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Decisione

30.2013.50

Restituzione di AGI.Soggiorno in casa privata o in istituto? Nozione di istituto. La struttura figura nella lista delle case anziani autorizzate dal Cantone,quindi ha ottenuto l'autorizzazione ad eser

4 aprile 2014Italiano40 min

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Fatti

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere

rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la

fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio

diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne

i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi

che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del

richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure

dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una

prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale,

il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale.

Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale

potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento

principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291

consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5 pag. 205).

L'amministrazione può riconsiderare una

decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità

giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio

errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono

pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.

4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11

febbraio 2004).

Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a

seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione

errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF

119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF

9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid.

6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata

oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è possibile riconsiderare

una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione

giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione

la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),

tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non

giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115

V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata,

l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è

possibile procedere ad un riesame (STF 8C_883/2008 del 31 marzo

2009 consid. 4.1.2; STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con

riferimenti).

2.5. Con

decisione formale del 6 marzo 2013 (doc. 69) la Cassa di compensazione ha ricalcolato

il diritto all'AGI a cui aveva diritto l'assicurato e ha chiesto la restituzione

di Fr. 43'188.-, pari alla differenza fra gli AGI dell'AVS incassati dal 1° dicembre

2008 al 31 ottobre 2012 (Fr. 1'768.- [dicembre 2008] + Fr. 43'776.- [Fr. 1'824.-

x 24 mesi {2009 e 2010}] + Fr. 40'832.- [Fr. 1'856.- x 22 mesi {2011 e

01-10.2012}]) e gli assegni per grandi invalidi di diritto nel medesimo lasso

di tempo (Fr. 884.- + Fr. 21'888.- [Fr. 884.- x 24 mesi] + Fr. 20'416.- [Fr.

928.- x 22 mesi]).

L'amministrazione ha infatti saputo dall'UAI che RI 1 dal 17

novembre 2008 soggiorna presso la __________ di __________ struttura che,

considerata come un istituto, imporrebbe il versamento della metà dell'importo

dell'assegno grandi invalidi rispetto a chi risiede al proprio domicilio (art.

42ter cpv. 2 LAI).

Con il ricorso in esame l'assicurato contesta che la __________

ove soggiorna sia da ritenere un istituto ai sensi dell'art. 42ter cpv. 2 LAI.

Si tratterebbe, invece, di una casa privata non inserita nell'elenco degli

istituti autorizzati ad esercitare a carico della LAMal e non posta al beneficio

di contributi cantonali, spettando al malato fare fronte alla copertura dei

costi della sua degenza.

2.6. Va innanzitutto rammentato

che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione

di prestazioni da parte dell'assicurato, era tenuta ad emanare una decisione di

restituzione.

Nella verifica dei presupposti dell'art. 53 LPGA, va qui osservato

che non è possibile procedere con una riconsiderazione delle passate decisioni

formali di concessione dell'assegno per grandi invalidi, che sono (diventate)

errate dal 1° dicembre 2008 al 31 ottobre 2012. La decisione del 1° aprile 2008

(doc. 80) con cui dal 1° giugno 2008 l'AGI dell'AVS ammontava a Fr. 1'768.- al

mese, corrispondente alla cifra spettante ai beneficiari AGI di grado elevato

che soggiornano a domicilio, è in effetti diventata errata dal 1° dicembre 2008 in poi, perché era contraria alla legislazione in materia che imponeva di dimezzare l'importo

dell'assegno per grandi invalidi se l'assicurato soggiornava in un istituto (dal

1° gennaio 2012 tale diritto si riduce ad un quarto, art. 42ter cpv. 2 LAI). Con

il trasferimento dell'assicurato in casa anziani a decorrere dal 17 novembre 2008, l'importo di diritto all'assegno per grandi invalidi avrebbe dovuto essere dimezzato. La Cassa CO

1 ha invece indebitamente continuato a versare all'assicurato degli assegni interi

che, per contro, dovevano essergli riconosciuti in ragione di Fr. 884.- nel

2008, di Fr. 912.- negli anni 2009 e 2010 e di Fr. 928.- negli anni 2011 e 2012,

abitando ora egli in un istituto e non soggiornando più a domicilio.

Tuttavia, il TCA osserva che l'assegnazione dell'AGI intero o

dimezzato dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo ad alcuni aspetti. Se

persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale non

è possibile procedere ad un riesame, poiché fa difetto la manifesta

erroneità della decisione.

In concreto, l'inesattezza della decisione del 1° aprile 2008 non

è manifesta, visto che per sapere se il ricorrente aveva diritto ad un assegno intero

oppure dimezzato è necessario dapprima esaminare la natura dell'istituto in cui

egli è stato ricoverato, e meglio se la __________ debba essere considerata

come un istituto ai sensi dell'art. 42ter cpv. 2 LAI, aspetto, questo, non

liquido né palese. Non si può di conseguenza ritenere che la decisione della

Cassa fosse manifestamente errata alla luce del soggiorno dell'assicurato

in casa anziani.

Occorre verificare se siano adempiuti gli elementi per la revisione

delle precedenti decisioni formali di concessione dell'assegno per grandi

invalidi dell'AVS in caso di grande invalidità di grado elevato a domicilio.

Il ricovero dell'assicurato in casa anziani, di carattere

definitivo, costituisce un fatto nuovo rilevante di cui la Cassa non era a

conoscenza sino ad ottobre 2012.

In presenza di un fatto nuovo rilevante sono dati

gli estremi per procedere con una revisione, che occorre esaminare nel merito.

Nell'ipotesi in cui la __________ debba essere

considerata un istituto a norma dell'art. 42ter cpv. 2 LAI e dell'art. 66bis

cpv. 3 OAVS, l'importo intero dell'AGI da dicembre 2008 ad ottobre 2012 sarebbe

stato erroneamente versato.

2.7. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS

prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di

rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora

abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA)

di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata

al godimento di una rendita di vecchiaia.

Il diritto all'assegno per una grande invalidità di

grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto (art. 43bis cpv. 1bis LAVS

introdotto il 1° gennaio 2011).

Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso modificato dal 1° gennaio

2011 come i cpv. 1, 1bis e 3 con il nuovo ordinamento del finanziamento delle

cure, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo

giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto

dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o

lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del

mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.

Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno

per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi

invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al

20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34

capoverso 5.

Secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande invalida che,

fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di

un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto

valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per

lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.

A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della

LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità.

Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse

di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può

promulgare prescrizioni complementari.

L'art. 43bis cpv. 5 LAVS rinvia dunque all'art.

42ter LAI, secondo cui il grado personale di grande invalidità è determinante

per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi

invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli

ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di grande invalidità di

grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità di grado

medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per

cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34

capoversi 3 e 5 LAVS (art. 42ter cpv. 1 LAI).

Per l'art. 42ter cpv. 2 LAI, l'assegno per gli assicurati grandi

invalidi che soggiornano in un istituto ammonta alla metà (dal 1°

gennaio 2012: un quarto) degli importi di cui al capoverso 1.

In concreto, fino al compimento dei 65 anni l'assicurato percepiva

un assegno per grandi invalidi di grado elevato dall'assicurazione invalidità,

ammontante a Fr. 1'768.- al mese (doc. 102: Fr. 1'720.- nel 2006 e nel 2007).

Dal 1° giugno 2008 v'è stato il passaggio all'AGI dell'AVS e l'importo

di diritto è rimasto identico in virtù art. 43bis cpv. 4 LAVS (doc. 80).

Dal 1° gennaio 2009 (doc. 69) l'AGI è aumentato a Fr. 1'824.- e

dal 1° gennaio 2011 a Fr. 1'856.- al mese.

Il 17 novembre 2008 (doc. A1) il ricorrente si è trasferito alla __________

di __________. Come indicato, se tale struttura va ritenuta un istituto ai

sensi dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, in virtù dell'art. 42ter cpv. 2 LAI il

diritto all'AGI muterebbe. Soggiornando in un istituto, l'assegno per grandi

invalidi infatti ammonta alla metà degli importi previsti all'art. 42ter

cpv. 1 LAI, norma che riprende le stesse percentuali di grado di cui all'art.

43bis cpv. 3 LAVS, applicabile ai beneficiari di rendite di vecchiaia come il

ricorrente.

La questione, dunque, nella fattispecie verte attorno alla

definizione di istituto di cui al citato art. 42ter cpv. 2 LAI.

2.8. Il 1° gennaio 2011 sono

entrate in vigore le modifiche apportate dalla Legge federale sul nuovo ordinamento

del finanziamento delle cure, che il Consiglio federale ha presentato nel suo

Messaggio del 16 febbraio 2005 (FF 2005 1839).

Questo messaggio perseguiva obiettivi di riforma (alleviare la

difficile situazione sociale di determinati gruppi di persone bisognose di cure

e, quindi, evitare che l'assicurazione malattie, che nel sistema

esistente copriva un numero crescente di prestazioni di cure dovute all'età, fosse

ulteriormente penalizzata dal profilo finanziario) e proponeva un modello di

finanziamento delle prestazioni di cura in sintonia con le diverse

assicurazioni sociali. Il modello proposto si fonda sulle nozioni di cure

mediche e di cure di base sancite dall'allora legge sull'assicurazione

malattie.

Per quanto concerne gli assegni per grandi invalidi, il capitolo

1.1.3.2.3 (FF 2005 1851) prevede che a una persona che "a

causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di

terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita"

(art. 9 LPGA) viene concessa una prestazione pecuniaria denominata «assegno per

grandi invalidi», che viene versata – tranne che nell'assicurazione militare –

in forma standard, vale a dire prescindendo dall'ammontare dei costi nel

singolo caso. Mentre la nozione e lo scopo dell'assegno per grandi invalidi

sono in linea di principio uniformi in tutte le assicurazioni sociali, nelle

singole assicurazioni sociali vi sono differenze e particolarità soprattutto

per quanto concerne la cerchia dei beneficiari, le condizioni di diritto e la

definizione concreta delle prestazioni.

Con la 4a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1°

gennaio 2004, sono stati introdotti alcuni miglioramenti materiali nel

settore della cura e dell'assistenza delle persone invalide. Per esempio, gli

importi degli assegni per grandi invalidi per le persone bisognose d'assistenza

che non vivono in un istituto sono stati raddoppiati rispetto al passato (art.

Considerandi

42ter cpv. 1 LAI) e, per gli assicurati che soggiornano in un

istituto, l'assegno per grandi invalidi ammonta alla metà degli importi per le

persone che non vivono in istituto (art. 42ter cpv. 2 LAI).

Nell'AVS, la 4a revisione dell'AI non ha comportato

cambiamenti, ad eccezione delle persone che prima dei 65 anni hanno già

beneficiato di un assegno più elevato per grandi invalidi dell'assicurazione

per l'invalidità (cosiddetti casi di garanzia dei diritti acquisiti secondo l'art.

43bis cpv. 4 LAVS).

La nuova Legge federale del 13 giugno 2008

concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure in vigore dal

1° gennaio 2011 ha quindi portato all'introduzione, in pari data, dell'art.

43bis cpv. 1bis LAVS, secondo cui il diritto all'assegno per una grande

invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.

Conseguentemente è stato inserito l'art. 66bis cpv.

3.

OAVS, che dispone che è considerata istituto ai

sensi dell'articolo 43bis capoverso 1bis LAVS qualsiasi struttura riconosciuta

tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.

2.9

Con sentenza 9C_177/2012 del

3.

luglio 2013, il Tribunale federale ha considerato conforme alla legge l'art.

66bis cpv. 3 OAVS, a cui rinvia il predetto art. 43bis cpv. 1bis LAVS.

L'Alta Corte si è pronunciata sulla richiesta di un assegno per

grandi invalidi di grado lieve di un'assicurata nata nel 1927, ricoverata in

casa anziani, visto che la Cassa di compensazione ed il Tribunale cantonale hanno

respinto la sua domanda.

La questione verteva a sapere se la casa anziani in cui viveva l'assicurata

doveva essere qualificata come istituto. L'autorità di prima istanza è giunta

alla conclusione che il soggiorno in tale struttura dovesse essere considerato

come in un istituto ai sensi dell'art. 43bis cpv. 1bis OAVS, mentre la

ricorrente era di parere opposto.

Per il TF, per determinare se una struttura vada considerata un

istituto a norma del chiaro tenore dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, è necessario

accertare se la struttura è riconosciuta come tale (ossia quale istituto) da un

Cantone o se essa dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale. Questa definizione,

chiara ed inequivocabile a livello di ordinanza, è anche in armonia con le prescrizioni

del Messaggio del Consiglio federale sul nuovo ordinamento del finanziamento

delle cure del 16 febbraio 2005 (FF 2005 1839). Spetta dunque al

Cantone, che riconosce una struttura quale istituto o alla quale concede un'autorizzazione

d'esercizio, definire quali strutture debbano essere considerate come istituti.

Stante il chiaro tenore dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, la cui conformità alla

legge è indiscussa, questo compito non spetta quindi né alle Casse né ai

Tribunali. Essi devono piuttosto seguire le indicazioni del Cantone e la

relativa classificazione delle strutture (cfr. consid. 3).

2.10

Va ancora

evidenziato che l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2011,

è identico alla definizione di istituto introdotta già il 1° gennaio 2008 in ambito di prestazioni complementari all'art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI ("È considerata

istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di

un'autorizzazione d'esercizio cantonale.") con la nuova impostazione

della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra

Confederazione e Cantoni (FF 2005 5545). In merito a queste norme il Tribunale federale si è pronunciato in due occasioni definendo la

nozione di istituto in ambito di prestazioni complementari.

Nella sentenza 9C_20/2013 del 26 giugno 2013, pubblicata in DTF

139.

V 358, la nostra Massima istanza ha stabilito che la condizione di

soggiorno in istituto ai sensi della LPC è soddisfatta se la struttura è

considerata un istituto dal Cantone o dispone di un'autorizzazione d'esercizio

cantonale. La giurisprudenza sviluppata sotto il vecchio diritto LPC (DTF 118 V

142, ripresa in DTF 122 V 12 consid. 4) è quindi stata ritenuta superata prevedendo

che il soggiorno in un ricovero valeva anche il soggiorno in un analogo

istituto non riconosciuto dalla legislazione cantonale in tema di accoglimento e

assistenza (ad esempio famiglia di accoglimento, "grande famiglia" di

pedagogia terapeutica o comunità di invalidi), nella misura in cui rispondeva

ad un'esigenza e l'istituto garantiva di soddisfarla in modo adeguato, dal

profilo, in particolare, dell'organizzazione, delle infrastrutture e del

personale.

Nel caso trattato nel 2013 dal Tribunale federale una bambina,

nata nel 2004, beneficiaria di prestazioni complementari, viveva inizialmente, poi

nel 2006 è stata trasferita presso genitori affidatari e per questo motivo la

Cassa di compensazione l'ha considerata come persona che non abita in un

istituto. Il Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha invece

ritenuto che una famiglia affidataria in possesso di un'autorizzazione

cantonale doveva essere considerata secondo il diritto federale come una

struttura simile ad un istituto.

Basandosi sul Messaggio del Consiglio federale (FF 2005 5545) il

TF ha ritenuto che la nozione di istituto doveva essere definita in modo

univoco, siccome ciò era importante nel caso di cambiamento di Cantone da parte

dell'assicurato. Rilevante era anche, per il coordinamento con l'assicurazione

invalidità, che il concetto di istituto fosse il medesimo in entrambi i campi

di attività (cfr. consid. 4.3).

L'Alta Corte ha ancora ritenuto che la delega prevista dall'art. 9

cpv. 5 lett. h LPC lasciava al Consiglio federale un ampio margine di manovra

non contenendo indicazioni sulle condizioni per le quali i Cantoni debbono

riconoscere gli istituti o rilasciare un'autorizzazione d'esercizio (cfr.

consid. 4.4), una lista cantonale è ritenuta sufficiente.

L'art. 9 cpv. 5 lett. h LPC permette al Consiglio federale di

delegare ai Cantoni la competenza di definire gli istituti, (cfr. consid. 4.5).

Nella sentenza 9C_51/2013 del 26 giugno 2013, pubblicata in SVR

2013.

EL Nr. 7, il TF si è chinato sul caso di un assicurato che, dopo avere per

anni trascorso le vacanze ed i fine settimana presso una famiglia, dall'agosto

2011.

vi si era trasferito in modo duraturo. La Cassa di compensazione del

Canton San Gallo ha quindi calcolato un terzo della tassa giornaliera come parte

del canone d'affitto. La Commissione Tutoria Regionale ha formulato

opposizione, poiché a causa delle sue particolari esigenze di cure l'assicurato

era alloggiato, similmente ad un istituto, presso una famiglia specializzata.

La famiglia presso cui l'assicurato viveva non era riconosciuta

dal Cantone come istituto e nemmeno disponeva di un'autorizzazione cantonale d'esercizio

(cfr. consid. 4.1).

Per la Cassa ricorrente con l'entrata in vigore dell'art. 25a

OPC-AVS/AI non vi era più la possibilità per le Casse ed i Tribunali di

interpretare la nozione di istituto. In tal senso pure il nuovo art. 66bis cpv.

3.

OAVS, ciò che il TF ha confermato.

In virtù del diritto cantonale esistente a quel momento, per il

diritto alle prestazioni complementari, l'assicurato non andava considerato

come persona vivente in un istituto. La famiglia presso cui viveva non era

riconosciuta dal Cantone come istituto nel senso della LPC ed essa nemmeno

disponeva di un'autorizzazione cantonale d'esercizio.

2.11

Nel Cantone Ticino la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge

sanitaria) del 18 aprile 1989 definisce

i principi generali applicabili al settore sanitario e stabilisce le

disposizioni di polizia sanitaria (art. 1 cpv. 1 LSan).

Secondo l'art. 79 cpv. 1 lett. a LSan, sono

strutture sanitarie secondo questa legge gli immobili, i locali, i vani o gli

ambienti, anche mobili ove sono distribuite o attuate, a pazienti degenti o

ambulanti prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche in vista della

promozione, della protezione, del mantenimento o del ristabilimento della

salute.

L'art. 80 LSan pone il principio dell'assoggettamento ad

autorizzazione per l'esercizio case di cura ed altre strutture assimilabili.

L'art. 81 LSan ne fissa i criteri necessari.

La Legge sul promovimento, il coordinamento e il

finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) del

30.

novembre 2010 ha lo scopo di promuovere, coordinare e disciplinare le

attività degli enti che operano a favore delle persone anziane (art. 1 cpv. 1

LAnz).

L'art. 4 LAnz dispone che sono considerate strutture

sociosanitarie quelle che accolgono di regola persone anziane, parzialmente o

completamente non autosufficienti, che manifestano un bisogno di cura, assistenza

o sostegno in un ambiente protetto.

L'art. 6 LAnz stabilisce i criteri cumulativi per il

riconoscimento di queste strutture il cui finanziamento avviene attraverso la

concessione di un contributo globale (art. 9 cpv. 1 LAnz).

Giusta l'art. 11 cpv. 1 LAnz, ogni struttura sociosanitaria

riconosciuta è tenuta a prelevare contributi commisurati alle condizioni di

reddito e di sostanza così come al bisogno di cure della persona anziana.

A norma dell'art. 11 cpv. 4 LAnz, i contributi sono calcolati secondo

quanto stabilito dal Consiglio di Stato.

Ogni struttura sociosanitaria riconosciuta percepisce inoltre le

prestazioni delle assicurazioni sociali per grandi invalidi, proporzionalmente

ai giorni di presenza della persona anziana presso la struttura stessa (art. 11

cpv. 5 LAnz).

Per l'art. 16 LAnz, ogni struttura sociosanitaria è

tenuta a prelevare contributi commisurati al bisogno di cure della persona

anziana, tenuto conto dell'importo massimo fissato all'art. 25a cpv. 5 della

LAMal.

Ogni struttura sociosanitaria percepisce i

contributi delle casse malati stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 25a

cpv. 4 della LAMal (art. 17 LAnz).

2.12

Nell'evenienza

concreta, dal 2008 il ricorrente è degente in modo definitivo presso la __________

di __________.

Con risoluzione n. __________ del 5 febbraio 2002 il Consiglio di

Stato ha deciso che "La __________, __________, è autorizzata

all'esercizio quale istituto di cura con un massimo di __________ letti,

per il trattamento di una casistica simile a quella delle case di cura e di

riposo per anziani.".

Come è chiaramente indicato nella risoluzione del Consiglio di

Stato, questa autorizzazione si limita agli aspetti di polizia sanitaria

previsti dalla LSan, mentre non conferisce il diritto ad esercitare ai sensi

della LAMal. Infatti, l'effettivo e le qualifiche degli operatori sanitari come

pure l'organizzazione interna dell'istituto soddisfano i requisiti prescritti

dalla Legge Sanitaria, come l'idoneità delle strutture dal profilo

igienico-sanitario.

Questa autorizzazione può essere limitata o

revocata, qualora le condizioni di esercizio non risultassero adempiute.

Basandosi sulla Legge Sanitaria, il Consiglio di

Stato, per mezzo del Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione

della salute pubblica, Ufficio sanità, ha allestito un albo delle strutture e

dei servizi sanitari autorizzati ad esercitare ed in particolare ha stilato una

lista delle Case anziani autorizzate nel Cantone Ticino (http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/

StruttureServizi/CPA.pdf), aggiornata al 14 ottobre 2013, in cui sono elencate, suddivise per distretti, le strutture ed il relativo numero di letti

autorizzati.

La __________ figura in questo elenco con la dicitura "__________".

La Pensione Sole ha dunque ottenuto l'autorizzazione ad esercitare

in virtù dei summenzionati artt. 79, 80 e 81 LSan. Da ciò discende che tale

struttura rientra nella definizione di istituto dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS a

cui rinvia l'art. 43bis cpv. 1bis LAVS, trattandosi di una struttura che dispone

di una autorizzazione d'esercizio cantonale.

Di conseguenza, in virtù dell'art. 42ter cpv. 2 LAI

a cui rinvia l'art. 43bis cpv. 4 OAVS, va ritenuto che, soggiornando in un

istituto, l'assegno grandi invalidi di grado elevato versato all'assicurato doveva

essergli riconosciuto in ragione di metà rispetto al diritto accordatogli in

precedenza. La richiesta di restituzione della somma corrisposta indebitamente

deve quindi essere tutelata.

Essendo data, in concreto, una delle due condizioni

alternative della definizione di istituto dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, ossia

l'autorizzazione quale istituto, non occorre verificare se la __________ sia,

pure, una struttura riconosciuta dal Cantone come istituto.

Stante quanto precede, trattandosi quindi di un soggiorno

in un istituto giusta l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, in connessione con l'art. 42ter

cpv. 2 LAI, a cui rinvia l'art. 43bis cpv. 4 e cpv. 5 LAVS, l'assegno per grandi

invalidi dell'assicurato ammonta alla metà degli importi percepiti in virtù dell'art.

42ter cpv. 1 LAI.

È quindi a buon diritto che la Cassa di

compensazione resistente ha chiesto in restituzione all'assicurato la metà

delle prestazioni versate dal 1° dicembre 2008 al 31 ottobre 2012.

Il ricorso contro la decisione su opposizione del 29

ottobre 2013 con cui la Cassa CO 1 ha confermato la decisione di restituzione del

6.

marzo 2013 dell'ammontare di Fr. 43'188.- indebitamente percepito

dall'assicurato nel predetto periodo, deve di conseguenza essere respinto.

2.13

Occorre ora

verificare se siano dati i presupposti del condono della restituzione della somma

di Fr. 43'188.-, che la Cassa ha negato con decisione su opposizione del 29

ottobre 2013.

Infatti, contestualmente alla decisione sulla

restituzione, la Cassa si è pronunciata anche sulla domanda di condono.

Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse

non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà.

Per quanto concerne le decisioni di restituzione, l'art. 3 cpv. 1

OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di restituzione l'assicuratore

indica la possibilità di chiedere il condono.

L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono

manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede

e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in

parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4.

cpv. 4 OPGA).

Secondo l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una

decisione.

Per l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1

LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese

supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo

la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere

computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la

pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo

massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il cpv. 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della

sostanza.

L'art. 5

cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del

capoverso 1, indicando Fr. 8'000.-

per le persone sole, Fr. 12'000.- per

i coniugi e Fr. 4'000.- per gli

orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.

Nella fattispecie, la Cassa di compensazione ha informato

l'assicurato, contestualmente alla decisione di restituzione (doc. 69), della

possibilità di chiedere il condono della somma da restituire (art. 3 cpv. 2

OPGA).

Il 18 marzo seguente (doc. 68) l'interessato, per il tramite della

moglie, ha sia contestato di dovere restituire l'importo stabilito dalla Cassa

sia chiesto che esso gli sia condonato, "permettendomi di andare avanti

guardando al mio domani con meno angoscia.".

La domanda di condono, formulata per iscritto e motivata, è stata corredata

dei necessari giustificativi in un secondo tempo.

Tuttavia, contrariamente a quanto disposto dall'art. 4 cpv. 4

OPGA, essa è stata inoltrata subito dopo l'emanazione della decisione di

restituzione della Cassa, mentre doveva essere inoltrata entro 30 giorni dal

momento in cui la decisione di restituzione è passata in giudicato.

In altre parole, la domanda di condono del ricorrente, ma

soprattutto la decisione (su opposizione) della Cassa CO 1, sono premature.

Infatti, soltanto quando il presente giudizio, con cui questo Tribunale si è

determinato sull'ordine di restituzione della Cassa di compensazione

(30.2013.50), sarà cresciuto in giudicato, allora la stessa amministrazione potrà

pronunciarsi sull'istanza di condono.

Da quanto precede discende che il ricorso (30.2013.51) va accolto.

La decisione resa su questo aspetto annullata e gli atti rinviati alla Cassa di

compensazione affinché, una volta cresciuto in giudicato il dispositivo sulla

decisione di restituzione, si pronunci nuovamente sulla domanda di condono

dell'assicurato del 18 marzo 2013.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso contro la

decisione 29 ottobre 2013 resa su opposizione della Cassa CO 1 che impone la

restituzione di Fr. 43'188.-- è respinto.

2. Il ricorso contro la

decisione 29 ottobre 2013 resa su opposizione della Cassa CO 1 che rifiuta di

concedere all'assicurato il condono è accolto ai sensi dei considerandi

e gli atti sono rinviati alla Cassa per un nuovo giudizio, che dovrà essere reso

dopo che il dispositivo n° 1 della presente sentenza sarà cresciuta in

giudicato.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà al ricorrente Fr. 500.- a titolo

di ripetibili (IVA inclusa) per la procedura di condono.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti