Lexipedia

Decisione

30.2013.7

Condono della restituzione di una rendita per vedova percepita indebitamente. La buona fede della ricorrente, risposatasi e che aveva segnalato il nuovo matrimonio alla Cassa, con riferimento alla DTF

27 maggio 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I n. 49 pag. 137), in quanto attesta l'esistenza di un diritto estinto; la

carenza inoltre, pur non essendo palese, è facilmente riconoscibile. Tuttavia,

la richiesta di restituzione era giustificata in quanto l'inidoneità al

collocamento dell'assicurata e quindi il fatto che abbia percepito a torto

indennità di disoccupazione sono stati confermati in ultima istanza (RDAT 1996

I n. 49 pag. 139 consid. 5b). Alla luce della suesposta giurisprudenza quindi,

malgrado l'intervenuta perenzione, la decisione è annullabile e quindi in

concreto definitiva. Una modifica potrebbe infatti intervenire solo tramite

riesame da parte dell'amministrazione (si confronti RCC 1988 pag. 261 consid.

3c.).”

Alla luce

della citata giurisprudenza federale anche se nel caso di specie la domanda di

restituzione fosse perenta, questo Tribunale non potrebbe dichiarare nulla la

decisione su opposizione del 27 agosto 2012.

Del resto,

per i motivi che seguono, la richiesta di restituzione della Cassa non può comunque

essere considerata perenta per il solo motivo che nella richiesta di

prestazioni l’assicurata ha sin da subito segnalato di essersi risposata.

Come

rammentato ancora recentemente dal TF con sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo

2013, il termine annuo di perenzione, di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA, comincia

normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,

avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119

V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione

dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza

risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata

persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione

comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente

l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non

pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr.

pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

In caso

di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il

termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da

quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio

in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a

conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della

pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT

II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse

risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del

versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per

l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per

colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Nel caso

di specie l’errore iniziale della Cassa che ha assegnato una rendita vedovile

alla ricorrente malgrado l’interessata avesse segnalato di essersi risposata,

non può pertanto far decorrere il termine annuale di perenzione. Il termine decorre

semmai da quando l’amministrazione ha saputo, o avrebbe potuto sapere in un

secondo tempo in base all’attenzione ragionevolmente esigibile, di aver versato

la prestazione erroneamente. Dagli atti emerge che ciò è avvenuto quando nel corso

del mese di maggio 2012 l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________

ha confermato all’amministrazione che l’interessata si è risposata il __________

(doc. 75-76). La decisione formale di restituzione del 22 giugno 2012 è

pertanto tempestiva.

2.3. Va ora esaminato

se l’interessata può beneficiare del condono della prestazione di cui è chiesta

la restituzione.

Secondo

l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LAVS, le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi

in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

Per

l’art. 4 OPGA:

" 1 Se il beneficiario era in buona fede e si

trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

2 Determinante per il

riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato.

3 Le autorità cui sono state

versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle

singole leggi non possono far valere una grave difficoltà.

4 Il condono è concesso su

domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi,

deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata

in giudicato.

5 Sul condono è pronunciata

una decisione.”

L’insorgente

sostiene di essere in buona fede, avendo segnalato nella richiesta di

prestazioni di essersi risposata per la seconda volta il __________. Per cui

non può esserle rimproverato una violazione del suo obbligo di informare.

Inoltre la

ricorrente evidenzia che la buona fede di un assicurato va tutelata, in

applicazione dell’art. 9 Cost. fed., anche quando l’amministrazione formula una

promessa o crea un’aspettativa in modo contrario alla legge.

In effetti, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea fornita

da un’amministrazione è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una

situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a

rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che

l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione

ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio

(DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122

Considerandi

II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223).

2.4

In

ambito di condono, relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue

la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione di sapere

se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o

avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere

l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità

commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione

esigibile è di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21;

Pratique VSI 1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,

in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo,

cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della

parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona

fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,

cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave

dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre

2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p.49 entrambe con riferimenti) oppure se

non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato

ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli

non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

2.5

Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato

alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve

essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione

patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA). Ai

sensi dell’art. 5 cpv. 1 OPGA la

grave difficoltà è data quando le spese riconosciute a norma della LPC e le

spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo

la LPC.

2.6

Nel caso di

specie l’insorgente è stata sposata con __________ con il quale ha avuto due

gemelle il __________, dal mese di __________. Il __________ si è sposata con

l’attuale marito, __________.

Nella

richiesta del 17 settembre 2008 tendente ad ottenere prestazioni sociali in

seguito al decesso dell’ex-marito la ricorrente ha segnalato di essersi

risposata il __________ (doc. 110).

L’8

dicembre 2008 l’interessata ha scritto alla Cassa di compensazione per

sollecitare l’emanazione di una decisione ed ha fissato un termine al 31

dicembre del medesimo anno “pour le versement des rentes d’orphelin”

(doc. 107).

Con

decisione del 29 gennaio 2009, oltre alle rendite ordinarie semplici per orfane

(di padre), riconosciute alle figlie __________ e __________, la CO 1 ha

assegnato all’insorgente una rendita ordinaria per vedova (doc. 91).

L’assicurata

afferma, senza tuttavia fornire alcuna prova, di aver subito contattato telefonicamente

l’amministrazione al fine di sincerarsi della correttezza della decisione per

quanto concerneva il versamento della rendita vedovile. In sede di ricorso

ribadisce il contatto telefonico con la Cassa “al fine di assicurarsi di

aver un diritto alla rendita contestata, ciò che le è stato confermato a più

riprese” (doc. I, pag. 16).

