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Decisione

30.2013.53

Interessi moratori sui contributi dovuti per un'attività indipendente. Va confermata la prassi del TCA condivisa dalla giurisprudenza federale. Consapevolezza di redditi che avrebbero imposto aumento

16 giugno 2014Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I soci della società in nome collettivo __________, hanno

concordato con l'Autorità fiscale del Cantone Ticino (nella fattispecie e di

competenza I' Ufficio di tassazione di __________ e la __________)

le modalità particolari del calcolo dell'imposizione per ogni singolo

esercizio. L'allegato no. 5 fornisce tutte le indicazioni al riguardo:

- I'

elaborazione dei Bilanci e conti economici per ogni esercizio dal 1.1.2006 ha dovuto

tener conto dell'accordo sottoscritto in modo definito e vincolante,

- vista la

particolare situazione finanziaria della snc nei cui attivi figurano

tutte le partecipazioni nelle società SA del Gruppo __________, l'intesa

con l'Autorità fiscale ha permesso di tenere sotto controllo la difficile

situazione, salvaguardando numerosi posti di lavoro,

- le modalità

concordate necessitavano della presentazione dei dati contabili preliminari, delle

regolari riunioni con l'Ufficio di tassazione e la presentazione dei dati

consolidati definitivi,

- l'UT da

parte sua, necessitava altresì dell'avallo vincolante della Direzione delle contribuzioni.

Da qui l'allungamento dei termini prima di poter disporre della decisione di

tassazione,

- il calcolo

preventivo del reddito aziendale soggetto all'AVS per i soci __________ e __________

non era possibile valutarlo anticipatamente dal momento che l'accertamento dei

dati poteva e può differire rispetto ai dati preliminarmente dichiarati,

- ne è la

prova confrontando i dati dichiarati 2007 e 2008 rispetto ai dati accertati (vedi

I'* reddito imponibile complessivo e il § 25 "tassazione concordata in

sede di audizione),

- le richieste

di acconti dei contributi personali formulate dall'AVS per gli esercizi 2007 e

seguenti, sono sempre state regolarmente esaudite.

Tutto l'iter di presentazione / dichiarazione, le verifiche

dell'UT, i colloqui informativi, la decisione preliminare dell'UT e l'avallo

definitivo della Direzione delle contribuzioni, dilatano a dismisura i termini

per la decisione della tassazione annuale.

Dalla tabella degli allegati, potrà constatare gli spazi temporali

intercorsi tra l'inoltro della dichiarazione, la decisione dell'UT e il

conteggio AVS.

Per il 2009 la cui dichiarazione è stata inoltrata il 30.6.2011

la decisione di tassazione non è ancora pervenuta. Questo non permette di

procedere agli aggiornamenti dei dati contabili successivi e, di conseguenza,

l'inoltro della dichiarazione d'imposta.

L'addebito degli interessi di mora da parte dell'AVS sia per

l'entità del reddito d'attività indipendente sia per un eventuale pretestuoso ritardo,

è fermamente contestato. È perlomeno strano che l'AVS, nel calcolo dei

contributi personali 2007 non abbia "sanzionato" nella medesima forma

mio __________ (socio paritario 50/50 nella __________) - all. 6).

Quanto sopra addotto e corredato degli allegati documenti, confermano

inequivocabilmente l'estraneità a questa presunta negligenza."

(Doc. VIII)

La Cassa ha potuto

esprimersi in merito il 15 aprile 2014 (doc. X) sottolineando che gli interessi

di ritardo non sono connessi alla commissione di negligenza da parte di terzi e/o

del contribuente.

La presa di posizione

della Cassa è stata sottoposta all'assicurato per eventuali osservazioni (doc.

XI), mentre alla Cassa è stato chiesto il 22 aprile 2014 (doc. XII) di

trasmettere:

" … la

decisione della Cassa di fissazione dei contributi (precedenti quelli in

discussione con il ricorso di RI 1) in base alla quale sono state fissate le

richieste di acconto per l'anno 2007.

Gli acconti versati nel corso del 2007 ammontano a CHF 6'190.-- in

totale. (…)".

L'amministrazione ha

provveduto in merito il 29 aprile 2014 (doc. XIII) comunicando che:

" (…)

Gli acconti del 2007, si basano sulla decisione di fissazione dei

contributi del 17.12.1998, relativa ai biennio 1998-1999 con reddito

determinante di fr. 62'900.- (cfr. doc. 1).

Quest'ultimo reddito, è servito come base di calcolo per tutti gli

acconti degli anni successivi fino al 31.12.2007.

Rispetto alla decisione appena citata, la differenza dei contributi

pagati nel 2007 è dovuta all'adeguamento dei contributi AF nel corso degli

anni.

Teniamo a precisare, che in tutti gli acconti trimestrali inviati

ai nostri assicurati esercitanti attività indipendente, è sempre indicato che

in caso di modifica sostanziale del reddito è l'assicurato che deve segnalare

alla Cassa il nuovo reddito presumibile, come previsto

dall'art. 24 cpv. 4 OAVS (cfr. esempio di acconto trimestrale -

doc. 2).".

Su tale atto il ricorrente

ha potuto esprimersi il 5 maggio 2014 (doc. XV) in questi termini:

" (…)

Come potete rilevare dal documento XIII - 2 l'ultima decisione notificatami è datata 17.12.1998.

Nel seguito i contributi richiesti sono stati più volte modificati

autonomamente dalla Cassa CO 1. La motivazione addotta (adeguamento contributi AF

nel corso degli anni) non ha alcun fondamento anche perché la mia ultima figlia

è nata il __________.

A prova della mia contestazione allego un bollettino trimestrale

per tutti gli anni dal 2005 al 2013 quando la Cassa ha modificato in base a

valutazione interne l'ammontare dei contributi trimestrali.

2005 acconto trimestrale 1'547.50

2006 acconto trimestrale 1'547.50

2007 acconto trimestrale 1'547.50

2008 acconto trimestrale 1'512.95

2009 acconto trimestrale 947.85

2010 acconto trimestrale 947.85

2011 acconto trimestrale 923.35

2012 acconto trimestrale 923.35

2013 acconto trimestrale 1'142.35

La Cassa ha modificato in più o in meno anche del 50 % la

richiesta trimestrale di acconto. Nel caso concreto anche al sottoscritto era

impossibile valutare il reddito annuale nel corso dell'anno contabile in quanto

determinato da innumerevoli fattori diversi e anche contrastanti fra di loro

(tassi d'interesse, tassi ipotecari, locali sfitti, andamento del mercato immobiliare,

attività __________ - con margini sempre più ristretti - indennità e spese per

attività __________, modifica dello stipendio per compensare il tempo dedicato

all'attività __________)." (Doc. XV)

considerato in diritto

2.1. Questo Tribunale deve

valutare se, correttamente, la Cassa abbia chiesto al ricorrente il versamento

di interessi moratori del 5% a fronte di entrate conseguite nel 2007 che

l'autorità fiscale ha qualificato quale frutto di attività indipendente solo

nel 2012.

L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente

da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non

esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro

non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e

versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di

contribuzione.

Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta

al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di

essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.

Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni

sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e

di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la

restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di

contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il

pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore

della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla

riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è

stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni

sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007

del 26 settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.

2.2. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS,

nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a pagare i contributi

devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.

Secondo il capoverso 2 dell'art. 24 OAVS, le casse di

compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito

presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito

determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la

persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non

corrisponde manifestamente al reddito presumibile.

Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito

diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione

adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).

In virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi

devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la

fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi

e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.

Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date

le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non

vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i

contributi d'acconto dovuti in una decisione.

Secondo l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i

contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla

compensazione con i contributi d'acconto pagati.

A norma dell'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli

assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.

Le casse di compensazione devono restituire o compensare i

contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle

competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei

contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni

necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS nel testo in vigore

dal 1° gennaio 2012).

Giusta l'art.

27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le

indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità

fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una

persona esercitante un'attività lucrativa

indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di

calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra,

alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

2.3. Oltre ai citati disposti

sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno modificato le

norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore

delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il capitolo relativo

alla fissazione degli interessi di mora.

In particolare, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. e e f OAVS,

devono pagare gli interessi di mora:

e. le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non

pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione,

a partire da tale fatturazione;

f. le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i

contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi

effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine

dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo

tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei

contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,

con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi

cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati

entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati

con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso

per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno

(art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono

calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre

2003).

A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato

che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono

espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio

2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si

applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i

contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che la nuova regolamentazione

avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag.

137).

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli

altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano

espressamente, in materia di calcolo rispettivamente di riscossione dei

relativi contributi, alla LAVS.

Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed

art. 1 OAI), per l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27

cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia

(art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative

prelevate su questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS).

2.4. In merito alla tematica

giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle

Assicurazioni Sociali ha emanato le Direttive sulla riscossione dei contributi

nell'AVS, AI e IPG (DRC).

Queste Direttive, nella versione in francese (DP) in vigore dal 1°

gennaio 2008, stato 1° gennaio 2013, rammentano come i contributi

effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l'art.

25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in

base a quelli fissati per l'anno di contribuzione in virtù dell'art. 24 OAVS.

I contributi da pagare sulla base del conteggio (ossia da

compensare) corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente

dovuti, come indicato, e gli acconti versati (N. 4024 DRC).

Giusta il N. 4025 DRC, si devono riscuotere interessi di mora se,

il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di

contribuzione, i contributi d'acconto fatturati o fissati in una decisione sono

inferiori di almeno il 25% ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I

contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole,

costituiscono il 100% (DTF 134 V 405).

Se vengono riscossi interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS, non si possono riscuotere contemporaneamente interessi di mora

conformemente alla lett. e dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sui contributi da

compensare (N. 4026 DRC).

Per il N. 4027 DRC (modificato dal 1° gennaio 2011), gli interessi

decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di

contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di compensazione se il

pagamento giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento

completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2, in particolare 2a frase in fine OAVS) [in precedenza il testo era il seguente: fino al

pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett.

f e cpv. 2 OAVS)] o all'apertura del fallimento (art.

209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione

che il concordato non preveda disposizioni divergenti (DTF 134 V 405).

Le DRC definiscono poi specificatamente al N. 4052

la nozione di pagamento, al N. 4054 segg. le modalità di calcolo degli interessi

e al N. 4060 segg. la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.

2.5. A proposito dell'art. 41bis

cpv. 1 lett. f LAVS, si sono già pronunciati in numerose occasioni sia il TCA

che il Tribunale federale (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3; STCA del

16 giugno 2008, inc. n. 30.2008.3, che si fonda su due sentenze della nostra

Massima istanza: STF 9C_202/2007 del 9 aprile 2008 = DTF 134 V

202 e STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008, confermate dalle STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008 = DTF 134 V 405 e dalle STF

9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte del 26 settembre 2008 e le

recenti STCA del 16 ottobre 2012, inc. n. 30.2012.27 e STCA 29 aprile 2013,

inc. n. 30.2012.39).

Nella sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, pubblicata in DTF

134 V 405, l'Alta Corte ha dapprima ricordato quanto contemplato dall’art.

41bis cpv. 1 lett. f LAVS, e meglio:

"

4.2 Giusta l'art. 26

cpv. 1 LPGA, i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente

riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o

rimunerativi. Per l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - in vigore dal

1° gennaio 2001 e applicabile per i contributi che sono dovuti dopo questa data

(v. cpv. 5 disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 OAVS), come si

avvera in concreto -, devono segnatamente pagare gli interessi di mora le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da

compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento

inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1°

gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a

partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere in tale evenienza

con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS; v.

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 106/04 del 30 dicembre

2004, consid. 3; cfr. inoltre cifra 2032 del supplemento 4 alla Circolare

dell'UFAS sugli interessi di mora e compensativi [CIM] nell'AVS, AI e IPG,

valida dal 1° gennaio 2006). A norma dell'art. 42 OAVS i contributi sono

considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di

compensazione (cpv. 1; v. pure VSI 2003 pag. 143, consid. 3.3, H 93/02, che ha

decretato la legalità e la costituzionalità del disposto). Il tasso per gli

interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno

(cpv. 2). Gli interessi sono calcolati in giorni, ritenuto che i mesi interi

sono calcolati come 30 giorni (cpv. 3).”.

La

nostra Massima Istanza ha poi evidenziato che l'art. 41bis cpv. 1 OAVS è conforme alla

legge e rimane applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 cpv. 1 LPGA, rilevando:

"

5.

5.1 Per quanto concerne la pretesa violazione del principio di legalità,

ravvisata dal ricorrente nel fatto che la regolamentazione dell'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS non sarebbe sorretta da una sufficiente base legale, di

natura formale, la censura si dimostra infondata.

5.2 Proprio recentemente il Tribunale federale si è occupato del tema. In DTF

134 V 202 questa Corte ha infatti statuito, a conferma della precedente prassi

(VSI 2004 pag. 257, H 20/04), che l'art. 41bis cpv. 1 OAVS è

conforme alla legge e rimane applicabile anche in seguito all'entrata in vigore

dell'art. 26 cpv. 1 LPGA. Ha ricordato a tal proposito che già prima dell'entrata

in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA esisteva, grazie all'abrogato art. 14

cpv. 4 lett. e LAVS, una base legale formale per la percezione di interessi di

mora. Per il periodo successivo, ha osservato che la LPGA non si pronuncia in

nessun modo sulla scadenza dei crediti contributivi e che pertanto questo

momento va determinato come prima sulla base dell'art. 41bis OAVS

poiché le disposizioni esecutive della OAVS sono rimaste in

vigore anche dopo il 1° gennaio 2003 (sentenza citata, consid. 3.1).”.

Il Tribunale

federale, riguardo allo scopo dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

5.3 Per rispondere alle

varie censure e perplessità espresse nel presente come peraltro pure in altri

ricorsi, tuttora pendenti dinanzi a questa Corte e presentati - con

argomentazioni analoghe - da alcuni liberi professionisti contro l'agire della

Cassa cantonale di compensazione (procedure 9C_623/2007, 9C_632/2007 e

9C_709/2007), occorre poi ricordare che, come in passato, la funzione degli

interessi di mora e compensativi consiste nel compensare il fatto che in caso

di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse mentre il

creditore subisce uno svantaggio.

5.3.1 L'UFAS rileva giustamente che lo scopo dell'art. 41bis cpv.

1 lett. f OAVS consiste nel prevenire possibili abusi e nell'evitare che alcuni

assicurati sottovalutino deliberatamente il loro reddito oppure non informino

la cassa sulle variazioni considerevoli di quest'ultimo allo scopo di ridurre gli

acconti da pagare e per trattenere così importi considerevoli fino al momento

in cui le casse di compensazione sono finalmente in grado, sulla base delle

comunicazioni fiscali, di stabilire i contributi definitivi e di chiedere

quindi il pagamento della differenza. Intervallo di tempo che a seconda delle

situazioni può del resto anche essere di qualche anno, come dimostra il caso -

accertato in maniera vincolante dalla Corte cantonale - del Cantone Ticino

durante la fase di transizione dalla tassazione fiscale biennale a quella

annuale. Motivo per cui, sebbene in generale non vengano riscossi interessi

moratori sulla differenza tra gli acconti e i contributi effettivi, il

Consiglio federale ha introdotto la soglia del 25 % per garantire agli

interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del

saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a

riscuotere gli interessi di mora in virtù della lett. f dell'art. 41bis

Considerandi

cpv. 1 OAVS e a non applicare per contro la sua lett. e, che impone sì anche

segnatamente al lavoratore indipendente il pagamento di interessi sui

contributi personali da compensare, ma solo se non paga entro 30 giorni dalla

fatturazione, e comunque solo a partire da tale fatturazione (cfr. il commento

alle modifiche in esame della OAVS, pubblicato in: VSI 2000 pag. 107 segg.,

nonché CIM cifra 2031; sul significato e la portata, non vincolante per il

giudice, delle direttive amministrative cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.2 pag.

203; DTF 131 V 42 consid. 2.3 pag. 45 e sentenze ivi citate).

5.3.2

Per quanto concerne poi la decorrenza degli interessi, l'UFAS fa pure

giustamente notare che, contrariamente ai datori di lavoro, gli indipendenti

non possono generalmente fissare con precisione il loro reddito durante l'anno

di contribuzione in corso e fino alla chiusura dell'esercizio (che si effettua

normalmente soltanto l'anno seguente quello di contribuzione). Da qui la

decisione di fare decorrere gli interessi moratori solo a partire dal 1°

gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione per

permettere ai debitori di versare i contributi supplementari dopo la chiusura

dell'esercizio (VSI 2000 pag. 132).

5.3.3

Il ricorrente critica tra le altre cose che il sistema creato dall'art.

41bis OAVS, introducendo l'"innovazione giuridica del conteggio

degli interessi moratori con decorrenza retroattiva", differirebbe

radicalmente dal sistema generale dell'ordinamento giuridico svizzero che fissa

la data d'inizio per la decorrenza degli interessi di mora dal momento in cui

il debito diventa esigibile e che subordina tale obbligo anche alla messa in

mora del debitore. Orbene, aggiunge l'interessato, in virtù di questi principi

la differenza tra l'importo dei contributi d'acconto e il contributo definitivo

sarebbe unicamente esigibile nel momento in cui essa viene determinata e

diviene oggetto di una decisione formale. A sostegno della sua tesi invoca

l'applicazione dei principi della parte generale del Codice delle obbligazioni.

A prescindere dal fatto che le condizioni per

obbligare un assicurato al versamento di interessi moratori sui contributi AVS

da compensare sono sufficientemente regolate dalle specifiche norme in materia

e non giustificano, in assenza di lacune (che sono per contro state rilevate e

colmate in DTF 129 V 345 per stabilire il termine di perenzione degli interessi

di mora su contributi AVS/AI/IPG non pagati), il richiamo e l'applicazione per

analogia dei principi di diritto privato (cfr. pure KIESER, op. cit., n. 8

all'art. 26 LPGA, che ricorda come l'obbligo di versare interessi di mora sulla

base dell'art. 26 LPGA non è in particolare subordinato alla messa in mora del

debitore), l'insorgente sembra misconoscere, da un lato, che la riscossione

retroattiva di interessi moratori non costituisce una novità (v. VSI 2004 pag.

56, consid. 5.2, H 268/02) e, dall'altro, che in realtà né il debito

contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una

decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per

legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla

scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi

possono essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento

(sentenza H 154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1; cfr. inoltre pure la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 52/05 dell'8 agosto 2005,

consid. 3.2 e 3.3).”.

L’Alta Corte

ha inoltre stabilito che l’interesse moratorio non ha carattere penale e matura

indipendentemente da ogni colpa (ad esempio in caso di ritardi della Cassa o

dell'autorità fiscale):

"

7.

Né egli può

validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare

l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento

negligente.

7.1

Innanzitutto va precisato che l'interesse moratorio non ha carattere

penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare

interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo

nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente

oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 pag. 206 con

riferimenti).

Alla luce di questa giurisprudenza, gli argomenti

proposti con il ricorso sono irrilevanti. Dal momento che l'obbligo di

versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una

colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale)

dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione

definitiva dei contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre

sentenza citata H 157/04, consid. 3.4.2 con riferimento a RCC 1992 pag. 177,

consid. 4c, H 221/90). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa

attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. È

per contro irrilevante il fatto che durante questo tempo egli abbia

effettivamente o meno tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di

interesse moratorio di legge. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda

infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una

perdita corrispondente della Cassa. Finzione che del resto si ritrova

ugualmente nell'evenienza contraria del versamento di interessi compensativi

per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di

compensazione (art. 41ter cpv. 1 OAVS).”.

Il Tribunale

federale ha infine ricordato l’obbligo per gli assicurati di comunicare alle

casse di compensazione le divergenze sostanziali tra il reddito presumibile e

il reddito effettivo (art. 24 cpv. 3 OAVS), precisando che il fatto che

l’obbligo di pagamento degli interessi moratori sia subordinato al superamento

sostanziale del 25% implica che lo stesso sia limitato alle situazioni in cui

un assicurato deve rendersi conto della divergenza e deve quindi anche

assumersi le conseguenze se, ciò malgrado, non segnala la differenza o non

procede a un adeguato versamento supplementare di acconti nei termini di

rispetto concessigli dall'ordinanza.

Al riguardo

l'Alta Corte ha rilevato che:

"

7.2

Inoltre si osserva

che per il chiaro tenore dell'art. 24 cpv. 4 OAVS (desumibile in tutte e tre le

versioni linguistiche), i contribuenti devono - e non soltanto su richiesta

come erroneamente sostenuto dall'interessato - tra le altre cose segnalare alle

casse di compensazione le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge

sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a

segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi

d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una stretta

relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le persone

tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla

base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse

di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo

necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a

decorrere gli interessi moratori (VSI 2000 pag. 119).

7.3

Giustificata, poiché tiene adeguatamente conto dei contrapposti

interessi e obblighi delle parti in causa, appare in questo contesto anche la

decisione di subordinare l'obbligo di pagamento degli interessi moratori a un

superamento sostanziale del 25 %, limitandolo così alle situazioni in cui la

persona interessata, come il ricorrente in concreto, deve rendersi conto della

divergenza e deve quindi anche assumersi le conseguenze se, ciò malgrado, non

segnala la differenza o non procede a un adeguato versamento supplementare di

acconti nei termini di rispetto concessigli dall'ordinanza. Questa normativa

non crea, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, un'inammissibile

disparità di trattamento. Anzi, come giustamente osservato dal Tribunale

cantonale, proprio la percezione di interessi moratori a fronte di situazioni

come quelle in discussione tende a ristabilire la parità di trattamento tra gli

assicurati e ad evitare che alcuni possano trarre ingiustificati benefici dal

sistema di fissazione dei contributi.

7.4

L'obbligo di

prestare (retroattivamente) interessi moratori ai sensi dell'art. 41bis

lett. f OAVS interviene così, per quanto detto, soltanto se il contribuente -

come nel caso concreto - ha mancato di segnalare tempestivamente il maggior

reddito all'amministrazione (DTF 134 V 202 consid. 3.4 pag. 206). Per contro,

come ha segnalato il 28 febbraio 2007 il Consiglio federale in risposta al postulato,

poi ritirato, del 18 dicembre 2006 del Consigliere agli Stati Maximilian

Reimann (06.3736) - con il quale si chiedeva di verificare se le casse di

compensazione non dovessero condonare gli interessi di mora in caso di ritardo

non imputabile al contribuente -, se il contribuente adempie ai suoi obblighi

legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.

Va pertanto prestata piena adesione al giudice

cantonale laddove, dopo avere osservato che il ricorrente doveva disporre dei

dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le

indicazioni relative ai redditi definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 (ben)

prima che venissero emesse le due decisioni di conguaglio, ha pertinentemente

concluso che se egli avesse provveduto alla loro tempestiva segnalazione,

avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora.".

2.6

Nella presente fattispecie,

la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi

di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per l'anno 2007.

Per l'anno di contribuzione 2007 dal conteggio finale -

conguaglio contributi personali del 21 dicembre 2012 - risulta un importo

totale di contributi AVS/AI/IPG/AFI dovuti, spese amministrative comprese, di

fr. 47'960.60 calcolati su un reddito da attività indipendente soggetto a

contribuzione di fr. 487'049.-- (cfr. doc. A6, doc. A4).

I contributi personali versati dall’assicurato sotto forma di

acconti ammontano, invece, a complessivi fr. 6'190.- (doc. A1, doc. A2, v.

anche docc. XV e XIII/1).

Pertanto, la Cassa di compensazione, il 21 dicembre 2012, ha emesso nei confronti del ricorrente una fattura di fr. 41'770.60 (fr. 47'960.60 - fr.

6'190.--) a saldo dei contributi dovuti per il 2007 (cfr. doc. A6).

Il versamento della somma di fr. 41'770.60 è stato effettuato l'8

febbraio 2013 (cfr. doc. A6) ed accreditato sul conto della Cassa il 12

febbraio 2013 (cfr. doc. A2).

In concreto, i contributi d'acconto sono almeno il 25% inferiori

ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS); in altre

parole, il saldo dei contributi ancora dovuti è superiore al limite rilevante

del 25% dei contributi effettivamente dovuti (cfr. consid. 2.4., 2.5.).

In effetti, il 25% di fr. 47'960.60 corrisponde a fr. 11'990.15

(cfr. doc. A8; doc. A3) ed il saldo, come detto, a Fr. 41'770,60.

La soglia del 25% ha lo scopo di garantire agli interessi moratori

la loro funzione compensatrice laddove la differenza del saldo è troppo grande.

Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a

riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e

a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (cfr. DTF 134 V 405, consid. 5.3.1 riprodotto qui sopra al consid. 2.5).

Gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite

soglia del 25% dei contributi effettivamente dovuti in totale per l'anno 2007 da

parte dell'importo del conguaglio ancora da versare, sono stati calcolati dal

1° gennaio 2009 al 12 febbraio 2013, giorno dell'accredito, giusta l'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS e l'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS. Pertanto, su 1482

giorni di ritardo e sull'importo dovuto a conguaglio di Fr. 41'730,60, escluse

le spese di diffida, ritenuto un interesse di mora del 5% si ottiene la somma

di Fr. 8'589,55 (doc. 1).

2.7

Nel caso concreto le

richieste iniziali di versamento degli acconti sono state fissate sulla base della

decisione di fissazione dei contributi del 17 dicembre 1998 (doc. XIII/1)

relativa al biennio di tassazione 1998/1999, che indicava un reddito

determinante di CHF 62'900.--.

Il ricorrente ha

evidenziato, a tal proposito, che la Cassa avrebbe più volte autonomamente

modificato i contributi (recte: acconti) richiesti (doc. XV). La circostanza

non merita particolare approfondimento istruttorio siccome il ricorrente stesso

ammette che la Cassa, come sollevato dai responsabili dello scritto 29 aprile

2014.

(doc. XIII) e corroborato dalla documentazione prodotta (doc. XIII/1), ha

chiesto sino al 2007 l'acconto trimestrale di CHF 1'547.50. Il riferimento,

fatto dalla Cassa (doc. XIII) alla differenza dei contributi pagati nel 2007

fissata nella decisione 17 dicembre 1998 riferita al biennio 1998-1999, è di

poca entità e dipende in effetti dall'adeguamento del contributo di AF

richiesti agli assicurati e non si riferisce a somma per AF versato dal ricorrente

(doc. XV).

Nel corso dei suoi

accertamenti il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha voluto verificare

con l'assicurato, alla luce delle censure sollevate in sede di ricorso, se egli

si sia trovato in una condizione di impossibilità oggettiva, non a lui

imputabile, di potere valutare il suo reddito 2007, e ciò entro il 31 dicembre

2008.

(doc. VII).

Il ricorrente non ha

corroborato tale situazione di fatto e non l'ha resa verosimile.

Al riguardo va ricordato che agli assicurati non sono richieste indicazioni

circa il loro reddito impossibili da eseguirsi. Infatti, la valutazione del

reddito conseguito deve intervenire non già nell'anno di computo, bensì entro

la fine dell'anno successivo: in casu entro il 1° gennaio 2009.

Inoltre, come precisato nelle considerazioni che precedono, lo

scostamento in misura inferiore al 25% tra importo dei contributi dovuti ed

acconti versati, non comporta il versamento di interessi moratori.

Questo scostamento vuole

infatti considerare la non sempre agevole possibilità di fissare in maniera

esatta un reddito da sottoporre a contribuzione.

Quindi, pure nella

consapevolezza dell'oggettiva difficoltà di operare una precisa valutazione del

reddito conseguito nell'anno di computo, il ricorrente stesso ha dato atto

(doc. VIII/2, ossia i documenti fiscali da lui prodotti e riferiti all'anno

2007) che il 7 maggio 2009 non solo era in grado di valutare i suoi redditi, ma

addirittura disponeva della documentazione necessaria per compilare la

dichiarazione d'imposta IC/IFD 2007.

Questo TCA evidenzia qui

come l’istruttoria condotta d’ufficio ed il principio inquisitorio che la regge,

non hanno permesso di confermare una oggettiva impossibilità dell’assicurato di

avere, perlomeno, un quadro chiaro della sua situazione di guadagni sottoposti

a contribuzione, alla fine dell’anno successivo al 2007. L’onere della prova incombe

all’assicurato stesso e, in difetto di prova contraria, non si può ritenere un'impossibilità

assoluta dell'assicurato di potere valutare il reddito conseguito nel 2007 e

ciò entro la fine del 2008. Si ribadisce che la redazione della dichiarazione

fiscale ad inizio maggio 2009 indizia, semmai, il contrario, significa cioè che

in quel momento l’assicurato aveva a disposizione nella sua completezza tutta la

documentazione indispensabile.

2.8

Il TCA deve così ritenere

che, almeno entro il 31 dicembre 2008, l'assicurato poteva presumere – anche se non in maniera assolutamente precisa potendo sussistere

oscillazioni del reddito a dipendenza delle valutazioni dell'autorità di

tassazione – l'entità del proprio reddito quale indipendente, come rilevato

dalla giurisprudenza federale (DTF 134 V 405, consid. 5.3.2).

L'insorgente avrebbe quindi dovuto farsi parte diligente e

segnalare alla Cassa di compensazione (e per ciò fare egli aveva a disposizione

tutto l'anno 2008) i redditi presumibilmente conseguiti nel 2007 (art. 24 cpv.

4.

OAVS), in modo tale che la Cassa potesse adeguare i contributi personali

AVS/AI/IPG/AFI da versare per quell'anno.

2.9

In

concreto, è stato accertato che il protrarsi dell'emanazione della notifica di

tassazione per l'anno 2007 è dipeso da una certa difficoltà riscontrata

dall'autorità fiscale di stabilire in maniera precisa e dettagliata sia il

reddito della società in nome collettivo del ricorrente (poi dimezzato

dall'autorità fiscale rispetto a quello dichiarato dal contribuente), sia la

sostanza netta investita nella società di persone (passata da una cifra in

attivo ad un importo in passivo pari al doppio), dato il tipo di attività

esercitata e gli elevati importi in gioco.

L'assicurato disponeva comunque delle necessarie informazioni per

rendersi conto che il suo reddito netto sarebbe stato ben diverso da quello

posto alla base della richiesta degli acconti (notifica di tassazione

1998/1999), e meglio che sarebbe stato decisamente superiore al reddito da

società in nome collettivo dichiarato negli anni precedenti. Egli stesso ha

peraltro dichiarato nel maggio 2009 un reddito da società in nome collettivo

pari al doppio di quello che è stato poi accertato dall'autorità fiscale. Ciò

significa che è fuor di dubbio che la consapevolezza di tale reddito doveva

essere nota al ricorrente almeno entro la fine del 2008.

Stanti così le cose, il ricorrente avrebbe dovuto avvisare la

Cassa di compensazione dell'importante aumento dei suoi introiti (art. 24 cpv.

4.

OAVS), dell'incidenza degli stessi nella determinazione del reddito da

attività indipendente, nonché delle difficoltà incontrate dall'autorità di

tassazione, ciò che ha ritardato l'emanazione della relativa decisione di

tassazione.

Avendo l'assicurato omesso la tempestiva comunicazione dei suoi

redditi (presunti) alla Cassa di compensazione, egli deve versare gli interessi

moratori e ciò indipendentemente da aspetti legati alla negligenza od

all'intenzione sua e/o di terzi.

In concreto, gli acconti versati erano infatti manifestamente

inferiori ai contributi effettivamente dovuti per quell'anno e ciò oltre il

limite ammesso del 25% previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V

405, consid. 7.4).

La Cassa, non disponendo di dati diversi e più recenti, non era

nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e la

decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta soltanto nel 2012,

ossia unicamente una volta conosciuti dall'amministrazione (e non

solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha

effettivamente realizzato nell'anno contributivo in oggetto (cfr. art. 27

OAVS).

Alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa per

avere tardato ad emanare la decisione di fissazione dei contributi personali

riferita al 2007.

Questo ritardo è da ricondurre all'autorità fiscale, ma, come

visto (cfr. consid. 2.5), la giurisprudenza non tutela comunque l'assicurato che

deve, in difetto di tempestivo avviso alla Cassa e adeguamento degli acconti,

fare fronte a degli interessi di mora anche se, come tale, il ritardo

nell'emanazione della decisione di fissazione dei contributi personali non è

dovuta ad una sua colpa. Come detto all'assicurato è possibile ovviare al

rischio di versamento di interessi moratori informando l'amministrazione sul

suo nuovo reddito in modo da poter adeguare gli acconti.

Gli interessi di mora sono così diventati esigibili al 1° gennaio

2009.

(per l'anno 2007) in assenza di adeguamento dei relativi acconti.

2.10

Gli interessi di mora

regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di

decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art.

41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che finché tutti i contributi

personali dell'assicurato esatti per l'anno 2007 non sono stati versati alla

Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi

di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali

siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.

L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso

di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la

fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato,

quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.

Al riguardo, come visto, il N. 4027 DRC, nella versione in essere

dal 1° gennaio 2011, prevede che gli interessi decorrono dal 1° gennaio

dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla

fatturazione della Cassa di compensazione se il pagamento giunge nel

termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi.

Questa soluzione è più favorevole agli assicurati, poiché nella

versione precedente delle Direttive gli interessi di mora decorrevano fino

al pagamento totale dei contributi dovuti a saldo e quindi essi maturavano

anche durante i trenta giorni di tempo concessi dalla Cassa per effettuare il

pagamento dei contributi da conguagliare, aumentando così l'importo da versare.

Nella presente fattispecie, con la decisione del 21 dicembre 2012

la Cassa ha fissato i contributi personali ancora dovuti dall'assicurato per

l'anno di contribuzione 2007. Ciò significa, dunque, che non tutti i

contributi personali per quell'anno erano già stati pagati dall'interessato,

come dimostra il relativo conteggio di conguaglio dei contributi personali.

In virtù di quanto precede, discende che, a buon diritto, degli interessi

di ritardo sono dovuti sulla somma rimasta scoperta. L'importo richiesto è

stato accreditato sul conto della Cassa il 12 febbraio seguente. Quindi, poiché

detto pagamento è giunto alla Cassa oltre il termine di trenta giorni previsto

dall'art. 41bis OAVS (dal 21 dicembre 2012 al 21 gennaio 2013), la novità

introdotta nel 2011 secondo cui gli interessi decorrono fino al momento della fatturazione

del conguaglio (21 dicembre 2012) non può essere adottata. Pertanto, essi

decorrono fino al pagamento completo dei contributi mediante accredito

sui conti della Cassa (12 febbraio 2013).

Ora, dalla decisione su opposizione (cfr. punto 4.1) e dagli atti

(doc. A6) si evince che il ricorrente ha pagato alla posta l'8 febbraio 2013 i

contributi da compensare fissati con la predetta decisione e che l'importo di

Fr. 41'770,60 è stato accreditato sul conto della Cassa di compensazione il

seguente 12 febbraio. Fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati

degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce

che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2007 e del

2008.

(Fr. 6'190.-) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva

effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno

civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2007

(Fr. 47'960,60).

In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da versare,

ossia il conguaglio (Fr. 41'770,60), è superiore all'importo limite rilevante

(Fr. 11'990,15), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti

nell'anno di contribuzione (Fr. 47'960,60).

Pertanto, sulla differenza ancora pretesa per il 2007 -

siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui

contributi da compensare dedotte le spese di diffida (Fr. 41'730,60) e quindi

non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza

30.2007.3

-, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a

far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2008) l'anno

di contribuzione (2007), quindi dal 1° gennaio 2009 (cfr. consid. 2.6).

Questi interessi decorrono poi, nel caso concreto, fino al momento

del pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed

art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS), che in specie è avvenuto il 12 febbraio 2013.

Fino a quell'istante, dunque, il ricorrente si trovava in mora nei

confronti dell'amministrazione.

Non è invece possibile applicare il principio secondo cui, in caso

di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la

fatturazione, e dunque al 21 dicembre 2012, giacché i contributi dovuti non

sono stati pagati entro il termine fissato del 21 gennaio 2013.

Ne discende che, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e

dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente

proceduto calcolando degli interessi di mora fino al momento del pagamento di

tutti i contributi (N. 4027 DRC).

In altri termini, si ha un interesse di ritardo che va calcolato dal

1° gennaio 2009 al 12 febbraio 2013 (1482 giorni) per i contributi personali

del 2007, fissandoli in Fr. 8'589,55 ([Fr. 41'730,60 x 5 x 1482] : [360

x 100]).

La soluzione proposta in via subordinata dal ricorrente di fissare

gli interessi moratori unicamente per il periodo dal 21 gennaio 2013 al 3 (recte:

8) febbraio 2013 non può pertanto essere accolta.

2.11

Va infine esaminata la censura

sollevata dal ricorrente relativa alla conformità dell'interesse di mora del 5%,

siccome, a suo dire, questo disposto violerebbe il principio dell'uguaglianza

di trattamento con il diritto fiscale, visto che gli interessi di ritardo

applicati ai contribuenti morosi sono del 3%.

Secondo l'art. 42 cpv. 2 OAVS, il tasso per gli interessi di mora

e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno.

A proposito della correttezza di questo tasso di interesse, già

rilevata in DTF 134 V 202, di recente il Tribunale federale ha ribadito che

l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e che il tasso di

interesse che tale norma fissa al 5% all'anno non è né contrario alla legge né

tanto meno arbitrario.

Nella DTF 139 V 297, al considerando 3 l'Alta Corte ha infatti ribadito che l'art. 26 cpv. 1 LPGA, in connessione con l'art. 1 cpv. 1

LAVS, è una base legale sufficiente e l'art. 41bis cpv. 1 OAVS è conforme alla

legge (DTF 134 V 202; DTF 134 V 405 consid. 4.2.; consid. 2.5.). L'interesse

moratorio, che è dovuto indipendentemente da una colpa e che non ha carattere

penale, ha per scopo di compensare in maniera forfetaria la perdita di

interessi da parte del creditore attraverso il guadagno di interessi da parte

del debitore (DTF 134 V 405 consid. 5.3.; 5.3.1.; 7.1.). Inoltre, viene

indennizzato il lavoro amministrativo occasionato dall'incasso tardivo

rispettivamente ulteriore di contributi e dal prelevamento di interessi di

mora. Per quanto concerne il tasso di interesse del 5% in ambito AVS (art. 42

cpv. 2 OAVS), esso non deve essere paragonato ad un tasso di mercato. Si tratta

piuttosto di un tasso di interesse "tecnico". È stato fissato dal

Consiglio federale e dalla Commissione federale AVS, affinché le Casse di

compensazione potessero procedere in modo efficiente alle loro procedure di

incasso senza un grosso lavoro amministrativo. Pertanto, il livello degli

interessi inferiore che prevarrebbe da qualche anno non permette da solo di

concludere ad una assenza di conformità alla legge. A ciò si oppone pure il fatto

che l'art. 104 cpv. 1 CO fissa in modo formale nella legge il tasso di

interesse moratorio al 5%. Ora, questa disposizione si applica

per analogia nel diritto amministrativo quale principio giuridico generale in

assenza di una regola particolare. Il Tribunale federale è così dunque giunto alla

conclusione che non c'è alcun motivo di scostarsi dalla giurisprudenza costante

secondo cui l'art. 42 cpv. 2 OAVS si fonda su una base legale sufficiente e che

il tasso di interesse che fissa non è né contrario alla legge né arbitrario.

Alla luce di quanto precede, la presunta violazione

del principio di uguaglianza di trattamento con il diritto fiscale evocata dal

ricorrente non può essere tutelata e va pertanto confermato il tasso di

interesse di mora del 5% applicato dalla Cassa.

Questa Corte osserva, infine, che già nella sentenza del 21 agosto

2003.

(H 268/02), ripresa dalla STFA H 328/02 del 30 gennaio 2004, il Tribunale

Federale delle Assicurazioni aveva stabilito che promulgando gli articoli 41bis

e 42 cpv. 1 OAVS il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più

severe in materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che

l'AVS stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di

modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del

ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di

interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della

facoltà riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di

compensazione di rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali

situazioni (cfr. N. 4064 DRC). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione

di questa nuova regolamentazione possa avere come conseguenza che gli interessi

moratori siano percepiti retroattivamente (ossia già prima della scadenza del

termine di pagamento), quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di

compensazione.

2.12

Tutto ben considerato, l'operato

della Cassa CO 1 che ha addebitato al ricorrente, sulla base dell'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, l'ammontare di Fr.

8'589,55 per interessi di ritardo del 5% sui contributi personali dovuti per

l'anno di contribuzione 2007, si rileva corretto.

La decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti