30.2013.53
Interessi moratori sui contributi dovuti per un'attività indipendente. Va confermata la prassi del TCA condivisa dalla giurisprudenza federale. Consapevolezza di redditi che avrebbero imposto aumento
16 giugno 2014Italiano47 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
30.2013.53
TB
Lugano
16 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 novembre 2013 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
1.1. Il 21 dicembre 2012 (doc. A1)
la Cassa CO 1 di __________ ha emanato il conguaglio dei contributi personali
dovuti da RI 1 per l'anno 2007 come indipendente. Dall'importo totale di
Fr. 47'960,60 fissato precedentemente per contributi e spese, è stato dedotto
il versamento degli acconti di Fr. 6'190.- effettuato nel corso del 2007 e del
2008 (doc. A2), per ottenere un saldo a favore della Cassa CO 1 di Fr. 41'770,60,
da versare all'amministrazione entro trenta giorni dalla data della fattura.
1.2. Con decisione del 4 ottobre
2013 (doc. 1) la Cassa ha fissato gli interessi di mora sui contributi personali
AVS/AI/IPG/AFI dovuti per l'anno 2007 che l'assicurato, in virtù dell'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS, deve pagare a causa della discrepanza tra gli acconti
versati e la fissazione definitiva dei contributi determinati per quell'anno.
L'amministrazione ha stabilito l'importo dovuto in Fr. 8'589,55, chiedendone
il saldo entro trenta giorni dalla data della decisione.
1.3. Con decisione su opposizione
dell'8 novembre 2013 (doc. A8) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione
del 29 ottobre 2013 (doc. 2) dell'assicurato, che contestava di dovere degli
interessi di mora addirittura del 5%, visto che sono dovuti ad un ritardo
accumulato dal competente Ufficio di tassazione.
Secondo l'amministrazione, gli interessi sono stati richiesti in base
all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, poiché il conguaglio dei contributi è
superiore al limite rilevante, ossia al 25% dei contributi dovuti
effettivamente per l'anno 2007.
La Cassa ha inoltre evidenziato che l'obbligo di corrispondere interessi
di mora è indipendente da una colpa, sia essa da attribuire al ritardo di una
Cassa nel fissare i contributi o di un assicurato nel pagare i contributi o
addirittura all'autorità fiscale. Visto che essa è vincolata alle indicazioni
fornitele da quest'ultima, i contributi sono fissati soltanto dopo la notifica
delle relative tassazioni.
Infine, l'amministrazione ha ricordato che il tasso del 5% è
fissato dall'art. 42 cpv. 2 OAVS.
1.4. Il 9 dicembre 2013 (doc. I) l'assicurato
ha formulato ricorso al TCA contestando la decisione impugnata, a motivo di una
disparità di trattamento esistente fra il tasso di interesse del 3% applicato a
livello fiscale se un contribuente paga in ritardo le imposte dovute ed il
tasso di interesse del 5% applicato dalla Cassa di compensazione quando v'è un
ritardo nel pagamento dei contributi personali che è dovuto alla ritardata
notifica della decisione di tassazione emessa da un Ufficio di tassazione e
quindi non all'assicurato medesimo. L'assicurato ha quindi chiesto
l'annullamento della decisione su opposizione.
In via subordinata, il ricorrente ha postulato che la Cassa di compensazione
emetta una decisione di fissazione degli interessi di mora soltanto per il
periodo dal 21 gennaio 2013 al 3 febbraio 2013, data del pagamento del
conguaglio richiesto con conteggio del 21 dicembre 2012.
1.5. Con risposta del 17 dicembre
2013 (doc. III) la Cassa ha confermato la decisione su opposizione, ribadendo
che le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per le Casse
di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS), che l'assicurato è tenuto a segnalarle
le modifiche significative del suo reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS) e
che l'obbligo di corrispondere interessi di mora è indipendente da una colpa
della Cassa o dell'autorità fiscale.
1.6. Il ricorrente ha evidenziato
il 27 dicembre 2013 (doc. V) come, nel suo caso, il reddito determinante era
costituito solo in minima parte da uno stipendio già assoggettato ai
contributi. È invece il reddito prodotto da società in nome collettivo che
serve da base per la determinazione del contributo personale AVS/AI/IPG/AF ma,
come tale, "non può certo essere valutato anticipatamente.".
Pertanto, il principio evocato dalla Cassa di compensazione secondo cui gli
assicurati sono tenuti a dare alle Casse le indicazioni necessarie e segnalare
le divergenze sostanziali dal reddito presumibile non può tornare qui in
considerazione.
Nemmeno gli può essere imputato di avere ritardato oltre misura
l'emanazione della decisione di tassazione per l'anno 2007, dato che essa si è
basata sulle risultanze di un'audizione e non è neppure stata oggetto di un
reclamo. In tale evenienza, avendo il ricorrente adempiuto ai suoi obblighi
legali, non è possibile imputargli degli interessi per mora dovuta solo
all'autorità fiscale.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che sia applicato un
tasso di interesse del 3% come in ambito fiscale.
La Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).
1.7. Il 13 marzo 2014 (doc. VII)
il giudice delegato, a fronte del tenore della replica formulata
dall'assicurato alla risposta di causa, ha interpellato il medesimo
sottoponendo la seguente richiesta di completamento degli atti e delle
informazioni:
" (…)
Nel suo scritto 27 dicembre 2013 (doc. V) lei evidenzia che il
reddito proveniente dalle società in nome collettivo non poteva essere da lei
valutato anticipatamente.
Il termine entro il quale l'assicurato deve notificare alla Cassa
la differenza di reddito conseguita per evitare che i contributi da compensare
siano superiori al 25% e quindi comportino il versamento di interessi moratori,
è il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di
contribuzione. In altri termini (come rilevano anche le Direttive sulla
riscossione dei contributi nell'AVS AI IPG – DRC al n° 4025) vengono riscossi
interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente
l'anno di contribuzione (nel suo caso in sostanza il 1° gennaio 2009) i
contributi d'acconto fatturati o fissati in una decisione sono inferiori di
almeno il 25% rispetto ai contributi effettivamente dovuti.
Entro l'anno successivo a quello di contribuzione, anche in
assenza di una decisione di tassazione, il contribuente è in grado di conoscere
la variazione del suo reddito rispetto a quello del periodo precedente e
valutare l'entità eventualmente insufficiente degli acconti versati.
Non viene imposta una comunicazione della variazione del reddito "nel
corso dell'anno determinante" (come lei indicata nel suo scritto 27
dicembre 2013 pag. 2 in alto) ma, come indicato, viene concesso un intero anno,
successivo a quello di contribuzione, per notificare e versare congrui anticipi
sui contributi.
Le chiedo allora di volere precisare quanto segue:
a. Quando ha
redatto ed inoltrato all'UT di __________ la sua dichiarazione fiscale 2007
(poi oggetto di tassazione il 17 ottobre 2012)?
b. Da quali
società/attività deriva il reddito di CHF 440'788.-- (anno 2007) oggetto della
fissazione dei contributi 21 dicembre 2012?
c. Per quali
precisi motivi, nel corso dell'anno 2008 non sarebbe stato possibile
stabilire (con un'oscillazione tollerata del 25%) il reddito conseguito da "società
in nome collettivo in accomandita o semplici" del 2007?
Le sarei grato se oltre ad indicare i motivi di tale impossibilità
potesse corroborare le sue allegazioni mediante la produzione di precisi
documenti o l'indicazione di elementi probatori a suffragio." (Doc. VII)
Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni si è riservato di richiamare la documentazione fiscale
relativa all'anno 2007.
RI 1 ha dato seguito alle
richieste il 4 aprile 2014 (doc. VIII) fornendo le seguenti informazioni di
complemento:
" (…)
Fatti
I soci della società in nome collettivo __________, hanno
concordato con l'Autorità fiscale del Cantone Ticino (nella fattispecie e di
competenza I' Ufficio di tassazione di __________ e la __________)
le modalità particolari del calcolo dell'imposizione per ogni singolo
esercizio. L'allegato no. 5 fornisce tutte le indicazioni al riguardo:
- I'
elaborazione dei Bilanci e conti economici per ogni esercizio dal 1.1.2006 ha dovuto
tener conto dell'accordo sottoscritto in modo definito e vincolante,
- vista la
particolare situazione finanziaria della snc nei cui attivi figurano
tutte le partecipazioni nelle società SA del Gruppo __________, l'intesa
con l'Autorità fiscale ha permesso di tenere sotto controllo la difficile
situazione, salvaguardando numerosi posti di lavoro,
- le modalità
concordate necessitavano della presentazione dei dati contabili preliminari, delle
regolari riunioni con l'Ufficio di tassazione e la presentazione dei dati
consolidati definitivi,
- l'UT da
parte sua, necessitava altresì dell'avallo vincolante della Direzione delle contribuzioni.
Da qui l'allungamento dei termini prima di poter disporre della decisione di
tassazione,
- il calcolo
preventivo del reddito aziendale soggetto all'AVS per i soci __________ e __________
non era possibile valutarlo anticipatamente dal momento che l'accertamento dei
dati poteva e può differire rispetto ai dati preliminarmente dichiarati,
- ne è la
prova confrontando i dati dichiarati 2007 e 2008 rispetto ai dati accertati (vedi
I'* reddito imponibile complessivo e il § 25 "tassazione concordata in
sede di audizione),
- le richieste
di acconti dei contributi personali formulate dall'AVS per gli esercizi 2007 e
seguenti, sono sempre state regolarmente esaudite.
Tutto l'iter di presentazione / dichiarazione, le verifiche
dell'UT, i colloqui informativi, la decisione preliminare dell'UT e l'avallo
definitivo della Direzione delle contribuzioni, dilatano a dismisura i termini
per la decisione della tassazione annuale.
Dalla tabella degli allegati, potrà constatare gli spazi temporali
intercorsi tra l'inoltro della dichiarazione, la decisione dell'UT e il
conteggio AVS.
Per il 2009 la cui dichiarazione è stata inoltrata il 30.6.2011
la decisione di tassazione non è ancora pervenuta. Questo non permette di
procedere agli aggiornamenti dei dati contabili successivi e, di conseguenza,
l'inoltro della dichiarazione d'imposta.
L'addebito degli interessi di mora da parte dell'AVS sia per
l'entità del reddito d'attività indipendente sia per un eventuale pretestuoso ritardo,
è fermamente contestato. È perlomeno strano che l'AVS, nel calcolo dei
contributi personali 2007 non abbia "sanzionato" nella medesima forma
mio __________ (socio paritario 50/50 nella __________) - all. 6).
Quanto sopra addotto e corredato degli allegati documenti, confermano
inequivocabilmente l'estraneità a questa presunta negligenza."
(Doc. VIII)
La Cassa ha potuto
esprimersi in merito il 15 aprile 2014 (doc. X) sottolineando che gli interessi
di ritardo non sono connessi alla commissione di negligenza da parte di terzi e/o
del contribuente.
La presa di posizione
della Cassa è stata sottoposta all'assicurato per eventuali osservazioni (doc.
XI), mentre alla Cassa è stato chiesto il 22 aprile 2014 (doc. XII) di
trasmettere:
" … la
decisione della Cassa di fissazione dei contributi (precedenti quelli in
discussione con il ricorso di RI 1) in base alla quale sono state fissate le
richieste di acconto per l'anno 2007.
Gli acconti versati nel corso del 2007 ammontano a CHF 6'190.-- in
totale. (…)".
L'amministrazione ha
provveduto in merito il 29 aprile 2014 (doc. XIII) comunicando che:
" (…)
Gli acconti del 2007, si basano sulla decisione di fissazione dei
contributi del 17.12.1998, relativa ai biennio 1998-1999 con reddito
determinante di fr. 62'900.- (cfr. doc. 1).
Quest'ultimo reddito, è servito come base di calcolo per tutti gli
acconti degli anni successivi fino al 31.12.2007.
Rispetto alla decisione appena citata, la differenza dei contributi
pagati nel 2007 è dovuta all'adeguamento dei contributi AF nel corso degli
anni.
Teniamo a precisare, che in tutti gli acconti trimestrali inviati
ai nostri assicurati esercitanti attività indipendente, è sempre indicato che
in caso di modifica sostanziale del reddito è l'assicurato che deve segnalare
alla Cassa il nuovo reddito presumibile, come previsto
dall'art. 24 cpv. 4 OAVS (cfr. esempio di acconto trimestrale -
doc. 2).".
Su tale atto il ricorrente
ha potuto esprimersi il 5 maggio 2014 (doc. XV) in questi termini:
" (…)
Come potete rilevare dal documento XIII - 2 l'ultima decisione notificatami è datata 17.12.1998.
Nel seguito i contributi richiesti sono stati più volte modificati
autonomamente dalla Cassa CO 1. La motivazione addotta (adeguamento contributi AF
nel corso degli anni) non ha alcun fondamento anche perché la mia ultima figlia
è nata il __________.
A prova della mia contestazione allego un bollettino trimestrale
per tutti gli anni dal 2005 al 2013 quando la Cassa ha modificato in base a
valutazione interne l'ammontare dei contributi trimestrali.
2005 acconto trimestrale 1'547.50
2006 acconto trimestrale 1'547.50
2007 acconto trimestrale 1'547.50
2008 acconto trimestrale 1'512.95
2009 acconto trimestrale 947.85
2010 acconto trimestrale 947.85
2011 acconto trimestrale 923.35
2012 acconto trimestrale 923.35
2013 acconto trimestrale 1'142.35
La Cassa ha modificato in più o in meno anche del 50 % la
richiesta trimestrale di acconto. Nel caso concreto anche al sottoscritto era
impossibile valutare il reddito annuale nel corso dell'anno contabile in quanto
determinato da innumerevoli fattori diversi e anche contrastanti fra di loro
(tassi d'interesse, tassi ipotecari, locali sfitti, andamento del mercato immobiliare,
attività __________ - con margini sempre più ristretti - indennità e spese per
attività __________, modifica dello stipendio per compensare il tempo dedicato
all'attività __________)." (Doc. XV)
considerato in diritto
2.1. Questo Tribunale deve
valutare se, correttamente, la Cassa abbia chiesto al ricorrente il versamento
di interessi moratori del 5% a fronte di entrate conseguite nel 2007 che
l'autorità fiscale ha qualificato quale frutto di attività indipendente solo
nel 2012.
L'art. 14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non
esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro
non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e
versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta
al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di
essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni
sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e
di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la
restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di
contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il
pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore
della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla
riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è
stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni
sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (STF 9C_632/2007
del 26 settembre 2008; STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008), come in concreto.
2.2. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS,
nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a pagare i contributi
devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il capoverso 2 dell'art. 24 OAVS, le casse di
compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito
presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito
determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la
persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non
corrisponde manifestamente al reddito presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito
diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione
adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
In virtù dell'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi
devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la
fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi
e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date
le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non
vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i
contributi d'acconto dovuti in una decisione.
Secondo l'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i
contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla
compensazione con i contributi d'acconto pagati.
A norma dell'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli
assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.
Le casse di compensazione devono restituire o compensare i
contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).
Per le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle
competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei
contributi. L'Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni
necessarie e alla procedura di notifica (art. 27 cpv. 1 OAVS nel testo in vigore
dal 1° gennaio 2012).
Giusta l'art.
27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le
indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità
fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una
persona esercitante un'attività lucrativa
indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di
calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra,
alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
2.3. Oltre ai citati disposti
sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno modificato le
norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore
delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il capitolo relativo
alla fissazione degli interessi di mora.
In particolare, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. e e f OAVS,
devono pagare gli interessi di mora:
e. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non
pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione,
a partire da tale fatturazione;
f. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i
contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo
tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei
contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso,
con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi
cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati
entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati
con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso
per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno
(art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono
calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre
2003).
A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato
che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono
espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio
2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si
applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i
contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che la nuova regolamentazione
avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag.
137).
Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli
altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano
espressamente, in materia di calcolo rispettivamente di riscossione dei
relativi contributi, alla LAVS.
Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed
art. 1 OAI), per l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27
cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia
(art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative
prelevate su questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS).
2.4. In merito alla tematica
giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle
Assicurazioni Sociali ha emanato le Direttive sulla riscossione dei contributi
nell'AVS, AI e IPG (DRC).
Queste Direttive, nella versione in francese (DP) in vigore dal 1°
gennaio 2008, stato 1° gennaio 2013, rammentano come i contributi
effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l'art.
25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in
base a quelli fissati per l'anno di contribuzione in virtù dell'art. 24 OAVS.
I contributi da pagare sulla base del conteggio (ossia da
compensare) corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente
dovuti, come indicato, e gli acconti versati (N. 4024 DRC).
Giusta il N. 4025 DRC, si devono riscuotere interessi di mora se,
il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di
contribuzione, i contributi d'acconto fatturati o fissati in una decisione sono
inferiori di almeno il 25% ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I
contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole,
costituiscono il 100% (DTF 134 V 405).
Se vengono riscossi interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS, non si possono riscuotere contemporaneamente interessi di mora
conformemente alla lett. e dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS sui contributi da
compensare (N. 4026 DRC).
Per il N. 4027 DRC (modificato dal 1° gennaio 2011), gli interessi
decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di
contribuzione fino alla fatturazione della Cassa di compensazione se il
pagamento giunge nel termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento
completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2, in particolare 2a frase in fine OAVS) [in precedenza il testo era il seguente: fino al
pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett.
f e cpv. 2 OAVS)] o all'apertura del fallimento (art.
209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione
che il concordato non preveda disposizioni divergenti (DTF 134 V 405).
Le DRC definiscono poi specificatamente al N. 4052
la nozione di pagamento, al N. 4054 segg. le modalità di calcolo degli interessi
e al N. 4060 segg. la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.
2.5. A proposito dell'art. 41bis
cpv. 1 lett. f LAVS, si sono già pronunciati in numerose occasioni sia il TCA
che il Tribunale federale (STCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3; STCA del
16 giugno 2008, inc. n. 30.2008.3, che si fonda su due sentenze della nostra
Massima istanza: STF 9C_202/2007 del 9 aprile 2008 = DTF 134 V
202 e STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008, confermate dalle STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008 = DTF 134 V 405 e dalle STF
9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte del 26 settembre 2008 e le
recenti STCA del 16 ottobre 2012, inc. n. 30.2012.27 e STCA 29 aprile 2013,
inc. n. 30.2012.39).
Nella sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, pubblicata in DTF
134 V 405, l'Alta Corte ha dapprima ricordato quanto contemplato dall’art.
41bis cpv. 1 lett. f LAVS, e meglio:
"
4.2 Giusta l'art. 26
cpv. 1 LPGA, i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente
riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o
rimunerativi. Per l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - in vigore dal
1° gennaio 2001 e applicabile per i contributi che sono dovuti dopo questa data
(v. cpv. 5 disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 OAVS), come si
avvera in concreto -, devono segnatamente pagare gli interessi di mora le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sui contributi da
compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento
inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1°
gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a
partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere in tale evenienza
con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS; v.
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 106/04 del 30 dicembre
2004, consid. 3; cfr. inoltre cifra 2032 del supplemento 4 alla Circolare
dell'UFAS sugli interessi di mora e compensativi [CIM] nell'AVS, AI e IPG,
valida dal 1° gennaio 2006). A norma dell'art. 42 OAVS i contributi sono
considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di
compensazione (cpv. 1; v. pure VSI 2003 pag. 143, consid. 3.3, H 93/02, che ha
decretato la legalità e la costituzionalità del disposto). Il tasso per gli
interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno
(cpv. 2). Gli interessi sono calcolati in giorni, ritenuto che i mesi interi
sono calcolati come 30 giorni (cpv. 3).”.
La
nostra Massima Istanza ha poi evidenziato che l'art. 41bis cpv. 1 OAVS è conforme alla
legge e rimane applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 cpv. 1 LPGA, rilevando:
"
5.
5.1 Per quanto concerne la pretesa violazione del principio di legalità,
ravvisata dal ricorrente nel fatto che la regolamentazione dell'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS non sarebbe sorretta da una sufficiente base legale, di
natura formale, la censura si dimostra infondata.
5.2 Proprio recentemente il Tribunale federale si è occupato del tema. In DTF
134 V 202 questa Corte ha infatti statuito, a conferma della precedente prassi
(VSI 2004 pag. 257, H 20/04), che l'art. 41bis cpv. 1 OAVS è
conforme alla legge e rimane applicabile anche in seguito all'entrata in vigore
dell'art. 26 cpv. 1 LPGA. Ha ricordato a tal proposito che già prima dell'entrata
in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA esisteva, grazie all'abrogato art. 14
cpv. 4 lett. e LAVS, una base legale formale per la percezione di interessi di
mora. Per il periodo successivo, ha osservato che la LPGA non si pronuncia in
nessun modo sulla scadenza dei crediti contributivi e che pertanto questo
momento va determinato come prima sulla base dell'art. 41bis OAVS
poiché le disposizioni esecutive della OAVS sono rimaste in
vigore anche dopo il 1° gennaio 2003 (sentenza citata, consid. 3.1).”.
Il Tribunale
federale, riguardo allo scopo dell’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
5.3 Per rispondere alle
varie censure e perplessità espresse nel presente come peraltro pure in altri
ricorsi, tuttora pendenti dinanzi a questa Corte e presentati - con
argomentazioni analoghe - da alcuni liberi professionisti contro l'agire della
Cassa cantonale di compensazione (procedure 9C_623/2007, 9C_632/2007 e
9C_709/2007), occorre poi ricordare che, come in passato, la funzione degli
interessi di mora e compensativi consiste nel compensare il fatto che in caso
di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse mentre il
creditore subisce uno svantaggio.
5.3.1 L'UFAS rileva giustamente che lo scopo dell'art. 41bis cpv.
1 lett. f OAVS consiste nel prevenire possibili abusi e nell'evitare che alcuni
assicurati sottovalutino deliberatamente il loro reddito oppure non informino
la cassa sulle variazioni considerevoli di quest'ultimo allo scopo di ridurre gli
acconti da pagare e per trattenere così importi considerevoli fino al momento
in cui le casse di compensazione sono finalmente in grado, sulla base delle
comunicazioni fiscali, di stabilire i contributi definitivi e di chiedere
quindi il pagamento della differenza. Intervallo di tempo che a seconda delle
situazioni può del resto anche essere di qualche anno, come dimostra il caso -
accertato in maniera vincolante dalla Corte cantonale - del Cantone Ticino
durante la fase di transizione dalla tassazione fiscale biennale a quella
annuale. Motivo per cui, sebbene in generale non vengano riscossi interessi
moratori sulla differenza tra gli acconti e i contributi effettivi, il
Consiglio federale ha introdotto la soglia del 25 % per garantire agli
interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del
saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a
riscuotere gli interessi di mora in virtù della lett. f dell'art. 41bis
Considerandi
cpv. 1 OAVS e a non applicare per contro la sua lett. e, che impone sì anche
segnatamente al lavoratore indipendente il pagamento di interessi sui
contributi personali da compensare, ma solo se non paga entro 30 giorni dalla
fatturazione, e comunque solo a partire da tale fatturazione (cfr. il commento
alle modifiche in esame della OAVS, pubblicato in: VSI 2000 pag. 107 segg.,
nonché CIM cifra 2031; sul significato e la portata, non vincolante per il
giudice, delle direttive amministrative cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.2 pag.
203; DTF 131 V 42 consid. 2.3 pag. 45 e sentenze ivi citate).
5.3.2
Per quanto concerne poi la decorrenza degli interessi, l'UFAS fa pure
giustamente notare che, contrariamente ai datori di lavoro, gli indipendenti
non possono generalmente fissare con precisione il loro reddito durante l'anno
di contribuzione in corso e fino alla chiusura dell'esercizio (che si effettua
normalmente soltanto l'anno seguente quello di contribuzione). Da qui la
decisione di fare decorrere gli interessi moratori solo a partire dal 1°
gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione per
permettere ai debitori di versare i contributi supplementari dopo la chiusura
dell'esercizio (VSI 2000 pag. 132).
5.3.3
Il ricorrente critica tra le altre cose che il sistema creato dall'art.
41bis OAVS, introducendo l'"innovazione giuridica del conteggio
degli interessi moratori con decorrenza retroattiva", differirebbe
radicalmente dal sistema generale dell'ordinamento giuridico svizzero che fissa
la data d'inizio per la decorrenza degli interessi di mora dal momento in cui
il debito diventa esigibile e che subordina tale obbligo anche alla messa in
mora del debitore. Orbene, aggiunge l'interessato, in virtù di questi principi
la differenza tra l'importo dei contributi d'acconto e il contributo definitivo
sarebbe unicamente esigibile nel momento in cui essa viene determinata e
diviene oggetto di una decisione formale. A sostegno della sua tesi invoca
l'applicazione dei principi della parte generale del Codice delle obbligazioni.
A prescindere dal fatto che le condizioni per
obbligare un assicurato al versamento di interessi moratori sui contributi AVS
da compensare sono sufficientemente regolate dalle specifiche norme in materia
e non giustificano, in assenza di lacune (che sono per contro state rilevate e
colmate in DTF 129 V 345 per stabilire il termine di perenzione degli interessi
di mora su contributi AVS/AI/IPG non pagati), il richiamo e l'applicazione per
analogia dei principi di diritto privato (cfr. pure KIESER, op. cit., n. 8
all'art. 26 LPGA, che ricorda come l'obbligo di versare interessi di mora sulla
base dell'art. 26 LPGA non è in particolare subordinato alla messa in mora del
debitore), l'insorgente sembra misconoscere, da un lato, che la riscossione
retroattiva di interessi moratori non costituisce una novità (v. VSI 2004 pag.
56, consid. 5.2, H 268/02) e, dall'altro, che in realtà né il debito
contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una
decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per
legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla
scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi
possono essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento
(sentenza H 154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1; cfr. inoltre pure la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 52/05 dell'8 agosto 2005,
consid. 3.2 e 3.3).”.
L’Alta Corte
ha inoltre stabilito che l’interesse moratorio non ha carattere penale e matura
indipendentemente da ogni colpa (ad esempio in caso di ritardi della Cassa o
dell'autorità fiscale):
"
7.
Né egli può
validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare
l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento
negligente.
7.1
Innanzitutto va precisato che l'interesse moratorio non ha carattere
penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare
interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo
nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente
oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 pag. 206 con
riferimenti).
Alla luce di questa giurisprudenza, gli argomenti
proposti con il ricorso sono irrilevanti. Dal momento che l'obbligo di
versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una
colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale)
dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione
definitiva dei contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre
sentenza citata H 157/04, consid. 3.4.2 con riferimento a RCC 1992 pag. 177,
consid. 4c, H 221/90). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa
attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. È
per contro irrilevante il fatto che durante questo tempo egli abbia
effettivamente o meno tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di
interesse moratorio di legge. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda
infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una
perdita corrispondente della Cassa. Finzione che del resto si ritrova
ugualmente nell'evenienza contraria del versamento di interessi compensativi
per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di
compensazione (art. 41ter cpv. 1 OAVS).”.
Il Tribunale
federale ha infine ricordato l’obbligo per gli assicurati di comunicare alle
casse di compensazione le divergenze sostanziali tra il reddito presumibile e
il reddito effettivo (art. 24 cpv. 3 OAVS), precisando che il fatto che
l’obbligo di pagamento degli interessi moratori sia subordinato al superamento
sostanziale del 25% implica che lo stesso sia limitato alle situazioni in cui
un assicurato deve rendersi conto della divergenza e deve quindi anche
assumersi le conseguenze se, ciò malgrado, non segnala la differenza o non
procede a un adeguato versamento supplementare di acconti nei termini di
rispetto concessigli dall'ordinanza.
Al riguardo
l'Alta Corte ha rilevato che:
"
7.2
Inoltre si osserva
che per il chiaro tenore dell'art. 24 cpv. 4 OAVS (desumibile in tutte e tre le
versioni linguistiche), i contribuenti devono - e non soltanto su richiesta
come erroneamente sostenuto dall'interessato - tra le altre cose segnalare alle
casse di compensazione le divergenze sostanziali dal
reddito presumibile. Pertanto, se risulta che il reddito diverge
sostanzialmente dal reddito presumibile, i contribuenti sono tenuti a
segnalarlo alle casse di compensazione, le quali adeguano poi i contributi
d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si registra una stretta
relazione tra questo disposto e l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le persone
tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo sulla
base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle casse
di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo
necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a
decorrere gli interessi moratori (VSI 2000 pag. 119).
7.3
Giustificata, poiché tiene adeguatamente conto dei contrapposti
interessi e obblighi delle parti in causa, appare in questo contesto anche la
decisione di subordinare l'obbligo di pagamento degli interessi moratori a un
superamento sostanziale del 25 %, limitandolo così alle situazioni in cui la
persona interessata, come il ricorrente in concreto, deve rendersi conto della
divergenza e deve quindi anche assumersi le conseguenze se, ciò malgrado, non
segnala la differenza o non procede a un adeguato versamento supplementare di
acconti nei termini di rispetto concessigli dall'ordinanza. Questa normativa
non crea, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, un'inammissibile
disparità di trattamento. Anzi, come giustamente osservato dal Tribunale
cantonale, proprio la percezione di interessi moratori a fronte di situazioni
come quelle in discussione tende a ristabilire la parità di trattamento tra gli
assicurati e ad evitare che alcuni possano trarre ingiustificati benefici dal
sistema di fissazione dei contributi.
7.4
L'obbligo di
prestare (retroattivamente) interessi moratori ai sensi dell'art. 41bis
lett. f OAVS interviene così, per quanto detto, soltanto se il contribuente -
come nel caso concreto - ha mancato di segnalare tempestivamente il maggior
reddito all'amministrazione (DTF 134 V 202 consid. 3.4 pag. 206). Per contro,
come ha segnalato il 28 febbraio 2007 il Consiglio federale in risposta al postulato,
poi ritirato, del 18 dicembre 2006 del Consigliere agli Stati Maximilian
Reimann (06.3736) - con il quale si chiedeva di verificare se le casse di
compensazione non dovessero condonare gli interessi di mora in caso di ritardo
non imputabile al contribuente -, se il contribuente adempie ai suoi obblighi
legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.
Va pertanto prestata piena adesione al giudice
cantonale laddove, dopo avere osservato che il ricorrente doveva disporre dei
dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le
indicazioni relative ai redditi definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 (ben)
prima che venissero emesse le due decisioni di conguaglio, ha pertinentemente
concluso che se egli avesse provveduto alla loro tempestiva segnalazione,
avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora.".
2.6
Nella presente fattispecie,
la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi
di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per l'anno 2007.
Per l'anno di contribuzione 2007 dal conteggio finale -
conguaglio contributi personali del 21 dicembre 2012 - risulta un importo
totale di contributi AVS/AI/IPG/AFI dovuti, spese amministrative comprese, di
fr. 47'960.60 calcolati su un reddito da attività indipendente soggetto a
contribuzione di fr. 487'049.-- (cfr. doc. A6, doc. A4).
I contributi personali versati dall’assicurato sotto forma di
acconti ammontano, invece, a complessivi fr. 6'190.- (doc. A1, doc. A2, v.
anche docc. XV e XIII/1).
Pertanto, la Cassa di compensazione, il 21 dicembre 2012, ha emesso nei confronti del ricorrente una fattura di fr. 41'770.60 (fr. 47'960.60 - fr.
6'190.--) a saldo dei contributi dovuti per il 2007 (cfr. doc. A6).
Il versamento della somma di fr. 41'770.60 è stato effettuato l'8
febbraio 2013 (cfr. doc. A6) ed accreditato sul conto della Cassa il 12
febbraio 2013 (cfr. doc. A2).
In concreto, i contributi d'acconto sono almeno il 25% inferiori
ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS); in altre
parole, il saldo dei contributi ancora dovuti è superiore al limite rilevante
del 25% dei contributi effettivamente dovuti (cfr. consid. 2.4., 2.5.).
In effetti, il 25% di fr. 47'960.60 corrisponde a fr. 11'990.15
(cfr. doc. A8; doc. A3) ed il saldo, come detto, a Fr. 41'770,60.
La soglia del 25% ha lo scopo di garantire agli interessi moratori
la loro funzione compensatrice laddove la differenza del saldo è troppo grande.
Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a
riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e
a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (cfr. DTF 134 V 405, consid. 5.3.1 riprodotto qui sopra al consid. 2.5).
Gli interessi di ritardo maturati a causa del superamento del limite
soglia del 25% dei contributi effettivamente dovuti in totale per l'anno 2007 da
parte dell'importo del conguaglio ancora da versare, sono stati calcolati dal
1° gennaio 2009 al 12 febbraio 2013, giorno dell'accredito, giusta l'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS e l'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS. Pertanto, su 1482
giorni di ritardo e sull'importo dovuto a conguaglio di Fr. 41'730,60, escluse
le spese di diffida, ritenuto un interesse di mora del 5% si ottiene la somma
di Fr. 8'589,55 (doc. 1).
2.7
Nel caso concreto le
richieste iniziali di versamento degli acconti sono state fissate sulla base della
decisione di fissazione dei contributi del 17 dicembre 1998 (doc. XIII/1)
relativa al biennio di tassazione 1998/1999, che indicava un reddito
determinante di CHF 62'900.--.
Il ricorrente ha
evidenziato, a tal proposito, che la Cassa avrebbe più volte autonomamente
modificato i contributi (recte: acconti) richiesti (doc. XV). La circostanza
non merita particolare approfondimento istruttorio siccome il ricorrente stesso
ammette che la Cassa, come sollevato dai responsabili dello scritto 29 aprile
2014.
(doc. XIII) e corroborato dalla documentazione prodotta (doc. XIII/1), ha
chiesto sino al 2007 l'acconto trimestrale di CHF 1'547.50. Il riferimento,
fatto dalla Cassa (doc. XIII) alla differenza dei contributi pagati nel 2007
fissata nella decisione 17 dicembre 1998 riferita al biennio 1998-1999, è di
poca entità e dipende in effetti dall'adeguamento del contributo di AF
richiesti agli assicurati e non si riferisce a somma per AF versato dal ricorrente
(doc. XV).
Nel corso dei suoi
accertamenti il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha voluto verificare
con l'assicurato, alla luce delle censure sollevate in sede di ricorso, se egli
si sia trovato in una condizione di impossibilità oggettiva, non a lui
imputabile, di potere valutare il suo reddito 2007, e ciò entro il 31 dicembre
2008.
(doc. VII).
Il ricorrente non ha
corroborato tale situazione di fatto e non l'ha resa verosimile.
Al riguardo va ricordato che agli assicurati non sono richieste indicazioni
circa il loro reddito impossibili da eseguirsi. Infatti, la valutazione del
reddito conseguito deve intervenire non già nell'anno di computo, bensì entro
la fine dell'anno successivo: in casu entro il 1° gennaio 2009.
Inoltre, come precisato nelle considerazioni che precedono, lo
scostamento in misura inferiore al 25% tra importo dei contributi dovuti ed
acconti versati, non comporta il versamento di interessi moratori.
Questo scostamento vuole
infatti considerare la non sempre agevole possibilità di fissare in maniera
esatta un reddito da sottoporre a contribuzione.
Quindi, pure nella
consapevolezza dell'oggettiva difficoltà di operare una precisa valutazione del
reddito conseguito nell'anno di computo, il ricorrente stesso ha dato atto
(doc. VIII/2, ossia i documenti fiscali da lui prodotti e riferiti all'anno
2007) che il 7 maggio 2009 non solo era in grado di valutare i suoi redditi, ma
addirittura disponeva della documentazione necessaria per compilare la
dichiarazione d'imposta IC/IFD 2007.
Questo TCA evidenzia qui
come l’istruttoria condotta d’ufficio ed il principio inquisitorio che la regge,
non hanno permesso di confermare una oggettiva impossibilità dell’assicurato di
avere, perlomeno, un quadro chiaro della sua situazione di guadagni sottoposti
a contribuzione, alla fine dell’anno successivo al 2007. L’onere della prova incombe
all’assicurato stesso e, in difetto di prova contraria, non si può ritenere un'impossibilità
assoluta dell'assicurato di potere valutare il reddito conseguito nel 2007 e
ciò entro la fine del 2008. Si ribadisce che la redazione della dichiarazione
fiscale ad inizio maggio 2009 indizia, semmai, il contrario, significa cioè che
in quel momento l’assicurato aveva a disposizione nella sua completezza tutta la
documentazione indispensabile.
2.8
Il TCA deve così ritenere
che, almeno entro il 31 dicembre 2008, l'assicurato poteva presumere – anche se non in maniera assolutamente precisa potendo sussistere
oscillazioni del reddito a dipendenza delle valutazioni dell'autorità di
tassazione – l'entità del proprio reddito quale indipendente, come rilevato
dalla giurisprudenza federale (DTF 134 V 405, consid. 5.3.2).
L'insorgente avrebbe quindi dovuto farsi parte diligente e
segnalare alla Cassa di compensazione (e per ciò fare egli aveva a disposizione
tutto l'anno 2008) i redditi presumibilmente conseguiti nel 2007 (art. 24 cpv.
4.
OAVS), in modo tale che la Cassa potesse adeguare i contributi personali
AVS/AI/IPG/AFI da versare per quell'anno.
2.9
In
concreto, è stato accertato che il protrarsi dell'emanazione della notifica di
tassazione per l'anno 2007 è dipeso da una certa difficoltà riscontrata
dall'autorità fiscale di stabilire in maniera precisa e dettagliata sia il
reddito della società in nome collettivo del ricorrente (poi dimezzato
dall'autorità fiscale rispetto a quello dichiarato dal contribuente), sia la
sostanza netta investita nella società di persone (passata da una cifra in
attivo ad un importo in passivo pari al doppio), dato il tipo di attività
esercitata e gli elevati importi in gioco.
L'assicurato disponeva comunque delle necessarie informazioni per
rendersi conto che il suo reddito netto sarebbe stato ben diverso da quello
posto alla base della richiesta degli acconti (notifica di tassazione
1998/1999), e meglio che sarebbe stato decisamente superiore al reddito da
società in nome collettivo dichiarato negli anni precedenti. Egli stesso ha
peraltro dichiarato nel maggio 2009 un reddito da società in nome collettivo
pari al doppio di quello che è stato poi accertato dall'autorità fiscale. Ciò
significa che è fuor di dubbio che la consapevolezza di tale reddito doveva
essere nota al ricorrente almeno entro la fine del 2008.
Stanti così le cose, il ricorrente avrebbe dovuto avvisare la
Cassa di compensazione dell'importante aumento dei suoi introiti (art. 24 cpv.
4.
OAVS), dell'incidenza degli stessi nella determinazione del reddito da
attività indipendente, nonché delle difficoltà incontrate dall'autorità di
tassazione, ciò che ha ritardato l'emanazione della relativa decisione di
tassazione.
Avendo l'assicurato omesso la tempestiva comunicazione dei suoi
redditi (presunti) alla Cassa di compensazione, egli deve versare gli interessi
moratori e ciò indipendentemente da aspetti legati alla negligenza od
all'intenzione sua e/o di terzi.
In concreto, gli acconti versati erano infatti manifestamente
inferiori ai contributi effettivamente dovuti per quell'anno e ciò oltre il
limite ammesso del 25% previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (DTF 134 V
405, consid. 7.4).
La Cassa, non disponendo di dati diversi e più recenti, non era
nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e la
decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta soltanto nel 2012,
ossia unicamente una volta conosciuti dall'amministrazione (e non
solo dal ricorrente e dall'autorità fiscale) i redditi che l'insorgente ha
effettivamente realizzato nell'anno contributivo in oggetto (cfr. art. 27
OAVS).
Alla Cassa di compensazione non va addebitata alcuna colpa per
avere tardato ad emanare la decisione di fissazione dei contributi personali
riferita al 2007.
Questo ritardo è da ricondurre all'autorità fiscale, ma, come
visto (cfr. consid. 2.5), la giurisprudenza non tutela comunque l'assicurato che
deve, in difetto di tempestivo avviso alla Cassa e adeguamento degli acconti,
fare fronte a degli interessi di mora anche se, come tale, il ritardo
nell'emanazione della decisione di fissazione dei contributi personali non è
dovuta ad una sua colpa. Come detto all'assicurato è possibile ovviare al
rischio di versamento di interessi moratori informando l'amministrazione sul
suo nuovo reddito in modo da poter adeguare gli acconti.
Gli interessi di mora sono così diventati esigibili al 1° gennaio
2009.
(per l'anno 2007) in assenza di adeguamento dei relativi acconti.
2.10
Gli interessi di mora
regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di
decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art.
41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che finché tutti i contributi
personali dell'assicurato esatti per l'anno 2007 non sono stati versati alla
Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi
di ritardo.
E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali
siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.
L'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS prevede però anche che in caso
di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la
fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato,
quindi entro 30 giorni dalla fatturazione.
Al riguardo, come visto, il N. 4027 DRC, nella versione in essere
dal 1° gennaio 2011, prevede che gli interessi decorrono dal 1° gennaio
dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino alla
fatturazione della Cassa di compensazione se il pagamento giunge nel
termine di 30 giorni, altrimenti fino al pagamento completo dei contributi.
Questa soluzione è più favorevole agli assicurati, poiché nella
versione precedente delle Direttive gli interessi di mora decorrevano fino
al pagamento totale dei contributi dovuti a saldo e quindi essi maturavano
anche durante i trenta giorni di tempo concessi dalla Cassa per effettuare il
pagamento dei contributi da conguagliare, aumentando così l'importo da versare.
Nella presente fattispecie, con la decisione del 21 dicembre 2012
la Cassa ha fissato i contributi personali ancora dovuti dall'assicurato per
l'anno di contribuzione 2007. Ciò significa, dunque, che non tutti i
contributi personali per quell'anno erano già stati pagati dall'interessato,
come dimostra il relativo conteggio di conguaglio dei contributi personali.
In virtù di quanto precede, discende che, a buon diritto, degli interessi
di ritardo sono dovuti sulla somma rimasta scoperta. L'importo richiesto è
stato accreditato sul conto della Cassa il 12 febbraio seguente. Quindi, poiché
detto pagamento è giunto alla Cassa oltre il termine di trenta giorni previsto
dall'art. 41bis OAVS (dal 21 dicembre 2012 al 21 gennaio 2013), la novità
introdotta nel 2011 secondo cui gli interessi decorrono fino al momento della fatturazione
del conguaglio (21 dicembre 2012) non può essere adottata. Pertanto, essi
decorrono fino al pagamento completo dei contributi mediante accredito
sui conti della Cassa (12 febbraio 2013).
Ora, dalla decisione su opposizione (cfr. punto 4.1) e dagli atti
(doc. A6) si evince che il ricorrente ha pagato alla posta l'8 febbraio 2013 i
contributi da compensare fissati con la predetta decisione e che l'importo di
Fr. 41'770,60 è stato accreditato sul conto della Cassa di compensazione il
seguente 12 febbraio. Fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati
degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce
che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2007 e del
2008.
(Fr. 6'190.-) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva
effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno
civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2007
(Fr. 47'960,60).
In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da versare,
ossia il conguaglio (Fr. 41'770,60), è superiore all'importo limite rilevante
(Fr. 11'990,15), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti
nell'anno di contribuzione (Fr. 47'960,60).
Pertanto, sulla differenza ancora pretesa per il 2007 -
siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui
contributi da compensare dedotte le spese di diffida (Fr. 41'730,60) e quindi
non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza
30.2007.3
-, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a
far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2008) l'anno
di contribuzione (2007), quindi dal 1° gennaio 2009 (cfr. consid. 2.6).
Questi interessi decorrono poi, nel caso concreto, fino al momento
del pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS ed
art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS), che in specie è avvenuto il 12 febbraio 2013.
Fino a quell'istante, dunque, il ricorrente si trovava in mora nei
confronti dell'amministrazione.
Non è invece possibile applicare il principio secondo cui, in caso
di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la
fatturazione, e dunque al 21 dicembre 2012, giacché i contributi dovuti non
sono stati pagati entro il termine fissato del 21 gennaio 2013.
Ne discende che, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e
dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente
proceduto calcolando degli interessi di mora fino al momento del pagamento di
tutti i contributi (N. 4027 DRC).
In altri termini, si ha un interesse di ritardo che va calcolato dal
1° gennaio 2009 al 12 febbraio 2013 (1482 giorni) per i contributi personali
del 2007, fissandoli in Fr. 8'589,55 ([Fr. 41'730,60 x 5 x 1482] : [360
x 100]).
La soluzione proposta in via subordinata dal ricorrente di fissare
gli interessi moratori unicamente per il periodo dal 21 gennaio 2013 al 3 (recte:
8) febbraio 2013 non può pertanto essere accolta.
2.11
Va infine esaminata la censura
sollevata dal ricorrente relativa alla conformità dell'interesse di mora del 5%,
siccome, a suo dire, questo disposto violerebbe il principio dell'uguaglianza
di trattamento con il diritto fiscale, visto che gli interessi di ritardo
applicati ai contribuenti morosi sono del 3%.
Secondo l'art. 42 cpv. 2 OAVS, il tasso per gli interessi di mora
e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno.
A proposito della correttezza di questo tasso di interesse, già
rilevata in DTF 134 V 202, di recente il Tribunale federale ha ribadito che
l'art. 42 cpv. 2 OAVS poggia su una base legale sufficiente e che il tasso di
interesse che tale norma fissa al 5% all'anno non è né contrario alla legge né
tanto meno arbitrario.
Nella DTF 139 V 297, al considerando 3 l'Alta Corte ha infatti ribadito che l'art. 26 cpv. 1 LPGA, in connessione con l'art. 1 cpv. 1
LAVS, è una base legale sufficiente e l'art. 41bis cpv. 1 OAVS è conforme alla
legge (DTF 134 V 202; DTF 134 V 405 consid. 4.2.; consid. 2.5.). L'interesse
moratorio, che è dovuto indipendentemente da una colpa e che non ha carattere
penale, ha per scopo di compensare in maniera forfetaria la perdita di
interessi da parte del creditore attraverso il guadagno di interessi da parte
del debitore (DTF 134 V 405 consid. 5.3.; 5.3.1.; 7.1.). Inoltre, viene
indennizzato il lavoro amministrativo occasionato dall'incasso tardivo
rispettivamente ulteriore di contributi e dal prelevamento di interessi di
mora. Per quanto concerne il tasso di interesse del 5% in ambito AVS (art. 42
cpv. 2 OAVS), esso non deve essere paragonato ad un tasso di mercato. Si tratta
piuttosto di un tasso di interesse "tecnico". È stato fissato dal
Consiglio federale e dalla Commissione federale AVS, affinché le Casse di
compensazione potessero procedere in modo efficiente alle loro procedure di
incasso senza un grosso lavoro amministrativo. Pertanto, il livello degli
interessi inferiore che prevarrebbe da qualche anno non permette da solo di
concludere ad una assenza di conformità alla legge. A ciò si oppone pure il fatto
che l'art. 104 cpv. 1 CO fissa in modo formale nella legge il tasso di
interesse moratorio al 5%. Ora, questa disposizione si applica
per analogia nel diritto amministrativo quale principio giuridico generale in
assenza di una regola particolare. Il Tribunale federale è così dunque giunto alla
conclusione che non c'è alcun motivo di scostarsi dalla giurisprudenza costante
secondo cui l'art. 42 cpv. 2 OAVS si fonda su una base legale sufficiente e che
il tasso di interesse che fissa non è né contrario alla legge né arbitrario.
Alla luce di quanto precede, la presunta violazione
del principio di uguaglianza di trattamento con il diritto fiscale evocata dal
ricorrente non può essere tutelata e va pertanto confermato il tasso di
interesse di mora del 5% applicato dalla Cassa.
Questa Corte osserva, infine, che già nella sentenza del 21 agosto
2003.
(H 268/02), ripresa dalla STFA H 328/02 del 30 gennaio 2004, il Tribunale
Federale delle Assicurazioni aveva stabilito che promulgando gli articoli 41bis
e 42 cpv. 1 OAVS il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più
severe in materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che
l'AVS stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di
modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del
ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di
interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della
facoltà riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di
compensazione di rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali
situazioni (cfr. N. 4064 DRC). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione
di questa nuova regolamentazione possa avere come conseguenza che gli interessi
moratori siano percepiti retroattivamente (ossia già prima della scadenza del
termine di pagamento), quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di
compensazione.
2.12
Tutto ben considerato, l'operato
della Cassa CO 1 che ha addebitato al ricorrente, sulla base dell'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS e dell'art. 41bis cpv. 2 2a frase OAVS, l'ammontare di Fr.
8'589,55 per interessi di ritardo del 5% sui contributi personali dovuti per
l'anno di contribuzione 2007, si rileva corretto.
La decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti