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Decisione

30.2013.56

Ripresa salariale. Contestazione parziale dell'assoggettamento delle spese. Buona fede del ricorrente. Ripresa valida solo per il futuro

7 aprile 2014Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti di revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e,

per gli uffici di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di

revisione o di controllo.

L’art. 169 cpv. 4 OAVS

prevede che i rapporti di revisione devono essere trasmessi in due copie

all'Ufficio federale entro un termine da fissarsi da quest'ultimo. Altri

duplicati devono essere inviati direttamente alla cassa di compensazione e alle

loro associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati

alle casse di compensazione.

Va ancora

evidenziato che ai sensi del marg. 2026 (cfr. anche marg. 1007 delle “WRA”

versione tedesca in vigore dall’1.1.2008) della circolare alle casse di

compensazione sul controllo dei datori di lavoro, questi

ultimi possono contestare davanti al giudice un'eventuale decisione mediante

cui la cassa ordina un controllo del datore di lavoro. Essi possono

segnatamente chiedere la ricusazione del revisore o dell'ufficio di revisione

incaricato se possono motivare che il revisore sarà parziale nei loro confronti

(TFA del 25 agosto 1964 RCC 1965 p. 95).

2.4. Circa la

qualifica di dipendente o indipendente di __________, come rilevato anche dalla

Cassa nella decisione su opposizione, e come ammesso dall’Ufficio di revisione

in data 21 ottobre 2013 (doc. 42) l’ispettrice nel rapporto complementare del

28 maggio 2013 ha confuso e mischiato i termini dipendente ed indipendente

(doc. A1, punto 3). Ciò tuttavia non ha alcuna conseguenza circa la ripresa per

il periodo dal 2008 al 2011, non essendo stata effettuata alcuna modifica dello

statuto di __________ con effetto retroattivo.

Per

quanto concerne il futuro, invece, e meglio, il periodo dal 1° gennaio 2013, la

Cassa (e l’11 febbraio 2013 l’ispettrice [cfr. doc. 1]) si è limitata ad

avvisare l’interessato che nella misura in cui __________ esercita l’attività

di direttore dell’albergo, sarebbe stato considerato dipendente del medesimo e

non (più) consulente indipendente.

Ciò è dovuto alla circostanza che il TCA

ha già avuto modo di stabilire che, di principio, un cambiamento di prassi,

salvo eccezioni, quando una società, come in concreto, è già stata oggetto di

revisione senza che l’ispettore abbia avuto nulla da obiettare circa la

qualifica dell’attività lavorativa di un assicurato, può avvenire unicamente

per il futuro e meglio, di norma, da quando la persona o la società assicurata

è venuta a conoscenza dell’intenzione della Cassa di modificare la propria

prassi (cfr., fra le tante, sentenza 23 maggio 2003, inc. 30.2002.115, consid.

2.8; sentenza 20 ottobre 2003, inc. 30.2003.16, consid. 2.8; sentenza 11 marzo

2004, inc. 30.2003.59 e, a livello federale, sentenza 11 gennaio 2002, H

299/99, consid. 6a; sentenza 3 maggio 2004, H 318/20; sentenza 21 luglio 2006,

H 167/04).

Per

contro, la semplice informazione circa il cambio di prassi non è impugnabile in

quanto tale nell’ambito della contestazione per la ripresa dei contributi dal

2008 al 2011 e potrà semmai essere contestata nell’ambito del pagamento dei

contributi dovuti dal 2013.

Con

sentenza 30.2011.15 del 17 giugno 2011 il TCA ha infatti confermato che un

rapporto sul controllo dei datori di lavoro nelle cui osservazioni

l’amministrazione si limita a preannunciare un cambiamento di prassi, motivata

dal fatto che in assenza di tale avvertenza l’assicurato potrebbe validamente

invocare la protezione della sua buona fede per il pregresso atteggiamento

della Cassa, non costituisce una formale decisione soggetta ad impugnativa. In

effetti con tale avvertenza l’amministrazione non fissa chiari obblighi

(attuali) dell’assicurato nei suoi confronti, non gli impone un preciso

versamento di contributi o gli nega il riconoscimento di diritti specifici.

