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Decisione

30.2013.49

Affiliazione quale indipendente (commerciante professionale d'immobili) confermata in seguito agli accertamenti eseguiti

20 febbraio 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è

stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per

conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).

4. I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno

di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre

(art. 22 cpv. 2 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Il

reddito dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato

dell’esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in

quell’anno (art. 22 cpv. 3 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).

Se

in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il

reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2008).

Se

l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, è

determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine

dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2008).

5. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente

tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di

ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei

casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili

per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli

assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,

se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

6. Va

ancora rammentato che per l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2002, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una

decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno

civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati.

Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso

1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la

tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di

ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi

arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

Con

il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv.

1 LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso

1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la

tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di

ricupero d’imposta.

Il tenore di questa

seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla

Commissione di redazione dell'Assemblea

federale (RU 2009 5021):

" In

deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il

termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui passa in giudicato la

tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di

ricupero d’imposta."

Con

il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione, leggermente

modificata, dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i

contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro

un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti

non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24

capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8

capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno

dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è

passata in giudicato.

Una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta

per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG

Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2009, 2.a ed., ad art. 24, p. 347, N. 26,

rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein

für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge

gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt

wird […] ”).

Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono

essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber,

Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), pag. 409).

A

determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un

credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo

contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore

di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello

della decisione precedentemente notificata (cfr. anche Greber, Duc,

Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la

créance de cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la

prescription du droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu

importe que la décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le

juge ou par la caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le

délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la

péremption à concurrence au plus du montant réclamé”).

In

concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato la decisione

formale di fissazione dei contributi per il 2008 entro la fine del 2013.

7. Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale

è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le

comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo

1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va

a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza

del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della

realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti

(DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).

8. Va

ancora rilevato che a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS,

sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai

sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da

un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola,

dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività

compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di

elementi patrimoniali giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili

conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'articolo 18

capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza

commerciale giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD.

Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di

un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una

libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Pronunciandosi

sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla

giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato,

con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio

professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).

L'Alta

Corte ha posto l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara

imponibile "la totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma

pertanto il principio dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti

sono invece secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale

"conseguiti nella realizzazione di sostanza privata": la legge si

limiterebbe a esplicitare quanto vigeva già in precedenza; da parte loro, gli

articoli da 17 a 23 LIFD si limiterebbero a descrivere i redditi imponibili più

importanti e definiscono in particolare i redditi da attività lucrativa

dipendente ed indipendente. Per il legislatore, dunque, secondo quanto conclude

il Tribunale federale, anche utili provenienti da un'attività che oltrepassa la

mera amministrazione della sostanza privata rappresentano reddito da attività

lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività

costituiscono sostanza aziendale, anche se manca ogni attività organizzata

nella forma di una vera e propria impresa.

Ne

consegue che l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli

utili in capitale che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del

patrimonio, cioè senza una particolare attività del contribuente indirizzata al

conseguimento di un lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in

modo casuale. Poiché bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività

lucrativa indipendente, l'art. 18 LIFD permette di considerare un'attività che

oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una forma di

attività lucrativa indipendente.

Va

infine ricordato che secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale,

vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge

un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il

mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento

di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del

27 marzo 2001). In particolare, sono considerati indizi di un'attività

lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali

operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli

crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali

proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento

dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (STF del 25 marzo 2004 nella

2A.37/2004).

Per

stabilire se si è o no in presenza di un commercio professionale d'immobili, si

deve tenere conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 125 II 113 consid.

3c e 6a).

9. In

concreto, l’amministrazione, a fondamento della sua decisione, ha affermato che

il fisco “ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che

la tassazione è definitiva. Inoltre, il contribuente è stato considerato come

commerciante professionale d’immobili, pertanto il reddito deve essere

interamente a lui attribuito (doc. 4b)” e che “secondo il TF, vi è

commercio di immobili non appena il contribuente svolge un’attività che eccede

la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla

stregua di un commerciante professionale, nell’intento di realizzare un

profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2 P 56/200 del 27 marzo 2001)”,

senza effettuare particolari accertamenti.

Il

16 dicembre 2013 il Giudice delegato del TCA ha sentito RI 1 nel corso di

un’udienza dalla quale è emerso:

" (…)

A livello d'imposta

federale è stato ritenuto un reddito d'attività indipendente per la cessione

dell'immobile di __________. Voglio precisare qui che è la prima volta che

vengo ritenuto quale indipendente per una operazione di questa natura. Ho

acquisito dai miei atti le tassazioni dal 2003 al 2009 che sono qui a

dimostrarlo. Le tassazioni successive al 2008 sono la 2009 dove non mi hanno

considerato indipendente con riferimento ad operazioni immobiliari e le

successive sono ancora pendenti. In realtà io ho fatto una sola operazione

immobiliare a __________ perché avevo comperato il terreno su cui ho poi

edificato la casa di mia figlia. Io ho regalato il terreno a mia figlia. E una

parte poi del terreno che era grande è stato frazionato e venduto.

Io contesto in questa

sede il fatto che si possa ritenere in quest'operazione l'esercizio di

un'attività indipendente. Io ho ricevuto la tassazione 2008 l'ho contestata ma la contestazione era riferita ad una ripresa di redditi per Fr. 12'000.- che

poi in sede di reclamo mi sono stati tolti. Devo sinceramente dire che

probabilmente perché era dentro solo nella federale la questione del reddito

indipendente mi è sfuggita.

Dopo il reclamo io non

ho più fatto ricorso perché la mia lamentela era stata accolta.

E' vero che io

dispongo di numerosi terreni, vedo la distinta che è consegnata nell'incarto

fiscale e preciso che il __________ di __________ è la sede dell'azienda alla

quale io come persona fisica do in locazione il fondo conseguendo un affitto.

La __________ è la nostra casa primaria. Per il resto si tratta di fondi che

non hanno valori locativi, si tratta sostanzialmente di boschi, a parte a __________

dove ho un rustico che uso per me. Si tratta, per i boschi sostanzialmente di

immobili ereditati. Quindi ribadisco la mia posizione rilevando di aver pagato

la tassa sul maggior valore immobiliare al momento del frazionamento e della

rivendita.” (doc. VIII)

Il

17 gennaio 2014 il TCA ha interpellato l’UT di __________, chiedendo:

" (…)

1. Per quali ragioni RI

1 è stato ritenuto commerciante professionale di immobili (In particolare vi è

stata una frequenza del medesimo tipo di operazioni? Vi è un legame tra questa

operazione e l’attività professionale del contribuente? Vi è stato l’uso di

notevoli crediti? L’interessato si è servito di conoscenze professionali

proprie o di terzi? Il fondo venduto è stato detenuto per poco tempo? I

profitti sono stati reinvestiti in ulteriori operazioni immobiliari? Altri

motivi?)?

Considerandi

2.

L’immobile venduto

(o gli immobili venduti) era(no) di esclusiva proprietà di RI 1 o

apparteneva(no) anche alla moglie (in tal caso, in quale percentuale? e, in tal

caso, parte del reddito da attività indipendente va attribuito anche a lei?)?

3.

Vi chiediamo di

descrivere brevemente l’operazione immobiliare alla base della tassazione quale

commerciante professionale di immobili nel 2008.” (doc. XII)

Con

risposta del 7 febbraio 2014 l’UT di __________ ha affermato:

" (…)

In risposta alla

vostra richiesta del 17.1.2014 confermiamo che l’importo di Fr. 31'258.- è un

guadagno derivante dal commercio professionale di immobili, conseguito nel 2008

con la vendita della particella No. __________ __________ del Comune di __________.

RI 1 ha acquistato e

intestato a suo nome la part. no. __________ __________ (in origine di mq.

1029) in data 8.5.2005 al prezzo di Fr. 411'600.-. L’acquisto è stato

finanziato con un prestito di Fr. 200'000.- ottenuto dalla __________, società

dalla quale il contribuente detiene no. 70 azioni. Dal frazionamento sono state

ricavate tre particelle (no. __________ __________) sulle quali sono poi state

costruite tre case. La particella no. __________ __________, dopo

l’edificazione, è stata donata a __________ il 17.3.2006. La part. no. __________

__________, dopo l’edificazione, è stata venduta, in data 11.5.2006, a __________.

Il reddito conseguito con questa operazione non è però stato considerato come

un reddito derivante dal commercio professionale d’immobili.

La particella

rimanente, no. __________ __________, dopo l’edificazione è stata venduta il

17.6.2008

a __________. L’utile conseguito è stato considerato un reddito

aziendale derivante dal commercio professionale d’immobili.

Dopo quest’ultima

vendita infatti l’autorità di tassazione ha esaminato in dettaglio l’operazione

ed ha rilevato la presenza di diversi indizi che il contribuente non ha

semplicemente amministrato la propria sostanza.

Oltre alla breve

durata del possesso degli immobili, è stata rilevata la correlazione tra

l’operazione immobiliare nel suo complesso e l’attività principale del signor RI

1, direttore, dipendente e azionista dell’impresa di costruzioni __________ ed

azionista della società immobiliare che ha parzialmente finanziato

l’operazione. Anche il frazionamento del terreno ha costituito indubbiamente un

altro elemento a sostegno della natura commerciale dell’operazione immobiliare.

Infatti, suddividere un fondo in diverse parcelle è già di per sé considerato

come attività volta ad aumentare il valore del terreno.

Rileviamo che,

nonostante il contribuente abbia presentato reclamo contro altri elementi delle

tassazioni IC/IFD 2008, egli non ha contestato l’imposizione, ai fini

dell’imposta federale diretta, del reddito aziendale di Fr. 31'258.-. Le

decisioni su reclamo sono state emesse il 7 luglio 2010 e sono divenute

definitive.” (doc. XIV)

Il

14.

febbraio 2014 l’assicurato ha preso posizione, contestando la risposta

dell’Ufficio di tassazione (doc. XIX). L’insorgente afferma che l’acquisto del

terreno è stato finanziato dalla ditta __________, società di sua moglie, la

quale detiene il 70% delle azioni e ne è proprietaria, mentre il 30% delle

restanti azioni è suddiviso tra le due figlie, __________ ed __________.

Nessuna azione è invece da lui detenuta. Il ricorrente evidenzia in secondo

luogo un errore circa il nome della persona cui è stata donata la particella n.

__________; si tratta di __________ e non __________. L’insorgente sostiene

inoltre che l’UT non ha elencato gli indizi secondo cui non avrebbe

semplicemente amministrato la sostanza e contesta la circostanza che

suddividere il fondo in diverse parcelle ne aumenta il valore. L’interessato

evidenzia che l’acquisto del terreno è stato fatto per dare la possibilità alla

figlia __________ di costruire la propria casa e dopo la donazione il rimanente

terreno è stato venduto poiché la figlia non era in grado di mantenerlo,

essendo il marito invalido.

L’insorgente

ribadisce di non dover essere considerato commerciante di immobili ed in via

subordinata chiede che venga presa in considerazione anche la franchigia di fr.

16'800 della moglie poiché ha partecipato al finanziamento (doc. IX).

10.

In

concreto dagli accertamenti effettuati dal TCA, malgrado alcune imprecisioni

nelle risposte dell’UT di __________, emerge che la qualifica di commerciante

professionale d’immobili per il 2008 è corretta, poiché vi sono numerosi

elementi che confermano la natura dell’attività svolta dall’insorgente.

In

primo luogo la tassazione IC/IFD 2008 emessa su reclamo é

regolarmente cresciuta in giudicato. In tali circostanze, le informazioni ivi

contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere di principio considerate

vincolanti per l'amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS). Per

questo anno di contribuzione, lo scrivente Tribunale non è quindi legittimato a

scostarsi dagli elementi esibiti dell’Ufficio di tassazione, a meno che essi

appaiano manifestamente errati. A questo proposito va segnalata la sentenza 9C_514/2008

del 19 maggio 2009, dove al consid. 4.2 l’Alta Corte ha tra l’altro affermato

che “In considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento

giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità

fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di

distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate

dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo tra

qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato”.

Altro

elemento determinante è l'attività professionale del ricorrente. Egli é amministratore

unico, direttore ed azionista della __________ il cui scopo è la __________.

Vi

è una relazione diretta tra la professione del contribuente e l'attività svolta

nel settore immobiliare quando detta attività ha per scopo di procacciare del

lavoro al contribuente stesso o alla sua impresa, oppure quando questi utilizza

le conoscenze acquisite nell'ambito della propria professione, ciò che, a non

averne dubbio, è il caso in concreto.

Questo

legame diviene evidente se si tien conto del fatto che il ricorrente ha

acquistato a suo nome la particella no. __________ __________ ricavando parte

del finanziamento dalla __________ immobiliare di cui la moglie e le figlie

detengono l’intero capitale azionario (doc. XIX).

Pure

significative sono l'entità dell'attività svolta, la quale concerne un fondo

che è stato frazionato in tre particelle (attività che già di per sé è

considerata come volta ad aumentare il valore del terreno [cfr. doc. XIV]) e sulle

quali ha poi costruito tre case, di cui una donata alla figlia __________ e due

vendute in momenti diversi (nel 2006 e nel 2008; cfr. doc. VIII e XIV) e la

breve durata del possesso (la particella è stata acquistata nel 2005 e

l’immobile venduto nel 2008).

Non

si può che rilevare che un'attività così ampia e svolta da una persona cognita

del settore immobiliare, supera largamente la semplice amministrazione della

propria sostanza privata e costituisce un'attività lucrativa indipendente.

In

queste circostanze il TCA non ha motivo alcuno per scostarsi dalla valutazione

fatta dall'autorità fiscale e dalla Cassa di compensazione e deve confermare la

qualifica di commercio professionale di immobili.

L’insieme

delle circostanze sopra descritte porta inequivocabilmente a concludere che il

ricorrente non si è limitato semplicemente ad amministrare il proprio

patrimonio o ad approfittare di un’opportunità risultante da circostanze

fortuite, ma ha sfruttato il mercato immobiliare alla stregua di un

commerciante professionale, nell’intento di realizzare un profitto.

11.

Circa

la quota esente per beneficiari di una rendita AVS ai sensi dell’art. 6quater

cpv. 2 OAVS per il quale i contributi delle persone esercitanti un'attività

lucrativa indipendente che hanno compiuto i 64 anni, se di sesso femminile, o i

65.

anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito

eccedente 16 800 franchi l'anno, va evidenziato quanto segue.

L’interessato

chiede che dal reddito soggetto a contribuzione oltre alla sua parte, vada

ritenuto un ulteriore importo di fr. 16'800 anche per la moglie.

Accertato

tuttavia che l’immobile acquistato e venduto era di sua esclusiva proprietà

(cfr. doc. XIV), a giusta ragione l’amministrazione non ha dato seguito alla

richiesta.

La

circostanza che per l’acquisto il ricorrente ha ricevuto parte dei finanziamenti

da una SA detenuta nella misura del 70% dalla moglie non è un motivo per

applicare una doppia franchigia. Da una parte è la SA ad essere intervenuta con

il finanziamento e non la moglie direttamente. D’altra parte la consorte non è

da considerare commerciante professionale d’immobili per l’operazione in esame.

12.

Infine,

l’insorgente non contesta che, conformemente all’art. 9 cpv. 4 LAVS, il reddito

di fr. 31'258 va riportato al lordo dei contributi sociali a fr. 32'034.

Ne

segue che l’importo soggetto a contribuzione ammonta a fr. 15’234 (32'034 –

16'800) per un contributo di fr. 815.95, come calcolato dalla Cassa.

In

queste condizioni il ricorso va respinto mentre la decisione merita conferma.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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