30.2013.57
Fissazione contributi AVS/AI/IPG quale indipendente. Contestazione della composizione e natura del reddito fiscalmente accertato. Respinto
3 febbraio 2014Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2013.57
Data decisione, Autorità:
03.02.2014, TCA
Titolo:
Fissazione contributi AVS/AI/IPG quale indipendente. Contestazione della composizione e natura del reddito fiscalmente accertato. Respinto
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
art. 3I LAVS
art. 4I LAVS
art. 9 LAVS
art. 49II LOG
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
art. 24 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2013.57
IR/sc
Lugano
3 febbraio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10
dicembre 2013 emanata da
CO 1
in materia di contributi AVS
considerato in fatto
ed in diritto
· che RI 1
svolge attività indipendente. La CO 1 (CO 1 qui di seguito) ha fissato, per gli
anni 2010 e 2011 l'importo dei contributi dovuti per il 2010 fondati su un
reddito da attività indipendente di CHF 149'170.-- pari a CHF 135'000.--
maggiorati al lordo dei contributi AVS AI IPG, e per il 2011 di CHF 138'427.--
pari ad un reddito di CHF 125'000.-- maggiorati dei premi AVS AI IPG;
· che
l'assicurato si è opposto alle decisioni in discussione ritenendole non
corrette;
· che con
decisione resa su opposizione il 10 dicembre 2013 la CO 1 ha indicato come gli
importi di reddito siano stati desunti dalle tassazioni definitive emanate dall'UT
competente. La decisione su opposizione evidenzia in particolare come, a seguito
di un accertamento fiscale eseguito il 28 ottobre 2013, è emerso che "è
stato ripreso l'affitto dell'officina di __________ … ammontante a CHF 52'800.--
per il 2010 e CHF 33'900.-- per il 2011 – il reddito immobiliare tassato
segnatamente è riferito all'affitto e al valore locativo relativo all'immobile
di __________";
· che, sempre
nella decisione su opposizione, la Cassa evidenzia che dal 1° gennaio 2012 è
entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo per riportare il reddito al lordo
dei premi e che, conformemente alla marginale 1170.2 DIN, le Casse riprendono i
contributi anche se "aucune déduction n'a été admise";
· che il 18
dicembre 2013 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione resa su opposizione
ribadendo la sua precedente contestazione per cui non è stato, a suo dire erroneamente,
considerata la spesa aziendale della pigione per l'officina "che viene
… versata sul mio conto ipoteca visto che lo stabile è di mia proprietà
privata" ciò che in precedenza è stato fatto dall'UT __________ ("quando
risiedevo nel __________");
· che la Cassa
ha proposto, con osservazioni dell'8 gennaio 2014, la reiezione del ricorso con
argomenti che, dove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione;
· che, il 10
gennaio 2014, al ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare nuove
osservazioni e di chiedere l'assunzione di nuove prove (doc. IV);
· che la
presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che il
ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa
su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti,
una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di
completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;
· che a questo proposito
va evidenziato che, da un punto di vista temporale, sono di principio
determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467
consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b). Per contro, per
quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di
stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione
intertemporale, va applicato il principio generale secondo il quale, di regola,
siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (sentenza del 22 luglio
2005, K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2). In concreto, mentre per gli aspetti
formali trovano applicazione le norme della LPGA in vigore dal 1° gennaio 2003
(STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2),
con le relative modifiche succedutesi negli anni, per quanto concerne il
calcolo dei contributi vanno applicate le disposizioni della LAVS in vigore nel
2010 e 2011;
· che sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in
Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi
degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in
percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e
indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività
lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che
non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo
dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo
(art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS);
· che per
l’art. 22 cpv. 1 OAVS i contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione.
Per anno di contribuzione si intende l'anno civile. I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (cpv. 2).
Il reddito dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato
dell’esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in
quell’anno (cpv. 3). Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla
chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli
anni di contribuzione conformemente alla sua durata (cpv. 4). Se l’esercizio
commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale
(cpv. 5);
· che le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In
difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato,
gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta
cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata
d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d’imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni
fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione
(art. 23 cpv. 4 OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare
il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante
per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda
fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le
indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare
Fatti
i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS). Per l’art. 24 cpv. 1 OAVS nell’anno
di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare
contributi d’acconto a scadenze periodiche.
A
norma dell’art. 24 cpv. 2 OAVS le casse di compensazione stabiliscono i contributi
d’acconto sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione.
Possono fondarsi sul reddito determinante per l’ultima decisione di fissazione
dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda
verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito
presumibile. Giusta l’art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o
dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal
reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto.
L’art. 24 cpv. 4 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi devono
dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione
dei contributi d’acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare
le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Per l’art. 24 cpv. 5 OAVS se
entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non
vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi
d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in
una decisione;
· che in
concreto il ricorrente contesta l fatto che l'autorità fiscale abbia ripreso
nel reddito aziendale (e non abbia quindi considerato quale spesa aziendale) la
"pigione della mia officina";
· che va qui
ribadito come per giurisprudenza costante del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)
ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione
sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle
assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal
profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema
di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità
fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4
=
RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121
consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag.
275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, p. 242ss);
· che dagli
Considerandi
atti emerge che il signor RI 1 ha mosso le contestazioni che ripresenta in
questa sede anche in sede fiscale.
Il
doc. 15c della Cassa si deduce che tali contestazioni (con altre che qui non
occorre evocare) sono state analizzate dall'UT competente in sede di reclamo
contro la decisione di tassazione 2011. In particolare il 23 aprile 2013 presso l'UT è stato ritenuto, conclusivamente, come:
" (…)
A fronte di quanto sopra si concorda con il contribuente l'evasione
del reclamo considerato il dispendio corretto in base alla natura aziendale del
veicolo acquistato e contabilizzato e la ripresa dell'immobile aziendale e
delle spese private definendo il reddito d'attività indipendente del contribuente
in complessivi (CHF 125'000.--). (…)" (doc. 15c)
Per
quanto attiene invece il reclamo contro la tassazione 2010 il doc. 15a della
Cassa annota la citazione presso l'UT del qui ricorrente, non risulta essere
invece stato redatto un verbale considerato come il reclamo sia stato evaso con
la deduzione del reddito di un importo di CHF 15'000.--;
· che da quanto
precede emerge che l'assicurato ha salvaguardato i suoi diritti in sede
fiscale. Egli ha non solo accettato i provvedimenti di tassazione ma li ha
addirittura concordati con l’amministrazione fiscale. Da evidenziare come gli
importi del reddito sono stati fissati dopo reclamo. La CO 1 è vincolata a tali
importi mentre è, come il giudice, libera di determinare la natura degli stessi.
In concreto però la qualifica giuridica della somma ritenuta quale reddito
aziendale per l’anno 2011 non è, come tale, in discussione. Una componente di
questa somma, poi concordata con l’UT in sede di reclamo alla luce della
documentazione agli atti, viene qui indicata come reddito privato, così par di
capire dal ricorso in oggetto. Anche se non vincolato dalla qualifica degli
importi operata in sede fiscale il giudice, soprattutto laddove la tassazione
sia stata oggetto di reclamo o di ricorso, e quindi sia stata vagliata ulteriormente
in sede fiscale, se ne discosta unicamente a fronte di situazioni di palese
imprecisione nelle indicazioni della natura. In concreto ciò non è il caso. Il
ricorrente ha impugnato la sua tassazione, in sede di sua audizione dinanzi
all’autorità di reclamo egli ha riconosciuto, come al passaggio del verbale
appena riportato, l’importo del suo reddito da attività indipendente. Lo ha
fatto esplicitamente (verbale) per il 2011, implicitamente (deduzione
complessiva dal reddito di CHF 15'000.00) per il 2010. Venire oggi a contestare
la qualifica di una parte dell’importo costituente il reddito ammesso in sede
fiscale quale reddito da attività indipendente equivale a venire contra factum
proprium, e costituisce un abuso di diritto. Non è compito del giudice delle
assicurazioni sociali eseguire una nuova e piena valutazione della tassazione,
riesaminare le componenti di reddito ritenute e la loro valutazione. In casu
non è in discussione la natura dell’importo del reddito fissato in sede di reclamo
per gli anni 2010 e 2011, indicato quale provento dell’attività indipendente,
ma una quota derivante dalla locazione dell’officina. Da osservare ancora, come
sottolineato dalla Cassa, che l’UT competente (il 28 ottobre 2013) ha precisato
come “in aggiunta del reddito aziendale è stato ripreso l’affitto
dell’officina di __________ (immobile aziendale) ammontante a CHF 52'800.- per
il 2010 e fr. 33'900.- per il 2011. Il reddito ripreso corrisponde all’affitto
al netto delle spese di riscaldamento”. Ora alla luce di questa specifica
indicazione, anche se il giudice delle assicurazioni sociali avesse avuto
latitudine più ampia per valutare la natura delle componenti del reddito
indicato come aziendale, non si sarebbe staccato dalla corretta valutazione
dell’UT. In altri termini l’importo che il ricorrente vuole porre in deduzione
fa certamente parte dei redditi aziendali;
· che alla luce
di quanto precede l'operato della Cassa è corretto, essa si é fondata sui
valori di reddito correttamente ritenuti in sede di tassazione e non è
possibile, al momento della fissazione dei contributi AVS AI IPG, rettificare
una tassazione;
· che il
ricorso, ai limiti della temerarietà per cui si poteva caricare al ricorrente
tasse e spese giudiziarie, va respinto eccezionalmente senza carico di tasse e
spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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