30.2013.47
Conferma della riconsiderazione delle decisioni di fissazione dei contributi dovuti quale indipendente in seguito alla modifica dello statuto contributivo
18 dicembre 2013Italiano29 min
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Numero d'incarto:
30.2013.47
Data decisione, Autorità:
18.12.2013, TCA
Titolo:
Conferma della riconsiderazione delle decisioni di fissazione dei contributi dovuti quale indipendente in seguito alla modifica dello statuto contributivo
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
RICONSIDERAZIONE
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 53 LPGA
art. 41bis cpv. 1 let. c OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.47
cs
Lugano
18 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11
novembre 2013 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. In
seguito alla revisione della società RI 1, iscritta a registro di commercio in
Ticino nel __________ (in precedenza iscritta nel Canton __________), per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, la Cassa CO 1 ha emesso una
tassazione d’ufficio tramite la quale ha ripreso l’importo complessivo di fr.
164'594, ritenendo quale salario determinante gli onorari percepiti da RI 2 in
quel periodo (fr. 5'000 nel 2008, fr. 54'500 nel 2009, fr. 49'722 nel 2010 e
fr. 55'322 nel 2011).
La
ripresa è stata confermata con la decisione su opposizione del 6 maggio 2013.
B. RI
1 e RI 2 sono insorti al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
chiedendo di annullare l’affiliazione come dipendente (doc. I, inc. 30.2013.20+21).
C. Con
sentenza 30.2013.20+21 del 19 settembre 2013, cresciuta incontestata in
giudicato, il TCA ha annullato la ripresa del 2009 e confermato quella del
2011. Per gli anni 2009 e 2010, pur qualificando __________ quale dipendente della
RI 1, ritenuto che per quegli anni erano già state emesse decisioni di
fissazione dei contributi dovuti da __________ quale indipendente, ha rinviato
l’incarto alla Cassa per esaminare se vi fossero gli estremi per una
riconsiderazione e/o una revisione delle citate decisioni.
RI 1 D. Con
tassazione d’ufficio del 28 ottobre 2013 (doc. 15), confermata dalla decisione
su opposizione dell’11 novembre 2013 (doc. 17), la Cassa CO 1 ha stabilito che
sono dati i presupposti per il riesame delle decisioni di fissazione dei
contributi quale indipendente per il 2009 e per il 2010, poiché manifestamente
errate e la loro rettifica ha una notevole importanza. L’amministrazione ha
inoltre calcolato gli interessi dovuti dalla società conformemente all’art.
41bis cpv. 1 lett. c OAVS e ha confermato anche una ripresa salariale di fr.
455 (2010 e 2011), mai contestata, poiché si tratta di spese assicurative
private di __________, pagate dalla società.
E. RI
1, rappresentata da __________ e dal medesimo __________, è insorta al TCA
contro la predetta decisione su opposizione (doc. I).
L’insorgente
sostiene che la Cassa non ha indicato per quale motivo le decisioni di
fissazione dei contributi 2009 e 2010 sono manifestamente errate e la loro
rettifica ha una notevole importanza. L’amministrazione non avrebbe infatti
indicato alcun valore numerico.
Per
la ricorrente la rettifica non ha una notevole importanza giacché i valori da
accreditare e da stornare sono uguali. L’importo percepito dalla cassa non subisce
una notevole differenza, rispetto alle spese amministrative e burocratiche che
dovrà invece sopportare la società.
L’insorgente
non comprende inoltre per quale motivo è tenuta a pagare gli interessi di mora,
allorché è la Cassa medesima ad aver sbagliato nel qualificare l’attività di __________
quale dipendente e ritiene di aver diritto al pagamento delle spese
amministrative, spese della fiduciaria, spese della chiusura della ditta e quelle
per il “notevole danno finanziario e psicologico”. La società ricorrente
evidenzia di essere in attesa dal mese di aprile 2013 dell’importo da stornare
e di non aver ancora ottenuto alcunché e sostiene di non aver mai versato fr. 455 a __________, ma che si tratta di un errore della fiduciaria.
L’insorgente
chiede al Tribunale “che il valore della fattura sia soltanto la differenza
tra ditta individuale e Sagl”, “che la Cassa ci presente l’estratto dei
calcoli insieme all’emissione della fattura e non soltanto i valori”, “che
non sia richiesto interesse di mora (ritardo) perché stato un errore della
Cassa (un suo ritardo) e perché questi valori sono già stati incassati, penso
che non sia corretto che dobbiamo pagare CHF 3'215.55 d’interesse di mora (vedi
allegato n. 2) per valori già versati e per l’errore della Cassa”, “che
non sia ripreso il valore di 2 X CHF 455.00 poiché si tratta di un errore della
fiduciaria nel registrare, già rettificato”, “che la Cassa sia
responsabilizzata per i suoi errori e ci indennizzi con il pagamento delle
spese amministrative, spese della fiduciaria per rettificare il suo errore,
spese per la chiusura della ditta, infine, spese per i notevoli danni
finanziari e psicologici”.
F. Con
risposta del 28 novembre 2013 l’amministrazione propone la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
G. Il
3 dicembre 2013 la ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni, ribadendo che
la Cassa “non ci fa vedere i calcoli per questa “errata decisioni”” e
che “se la decisione cresciuta in giudicato è errata, la sua rettifica non
ha una notevole importanza perché l’importo da accreditare e stornare sono
uguale” (doc. V). Chiamata ad esprimersi in merito (doc. VI), la Cassa si è
riconfermata nella propria risposta di causa (doc. VII).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. La
ricorrente fa valere una serie di indennizzi nei confronti dell’amministrazione
che tuttavia non sono oggetto della decisione impugnata.
Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio
2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid.
1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto
della decisione impugnata, e meglio, alla luce anche della sentenza di rinvio
30.2013.20+21 del 19 settembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, la
questione di sapere se la Cassa poteva riesaminare le decisioni di fissazione
dei contributi quale indipendente dovuti da __________ nel 2009 e nel 2010 in seguito alla qualifica di dipendente del medesimo assicurato per il lavoro svolto in favore
della RI 1.
Ogni
ulteriore questione sollevata dalla ricorrente, in particolare le richieste di
indennizzo per spese amministrative, della fiduciaria, per la chiusura della
ditta e per “danni finanziari e psicologici”, esula dal presente
procedimento ed è dunque irricevibile.
Spetterà
semmai alla ricorrente chiedere alla Cassa l’emanazione di una decisione anche
su questo punto.
3. La
ricorrente sostiene che la Cassa non avrebbe sufficientemente spiegato in cosa
consiste la notevole importanza della rettifica delle decisioni di fissazione
dei contributi dovuti da __________ quale indipendente nel 2009 e nel 2010.
Essa fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere sentita.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006
nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III
578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il
diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e
dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti;
DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
concreto la censura della ricorrente va respinta.
La
motivazione dell’amministrazione è chiara.
La
Cassa ha infatti affermato che alla luce dell’attività lavorativa svolta in
favore della ricorrente, la decisione di ritenere l’interessato quale
indipendente per il periodo in esame è manifestamente errata e, visto l’importo
elevato su cui sono stati calcolati i contributi, la modifica dello statuto
contributivo riveste una notevole importanza (cfr. doc. A1).
La
ricorrente ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla al TCA,
confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2).
Va
del resto qui evidenziato che un’eventuale violazione del diritto di essere
sentito è comunque sanata in questa sede, giacché il Tribunale dispone di pieno
potere cognitivo (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201
consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Giova
ancora precisare che anche nel caso di una grave violazione del diritto di
essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa
all'amministrazione, se - come in concreto - una simile operazione si
esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il
processo in contrasto con l'interesse – di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid.
5.1 pag. 390 con riferimenti; sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid.
6.1; sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3; sentenza 9C_961/2009
del 17 gennaio 2011).
Il TCA
può pertanto entrare nel merito del ricorso.
4. Per
costante giurisprudenza federale le decisioni delle Casse di compensazione
concernenti i contributi paritetici devono essere notificate per principio non
solo al datore di lavoro, ma anche ai salariati toccati, riservate eccezioni
ammesse per ragioni pratiche, quando è in discussione la qualificazione
dell’attività dei lavoratori, come pure quando è litigiosa la natura di
determinanti versamenti. Questa procedura deve in generale essere applicata
allorché si è in presenza di una ripresa di salari determinanti (DTF 113 V pag.
4 consid. 3).
Quali
ragioni pratiche che giustificano l'intimazione della decisione solo al datore
di lavoro, l’allora TFA ha in particolare indicato il caso in cui le riprese
salariali concernono un numero elevato di lavoratori, oppure quando il
domicilio dei salariati è all’estero o è sconosciuto, oppure quando si tratta
di contributi paritetici di poco conto (DTF 113 V pag. 3 consid. 2).
Infine,
quando il salariato deve esser posto in condizione di ricorrere contro una
decisione concernente i contributi paritetici, spetta anzitutto alla cassa di
compensazione di procedere alla notificazione. L’autorità di ricorso che
constata l’omissione può, ma non deve necessariamente, porvi rimedio invitando
il salariato ad intervenire nel procedimento ricorsuale (DTF 113 V pag. 5-6
consid. 4a). Essa può pure limitarsi ad annullare in ordine la decisione
dell'amministrazione.
Con
sentenza H 162/06 del 20 dicembre 2007 il Tribunale federale ha inoltre
rammentato:
"
2.7 Vista la situazione di specie, in virtù della quale in caso di
crescita in giudicato del giudizio cantonale la Cassa procederebbe senz'altro
nei confronti della ricorrente per il recupero dei contributi paritetici dovuti
per l'attività svolta da O.________, si giustifica di applicare per analogia i
suddetti principi. Ciò significa che il Tribunale cantonale avrebbe dovuto
chiamare in causa il Golf Club X._________ e offrirgli la possibilità di
quantomeno esprimersi sugli allegati processuali delle parti principali.
Orbene, dal momento che, prima di notificargli il giudizio, si sono
sostanzialmente limitati a chiedere al Golf Club X._________ una semplice presa
di posizione sulla qualifica dell'attività in esame e a sottoporgli un solo
documento - e più precisamente lo scritto 20 marzo 2001 della Cassa, di cui già
si è detto - senza per il resto dargli anche la possibilità di confrontarsi con
gli allegati processuali, i primi giudici non hanno adeguatamente tenuto conto
degli interessi del Golf Club X._________ e del suo diritto di essere sentito.
Il Golf Club, che in sostanza si è trovato a dover subire una decisione
sfavorevole nei suoi confronti senza essersi potuto difendere compiutamente
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, a giusta ragione lamenta
una violazione di questo diritto.”
Nel
caso di specie il ricorso è stato presentato dalla RI 1 ed è stato sottoscritto
anche da __________, socio e gerente, assieme alla moglie, della RI 1. Ne segue
che, essendosi potuto esprimere sull’intera fattispecie (__________ ha firmato
anche le osservazioni del 3 dicembre 2013), una sua esplicita chiamata in causa
si rivela superflua.
nel merito
5. In
concreto oggetto del contendere, in seguito alla sentenza di rinvio del 19
settembre 2013 (inc. 30.2013.20+21), è in sostanza la questione di sapere se
l’amministrazione poteva, dopo il cambiamento dello statuto di __________ da
indipendente a dipendente, procedere con il riesame e/o la revisione delle
decisioni di fissazione dei contributi dovuti nel 2009 e nel 2010 quale
indipendente emesse il 18 ottobre 2011 ed il 27 novembre 2012 (plico doc. 12).
6.
Come già evidenziato nella sentenza 30.2013.20+21 del 13 settembre 2013, il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che il cambiamento dello statuto
contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati
oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo possibile quando
siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si
tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto
per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata
liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se
la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle
quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non
ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già
considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati
Fatti
i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto
contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da
decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc,
Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183
seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Va
inoltre rammentato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:
" Dans l'intérêt de
la sécurité du droit, il faut toutefois prendre garde à ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une
décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision
se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable
est en jeu; (…)"
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato
o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi
di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato
se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Va
qui rammentato che una decisione è manifestamente errata quando non vi è alcun
dubbio che la decisione era sbagliata, ossia quando era possibile concludere
unicamente in tal senso (sentenza H 97/03 del 10 settembre 2003: “(…) wenn
kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit -
möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar
ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw.
1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass
präsentierte“).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle
decisioni amministrative.
Per
analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità
giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una
decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o
nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente
(cfr. DTF 126 V 42).
7. Nel
caso di specie, per quanto concerne gli anni oggetto del contendere, ossia il
2009 ed il 2010, la Cassa ha fissato definitivamente i contributi dovuti da __________
con decisioni del 18 ottobre 2011 e del 27 novembre 2012 (doc. 12, cfr. anche
sentenza 30.2013.20+21 del 19 settembre 2013, cresciuta incontestata in
giudicato), sulla base di un reddito determinante di fr. 71'602, rispettivamente
di fr. 54'516 (cfr. doc. 12).
Non
vi è alcun dubbio, né del resto la ricorrente lo contesta (più), che nel caso
di specie la qualifica di dipendente della società ricorrente è corretta ed era
l’unica possibile, giacché, come emerso nella precedente procedura,
praticamente l’intero reddito conseguito da __________ lo era per le attività
in favore della RI 1 e l’unica qualifica possibile, in quel biennio, era quella
di dipendente della società ricorrente.
Nella
sentenza 30.2013.20+21 del 19 settembre 2013, cresciuta incontestata in
giudicato, il TCA ha infatti affermato:
" In
concreto RI 2 è titolare di una ditta individuale, la “__________”, iscritta
dal __________ presso il registro di commercio del Canton __________. Scopo
dell’attività è __________” (doc. V).
L’interessato è
affiliato quale indipendente presso la Cassa convenuta ed organizza da oltre 15
anni un’esposizione di automobili nel Canton __________. Egli inoltre collabora
con __________ ed esegue ulteriori lavori per altre società (cfr. doc. B3).
Per gli anni dal 2008
al 2011 la Cassa ha emanato 3 distinte decisioni formali, cresciute in
giudicato, tramite le quali ha fissato i contributi dovuti da RI 2 nel corso
dei rispettivi anni. Per il 2008 il reddito aziendale ammontava a fr. 86'602,
per il 2009 a fr. 71'602 e per il 2010 a fr. 54'516 (cfr. doc. V/4A, V/4B e V/4C). Per gli anni seguenti l’interessato ha pagato degli acconti, ma i
contributi non sono ancora stati fissati definitivamente.
La Cassa non contesta
che il reddito sui quali sono già stati fissati e pagati i contributi come
indipendente, fanno parte del reddito ripreso con la decisione impugnata per il
lavoro svolto in favore della società ricorrente. Tant’è che la base principale
della motivazione del provvedimento amministrativo consiste proprio nel
sostenere che gran parte del reddito conseguito quale indipendente lo è grazie
al lavoro svolto per la RI 1.
A questo proposito va
rammentato che, nella sua più recente giurisprudenza, il TF ha rilevato che nel
settore dei servizi, di cui fa parte l’attività del ricorrente, ai fini della
qualifica dello statuto lavorativo, l’accento va posto sul criterio della
dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale
(cfr., ad esempio, la sentenza 9C_930/2012 del 6 giugno 2013 al consid. 6.2: “Nach der Rechtsprechung ist das Unternehmerrisiko nicht
allein entscheidend dafür, ob von unselbständiger oder selbständiger
Erwerbstätigkeit auszugehen ist. Von Bedeutung ist grundsätzlich die Gesamtheit
der Umstände des konkreten Falles, insbesondere Art und Umfang der
wirtschaftlichen und arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit vom Auftrag- oder
Arbeitgeber. Dieser Gesichtspunkt kann insbesondere dort, wo die in Frage
stehende Tätigkeit keine erheblichen Investitionen etwa in die Infrastruktur
oder personellen Mittel erfordert, zugunsten unselbständiger Erwerbstätigkeit
sprechen (SVR 2011 AHV Nr. 11 S. 33,9C_946/2009 E. 5.1). Bei Tätigkeiten im
Bereich der Dienstleistungen, die ihrer Natur nach nicht notwendigerweise
bedeutende Investitionen erfordern, kommt der arbeitsorganisatorischen
Abhängigkeit gegenüber dem Investitionsrisiko erhöhtes Gewicht zu, wie die
Ausgleichskasse richtig vorbringt (unter Hinweis auf das Urteil 9C_141/2008 vom
5. August 2008 E. 2.2; vgl. auch die hier erwähnten Präjudizien sowie SVR 2012
AHV Nr. 10 S. 37,9C_799/2011 E. 5.5 und 5.6)“; cfr. anche sentenza 9C_141/2008
del 5 agosto 2008 al consid. 4.2: “[…] Bei den Tätigkeiten der
Beschwerdegegnerin handelt es sich um Dienstleistungen. Dass dabei nur geringe
Investitionen - insbesondere für Inserate und den Internetauftritt - anfallen,
schliesst eine selbständige Erwerbstätigkeit nicht aus (Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts H 30/99 vom 14. August 2000 E. 6b [AHI 2001 S. 58 ff.]).
Ob der Abschluss von Versicherungen ein relevantes Kriterium für die
Beurteilung des Unternehmerrisikos darstellt, kann offen bleiben, da in
Anbetracht des von der Vorinstanz verbindlich festgestellten Sachverhaltes der
arbeitsorganisatorischen Abhängigkeit grösseres Gewicht beizumessen ist“).
In tali casi per l’Alta Corte,
determinante è la questione di sapere se la perdita di un cliente è
assimilabile alla perdita di un posto di lavoro oppure se la persona assicurata
effettua regolarmente ed in maniera mirata un’attività di acquisizione di
clientela che le permette di aumentare il numero di committenti come un piccolo
imprenditore (cfr. sentenza 9C_141/2008 del 5 agosto 2008, consid. 4.2: “[…] In welchem Ausmass dies tatsächlich der Fall ist
resp. wie sich dies auf die Zusammensetzung des Kundenkreises auswirkt, ist im
konkreten Fall ausschlaggebend für die Beantwortung der Frage, ob sich das
wirtschaftliche Risiko in der alleinigen Abhängigkeit vom persönlichen
Arbeitserfolg erschöpft und beim Dahinfallen eines Erwerbsverhältnisses eine
Situation wie beim Stellenverlust einer Arbeitnehmerin eintritt oder ob die
Beschwerdegegnerin sich über eine regelmässige und zielgerichtete
Akquisitionstätigkeit auszuweisen vermag, welche ihr den Aufbau einer
Geschäftskundschaft ermöglicht, wie sie eine Kleinstunternehmerin üblicherweise
hat“).
Alla luce della citata giurisprudenza, per
i motivi che seguono, RI 2 va considerato indipendente per il 2008, mentre per
gli anni dal 2009 al 2011 deve essere affiliato come dipendente della società
interessata.
Nel 2008, con la sua attività in favore
della RI 1, l’insorgente ha conseguito solo un importo di fr. 5'000, a fronte di un reddito complessivo da attività indipendente, su cui sono già stati pagati i
contributi, di fr. 86'602 (doc. V/4).
Non essendoci alcuna dipendenza
economica e non essendoci, per quell’anno, ulteriori indizi in favore di
un’attività dipendente, la ripresa del 2008 non può essere confermata.
Del resto, la stessa amministrazione,
nelle sue osservazioni del 4 luglio 2013, rileva che il ricorrente ha fatturato
alla società gran parte o la totalità della sua cifra d’affari negli anni dal
2009 al 2011, restando silente circa il 2008 (doc. VII).
Diversa la situazione per il 2009 e
soprattutto per il 2010 ed il 2011.
Nel 2009 l’interessato ha percepito
dalla ricorrente un importo di fr. 54'500, mentre i contributi per quell’anno
sono stati calcolati su un reddito aziendale totale di fr. 71'602, pari ad una
percentuale del 76%, nel 2010 RI 2 ha incassato fr. 49'317 per un reddito
aziendale soggetto a contribuzione di fr. 54'516, ossia oltre il 90%, mentre
nel 2011 ha percepito fr. 54'867 su un reddito aziendale, non ancora fissato,
di fr. 65'265.35 (cfr. doc. B2), ossia l’84%.
Considerandi
Ne segue che se l’interessato non
avesse ottenuto alcuna commessa dalla società ricorrente, si sarebbe trovato
nella stessa situazione di un dipendente che perde il proprio posto di lavoro.
Circa la dipendenza dalla medesima
società, non va poi dimenticato che RI 2, insieme a sua moglie, ne è socio e
gerente (allegato doc. 4). Il fatto che poi il 12 maggio 2011 abbia delegato
alla moglie la possibilità di sottoscrivere “il trasferimento dell’incarico
della gerenza nonché ad assumere, autonomamente e con poteri decisionali, tutte
le incombenze necessarie allo svolgimento dell’incarico”, non è un motivo
per decidere diversamente.
Non può essergli d’aiuto neppure il
contratto che ha concluso con la società dove figura che lui stesso si assume
tutti gli oneri contributivi (doc. V/1). Il TF ha già avuto modo di stabilire
che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal
profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore
di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire
se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente
(sentenza H 322/03 dell'11
marzo 2005; sentenza H 31/04 del 21 marzo 2005; cfr.
DTF 122 V 169, al consid. 6a)aa): “Festzustellen ist
vorab, dass die Bezeichnung der Verträge mit den Telefonhostessen mit
"Auftrag" wie auch die Vertragsklausel, wonach sich die
"Beauftragte" verpflichtet, insbesondere mit der AHV als
selbständigerwerbend abzurechnen, für die beitragsrechtliche Abgrenzung
unselbständiger von selbständiger Erwerbstätigkeit nicht entscheidend ist").
Infine, seppur non decisiva, vi è pure
la circostanza che nel 2010 e nel 2011 la RI 1 ha pagato i premi
dell’assicurazione contro gli infortuni dell’interessato. Il fatto che, in sede
di ricorso, solo in seguito al rilievo dell’amministrazione, sia stato
precisato che la registrazione verrà corretta nella contabilità del 2012 (doc.
V/3), non è rilevante (cfr., a proposito della “dichiarazione della prima
ora”: A. Maurer, Schweizerisches Unfall versicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28, secondo
cui, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere
accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando
ne ignorava le conseguenze giuridiche; cfr. anche DTF 121 V 47 consid. 2a, 115
V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189;
per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546; cfr. STFA del 3 gennaio 2000,
U 236/98 e del 18 luglio 2001, U 430/00; DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid.
6b).
Alla luce di quanto sopra esposto
l’affiliazione di RI 2 come dipendente della RI 1 è corretta per gli anni dal
2009.
al 2011, mentre va annullata per il 2008.”
Resta
pertanto da esaminare se la rettifica delle decisioni di fissazione dei
contributi dovuti da __________ quale indipendente riveste una notevole
importanza.
La
ricorrente lo contesta, poiché, in sostanza, l’importo già pagato da __________
quale indipendente, non si distanzia molto dall’ammontare che dovrebbe pagare
la società.
Tuttavia,
determinante per stabilire se la rettifica riveste una notevole importanza, non
è tanto la differenza tra quanto già pagato dall’assicurato indipendente
rispetto a quello che dovrebbe pagare il datore di lavoro. Altrimenti, il
requisito della notevole importanza sarebbe difficilmente adempiuto.
Determinante
è piuttosto la questione di sapere su quale importo va effettuata la ripresa
(cfr. sentenza 30.2012.12 dell’8 ottobre 2012 consid. 2.12).
In
concreto l’importo sul quale la ricorrente dovrà pagare contributi sui redditi
versati a __________ è importante poiché ammonta a fr. 54'500 nel 2009 ed a fr.
49'317 nel 2010 (cfr. plico doc.15), importi che andranno dedotti dal reddito
aziendale soggetto a contribuzione di __________ in quegli anni.
La
rettifica delle decisioni del 18 ottobre 2011 e del 27 novembre 2012 ha di conseguenza una notevole importanza.
In
queste condizioni, essendo adempiuti entrambi i requisiti della riconsiderazione
(cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA), a giusta ragione la Cassa ha confermato la ripresa
effettuata nel 2009 e nel 2010.
Come
richiesto dalla ricorrente, l’amministrazione dovrà restituire, con gli eventuali
interessi (se dovuti), i contributi versati in troppo da __________ quale
indipendente per il medesimo periodo.
8.
L’insorgente
contesta di dover pagare gli interessi, poiché la qualifica iniziale di
indipendente sarebbe dovuta ad un errore della Cassa.
Per
l’art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS, devono pagare gli interessi di mora i datori di lavoro sui contributi da compensare e sui contributi da
versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN
che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di
compensazione, a partire da tale fatturazione.
Il
TF ha già avuto modo di ribadire, nell’ambito di controversie relative ad
assicurati indipendenti, che gli interessi di mora sono dovuti
indipendentemente da qualsiasi colpa del debitore, poiché la loro funzione consiste nel compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il
debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno
svantaggio (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, consid. 5.3.,
pubblicata in DTF 134 V 405).
L’Alta
Corte ha poi precisato che:
" 7.
Né egli può
validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare
l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un
comportamento negligente.
7.1
Innanzitutto va
precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura
indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in
ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o
nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa
di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 pag. 206 con riferimenti).
Alla luce di questa
giurisprudenza, gli argomenti proposti con il ricorso sono irrilevanti. Dal
momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente
dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la
Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in
maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202
consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre sentenza citata H 157/04, consid. 3.4.2 con
riferimento a RCC 1992 pag. 177, consid. 4c). Il ricorrente avrebbe infatti
potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora
fatturato né saldato. È per contro irrilevante il fatto che durante questo
tempo egli abbia effettivamente o meno tratto vantaggio in misura equivalente
al tasso di interesse moratorio di legge. L'obbligo di pagamento dell'interesse
si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e
di una perdita corrispondente della Cassa. Finzione che del resto si ritrova
ugualmente nell'evenienza contraria del versamento di interessi compensativi
per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di
compensazione (art. 41ter cpv. 1 OAVS).”
Ne
segue che, anche nel caso di specie, il datore di lavoro deve pagare gli
interessi sui contributi non soluti. Va del resto evidenziato che la Cassa, a
sua volta, nell’ambito dei contributi da restituire a __________, dovrà
stabilire l’ammontare degli eventuali interessi a lui dovuti. Va a questo
proposito rammentato che per l’art. 41ter OAVS:
" 1 Vengono accordati interessi
compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati
dalle casse di compensazione.
2.
Di regola, gli interessi
cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile nel corso
del quale sono stati versati i contributi non dovuti.
3.
Sui contributi paritari che
sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio
completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati
interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni.
4.
Gli interessi decorrono fino
alla restituzione completa.”
La
Cassa è di conseguenza invitata ad emettere la relativa decisione di
restituzione dei contributi a __________, compresi gli interessi eventualmente
dovuti.
9.
L’insorgente
contesta infine la ripresa di fr. 455 sia nel 2010 che nel 2011 per premi dell’assicurazione
privata di __________, pagati dalla società, sostenendo che si tratta di una
registrazione errata, corretta nel 2012. A questo proposito ha prodotto una dichiarazione della propria fiduciaria (doc. A3).
Questo
TCA rileva in primo luogo che con la sentenza 30.2013.20+21 del 19 settembre
2013, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha annullato
unicamente le riprese per gli anni dal 2008 al 2010, mentre ha confermato
quella del 2011.
Ne
segue che la censura può semmai portare unicamente sul 2010.
Dagli
atti emerge che nel 2010 la ricorrente ha pagato il premio personale di __________
tramite il conto __________ (assicurazione infortuni Lainf, cfr. plico doc. 7).
Per l'art. 5 cpv. 2
LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del
lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso
comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al
salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le
indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché
le mance.
In
concreto, ritenuto che l’importo versato a __________ è una spesa personale del
medesimo ricorrente, pagata tuttavia dal datore di lavoro, è a giusta ragione
che la Cassa ha proceduto con la ripresa.
Certo,
il 21 giugno 2013 la fiduciaria __________ ha affermato che “negli anni 2010
e 2011 il premio dell’assicurazione infortuni è stato registrato come costo,
invece di addebitarli al correntista”, ma ha aggiunto che “questa
registrazione verrà corretta nella contabilità del 2012” (doc. A3,
sottolineatura del redattore). Ne segue che nell’anno oggetto del contendere la
registrazione è stata confermata e pertanto la ripresa non può essere
annullata.
10.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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