30.2013.49
Affiliazione quale indipendente (commerciante professionale d'immobili) confermata in seguito agli accertamenti eseguiti
20 febbraio 2014Italiano26 min
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Numero d'incarto:
30.2013.49
Data decisione, Autorità:
20.02.2014, TCA
Titolo:
Affiliazione quale indipendente (commerciante professionale d'immobili) confermata in seguito agli accertamenti eseguiti
LAVORATORE INDIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 3 LAVS
art. 4 LAVS
art. 16 LAVS
art. 17 OAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.49
cs
Lugano
20 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24
ottobre 2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione formale del 27 settembre 2013 (doc. 7), confermata dalla decisione su
opposizione del 24 ottobre 2013 (doc. A), la Cassa CO 1 ha fissato i contributi
dovuti da RI 1, nato nel 1941, nel 2008, quale indipendente. L’amministrazione
ha ritenuto l’assicurato quale commerciante professionale di immobili ed ha
chiesto il pagamento di un contributo di fr. 815.95, calcolato sulla base di un
reddito lordo di fr. 32'034, da cui ha dedotto la quota esente di fr. 16'800
per beneficiari di una rendita AVS.
B. RI
1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione chiedendo
l’annullamento della medesima poiché non può essere ritenuto commerciante
professionale di immobili. In via subordinata chiede che venga dedotta anche la
quota esente di sua moglie.
Dopo
aver riassunto la fattispecie l’insorgente contesta innanzitutto la circostanza
che sia la medesima Cassa ad essere in primo luogo preposta a decidere
sull’opposizione da lui presentata, non ritenendola un organo indipendente.
Nel
merito l’assicurato afferma di aver venduto, insieme alla moglie, la particella
__________ __________ del Comune di __________ per necessità ed evidenzia di
essere ancora attivo professionalmente e di pagare i contributi AVS malgrado
non siano presi in considerazione nel calcolo della sua rendita.
Circa
la vendita dell’immobile, il ricorrente sostiene che si tratta di una mera
transazione di natura amministrativa effettuata per far fronte ai propri debiti
e che non svolge regolarmente un commercio professionale di immobili e non
sfrutta il mercato immobiliare per trarne profitto. Non è dimostrata
un’attività continua nel commercio di immobili e non vi è un esercizio
commerciale. Nelle tassazioni precedenti e successive non vi è commercio di
immobili. Non ha un’azienda commerciale e non svolge una professione liberale.
Sono trascorsi 5 anni dalla vendita immobiliare.
C. Con
risposta del 28 novembre 2013 la Cassa propone la reiezione del ricorso (doc.
III). L’amministrazione afferma tra l’altro che il competente Ufficio di
tassazione di __________ “ha confermato che i dati comunicati alla Cassa
sono esatti e che la tassazione è definitiva. Inoltre, il contribuente è stato
considerato come commerciante professionale d’immobili, pertanto il reddito
deve essere interamente a lui attribuito (doc. 4b)” e che “secondo il
TF, vi è commercio di immobili non appena il contribuente svolge un’attività
che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato
immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell’intento di
realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2 P 56/200 del 27
marzo 2001)”.
D. Pendente
causa il TCA ha richiamato gli atti fiscali del ricorrente relativi al 2008
(doc. VII), mentre il 16 dicembre 2013 il Giudice delegato del TCA ha sentito
il ricorrente nel corso di un’udienza (doc. VIII). Alla Cassa è stata data la
possibilità di esprimersi in merito (doc. IX).
E. In
data 17 gennaio 2014 il TCA ha interpellato l’UT di __________ (doc. XII), che
ha risposto il 7 febbraio 2014 (doc. XIV). Alle parti è stato concesso un
termine scadente il 19 febbraio 2014 per produrre osservazioni scritte in
merito (doc. XV).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Il
ricorrente si lamenta in primo luogo della circostanza che l’opposizione sia
stata decisa dalla medesima Cassa che ha emanato la decisione formale.
A
questo proposito va rammentato che la procedura di opposizione presso la
medesima amministrazione che ha emesso la decisione formale è stata introdotta dalla
LPGA, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, per sgravare i Tribunali.
A
norma dell’art. 52 cpv. 1 LPGA infatti le decisioni possono essere
impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Contro
la decisione su opposizione la persona assicurata può in seguito inoltrare
ricorso al tribunale delle assicurazioni del Cantone dove
l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso
(art. 57, 58 e 60 LPGA).
La censura del
ricorrente va di conseguenza respinta.
nel merito
3. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per
conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
4. I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno
di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre
(art. 22 cpv. 2 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
Il
reddito dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato
dell’esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in
quell’anno (art. 22 cpv. 3 OAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2008).
Se
in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il
reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2008).
Se
l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, è
determinante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine
dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2008).
5. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente
tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di
ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei
casi di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili
per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli
assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,
se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6. Va
ancora rammentato che per l’art. 16 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2002, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una
decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno
civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati.
Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso
1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la
tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di
ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi
arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Con
il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv.
1 LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso
1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la
tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di
ricupero d’imposta.
Il tenore di questa
seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla
Commissione di redazione dell'Assemblea
federale (RU 2009 5021):
" In
deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il
termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui passa in giudicato la
tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di
ricupero d’imposta."
Con
il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione, leggermente
modificata, dell’art. 16 cpv. 1 prima e seconda frase LAVS, secondo cui i
contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro
un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti
non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all’articolo 24
capoverso 1 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8
capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno
dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è
passata in giudicato.
Una decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta
per tutte la perenzione prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS (Kieser, ATSG
Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2009, 2.a ed., ad art. 24, p. 347, N. 26,
rammenta che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung wird die Verwirkung ein
für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn die Verfügung in der Folge
gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben und durch eine neue ersetzt
wird […] ”).
Prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono
essere indicati in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber,
Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillese et survivants (LAVS), pag. 409).
A
determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un
credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo
contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore
di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello
della decisione precedentemente notificata (cfr. anche Greber, Duc,
Scartazzini, op. cit., pag. 410, n. 9 ad art. 16: “Dès l’instant où la
créance de cotisations a été consigné en temps utile dans une décision, la
prescription du droit de fixer les cotisations ne peut jamais intervenir. Peu
importe que la décision entre en force ou soit ultérieurement annulée par le
juge ou par la caisse elle-même. Une décision de cotisations rendue dans le
délai fixé à l’article 16 alinéa 1 LAVS exclut une fois pour toutes la
péremption à concurrence au plus du montant réclamé”).
In
concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato la decisione
formale di fissazione dei contributi per il 2008 entro la fine del 2013.
7. Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale
è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le
comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo
1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va
a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza
del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della
realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti
(DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a).
8. Va
ancora rilevato che a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS,
sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai
sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da
un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola,
dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività
compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di
elementi patrimoniali giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili
conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'articolo 18
capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza
commerciale giusta l'articolo 18 capoverso 2 LIFD.
Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di
un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Pronunciandosi
sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla
giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato,
con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio
professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).
L'Alta
Corte ha posto l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara
imponibile "la totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma
pertanto il principio dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti
sono invece secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale
"conseguiti nella realizzazione di sostanza privata": la legge si
limiterebbe a esplicitare quanto vigeva già in precedenza; da parte loro, gli
articoli da 17 a 23 LIFD si limiterebbero a descrivere i redditi imponibili più
importanti e definiscono in particolare i redditi da attività lucrativa
dipendente ed indipendente. Per il legislatore, dunque, secondo quanto conclude
il Tribunale federale, anche utili provenienti da un'attività che oltrepassa la
mera amministrazione della sostanza privata rappresentano reddito da attività
lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività
costituiscono sostanza aziendale, anche se manca ogni attività organizzata
nella forma di una vera e propria impresa.
Ne
consegue che l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli
utili in capitale che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del
patrimonio, cioè senza una particolare attività del contribuente indirizzata al
conseguimento di un lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in
modo casuale. Poiché bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività
lucrativa indipendente, l'art. 18 LIFD permette di considerare un'attività che
oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una forma di
attività lucrativa indipendente.
Va
infine ricordato che secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale,
vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge
un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il
mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento
di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del
27 marzo 2001). In particolare, sono considerati indizi di un'attività
lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali
operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli
crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali
proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento
dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (STF del 25 marzo 2004 nella
2A.37/2004).
Per
stabilire se si è o no in presenza di un commercio professionale d'immobili, si
deve tenere conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 125 II 113 consid.
3c e 6a).
9. In
concreto, l’amministrazione, a fondamento della sua decisione, ha affermato che
il fisco “ha confermato che i dati comunicati alla Cassa sono esatti e che
la tassazione è definitiva. Inoltre, il contribuente è stato considerato come
commerciante professionale d’immobili, pertanto il reddito deve essere
interamente a lui attribuito (doc. 4b)” e che “secondo il TF, vi è
commercio di immobili non appena il contribuente svolge un’attività che eccede
la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla
stregua di un commerciante professionale, nell’intento di realizzare un
profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2 P 56/200 del 27 marzo 2001)”,
senza effettuare particolari accertamenti.
Il
16 dicembre 2013 il Giudice delegato del TCA ha sentito RI 1 nel corso di
un’udienza dalla quale è emerso:
" (…)
A livello d'imposta
federale è stato ritenuto un reddito d'attività indipendente per la cessione
dell'immobile di __________. Voglio precisare qui che è la prima volta che
vengo ritenuto quale indipendente per una operazione di questa natura. Ho
acquisito dai miei atti le tassazioni dal 2003 al 2009 che sono qui a
dimostrarlo. Le tassazioni successive al 2008 sono la 2009 dove non mi hanno
considerato indipendente con riferimento ad operazioni immobiliari e le
successive sono ancora pendenti. In realtà io ho fatto una sola operazione
immobiliare a __________ perché avevo comperato il terreno su cui ho poi
edificato la casa di mia figlia. Io ho regalato il terreno a mia figlia. E una
parte poi del terreno che era grande è stato frazionato e venduto.
Io contesto in questa
sede il fatto che si possa ritenere in quest'operazione l'esercizio di
un'attività indipendente. Io ho ricevuto la tassazione 2008 l'ho contestata ma la contestazione era riferita ad una ripresa di redditi per Fr. 12'000.- che
poi in sede di reclamo mi sono stati tolti. Devo sinceramente dire che
probabilmente perché era dentro solo nella federale la questione del reddito
indipendente mi è sfuggita.
Dopo il reclamo io non
ho più fatto ricorso perché la mia lamentela era stata accolta.
E' vero che io
dispongo di numerosi terreni, vedo la distinta che è consegnata nell'incarto
fiscale e preciso che il __________ di __________ è la sede dell'azienda alla
quale io come persona fisica do in locazione il fondo conseguendo un affitto.
La __________ è la nostra casa primaria. Per il resto si tratta di fondi che
non hanno valori locativi, si tratta sostanzialmente di boschi, a parte a __________
dove ho un rustico che uso per me. Si tratta, per i boschi sostanzialmente di
immobili ereditati. Quindi ribadisco la mia posizione rilevando di aver pagato
la tassa sul maggior valore immobiliare al momento del frazionamento e della
rivendita.” (doc. VIII)
Il
17 gennaio 2014 il TCA ha interpellato l’UT di __________, chiedendo:
" (…)
1. Per quali ragioni RI
1 è stato ritenuto commerciante professionale di immobili (In particolare vi è
stata una frequenza del medesimo tipo di operazioni? Vi è un legame tra questa
operazione e l’attività professionale del contribuente? Vi è stato l’uso di
notevoli crediti? L’interessato si è servito di conoscenze professionali
proprie o di terzi? Il fondo venduto è stato detenuto per poco tempo? I
profitti sono stati reinvestiti in ulteriori operazioni immobiliari? Altri
motivi?)?
Considerandi
2.
L’immobile venduto
(o gli immobili venduti) era(no) di esclusiva proprietà di RI 1 o
apparteneva(no) anche alla moglie (in tal caso, in quale percentuale? e, in tal
caso, parte del reddito da attività indipendente va attribuito anche a lei?)?
3.
Vi chiediamo di
descrivere brevemente l’operazione immobiliare alla base della tassazione quale
commerciante professionale di immobili nel 2008.” (doc. XII)
Con
risposta del 7 febbraio 2014 l’UT di __________ ha affermato:
" (…)
In risposta alla
vostra richiesta del 17.1.2014 confermiamo che l’importo di Fr. 31'258.- è un
guadagno derivante dal commercio professionale di immobili, conseguito nel 2008
con la vendita della particella No. __________ __________ del Comune di __________.
RI 1 ha acquistato e
intestato a suo nome la part. no. __________ __________ (in origine di mq.
1029) in data 8.5.2005 al prezzo di Fr. 411'600.-. L’acquisto è stato
finanziato con un prestito di Fr. 200'000.- ottenuto dalla __________, società
dalla quale il contribuente detiene no. 70 azioni. Dal frazionamento sono state
ricavate tre particelle (no. __________ __________) sulle quali sono poi state
costruite tre case. La particella no. __________ __________, dopo
l’edificazione, è stata donata a __________ il 17.3.2006. La part. no. __________
__________, dopo l’edificazione, è stata venduta, in data 11.5.2006, a __________.
Il reddito conseguito con questa operazione non è però stato considerato come
un reddito derivante dal commercio professionale d’immobili.
La particella
rimanente, no. __________ __________, dopo l’edificazione è stata venduta il
17.6.2008
a __________. L’utile conseguito è stato considerato un reddito
aziendale derivante dal commercio professionale d’immobili.
Dopo quest’ultima
vendita infatti l’autorità di tassazione ha esaminato in dettaglio l’operazione
ed ha rilevato la presenza di diversi indizi che il contribuente non ha
semplicemente amministrato la propria sostanza.
Oltre alla breve
durata del possesso degli immobili, è stata rilevata la correlazione tra
l’operazione immobiliare nel suo complesso e l’attività principale del signor RI
1, direttore, dipendente e azionista dell’impresa di costruzioni __________ ed
azionista della società immobiliare che ha parzialmente finanziato
l’operazione. Anche il frazionamento del terreno ha costituito indubbiamente un
altro elemento a sostegno della natura commerciale dell’operazione immobiliare.
Infatti, suddividere un fondo in diverse parcelle è già di per sé considerato
come attività volta ad aumentare il valore del terreno.
Rileviamo che,
nonostante il contribuente abbia presentato reclamo contro altri elementi delle
tassazioni IC/IFD 2008, egli non ha contestato l’imposizione, ai fini
dell’imposta federale diretta, del reddito aziendale di Fr. 31'258.-. Le
decisioni su reclamo sono state emesse il 7 luglio 2010 e sono divenute
definitive.” (doc. XIV)
Il
14.
febbraio 2014 l’assicurato ha preso posizione, contestando la risposta
dell’Ufficio di tassazione (doc. XIX). L’insorgente afferma che l’acquisto del
terreno è stato finanziato dalla ditta __________, società di sua moglie, la
quale detiene il 70% delle azioni e ne è proprietaria, mentre il 30% delle
restanti azioni è suddiviso tra le due figlie, __________ ed __________.
Nessuna azione è invece da lui detenuta. Il ricorrente evidenzia in secondo
luogo un errore circa il nome della persona cui è stata donata la particella n.
__________; si tratta di __________ e non __________. L’insorgente sostiene
inoltre che l’UT non ha elencato gli indizi secondo cui non avrebbe
semplicemente amministrato la sostanza e contesta la circostanza che
suddividere il fondo in diverse parcelle ne aumenta il valore. L’interessato
evidenzia che l’acquisto del terreno è stato fatto per dare la possibilità alla
figlia __________ di costruire la propria casa e dopo la donazione il rimanente
terreno è stato venduto poiché la figlia non era in grado di mantenerlo,
essendo il marito invalido.
L’insorgente
ribadisce di non dover essere considerato commerciante di immobili ed in via
subordinata chiede che venga presa in considerazione anche la franchigia di fr.
16'800 della moglie poiché ha partecipato al finanziamento (doc. IX).
10.
In
concreto dagli accertamenti effettuati dal TCA, malgrado alcune imprecisioni
nelle risposte dell’UT di __________, emerge che la qualifica di commerciante
professionale d’immobili per il 2008 è corretta, poiché vi sono numerosi
elementi che confermano la natura dell’attività svolta dall’insorgente.
In
primo luogo la tassazione IC/IFD 2008 emessa su reclamo é
regolarmente cresciuta in giudicato. In tali circostanze, le informazioni ivi
contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere di principio considerate
vincolanti per l'amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS). Per
questo anno di contribuzione, lo scrivente Tribunale non è quindi legittimato a
scostarsi dagli elementi esibiti dell’Ufficio di tassazione, a meno che essi
appaiano manifestamente errati. A questo proposito va segnalata la sentenza 9C_514/2008
del 19 maggio 2009, dove al consid. 4.2 l’Alta Corte ha tra l’altro affermato
che “In considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento
giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità
fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di
distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate
dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili. Al parallelismo tra
qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato”.
Altro
elemento determinante è l'attività professionale del ricorrente. Egli é amministratore
unico, direttore ed azionista della __________ il cui scopo è la __________.
Vi
è una relazione diretta tra la professione del contribuente e l'attività svolta
nel settore immobiliare quando detta attività ha per scopo di procacciare del
lavoro al contribuente stesso o alla sua impresa, oppure quando questi utilizza
le conoscenze acquisite nell'ambito della propria professione, ciò che, a non
averne dubbio, è il caso in concreto.
Questo
legame diviene evidente se si tien conto del fatto che il ricorrente ha
acquistato a suo nome la particella no. __________ __________ ricavando parte
del finanziamento dalla __________ immobiliare di cui la moglie e le figlie
detengono l’intero capitale azionario (doc. XIX).
Pure
significative sono l'entità dell'attività svolta, la quale concerne un fondo
che è stato frazionato in tre particelle (attività che già di per sé è
considerata come volta ad aumentare il valore del terreno [cfr. doc. XIV]) e sulle
quali ha poi costruito tre case, di cui una donata alla figlia __________ e due
vendute in momenti diversi (nel 2006 e nel 2008; cfr. doc. VIII e XIV) e la
breve durata del possesso (la particella è stata acquistata nel 2005 e
l’immobile venduto nel 2008).
Non
si può che rilevare che un'attività così ampia e svolta da una persona cognita
del settore immobiliare, supera largamente la semplice amministrazione della
propria sostanza privata e costituisce un'attività lucrativa indipendente.
In
queste circostanze il TCA non ha motivo alcuno per scostarsi dalla valutazione
fatta dall'autorità fiscale e dalla Cassa di compensazione e deve confermare la
qualifica di commercio professionale di immobili.
L’insieme
delle circostanze sopra descritte porta inequivocabilmente a concludere che il
ricorrente non si è limitato semplicemente ad amministrare il proprio
patrimonio o ad approfittare di un’opportunità risultante da circostanze
fortuite, ma ha sfruttato il mercato immobiliare alla stregua di un
commerciante professionale, nell’intento di realizzare un profitto.
11.
Circa
la quota esente per beneficiari di una rendita AVS ai sensi dell’art. 6quater
cpv. 2 OAVS per il quale i contributi delle persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente che hanno compiuto i 64 anni, se di sesso femminile, o i
65.
anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito
eccedente 16 800 franchi l'anno, va evidenziato quanto segue.
L’interessato
chiede che dal reddito soggetto a contribuzione oltre alla sua parte, vada
ritenuto un ulteriore importo di fr. 16'800 anche per la moglie.
Accertato
tuttavia che l’immobile acquistato e venduto era di sua esclusiva proprietà
(cfr. doc. XIV), a giusta ragione l’amministrazione non ha dato seguito alla
richiesta.
La
circostanza che per l’acquisto il ricorrente ha ricevuto parte dei finanziamenti
da una SA detenuta nella misura del 70% dalla moglie non è un motivo per
applicare una doppia franchigia. Da una parte è la SA ad essere intervenuta con
il finanziamento e non la moglie direttamente. D’altra parte la consorte non è
da considerare commerciante professionale d’immobili per l’operazione in esame.
12.
Infine,
l’insorgente non contesta che, conformemente all’art. 9 cpv. 4 LAVS, il reddito
di fr. 31'258 va riportato al lordo dei contributi sociali a fr. 32'034.
Ne
segue che l’importo soggetto a contribuzione ammonta a fr. 15’234 (32'034 –
16'800) per un contributo di fr. 815.95, come calcolato dalla Cassa.
In
queste condizioni il ricorso va respinto mentre la decisione merita conferma.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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