L’osservazione,

fissando un obbligo futuro e non determinando un obbligo contributivo specifico

in favore della Cassa ed a carico del datore di lavoro, non costituisce quindi

decisione impugnabile dinanzi a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni (cfr.

30.2011.15 del 17 giugno 2011).

Su questo punto il ricorso

è irricevibile (cfr. anche DTF 132 V 257 e sentenza 30.2008.24+25 del 6 agosto

2008).

Il ricorrente può tuttavia

chiedere alla Cassa che emani nei suoi confronti e nei confronti di __________

una decisione formale condannatoria tramite la quale venga stabilito il suo

eventuale obbligo di pagare i contributi così da poter contestare la nuova

affiliazione come dipendente dell’albergo dal gennaio 2013 (cfr. sentenza

30.2008.24+25 del 6 agosto 2008, consid. 2.8).

2.5. Circa le asserite lungaggini

della procedura o il prelievo di documenti da parte dell’ispettrice, poi

restituiti dopo alcuni mesi (secondo il ricorrente il 27 maggio 2013 [doc. VII])

e la censura del ricorrente relativa all’affermazione del revisore secondo cui

erano a disposizione solo i documenti degli ultimi due anni, va evidenziato

quanto segue.

Il controllo sul posto è

avvenuto il 5 febbraio 2013 (doc. 2).

L’11 febbraio 2013

l’ispettrice ha chiesto, via e-mail (doc. 1), ulteriore documentazione

all’albergo.

Il 27 febbraio 2013 la

medesima ispettrice ha chiesto all’albergo di compilare correttamente una

tabella excel allegata, contenente salari ed altre prestazioni pagate a

collaboratori o aiutanti (doc. A2).

Il 10

marzo 2013 __________ ha scritto all’ispettrice, commentando le riprese

effettuate, indicando di avere difficoltà nella compilazione della tabella

excell per il periodo 2008-2011 ed evidenziando che “die Rekonstruktion

aller Problemfälle ausserordentlich zeitaufwendig und in vielen Fällen

unmöglich ist, weil die damals verantwortlichen Buchhalterinnen schon längstens

über alle Berge sind und viele Einzelheiten nicht mehr geklärt werden können”

(allegato doc. 1). Il ricorrente ha poi scritto all’ispettrice affermando che “da

ich die mühsam zusammengestellten Excel Tabellen nicht mehr finden kann und das

ausfüllen der Excel Formulare zu wenig Platz lässt, habe ich die Kommentare auf

andere Weise zusammengestellt” ed ha trasmesso un’altra tabella (allegato

al doc. 1). Il 28 maggio 2013 è stato redatto il rapporto di revisione,

da cui emerge tra l’altro che non vi è una persona qualificata per il reparto

risorse umane, che gli aiuti non sono sempre stati dichiarati e che vi sono

problemi importanti (doc. 2). Tanto più che la ripresa concerne diversi

collaboratori, di cui di alcuni non si conosce il cognome e/o il numero AVS

(doc. 2)

Per cui se l’ispettrice ha

impiegato oltre tre mesi dal giorno del controllo per redigere il rapporto di

revisione, ciò è dovuto sia alla necessità di operare ulteriori accertamenti

sia alle difficoltà nel reperire la documentazione. Lo stesso direttore

dell’albergo ha del resto evidenziato di non essere riuscito a ricostruire ogni

singola uscita (allegato al doc. 1), malgrado si trattasse di di dipendenti attivi

presso la struttura alberghiera negli ultimi 5 anni.

L’asserito (e minimo)

ritardo nella compilazione del rapporto di revisione non è dovuto a

manchevolezze dell’ispettrice, bensì, in gran parte, all’assenza di chiarezza

nella documentazione dell’albergo ed alla necessità di effettuare ulteriori

chiarimenti.

Le censure dell’insorgente

vanno di conseguenza respinte.

Infine, circa l’autorità

preposta alla vigilanza delle revisioni effettuate su ordine delle casse di compensazione,

questo TCA segnala al ricorrente che l’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS), di norma, riceve copia dei rapporti di revisione (cfr. art. 72

cpv. 4 LAVS e 169 cpv. 4 OAVS) e vigila sulla corretta applicazione della LAVS.

Nel

merito

2.6. L’insorgente

contesta la ripresa delle spese, facendo implicitamente valere il principio

della buona fede poiché, in passato, la Cassa non le aveva mai assoggettate al

prelievo dei contributi malgrado figurassero nei fogli paga. Il ricorrente

contesta più specificatamente la ripresa dell’importo di fr. 9'100 per le spese

riconosciute ad __________ per il suo rientro in __________, evidenziando che

in un primo tempo l’ispettrice si era detta d’accordo di non riprenderle.

2.7. I contributi

degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in

percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e

indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato

"salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5

cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario

determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri

per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità

di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le

gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni

festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.

L'art. 5 cpv. 4 LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere

dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le

elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in

occasione di avvenimenti particolari.

Questo reddito ingloba dunque tutte le

prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il

rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse

le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state

effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

Per ottenere il salario determinante ai fini

dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a

titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono

rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento

delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali

(art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese

sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 vOAVS, nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2008, sono considerate spese generali quelle cui il

datore di lavoro (recte: il salariato, salarié, Arbeitnehmer) deve far

fronte nell'ambito della propria attività.

Non fanno parte di

queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal

luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a

domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel

salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 vOAVS, nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2008, disponeva che le spese generali potevano

essere dedotte nella misura in cui fosse provato che costituivano almeno il 10

per cento del salario versato. Le spese generali indennizzate separatamente dal

salario potevano essere dedotte in ogni caso.

Quindi, per i salariati che sopportavano loro

stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti

dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese potevano essere dedotte se era

provato che raggiungevano almeno il 10% del salario versato. La norma non era

invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsava

separatamente dal salario versato. Queste spese dovevano essere tenute in

considerazione anche se erano inferiori al 10% del salario determinante (RCC

1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid.

2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

Dal 1° gennaio 2009 il testo dell'art. 9 OAVS è

il seguente:

"

1 Sono spese generali quelle cui il datore di lavoro [recte:

salariato] deve far fronte nell'ambito della propria attività. Le indennità per

spese generali non rientrano nel salario determinante.

Considerandi

2.

Non fanno parte delle spese

generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di

domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o

sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante."

Il capoverso 3 è stato abrogato.

Per

l’art. 13 OAVS le prestazioni in natura d’altra specie sono valutate, caso per

caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.

2.8

Configurano spese

generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), le

spese di rappresentanza e quelle per la clientela (STFA H 57/04 del 20 aprile

2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; STFA H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1, concernente

la ricorrente); le spese per il materiale e per il vestiario professionale;

le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati

per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio

dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani

l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve

consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di

lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le

spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a

corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con

l'attività professionale del salariato (N. 3003 delle Direttive sul salario

determinante (DSD), edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2008; RDAT II-1992

n. 60, pag. 140; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione,

Berna 1996, N. 4.151, pag. 164-166).

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo

delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

Per costante giurisprudenza del TFA, si può ammettere l'esistenza

di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività

professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; STFA 1965

pag. 233; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).

Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o

per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state

effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b;

Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati,

siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H 257/03, consid.

4.3

). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo

corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate

(STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA 216/96 dell’11 settembre 1997; Pratique VSI

1994.

pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni

precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed

allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA H 216/96

dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile derogare solo nei

casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo

certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal

caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà

stimarne l'ammontare fissando

un importo forfetario (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA H 57/04, consid.

7.1

= RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; STFA H 257/03, consid. 4.3.2; N. 3005 e N.

3011.

DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato

rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique

VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990

pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op.

cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

Questa modalità di calcolo viene in particolare

applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per

la stampa e musicisti (citate STFA H 57/04 e STFA H 257/03; Käser, op.

cit., pag. 166).

L'amministrazione non può quindi limitarsi a

constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile

l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le

necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive

difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355,

RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è sufficiente invitare il

contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili

(RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co.

N.J.).

Alla luce del principio inquisitorio a cui è

tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della

documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata

STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).

Se le spese generali non vengono indicate

separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese

generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante

deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

-

si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per

ogni periodo di pagamento del salario;

-

non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del

versamento globale (art. 9 cpv. 3 vOAVS).

Se le spese effettivamente sostenute vengono

indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il

salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 vOAVS non è applicabile

(RCC 1990 pag. 41, N. 3008 DSD).

Se l'indennità per le spese generali viene

versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve

corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata

alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi

sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011.1 DSD).

2.9

In concreto,

dal rapporto di revisione emerge che la Cassa di compensazione ha ripreso un

importo complessivo di fr. 105'331.05 (doc. 2 e 3).

Circa le

spese, nel 2008 sono stati ripresi fr. 9'100 ad __________ e fr. 7'200 a __________, nel 2009 fr. 8'460 a __________ e fr. 7'200 a __________, nel 2010 fr. 4'200 a __________ e fr. 4'086.85 a __________ (doc. 2).

L’insorgente

inizialmente non contestava, di per sé l’assoggettamento delle spese al

prelievo dei contributi AVS (tranne per quanto concerne le spese del trasloco

di __________ di cui si dirà in seguito), ma sosteneva che la ripresa non

poteva essere effettuata per il passato, avendo sempre dichiarato le spese nei

fogli di salario, senza che la Cassa avesse mai effettuato una ripresa o lo avesse

informato circa la modifica della prassi in materia (doc. III: “chiediamo il

tribunale che chiarezza sia fatta su questi problemi e domande aperte e che per

il periodo 2008 – 2011 niente sia da pagare in più rettrospettivamente”;

cfr. anche doc. I, versione del ricorso in tedesco pag.

3: “[…] wir beantragen, dass die für uns neue Regelung ab 2012/2013

Gültigkeit hat und die Periode 2008 – 2011 nicht geändert werden muss“). Con

le osservazioni del 9 marzo 2014 l’insorgente ha poi censurato anche la ripresa

delle spese per i vestiti affermando che le divise acquistate ai propri

dipendenti non possono essere utilizzate al di fuori dell’attività lavorativa.

A questo proposito

nell’opposizione del 29 settembre 2013 aveva evidenziato come nessuna delle sue

ricezioniste indossa i vestiti messi loro a disposizione anche nel tempo

libero, poiché vengono depositati nel guardaroba (doc. 5: “__________ meint,

dass die Kleider an der Reception auch für die Freizeit benützt werden können

und deshalb AHV-pflichtig sind. Keine meiner

Rezeptionistinnen trägt die schwarzen Hosen oder Röcke und Jacken auch in der

Freizeit; diese werden meistens nach Arbeitsschluss in der Garderobe deponiert”).

2.10

In

primo luogo va esaminato il caso di __________.

Il

ricorrente chiede di annullare la ripresa di fr. 9'100 poiché si tratterebbe di

spese di trasloco della dipendente, che è stata aiutata a ritornare in __________

dopo essersi gravemente ammalata di bulimia. L’insorgente

produce un’e-mail del 27 febbraio 2013 dove l’ispettrice afferma di aver

parlato con il proprio superiore e rileva che “ausnahmsweise werden wir die

Umzugskosten für Frau __________ nicht verrechnen, aber in Zukunft werden wir

keine speziellen Situationen mehr akzeptieren” (doc. A2).

Dagli atti richiamati dal TCA emerge che

l’interessata ha dato la disdetta dal rapporto di lavoro con effetto al 31

dicembre 2008 per motivi di salute (doc. B5). Il 3 gennaio 2009 le parti hanno

sottoscritto una ricevuta dove figura che l’albergo ha versato fr. 10'000

all’interessata di cui fr. 3’060 per un camion proveniente dall’__________ con

2.

operai, fr. 650 per noleggio furgone, fr. 1'600 per operai/autista, fr. 2'600

per rimborso mobili, fr. 2'050 per costi macchina e fr. 40 di spese benzina

(doc. B5).

L’11 febbraio 2013 l’ispettrice ha informato il

direttore dell’albergo circa le norme applicabili in caso di trasloco, ha

ritenuto l’importo quale “Abgangentschädigungen” ed ha chiesto “eine

Kopie des Kassabeleges von ca. CHF 10'000./. CHF

2'600 (Kauf Möbel) Differenz CHF 7'400.00 AHV-pflichtig. Bitte Vor-und Nachname

der Personen mitteilen” (doc. 1).

Il 27 febbraio 2013 l’ispettrice ha scritto a __________ il sopra

citato e-mail dove ha affermato di rinunciare, eccezionalmente, alla ripresa

(doc. A2).

L’insorgente, sulla base di questo scritto, fa valere la sua buona

fede.

A torto.

Infatti, la ripresa effettuata nel 2008, di fr. 9'100, non

concerne le spese di trasloco per complessivi fr. 7'400 (fr. 10'000 – fr. 2'600

per l’acquisto di mobili), bensì, come emerso in sede di opposizione, spese per

vestiti, coiffeur, ecc. (cfr. anche doc. 42).

Le spese di trasloco, conformemente all’e-mail del 27 febbraio

2013, non sono state assoggettate al prelievo dei contributi sociali. Tant’è

che l’importo di fr. 7'400 è stato versato nel 2009, mentre la ripresa concerne

il rimborso spese mensile dal gennaio 2008 al dicembre 2008 (cfr. doc. 2).

Va pertanto esaminato se la ripresa delle spese versate ad __________

per vestiti e coiffeur è corretta.

Il marginale 3003 DSD nel

tenore in vigore nel 2008, relativo all’applicazione dell’art. 9 OAVS, prevedeva

che sono considerate spese generali le spese per il materiale

e per il vestiario professionale.

Per

contro il marg. 2062 relativo al reddito in natura d’altra specie (art. 13

OAVS) prevedeva che le seguenti prestazioni del datore di lavoro, se assegnate

regolarmente, sono considerate reddito in natura di altra specie: (…) vestiario

e calzature.

L’amministrazione

sostiene che queste spese nel caso di specie non possono essere riconosciute

poiché i vestiti non sono utilizzati unicamente per il lavoro.

A questo

proposito nell’e-mail dell’11 febbraio 2013 l’ispettrice ha affermato:

"

(…)

Werden Entschädigungen regelmässig gewährt, dann

gehören sie zum massgebenden Lohn, siehe WML 2062. Dies ist bei ihnen der Fall.

Der Arbeitgeber verpflichtet seine Arbeitnehmer

dazu, mit gepflegter Kleidung zu arbeiten. Dafür entrichtet er ihnen eine

Entschädigung. Diese Entschädigung stellt weder Spesenersatz noch Berufskosten

dar und ist zum Bruttolohn zu addieren. Das gepflegte Aussehen ist im

vorliegenden Fall zwar eine Voraussetzung, um den Arbeitsplatz anzutreten oder

zu behalten, der Arbeitnehmer kann diese Kleidung aber auch während

seiner Freizeit tragen. Weil diese Kleider nicht exklusiv für den Beruf

gebraucht werden, können sie nicht als Berufskosten geltend gemacht werden.

Wenn der Arbeitgeber Uniformen an Mitarbeitern

zur Verfügung stellt, diese Uniformen können aber nicht in der Freizeit

getragen werden, dann sind diese nicht AHV-pflichtig, siehe WML 3004.“

Nel

rapporto complementare del 28 maggio 2013 l’ispettrice ha rilevato che durante

il controllo è emerso che le indennità per i vestiti sono

versate per l’acquisto di abiti comuni che possono essere indossati nel tempo

libero (doc. 2).

L’insorgente

contesta questa affermazione sostenendo che le divise per le ricezioniste, per

i camerieri di sala, il barman, la governante ecc. non possono essere

utilizzate al di fuori dell’attività lavorativa.

Nel caso

di specie __________ era stata assunta quale ricezionista.

Questo Tribunale,

applicando l’abituale principio della verosimiglianza preponderante valido

nelle assicurazioni sociali, deve concludere che le affermazioni del ricorrente

appaiono senz’altro credibili (cfr. a questo proposito la sentenza 8C_797/2013

del 21 febbraio 2014 consid. 4.1) in considerazione del tipo di lavoro svolto dall’interessata

e del tipo di abiti che deve indossare nell’ambito della propria attività. Del

resto __________ non lavora presso l’albergo da fine 2008, ed al momento del

controllo, il 5 febbraio 2013, l’ispettrice non ha potuto controllare

concretamente se l’interessata utilizzava i vestiti comperati nel 2008 anche

nel tempo libero. Il ricorrente afferma inoltre che al termine della giornata

gli abiti devono essere depositati nel guardaroba dell’albergo e non possono pertanto

essere utilizzati al di fuori degli orari di lavoro.

Ne segue

che le spese per i vestiti comperati ad __________ vanno dedotte dal reddito

soggetto a contribuzione.

Per

contro, di principio (cfr. tuttavia consid. 2.13) non possono essere

riconosciute le spese per il coiffeur, non essendo stato comprovato con il

principio della verosimiglianza preponderante che fossero necessarie per

l’attività svolta.

Ne segue

che le spese per gli abiti comperati ad __________ devono essere dedotte dalle

riprese effettuate dalla Cassa. Le spese per i vestiti devono naturalmente

essere proporzionate e comprovate tramite i relativi giustificativi.

In

concreto ritenuto che né la Cassa né il ricorrente quantificano l’importo

esatto, spetta all’amministrazione determinarne l’ammontare corretto (cfr.

tuttavia consid. 2.13.).

2.11

In secondo luogo va esaminata

la ripresa delle spese per __________ e __________.

La Cassa

ha ripreso nel 2008 fr. 7'200 a __________, nel 2009 fr. 8'460 a __________ e fr. 7'200 a __________ e nel 2010 fr. 4'200 a __________ e fr. 4'086.85 a __________ (doc. 2).

Circa __________ l’ispettrice ha evidenziato che si tratta di

spese di viaggio che l’insorgente ha affermato essere legate all’attività

lavorativa. Tuttavia il ricorrente non ha mai fornito spiegazioni per il versamento

dell’importo mensile di fr. 520 per le spese dell’auto (doc. 42). Anche per

quanto concerne __________ non sono state apportate giustificazioni circa il

versamento di un importo mensile di fr. 600 che l’insorgente sostiene essere

legate all’attività lavorativa (doc. 42).

Ritenuto che neppure in sede di ricorso l’insorgente ha comprovato

l’esistenza di spese generali cui i due interessati avrebbero effettivamente

dovuto far fronte nell’ambito della loro attività, la ripresa, di principio, è

corretta (cfr. tuttavia consid. 2.13).

2.12

L’insorgente fa tuttavia

valere che la Cassa avrebbe modificato la sua prassi poiché, in passato,

l’amministrazione non avrebbe mai assoggettato le spese al prelievo dei

contributi malgrado figurassero nei fogli di paga.

Il

ricorrente fa implicitamente valere la propria buona fede.

Il diritto alla protezione della buona fede è un

principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000

trova il suo fondamento nell'art. 9 della nuova Costituzione federale. Esso

tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità

amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito

conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità,

ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità

delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale

diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le

proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una

decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un

assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).

Le condizioni per tutelare la buona fede

dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate

da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:

1.

l'Autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

2.

l'Autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

la promessa dell'Autorità deve essere propria a ispirare fiducia

all'assicurato.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile

(protezione della buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechts-sprechung,

5a edizione, n. 75 B III b 3);

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data (RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199

consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

La giurisprudenza adottata in materia, in

relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI

2000.

pag. 223).

In merito si vedano in particolare: DTF 127 I 36 consid. 3a; DTF 126 II 387 consid.

3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a, n. KV 171 pag.

281.

consid. 3b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed. la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma: DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate; SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65

consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121,

Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195

consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT

I-1992 n. 63; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390 segg.; KNAPP, Précis de droit administratif, 4a ed., n. 509, pagg. 108-109; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217 segg.

2.13

In concreto l’albergo

ricorrente sostiene di utilizzare lo stesso metodo di retribuzione da almeno 13

anni, ossia da quando la direzione è stata assunta da __________.

La Cassa,

pur ritenendo giustificata la ripresa a titolo retroattivo, afferma in sede di

risposta che “è assolutamente possibile che la prassi relativa alla

questione del conteggio delle spese abbia subito un lento cambiamento nel corso

degli anni e che di conseguenza l’attuale trattamento delle spese risulti più

rigido rispetto al momento dell’ultimo controllo” (doc. V). Da parte sua l’ispettrice

nell’e-mail dell’11 febbraio 2013 a __________, nel quale elenca le direttive

applicabili nell’ambito delle spese, afferma che “wie bereits angekündigt

müssen all die obenerwähnten Punkte ab 01.01.2013 geregelt werden”

(doc. 1, sottolineatura del redattore).

Dalla documentazione richiamata dal Tribunale si

evince che in occasione della revisione del 19 febbraio 2008, che ha portato

sul periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2007 (doc. 8), è stata verificata

integralmente la contabilità (compresi i fogli paga e i conti salariali) del

2006, che non sono state effettuate riprese per spese e sono stati riscontrati

problemi minimi (doc. 16).

Nei 9 conteggi di salario del mese di agosto 2006

prodotti dal ricorrente figurano spese (cfr. doc. B1: fr. 50, fr. 100, fr.

400, fr. 250, fr. 300, ecc.) sulle quali non sono stati prelevati contributi

sociali. I conteggi sono simili a quelli figuranti nei fogli di paga oggetto

della ripresa (doc. XIV/B3 e seguenti).

Inoltre dagli atti emerge che perlomeno __________

e __________ erano già alle dipendenze dell’albergo nel 2007 (cfr. doc. 13), ma

che non erano state effettuate riprese nei loro confronti (doc. 9).

Ne segue che conformemente alla costante

giurisprudenza cantonale e federale (cfr., fra le tante, sentenza 23 maggio

2003, inc. 30.2002.115, consid. 2.8; sentenza 20 ottobre 2003, inc. 30.2003.16,

consid. 2.8; sentenza 11 marzo 2004, inc. 30.2003.59 e, a livello federale,

sentenza 11 gennaio 2002, H 299/99, consid. 6a; sentenza 3 maggio 2004, H 318/20;

sentenza 21 luglio 2006, H 167/04), nella misura in cui le spese di __________,

__________ e __________ figurano nei fogli paga, la buona fede del ricorrente

deve essere riconosciuta. Infatti, l’amministrazione, agendo nei limiti delle

sue competenze, in passato non ha effettuato alcuna ripresa delle spese

figuranti nei fogli paga, malgrado la legge applicabile (art. 13 OAVS) nel

frattempo non sia cambiata, generando nel ricorrente la certezza che anche in

futuro avrebbe potuto dichiarare le spese senza tuttavia doverle assoggettare

ai contributi sociali. Ciò vale al massimo fino al 5 febbraio 2013, quando

l’interessato, nel corso del controllo effettuato dall’ispettrice __________, è

stato reso attento di non poter più procedere in questo modo (cfr. e-mail

dell’11 febbraio 2013, doc. 1).

In queste condizioni gli atti devono essere

retrocessi alla Cassa affinché verifichi approfonditamente se negli anni dal

2008.

al 2011 anche per __________, __________ e __________ le spese sono state

indicate nei fogli paga e, in caso di risposta positiva, le deduca dalle

riprese effettuate. Per __________ vanno in ogni caso dedotte le spese per i

vestiti (consid. 2.10).

2.14

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è

parzialmente accolto. La decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato

alla Cassa per gli accertamenti sopra citati.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori

accertamenti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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