L’insorgente,

tuttavia, rappresentata dapprima da un’assicurazione di protezione giuridica (__________)

ed in seguito da un avvocato, malgrado l’amministrazione sia in sede di

decisione formale, sia in sede di decisione su opposizione, abbia sottolineato

come non fossero state portate prove in merito a quanto sostenuto, neppure in

sede di ricorso ha fornito le date in cui avrebbe chiamato la Cassa e/o i nomi

dei funzionari con i quali avrebbe parlato, ma si è sempre limitata ad

affermare genericamente di essersi informata telefonicamente presso la Cassa

circa il diritto di ricevere la rendita vedovile.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

concreto l’insorgente non ha fornito alcuna indicazione, neppure un indizio,

circa quanto da lei asserito. Questo Tribunale evidenzia che, proprio perché la

medesima insorgente afferma di aver avuto numerosi contatti (cfr. doc. I: “[…]

ciò che le è stato confermato a più riprese […]”), essa avrebbe potuto

chiedere una conferma scritta in tal senso o perlomeno chiedere il nome dei

funzionari che le avrebbero confermato la correttezza del versamento della

rendita.

Non

avendo agito in tal senso, deve ora sopportarne le conseguenze. In assenza di

qualsiasi indizio circa le date in cui sarebbero avvenute queste telefonate ed

i nomi delle persone con cui l’interessata avrebbe parlato, questo TCA non può infatti

effettuare accertamenti tendenti a verificare se quanto affermato

dall’insorgente è realmente accaduto. Il lungo tempo trascorso, le numerose

telefonate cui l’amministrazione deve rispondere quotidianamente, l’assenza di

qualsiasi indicazione atta a ricostruire eventuali contatti con

l’amministrazione, l’assenza, nel dossier, di qualsiasi nota circa eventuali

contatti telefonici con la ricorrente ed infine la circostanza che la Cassa,

perlomeno implicitamente, nega di aver fornito telefonicamente qualsiasi

informazione errata, rendono impossibile effettuare accertamenti in tal senso.

Ne segue

che il TCA deve concludere che l’insorgente non ha mai ottenuto alcuna

rassicurazione dall’amministrazione circa il suo diritto alla rendita vedovile.

Con

sentenza pubblicata in DTF 138 V 218, il TF in un caso relativo ad un condono

dell’obbligo di restituire rendite per vedovo percepite indebitamente ha

affermato che “colui che si risposa non può in buona fede continuare a

percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso

la cassa di compensazione se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia

pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto.

Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio,

al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era

legato (consid. 10).”

L’Alta Corte ha rilevato:

"

(…)

Im Übrigen änderte sich an diesem Ergebnis selbst

dann nichts, wenn der Brief vom 7. Februar 2002 seine bestimmungsgemässe

Empfängerin gefunden haben sollte, d.h. wenn der Meldepflicht hinsichtlich der

Zivilstandsänderung seinerzeit nachgelebt worden wäre: Man kann als wiederum

Verheirateter nicht gutgläubig über Jahre hinweg weiterhin eine Witwerrente

beziehen, ohne bei der Ausgleichskasse je nachgefragt zu haben, ob die Anzeige

der neuerlichen Eheschliessung eingegangen und die Weiterausrichtung der Rente

tatsächlich rechtens sei. Für jedermann ist nämlich einsichtig, dass der neue

Zivilstand den alten ersetzt, an welchen der Bezug der Witwerrente, allein

schon dem Namen nach, gebunden war (vgl. RDAT 1999 I Nr. 70 S. 275, H 183/98 E.

4a). Es verhält sich nicht wesentlich anders als bei der auch nach dem Tod des

Ehemannes (und der damit verbundenen Erhöhung des AHV-Rentenanspruchs)

unverändert ausgerichteten Ergänzungsleistung (EL). In diesem Zusammenhang hat

die Rechtsprechung den guten Glauben der nunmehr verwitweten Ehefrau beim

unrechtmässigen Bezug der zu hohen EL-Betreffnisse ebenfalls verneint (Urteil

des Eidg. Versicherungsgerichts P 18/75 vom 30. August 1976 E. 3, nicht publ.

in: BGE 102 V 245)."

Alla

luce della giurisprudenza federale, la buona fede della ricorrente non può

essere riconosciuta.

Anche se la fattispecie giudicata

dal TF è leggermente differente perché in concreto l’insorgente ha notificato

il suo matrimonio già nella richiesta di prestazioni (mentre nel caso giudicato

dall’Alta Corte l’assicurato si è risposato quando già beneficiava della

rendita vedovile e non ha comprovato l’invio di uno scritto tramite il quale

sosteneva di aver notificato il cambiamento di stato civile), d’altra parte,

come rileva il Tribunale federale, l’interessata avrebbe dovuto comprendere che

già solo per il fatto che si era risposata, non avrebbe avuto diritto alla

rendita per vedova. Del resto, come emerge dallo scritto di sollecito dell’8

dicembre 2008 (doc. 107), la medesima ricorrente aveva inoltrato la domanda di

prestazioni per ottenere la rendita per orfani in favore delle sue due figlie.

In queste condizioni non

occorre esaminare la seconda condizione (cumulativa) dell’onere troppo grave.

La

decisione su opposizione impugnata merita conferma mentre il ricorso va

respinto.

2.7

L’insorgente, a pag. 3 del

suo ricorso, circa le prove da assumere scrive genericamente che “per tutti

i successivi punti: interrogatorio/audizione delle parti” (doc. V).

Il TCA rileva che

l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto

d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la

giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai

sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di

una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr.

sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha

confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,

consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag.

94.

e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica” (l’assicurata ha chiesto genericamente un

interrogatorio o un’audizione delle parti [cfr. doc. V]), questo TCA rinuncia

all’audizione della ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della

vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla

parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste

condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire la

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster