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Decisione

30.2013.57

Fissazione contributi AVS/AI/IPG quale indipendente. Contestazione della composizione e natura del reddito fiscalmente accertato. Respinto

3 febbraio 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS). Per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno

di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare

contributi d’acconto a scadenze periodiche.

A

norma dell’art. 24 cpv. 2 OAVS le casse di compensazione stabiliscono i contributi

d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione.

Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione

dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda

verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito

presumibile. Giusta l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o

dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal

reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.

L’art. 24 cpv. 4 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi devono

dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione

dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare

le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS se

entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non

vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi

d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in

una decisione;

· che in

concreto il ricorrente contesta l fatto che l'autorità fiscale abbia ripreso

nel reddito aziendale (e non abbia quindi considerato quale spesa aziendale) la

"pigione della mia officina";

· che va qui

ribadito come per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)

ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione

sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle

assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal

profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori

manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si

debbano apprez­zare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema

di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione

fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità

fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando

particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4

=

RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121

consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.

275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, p. 242ss);

· che dagli

Considerandi

atti emerge che il signor RI 1 ha mosso le contestazioni che ripresenta in

questa sede anche in sede fiscale.

Il

doc. 15c della Cassa si deduce che tali contestazioni (con altre che qui non

occorre evocare) sono state analizzate dall'UT competente in sede di reclamo

contro la decisione di tassazione 2011. In particolare il 23 aprile 2013 presso l'UT è stato ritenuto, conclusivamente, come:

" (…)

A fronte di quanto sopra si concorda con il contribuente l'evasione

del reclamo considerato il dispendio corretto in base alla natura aziendale del

veicolo acquistato e contabilizzato e la ripresa dell'immobile aziendale e

delle spese private definendo il reddito d'attività indipendente del contribuente

in complessivi (CHF 125'000.--). (…)" (doc. 15c)

Per

quanto attiene invece il reclamo contro la tassazione 2010 il doc. 15a della

Cassa annota la citazione presso l'UT del qui ricorrente, non risulta essere

invece stato redatto un verbale considerato come il reclamo sia stato evaso con

la deduzione del reddito di un importo di CHF 15'000.--;

· che da quanto

precede emerge che l'assicurato ha salvaguardato i suoi diritti in sede

fiscale. Egli ha non solo accettato i provvedimenti di tassazione ma li ha

addirittura concordati con l’amministrazione fiscale. Da evidenziare come gli

importi del reddito sono stati fissati dopo reclamo. La CO 1 è vincolata a tali

importi mentre è, come il giudice, libera di determinare la natura degli stessi.

In concreto però la qualifica giuridica della somma ritenuta quale reddito

aziendale per l’anno 2011 non è, come tale, in discussione. Una componente di

questa somma, poi concordata con l’UT in sede di reclamo alla luce della

documentazione agli atti, viene qui indicata come reddito privato, così par di

capire dal ricorso in oggetto. Anche se non vincolato dalla qualifica degli

importi operata in sede fiscale il giudice, soprattutto laddove la tassazione

sia stata oggetto di reclamo o di ricorso, e quindi sia stata vagliata ulteriormente

in sede fiscale, se ne discosta unicamente a fronte di situazioni di palese

imprecisione nelle indicazioni della natura. In concreto ciò non è il caso. Il

ricorrente ha impugnato la sua tassazione, in sede di sua audizione dinanzi

all’autorità di reclamo egli ha riconosciuto, come al passaggio del verbale

appena riportato, l’importo del suo reddito da attività indipendente. Lo ha

fatto esplicitamente (verbale) per il 2011, implicitamente (deduzione

complessiva dal reddito di CHF 15'000.00) per il 2010. Venire oggi a contestare

la qualifica di una parte dell’importo costituente il reddito ammesso in sede

fiscale quale reddito da attività indipendente equivale a venire contra factum

proprium, e costituisce un abuso di diritto. Non è compito del giudice delle

assicurazioni sociali eseguire una nuova e piena valutazione della tassazione,

riesaminare le componenti di reddito ritenute e la loro valutazione. In casu

non è in discussione la natura dell’importo del reddito fissato in sede di reclamo

per gli anni 2010 e 2011, indicato quale provento dell’attività indipendente,

ma una quota derivante dalla locazione dell’officina. Da osservare ancora, come

sottolineato dalla Cassa, che l’UT competente (il 28 ottobre 2013) ha precisato

come “in aggiunta del reddito aziendale è stato ripreso l’affitto

dell’officina di __________ (immobile aziendale) ammontante a CHF 52'800.- per

il 2010 e fr. 33'900.- per il 2011. Il reddito ripreso corrisponde all’affitto

al netto delle spese di riscaldamento”. Ora alla luce di questa specifica

indicazione, anche se il giudice delle assicurazioni sociali avesse avuto

latitudine più ampia per valutare la natura delle componenti del reddito

indicato come aziendale, non si sarebbe staccato dalla corretta valutazione

dell’UT. In altri termini l’importo che il ricorrente vuole porre in deduzione

fa certamente parte dei redditi aziendali;

· che alla luce

di quanto precede l'operato della Cassa è corretto, essa si é fondata sui

valori di reddito correttamente ritenuti in sede di tassazione e non è

possibile, al momento della fissazione dei contributi AVS AI IPG, rettificare

una tassazione;

· che il

ricorso, ai limiti della temerarietà per cui si poteva caricare al ricorrente

tasse e spese giudiziarie, va respinto eccezionalmente senza carico di tasse e

spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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