30.2013.50
Restituzione di AGI.Soggiorno in casa privata o in istituto? Nozione di istituto. La struttura figura nella lista delle case anziani autorizzate dal Cantone,quindi ha ottenuto l'autorizzazione ad eser
4 aprile 2014Italiano40 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2013.50-51
TB
Lugano
4 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 29 ottobre 2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegni per grandi invalidi dell'AVS
ritenuto in fatto
1.1. Dal 1° febbraio 2005 RI 1,
nato nel 1943, è al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell'AI per
persone soggiornanti a domicilio attribuitogli con decisione del 26 ottobre
2006 (doc. 109) dall'Ufficio assicurazione invalidità, AGI dapprima di grado
medio e poi dal 1° marzo 2006 di grado elevato.
Con il compimento dei 65 anni e con il versamento della rendita
AVS di Fr. 2'210.- (doc. 83), dal 1° giugno 2008 (doc. 158) questo suo diritto
è stato trasformato dalla Cassa CO 1 in un assegno per grandi invalidi AVS in
caso di grande invalidità di grado elevato, a domicilio (diritti acquisiti dall'AI),
ammontante a Fr. 1'768.- al mese (doc. 81).
1.2. Nell'ambito della revisione d'ufficio
avviata dalla Cassa il 9 ottobre 2012 (doc. 76), dal questionario per l'assegno
per grandi invalidi AVS è emerso che dal 17 novembre 2008 RI 1 soggiorna presso
la casa anziani __________ di __________.
Pertanto, su invito dell'Ufficio AI (doc. 75), con decisione del 5
marzo 2013 (doc. 73) la Cassa di compensazione ha ricalcolato le prestazioni
mensili AVS di diritto valide dal 1° dicembre 2008 al 31 ottobre 2012 (doc.
73), tenendo conto che l'assegno per grandi invalidi è stato dimezzato giacché
l'assicurato ha soggiornato in istituto e non al domicilio (art. 42ter LAI).
Di conseguenza, con decisione del 6 marzo 2013 (doc. 69) la Cassa CO
1 ha chiesto all'assicurato il rimborso dell'importo di Fr. 43'188.- corrisposto
in eccedenza per quel periodo, pari alla metà di quanto versatogli in costanza
del suo soggiorno in casa anziani sino alla modifica del diritto.
1.3. Il 18 marzo 2013 (doc. 68) RA
1, in rappresentanza del marito, ha affermato che quando nel 2008 ha chiesto informazioni a vari istituti sociali, le è stato risposto che l'assegno grande
invalido era contabilizzato se il soggiorno avveniva negli istituti sociali del
Cantone, mentre se aveva luogo nella piccola casa di cura privata __________ l'AGI
era lasciato al malato. Ella ha inoltre rilevato che né quando v'è stato il
passaggio dalla rendita AI a quella AVS né in seguito è mai stata avvisata dalla
Cassa che vi sarebbe stato un cambiamento del suo diritto all'AGI se il marito entrava
in casa anziani.
La moglie dell'assicurato ha evidenziato che questo assegno le ha
permesso di fronteggiare i costi del soggiorno del marito in casa di cura ed
ora la restituzione richiesta la porrebbe in difficoltà economiche, motivo per
cui ne ha chiesto il condono.
1.4. Con decisione del 12 aprile
2013 (doc. 67) la Cassa CO 1 ha respinto la domanda di condono, giacché l'interessata
non ha ottemperato ai suoi obblighi di informazione non comunicando alla Cassa
l'entrata del marito in istituto. I presupposti per tutelare la buona fede non
sono pertanto dati.
1.5. Il 18 aprile 2013 (doc. 63)
la moglie dell'assicurato ha inoltrato la propria opposizione al rifiuto del
condono, osservando di essere stata in buona fede nel non avere informato la
Cassa sul luogo di soggiorno del marito, essendo egli ospite di una casa
privata. Questa circostanza è stata peraltro chiaramente comunicata alla Cassa nell'ottobre
2012 in occasione della revisione dell'AGI AVS, perciò nulla è stato nascosto
sulla situazione personale del marito.
Il 23 aprile 2013 (doc. 49) RA 1, in nome e per conto dell'assicurato,
ha formulato un'opposizione contro la decisione di restituzione parziale dell'assegno
per grandi invalidi, contestando in sostanza che la __________ sia un istituto che
rientra nel novero degli istituti sociali del Cantone, mentre si tratterebbe di
una piccola casa di cura privata, perciò non le può essere addebitata una
violazione dell'obbligo di informazione per non avere comunicato alla Cassa l'entrata
del coniuge in un istituto.
L'opponente ha inoltre fatto valere la sua buona fede, trattandosi
di un collocamento di tipo ambulatoriale come le era stato detto nel 2008 da
diversi istituti di cura presso i quali si era informata e quindi non v'era
motivo di informare la Cassa del cambiamento.
1.6. Il 29 ottobre 2013 (doc. A2)
la Cassa CO 1 ha emesso una decisione su opposizione, con cui ha confermato sia
la decisione di restituzione di Fr. 43'188.-, sia la decisione di rifiuto del
condono.
Riferendosi alla presa di posizione che ha espressamente chiesto
all'Ufficio AI competente (docc. 29 e 31), la Cassa di compensazione ha
concluso che la __________ debba essere qualificata come un istituto ai sensi
dell'art. 42ter cpv. 2 LAI.
Quanto alla percezione delle prestazioni in buona fede, la Cassa
ha rilevato che nella decisione del 1° aprile 2008 di attribuzione di un
assegno grandi invalidi dell'AVS era chiaramente indicato l'obbligo d'informazione.
Tuttavia, la moglie dell'assicurato ha omesso di annunciare che dal 17 novembre
2008 il marito si è trasferito in questa __________. In caso di dubbi sulla sua
qualifica, essa avrebbe però dovuto informarsi presso l'ufficio competente. In
tal caso non può dunque esserle riconosciuta la buona fede e quindi nemmeno il
condono dell'importo chiestole in restituzione.
1.7. Con ricorso del 23 novembre
2013 (doc. I) RA 1, in rappresentanza del marito RI 1, ha chiesto di annullare
la decisione di restituzione o di concederle il condono della stessa.
La moglie del ricorrente ha innanzitutto rilevato che quando il 1°
aprile 2008 ha ricevuto la decisione che segnava il passaggio dall'AGI dell'AI
all'AGI dell'AVS, "Da nessuna parte si spiegava che se non ci fosse
stato questo "diritto acquisito", l'AGI dell'AVS sarebbe stato di
importo differente." (doc. I pag. 1). Nel 2008 le condizioni di salute
dell'assicurato sono molto peggiorate, perciò la moglie si è attivata presso
diverse case anziani che, le hanno spiegato, trattandosi di istituti
riconosciuti dal Cantone, oltre alla retta giornaliera incassavano pure l'assegno
grandi invalidi. V'era però una lunga lista d'attesa. Per contro, alla piccola
casa di cura privata __________, che aveva un posto libero, è dovuta solo la
retta giornaliera, mentre l'AGI rimane al malato, poiché non è un istituto
riconosciuto, ma una residenza privata.
L'assicurato non ha dunque avvisato la Cassa del suo ricovero in
questa casa, visto che nella decisione di aprile 2008 figurava soltanto l'obbligo
di avvisare se l'assicurato entrava in un istituto.
Prova ne è che nell'ambito della revisione dell'ottobre 2012 non ha
sottaciuto che il marito era residente presso la __________.
In merito alla nozione di istituto, l'insorgente ha osservato
che la Legge anziani e la Legge invalidi del Cantone Ticino definiscono gli
istituti di cura autorizzati ad esercitare ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LAMal
ed un decreto legislativo elenca tali istituti. Tuttavia, la __________
soggiace alla Legge sugli esercizi pubblici (art. 6 cpv. 1) ed al relativo
Regolamento (art. 6 cpv. 3) essendo da identificare, sulla base dell'autorizzazione
cantonale all'esercizio rilasciata nel 2002 dal Consiglio di Stato (doc. 54), come
una pensione privata, non rispondendo ai criteri logistici stabiliti dalla
normativa sulle case per anziani medicalizzate né a quelli attinenti alla
dotazione di personale di assistenza e cura e quindi non figurando sulla lista
degli istituti autorizzati ad esercitare a carico della LAMal.
L'autorizzazione concessa dal Consiglio di Stato potrebbe però
trarre in inganno sulla natura di questa __________, visto che è autorizzata
all'esercizio quale istituto di cura con un massimo di 10 letti per il
trattamento di una casistica simile a quella di una casa per anziani. Sennonché,
l'art. 79 LSan definisce le strutture sanitarie e quindi il sostantivo istituto
utilizzato nel dispositivo dell'autorizzazione si riferisce soltanto allo
spazio fisico, sia esso ambulatoriale o stazionario, dove vengono erogate
prestazioni. Infatti, per le Casse malati le cure erogate in questa struttura
sono delle prestazioni ambulatoriali, essendo analoghe a quelle riconosciute ad
un servizio Spitex (art. 7 cpv. 2 OPre). Il nuovo art. 25a LAMal in essere dal
1° gennaio 2011 precisa il concetto di cure ambulatoriali, che ingloba il
concetto di cure a domicilio.
Pertanto, sia per il Cantone sia per le Casse malati, la __________
è una struttura abitativa ambulatoriale e non è riconosciuta come istituto
stazionario, tanto che l'autorizzazione ad esercitare è stata concessa alla
gerente e non ad un ente, perciò, come tale, non può usufruire dei contributi
cantonali e/o comunali per la gestione corrente, mentre spetta all'ospite far
fronte ai costi di degenza con i propri mezzi. In conclusione, non trattandosi
di un collocamento in istituto ai sensi dell'art. 42ter cpv. 2 LAI, il
ricovero del ricorrente nel novembre 2008 non comporta una modifica dell'importo
dell'assegno per grandi invalidi.
Per quanto concerne la domanda di condono, l'assicurato ha
evidenziato di avere fornito tutta la documentazione necessaria per dimostrare
l'onere gravoso che la restituzione richiesta comporterebbe. In merito al
requisito della buona fede, la moglie del ricorrente ha osservato che poiché
sulla decisione di AGI AVS si faceva riferimento all'obbligo di informare la
Cassa su l'entrata o l'uscita in un istituto o in caso di soggiorno in ospedale
e la __________ non è un istituto, non v'era alcun motivo per cui il
collocamento in una casa privata avrebbe comportato un cambiamento dell'assegno
grandi invalidi. Nel formulario della revisione del 2012 essa ha poi chiaramente
indicato il soggiorno del marito in questa __________.
Ad ogni buon conto, l'interessata non era al corrente che l'importo
dell'AGI AVS differisce da quello dell'AGI dell'AI e che grazie al fatto che il
marito ha ricevuto l'assegno grande invalidi quando era in invalidità ha avuto
diritto ad un importo più elevato di AGI. D'altronde, nessun direttore delle
case anziani che ha interpellato l'ha informata che l'AGI AVS del marito,
essendo in realtà come un AGI dell'AI in virtù di un diritto acquisito, sarebbe
stato dimezzato all'entrata in casa anziani, mentre le avevano detto soltanto
che questo assegno si aggiungeva alla retta.
1.8. Con risposta del 15 gennaio
2014 (doc. V) la Cassa CO 1 ha proposto di respingere il ricorso e quindi di
confermare sia l'obbligo di restituzione sia il rifiuto del condono, adducendo
le medesime argomentazioni già espresse.
1.9. Il 27 gennaio 2014 (doc. VII)
l'assicurato, rappresentato dalla RA 2, ha ribadito lo statuto particolare
della __________, ciò che rende difficile la sua qualifica.
Quanto alla tutela della sua buona fede, il ricorrente ha rilevato
di avere ricevuto informazioni unicamente riguardo al fatto che l'assegno per
grandi invalidi sarebbe stato ugualmente concesso sia che vivesse a domicilio
sia in casa per anziani.
Inoltre, è stato informato che nelle case anziani riconosciute dal
Cantone l'AGI sarebbe stato fatturato in più alla retta. Pertanto, non aveva
motivo di temere che l'importo dell'assegno grandi invalidi avrebbe potuto
modificarsi con l'entrata in una casa per anziani né che doveva informare la
Cassa della sua entrata nella __________, visto che non è una casa anziani e
quindi non è un istituto ai sensi della legge, ma è una casa privata. Non si
può dunque imputare al ricorrente una negligenza grave per non avere avvertito
la Cassa di questa modifica.
Infine, a suo dire, al calcolo dell'onere gravoso vanno aggiunte
le spese supplementari di Fr. 8'000.- per persone sole.
La Cassa di compensazione si è confermata nelle allegazioni già
esposte nella risposta di causa (doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente ha formulato un
unico atto di ricorso rivolto contro due distinte decisioni formali, confluite
in un'unica decisione su opposizione, che trattano dell'ordine di restituzione
della somma di Fr. 43'188.-, che la Cassa di compensazione ritiene
indebitamente percepita, e del rifiuto della domanda di condono per assenza dei
necessari presupposti legali. Il ricorso concerne quindi fatti di uguale natura
e pone temi di diritto materiale tra loro strettamente connessi. Ne consegue
che è opportuna la congiunzione delle procedure formanti gli inc. 30.2013.50
(ordine di restituzione) e 30.2013.51 (domanda di condono) ed il TCA evade
quindi l'impugnativa con un unico giudizio.
Per l'art. 31 LPTCA, infatti, per quanto non stabilito
dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della
legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali,
delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della
legge cantonale di procedura per le cause amministrative.
L'art. 51 LPamm, a proposito della congiunzione dei ricorsi,
prevede che quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il
cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'Autorità può ordinare la
congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o
sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione
delle altre.
Ciò che occorre fare in concreto.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è innanzitutto
sapere se a ragione la Cassa di compensazione ha ordinato al ricorrente la
restituzione della somma di Fr. 43'188.- quale assegno per grande invalido dell'AVS
incassata a torto dal 1° dicembre 2008 al 31 ottobre 2012, giacché egli
soggiornava in un istituto e quindi aveva diritto soltanto alla metà dell'assegno
percepito normalmente.
Qualora il TCA confermasse la decisione di restituzione, dovrà
verificare se sono dati i presupposti per concedere il condono.
2.3. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere
dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto,
ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione.
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali,
la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V
42 cons. 2b).
2.4. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che
erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione
processuale delle decisioni amministrative.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito
che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al
diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12
marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate
dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione
di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02
del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza
allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa
(art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i
LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer
2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04
del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano
stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i
fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in
cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere
addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II
199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag.
171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René
A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
Fatti
I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere
rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la
fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio
diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne
i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi
che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del
richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure
dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una
prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale,
il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale.
Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale
potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento
principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291
consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono
pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004).
Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a
seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione
errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF
119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF
9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid.
6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata
oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Per determinare se è possibile riconsiderare
una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione
giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione
la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),
tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non
giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115
V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata,
l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza
manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di
condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento
riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare
ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono
ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è
possibile procedere ad un riesame (STF 8C_883/2008 del 31 marzo
2009 consid. 4.1.2; STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con
riferimenti).
2.5. Con
decisione formale del 6 marzo 2013 (doc. 69) la Cassa di compensazione ha ricalcolato
il diritto all'AGI a cui aveva diritto l'assicurato e ha chiesto la restituzione
di Fr. 43'188.-, pari alla differenza fra gli AGI dell'AVS incassati dal 1° dicembre
2008 al 31 ottobre 2012 (Fr. 1'768.- [dicembre 2008] + Fr. 43'776.- [Fr. 1'824.-
x 24 mesi {2009 e 2010}] + Fr. 40'832.- [Fr. 1'856.- x 22 mesi {2011 e
01-10.2012}]) e gli assegni per grandi invalidi di diritto nel medesimo lasso
di tempo (Fr. 884.- + Fr. 21'888.- [Fr. 884.- x 24 mesi] + Fr. 20'416.- [Fr.
