi relativi agli anni 2008/2009 sono già stati pagati dall'assicurato",

non ha accolto la richiesta di condono dei contributi AVS per il 2008 ed il

2009 (doc. 10), a sua volta la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza dell'interessato con decisione formale del 5 settembre 2013 (doc. 9).

Anche la richiesta di riesame della stessa Cassa

del 20 settembre 2013 (doc. 7) formulata a seguito dell'opposizione del 12 settembre

precedente (doc. 8) dell'assicurato ha portato al medesimo risultato

(negativo), siccome l'USSI ha affermato che "La domanda di condono dei

contributi 2008/2009 è stata formulata unicamente nel luglio 2013. I contributi

2008/2009 sono stati pagati dall'assicurato nel maggio del 2010."

(doc. 6).

2.4. Con

decisione provvisoria di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG per

l'anno 2007 emessa il 19 giugno 2008 (doc. 85), la Cassa di

compensazione ha chiesto all'assicurato il pagamento del contributo minimo di

Fr. 453,90, fattura che egli, per il tramite della madre, ha ritornato alla

Cassa il 26 giugno 2008 (doc. 85) non essendo economicamente in grado di farvi

fronte.

Il 2 luglio 2008 (doc. 48) la Cassa di

compensazione si è rivolta all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

chiedendo il preavviso sulla domanda di condono del contributo minimo

AVS/AI/IPG per l'anno 2007 formulata dall'assicurato il 26 giugno 2008,

domanda che con preavviso del 1° aprile 2009 (doc. 49) l'USSI ha accolto

limitatamente ai contributi personali del 2007.

La decisione dell'USSI del 14 aprile 2009 (doc.

59) si riferisce infatti chiaramente unicamente ai contributi per l'anno 2007.

Non è quindi possibile estendere il condono accolto dal preposto Ufficio anche

per gli anni successivi, come inizialmente preteso dall'assicurato.

Infatti, nel suo scritto del 10 gennaio 2013

(doc. 58) l'assicurato ha rilevato che la sua "domanda scritta e

motivata di condono contributi personali minimi AVS, emessa nel 2008, si

riferiva all'anno in corso e per il 2009.".

In realtà, invece, la lettera che il 26 giugno

2008 (doc. 85) la mamma del ricorrente ha scritto alla Cassa di compensazione rilevando

l'impossibilità di pagare l'allegato contributo minimo di Fr. 453,90 del 19

giugno 2008 non essendo in grado, né lei né la figlia che contribuivano al

mantenimento di RI 1 e men che meno l'interessato medesimo avendo tutti

difficoltà economiche, si riferiva solo ed unicamente alla decisione provvisoria

del 19 giugno 2008 di fissazione dei contributi per l'anno 2007.

Prova ne è che i contributi per l'anno 2008,

Considerandi

ed a maggior ragione quelli per l'anno 2009, non erano ancora stati né

fissati né tanto meno richiesti all'assicurato, visto che è solo il 2 settembre

2008.

(doc. 82) che la Cassa di compensazione gli ha inviato la richiesta di

pagamento di Fr. 113,50 per l'acconto del III trimestre del 2008 ed il 2

dicembre 2008 l'acconto per il IV trimestre del 2008.

È soltanto con il ricorso del 5 novembre 2013

(doc. I) che l'assicurato ha riconosciuto che la decisione dell'USSI si

riferiva al 2007, ma ha ribadito di avere già chiesto nel 2008 e 2009 il

condono dei contributi per quegli anni e non soltanto nel luglio 2013, come

sostenuto dall'USSI e dalla Cassa di compensazione.

Al riguardo, il ricorrente ha affermato di avere comunicato

per iscritto alla Cassa di compensazione il 12 settembre 2008 (doc. 82) ed il

22.

aprile 2009 la sua condizione economica e quindi l'impossibilità di pagare i

contributi minimi richiesti.

In effetti, il 12 settembre 2008 (doc. 82)

l'amministrazione ha ricevuto di ritorno dall'assicurato la richiesta di

pagamento dell'acconto di Fr. 113,50 del contributo personale per il III trimestre

del 2008, datato 2 settembre 2008. Questa fattura era accompagnata da uno

scritto della mamma dell'insorgente, la quale ha rilevato che "non so

proprio come provvedere a questo versamento.".

A ben vedere, questa lettera potrebbe essere

interpretata come una domanda di condono del pagamento dell'acconto del III trimestre

dell'anno di contribuzione 2008, ciò che contraddirebbe l'affermazione

dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e della Cassa di

compensazione secondo cui la domanda di condono per il contributo minimo degli

anni 2008 e 2009 sarebbe stata formulata soltanto nel luglio

2013.

Non va però dimenticato di osservare che lo

scritto del settembre 2008 della mamma dell'assicurato si riferisce alla sola

richiesta di acconto trimestrale del contributo per il 2008 e non alla decisione

di fissazione di tutti i contributi dovuti per l'anno 2008.

Giusta l'art. 24 cpv. 5 OAVS, se entro il termine fissato non vengono

date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non

vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i

contributi d'acconto dovuti in una decisione.

In seguito, le casse di compensazione fissano i

contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla

compensazione con i contributi d'acconto pagati (art. 25 cpv. 1 OAVS).

Di principio, dunque, la richiesta di pagamento

degli acconti sui contributi personali non costituisce una decisione formale

impugnabile, fatto salvo il caso in cui le Casse di compensazione fissino i

contributi d'acconto in una decisione qualora i contributi d'acconto non siano

pagati o non siano presentati i giustificativi.

Di conseguenza, le richieste trimestrali inviate

nel 2008 all'assicurato non potevano essere oggetto di una domanda di condono. Di

regola, infatti, soltanto i crediti di contribuzione cresciuti in giudicato

possono fare l'oggetto di un condono (N. 3008 DIN).

Ciò significa che il ricorrente poteva unicamente

avanzare alla Cassa di compensazione una domanda di condono soltanto dopo avere

ricevuto la decisione di fissazione dei contributi e che la stessa era

cresciuta in giudicato.

Stante quanto precede, secondo il TCA, il

ricorrente poteva formulare regolare domanda di condono del contributo minimo unicamente

a fine 2009 relativamente ai contributi dovuti per l'anno 2008, siccome

essi sono stati fissati con decisione definitiva della Cassa di compensazione il

29.

settembre 2009 (doc. 31) e quindi cresciuti in giudicato un mese dopo. Il

condono per il contributo minimo per l'anno 2009 poteva essere postulato

non prima del 18 giugno 2011 (doc. 32), essendo stato fissato definitivamente dalla

Cassa con decisione del 17 maggio 2011.

Pertanto, quand'anche l'assicurato avesse

effettivamente richiesto esplicitamente già nel corso del 2008 e del 2009 il

condono dei contributi dovuti per entrambi questi anni di contribuzione, tuttavia

le sue domande sarebbero state prive di effetto fino alla crescita in giudicato

delle relative decisioni definitive di fissazione dei contributi dovuti.

V'è però da rilevare che agli atti è presente la

risposta che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha inviato il 20

ottobre 2009 (doc. A2) all'assicurato "in merito alla sua richiesta di

pagamento contributi AVS anno 2008", con cui "le comunichiamo

che lo scrivente ufficio non può entrare nel merito come già comunicatole con

la lettera del 30 settembre 2009 inviatale dalla collega (…). La invitiamo a

richiedere il condono per gli anni 2008 e 2009 alla Cassa di Compensazione AVS.".

Questa risposta cita la lettera del 30 settembre 2009 che fa seguito

alla domanda di condono che, verosimilmente, l'assicurato ha inviato all'USSI il

giorno precedente, ossia non appena ha ricevuto la decisione definitiva di

fissazione dei contributi dovuti per l'anno 2008 datata 29 settembre

2009.

Da ciò discende che tale richiesta sarebbe dunque stata effettivamente

correttamente formulata dall'assicurato. Tuttavia, egli l'ha inviata

all'autorità incompetente, essendo infatti la Cassa di compensazione, in virtù

dell'art. 32 cpv. 1 OAVS, a doversi pronunciare su una richiesta di condono,

fermo restando l'ottenimento del preavviso dell'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (art. 32 cpv. 2 OAVS).

Dagli atti emerge che la prima richiesta formale di condono per

gli anni di contribuzione 2008 e 2009 - ossia debitamente firmata

dall'assicurato e non trasmessa via posta elettronica come egli era solito fare

per comunicare con le autorità competenti - è stata chiaramente formulata

dall'assicurato alla Cassa di compensazione già il 19 gennaio 2012 (doc. 66) e

non quindi soltanto il 25 luglio 2013.

Prima di allora, nel 2011, altre richieste di condono erano state formalmente

inoltrate dall'assicurato e/o dalla sua curatrice, ma erano riferite al periodo

di contribuzione dell'anno 2011 (docc. 70 e 73) o, come già rilevato, dell'anno

2007.

(docc. 79 e 85).

Va ribadito che alle domande di condono sugli acconti dei contributi

per gli anni 2008 e 2009 la Cassa di compensazione non poteva per

contro dare seguito conformemente agli artt. 11 cpv. 2 LAVS e 32 OAVS, non

trattandosi di decisioni definitive di fissazione dei contributi.

2.5

Accertato l'adempimento della

condizione che una richiesta scritta - e firmata - di condono debba essere

inviata alla Cassa di compensazione, al di là del momento in cui un assicurato

fa formalmente valere il suo diritto al condono del pagamento del contributo

minimo AVS/AI/IPG, che non sottostà ad un termine di prescrizione, occorre ora analizzare

il secondo motivo per cui la Cassa di compensazione, su preavviso dell'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento, ha respinto la domanda di condono

dell'assicurato.

L'USSI, infatti, ha affermato che poiché il ricorrente aveva già

versato nel maggio 2010 i contributi dovuti per gli anni 2008 e 2009,

non si poteva fare luogo al condono di questi contributi.

La Cassa ha ripreso e quindi tutelato questa motivazione.

In effetti, come risulta dalle decisioni definitive di fissazione

dei contributi AVS/AI/IPG, l'importo totale dovuto per l'anno 2008 è

stato accreditato sul conto della Cassa di compensazione il 23 febbraio 2010

(doc. 31) mediante pagamento elettronico di Fr. 513,90 (comprensivo dei

contributi, delle spese amministrative e delle spese di diffida) avvenuto il

giorno precedente addebitando il conto postale dell'assicurato (doc. A26/3).

L'importo totale di Fr. 634,45 dovuto per l'anno di contribuzione 2009

(doc. 32) è stato invece saldato dal ricorrente in diversi momenti, ovvero sia

tramite il pagamento separato degli acconti trimestrali di Fr. 117,45 l'11 gennaio 2010 (doc. A26/2) ed il 15 aprile 2010 (doc. A26/4), sia mediante il versamento del

3.

maggio 2010 (doc. 32) delle spese di diffida di Fr. 20.-, delle spese

esecutive di Fr. 30.- e degli interessi di mora di Fr. 3,25, sia ancora a mezzo

dei due restanti acconti aumentati delle spese di diffida (Fr. 137,45) e delle

spese esecutive e degli interessi di mora (Fr. 36,45 e Fr. 34,95) versati

anch'essi il 3 (doc. A31/3), ma accreditati alla Cassa il 12 maggio 2010.

L'avvenuto pagamento dei contributi minimi per gli anni 2008

e 2009, oltre agli accessori, non è dunque contestato dalle parti.

Tuttavia, la motivazione adottata dalla Cassa di compensazione su

preavviso dell'USSI, secondo cui questi contributi sono già stati pagati e

quindi non possono più essere condonati, non può essere qui tutelata.

Infatti, una domanda di condono può essere presentata anche se un

terzo ha già pagato il contributo per il quale si chiede il condono (N. 3072

DIN).

Nel caso concreto, i contributi minimi per gli anni di contribuzione

2008.

e 2009 sono stati versati dalla (ex) curatrice del

ricorrente, così come risulta dal suo stesso resoconto: "3) Per quanto

riguarda l'argomento AVS, si è provveduto a pagare il tutto, dai precetti ai

vari contributi, soprattutto per dar prova della buona fede del pupillo di

voler cooperare attivamente, dar prova di fiducia, aspettando che la situazione

del condono si chiarisse, per poi inoltrare la richiesta di rimborso."

(doc. A3).

Da quanto precede discende che, indipendentemente dalla circostanza

che gli ammontari di Fr. 513,90 per l'anno 2008 e di Fr. 634,45 per

l'anno di contribuzione 2009 siano già stati versati alla Cassa di

compensazione nel corso del 2010, il ricorrente va tutelato nella sua domanda scritta

formale di condono inoltrata il 25 luglio 2013 (doc. 14).

Al riguardo, questo Tribunale ribadisce che, in realtà,

l'assicurato aveva formulato questa stessa domanda per iscritto addirittura già

il 19 gennaio 2012 (doc. 66), come pure anche il 10 gennaio 2013 (doc. 58) ed il

26.

marzo 2013 (doc. 54).

Quanto alle numerose e-mail inviate negli anni precedenti, seppure

le stesse non avessero alcun valore legale, tanto la Cassa quanto l'USSI

avrebbero però potuto e dovuto darle un peso maggiore, imponendo all'assicurato

di riformulare la sua domanda di condono in uno scritto firmato di proprio

pugno.

Tutto ben considerato, dunque, il ricorso deve essere accolto e gli

atti rinviati alla Cassa di compensazione, affinché essa entri nel merito della

richiesta di condono dell'assicurato per i contributi minimi degli anni 2008

e 2009 conformemente agli artt. 11 cpv. 2 LAVS e 32 OAVS. Essa dovrà quindi

chiedere il preavviso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, il

quale, a sua volta, dovrà anch'esso entrare nel merito della domanda di condono

verificandone i presupposti legali.

Seppure sia vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente

non ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto, gli atti ritrasmessi alla

Cassa affinché proceda come indicato sub. 2.5.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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