928.- x 22 mesi]).
L'amministrazione ha infatti saputo dall'UAI che RI 1 dal 17
novembre 2008 soggiorna presso la __________ di __________ struttura che,
considerata come un istituto, imporrebbe il versamento della metà dell'importo
dell'assegno grandi invalidi rispetto a chi risiede al proprio domicilio (art.
42ter cpv. 2 LAI).
Con il ricorso in esame l'assicurato contesta che la __________
ove soggiorna sia da ritenere un istituto ai sensi dell'art. 42ter cpv. 2 LAI.
Si tratterebbe, invece, di una casa privata non inserita nell'elenco degli
istituti autorizzati ad esercitare a carico della LAMal e non posta al beneficio
di contributi cantonali, spettando al malato fare fronte alla copertura dei
costi della sua degenza.
2.6. Va innanzitutto rammentato
che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione
di prestazioni da parte dell'assicurato, era tenuta ad emanare una decisione di
restituzione.
Nella verifica dei presupposti dell'art. 53 LPGA, va qui osservato
che non è possibile procedere con una riconsiderazione delle passate decisioni
formali di concessione dell'assegno per grandi invalidi, che sono (diventate)
errate dal 1° dicembre 2008 al 31 ottobre 2012. La decisione del 1° aprile 2008
(doc. 80) con cui dal 1° giugno 2008 l'AGI dell'AVS ammontava a Fr. 1'768.- al
mese, corrispondente alla cifra spettante ai beneficiari AGI di grado elevato
che soggiornano a domicilio, è in effetti diventata errata dal 1° dicembre 2008 in poi, perché era contraria alla legislazione in materia che imponeva di dimezzare l'importo
dell'assegno per grandi invalidi se l'assicurato soggiornava in un istituto (dal
1° gennaio 2012 tale diritto si riduce ad un quarto, art. 42ter cpv. 2 LAI). Con
il trasferimento dell'assicurato in casa anziani a decorrere dal 17 novembre 2008, l'importo di diritto all'assegno per grandi invalidi avrebbe dovuto essere dimezzato. La Cassa CO
1 ha invece indebitamente continuato a versare all'assicurato degli assegni interi
che, per contro, dovevano essergli riconosciuti in ragione di Fr. 884.- nel
2008, di Fr. 912.- negli anni 2009 e 2010 e di Fr. 928.- negli anni 2011 e 2012,
abitando ora egli in un istituto e non soggiornando più a domicilio.
Tuttavia, il TCA osserva che l'assegnazione dell'AGI intero o
dimezzato dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo ad alcuni aspetti. Se
persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale non
è possibile procedere ad un riesame, poiché fa difetto la manifesta
erroneità della decisione.
In concreto, l'inesattezza della decisione del 1° aprile 2008 non
è manifesta, visto che per sapere se il ricorrente aveva diritto ad un assegno intero
oppure dimezzato è necessario dapprima esaminare la natura dell'istituto in cui
egli è stato ricoverato, e meglio se la __________ debba essere considerata
come un istituto ai sensi dell'art. 42ter cpv. 2 LAI, aspetto, questo, non
liquido né palese. Non si può di conseguenza ritenere che la decisione della
Cassa fosse manifestamente errata alla luce del soggiorno dell'assicurato
in casa anziani.
Occorre verificare se siano adempiuti gli elementi per la revisione
delle precedenti decisioni formali di concessione dell'assegno per grandi
invalidi dell'AVS in caso di grande invalidità di grado elevato a domicilio.
Il ricovero dell'assicurato in casa anziani, di carattere
definitivo, costituisce un fatto nuovo rilevante di cui la Cassa non era a
conoscenza sino ad ottobre 2012.
In presenza di un fatto nuovo rilevante sono dati
gli estremi per procedere con una revisione, che occorre esaminare nel merito.
Nell'ipotesi in cui la __________ debba essere
considerata un istituto a norma dell'art. 42ter cpv. 2 LAI e dell'art. 66bis
cpv. 3 OAVS, l'importo intero dell'AGI da dicembre 2008 ad ottobre 2012 sarebbe
stato erroneamente versato.
2.7. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS
prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di
rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA)
di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata
al godimento di una rendita di vecchiaia.
Il diritto all'assegno per una grande invalidità di
grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto (art. 43bis cpv. 1bis LAVS
introdotto il 1° gennaio 2011).
Per l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso modificato dal 1° gennaio
2011 come i cpv. 1, 1bis e 3 con il nuovo ordinamento del finanziamento delle
cure, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo
giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto
dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o
lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del
mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Giusta l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno
per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi
invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al
20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'articolo 34
capoverso 5.
Secondo l'art. 43bis cpv. 4 LAVS, la persona grande invalida che,
fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di
un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto
valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per
lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.
A norma del capoverso 5 dell'art. 43bis LAVS, le disposizioni della
LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità.
Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse
di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può
promulgare prescrizioni complementari.
L'art. 43bis cpv. 5 LAVS rinvia dunque all'art.
42ter LAI, secondo cui il grado personale di grande invalidità è determinante
per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi
invalidi è versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli
ambiti principali della vita. L'assegno mensile in caso di grande invalidità di
grado elevato ammonta all'80 per cento, in caso di grande invalidità di grado
medio al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per
cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34
capoversi 3 e 5 LAVS (art. 42ter cpv. 1 LAI).
Per l'art. 42ter cpv. 2 LAI, l'assegno per gli assicurati grandi
invalidi che soggiornano in un istituto ammonta alla metà (dal 1°
gennaio 2012: un quarto) degli importi di cui al capoverso 1.
In concreto, fino al compimento dei 65 anni l'assicurato percepiva
un assegno per grandi invalidi di grado elevato dall'assicurazione invalidità,
ammontante a Fr. 1'768.- al mese (doc. 102: Fr. 1'720.- nel 2006 e nel 2007).
Dal 1° giugno 2008 v'è stato il passaggio all'AGI dell'AVS e l'importo
di diritto è rimasto identico in virtù art. 43bis cpv. 4 LAVS (doc. 80).
Dal 1° gennaio 2009 (doc. 69) l'AGI è aumentato a Fr. 1'824.- e
dal 1° gennaio 2011 a Fr. 1'856.- al mese.
Il 17 novembre 2008 (doc. A1) il ricorrente si è trasferito alla __________
di __________. Come indicato, se tale struttura va ritenuta un istituto ai
sensi dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, in virtù dell'art. 42ter cpv. 2 LAI il
diritto all'AGI muterebbe. Soggiornando in un istituto, l'assegno per grandi
invalidi infatti ammonta alla metà degli importi previsti all'art. 42ter
cpv. 1 LAI, norma che riprende le stesse percentuali di grado di cui all'art.
43bis cpv. 3 LAVS, applicabile ai beneficiari di rendite di vecchiaia come il
ricorrente.
La questione, dunque, nella fattispecie verte attorno alla
definizione di istituto di cui al citato art. 42ter cpv. 2 LAI.
2.8. Il 1° gennaio 2011 sono
entrate in vigore le modifiche apportate dalla Legge federale sul nuovo ordinamento
del finanziamento delle cure, che il Consiglio federale ha presentato nel suo
Messaggio del 16 febbraio 2005 (FF 2005 1839).
Questo messaggio perseguiva obiettivi di riforma (alleviare la
difficile situazione sociale di determinati gruppi di persone bisognose di cure
e, quindi, evitare che l'assicurazione malattie, che nel sistema
esistente copriva un numero crescente di prestazioni di cure dovute all'età, fosse
ulteriormente penalizzata dal profilo finanziario) e proponeva un modello di
finanziamento delle prestazioni di cura in sintonia con le diverse
assicurazioni sociali. Il modello proposto si fonda sulle nozioni di cure
mediche e di cure di base sancite dall'allora legge sull'assicurazione
malattie.
Per quanto concerne gli assegni per grandi invalidi, il capitolo
1.1.3.2.3 (FF 2005 1851) prevede che a una persona che "a
causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di
terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita"
(art. 9 LPGA) viene concessa una prestazione pecuniaria denominata «assegno per
grandi invalidi», che viene versata – tranne che nell'assicurazione militare –
in forma standard, vale a dire prescindendo dall'ammontare dei costi nel
singolo caso. Mentre la nozione e lo scopo dell'assegno per grandi invalidi
sono in linea di principio uniformi in tutte le assicurazioni sociali, nelle
singole assicurazioni sociali vi sono differenze e particolarità soprattutto
per quanto concerne la cerchia dei beneficiari, le condizioni di diritto e la
definizione concreta delle prestazioni.
Con la 4a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1°
gennaio 2004, sono stati introdotti alcuni miglioramenti materiali nel
settore della cura e dell'assistenza delle persone invalide. Per esempio, gli
importi degli assegni per grandi invalidi per le persone bisognose d'assistenza
che non vivono in un istituto sono stati raddoppiati rispetto al passato (art.
Considerandi
42ter cpv. 1 LAI) e, per gli assicurati che soggiornano in un
istituto, l'assegno per grandi invalidi ammonta alla metà degli importi per le
persone che non vivono in istituto (art. 42ter cpv. 2 LAI).
Nell'AVS, la 4a revisione dell'AI non ha comportato
cambiamenti, ad eccezione delle persone che prima dei 65 anni hanno già
beneficiato di un assegno più elevato per grandi invalidi dell'assicurazione
per l'invalidità (cosiddetti casi di garanzia dei diritti acquisiti secondo l'art.
43bis cpv. 4 LAVS).
La nuova Legge federale del 13 giugno 2008
concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure in vigore dal
1° gennaio 2011 ha quindi portato all'introduzione, in pari data, dell'art.
43bis cpv. 1bis LAVS, secondo cui il diritto all'assegno per una grande
invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.
Conseguentemente è stato inserito l'art. 66bis cpv.
3.
OAVS, che dispone che è considerata istituto ai
sensi dell'articolo 43bis capoverso 1bis LAVS qualsiasi struttura riconosciuta
tale da un Cantone o che dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale.
2.9
Con sentenza 9C_177/2012 del
3.
luglio 2013, il Tribunale federale ha considerato conforme alla legge l'art.
66bis cpv. 3 OAVS, a cui rinvia il predetto art. 43bis cpv. 1bis LAVS.
L'Alta Corte si è pronunciata sulla richiesta di un assegno per
grandi invalidi di grado lieve di un'assicurata nata nel 1927, ricoverata in
casa anziani, visto che la Cassa di compensazione ed il Tribunale cantonale hanno
respinto la sua domanda.
La questione verteva a sapere se la casa anziani in cui viveva l'assicurata
doveva essere qualificata come istituto. L'autorità di prima istanza è giunta
alla conclusione che il soggiorno in tale struttura dovesse essere considerato
come in un istituto ai sensi dell'art. 43bis cpv. 1bis OAVS, mentre la
ricorrente era di parere opposto.
Per il TF, per determinare se una struttura vada considerata un
istituto a norma del chiaro tenore dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, è necessario
accertare se la struttura è riconosciuta come tale (ossia quale istituto) da un
Cantone o se essa dispone di un'autorizzazione d'esercizio cantonale. Questa definizione,
chiara ed inequivocabile a livello di ordinanza, è anche in armonia con le prescrizioni
del Messaggio del Consiglio federale sul nuovo ordinamento del finanziamento
delle cure del 16 febbraio 2005 (FF 2005 1839). Spetta dunque al
Cantone, che riconosce una struttura quale istituto o alla quale concede un'autorizzazione
d'esercizio, definire quali strutture debbano essere considerate come istituti.
Stante il chiaro tenore dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, la cui conformità alla
legge è indiscussa, questo compito non spetta quindi né alle Casse né ai
Tribunali. Essi devono piuttosto seguire le indicazioni del Cantone e la
relativa classificazione delle strutture (cfr. consid. 3).
2.10
Va ancora
evidenziato che l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2011,
è identico alla definizione di istituto introdotta già il 1° gennaio 2008 in ambito di prestazioni complementari all'art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI ("È considerata
istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di
un'autorizzazione d'esercizio cantonale.") con la nuova impostazione
della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra
Confederazione e Cantoni (FF 2005 5545). In merito a queste norme il Tribunale federale si è pronunciato in due occasioni definendo la
nozione di istituto in ambito di prestazioni complementari.
Nella sentenza 9C_20/2013 del 26 giugno 2013, pubblicata in DTF
139.
V 358, la nostra Massima istanza ha stabilito che la condizione di
soggiorno in istituto ai sensi della LPC è soddisfatta se la struttura è
considerata un istituto dal Cantone o dispone di un'autorizzazione d'esercizio
cantonale. La giurisprudenza sviluppata sotto il vecchio diritto LPC (DTF 118 V
142, ripresa in DTF 122 V 12 consid. 4) è quindi stata ritenuta superata prevedendo
che il soggiorno in un ricovero valeva anche il soggiorno in un analogo
istituto non riconosciuto dalla legislazione cantonale in tema di accoglimento e
assistenza (ad esempio famiglia di accoglimento, "grande famiglia" di
pedagogia terapeutica o comunità di invalidi), nella misura in cui rispondeva
ad un'esigenza e l'istituto garantiva di soddisfarla in modo adeguato, dal
profilo, in particolare, dell'organizzazione, delle infrastrutture e del
personale.
Nel caso trattato nel 2013 dal Tribunale federale una bambina,
nata nel 2004, beneficiaria di prestazioni complementari, viveva inizialmente, poi
nel 2006 è stata trasferita presso genitori affidatari e per questo motivo la
Cassa di compensazione l'ha considerata come persona che non abita in un
istituto. Il Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha invece
ritenuto che una famiglia affidataria in possesso di un'autorizzazione
cantonale doveva essere considerata secondo il diritto federale come una
struttura simile ad un istituto.
Basandosi sul Messaggio del Consiglio federale (FF 2005 5545) il
TF ha ritenuto che la nozione di istituto doveva essere definita in modo
univoco, siccome ciò era importante nel caso di cambiamento di Cantone da parte
dell'assicurato. Rilevante era anche, per il coordinamento con l'assicurazione
invalidità, che il concetto di istituto fosse il medesimo in entrambi i campi
di attività (cfr. consid. 4.3).
L'Alta Corte ha ancora ritenuto che la delega prevista dall'art. 9
cpv. 5 lett. h LPC lasciava al Consiglio federale un ampio margine di manovra
non contenendo indicazioni sulle condizioni per le quali i Cantoni debbono
riconoscere gli istituti o rilasciare un'autorizzazione d'esercizio (cfr.
consid. 4.4), una lista cantonale è ritenuta sufficiente.
L'art. 9 cpv. 5 lett. h LPC permette al Consiglio federale di
delegare ai Cantoni la competenza di definire gli istituti, (cfr. consid. 4.5).
Nella sentenza 9C_51/2013 del 26 giugno 2013, pubblicata in SVR
2013.
EL Nr. 7, il TF si è chinato sul caso di un assicurato che, dopo avere per
anni trascorso le vacanze ed i fine settimana presso una famiglia, dall'agosto
2011.
vi si era trasferito in modo duraturo. La Cassa di compensazione del
Canton San Gallo ha quindi calcolato un terzo della tassa giornaliera come parte
del canone d'affitto. La Commissione Tutoria Regionale ha formulato
opposizione, poiché a causa delle sue particolari esigenze di cure l'assicurato
era alloggiato, similmente ad un istituto, presso una famiglia specializzata.
La famiglia presso cui l'assicurato viveva non era riconosciuta
dal Cantone come istituto e nemmeno disponeva di un'autorizzazione cantonale d'esercizio
(cfr. consid. 4.1).
Per la Cassa ricorrente con l'entrata in vigore dell'art. 25a
OPC-AVS/AI non vi era più la possibilità per le Casse ed i Tribunali di
interpretare la nozione di istituto. In tal senso pure il nuovo art. 66bis cpv.
3.
OAVS, ciò che il TF ha confermato.
In virtù del diritto cantonale esistente a quel momento, per il
diritto alle prestazioni complementari, l'assicurato non andava considerato
come persona vivente in un istituto. La famiglia presso cui viveva non era
riconosciuta dal Cantone come istituto nel senso della LPC ed essa nemmeno
disponeva di un'autorizzazione cantonale d'esercizio.
2.11
Nel Cantone Ticino la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge
sanitaria) del 18 aprile 1989 definisce
i principi generali applicabili al settore sanitario e stabilisce le
disposizioni di polizia sanitaria (art. 1 cpv. 1 LSan).
Secondo l'art. 79 cpv. 1 lett. a LSan, sono
strutture sanitarie secondo questa legge gli immobili, i locali, i vani o gli
ambienti, anche mobili ove sono distribuite o attuate, a pazienti degenti o
ambulanti prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche in vista della
promozione, della protezione, del mantenimento o del ristabilimento della
salute.
L'art. 80 LSan pone il principio dell'assoggettamento ad
autorizzazione per l'esercizio case di cura ed altre strutture assimilabili.
L'art. 81 LSan ne fissa i criteri necessari.
La Legge sul promovimento, il coordinamento e il
finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) del
30.
novembre 2010 ha lo scopo di promuovere, coordinare e disciplinare le
attività degli enti che operano a favore delle persone anziane (art. 1 cpv. 1
LAnz).
L'art. 4 LAnz dispone che sono considerate strutture
sociosanitarie quelle che accolgono di regola persone anziane, parzialmente o
completamente non autosufficienti, che manifestano un bisogno di cura, assistenza
o sostegno in un ambiente protetto.
L'art. 6 LAnz stabilisce i criteri cumulativi per il
riconoscimento di queste strutture il cui finanziamento avviene attraverso la
concessione di un contributo globale (art. 9 cpv. 1 LAnz).
Giusta l'art. 11 cpv. 1 LAnz, ogni struttura sociosanitaria
riconosciuta è tenuta a prelevare contributi commisurati alle condizioni di
reddito e di sostanza così come al bisogno di cure della persona anziana.
A norma dell'art. 11 cpv. 4 LAnz, i contributi sono calcolati secondo
quanto stabilito dal Consiglio di Stato.
Ogni struttura sociosanitaria riconosciuta percepisce inoltre le
prestazioni delle assicurazioni sociali per grandi invalidi, proporzionalmente
ai giorni di presenza della persona anziana presso la struttura stessa (art. 11
cpv. 5 LAnz).
Per l'art. 16 LAnz, ogni struttura sociosanitaria è
tenuta a prelevare contributi commisurati al bisogno di cure della persona
anziana, tenuto conto dell'importo massimo fissato all'art. 25a cpv. 5 della
LAMal.
Ogni struttura sociosanitaria percepisce i
contributi delle casse malati stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 25a
cpv. 4 della LAMal (art. 17 LAnz).
2.12
Nell'evenienza
concreta, dal 2008 il ricorrente è degente in modo definitivo presso la __________
di __________.
Con risoluzione n. __________ del 5 febbraio 2002 il Consiglio di
Stato ha deciso che "La __________, __________, è autorizzata
all'esercizio quale istituto di cura con un massimo di __________ letti,
per il trattamento di una casistica simile a quella delle case di cura e di
riposo per anziani.".
Come è chiaramente indicato nella risoluzione del Consiglio di
Stato, questa autorizzazione si limita agli aspetti di polizia sanitaria
previsti dalla LSan, mentre non conferisce il diritto ad esercitare ai sensi
della LAMal. Infatti, l'effettivo e le qualifiche degli operatori sanitari come
pure l'organizzazione interna dell'istituto soddisfano i requisiti prescritti
dalla Legge Sanitaria, come l'idoneità delle strutture dal profilo
igienico-sanitario.
Questa autorizzazione può essere limitata o
revocata, qualora le condizioni di esercizio non risultassero adempiute.
Basandosi sulla Legge Sanitaria, il Consiglio di
Stato, per mezzo del Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione
della salute pubblica, Ufficio sanità, ha allestito un albo delle strutture e
dei servizi sanitari autorizzati ad esercitare ed in particolare ha stilato una
lista delle Case anziani autorizzate nel Cantone Ticino (http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/
StruttureServizi/CPA.pdf), aggiornata al 14 ottobre 2013, in cui sono elencate, suddivise per distretti, le strutture ed il relativo numero di letti
autorizzati.
La __________ figura in questo elenco con la dicitura "__________".
La Pensione Sole ha dunque ottenuto l'autorizzazione ad esercitare
in virtù dei summenzionati artt. 79, 80 e 81 LSan. Da ciò discende che tale
struttura rientra nella definizione di istituto dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS a
cui rinvia l'art. 43bis cpv. 1bis LAVS, trattandosi di una struttura che dispone
di una autorizzazione d'esercizio cantonale.
Di conseguenza, in virtù dell'art. 42ter cpv. 2 LAI
a cui rinvia l'art. 43bis cpv. 4 OAVS, va ritenuto che, soggiornando in un
istituto, l'assegno grandi invalidi di grado elevato versato all'assicurato doveva
essergli riconosciuto in ragione di metà rispetto al diritto accordatogli in
precedenza. La richiesta di restituzione della somma corrisposta indebitamente
deve quindi essere tutelata.
Essendo data, in concreto, una delle due condizioni
alternative della definizione di istituto dell'art. 66bis cpv. 3 OAVS, ossia
l'autorizzazione quale istituto, non occorre verificare se la __________ sia,
pure, una struttura riconosciuta dal Cantone come istituto.
Stante quanto precede, trattandosi quindi di un soggiorno
in un istituto giusta l'art. 66bis cpv. 3 OAVS, in connessione con l'art. 42ter
cpv. 2 LAI, a cui rinvia l'art. 43bis cpv. 4 e cpv. 5 LAVS, l'assegno per grandi
invalidi dell'assicurato ammonta alla metà degli importi percepiti in virtù dell'art.
42ter cpv. 1 LAI.
È quindi a buon diritto che la Cassa di
compensazione resistente ha chiesto in restituzione all'assicurato la metà
delle prestazioni versate dal 1° dicembre 2008 al 31 ottobre 2012.
Il ricorso contro la decisione su opposizione del 29
ottobre 2013 con cui la Cassa CO 1 ha confermato la decisione di restituzione del
6.
marzo 2013 dell'ammontare di Fr. 43'188.- indebitamente percepito
dall'assicurato nel predetto periodo, deve di conseguenza essere respinto.
2.13
Occorre ora
verificare se siano dati i presupposti del condono della restituzione della somma
di Fr. 43'188.-, che la Cassa ha negato con decisione su opposizione del 29
ottobre 2013.
Infatti, contestualmente alla decisione sulla
restituzione, la Cassa si è pronunciata anche sulla domanda di condono.
Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse
non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà.
Per quanto concerne le decisioni di restituzione, l'art. 3 cpv. 1
OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di restituzione l'assicuratore
indica la possibilità di chiedere il condono.
L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono
manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede
e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in
parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4.
cpv. 4 OPGA).
Secondo l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una
decisione.
Per l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1
LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese
supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo
la LPC.
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere
computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la
pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo
massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il cpv. 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della
sostanza.
L'art. 5
cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del
capoverso 1, indicando Fr. 8'000.-
per le persone sole, Fr. 12'000.- per
i coniugi e Fr. 4'000.- per gli
orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.
Nella fattispecie, la Cassa di compensazione ha informato
l'assicurato, contestualmente alla decisione di restituzione (doc. 69), della
possibilità di chiedere il condono della somma da restituire (art. 3 cpv. 2
OPGA).
Il 18 marzo seguente (doc. 68) l'interessato, per il tramite della
moglie, ha sia contestato di dovere restituire l'importo stabilito dalla Cassa
sia chiesto che esso gli sia condonato, "permettendomi di andare avanti
guardando al mio domani con meno angoscia.".
La domanda di condono, formulata per iscritto e motivata, è stata corredata
dei necessari giustificativi in un secondo tempo.
Tuttavia, contrariamente a quanto disposto dall'art. 4 cpv. 4
OPGA, essa è stata inoltrata subito dopo l'emanazione della decisione di
restituzione della Cassa, mentre doveva essere inoltrata entro 30 giorni dal
momento in cui la decisione di restituzione è passata in giudicato.
In altre parole, la domanda di condono del ricorrente, ma
soprattutto la decisione (su opposizione) della Cassa CO 1, sono premature.
Infatti, soltanto quando il presente giudizio, con cui questo Tribunale si è
determinato sull'ordine di restituzione della Cassa di compensazione
(30.2013.50), sarà cresciuto in giudicato, allora la stessa amministrazione potrà
pronunciarsi sull'istanza di condono.
Da quanto precede discende che il ricorso (30.2013.51) va accolto.
La decisione resa su questo aspetto annullata e gli atti rinviati alla Cassa di
compensazione affinché, una volta cresciuto in giudicato il dispositivo sulla
decisione di restituzione, si pronunci nuovamente sulla domanda di condono
dell'assicurato del 18 marzo 2013.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la
decisione 29 ottobre 2013 resa su opposizione della Cassa CO 1 che impone la
restituzione di Fr. 43'188.-- è respinto.
2. Il ricorso contro la
decisione 29 ottobre 2013 resa su opposizione della Cassa CO 1 che rifiuta di
concedere all'assicurato il condono è accolto ai sensi dei considerandi
e gli atti sono rinviati alla Cassa per un nuovo giudizio, che dovrà essere reso
dopo che il dispositivo n° 1 della presente sentenza sarà cresciuta in
giudicato.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà al ricorrente Fr. 500.- a titolo
di ripetibili (IVA inclusa) per la procedura di condono.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti